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Document 52011PC0456

    Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulle imbarcazioni da diporto e le moto d’acqua

    /* COM/2011/0456 definitivo - 2011/0197 (COD) */

    52011PC0456

    Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulle imbarcazioni da diporto e le moto d’acqua /* COM/2011/0456 definitivo - 2011/0197 (COD) */


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    RELAZIONE

    1. contesto della proposta

    Contesto generale

    La direttiva sulle IDD [1] è stata adottata nel 1994 per regolamentare l’immissione sul mercato di IDD sul mercato europeo. Essa stabilisce requisiti essenziali di sicurezza che i fabbricanti devono rispettare nella progettazione di natanti al fine di inserire tali natanti sicuri sul mercato UE. I produttori devono adempiere a vari obblighi per mostrare che il loro prodotto è conforme alla direttiva, come una dichiarazione di conformità dei natanti ai requisiti essenziali della direttiva, l’apposizione del marchio CE sul prodotto e la fornitura agli utenti di informazioni riguardanti l’utilizzo e la manutenzione del prodotto.

    La direttiva 94/25/CE è stata modificata dalla direttiva 2003/44/CE che introduce una serie di valori limite di emissione dei gas di scarico per i motori di propulsione e di rumorosità per natanti muniti di motori di propulsione, sia per i motori ad accensione spontanea (AS) sia per quelli ad accensione comandata (AC). I principali inquinanti atmosferici regolamentati nella direttiva sulle IDD sono: ossidi di azoto (NOx), idrocarburi (HC) e particolato (PT). La direttiva 2003/44/CE amplia inoltre il campo di applicazione della direttiva sulle IDD alle moto d’acqua.

    La stessa direttiva di modifica prevede una clausola di revisione (articolo 2) che rende più severi i limiti di emissione in seguito al progresso tecnologico dei motori dei natanti da diporto (IDD) e a causa della necessità di armonizzare i limiti a livello mondiale, in particolare con gli USA. Al tempo stesso, occorre tener conto della posizione vulnerabile delle PMI poiché questo settore è composto principalmente da piccole e medie imprese (oltre il 95% delle imprese sono PMI).

    Le PMI del settore si occupano principalmente della costruzione di natanti o della marinizzazione di motori (modifica e montaggio su natanti di motori, automobilistici e non). Alcune aziende si limitano poi a produrre motori in piccola serie; esse riforniscono il solo mercato europeo.

    La clausola di revisione (articolo 2) stabilisce inoltre che la Commissione deve presentare una relazione sulle possibilità di ulteriori miglioramenti delle caratteristiche ambientali dei motori e che, se lo si ritiene opportuno alla luce dei risultati di tale relazione, presenti proposte adeguate al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione ha pubblicato nel 2007 una relazione (COM(2007) 313), in cui annunciava che avrebbe valutato opzioni per ridurre ulteriormente i limiti d’emissione dei gas di scarico dei motori delle IDD.

    Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione

    La direttiva sulle IDD fa parte di un contesto normativo europeo che combina sicurezza marittima e aspetti ambientali.

    Una delle politiche di punta definite nella strategia Europa 2020 [2] mira a far sì che l’Europa faccia un uso efficiente delle risorse e raggiunga gli obiettivi climatico-energetici che si è posta. La politica marittima integrata [3] promuove la protezione dell’ambiente in tutte le politiche dell’Unione, in particolare in quelle che riguardano l’ambiente marittimo. La revisione della direttiva sulle IDD avviene in questo contesto generale. Essa contribuisce inoltre all’obiettivo dell’Anno internazionale della biodiversità 2010.

    La direttiva sulle IDD è in linea con gli obiettivi dell’iniziativa Aria pulita per l’Europa (Clean Air for Europe - CAFE) [4], che fornisce una strategia integrata e di lungo termine per ridurre l’impatto negativo dell’inquinamento atmosferico sulla salute umana e l’ambiente come specificato nella direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa [5].

    La direttiva sulle IDD copre solo gli inquinanti dannosi per la salute umana derivanti dall’emissione dei gas di scarico dei motori come il particolato (PT), gli ossidi di azoto (NOx) e gli idrocarburi (HC). Non riguarda invece le emissioni di CO2. Attualmente non sono disponibili inventari o dati riguardanti le emissioni di CO2 prodotte dai motori delle IDD. Tuttavia, le emissioni di CO2 prodotte dai motori in questo settore potrebbero essere affrontate in futuro, in analogia ai recenti sviluppi nel settore stradale, sia con misure volontarie che con un’apposita regolamentazione.

    2. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell’impatto

    Consultazione delle parti interessate

    La revisione è stata avviata fin dal 2008 ed è stata oggetto di una consultazione ad ampio raggio, in particolare nel quadro del Comitato permanente per le IDD con le autorità degli Stati membri e altre parti interessate quali l’industria, le associazioni dei consumatori, gli enti di normazione e i rappresentanti degli organismi di valutazione della conformità.

    Nei mesi di maggio/luglio 2009 è stata organizzata una consultazione pubblica tramite Internet. I servizi della Commissione hanno ricevuto 32 risposte al questionario pubblicato solo in lingua inglese. I risultati della consultazione pubblica sono disponibili all’indirizzo: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3088&tpa_id=160&lang=en

    Le risposte alla consultazione hanno rivelato il sostegno all’introduzione di limiti più restrittivi all’emissione di gas di scarico, pur tenendo conto della posizione delle PMI. Gli intervistati hanno indicato che i limiti dovrebbero essere comuni non solo per l’UE/SEE, ma anche per altre parti del mondo, per gli USA in particolare. L’indagine ha inoltre confermato che ridurre ulteriormente i limiti di rumorosità dei natanti con motori di propulsione non risolverebbe efficacemente il problema dell’eccessiva rumorodità nelle aree esposte.

    La consultazione ha evidenziato la necessità che la normativa UE rispecchi in modo più adeguato le specificità del settore della nautica da diporto. Sono state espresse preoccupazioni nei confronti del mercato molto attivo dei natanti usate e dei natanti fai-da-te. Dalle risposte emerge anche la necessità di chiarire gli obblighi degli operatori economici, compresi gli importatori privati, nonché le competenze delle autorità di controllo nazionali.

    Raccolta e utilizzo di competenze tecniche

    Sono state commissionate diverse ricerche esterne per esaminare in modo più approfondito lo sviluppo delle caratteristiche ambientali dei motori delle IDD e il relativo impatto.

    · TNO [6] “Stocktaking study on the current status and developments of technology and regulations related to the environmental performance of recreational marine engines – Final Report”, gennaio 2005 (“Studio analitico”). La Commissione ha richiesto questo studio, dopo l’introduzione di requisiti ambientali nella direttiva sulle IDD, per valutare l’impatto ambientale dell’uso dei motori di propulsione nelle IDD.

    · European Confederation of Nautical Industries “Study on The Feasibility and Impact of Possible Scenarios for Further Emission Reduction Measures for Recreational Craft Engines in the Context of Directive 94/25/EC, as Amended by Directive 2003/44/EC: Impact Assessment Report – Final Report” (Studio di fattibilità e di impatto dei possibili scenari per l’introduzione di nuove misure per la riduzione delle emissioni dei motori dei natanti da diporto nel contesto della direttiva 94/25/CE, modificata dalla direttiva 2003/44/CE: relazione di valutazione d’impatto - Relazione finale)”, del 26 ottobre 2006. La ricerca ha individuato e misurato in dettaglio gli impatti e gli effetti distributivi dei quattro scenari possibili per l’introduzione di nuove misure di riduzione delle emissioni individuate nella ricerca di TNO.

    · ARCADIS [7] “Complementary Impact Assessment Study on possible emission reduction measures for recreational marine engines” del giugno 2008. In seguito ai risultati della ricerca precedente, la Commissione ha avviato un’altra ricerca al fine di identificare e valutare nuovi scenari che tengano conto della particolare posizione delle PMI nel settore delle IDD.

    · Le ricerche sono disponibili all’indirizzo: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/maritime/documents/index_en.htm

    Valutazione d’impatto

    La Commissione ha effettuato una dettagliata valutazione d’impatto prevista nel suo programma di lavoro.

    La valutazione d’impatto si concentra sulle seguenti tre aree della revisione per le quali sono previsti impatti significativi:

    A. emissioni dei gas di scarico;

    B. emissioni acustiche; e

    C. allineamento al nuovo quadro legislativo.

    Per queste tre aree sono state analizzate le seguenti opzioni.

    A. Limiti per l’emissione di gas di scarico dei motori

    Opzione 1 - Nessun cambiamento

    Gli attuali limiti per l’emissione di gas di scarico nella direttiva rimangono uguali a quelli definiti nella direttiva di modifica 2003/44/CE.

    Opzione 2 - Limiti più severi per l’emissione dei gas di scarico (fase II)

    È stata valutata la possibilità di introdurre la fase II dei limiti alle emissioni dei gas di scarico. Complessivamente sono stati proposti cinque scenari possibili per ridurre ulteriormente i limiti (v. i dettagli sulla valutazione d’impatto a pag. 21).

    Lo scenario 5, ritenuto il più adeguato, è stato scelto per ulteriori approfondimenti. Esso armonizza i limiti con quelli degli USA per i motori ad accensione sia comandata che spontanea. Per i motori ad accensione spontanea i limiti sono quelli stabiliti dalle norme US EPA 40 CFR Part 1042 per motori diesel marini destinati a imbarcazioni da diporto. Per i motori ad accensione comandata i limiti sono quelli stabiliti dalle norme US EPA 40 CFR Part 1045 per motori ad accensione comandata nuovi non stradali, accessori e imbarcazioni.

    Opzione 3 - Limiti più severi per l’emissione di gas di scarico (fase II) combinati a misure correttive per limitare effetti economico-sociali negativi

    Questa opzione analizza varie possibilità per irrigidire le norme sull’emissione dei gas di scarico e introduce parallelamente una misura che attenui gli effetti negativi di carattere economico e sociale che l’introduzione di limiti d’emissione più elevati potrebbero comportare per i fabbricanti.

    Sub-opzione 3.1 - Introduzione di un regime di flessibilità

    Per attenuare gli effetti di norme più severe per l’emissione di gas di scarico si potrebbe introdurre un regime di flessibilità. Si tratta di consentire ai fabbricanti di motori di immettere sul mercato un numero limitato di motori per IDD, compatibili con la fase precedente delle emissioni anche dopo l’entrata in vigore dei nuovi valori limite d’emissione.

    Sub-opzione 3.2 – Introduzione di un periodo transitorio per tutti i fabbricanti di motori (3 anni)

    La proposta è di prevedere un periodo transitorio di tre anni dopo l’entrata in vigore della direttiva, al fine di consentire ai fabbricanti di motori di adattare i motori alle nuove tecnologie.

    Sub-opzione 3.3 – Introduzione di un periodo transitorio per tutti i fabbricanti di motori e di un ulteriore periodo transitorio specifico per fabbricanti di motori piccoli e medi che commercializzano nella UE motori fuoribordo ad accensione comandata di potenza ≤15 kW (3+3 anni).

    Il periodo transitorio di 3 anni per l’industria resta. Vi si aggiungerebbe un ulteriore periodo di 3 anni (6 anni a decorrere dall’entrata in vigore) da concedere alle PMI che fabbricano e vendono sul mercato motori ad accensione comandata di potenza inferiore a 15 kW.

    Nella valutazione d’impatto, questa sub-opzione è ritenuta quella preferibile.

    B. Limiti per l’emissione acustica dei natanti con motori di propulsione.

    Opzione 1 - Nessun cambiamento

    Gli attuali limiti per l’emissione acustica e nella direttiva rimangono uguali a quelli definiti nella direttiva di modifica 2003/44/CE.

    Opzione 2 - Limiti più severi per l’emissione acustica

    Le attuali norme europee sui limiti per l’emissione acustica che disciplinano la rumorosità dei natanti verrebbero irrigidite.

    L’opzione 1 (che mantiene gli attuali valori limite) è risultata essere l’opzione preferita poiché

    – non comporta spese di conformità (le aziende non devono investire in nuove tecnologie per raggiungere i limiti di emissione richiesti);

    – offre la possibilità di raggiungere maggiori benefici ambientali attraverso apposite misure nazionali, specificamente progettate per le aree in cui vengono utilizzate i natanti nei singoli paesi.

    Gli Stati membri avrebbero maggiore libertà d’azione per sviluppare misure specifiche che consentirebbero loro di limitare efficacemente il rumore, dal momento che il rumore emesso dai natanti non dipende unicamente dai motori, ma anche da fattori come il funzionamento, le condizioni atmosferiche, ecc.

    C. Allineamento della direttiva RCD al nuovo quadro legislativo

    In seguito all’adozione del regolamento (CE) n. 765/2008 e della decisione n. 768/2008/CE, la direttiva sulle IDD deve essere allineata con i principi del nuovo quadro legislativo. Ciò comporta fondamentalmente l’inserimento dei capitoli che descrivono gli obblighi degli operatori economici, le competenze degli organismi di valutazione della conformità e delle autorità di vigilanza sul mercato, i nuovi moduli di valutazione della conformità e lo status del marchio CE.

    Poiché la Commissione è impegnata nell’allineamento della legislazione settoriale al nuovo quadro legislativo, la valutazione d’impatto è incentrata sulla sola analisi dell’impatto dovuto all’allineamento. Quest’ultimo dovrebbe essere per lo più positivo, anche perché varie disposizioni orizzontali stanno chiarendo alcune questioni per il momento ancora incerte. La certezza giuridica andrà a beneficio di tutte le parti: operatori economici, organismi amministrativi a livello nazionale e dell’UE, consumatori. Alcuni obblighi nuovi stabiliti per gli operatori economici possono causare a quest’ultimi dei costi aggiuntivi [8].

    3. elementi giuridici della proposta

    Principali elementi della revisione

    3.1. Chiarire campo di applicazione e concetti della direttiva

    Per facilitare l’applicazione della direttiva sulle IDD da parte dei fabbricanti e delle autorità nazionali, viene chiarito il campo d’applicazione e alcune definizioni della direttiva.

    In passato ci sono state discussioni sul significato attribuito al termine “imbarcazioni da diporto” dalla direttiva ed è stato talvolta affermato che si tratta di un termine generico che designa sia i natanti da diporto sia le moto d’acqua. Questa ambiguità viene ora eliminata introducendo nelle definizioni un nuovo concetto generale di “natante”, che comprende sia i natanti da diporto sia le moto d’acqua.

    Dal momento che il termine “imbarcazioni da diporto” è ora chiaramente limitato solo ad alcuni tipi di prodotti coperti dalla direttiva, il titolo della direttiva viene modificato in “Direttiva sulle imbarcazioni da diporto e le moto d’acqua” in modo che il titolo corrisponda in modo più preciso al campo di applicazione.

    Riguardo all’elenco dei prodotti esclusi, è necessario aggiungervi i mezzi anfibi per escluderli dalle disposizioni della presente direttiva. Per ragioni di coerenza e di chiarezza si specifica inoltre che la direttiva riguarda solo le moto d’acqua destinate ad attività sportive e del tempo libero, mentre quelle destinate al soccorso e ai servizi di polizia ne sono escluse. Viene poi chiarita la definizione di “canoe”: per essere esclusa dal campo di applicazione della direttiva occorre l’indicazione che la canoa deve essere “progettata per essere azionata unicamente con una pagaia a mano”.

    Per facilitare la comprensione e l’applicazione uniforme della direttiva è anche opportuno introdurre definizioni di “natanti costruiti per uso personale” e di “importatore privato”, specifiche a questi settori.

    3.2. Prescrizione generale sulla sicurezza

    Per ragioni di chiarezza e di uniformità con altre direttive fondate sul nuovo approccio, è necessario specificare esplicitamente che i prodotti coperti dalla presente direttiva possono essere immessi sul mercato o messi in servizio solo se soddisfano la prescrizione generale che impone che non pregiudichino la sicurezza e la salute di persone, di cose o dell’ambiente e solo a condizione che soddisfino i requisiti fondamentali di cui all’allegato I. La presenza di questo requisito generale di sicurezza è importante perché potrebbe essere usato come base giuridica per eliminare dal mercato i natanti insicuri, soprattutto se viene scoperto un rischio nuovo, non coperto dalle norme armonizzate.

    3.3. Emissioni di gas di scarico

    3.3.1. I nuovi limiti più severi d’emissione

    Sono previsti nuovi limiti più severi per gli ossidi di azoto (NOx), gli idrocarburi (HC) e il particolato (PT) contenuti nelle emissioni dei gas di scarico.

    Per i motori ad accensione spontanea tali limiti sono stabiliti dalle norme US EPA per i motori diesel marini destinati alle IDD (40 CFR Part 1042). Per i motori ad accensione comandata i limiti sono stabiliti dalle norme sulle emissioni US EPA per motori ad accensione comandata nuovi non stradali, accessori e imbarcazioni (40 CFR Part 1045). Questo approccio fissa i limiti a un livello che rispecchia lo sviluppo tecnico delle tecnologie più pulite attualmente esistenti per i motori marini e permette di pensare a un’armonizzazione a livello mondiale dei limiti per l’emissione di gas di scarico.

    I limiti del CO sono leggermente attenuati: compensano così il raggiungimento di una notevole riduzione di altri inquinanti atmosferici e permettono spese di conformità accettabili per l’industria. L’attenuazione non comporta tuttavia rischi di sicurezza.

    3.3.2. Carburanti di riferimento e cicli di prova

    I carburanti di prova utilizzati per la valutazione della conformità ai limiti per l’emissione di gas di scarico devono rispecchiare la composizione dei carburanti usati sul mercato di riferimento; per l’Europa si devono pertanto utilizzare i carburanti di prova omologati dai fabbricanti dell’UE. Ma, poiché i fabbricanti extra-UE potrebbero non avere accesso ai carburanti di riferimento europei, è necessario prevedere che le autorità preposte alla valutazione di conformità (organismi notificati) possano anche accettare che i motori siano provati con altri carburanti di riferimento. La scelta dei carburanti di riferimento si limita, tuttavia, alle specifiche USA e giapponesi previste nella relativa norma ISO, per garantire la qualità e la comparabilità dei risultati delle prove. (Motori alternativi a combustione interna – Misurazione dell’emissione di gas di scarico - Parte 5: Carburanti di prova. Attualmente: EN ISO 8178-5:2008).

    Inoltre, i cicli di prova pertinenti devono essere specificati facendo riferimento alla stessa norma ISO (Motori alternativi a combustione interna - Misurazione dell’emissione di gas di scarico - Parte 4: cicli di prova per diverse applicazioni dei motori. Attualmente: EN ISO 8178-4: 1996).

    Il settore delle IDD è attivamente impegnato nello sviluppo di soluzioni innovative per i sistemi di propulsione, che prevedono motori ibridi, elettrici e anche celle a combustibile. È possibile che in futuro siano sviluppati cicli di prova specifici per sistemi ibridi.

    3.3.3. Misure di attenuazione per l’industria

    Per l’industria si prevede un periodo di transizione generale di 3 anni. Cui si aggiungerebbe, riguardo ai requisiti dell’emissione di gas di scarico, un ulteriore periodo di 3 anni concesso alle PMI che fabbricano e vendono motori ad accensione comandata di potenza fino a 15 kW. Ciò è necessario per consentire alle PMI che operano in questo segmento di mercato di evitare gravi disagi finanziari e di adattare la loro produzione alle nuove regole.

    3.4. Prescrizioni relative alla costruzione

    È previsto un nuovo requisito che imponga l’installazione obbligatoria di serbatoi per natanti fornite di servizi igienici al fine di contribuire alla protezione dell’ambiente marino.

    3.5. Valutazione post costruzione e importatori privati

    La direttiva 94/25/CE contiene regole sulla valutazione post costruzione delle IDD effettuata da persone fisiche o giuridiche - stabilite nell’UE - che commercializzano il prodotto, in casi in cui né il fabbricante né il suo mandatario soddisfino le responsabilità per valutare la conformità dei prodotti alla direttiva. Per coerenza, è opportuno che il campo di applicazione di questa procedura non si limiti alle IDD ma sia esteso alle moto d’acqua. Per chiarezza, è necessario specificare esattamente persone e situazioni cui si applica questa procedura. Si tratta dei seguenti casi:

    · importatore privato: è qualsiasi persona fisica o giuridica che importi nell’UE, nel corso di un’attività non commerciale, un prodotto proveniente da un paese terzo con l’intenzione di metterlo in servizio per uso personale;

    · chiunque immetta sul mercato o in servizio un motore o un natante dopo una modifica o conversione di rilievo dello stesso o modifichi la destinazione d’uso di un natante, escluso dal campo d’applicazione della presente direttiva, in modo da farvelo rientrare;

    · chiunque immetta sul mercato un natante costruito per uso personale prima della fine del periodo di 5 anni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto vii).

    Riguardo all’importazione di IDD e moto d’acqua, si noti che, rispetto alla direttiva 94/25/CE, l’uso delle valutazioni post costruzione è limitato ai casi di importazione non commerciale da parte di importatori privati. L’obiettivo è quello di prevenire l’abuso di questa procedura a scopi commerciali. Per garantire infine, riguardo alla valutazione post costruzione, una valutazione affidabile della conformità del prodotto da parte dell’organismo notificato è necessario che la persona che chiede la valutazione post costruzione, sia tenuta a fornire a tale organismo la documentazione. Tale persona deve fornire tutti i documenti necessari per la valutazione della conformità del prodotto.

    3.6. Apposizione del marchio CE

    La presente direttiva prevede norme che disciplinano l’apposizione del marchio CE su natanti, componenti e motori. Rispetto alla direttiva 94/25/CE, è opportuno ampliare l’obbligo di apporre il marchio CE anche a tutti i motori entrobordo, ed entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all’allegato I B e I C.

    Il marchio CE va apposto sul natante, sui motori e sulle componenti. In caso di componenti per i quali ciò non sia possibile o ingiustificato a causa della dimensione o della natura del prodotto, il marchio può essere apposto in alternativa sull’imballaggio del prodotto e sui documenti di accompagnamento.

    3.7. Relazioni

    Per garantire il monitoraggio e l’efficienza della presente direttiva, si prevede il nuovo obbligo per gli Stati membri di inviare ogni 5 anni alla Commissione una relazione sull’applicazione della direttiva stessa. La relazione conterrà in particolare informazioni sulla situazione delle prestazioni di sicurezza e prestazioni ambientali dei prodotti oggetto della direttiva e dell’efficacia della direttiva, nonché la presentazione delle attività di sorveglianza del mercato da parte degli Stati membri.

    3.8. Allineamento della direttiva IDD al nuovo quadro legislativo e procedure di valutazione della conformità applicabili

    3.8.1. Norme orizzontali

    Il 9 luglio 2008, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato 2 strumenti giuridici relativi alla commercializzazione dei prodotti. Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti [9] e la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti [10].

    Il regolamento stabilisce le disposizioni orizzontali sull’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, sul marchio CE e sul quadro di sorveglianza del mercato dell’Unione e sui controlli dei prodotti in esso immessi, che si applicano anche ai prodotti contemplati dalla presente direttiva. Per chiarezza, l’applicazione del regolamento è citata esplicitamente nella presente direttiva.

    La decisione stabilisce principi comuni e disposizioni di riferimento ai fini della normativa basata sui principi del nuovo approccio. Per garantire la coerenza con altre normative di prodotto settoriali, è opportuno uniformare alcune disposizioni della presente direttiva a tale decisione, purché aspetti specifici di natura settoriale non richiedano soluzioni differenti. Alcune definizioni, gli obblighi generali degli operatori economici, la presunzione di conformità, le obiezioni formali alle norme armonizzate, le regole per il marchio CE, i requisiti per gli organismi di valutazione della conformità, le relative procedure di notifica nonché le disposizioni riguardanti le procedure relative ai prodotti che comportano un rischio vengono pertanto allineati a tale decisione. Divergenze specifiche di settore sono necessarie soprattutto riguardo alla situazione particolare dell’importazione privata di natanti nell’UE.

    3.8.2. Procedure di valutazione della conformità

    Le procedure di valutazione della conformità a disposizione del fabbricante devono anch’esse essere definite in riferimento alla decisione orizzontale. Tuttavia, nell’articolo 25 sono previste alcune misure supplementari che tengono conto delle esigenze specifiche del settore in relazione all’esecuzione della valutazione di conformità e che sono incluse nei moduli di valutazione della conformità della direttiva 94/25/CE. Inoltre, la possibilità di utilizzare organismi accreditati interni invece di organismi notificati in alcuni moduli a cui si fa riferimento nella decisione orizzontale non è stata accolta nella presente direttiva in quanto inadatta al settore.

    L’esperienza ha dimostrato che, per tener conto delle esigenze di costruzione, è opportuno ampliare la scelta delle procedure di certificazione rispetto a prima, nei seguenti casi:

    · per IDD di categoria C, con scafo di lunghezza da 12 a 24 metri, se sono state applicate norme armonizzate (possibilità di controlli interni del prodotto + prove con supervisione);

    · per le componenti (sono anche possibili i moduli B + E);

    · riguardo alla valutazione di conformità delle emissioni dei gas di scarico e acustiche, si fa riferimento a una distinzione tra i casi in cui le norme armonizzate sono state applicate e quelli in cui non sono state applicate. In questi ultimi, è giusto chiedere una procedura di valutazione della conformità più rigorosa rispetto ai casi precedenti. Viene inoltre eliminata perché superflua la possibilità di usare i dati sull’imbarcazione di riferimento per i test sull’emissione acustica: in pratica non è stata utilizzata.

    3.9. Comitatologia e atti delegati

    Al fine di tener conto delle disposizioni del trattato di Lisbona sugli atti delegati, si inseriscono nella direttiva le norme in materia di adozione di atti delegati.

    Base giuridica

    La proposta si basa sull’articolo 95 del trattato CE.

    Principio di sussidiarietà

    La direttiva 94/25/CEE è una direttiva di armonizzazione totale adottata in base all’articolo 95 del trattato, con l’obiettivo di istituire e far funzionare il mercato interno per i natanti. La normativa nazionale non può imporre disposizioni aggiuntive, sulla costruzione dei natanti o sulle emissioni dei gas di scarico e acustiche dei natanti, che richiederebbero la modifica del prodotto o che ne modificherebbero le condizioni per l’immissione sul mercato. Pertanto, la revisione delle disposizioni della direttiva 94/25/CEE è, riguardo ai requisiti di costruzione e all’emissione di gas di scarico, di competenza esclusiva dell’Unione. Non è pertanto prevista l’applicazione del principio di sussidiarietà ai sensi dell’articolo 5, secondo paragrafo, del trattato CE.

    È importante notare che la revisione mira a chiarire l’ambito dei prodotti coperti dalla direttiva, ma non a estenderla o modificarla in altro modo. Di conseguenza non è prevista l’applicazione del principio di sussidiarietà ai sensi dell’articolo 5, secondo paragrafo, del trattato CE.

    Il rispetto del principio di sussidiarietà potrebbe sorgere per quanto riguarda le disposizioni volte al miglioramento dell’applicazione efficace della direttiva, derivanti principalmente dal nuovo quadro legislativo (vedi anche 3.7.). L’esperienza dimostra che gli Stati membri che agiscono da soli non riescono né ad applicare in modo coerente ed efficace le direttive né a realizzare una relativa sorveglianza del mercato sufficiente. Si pone perciò la questione della definizione di alcuni requisiti minimi obbligatori comuni. Secondo la proposta, quest’attività rimane appannaggio delle autorità nazionali previa l’introduzione di alcuni requisiti generali validi per l’intera UE al fine di garantire parità di trattamento, condizioni di concorrenza eque per gli operatori economici e livelli di protezione simile per i cittadini in tutti gli Stati membri.

    Proporzionalità

    In ottemperanza al principio di proporzionalità, le modifiche proposte si limitano a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi prefissati. Al fine di proteggere i benefici del mercato unico nel settore dei natanti, le modifiche alla direttiva esistente devono essere affrontate a livello dell’Unione. Se gli Stati membri agissero per conto proprio, ci sarebbe una proliferazione di requisiti che ostacolerebbe e minerebbe le conquiste del mercato unico, e molto probabilmente creerebbe confusione a consumatori e produttori. Ciò potrebbe comportare prezzi più elevati per i consumatori, poiché i produttori sarebbero costretti a rispettare i requisiti specifici dello Stato membro.

    Le modifiche della direttiva non impongono oneri e costi inutili per l’industria, in particolare per le piccole e medie imprese o per le amministrazioni. Una serie di opzioni riguarda una maggiore chiarezza della direttiva esistente senza introdurre nuovi requisiti significativi con le relative implicazioni di costo. Laddove le modifiche avessero ripercussioni più significative, l’analisi degli impatti dell’opzione cerca di offrire la risposta più proporzionata ai problemi individuati.

    4. incidenza sul bilancio

    La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell’Unione.

    5. informazioni supplementari

    Abrogazione di disposizioni vigenti

    L’adozione della proposta comporterà l’abrogazione della direttiva 94/25/CE relativa alle IDD.

    Spazio economico europeo

    La proposta riguarda il SEE e deve quindi essere estesa allo Spazio economico europeo.

    2011/0197 (COD)

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    sulle imbarcazioni da diporto e le moto d’acqua

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

    vista la proposta della Commissione europea,

    dopo la trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, [11],

    visto il parere del Comitato delle regioni, [12],

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1) La direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto [13] è stata adottata nel quadro della realizzazione del mercato interno al fine di armonizzare le caratteristiche di sicurezza delle imbarcazioni da diporto (IDD) in tutti gli Stati membri e per rimuovere gli ostacoli al commercio di IDD tra Stati membri.

    (2) In origine, la direttiva 94/25/CE si applicava unicamente alle IDD aventi una lunghezza minima di 2,5 metri e una lunghezza massima di 24 metri. La direttiva 2003/44/CE del Consiglio e del Parlamento europeo del 16 giugno 2003 che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto [14] ha esteso l’ambito di applicazione della direttiva 94/25/CE, includendo le moto d’acqua, e ha integrato i requisiti di protezione ambientale nella stessa direttiva, adottando limiti di emissione per i gas di scarico (CO, HC, NOx e particolato) e limiti di rumorosità per i motori di propulsione, per i motori ad accensione sia spontanea che comandata.

    (3) La direttiva 94/25/CE è basata sui principi del nuovo approccio, stabiliti nella risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985 relativa d una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione [15]. Essa stabilisce, dunque, unicamente i requisiti essenziali di sicurezza delle IDD. L’adozione dei dettagli tecnici è di competenza del Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec), conformemente alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione [16]. La conformità alle norme armonizzate così adottate e il cui numero di riferimento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, pone in essere una presunzione di conformità alle disposizioni della direttiva 94/25/CE. L’esperienza dimostra che tali principi di base hanno dato buoni risultati in questo settore e che devono essere mantenuti e ulteriormente promossi.

    (4) Gli sviluppi tecnologici del mercato, tuttavia, hanno sollevato nuovi problemi riguardo ai requisiti ambientali della direttiva 94/25/CE. Per tenere conto di tali sviluppi e chiarire il quadro applicabile alla commercializzazione dei prodotti disciplinati dalla presente direttiva, è opportuno rivedere e precisare alcuni aspetti della direttiva 94/25/CEE e, per chiarezza, sostituire quest’ultima mediante la presente direttiva.

    (5) Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 che stabilisce i requisiti di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti [17] stabilisce disposizioni orizzontali sull’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, sul marchio CE e sul quadro dell’Unione in materia di vigilanza del mercato, nonché sui controlli dei prodotti immessi sul mercato dell’Unione che si applicano anche ai prodotti contemplati dalla presente direttiva.

    (6) La decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 su un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti [18] fornisce principi comuni e disposizioni di riferimento ai fini della normativa basati sui principi del nuovo approccio. Per coerenza con altre normative di prodotto settoriali, è opportuno uniformare alcune disposizioni della presente direttiva a tale decisione, a meno che aspetti settoriali specifici non richiedano soluzioni differenti. È perciò opportuno uniformare a detta decisione alcune definizioni, gli obblighi generali degli operatori economici, la presunzione di conformità, le obiezioni formali alle norme armonizzate, le regole per il marchio CE, le prescrizioni relative agli organismi di valutazione della conformità e alle procedure di notifica, nonché le disposizioni riguardanti le procedure relative a prodotti che comportano rischi.

    (7) Al fine di facilitare l’applicazione della presente direttiva da parte dei fabbricanti e delle autorità nazionali, è opportuno chiarire l’ambito di applicazione e le definizioni della direttiva 94/25/CE. In particolare, è opportuno chiarire che i mezzi anfibi sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva. È inoltre necessario specificare quali tipi di canoe e kayak sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva e chiarire che essa riguarda solo le moto d’acqua destinate ad attività sportive e del tempo libero.

    (8) È anche opportuno definire i “natanti costruiti per uso personale” e la figura di “importatore privato”, definizioni specificamente elaborate per questo settore in modo da facilitare la comprensione e l’applicazione uniforme della presente direttiva.

    (9) I prodotti oggetto della presente direttiva, immessi sul mercato dell’Unione o messi in servizio, devono soddisfare la pertinente normativa dell’Unione e gli operatori economici devono essere responsabili della conformità dei prodotti, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di protezione degli interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza, e la protezione dei consumatori e dell’ambiente, e da garantire un’equa concorrenza sul mercato dell’Unione.

    (10) Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione devono adottare misure appropriate per garantire che i prodotti oggetto della presente direttiva non abbiano effetti pericolosi sulla sicurezza e la salute delle persone, sulle cose e sull’ambiente quando siano fabbricati in modo corretto e sottoposti ad adeguata manutenzione e che siano commercializzati solo i prodotti che soddisfano la normativa dell’Unione pertinente. La presente direttiva stabilisce una ripartizione chiara e proporzionale degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore nel processo di fornitura e distribuzione.

    (11) Poiché taluni compiti possono essere assolti solo dal fabbricante, è necessario distinguere chiaramente tra fabbricante e operatori successivi nella catena di distribuzione. Occorre anche distinguere chiaramente tra importatore e distributore, in quanto l’importatore introduce nel mercato dell’Unione prodotti provenienti da paesi terzi. L’importatore deve quindi assicurarsi che tali prodotti siano conformi alle pertinenti prescrizioni dell’Unione.

    (12) Il fabbricante, che possiede le conoscenze dettagliate del processo di progettazione e di produzione, è nella posizione migliore per eseguire la procedura completa di valutazione della conformità. La valutazione della conformità dovrebbe quindi rimanere obbligo del solo fabbricante.

    (13) È necessario garantire che i prodotti contemplati dalla presente direttiva che entrano nel mercato dell’Unione da paesi terzi siano conformi a tutte le prescrizioni dell’Unione applicabili, e in particolare che i fabbricanti abbiano effettuato adeguate procedure di valutazione in merito a tali prodotti. È opportuno pertanto provvedere affinché gli importatori si assicurino che i prodotti che immettono sul mercato siano conformi alle pertinenti prescrizioni e che non commercializzino prodotti non conformi a tali prescrizioni o pericolosi. Per lo stesso motivo è anche opportuno far sì che gli importatori si assicurino che siano state effettuate procedure di valutazione della conformità e che la marcatura dei prodotti e la documentazione elaborata dai fabbricanti siano a disposizione per controlli da parte delle autorità di vigilanza.

    (14) Se il distributore commercializza un prodotto oggetto della presente direttiva, dopo che lo stesso è stato immesso sul mercato dal fabbricante o dall’importatore, deve agire con la dovuta diligenza per garantire che la manipolazione del prodotto da parte sua non incida negativamente sulla conformità dello stesso. Sia gli importatori che i distributori sono tenuti ad agire con la dovuta diligenza in relazione alle prescrizioni applicabili ogniqualvolta immettono sul mercato o commercializzano prodotti.

    (15) All’atto dell’immissione sul mercato di un prodotto oggetto della presente direttiva, gli importatori devono indicare sullo stesso il proprio nome e l’indirizzo a cui possono essere contattati. Devono essere previste eccezioni qualora le dimensioni o la natura di un componente non consentano tale indicazione.

    (16) Qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifichi un prodotto in modo tale da incidere sulla conformità alle prescrizioni applicabili deve essere considerato il fabbricante e deve pertanto assumersi i relativi obblighi.

    (17) I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, devono essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato eseguiti dalle competenti autorità nazionali e devono essere disposti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sul prodotto in questione.

    (18) L’importazione di IDD e di moto d’acqua da parte di privati provenienti da paesi terzi rispetto all’Unione è una caratteristica specifica di questo settore. Tuttavia, la direttiva 94/25/CE contiene solo disposizioni specifiche sugli obblighi degli importatori privati per quanto riguarda l’esecuzione della valutazione di conformità (valutazione post costruzione). È perciò necessario chiarire gli altri obblighi degli importatori privati che in linea di principio devono essere armonizzati con quelli del fabbricante, con alcune eccezioni relative al carattere non commerciale delle loro attività.

    (19) Garantire la rintracciabilità di un prodotto in tutta la catena di fornitura contribuisce a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l’efficienza. Un sistema efficiente di rintracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare gli operatori economici che hanno commercializzato prodotti non conformi.

    (20) Per ragioni di chiarezza e di uniformità con altre direttive fondate sul nuovo approccio, è necessario specificare in modo esplicito che i prodotti oggetto della presente direttiva possono essere immessi sul mercato o messi in servizio solo se soddisfano la prescrizione generale che impone che non pregiudichino la sicurezza e la salute di persone, di cose o dell’ambiente e solo a condizione che soddisfino i requisiti fondamentali stabiliti nella presente direttiva.

    (21) Nella relazione sulle possibilità di migliorare ulteriormente le caratteristiche ambientali dei motori delle IDD, presentata a norma dell’articolo 2 della direttiva 2003/44/CE, che modifica la direttiva 94/25/CE sulle IDD [19] sono state valutare opzioni per ridurre ulteriormente i limiti per l’emissione di gas di scarico dei motori delle IDD. Questa relazione ha concluso che è opportuno fissare limiti più severi di quelli previsti nella direttiva 2003/44/CE. È infatti necessario che il valore dei limiti rifletta l’evoluzione tecnica delle tecnologie più pulite attualmente esistenti per i motori marini e che permetta di indirizzarsi verso l’armonizzazione a livello mondiale dei limiti previsti per l’emissione di gas di scarico. I limiti relativi al CO vanno invece innalzati per consentire di ottenere una significativa riduzione di altri inquinanti atmosferici e per garantire contemporaneamente che i costi di conformità per l’industria rimangano proporzionati.

    (22) I cicli di prova da utilizzare per i motori in applicazioni marine sono quelli descritti nella norma ISO di riferimento per le singole categorie di carburante e potenza.

    (23) I carburanti di prova utilizzati per la valutazione della conformità ai limiti per le emissioni dei gas di scarico devono rispecchiare la composizione dei combustibili utilizzati nel mercato di riferimento e per l’Europa vanno perciò usati i carburanti di prova omologati nell’UE. Poiché tuttavia i fabbricanti di paesi terzi potrebbero non avere accesso ai carburanti di riferimento europei, occorre permettere alle autorità di omologazione di accettare che i motori siano provati con altri carburanti di riferimento. La scelta dei carburanti di riferimento, tuttavia, deve limitarsi alle specifiche previste nella relativa norma ISO al fine di garantire la qualità e la comparabilità dei risultati delle prove.

    (24) È opportuno adottare un nuovo requisito che imponga l’installazione obbligatoria di serbatoi per natanti forniti di servizi igienici al fine di contribuire alla protezione dell’ambiente marino.

    (25) Le statistiche sugli incidenti mostrano che il rischio di rovesciamento per i natanti multiscafo è molto basso. Nonostante il rischio ridotto, è opportuno prevedere un rischio di capovolgimento anche per i natanti multiscafo, affinché non debbano essere rispettate le prescrizioni di galleggiabilità e di evacuazione in caso di capovolgimento solo se i natanti multiscafo non possano capovolgersi.

    (26) In accordo con il principio di sussidiarietà, le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati membri di adottare le disposizioni che valutino necessarie in materia di navigazione in determinate acque ai fini della tutela dell’ambiente e della configurazione delle vie navigabili, nonché i requisiti atti a garantire la sicurezza sulle vie navigabili, purché ciò non obblighi ad apportare modifiche alle IDD conformi alla presente direttiva.

    (27) Il marchio CE, che indica la conformità di un prodotto, è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione della conformità in senso lato. I principi generali che disciplinano il marchio CE sono esposti nel regolamento (CE) n. 765/2008. Le norme relative all’apposizione del marchio CE sui natanti, sui componenti e sui motori devono essere fissate nella presente direttiva. È opportuno allargare l’obbligo di apporre il marchio CE anche a tutti i motori entrobordo ed entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato considerati conformi ai requisiti essenziali di cui alla presente direttiva.

    (28) È indispensabile chiarire sia per i fabbricanti che per gli utenti che, apponendo il marchio CE sul prodotto, il fabbricante dichiara la conformità dello stesso a tutti i requisiti applicabili e se ne assume la piena responsabilità.

    (29) Il marchio CE deve essere l’unico marchio di conformità da cui risulti che il prodotto oggetto della presente direttiva è conforme alla normativa di armonizzazione dell’Unione. È possibile permettere l’uso di altri marchi purché contribuiscano a migliorare la protezione dei consumatori e non siano disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell’Unione.

    (30) Per garantire il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza, è indispensabile elaborare idonee procedure di valutazione della conformità cui i fabbricanti devono attenersi. Tali procedure vanno fissate facendo riferimento ai moduli di valutazione della conformità definiti nella decisione n. 768/2008/CE. Le procedure vanno stabilite in funzione del grado di pericolosità che possano presentare i natanti, i motori e le componenti. Pertanto, ogni categoria di conformità sarà completata da una procedura adeguata o dalla scelta fra varie procedure equivalenti.

    (31) L’esperienza ha dimostrato che è opportuno consentire una più ampia gamma di moduli di valutazione della conformità nei seguenti casi: per le IDD di categoria C con scafo di lunghezza tra i 12 e i 24 metri dove sono state applicate le norme armonizzate, così come per le componenti. Riguardo alla valutazione della conformità alle norme sull’emissione di gas di scarico e sull’emissione acustica, si deve distinguere tra casi in cui sono state applicate e casi in cui non sono state applicate le norme armonizzate: in questi ultimi casi è giustificato chiedere una procedura di valutazione della conformità più stringente. Va inoltre eliminata perché superflua e, in pratica, mai utilizzata la possibilità di usare i dati sull’imbarcazione di riferimento per prove di emissione acustica.

    (32) La direttiva 94/25/CE contiene regole sulla valutazione post costruzione delle IDD, condotta da persone fisiche o giuridiche stabilite all’interno dell’Unione europea le quali immettono il prodotto sul mercato, nei casi in cui né il fabbricante né il suo mandatario soddisfino le responsabilità relative alla conformità dei prodotti alla direttiva. Per ragioni di coerenza, è opportuno estendere l’ambito di applicazione di questa procedura per coprire non solo le IDD, ma anche le moto d’acqua. Per chiarezza, è necessario specificare in quali situazioni si può utilizzare questa procedura. Riguardo poi all’importazione, l’uso della procedura va limitato ai casi di importazione non commerciale da parte di importatori privati per evitare abusi della procedura a scopi commerciali. È anche necessario ampliare gli obblighi della persona che chiede la valutazione post costruzione: essa sarà tenuta a fornire i documenti all’organismo notificato ai fini di un’attendibile valutazione della conformità del prodotto da parte dell’organismo stesso.

    (33) Poiché è necessario garantire un livello uniformemente elevato delle prestazioni degli organismi che effettuano la valutazione della conformità dei prodotti contemplati dalla presente direttiva in tutta l’Unione, e dal momento che tutti gli organismi devono svolgere le loro funzioni allo stesso livello e in condizioni di concorrenza leale, è necessario stabilire dei requisiti obbligatori per gli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati al fine di fornire servizi di valutazione della conformità ai sensi della presente direttiva.

    (34) Per garantire un livello costante di qualità delle prestazioni di valutazione della conformità dei prodotti contemplati dalla presente direttiva, è necessario non solo consolidare i requisiti che gli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati devono soddisfare, ma anche, in parallelo, definire i requisiti che le autorità di notifica e gli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nel monitoraggio degli organismi notificati devono soddisfare.

    (35) Il regolamento (CE) n. 765/2008 completa e precisa l’attuale quadro in materia di vigilanza del mercato dei prodotti disciplinato dalla legislazione di armonizzazione dell’Unione, compresi i prodotti oggetto della presente direttiva. Pertanto gli Stati membri devono organizzare ed effettuare la vigilanza del mercato per tali prodotti conformemente a tale regolamento ed eventualmente ai sensi della direttiva 2001/95/CE.

    (36) Per aumentare la trasparenza e ridurre i tempi di elaborazione, è necessario migliorare l’attuale procedura di salvaguardia che consente alla Commissione di esaminare la giustificazione di una misura presa da uno Stato membro nei confronti di prodotti che ritiene non conformi, con l’obiettivo di renderla più efficiente e di valorizzare le competenze disponibili negli Stati membri.

    (37) Il sistema attuale dovrebbe essere completato da una procedura che consenta alle parti interessate di essere informate delle misure adottate nei confronti di quei prodotti, oggetto della presente direttiva, che comportano un rischio per la salute e la sicurezza delle persone o che presentano altri problemi che riguardano la protezione del pubblico interesse. Esso dovrebbe anche permettere alle autorità di vigilanza del mercato, in collaborazione con i relativi operatori economici, di agire in una fase più precoce per quanto riguarda tali prodotti.

    (38) Laddove gli Stati membri e la Commissione siano d’accordo sulla giustificazione di una misura adottata da uno Stato membro, la Commissione potrà astenersi da ulteriori interventi.

    (39) Per tener conto dei progressi delle conoscenze tecniche e scientifiche, verrà delegato alla Commissione il potere di adottare atti in conformità all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per modificare la sezione 2 della parte B e la sezione 1 della parte C dell’allegato I, fatta eccezione per le modifiche dirette o indirette ai valori delle emissioni dei gas di scarico o acustiche e ai valori del numero di Froude e del rapporto potenza/dislocamento, nonché gli allegati V, VII e IX. È particolarmente importante che la Commissione svolga opportune consultazioni durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti.

    (40) La Commissione, nella preparazione e redazione di atti delegati, deve garantire la trasmissione simultanea, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

    (41) Per garantire condizioni uniformi per l’attuazione della presente direttiva, è necessario conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Tali competenze devono essere esercitate secondo le disposizioni del regolamento (UE) 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio, che stabilisce regole e principi generali riguardanti i meccanismi per il controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione da parte della Commissione. [20]

    (42) L’esame ha lo scopo di adottare atti che garantiscano l’applicazione uniforme della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda le disposizioni aggiuntive di cui all’articolo 25 sulle procedure di valutazione della conformità, e le disposizioni relative alle categorie di progettazione dei natanti, targhetta del fabbricante, prevenzione degli scarichi e fanali di navigazione.

    (43) Per garantire un monitoraggio e un’applicazione efficaci della presente direttiva, si deve prevedere l’obbligo per gli Stati membri di inviare ogni 5 anni una relazione sull’applicazione della direttiva stessa alla Commissione, che dovrà poi a sua volta redigere e pubblicare una sintesi delle relazioni pervenute.

    (44) Gli Stati membri devono emanare norme sanzionatorie da applicare in caso di violazione della presente direttiva e provvedere alla loro applicazione. Le sanzioni dovranno essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

    (45) Per concedere ai fabbricanti e agli altri operatori economici tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva, è necessario prevedere un congruo periodo di transizione dopo l’entrata in vigore della presente direttiva, durante il quale i prodotti conformi alla direttiva 94/25/CEE potranno essere immessi sul mercato.

    (46) La direttiva 94/25/CEE va di conseguenza abrogata.

    (47) Poiché l’obiettivo della presente direttiva, garantire cioè livelli elevati di protezione della salute e della sicurezza umana e di tutela ambientale senza pregiudicare il buon funzionamento del mercato interno, mediante l’introduzione di requisiti di sicurezza armonizzati per i prodotti oggetto della presente direttiva e di requisiti minimi in materia di vigilanza del mercato, non può essere raggiunto in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a causa delle sue dimensioni e dei suoi effetti, può essere realizzato meglio a livello dell’Unione europea, l’Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato in tale articolo, la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Capitolo I

    Disposizioni generali

    Articolo 1

    Oggetto

    La presente direttiva stabilisce i requisiti per la progettazione e la costruzione di prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 1 e le norme sulla loro libera circolazione nell’Unione.

    Articolo 2

    Campo di applicazione

    1. La presente direttiva si applica:

    (a) alle imbarcazioni da diporto (IDD), completate anche solo parzialmente;

    (b) alle moto d’acqua;

    (c) alle componenti elencate nell’allegato II, se immesse sul mercato dell’Unione separatamente, in prosieguo denominate “componenti”;

    (d) ai motori di propulsione installati o specificamente destinati a essere installati a bordo di natanti;

    (e) ai motori di propulsione installati a bordo di natanti oggetto di una modifica rilevante del motore;

    (f) ai natanti soggetti a trasformazione rilevante.

    2. La presente direttiva non si applica:

    (g) per quanto riguarda i requisiti di progettazione e di costruzione di cui alla parte A dell’allegato I:

    (i) ai natanti destinati unicamente alle regate, compresi i natanti a remi e i natanti per l’addestramento al canottaggio, e identificati in tal senso dal fabbricante;

    (ii) a canoe e kayak, progettati per la sola propulsione a pagaia, gondole e pedalò;

    (iii) alle tavole a vela;

    (iv) alle tavole da surf, comprese le tavole a motore;

    (v) a natanti storici originali e singole riproduzioni dei medesimi, progettate prima del 1950, ricostruite principalmente con materiali originali e qualificate in tal senso del fabbricante;

    (vi) a natanti sperimentali, sempreché non vi sia una successiva immissione sul mercato dell’Unione;

    (vii) a natanti realizzati per uso personale, sempreché non vi sia una successiva immissione sul mercato dell’Unione per un periodo di cinque anni;

    (viii) a natanti specificamente destinati a essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, in particolare quelli definiti dall’articolo 2 della direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [21] e nella direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [22], indipendentemente dal numero di passeggeri;

    (ix) ai sommergibili;

    (x) ai veicoli a cuscino d’aria;

    (xi) agli aliscafi;

    (xii) ai natanti a vapore a combustione esterna, alimentati a carbone, coke, legna, petrolio o gas;

    (xiii) ai mezzi anfibi;

    (h) per quanto riguarda i requisiti di emissione di gas di scarico stabiliti nella parte B dell’allegato I:

    (i) ai motori di propulsione installati o specificamente destinati a essere installati su:

    – natanti destinati unicamente alle regate e identificati in tal senso dal fabbricante;

    – ai natanti sperimentali, sempreché non vi sia una successiva immissione sul mercato dell’Unione;

    – ai natanti specificamente destinati a essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 3, in particolare quelli definite nell’articolo 2 della direttiva 2006/87/CE e nell’articolo 3 della direttiva 2009/45/CE, indipendentemente dal numero di passeggeri;

    – ai sommergibili;

    – ai veicoli a cuscino d’aria;

    – agli aliscafi;

    – ai mezzi anfibi;

    (ii) agli originali e alle singole riproduzioni di motori di propulsione storici, basati su un progetto anteriore al 1950, non prodotti in serie e montati sui natanti di cui ai punti v) e vii) della lettera a);

    (iii) ai motori di propulsione costruiti per uso personale, sempreché non vi sia una successiva immissione sul mercato dell’Unione durante un periodo di cinque anni;

    (i) per quanto riguarda l’emissione acustica di cui alla parte C dell’allegato I:

    (i) a tutti i natanti di cui alla lettera b);

    (ii) ai natanti realizzati per uso personale, sempreché non vi sia una successiva immissione sul mercato dell’Unione per un periodo di cinque anni.

    3. Il fatto che la stessa imbarcazione possa essere utilizzata per il noleggio oppure per l’addestramento alla navigazione da diporto non osta alla sua inclusione nel campo d’applicazione della presente direttiva se viene immessa sul mercato dell’Unione per finalità ricreative.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

    1. per “natante” si intende qualsiasi imbarcazione da diporto o moto d’acqua;

    2. per “imbarcazione da diporto” si intende un’imbarcazione di qualsiasi tipo destinata ad attività sportive e ricreative con scafo di lunghezza compresa tra 2,5 e 24 metri, misurato secondo le norme armonizzate, indipendentemente dal mezzo di propulsione;

    3. per “moto d’acqua” si intende qualsiasi imbarcazione destinata ad attività sportive e ricreative di lunghezza inferiore a 4 metri che utilizza un motore a combustione interna con una pompa a getto d’acqua come fonte primaria di propulsione e destinato ad essere azionato da una o più persone sedute, in piedi, o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno;

    4. per “natanti costruiti per uso personale” si intende un’imbarcazione costruita dal suo utilizzatore futuro per il proprio uso personale e che non è stata in parte o completamente costruita da un operatore economico per un privato nell’ambito di un accordo contrattuale.

    5. per “motore di propulsione” si intende qualsiasi motore a combustione interna, ad accensione comandata o spontanea, utilizzato a fini di propulsione;

    6. per “modifica rilevante del motore” si intende la modifica di un motore che potrebbe avere per effetto il superamento dei limiti di emissione stabiliti nella parte B dell’allegato I o che determina un aumento superiore al 15% della potenza nominale del motore;

    7. per “trasformazione rilevante del natante” si intende una trasformazione del natante che ne modifica il mezzo di propulsione, che comporta una modifica rilevante del motore o che altera il natante in tale misura da poterlo considerare un natante diverso;

    8. per “mezzo di propulsione” si intende il meccanismo con il quale è mosso il natante;

    9. per “famiglia di motori” si intende il raggruppamento, effettuato dal fabbricante, di motori che, per la loro progettazione, presentano caratteristiche di emissione di gas di scarico o acustiche simili e che sono conformi ai requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico e acustiche stabiliti dalla presente direttiva;

    10. per “commercializzazione” si intende la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione, a titolo oneroso o gratuito;

    11. per “immissione sul mercato” si intende la prima commercializzazione di un prodotto nel mercato dell’Unione;

    12. per “messa in servizio” si intende il primo impiego nell’Unione, da parte dell’utente finale, di un prodotto disciplinato dalla presente direttiva;

    13. per “fabbricante” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che costruisce un prodotto o che fa progettare e/o costruire tale prodotto e lo commercializza sotto il proprio nome o marchio;

    14. per “mandatario” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto ad agire a suo nome per quanto riguarda determinate mansioni;

    15. per “importatore” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette un prodotto proveniente da un paese terzo sul mercato dell’Unione;

    16. per “importatore privato” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che importa nell’Unione, nel corso di un’attività non commerciale, un prodotto proveniente da un paese terzo al fine di una messa in servizio per uso proprio;

    17. per “distributore” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena commerciale, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che commercializza un prodotto;

    18. per “operatori economici” si intendono il fabbricante, il mandatario, l’importatore e il distributore;

    19. per “norma armonizzata” si intende una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione elencati nell’allegato I della direttiva 98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 6 di tale direttiva;

    20. per la definizione di “accreditamento” si rimanda alla definizione contenuta nell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;

    21. per la definizione di “organismo nazionale di accreditamento” si rimanda alla definizione contenuta nell’articolo 2, paragrafo 11 del regolamento (CE) n. 765/2008;

    22. per “valutazione della conformità” si intende la procedura atta a dimostrare che siano soddisfatti i requisiti relativi al prodotto contenuti nella presente direttiva;

    23. per “organismo di valutazione della conformità” si intende un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

    24. per “richiamo” si intende qualsiasi provvedimento volto a ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato fornito all’utente finale;

    25. per “ritiro” si intende qualsiasi provvedimento volto a impedire che un prodotto presente nella catena della fornitura sia commercializzato;

    26. per “vigilanza del mercato” si intendono le attività svolte e i provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per garantire che i prodotti siano conformi alle prescrizioni stabilite nella normativa di armonizzazione dell’Unione e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse;

    27. per “marchio CE” si intende un marchio mediante la quale il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti stabiliti nella normativa di armonizzazione dell’Unione che prevede l’apposizione del marchio stesso;

    28. per “normativa di armonizzazione dell’Unione” si intende qualsiasi legislazione dell’Unione volta ad armonizzare le condizioni per la commercializzazione dei prodotti.

    Articolo 4

    Requisiti essenziali

    1. I prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, possono essere commercializzati e messi in servizio conformemente alla loro destinazione solo se non pregiudicano la sicurezza e la salute di persone, di cose o dell’ambiente quando sono costruiti e sottoposti a manutenzione in modo corretto, e solo a condizione che soddisfino i requisiti essenziali di cui all’allegato I.

    2. Gli Stati membri assicurano che i prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 1 non siano immessi sul mercato o messi in servizio a meno che non soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1.

    Articolo 5

    Disposizioni nazionali in materia di navigazione

    Le disposizioni della presente direttiva non vietano agli Stati membri di adottare a loro volta disposizioni in materia di navigazione in determinate acque ai fini della tutela dell’ambiente, della configurazione delle vie navigabili e della sicurezza sulle vie navigabili, purché ciò non obblighi ad apportare modifiche alle IDD di cui alla presente direttiva.

    Articolo 6

    Libera circolazione

    1. Gli Stati membri non ostacolano nel loro territorio la commercializzazione e la messa in servizio di natanti conformi alla presente direttiva.

    2. Gli Stati membri non ostacolano la commercializzazione di natanti parzialmente completati in cui il fabbricante o l’importatore dichiarano, conformemente alla parte A dell’allegato III, che sono destinati a essere completati da altri.

    3. Gli Stati membri non ostacolano la commercializzazione e la messa in servizio di componenti conformi alla presente direttiva destinati a essere incorporati in natanti, in conformità con la dichiarazione del fabbricante o dell’importatore di cui alla parte B dell’allegato III.

    4. Gli Stati membri non ostacolano la commercializzazione e la messa in servizio di:

    (a) motori di propulsione, anche se non installati su natanti, conformi alla presente direttiva;

    (b) motori omologati ai sensi della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [23] che sono conformi alla fase IIIA, IIIB o IV dei limiti di emissione per i motori ad accensione spontanea utilizzati in applicazioni diverse dalla propulsione di navi della navigazione interna, di locomotive e di vagoni ferroviari, come previsto al punto 4.1.2. dell’allegato I di tale direttiva;

    (c) motori omologati ai sensi della direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [24] qualora il fabbricante dichiari ai sensi del punto 9 dell’allegato IV che il motore soddisfa i requisiti d’emissione di gas di scarico indicati nella presente direttiva quando è installato a bordo di un natante secondo le istruzioni fornite dal fabbricante.

    5. In occasione di fiere, mostre, dimostrazioni e altri eventi, gli Stati membri non impediscono la presentazione dei prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della presente direttiva che non sono conformi ad essa, purché un’indicazione visibile indichi chiaramente che detti prodotti non possono essere commercializzati o messi in servizio all’interno dell’Unione fintantoché non saranno resi conformi.

    Capitolo II

    obblighi degli operatori economici

    Articolo 7

    Obblighi dei fabbricanti

    1. All’atto dell’immissione dei loro prodotti sul mercato, i fabbricanti garantiscono che essi sono stati progettati e realizzati in conformità con i requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1 e all’allegato I.

    2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica in conformità con l’articolo 26 ed eseguono, o fanno eseguire da terzi, la procedura di valutazione della conformità applicabile a norma degli articoli da 20 a 23 e dell’articolo 25.

    Se la conformità di un prodotto alle prescrizioni applicabili è stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE, di cui all’articolo 16 e appongono il marchio CE, come sancito dall’articolo 18, paragrafo 1.

    3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e una copia della dichiarazione di conformità UE per 10 anni dopo che il prodotto è stato immesso sul mercato.

    4. I fabbricanti garantiscono che le procedure predisposte per la produzione in serie assicurano la conformità. Eventuali cambiamenti nella progettazione del prodotto o nelle caratteristiche ed eventuali modifiche delle norme armonizzate in virtù delle quali è dichiarata la conformità di un prodotto devono essere presi adeguatamente in considerazione.

    Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un prodotto, i fabbricanti, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione e indagini sui prodotti presenti sul mercato e, se necessario, mantengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.

    5. I fabbricanti provvedono affinché i loro prodotti rechino un numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione, oppure, se la dimensione o la natura del prodotto non lo consentono, le informazioni richieste figurino sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto, in conformità con il punto 2.1 della parte A dell’allegato I.

    6. I fabbricanti indicano sul prodotto il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, inseriscono le informazioni sull’imballaggio o in un documento che accompagna il prodotto. L’indirizzo deve indicare un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato.

    7. I fabbricanti fanno sì che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza redatte nella lingua o nelle lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utenti finali, come stabilito dallo Stato membro interessato.

    8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, i fabbricanti informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno commercializzato il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata.

    9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.

    Articolo 8

    Mandatari

    1. Un fabbricante può, mediante mandato scritto, nominare un mandatario.

    2. Gli obblighi di cui all’articolo 7, paragrafo 1, e la stesura della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del mandatario.

    3. Il mandatario esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al mandatario di svolgere almeno le seguenti mansioni:

    (a) tenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza una copia della dichiarazione di conformità UE e della documentazione tecnica per 10 anni dopo che il prodotto è stato immesso sul mercato;

    (b) a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto;

    (c) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che rientrano nel suo mandato.

    Articolo 9

    Obblighi degli importatori

    1. Gli importatori immettono sul mercato dell’Unione soltanto prodotti conformi.

    2. Prima di immettere un prodotto sul mercato, gli importatori devono accertarsi che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità. Essi si assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che il prodotto rechi il marchio CE e sia corredato dei documenti necessari in conformità all’articolo 16 e al punto 2.5 della parte A dell’allegato I, al punto 4 della parte B dell’allegato I e al punto 2 della parte C dell’allegato I, e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 7, paragrafi 5 e 6.

    Se l’importatore ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1 e all’allegato I, non immette il prodotto sul mercato finché questo non è stato reso conforme. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, l’importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

    3. Gli importatori indicano sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sul suo imballaggio o sul documento di accompagnamento il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo al quale possono essere contattati.

    4. Gli importatori provvedono affinché il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza nella lingua o nelle lingue facilmente comprensibili dai consumatori e dagli altri utenti finali, come determinato dallo Stato membro interessato.

    5. Gli importatori garantiscono che, mentre un prodotto è sotto la loro responsabilità, le modalità di immagazzinamento e di trasporto non pregiudicano la conformità ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1 e all’allegato I.

    6. Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un prodotto, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione e indagini sui prodotti commercializzati e, se necessario, mantengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.

    7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, gli importatori informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno commercializzato il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata.

    8. Gli importatori devono, per un periodo di 10 anni dopo che il prodotto è stato immesso sul mercato, conservare una copia della dichiarazione di conformità UE da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e garantire che la documentazione tecnica possa essere resa disponibile, su richiesta, a dette autorità.

    9. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata da un’autorità nazionale competente forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.

    Articolo 10

    Obblighi dei distributori

    1. Quando si commercializza un prodotto, i distributori esercitano la dovuta diligenza per rispettare i requisiti della presente direttiva.

    2. Prima di commercializzare un prodotto, i distributori verificano che il prodotto rechi il marchio CE, che sia accompagnato dai documenti di cui all’articolo 7, paragrafo 7, all’articolo 16, al punto 2.5 della parte A dell’allegato I, al punto 4 della parte B dell’allegato I, e al punto 2 della parte C dell’allegato I e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una o più lingue facilmente comprensibili per i consumatori e gli altri utenti finali nello Stato membro in cui il prodotto deve essere commercializzato; essi verificano inoltre che il fabbricante e l’importatore abbiano soddisfatto i requisiti di cui all’articolo 7, paragrafi 5 e 6, e dell’articolo 9, paragrafo 3.

    Se il distributore ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1 e all’allegato I, non commercializza il prodotto finché questo non è stato reso conforme. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato.

    3. I distributori garantiscono che, mentre un prodotto è sotto la loro responsabilità, le modalità di immagazzinamento e di trasporto non pregiudicano la conformità ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1 e all’allegato I.

    4. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno commercializzato non sia conforme alla presente direttiva si assicurano immediatamente che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, i distributori informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno reso disponibile il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata.

    5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno commercializzato.

    Articolo 11

    Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

    Ai fini della presente direttiva, un importatore o un distributore che immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio o modifica un prodotto già immesso sul mercato in misura tale da poterne influenzare la conformità ai requisiti di cui alla presente direttiva è considerato alla stregua di un fabbricante ed è soggetto agli obblighi del fabbricante a norma dell’articolo 7.

    Articolo 12

    Obblighi degli importatori privati

    1. Se né il fabbricante né il suo mandatario stabilito nell’Unione ottemperano alle proprie responsabilità ai fini della conformità del prodotto alla presente direttiva, un importatore privato assolve o fa assolvere gli obblighi del fabbricante di cui ai paragrafi 1 e 4 e ai paragrafi 7 e 9 dell’articolo 7.

    2. Se la documentazione tecnica necessaria non viene fornita dal fabbricante, l’importatore privato la fa redigere affidandosi a un consulente specifico, che può essere un organismo notificato non coinvolto nella valutazione della conformità del prodotto in questione.

    3. L’importatore privato provvede affinché il nome e l’indirizzo dell’organismo notificato che ha effettuato la valutazione di conformità del prodotto siano indicati sul prodotto.

    Articolo 13

    Identificazione degli operatori economici

    4. Su richiesta, gli operatori economici indicano alle autorità di sorveglianza sul mercato:

    (a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un prodotto;

    (b) qualsiasi operatore economico cui essi abbiano fornito un prodotto.

    Gli operatori economici saranno in grado di presentare le informazioni di cui al primo paragrafo per un periodo di 10 anni dopo l’acquisto o la vendita del prodotto.

    5. Gli importatori privati, su richiesta, indicano alle autorità di vigilanza del mercato l’operatore economico che ha fornito loro il prodotto.

    Gli importatori privati saranno in grado di presentare le informazioni di cui al primo comma per un periodo di 10 anni dopo l’acquisto del prodotto.

    Capitolo III

    Conformità del prodotto

    Articolo 14

    Presunzione di conformità

    I prodotti conformi ai criteri delle norme armonizzate o parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si presumono conformi ai requisiti oggetto di dette norme o parti di esse, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1 e dell’allegato I.

    Articolo 15

    Obiezione formale a una norma armonizzata

    1. Quando uno Stato membro o la Commissione ritiene che una norma armonizzata non soddisfi completamente i requisiti previsti, che sono enunciati nell’articolo 4, paragrafo 1, e nell’allegato I, la Commissione o lo Stato membro interessato sottopone la questione al comitato istituito dall’articolo 5 della direttiva 98/34/CE, presentando le proprie motivazioni. Tale comitato, dopo aver consultato gli organismi europei di normalizzazione, fornisce il proprio parere senza indugio.

    2. Alla luce del parere del Comitato, la Commissione decide di pubblicare, di non pubblicare, di pubblicare con restrizione, di mantenere, di mantenere con restrizione o di ritirare i riferimenti alle norme armonizzate interessate dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    3. La Commissione informa l’organismo europeo di normalizzazione interessato e, se necessario, richiede la revisione delle norme armonizzate in questione.

    Articolo 16

    Dichiarazione di conformità UE

    1. La dichiarazione di conformità UE attesta che è stato dimostrato il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1 e all’allegato I.

    2. La dichiarazione di conformità UE ha come struttura il modello di cui all’allegato IV della presente direttiva, contiene gli elementi specificati nei moduli pertinenti stabiliti nell’allegato II della decisione 768/2008/CE e deve essere continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il prodotto è commercializzato o messo in servizio.

    3. Nel redigere la dichiarazione di conformità UE, il fabbricante o l’importatore privato si assume la responsabilità della conformità del prodotto.

    4. La dichiarazione di conformità UE deve sempre essere accompagnare i seguenti elementi:

    (a) il natante, al quale va anche incluso il manuale del proprietario di cui al punto 2.5 della parte A dell’allegato I;

    (b) le componenti che sono immesse separatamente sul mercato;

    (c) i motori di propulsione; deve anche essere allegato il manuale del proprietario di cui al punto 4 della parte B dell’allegato I.

    Articolo 17

    Principi generali del marchio CE

    Il marchio CE è soggetto ai principi generali di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

    Articolo 18

    Prodotti soggetti al marchio CE

    5. I seguenti prodotti devono recare il marchio CE quando sono commercializzati o messi in servizio:

    (a) natanti e componenti considerati conformi ai corrispondenti requisiti essenziali di cui all’allegato I;

    (b) motori fuoribordo considerati conformi ai requisiti essenziali di cui alle parti B e C dell’allegato I;

    (c) motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato considerati conformi ai requisiti essenziali di cui alle parti B e C dell’allegato I;

    (d) motori entrobordo ed entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato considerati conformi ai requisiti di emissione di gas di scarico di cui alle parti B e C dell’allegato I.

    6. Gli Stati membri presumono che i prodotti di cui al paragrafo 1 che recano il marchio CE siano conformi alla presente direttiva.

    Articolo 19

    Regole e condizioni per l’apposizione del marchio CE

    1. Il marchio CE deve essere apposto in modo visibile, leggibile e indelebile sui prodotti di cui all’articolo 18, paragrafo 1. Nel caso dei componenti, laddove ciò non sia possibile o giustificato a causa della dimensione o della natura del prodotto, il marchio può essere apposto in alternativa sull’imballaggio del prodotto e sui documenti di accompagnamento.

    2. Il marchio CE deve essere apposto prima dell’immissione sul mercato o della messa in servizio dei prodotti. Il marchio CE e il numero di identificazione di cui al paragrafo 3 possono essere seguiti da un pittogramma o da qualsiasi altro marchio indicante un rischio o un impiego particolare.

    3. Il marchio CE è seguito dal numero di identificazione dell’organismo notificato, qualora tale organismo sia coinvolto nella fase di controllo della produzione.

    Il numero di identificazione dell’organismo notificato deve essere apposto dall’organismo stesso o, dietro sua indicazione, dal fabbricante o dal suo mandatario.

    Capitolo IV

    Valutazione della conformità

    Articolo 20

    Procedure di valutazione della conformità applicabili

    1. Il fabbricante o il suo mandatario espletano le procedure indicate nei moduli a cui si fa riferimento negli articoli 21, 22 e 23 prima dell’immissione sul mercato dei prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 1.

    2. L’importatore privato completa la procedura di cui all’articolo 24 prima della messa in servizio di un prodotto di cui all’articolo 2, paragrafo 1 se né il fabbricante né il suo mandatario hanno effettuato la valutazione di conformità per il prodotto in questione.

    3. Chiunque immetta sul mercato o metta in servizio un motore o un’imbarcazione dopo una modifica o conversione rilevante dello stesso o chiunque modifichi la destinazione d’uso di un’imbarcazione che non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva in un modo tale da farla rientrare nel suo ambito di applicazione deve completare la procedura a cui si fa riferimento nell’articolo 24 prima dell’immissione sul mercato o della messa in servizio del prodotto.

    4. Chiunque immetta sul mercato un’imbarcazione costruita per uso personale prima della fine del periodo di 5 anni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto vii), deve completare la procedura a cui si fa riferimento nell’articolo 24 prima dell’immissione sul mercato del prodotto.

    Articolo 21

    Progettazione e costruzione

    1. Per quanto riguarda la progettazione e la costruzione di IDD si applicano le seguenti procedure di cui all’allegato II della decisione n. 768/2008/CE:

    (a) Per le categorie A e B di cui al punto 1 della parte A dell’allegato I.

    (i) Per le IDD con scafo di lunghezza compresa tra 2,5 e 12 metri, uno dei seguenti moduli:

    – modulo A1 (controllo di fabbricazione interno unito a prove ufficiali del prodotto),

    – modulo B (esame UE del tipo) insieme al modulo C, D, E o F;

    – modulo G (conformità basata sulla verifica di un unico prodotto);

    – modulo H (conformità basata sulla garanzia di qualità totale);

    (ii) Per le IDD con scafo di lunghezza compresa tra 12 e 24 metri:

    – modulo B (esame UE del tipo) insieme al modulo C, D, E o F;

    – modulo G (conformità basata sulla verifica di un unico prodotto);

    – modulo H (conformità basata sulla garanzia di qualità totale);

    (b) Per la categoria C di cui al punto 1 della parte A dell’allegato I:

    (i) Per le IDD con scafo di lunghezza compresa tra 2,5 e 12 metri uno dei seguenti moduli:

    – se le norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 della parte A dell’allegato I sono rispettati: modulo A (controllo di fabbricazione interno), modulo A1 (controllo di fabbricazione interno unito a prove ufficiali del prodotto), modulo B (esame UE del tipo) insieme al modulo C, D, E o F, modulo G (conformità basata sulla verifica di un unico prodotto) o modulo H (conformità basata sulla garanzia di qualità totale);

    – se le norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 della parte A dell’allegato I non sono rispettati: modulo A1 (controllo di fabbricazione interno unito a prove ufficiali del prodotto), modulo B (esame UE del tipo) insieme al modulo C, D, E o F, modulo G (conformità basata sulla verifica di un unico prodotto) o modulo H (conformità basata sulla garanzia di qualità totale);

    (ii) Per le IDD con scafo di lunghezza compresa tra 12 e 24 metri, uno dei seguenti moduli:

    – se le norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 della parte A dell’allegato I sono rispettati: modulo A1 (controllo di fabbricazione interno unito a prove ufficiali del prodotto), modulo B (esame UE del tipo) insieme al modulo C, D, E o F, modulo G (conformità basata sulla verifica di un unico prodotto) o modulo H (conformità basata sulla garanzia di qualità totale);

    – se le norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 della parte A dell’allegato I non sono rispettati: modulo B (esame UE del tipo) insieme al modulo C, D, E o F, modulo G (conformità basata sulla verifica di un unico prodotto) o modulo H (conformità basata sulla garanzia di qualità totale);

    (c) per la categoria D di cui al punto 1 della parte A dell’allegato I:

    (i) per le IDD con scafo di lunghezza compresa tra 2,5 e 24 metri, uno dei seguenti moduli:

    – modulo A (controllo di fabbricazione interno);

    – modulo A1 (controllo di fabbricazione interno unito a prove ufficiali del prodotto);

    – modulo B (esame UE del tipo) insieme al modulo C, D, E o F;

    – modulo G (conformità basata sulla verifica di un unico prodotto);

    – modulo H (conformità basata sulla garanzia di qualità totale).

    2. Per quanto riguarda la progettazione e costruzione di moto d’acqua si applicano le seguenti procedure di cui all’allegato II della decisione n. 768/2008/CE:

    (a) modulo A (controllo di fabbricazione interno);

    (b) modulo A1 (controllo di fabbricazione interno unito a prove ufficiali del prodotto);

    (c) modulo B (esame UE del tipo) insieme al modulo C, D, E o F;

    (d) modulo G (conformità basata sulla verifica di un unico prodotto);

    (e) modulo H (conformità basata sulla garanzia di qualità totale).

    3. Per quanto riguarda la progettazione e costruzione di componenti si applicano le seguenti procedure di cui all’allegato II della decisione n. 768/2008/CE:

    (a) modulo B (esame UE del tipo) insieme al modulo C, D, E o F;

    (b) modulo G (conformità basata sulla verifica di un unico prodotto);

    (c) modulo H (conformità basata sulla garanzia di qualità totale).

    Articolo 22

    Emissioni di gas di scarico

    Riguardo all’emissione di gas di scarico, per i prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere d) ed e), il fabbricante del motore o il suo mandatario stabilito nell’Unione segue le procedure di cui all’allegato II della decisione n. 768/2008/CE:

    (a) se le prove sono effettuate applicando le norme armonizzate, va compilato uno dei seguenti moduli:

    (i) modulo B (esame UE del tipo) insieme al modulo C, D, E o F;

    (ii) modulo G (conformità basata sulla verifica di un unico prodotto);

    (iii) modulo H (conformità basata sulla garanzia di qualità totale);

    (b) se le prove sono effettuate senza applicare la norma armonizzata, va compilato il modulo B insieme al modulo C1.

    Articolo 23

    Emissioni acustiche

    1. In materia di emissioni acustiche per le IDD con motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, nonché per le IDD con motore di propulsione entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato che sono soggette a trasformazioni rilevanti e quindi immesse sul mercato dell’Unione entro 5 anni dalla trasformazione, il fabbricante dell’imbarcazione o il suo mandatario stabilito nell’Unione segue le procedure di cui all’allegato II della decisione n. 768/2008/CE:

    (a) se le prove sono effettuate applicando le norme armonizzate per la misurazione della rumorosità, va compilato uno dei seguenti moduli:

    (i) modulo A1 (controllo di fabbricazione interno unito a prove ufficiali del prodotto);

    (ii) modulo G (conformità basata sulla verifica di un unico prodotto);

    (iii) modulo H (conformità basata sulla garanzia di qualità totale);

    (b) se le prove sono effettuate senza applicare le norme armonizzate per la misurazione della rumorosità, compilare il modulo G (conformità basata sulla verifica di un unico prodotto);

    (c) se per la valutazione vengono usati il numero di Froude e il rapporto potenza/dislocamento, va compilato uno dei seguenti moduli:

    (i) modulo A (controllo di fabbricazione interno);

    (ii) modulo G (conformità basata sulla verifica di un unico prodotto);

    (iii) modulo H (conformità basata sulla garanzia di qualità totale).

    2. In materia di emissioni acustiche per le moto d’acqua, i motori fuoribordo e i motori entrobordo con comando a poppa con scarichi integrati destinati all’installazione su IDD, il fabbricante della moto d’acqua o del motore segue le procedure di cui all’allegato II alla decisione n. 768/2008/CE:

    (d) se le prove sono effettuate applicando le norme armonizzate per le misurazioni della rumorosità, compilare uno dei moduli che seguono:

    (i) modulo A1 (controllo di fabbricazione interno unito a prove ufficiali del prodotto);

    (ii) modulo G (conformità basata sulla verifica di un unico prodotto);

    (iii) modulo H (conformità basata sulla garanzia di qualità totale);

    (e) se le prove sono effettuate senza applicare le norme armonizzate per la misurazione della rumorosità, compilare il modulo G (conformità basata sulla verifica di un unico prodotto).

    Articolo 24

    Valutazione della conformità post costruzione

    La valutazione di conformità post costruzione di cui all’articolo 20, paragrafi 2, 3 e 4 deve essere effettuata come disposto dall’allegato V.

    Articolo 25

    Requisiti supplementari

    1. Quando si usa il modulo B dell’allegato II della decisione n. 768/2008/CE, l’esame UE del tipo deve essere effettuato secondo le modalità indicate nel secondo trattino del punto 2 del medesimo modulo.

    Lo stesso tipo di produzione, di cui al modulo B, può comprendere più varianti di un prodotto, a condizione che le differenze tra le varianti non influiscano sul livello di sicurezza e su altri requisiti riguardanti le prestazioni del prodotto.

    2. Quando si usa il modulo A1 dell’allegato II della decisione n. 768/2008/CE, i controlli sui prodotti devono essere effettuati su uno o più natanti che rappresentino la produzione del fabbricante e si devono applicare i requisiti supplementari di cui all’allegato VI della presente direttiva.

    3. Non è prevista la possibilità di affidarsi a organismi interni accreditati di cui ai moduli A1 e C1 dell’allegato II della decisione n. 768/2008/CE.

    4. Quando si usa il modulo F dell’allegato II della decisione n. 768/2008/CE, va completata la procedura per la valutazione della conformità con i requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico di cui all’allegato VII della presente direttiva.

    5. Quando si usa il modulo C dell’allegato II della decisione n. 768/2008/CE, per quanto riguarda la valutazione della conformità ai requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico della presente direttiva e nell’eventualità che un fabbricante non operi a norma di un pertinente sistema qualità come quello di cui al modulo H dell’allegato XII della decisione n. 768/2008/CE, un organismo notificato scelto dal fabbricante può eseguire o far eseguire controlli sui prodotti a intervalli casuali determinati dall’organismo stesso, al fine di verificare la qualità dei controlli interni sul prodotto. Quando il livello qualitativo risulta insoddisfacente o quando è necessario verificare la validità dei dati presentati dal fabbricante, si applica la procedura di cui all’allegato VIII della presente direttiva.

    Articolo 26

    Documentazione tecnica

    1. La documentazione tecnica di cui all’articolo 7, paragrafo 2, contiene tutti i dati necessari o i dettagli relativi agli strumenti utilizzati dal fabbricante per garantire che il prodotto sia conforme ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1 e all’allegato I. Essa, in particolare, contiene i documenti elencati nell’allegato IX.

    2. La documentazione tecnica deve consentire la comprensione del progetto, della costruzione e del funzionamento del prodotto nonché permettere di valutarne la conformità alla presente direttiva.

    Capitolo V

    Notifica degli organismi di valutazione della conformità

    Articolo 27

    Notifica

    Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati a svolgere valutazioni di conformità da parte di terzi ai sensi della presente direttiva.

    Articolo 28

    Autorità notificanti

    1. Gli Stati membri designano un’autorità notificante responsabile della messa in atto e dell’esecuzione delle procedure necessarie per valutare e notificare gli organismi di valutazione della conformità ai fini della presente direttiva e per monitorare gli organismi notificati, anche riguardo alla conformità alle disposizioni dell’articolo 34.

    2. Gli Stati membri possono decidere che la valutazione e il monitoraggio di cui al paragrafo 1 siano effettuati da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.

    3. Qualora l’autorità notificante deleghi o affidi altrimenti la valutazione, la notifica o il monitoraggio di cui al paragrafo 1 a un organismo che non sia un ente pubblico, tale organismo deve essere una persona giuridica e rispettare mutatis mutandis i requisiti di cui all’articolo 29. Inoltre, tale organismo deve adottare disposizioni per coprire la responsabilità civile derivante dalla propria attività.

    4. L’autorità notificante si assume piena responsabilità per i compiti svolti dall’organismo di cui al paragrafo 3.

    Articolo 29

    Requisiti relativi alle autorità notificanti

    1. Le autorità notificanti sono costituite in modo tale che non insorgano conflitti di interessi con gli organismi di valutazione della conformità.

    2. Le autorità notificanti sono organizzate e gestite in modo da salvaguardare l’obiettività e l’imparzialità delle proprie attività.

    3. Le autorità notificanti sono organizzate in modo tale che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformità sia presa da persone competenti, diverse da quelle che hanno eseguito la valutazione.

    4. Le autorità notificanti non offrono e non forniscono attività eseguite da organismi di valutazione della conformità né servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale.

    5. Le autorità notificanti salvaguardano la riservatezza delle informazioni ottenute.

    6. Le autorità notificanti hanno a disposizione una quantità sufficiente di personale competente per la corretta esecuzione dei propri compiti.

    Articolo 30

    Obbligo di informazione riguardante le autorità notificanti

    Gli Stati membri informano la Commissione delle proprie procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e il controllo degli organismi notificati, nonché di eventuali modifiche.

    La Commissione rende pubblicamente disponibili tali informazioni.

    Articolo 31

    Prescrizioni relative agli organismi notificati

    1. Ai fini della notifica di cui alla presente direttiva, gli organismi di valutazione della conformità rispettano le prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 11.

    2. Gli organismi di valutazione della conformità sono stabiliti a norma del diritto nazionale e hanno personalità giuridica.

    3. L’organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall’organizzazione o dal prodotto oggetto di valutazione.

    In tale categoria può rientrare anche un organismo appartenente a un’associazione di imprese o a una federazione professionale che rappresenti le imprese coinvolte nella progettazione, produzione, fornitura, montaggio, utilizzo o manutenzione dei prodotti che esso valuta, a condizione che siano dimostrati la sua indipendenza e l’assenza di qualsiasi conflitto di interesse.

    4. Nessun organismo di valutazione della conformità, né i suoi alti dirigenti o il personale responsabile dell’esecuzione della valutazione della conformità possono essere al contempo progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, acquirenti, proprietari, utenti o manutentori dei prodotti sottoposti alla valutazione, né possono fungere da mandatari di alcuna delle parti qui menzionate. Ciò non preclude l’uso di prodotti valutati che sono necessari per il funzionamento dell’organismo di valutazione della conformità né l’uso di tali prodotti a scopi personali.

    Nessun organismo di valutazione della conformità, né i suoi alti dirigenti o il personale incaricato di eseguire la valutazione della conformità intervengono direttamente nella progettazione o costruzione, commercializzazione, installazione, utilizzo o manutenzione di tali prodotti, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Essi non possono esercitare alcuna attività che possa pregiudicare la propria indipendenza di giudizio o integrità in relazione alle attività di valutazione della conformità per la quale sono notificati. Questo si applica in particolare ai servizi di consulenza.

    Gli organismi di valutazione della conformità garantiscono che le attività delle proprie affiliate o dei propri subappaltatori non inficino la riservatezza, l’obiettività o l’imparzialità delle proprie attività di valutazione.

    5. Gli organismi di valutazione della conformità e il loro personale svolgono le attività di valutazione della conformità con il massimo grado di integrità professionale e competenza tecnica richiesta nel campo specifico e sono liberi da qualsiasi pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione della conformità, in particolare da parte di persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.

    6. Un organismo di valutazione della conformità deve essere in grado di assolvere i compiti di valutazione della conformità a esso assegnati dal disposto degli articoli 20-25 e in relazione ai quali è stato notificato, a prescindere dal fatto che tali compiti siano eseguiti dall’organismo di valutazione della conformità stesso oppure per suo conto e sotto la sua responsabilità.

    In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di prodotti in relazione ai quali è stato notificato, l’organismo di valutazione della conformità ha a propria disposizione:

    (a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;

    (b) la descrizione delle procedure in base alle quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la riproducibilità di tali procedure.

    Esso predispone politiche e procedure appropriate che distinguono i compiti svolti in qualità di organismo notificato dalle altre attività;

    (c) le procedure per svolgere le attività che tengano debitamente conto delle dimensioni di un’impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo produttivo.

    Esso dispone dei mezzi necessari per eseguire i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità in modo appropriato e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.

    7. Il personale incaricato di eseguire le attività di valutazione della conformità dispone di quanto segue:

    (a) solida formazione tecnica e professionale per tutte le attività di valutazione della conformità in relazione alle quali l’organismo di valutazione della conformità è stato notificato;

    (b) una buona conoscenza delle esigenze legate alle valutazioni che realizza nonché l’autorità necessaria a realizzare tali valutazioni;

    (c) conoscenza e comprensione adeguate dei requisiti essenziali, delle norme armonizzate applicabili, delle pertinenti norme di armonizzazione dell’Unione e della normativa nazionale applicabile;

    (d) la capacità di compilare gli attestati, i verbali e le relazioni che dimostrano che i controlli sono stati effettuati.

    8. L’imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale di valutazione deve essere garantita.

    La remunerazione degli alti dirigenti e la valutazione del livello di un organismo di valutazione della conformità non dipendono dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.

    9. Gli organismi di valutazione della conformità devono stipulare un’assicurazione di responsabilità civile salvo quando tale responsabilità sia direttamente coperta dallo Stato membro in base alle proprie leggi nazionali o quando la valutazione di conformità sia effettuata direttamente dallo Stato membro.

    10. Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale in ordine a tutte le informazioni ottenute nello svolgimento dei propri compiti, ai sensi degli articoli da 20 a 25 o di qualsiasi disposizione di diritto interno concernente l’applicazione di detto capitolo, tranne che nei confronti delle autorità competenti degli Stati membri in cui esercita le proprie attività. Sono tutelati i diritti di proprietà intellettuale.

    11. Gli organismi di valutazione della conformità devono partecipare alle attività di normalizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento dell’organismo notificato, istituito ai sensi dell’articolo 44, o devono comunque garantire che il proprio personale di valutazione ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni amministrative e documenti prodotti come risultato del lavoro di quel gruppo.

    Articolo 32

    Presunzione di conformità

    Qualora un organismo di valutazione della conformità dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, esso si presume conforme ai requisiti di cui di cui all’articolo 31, nella misura in cui le norme armonizzate applicabili coprano tali requisiti.

    Articolo 33

    Obiezione formale a una norma armonizzata

    Qualora uno Stato membro o la Commissione obietti formalmente alle norme armonizzate di cui all’articolo 32, si applicano le disposizioni dell’articolo 15.

    Articolo 34

    Imprese sussidiarie e subappaltanti degli organismi notificati

    1. Se un organismo notificato subappalta compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un’impresa figlia, esso garantisce che il subappaltatore o l’impresa figlia rispetti le prescrizioni di cui all’articolo 31 e ne informa l’autorità notificante.

    2. Gli organismi notificati si assumono la piena responsabilità delle mansioni eseguite da subappaltatori o imprese figlie, ovunque essi operino.

    3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un’impresa figlia soltanto previo consenso del cliente.

    4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione dell’autorità notificante i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell’impresa figlia e del lavoro svolto da questi ultimi ai sensi degli articoli 20-25.

    Articolo 35

    Domanda di notifica

    1. L’organismo di valutazione della conformità presenta una domanda di notifica all’autorità notificante dello Stato membro in cui esso opera.

    2. Tale domanda di cui al paragrafo 1 è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, dal modulo o dai moduli di valutazione della conformità e dal prodotto o dai prodotti per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonché da un certificato di accreditamento, se disponibile, rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che l’organismo di valutazione della conformità soddisfa i requisiti di cui all’articolo 31.

    3. Qualora l’organismo di valutazione della conformità non possa fornire un certificato di accreditamento, esso fornisce all’autorità di notifica tutte le prove documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il monitoraggio periodico della sua conformità entro i requisiti di cui all’articolo 31.

    Articolo 36

    Procedura di notifica

    1. Le autorità notificanti possono notificare solo gli organismi di valutazione della conformità che abbiano soddisfatto i requisiti di cui all’articolo 31.

    2. Le autorità di notifica notificano alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica sviluppato e gestito dalla Commissione.

    3. La notifica include tutti i dettagli delle attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità, il prodotto o i prodotti interessati e la relativa attestazione di competenza.

    4. Qualora una notifica non sia basata su un certificato di accreditamento come menzionato all’articolo 35, paragrafo 2, l’autorità notificante fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri le prove documentali che attestano la competenza dell’organismo di valutazione della conformità e le modalità in essere per assicurare che tale organismo venga regolarmente monitorato e continui a soddisfare i requisiti di cui all’articolo 31.

    5. L’organismo interessato può svolgere le attività di organismo notificato solo se non vengono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica, se viene utilizzato un certificato di accreditamento, o entro due mesi dalla notifica, se non viene utilizzato l’accreditamento.

    Solo tale organismo è considerato un organismo notificato ai fini della presente direttiva.

    6. La Commissione e gli altri Stati membri sono informati di eventuali successive modifiche di rilievo della notifica.

    Articolo 37

    Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati

    1. La Commissione assegna un numero di identificazione a ogni organismo notificato.

    Essa assegna un numero unico anche se l’organismo è notificato con diversi atti dell’Unione.

    2. La Commissione rende pubblico l’elenco degli organismi notificati ai sensi della presente direttiva, compresi i numeri di identificazione che sono stati loro assegnati e le attività per le quali sono stati notificati.

    La Commissione provvede all’aggiornamento di tale elenco.

    Articolo 38

    Modifiche delle notifiche

    1. Qualora un’autorità notificante accerti o sia informata del fatto che un organismo notificato non soddisfa più i requisiti di cui all’articolo 31, o che non adempie ai suoi obblighi, l’autorità notificante può a seconda dei casi limitare, sospendere o ritirare la notifica, in base alla gravità del mancato rispetto di tali requisiti o del mancato adempimento di tali obblighi. Essa ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

    2. In caso di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, o qualora l’organismo notificato abbia cessato l’attività, lo Stato membro notificante prende le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato o tenute a disposizione delle autorità di notifica e di vigilanza del mercato, e fornite su loro richiesta.

    Articolo 39

    Contestazione della competenza degli organismi notificati

    1. La Commissione indaga su tutti i casi in cui essa dubiti o vengano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sulla costante ottemperanza di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilità cui è sottoposto.

    2. Lo Stato membro notificante fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative al motivo della notifica o del mantenimento della competenza dell’organismo in questione.

    3. La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini.

    4. La Commissione, qualora accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più le prescrizioni per la sua notificazione, ne informa lo Stato membro notificante e gli chiede di prendere le misure correttive necessarie, incluso all’occorrenza il ritiro della notifica.

    Articolo 40

    Obblighi operativi degli organismi notificati

    1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità secondo le procedure di valutazione della conformità di cui agli articoli 20-25.

    2. Le valutazioni della conformità devono essere effettuate in maniera proporzionale, evitando oneri superflui per gli operatori economici. Gli organismi di valutazione della conformità svolgono le proprie attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un’impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo produttivo.

    Così facendo si rispettano comunque il grado di rigore e il livello di protezione richiesto per la conformità del prodotto alla presente direttiva.

    3. Qualora un organismo notificato constati che i requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’allegato I o presenti in corrispondenti norme armonizzate non sono stati rispettati da un fabbricante, esso chiede che tale fabbricante adotti le misure correttive appropriate e non rilascia il certificato di conformità.

    4. Se, nel corso del monitoraggio della conformità successivo al rilascio di un certificato, un organismo notificato riscontra che un prodotto non è più conforme, esso chiede al fabbricante di prendere le misure correttive adeguate e sospende o revoca il certificato, se necessario.

    5. Qualora non siano adottate misure correttive o non producano il risultato richiesto, l’organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati, a seconda dei casi.

    Articolo 41

    Procedura di ricorso

    Gli Stati membri garantiscono la disponibilità di una procedura di ricorso contro le decisioni degli organismi notificati.

    Articolo 42

    Obbligo di informazione da parte degli organismi notificati

    1. Gli organismi notificati informano l’autorità notificante delle seguenti operazioni:

    (a) qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o revoca di un certificato o di una decisione di approvazione;

    (b) ogni circostanza che possa influire sull’ambito di applicazione e sulle condizioni della notifica;

    (c) qualsiasi richiesta di informazioni che essi abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità;

    (d) su richiesta, attività di valutazione della conformità eseguite nell’ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.

    2. Gli organismi notificati forniscono informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, i risultati positivi di valutazione della conformità agli altri organismi notificati ai sensi della presente direttiva che svolgono analoghe attività di valutazione della conformità sugli stessi prodotti.

    Articolo 43

    Scambio di esperienze

    La Commissione provvede all’organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica.

    Articolo 44

    Coordinamento tra gli organismi notificati

    La Commissione garantisce di porre in essere il coordinamento e la cooperazione tra organismi notificati a norma della presente direttiva e che funzionino correttamente sotto forma di gruppo settoriale o di gruppo di organismi notificati.

    Gli Stati membri assicurano la partecipazione degli organismi da essi notificati al lavoro di quel gruppo o gruppi, direttamente o mediante rappresentanti designati.

    Capitolo VI

    Sorveglianza del mercato dell’Unione, controllo dei prodotti immessi sul mercato dell’Unione e procedure di salvaguardia

    Articolo 45

    Sorveglianza del mercato dell’Unione e controllo dei prodotti immessi sul mercato dell’Unione

    Per la sorveglianza e il controllo dei prodotti contemplati dalla presente direttiva trovano applicazione gli articoli 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.

    Articolo 46

    Procedura per i prodotti che comportano un rischio a livello nazionale

    1. Se le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro prendono provvedimenti ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008, o hanno sufficienti ragioni per ritenere che un prodotto disciplinato dalla presente direttiva rappresenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o esiste l’esigenza di tutelare l’ambiente e i consumatori di cui alla presente direttiva, tali autorità procedono a una valutazione del prodotto in questione che copra tutti i requisiti previsti dalla presente direttiva. Gli operatori economici interessati o l’importatore privato cooperano nella misura necessaria con le autorità di vigilanza del mercato.

    Se, nel corso della valutazione, le autorità di vigilanza del mercato rilevano che il prodotto non è conforme ai requisiti previsti dalla presente direttiva, esse chiedono tempestivamente all’operatore economico interessato o all’importatore privato di adottare tutte le misure correttive appropriate per rendere il prodotto conforme a tali requisiti, di ritirare il prodotto dal mercato o di richiamarlo entro un termine ragionevole, proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi.

    Le autorità di sorveglianza del mercato informano l’organismo notificato competente.

    L’articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui al secondo comma del presente paragrafo.

    2. Se le autorità di vigilanza del mercato ritengono che l’inadempienza non si limiti al proprio territorio nazionale, esse informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e delle azioni che hanno chiesto di intraprendere all’operatore economico interessato o all’importatore privato.

    3. L’operatore economico garantisce che vengano adottate tutte le opportune misure correttive in merito a tutti i prodotti interessati che esso ha commercializzato sul mercato in tutta l’Unione.

    L’importatore privato assicura che siano adottate tutte le opportune misure correttive nei confronti del prodotto che ha importato nell’Unione per uso proprio.

    4. Ove l’operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate entro il periodo di cui al secondo comma del paragrafo 1, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le misure provvisorie atte a proibire o limitare la commercializzazione del prodotto sul proprio mercato nazionale, oppure atte a ritirare o richiamare il prodotto da tale mercato.

    Qualora l’importatore privato non adotti le misure correttive adeguate entro il periodo di cui al secondo comma del paragrafo 1, le autorità di vigilanza del mercato adotteranno tutte le misure provvisorie atte a proibire o limitare l’impiego del prodotto sul proprio mercato nazionale.

    Di tali misure, le autorità di vigilanza del mercato informano tempestivamente la Commissione e gli altri Stati membri.

    5. Le informazioni di cui al paragrafo 4 includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari per l’identificazione del prodotto non conforme, l’origine del prodotto, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate e le argomentazioni addotte dal relativo operatore economico o dall’importatore privato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se l’inadempienza sia dovuta a:

    (a) non conformità del prodotto alle prescrizioni relative alla salute o alla sicurezza delle persone o ai requisiti di tutela dell’ambiente e dei consumatori previsti dalla presente direttiva; oppure a

    (b) carenze nelle norme armonizzate di cui all’articolo 15, che conferisce una presunzione di conformità.

    6. Gli Stati membri diversi dallo Stato membro che avvia la procedura di notifica comunicano tempestivamente alla Commissione e agli altri Stati membri le misure adottate, le eventuali altre informazioni a propria disposizione sulla non conformità del prodotto in questione e, in caso di disaccordo con la misura nazionale emanata, le proprie obiezioni.

    7. Se, entro 3 mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, non viene sollevata alcuna obiezione da parte di uno Stato membro o dalla Commissione in merito a una misura provvisoria adottata da uno Stato membro, tale misura sarà ritenuta giustificata.

    8. Gli Stati membri garantiscono l’adozione tempestiva di opportune misure restrittive nei confronti del prodotto in questione, quali il ritiro del prodotto dal proprio mercato.

    Articolo 47

    Procedura di salvaguardia dell’Unione

    1. Se in esito alla procedura di cui all’articolo 46, paragrafi 3 e 4, vengono sollevate obiezioni contro una misura adottata da uno Stato membro, o se la Commissione ritiene la misura nazionale contraria alla normativa dell’Unione, la Commissione avvierà senza indugio una consultazione con gli Stati membri e l’operatore o gli operatori economici interessati o l’importatore privato, per valutare la misura nazionale. Sulla base dei risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale sia giustificata o meno.

    La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente a essi e all’operatore o agli operatori economici interessati o all’importatore privato.

    2. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che il prodotto non conforme sia ritirato dal loro mercato, e ne informano la Commissione. Se la misura nazionale è ritenuta ingiustificata, lo Stato membro interessato provvede a ritirarla.

    3. Se la misura nazionale è considerata giustificata e la non conformità del prodotto viene attribuita a carenze delle norme armonizzate di cui al punto b) dell’articolo 46, paragrafo 5, la Commissione informa gli organismi di normalizzazione europei interessati e sottopone la questione al comitato istituito dall’articolo 5 della direttiva 98/34/CE. Tale comitato consulta l’organismo o gli organismi europei di normalizzazione e fornisce il proprio parere senza indugio.

    Articolo 48

    Non conformità formale

    1. Fatto salvo l’articolo 46, se uno Stato membro giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all’operatore economico interessato o all’importatore privato di porre fine alla non conformità in questione:

    (a) il marchio di conformità è stato apposto in violazione dell’articolo 17, 18 o 19;

    (b) il marchio di conformità non è stato apposto;

    (c) non è stata redatta la dichiarazione di conformità UE;

    (d) la dichiarazione di conformità UE non è stato redatta correttamente;

    (e) la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta.

    2. Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato adotta tutte le misure atte a limitare o vietare la commercializzazione del prodotto sul mercato o per assicurare che sia richiamato o ritirato dal mercato o, nel caso di un prodotto importato da un importatore privato per uso proprio, che il suo uso sia vietato o limitato.

    Capitolo VII

    ATTI DELEGATI e DISPOSITIVI DI ATTUAZIONE

    Articolo 49

    Potere di delega

    La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 50 al fine di modificare i seguenti allegati, per tener conto dei progressi delle conoscenze tecniche e scientifiche:

    (a) punto 2 della parte B e punto 1 della parte C dell’allegato I, escluse modifiche dirette o indirette dei valori limite delle emissioni di gas di scarico o acustiche nonché del numero di Froude e del rapporto potenza/dislocamento;

    (b) allegati V, VII e IX.

    Le modifiche di cui alla lettera a) possono includere modifiche a carburanti di riferimento e ai requisiti per i test sulle emissioni di gas di scarico e acustiche nonché modifiche ai criteri di durata.

    Articolo 50

    Esercizio della delega

    1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione ai sensi delle disposizioni previste nel presente articolo.

    2. La delega dei poteri di cui all’articolo 49 è conferita per un periodo indeterminato di tempo dalla data di cui all’articolo 60.

    3. La delega dei poteri di cui all’articolo 49 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Una decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificata nella decisione. Essa entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o in una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4. Appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5. Un atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 49 entra in vigore soltanto se non è stata espressa alcuna obiezione dal Parlamento europeo o dal Consiglio entro un periodo di 2 mesi dalla notifica di tale atto al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno informato la Commissione che non presenteranno obiezioni. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale termine può essere prorogato di due mesi.

    Articolo 51

    Atti esecutivi

    Ai sensi della procedura di cui all’articolo 52, paragrafo 2, saranno adottate le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva, assicurando che sia applicata in modo uniforme, in particolare per quanto riguarda l’attuazione dei requisiti di cui all’articolo 25 e delle disposizioni relative alle categorie di progettazione dei natanti, targhetta del fabbricante, prevenzione degli scarichi e fanali di navigazione previste nella parte A dell’allegato I.

    Articolo 52

    Procedura di comitato

    1. La Commissione è assistita da un comitato che sarà istituito e composto ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) 182/2011, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 dello stesso.

    Capitolo VIII

    Disposizioni amministrative specifiche

    Articolo 53

    Presentazione dei dati

    Entro il [[gg/mm/aaaa] 5 anni dopo la data di cui al secondo comma dell’articolo 57, paragrafo 1] e successivamente ogni 5 anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull’applicazione della presente direttiva. Tale relazione dovrà contenere in particolare una valutazione sulla situazione delle prestazioni di sicurezza e prestazioni ambientali dei prodotti e dell’efficacia della direttiva, nonché la presentazione delle attività di sorveglianza del mercato da parte di quello Stato membro.

    La Commissione elabora e pubblica una sintesi delle relazioni nazionali.

    Articolo 54

    Motivazione delle misure

    Qualsiasi misura adottata a norma della presente direttiva per vietare o limitare la commercializzazione o la messa in servizio di un prodotto, per ritirare un prodotto o richiamarlo dal mercato deve indicare i motivi esatti sui quali si basa.

    Tali misure vanno notificate senza indugio all’interessato, con l’indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalla legislazione vigente nello Stato membro in questione nonché dei termini di tempo da rispettare.

    Articolo 55

    Trasparenza

    La Commissione adotta tutte le misure necessarie per garantire che siano resi disponibili i dati concernenti tutte le decisioni del caso relative all’applicazione della presente direttiva.

    Articolo 56

    Sanzioni

    Gli Stati membri stabiliscono un sistema di sanzioni, ivi incluse sanzioni penali in caso di violazioni gravi, da infliggere nel caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano le misure necessarie per garantire che dette sanzioni siano applicate.

    Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono essere inasprite se l’operatore economico interessato o l’importatore privato ha precedentemente commesso un’analoga violazione della presente direttiva.

    Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il [[gg/mm/aaaa] data di cui al secondo comma dell’articolo 57, paragrafo 1] al più tardi, e provvedono a notificare immediatamente le eventuali modifiche successive .

    CapITOLO IX

    Disposizioni finali e transitorie

    Articolo 57

    Recepimento

    1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, al più tardi entro il [[gg/mm/aaaa] 18 mesi dopo l’entrata in vigore di cui all’articolo 61], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

    Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal [[gg/mm/aaaa] 2 anni dopo l’entrata in vigore di cui all’articolo 61].

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 58

    Periodo transitorio

    1. Gli Stati membri non ostacolano la commercializzazione o la messa in servizio dei prodotti contemplati dalla direttiva 94/25/CE, ove essi siano conformi a tale direttiva e siano commercializzati o messi in servizio prima del [gg/mm/aaaa] (1 anno dopo la data di cui al secondo comma dell’articolo 57).

    2. Gli Stati membri non ostacolano la commercializzazione né la messa in servizio dei motori ad AC fuoribordo con potenza inferiore ai 15 kW che siano conformi ai valori limite di emissione allo scarico previsto per la fase I di cui al punto 2.1 della parte B dell’allegato I e che siano stati prodotti da piccole e medie imprese come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione [25] e immessi sul mercato prima del [gg/mm/aaaa] (4 anni dopo la data di cui al secondo comma dell’articolo 57).

    Articolo 59

    Abrogazione

    La direttiva 94/25/CE è abrogata con effetto dal [[gg/mm/aaaa] data di cui al secondo comma dell’articolo 57, paragrafo 1].

    I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

    Articolo 60

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 61

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a […].

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il Presidente Il Presidente

    ALLEGATO I

    REQUISITI ESSENZIALI

    A. Requisiti essenziali di sicurezza per la progettazione e la costruzione.

    1. CATEGORIE DI PROGETTAZIONE DEI NATANTI

    Note esplicative:

    A. ALTO MARE: progettati per viaggi di lungo corso, in cui la forza del vento può essere superiore a 8 (scala Beaufort) e l’altezza significativa delle onde superiore a 4 metri, ma ad esclusione di circostanze anomale; natanti ampiamente autosufficienti.

    B. AL LARGO: progettati per crociere d’altura, in cui la forza del vento può essere pari a 8 e l’altezza significativa delle onde può raggiungere 4 metri.

    C. IN PROSSIMITÀ DELLA COSTA: progettati per crociere in acque costiere, grandi baie, estuari, fiumi e laghi, in cui la forza del vento può essere pari a 6 e l’altezza significativa delle onde può raggiungere 2 metri.

    D. IN ACQUE PROTETTE: progettati per crociere in acque costiere riparate, in piccole baie, laghi, fiumi e canali, in cui la forza del vento può essere pari a 4 e l’altezza significativa delle onde può raggiungere 0,3 metri, con onde occasionali di altezza massima pari a 0,5 metri, ad esempio a causa di natanti di passaggio.

    Le IDD di ciascuna categoria devono essere progettate e costruite per rispettare i parametri di stabilità, galleggiamento e altri pertinenti requisiti essenziali elencati nell’allegato I, nonché per essere dotate di buone caratteristiche di manovrabilità.

    2. REQUISITI GENERALI

    2.1. Identificazione del natante

    Ogni natante è contrassegnato con un numero a 14 cifre di identificazione dello scafo, comprendente le seguenti informazioni:

    (29) codice del fabbricante,

    (30) paese di costruzione,

    (31) numero di serie unico,

    (32) mese e anno di produzione,

    (33) anno del modello.

    I requisiti dettagliati per la stampigliatura di cui al primo paragrafo sono stabiliti nella relativa norma armonizzata.

    2.2. Targhetta del fabbricante

    Ogni imbarcazione reca una targhetta fissata in modo inamovibile, separata dal numero d’identificazione dello scafo, contenente almeno le seguenti informazioni:

    (c) il nome del fabbricante, la sua denominazione commerciale registrata o il suo marchio registrato;

    (d) marchio CE;

    (e) categoria di progettazione dell’imbarcazione di cui alla sezione 1;

    (f) portata massima consigliata dal fabbricante evinta dal punto 3.6 escluso il peso del contenuto dei serbatoi fissi pieni;

    (g) numero di persone raccomandato dal fabbricante per il cui trasporto l’imbarcazione è stata concepita.

    Nel caso di importazione privata, i recapiti e le raccomandazioni di cui alle lettere a), d) ed e) comprendono quelli dell’organismo notificato che ha effettuato la valutazione della conformità.

    2.3. Protezione contro la caduta in mare e mezzi di rientro a bordo

    I natanti devono essere progettati in modo da ridurre al minimo il rischio di caduta in mare e da facilitare il rientro a bordo.

    2.4. Visibilità a partire dalla posizione principale di pilotaggio

    In condizioni normali di uso (velocità e carico), la posizione principale di pilotaggio nei natanti a motore consente al timoniere una buona visibilità a 360°.

    2.5. Manuale del proprietario

    Ogni natante dev’essere dotato di un manuale del proprietario ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 7, e dell’articolo 9, paragrafo 4. Esso dovrà in particolare evidenziare i rischi d’incendio e di allagamento e contenere le informazioni di cui ai punti 2.2, 3.6 e 4, nonché i dati relativi al peso a vuoto del natante in chilogrammi.

    3. RESISTENZA E REQUISITI STRUTTURALI

    3.1. Struttura

    La scelta e la combinazione dei materiali e la costruzione del natante devono assicurare una resistenza adatta da tutti i punti di vista. Particolare attenzione va prestata alla categoria di progettazione di cui alla Sezione 1 e alla portata massima consigliata dal fabbricante di cui al punto 3.6.

    3.2. Stabilità e bordo libero

    Il natante deve avere una stabilità e un bordo libero adatti alla propria categoria di progettazione, ai sensi del disposto della Sezione 1, nonché alla portata massima consigliata dal fabbricante di cui al punto 3.6.

    3.3. Galleggiabilità

    Il natante deve essere costruito in modo da garantire caratteristiche di galleggiabilità adeguate alla propria categoria di progettazione ai sensi del punto 1.1 e alla portata massima consigliata dal fabbricante di cui al punto 3.6. Tutti i natanti multiscafo abitabili devono essere progettati in modo da non essere soggetti a rovesciamento o da avere una galleggiabilità sufficiente a restare a galla in posizione rovesciata.

    I natanti inferiori a 6 metri devono avere una riserva di galleggiabilità per consentire loro di galleggiare in caso di allagamento se usati in conformità alla loro categoria di progettazione.

    3.4. Aperture nello scafo, nel ponte e nella sovrastruttura

    Eventuali aperture nello scafo, nel ponte (o nei ponti) e nella sovrastruttura non devono pregiudicare la resistenza strutturale del natante e la sua resistenza agli agenti atmosferici quando si trovano in posizione chiusa.

    Finestrature, oblò, porte e portelli dei boccaporti resistono alla pressione dell’acqua prevedibile nella loro posizione specifica, nonché alle eventuali punte di carico applicate dalla massa delle persone che si muovono in coperta.

    Le tubazioni attraversanti lo scafo, progettate per consentire il passaggio di acqua dentro o fuori dello scafo, al di sotto della linea di galleggiamento corrispondente alla portata massima consigliata dal fabbricante, di cui al punto 3.6, devono essere munite di chiusure prontamente accessibili.

    3.5. Allagamento

    Tutti i natanti sono progettati in modo da ridurre al minimo il rischio di affondamento.

    Se del caso, occorre riservare particolare attenzione:

    (h) ai pozzetti e gavoni, che devono essere autovuotanti o disporre di altri mezzi efficaci per impedire all’acqua di penetrare all’interno del natante;

    (i) agli impianti di ventilazione;

    (j) all’evacuazione dell’acqua con apposite pompe o altri mezzi.

    3.6. Portata massima consigliata dal fabbricante

    La portata massima consigliata dal fabbricante [carburante, acqua, provviste, attrezzi vari e persone (in chilogrammi)] per la quale il natante è stato progettato è determinata in funzione della categoria di progettazione (sezione 1), della stabilità e del bordo libero (punto 3.2), e della galleggiabilità (punto 3.3).

    3.7. Alloggiamento della zattera di salvataggio

    Tutti i natanti delle categorie A e B, nonché quelle appartenenti alle categorie C e D di lunghezza superiore ai 6 metri sono munite di uno o più alloggiamenti per una o più zattere di salvataggio sufficientemente capienti per contenere il numero di persone raccomandato dai fabbricanti che, secondo la progettazione, possono trovarsi a bordo durante la navigazione. L’alloggiamento o gli alloggiamenti per le zattere di salvataggio devono essere di pronto accesso in qualsiasi momento.

    3.8. Evacuazione

    Tutti i natanti multiscafo abitabili suscettibili di rovesciamento se usati in conformità alla loro categoria di progettazione devono essere muniti di un mezzo di evacuazione efficace in caso di rovesciamento.

    Tutti i natanti devono essere muniti di un mezzo di evacuazione efficace in caso di incendio.

    3.9. Ancoraggio, ormeggio e rimorchio

    A seconda della categoria di progettazione e delle caratteristiche, tutti i natanti sono muniti di uno o più attacchi per punti d’ancoraggio o di altro dispositivo atto a reggere in condizioni di sicurezza i carichi di ancoraggio, di ormeggio e di rimorchio.

    4. CARATTERISTICHE DI MANOVRA

    Il fabbricante provvede affinché le caratteristiche di manovra del natante, anche se munito del motore più potente per il quale l’imbarcazione è progettata e costruita, siano soddisfacenti. Per tutti i motori destinati alle IDD, la potenza massima nominale del motore deve essere specificata nel manuale del proprietario.

    5. REQUISITI DI INSTALLAZIONE

    5.1. Motori e compartimenti motore

    5.1.1. Motore entrobordo

    Tutti i motori entrobordo si trovano in un vano chiuso e isolato dai locali alloggio e sono installati in modo da ridurre al minimo il rischio di incendi o di propagazione di incendi nonché i pericoli derivanti da fumi tossici, calore, rumore o vibrazioni nei locali alloggio.

    Le parti del motore e gli accessori che richiedono una frequente ispezione e/o manutenzione sono facilmente accessibili.

    I materiali isolanti posti all’interno dei compartimenti motore non devono alimentare la combustione.

    5.1.2. Ventilazione

    Il vano motore deve essere ventilato. È necessario evitare l’ingresso di acqua nel vano motore attraverso qualsiasi apertura.

    5.1.3. Parti esposte

    Le parti esposte del motore in movimento o calde che possono causare lesioni alle persone devono essere efficacemente protette, a meno che il motore non sia protetto da una copertura o isolato nel proprio vano.

    5.1.4. Avviamento dei motori fuoribordo

    Tutti i natanti muniti di motori fuoribordo dispongono di un dispositivo atto a impedire l’avviamento del motore con marcia inserita, tranne il caso in cui:

    (k) il motore fornisca meno di 500 N di spinta statica;

    (l) il motore disponga di un dispositivo di strozzamento che limiti la spinta a 500 N al momento dell’avviamento.

    5.1.5. Moto d’acqua funzionanti senza conducente

    Le moto d’acqua sono progettate o con un dispositivo automatico di arresto del motore o con un dispositivo automatico che obbliga il veicolo a descrivere un movimento circolare in avanti a velocità ridotta quando il conducente scende deliberatamente dall’imbarcazione o cade in acqua.

    5.2. Sistema di alimentazione del carburante:

    5.2.1. Informazioni generali

    I dispositivi e le installazioni destinati a rabbocco, stivaggio, sfiato e alimentazione di carburante sono progettati ed installati in modo da ridurre al minimo il rischio d’incendio e di esplosione.

    5.2.2. Serbatoi di carburante

    I serbatoi, le tubazioni e le manichette per il carburante sono posti in una posizione sicura, separati o protetti da qualsiasi fonte significativa di calore. Il materiale dei serbatoi ed i loro sistemi di costruzione sono adatti alla loro capacità e al tipo di carburante.

    I serbatoi di benzina non devono far parte dello scafo e devono essere:

    (m) protetti da incendi provenienti dal vano motore e da ogni altra fonte di ignizione;

    (n) isolati dai locali di alloggio.

    I serbatoi di carburante diesel possono essere parte integrante dello scafo.

    5.3. Sistema elettrico

    Gli impianti elettrici sono progettati e installati in modo da garantire un funzionamento corretto dell’imbarcazione in condizioni di uso normale, e ridurre al minimo il rischio d’incendio e di elettrocuzione.

    Particolare attenzione è rivolta alla protezione dai sovraccarichi e dai cortocircuiti di tutte le reti, fatti salvi i circuiti di accensione del motore, alimentati da batterie.

    Deve essere garantita una ventilazione per evitare l’accumulo di gas eventualmente emessi dalle batterie. Queste ultime sono assicurate fermamente e protette da infiltrazioni d’acqua.

    5.4. Sistema di governo

    5.4.1. Informazioni generali

    I sistemi di governo e controllo della propulsione sono progettati, costruiti e installati in modo da garantire la trasmissione delle forze di governo in condizioni di funzionamento prevedibili.

    5.4.2. Dispositivi di emergenza

    I natanti a vela e i natanti con un solo motore entrobordo dotati di sistemi di governo con comando a distanza sono muniti di dispositivi di emergenza per il governo dell’imbarcazione a velocità ridotta.

    5.5. Impianto del gas

    Gli impianti del gas per uso domestico sono del tipo a prelievo di vapore e vengono progettati e installati in modo da evitare perdite e il rischio di esplosione e in modo da controllarne la tenuta. I materiali e i componenti sono adatti al tipo specifico di gas utilizzato per resistere alle sollecitazioni e agli agenti incontrati in ambiente marino.

    Ciascun apparecchio è munito di dispositivo di sicurezza contro lo spegnimento della fiamma. Ogni apparecchio che consuma gas deve essere alimentato da un ramo distinto del sistema di distribuzione e ogni apparecchio deve essere controllato da un dispositivo di chiusura separato. Deve essere prevista una ventilazione adeguata per prevenire i rischi dovuti ad eventuali perdite e prodotti di combustione.

    Tutti i natanti aventi un impianto del gas fisso sono dotati di un compartimento isolato per contenere le bombole del gas. Il compartimento è isolato dai locali di alloggio, accessibile solo dall’esterno e ventilato verso l’esterno in modo che qualsiasi fuga di gas sia convogliata fuoribordo.

    5.6. Protezione antincendio

    5.6.1. Informazioni generali

    Il tipo di equipaggiamento installato e l’allestimento del natante tengono conto del rischio d’incendio e di propagazione del fuoco. Va riservata particolare attenzione all’ambiente circostante gli apparecchi a fiamma libera, le zone calde o i motori e le macchine ausiliarie, ai traboccamenti di olio e di carburante, alle conduttore di olio e carburante non ricoperte nonché a mantenere il percorso dei fili elettrici lontano da fonti di calore e parti calde.

    5.6.2. Attrezzatura antincendio

    Le IDD devono essere munite di attrezzature antincendio adeguate al tipo di rischio, oppure sono indicate la posizione e la capacità dell’attrezzatura antincendio adeguata al tipo di rischio. I natanti non vengono messe in servizio fino all’installazione di un’adeguata attrezzatura antincendio. I vani dei motori a benzina sono protetti con un sistema estintore che consente di evitare l’apertura del vano in caso di incendio. Gli estintori portatili sono fissati in punti facilmente accessibili e uno è collocato in modo da poter essere afferrato facilmente dalla posizione principale di governo dell’imbarcazione da diporto.

    5.7. Fanali di navigazione

    Laddove siano installati fanali di navigazione, essi devono essere conformi al COLREG 1972 (il regolamento internazionale per prevenire le collisioni in mare) o al CEVNI (Codice europeo delle vie di navigazione interna) a seconda dei casi.

    5.8. Prevenzione dello scarico e impianti che consentono di trasferire i rifiuti a terra

    I natanti sono costruite in modo da evitare lo scarico accidentale di prodotti inquinanti (olio, carburante, ecc.). in mare.

    I natanti fornite di servizi igienici devono essere dotate di serbatoi o sistemi di trattamento dell’acqua.

    I natanti con serbatoi installati devono essere munite di una connessione di scarico standard per consentire il collegamento dei tubi degli impianti di raccolta alla tubazione di scarico dell’imbarcazione.

    Inoltre le tubazioni destinate all’evacuazione dei rifiuti umani attraversanti lo scafo debbono essere dotate di valvole che ne consentono la chiusura.

    B. Requisiti essenziali relativi alle emissioni di scarico dei motori di propulsione

    I motori di propulsione devono essere conformi ai requisiti essenziali per le emissioni allo scarico di cui alla presente parte.

    1. IDENTIFICAZIONE DEL MOTORE

    1.1. Ogni motore deve riportare le seguenti informazioni in caratteri leggibili:

    (a) marchio o denominazione commerciale del fabbricante del motore;

    (b) tipo di motore, famiglia di motori, se applicabile;

    (c) numero univoco di identificazione del motore;

    (d) marchio CE.

    1.2. I marchi di cui al punto 1.1. devono avere una durata pari alla normale durata del motore e devono essere chiaramente leggibili e indelebili. Se si utilizzano etichette o targhette, esse devono essere apposte in maniera tale che anche il fissaggio abbia una durata pari alla normale durata del motore e non devono poter essere rimosse senza essere distrutte o cancellate.

    1.3. Il marchio va apposto su una parte del motore necessaria per il normale funzionamento dello stesso e che non deve, in linea di massima, essere sostituita per tutta la vita del motore.

    1.4. Il marchio deve trovarsi in una posizione facilmente visibile dopo che il motore è stato assemblato con tutti i componenti necessari al suo funzionamento.

    2. REQUISITI RELATIVI ALL’EMISSIONE DI GAS DI SCARICO

    I motori di propulsione devono essere progettati, costruiti e assemblati in modo che, se correttamente installati e in condizioni d’uso normale, le emissioni non superino i valori limite risultanti al punto 2.1, tabella 1, e al punto 2.2, tabelle 2 e 3:

    2.1. Valori applicabili al [gg/mm/aaaa (fine del periodo transitorio di cui all’articolo 58 (fase I)]:

    Tabella 1(g/kWh) |

    Tipo | Monossido di carbonioCO = A + B / P Nn | IdrocarburiHC = A + B/PNn | Ossidi di azotoNOx | ParticolatoPT |

    | A | B | n | A | B | n | | |

    Accensione comandata a 2 tempi | 150,0 | 600,0 | 1,0 | 30,0 | 100,0 | 0,75 | 10,0 | Non applicabile |

    Accensione comandata a 4 tempi | 150,0 | 600,0 | 1,0 | 6,0 | 50,0 | 0,75 | 15,0 | Non applicabile |

    Accensione spontanea | 5,0 | 0 | 0 | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 9,8 | 1,0 |

    Se A, B e n sono valori costanti secondo la tabella, PN è la potenza nominale del motore in kW.

    2.2. Valori applicabili dal [gg/mm/aaaa (fine del periodo transitorio di cui all’articolo 58 (fase II)]:

    Tabella 2:Limiti di emissioni di scarico per motori ad accensione spontanea (**) |

    CilindrataSV(L / cil) | Potenza nominale del motorePN(kW) | ParticolatoPT(g/kWh) | Idrocarburi + Ossidi di azotoHC + NOX(g/kWh) |

    SV <0,9 | PN < 37 | I valori di cui alla tabella 1 |

    | 37 ≤ PN <75(*) | 0,30 | 4,7 |

    | 75 ≤ PN < 3700 | 0,15 | 5,8 |

    0,9 ≤ SV<1,2 | PN < 3700 | 0,14 | 5,8 |

    1,2 ≤ SV <2,5 | | 0,12 | 5,8 |

    2,5 ≤ SV <3,5 | | 0,12 | 5,8 |

    3,5 ≤ SV <7,0 | | 0,11 | 5,8 |

    (*) In alternativa, i motori con potenza nominale pari o superiore a 37 kW e inferiore a 75 kW e con una cilindrata inferiore a 0,9 l / cil non devono superare il limite di emissione PT di 0,20 g/kW-hr e il limite di emissione combinata HC + NOx di 5,8 g/kW-hr.

    (**) Ogni motore ad accensione spontanea non deve superare il limite di emissione di monossido di carbonio (CO) di 5,0 g/kWh.

    Tabella 3: Limiti di emissioni di gas di scarico per motori ad accensione comandata |

    Tipo di motore | Potenza nominale del motorePN(kW) | Ossido di carbonioCO(g/kWh) | Idrocarburi + Ossidi di azotoHC + NOX(g/kWh) |

    Entrobordo ed entrobordo con comando a poppa | PN ≤ 373 | 75 | 5 |

    | 373 < PN ≤ 485 | 350 | 16 |

    | PN > 485 | 350 | 22 |

    Motori fuoribordo e PWC | PN ≤ 4,3 | 500 – 5,0 x PN | 30 |

    (...PICT...)

    | 40 >PN > 4,3 | 500 – 5,0 x PN | |

    (...PICT...)

    | PN >.40 | 300 | |

    2.3. Cicli di prova e carburanti di riferimento:

    2.3.1. Cicli di prova e fattori di ponderazione da applicare:

    Per motori ad AS a velocità variabile è da applicarsi il ciclo di prova E1 o E5. Per motori ad AC a velocità variabile è da applicarsi il ciclo di prova E4. Per motori ad AC a velocità variabile al di sopra dei 130 kW si può applicare anche il ciclo di prova E3.

    Ciclo E1, numero di modalità | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

    Velocità | Nominale | Intermedia | Minima |

    Coppia, % | 100 | 75 | 75 | 50 | 0 |

    Fattore di ponderazione | 0,08 | 0,11 | 0,19 | 0,32 | 0,3 |

    | | | |

    Ciclo E3, numero di modalità | 1 | 2 | 3 | 4 | |

    Velocità, % | 100 | 91 | 80 | 63 | |

    Potenza, % | 100 | 75 | 50 | 25 | |

    Fattore di ponderazione | 0,2 | 0,5 | 0,15 | 0,15 | |

    | | | | | |

    Ciclo E4, numero di modalità | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

    Velocità, % | 100 | 80 | 60 | 40 | Inattivo |

    Coppia, % | 100 | 71,6 | 46,50 | 25,3 | 0 |

    Fattore di ponderazione | 0,06 | 0,14 | 0,15 | 0,25 | 0,40 |

    | | | | | |

    Ciclo E5, numero di modalità | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

    Velocità, % | 100 | 91 | 80 | 63 | Inattivo |

    Coppia, % | 100 | 75 | 50 | 25 | 0 |

    Fattore di ponderazione | 0,08 | 0,13 | 0,17 | 0,32 | 0,3 |

    | | | | | |

    2.4. Applicazione della famiglia di motori e scelta del motore capostipite

    Il fabbricante del motore ha il compito di stabilire quali motori della sua gamma devono essere inclusi in una famiglia.

    Il motore capostipite sarà scelto da una famiglia di motori in modo tale che le sue caratteristiche di emissione siano rappresentative di tutti i motori di quella famiglia. Di norma deve essere selezionato come motore capostipite della famiglia il motore che possiede le caratteristiche che dovrebbero risultare nel più alto quantitativo di emissioni specifiche (espresse in grammi per kilowattora), misurate nel ciclo di prova applicabile.

    2.5. Combustibili utilizzati nel corso della prova

    Il combustibile utilizzato per le prove di emissione deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

    Benzina |

    Proprietà | RF-02-99Senza piombo | RF-02-03Senza piombo |

    | min | max | min | max |

    Numero di ottano ricerca | 95 | --- | 95 | --- |

    Numero di ottano motore | 85 | --- | 85 | --- |

    Densità a 15 ° C (kg / m3) | 748 | 762 | 740 | 754 |

    Punto di ebollizione iniziale (°C) | 24 | 40 | 24 | 40 |

    Frazione di massa di zolfo (mg/kg) | --- | 100 | --- | 10 |

    Contenuto di piombo (mg/l) | --- | 5 | --- | 5 |

    Tensione di vapore Reid (kPa) | 56 | 60 | --- | --- |

    Tensione di vapore (DVPE) (kPa) | --- | --- | 56 | 60 |

    Combustibili diesel |

    Proprietà | RF-06-99 | RF-06-03 |

    | min | max | min | max |

    Numero di cetano | 52 | 54 | 52 | 54 |

    Densità a 15 ° C (kg / m3) | 833 | 837 | 833 | 837 |

    Punto di ebollizione finale (°C) | --- | 370 | --- | 370 |

    Punto di infiammabilità (°C) | 55 | --- | 55 | --- |

    Frazione di massa di zolfo (mg/kg) | Da comunicare | 300 (50) | --- | 10 |

    Frazione di massa delle ceneri (%) | Da comunicare | 0,01 | --- | 0,01 |

    L’organismo notificato può accettare prove effettuate sulla base di altri combustibili di prova se previsto da una norma armonizzata.

    3. DURATA

    Il fabbricante del motore fornisce istruzioni per l’installazione del motore e la manutenzione che, se applicate, devono consentire al motore in condizioni d’uso normale di continuare a rispettare i limiti di cui al punto 2.5. per tutta la normale durata del motore e in condizioni normali di utilizzo.

    Tali informazioni sono ottenute dal fabbricante del motore effettuando preliminarmente una prova di resistenza, basata su cicli di funzionamento normali, e calcolando l’usura dei componenti in modo che il fabbricante possa preparare le istruzioni di manutenzione necessarie e rilasciarle con tutti i nuovi motori alla loro prima immissione sul il mercato.

    Con “durata normale del motore” s’intende quanto segue:

    (a) Per i motori ad AS 480 ore di funzionamento o 10 anni, a seconda del caso che si verifica per primo;

    (b) Per motori ad AC entrobordo o entrobordo con o senza scarico integrato:

    (i) sotto i 373 kW: 480 ore di funzionamento o 10 anni, a seconda del caso che si verifica per primo,

    (Ii) per i motori nella categoria 373 <PN ≤ 485 kW: 150 ore di funzionamento o 3 anni, a seconda del caso che si verifica per primo,

    (iii) per i motori nella categoria PN > 485 kW: 50 ore di funzionamento o 1 anno, a seconda del caso che si verifica per primo,

    (c) motori di moto d’acqua: 350 ore di funzionamento o 5 anni, a seconda del caso che si verifica per primo,

    (d) motori fuoribordo: 350 ore di funzionamento o 10 anni, a seconda del caso che si verifica per primo,

    4. MANUALE DEL PROPRIETARIO

    Ogni motore è dotato di un manuale del proprietario nella lingua (o nelle lingue) dell’Unione in base allo Stato membro in cui il motore deve essere commercializzato.

    Il manuale del proprietario deve:

    (a) fornire istruzioni per l’installazione e la manutenzione necessarie per il corretto funzionamento del motore al fine di soddisfare i requisiti di cui al punto 3 (durata);

    (b) specificare la potenza del motore misurata conformemente alla norma armonizzata.

    C. Requisiti essenziali per le emissioni acustiche

    Le IDD con motori entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, le moto d’acqua, i motori fuoribordo e i motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato devono essere conformi ai requisiti essenziali per le emissioni acustiche di cui alla presente parte.

    1. LIVELLI DI EMISSIONE ACUSTICA

    1.1. Le IDD con motori entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, le moto d’acqua, i motori fuoribordo e i motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato devono essere progettati, costruiti e assemblati così che le emissioni acustiche non superino i valori limite illustrati dalla seguente tabella:

    Tabella |

    Potenza nominale del motore (solo motore) In kW | Livello massimo di pressione sonora = LpASmax In dB |

    PN 10 | 67 |

    10 PN 40 | 72 |

    PN 40 | 75 |

    in cui PN = potenza nominale del motore in kW di un solo motore alla velocità nominale e L pASmax = livello massimo di pressione sonora in dB.

    Per le unità con due o più motori di tutti i tipi, si può applicare una tolleranza di 3 dB.

    1.2. In alternativa al test di misurazione del suono, le IDD con motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, sono ritenute conformi ai requisiti acustici di cui al punto 1.1. se hanno un numero di Froude pari a ≤ 1,1 e un rapporto potenza/dislocamento ≤ 40 e se il motore e il sistema di scarico sono installati conformemente alle specifiche del fabbricante del motore.

    1.3. Il “numero di Froude” è calcolato dividendo la velocità massima dell’imbarcazione V (m/s) per la radice quadrata della lunghezza al galleggiamento lwl (m) moltiplicata per una determinata costante gravitazionale (g = 9,8 m/s2)

    (...PICT...)

    Fn =.

    (...PICT...)

    Il “rapporto di potenza/dislocamento” P/D è calcolato dividendo la potenza nominale del motore PN (in kW) per il dislocamento dell’imbarcazione D (in tonnellate) =

    2. MANUALE DEL PROPRIETARIO

    Per le IDD con motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato e le moto d’acqua, il manuale del proprietario di cui al punto 2.5. della parte A dell’allegato I deve contenere le informazioni necessarie per mantenere l’imbarcazione e il sistema di scarico in una condizione che, per quanto possibile, garantisca la conformità ai valori limite di rumore specificati per l’uso normale.

    Per IDD con motore fuoribordo o entrobordo con comando a poppa con scarico integrato, il manuale del proprietario richiesto al punto 4 della parte B dell’allegato I deve fornire le informazioni necessarie a mantenere il motore in condizioni che, per quanto possibile, garantisca la conformità ai valori limite di rumore specificati per l’uso normale.

    3. DURATA

    Le disposizioni sulla durata di cui alla sezione 3 della parte B, si applicano, mutatis mutandis, al rispetto delle prescrizioni sulle emissioni sonore di cui a [...]

    ALLEGATO II

    COMPONENTI dei natanti

    (1) Protezione antincendio per motori entrobordo ed entrobordo con comando a poppa a benzina e per gli spazi contenenti serbatoi di benzina;

    (2) Dispositivo che impedisce l’avviamento dei motori fuoribordo con marcia innestata;

    (3) Timone a ruota, meccanismo di sterzo e cablaggi;

    (4) Serbatoi di carburante destinati a impianti fissi e tubazioni del carburante;

    (5) Boccaporti e oblò prefabbricati.

    ALLEGATO III

    Dichiarazione del FABBRICANTE o del suo mandatario stabilito nell’Unione o della persona responsabile dell’immissione SUL MERCATO di natanti parzialmente completatI o relativE componenti

    (articolo 6, paragrafi 2 e 3)

    A. La dichiarazione del fabbricante o del suo mandatario autorizzato stabilito nell’Unione di cui all’articolo 6, paragrafo 2 deve contenere i seguenti elementi:

    (a) nome e indirizzo del fabbricante;

    (b) nome e indirizzo del mandatario del fabbricante stabilito nell’Unione o, se del caso, della persona responsabile dell’immissione sul mercato;

    (c) descrizione dell’imbarcazione parzialmente completata;

    (d) una dichiarazione che l’imbarcazione parzialmente completata è conforme ai requisiti essenziali che si applicano questa fase di costruzione; tale dichiarazione deve contenere riferimenti alle rilevanti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle specifiche in relazione alle quali si dichiara la conformità in questa fase di costruzione; inoltre, è destinata a essere completata da altre persone fisiche o giuridiche nel pieno rispetto della presente direttiva.

    B. La dichiarazione del fabbricante, del suo mandatario autorizzato stabilito nell’Unione o della persona responsabile dell’immissione sul mercato di cui all’articolo 6, paragrafo 3 deve contenere i seguenti elementi:

    (o) nome e indirizzo del fabbricante;

    (p) nome e indirizzo del mandatario del fabbricante stabilito nell’Unione o, se del caso, della persona responsabile dell’immissione sul mercato;

    (q) descrizione dei componenti;

    (r) dichiarazione attestante che i componenti sono conformi ai requisiti essenziali di cui trattasi.

    ALLEGATO IV

    DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

    1. N. xxxxxx (identificazione univoca del prodotto: tipo, numero di serie se del caso).

    2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario [nel caso del mandatario indicare anche la ragione sociale e l’indirizzo del fabbricante] o dell’importatore privato.

    3. Questa dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l’esclusiva responsabilità del fabbricante o dell’importatore privato o della persona di cui all’articolo 20, paragrafo 3 o 4 della direttiva [...].

    4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del prodotto che ne consenta la rintracciabilità. Se del caso, è possibile apporre una fotografia).

    5. L’oggetto della dichiarazione di cui a [...] è conforme alla relativa normativa in materia di armonizzazione dell’Unione.

    6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle specifiche in relazione alle quali è dichiarata la conformità.

    7. Se del caso, l’organismo notificato ... (nome, numero) ... ha effettuato ... (descrizione dell’intervento) ... e rilasciato il certificato:

    8. Identificazione del firmatario abilitato a impegnare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell’Unione.

    9. Indicazioni complementari:

    La dichiarazione di conformità deve includere una dichiarazione del fabbricante attestante che il motore soddisferà i requisiti in merito alle emissioni acustiche e di gas di scarico di cui alla presente direttiva, se installato in un’imbarcazione, secondo le istruzioni fornite dal fabbricante, e che tale motore non deve essere messo in servizio finché l’imbarcazione in cui deve essere installato sia stata dichiarata conforme, se previsto, con la pertinente disposizione della direttiva, per ciò che concerne tutto quanto segue:

    (a) motori entrobordo e motori di propulsione entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato;

    (b) i motori omologati secondo la direttiva 97/68/CE che sono conformi alla fase II di cui al punto 4.2.3 dell’allegato I dell’ultima direttiva;

    (c) i motori omologati a norma della direttiva 88/77/CEE.

    Se il motore è stato commercializzato nell’ulteriore periodo transitorio di cui all’articolo 58, paragrafo 2, la dichiarazione di conformità UE deve contenere un’indicazione in merito.

    Firmato a nome e per conto di:

    (Luogo e data di rilascio)

    (nome, funzione) (firma)

    ALLEGATO V

    Conformità equivalente sulla base di una VALUTAZIONE POST COSTRUZIONE

    (modulo APC)

    1. La conformità basata su una valutazione post costruzione è la procedura atta a valutare la conformità equivalente di un prodotto nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario si siano assunti la responsabilità della conformità del prodotto con la direttiva, e in cui una persona fisica o giuridica di cui all’articolo 20, paragrafo 2, 3 o 4 in procinto di commercializzare il prodotto o di metterlo in servizio sotto la propria responsabilità si assuma la responsabilità della conformità equivalente di tale prodotto. Questa persona deve adempiere agli obblighi di cui ai punti 2 e 4 e accerta e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto considerato, soggetto alle disposizioni del punto 3, è conforme ai requisiti applicabili della presente direttiva.

    2. La persona in procinto di commercializzare il prodotto o di metterlo in servizio deve presentare una domanda di valutazione post costruzione del prodotto a un organismo notificato e deve fornire all’organismo notificato i documenti e il fascicolo tecnico che consentano all’organismo notificato di valutare la conformità del prodotto ai requisiti della presente direttiva e tutte le informazioni disponibili sull’uso del prodotto dopo la sua prima messa in servizio.

    La persona in procinto di commercializzare il prodotto o di metterlo in servizio dovrà tenere tali documenti e informazioni a disposizione delle autorità nazionali per i 10 anni successivi alla valutazione del prodotto relativamente alla sua conformità equivalente, conformemente alla procedura di valutazione post costruzione.

    3. L’organismo notificato esamina il prodotto e procede agli opportuni calcoli, prove e altre verifiche, nella misura necessaria a garantire la dimostrazione della conformità equivalente del prodotto ai corrispondenti requisiti della direttiva.

    L’organismo notificato redige e rilascia un certificato e una relativa relazione di conformità concernente la valutazione eseguita e tiene una copia di entrambi a disposizione delle autorità nazionali per i 10 anni successivi al loro rilascio.

    L’organismo notificato appone il proprio numero di identificazione accanto al contrassegno di conformità sul prodotto approvato o lo fa apporre sotto la propria responsabilità.

    Nel caso in cui il prodotto valutato sia un’imbarcazione, l’organismo notificato dovrà aver apposto, sotto la propria responsabilità, il codice di identificazione dell’imbarcazione di cui al punto 2.1 della parte A dell’allegato I, in cui il campo dedicato al paese di costruzione deve essere utilizzato per indicare il paese in cui è stabilito l’organismo notificato e i campi dedicati al codice di identificazione del fabbricante devono essere utilizzati per indicare il codice di identificazione della valutazione post costruzione assegnato all’organismo notificato, seguito dal numero di serie del certificato di valutazione post costruzione. I campi nel codice di identificazione dell’imbarcazione per il mese e anno di produzione e per l’anno del modello devono essere utilizzati per indicare il mese e l’anno della valutazione post costruzione.

    4. Marcatura di conformità e dichiarazione di conformità

    4.1. La persona in procinto di commercializzare il prodotto o di metterlo in servizio appone il marchio CE e, sotto la responsabilità dell’organismo notificato di cui alla sezione 3, il numero di identificazione di quest’ultimo per il prodotto per il quale l’organismo notificato ha effettuato la valutazione e certificato la conformità equivalente ai pertinenti requisiti della direttiva.

    4.2. La persona in procinto di commercializzare il prodotto o di metterlo in servizio deve stilare una dichiarazione di conformità UE e tenerla a disposizione delle autorità nazionali per i 10 anni successivi alla data in cui sia stato rilasciato il certificato di valutazione post costruzione. La dichiarazione di conformità identifica il prodotto per il quale è stata redatta.

    Su richiesta, una copia della dichiarazione di conformità deve essere messa a disposizione delle autorità competenti.

    4.3. Nel caso in cui il prodotto valutato sia un’imbarcazione, la persona in procinto di commercializzarla o di metterla in servizio deve apporvi la targhetta del fabbricante di cui al punto 2.2 della parte A dell’allegato I, comprendente le parole “valutazione post costruzione”, e il numero di identificazione dell’imbarcazione di cui al punto 2.1 della parte A dell’allegato I, in conformità con le disposizioni di cui al punto 3.

    5. L’organismo notificato informa la persona in procinto di commercializzare il prodotto o metterlo in servizio in merito ai suoi obblighi ai sensi della presente procedura di valutazione post costruzione.

    ALLEGATO VI

    Requisiti supplementari in caso di utilizzo del controllo di fabbricazione interno e delle prove di produzione con supervisione di cui al modulo A1

    (articolo 25, PARAGRAFO 2)

    Progettazione e costruzione

    Su uno o più natanti rappresentanti la produzione del fabbricante vengono eseguite una o più delle seguenti prove, calcoli equivalenti o controlli da parte del fabbricante stesso o a suo nome:

    (a) prova di stabilità conformemente al punto 3.2 della parte A dell’allegato I;

    (b) prova delle caratteristiche di galleggiabilità conformemente al punto 3.3 della parte A dell’allegato I.

    Emissioni sonore

    Per le IDD dotate di motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato e per le moto d’acqua, in uno o più natanti rappresentanti la produzione del fabbricante di natanti, le prove di emissione sonora definite nella parte C dell’allegato I devono essere effettuate dal fabbricante dei natanti, o per suo conto, sotto la responsabilità di un organismo notificato scelto dal fabbricante.

    Per i motori fuoribordo ed entrobordo con comando a poppa con scarico integrato, in uno o più motori di ciascuna famiglia rappresentanti la produzione del fabbricante di motori, le prove di emissione sonora definite nella parte C dell’allegato I devono essere effettuate dal fabbricante del motore, o per suo conto, sotto la responsabilità di un organismo notificato scelto dal fabbricante.

    Qualora vengano testati più motori di un’unica famiglia di motori, per assicurare la conformità del campione si applica il metodo statistico descritto nell’allegato VII.

    ALLEGATO VII

    VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

    PER QUANTO RIGUARDA L’EMISSIONE DI GAS DI SCARICO E ACUSTICA

    1. La verifica della conformità di una famiglia di motori è effettuata su un campione di motori di serie. Il fabbricante decide la dimensione (n) del campione, d’intesa con l’organismo notificato.

    2. La media aritmetica X dei risultati ottenuti dal campione è calcolata per ciascun componente regolamentato delle emissioni di gas di scarico e acustiche. La produzione della serie è considerata conforme ai requisiti (“decisione d’autorizzazione”) se la condizione seguente è soddisfatta:

    X + k. S L |

    S è la deviazione standard, dove: |

    S² = (x - X)² / (n – 1) |

    X = media aritmetica dei risultati ottenuti |

    x = singoli risultati del campione |

    L = valore limite appropriato |

    n = numero di motori nel campione |

    k = fattore statistico dipendente da n (cfr. tabella) |

    n | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

    k | 0,973 | 0,613 | 0,489 | 0,421 | 0,376 | 0,342 | 0,317 | 0,296 | 0,279 |

    n | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

    k | 0,265 | 0,253 | 0,242 | 0,233 | 0,224 | 0,216 | 0,210 | 0,203 | 0,198 |

    Se n 20 allora k = 0,860 / √n. |

    Allegato VIII

    Procedura supplementare da applicare in conformità al tipo basata sul controllo di FABBRICAZIONE interno (modulo C)

    Nei casi di cui all’articolo 25, paragrafo 5, quando il livello qualitativo appare insoddisfacente si applica la seguente procedura:

    Un motore viene prelevato dalla serie e sottoposto alla prova descritta nella parte B dell’allegato I. I motori di prova devono essere rodati, parzialmente o completamente, in conformità con le specifiche del fabbricante. Se le emissioni di gas di scarico specifiche del motore prelevato dalla serie superano i valori limite di cui alla parte B dell’allegato I, il fabbricante può chiedere che le misure siano effettuate su un campione di motori di serie comprendente il motore prelevato inizialmente. Per garantire la conformità del campione di motori di cui a [...] con i requisiti della direttiva, si applica il metodo statistico descritto nell’allegato VII.

    ALLEGATO IX

    DOCUMENTAZIONE TECNICA

    Nella misura in cui siano rilevanti ai fini della valutazione, la documentazione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 26 deve contenere i seguenti elementi:

    (a) una descrizione generale del tipo;

    (b) i disegni di progettazione e fabbricazione, nonché schemi di componenti, sottoinsiemi, circuiti e altri dati pertinenti;

    (c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e schemi e per comprendere il funzionamento del prodotto;

    (d) un elenco delle norme di cui all’articolo 14, applicate interamente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni adottate per rispondere ai requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme di cui all’articolo 14;

    (e) i risultati dei calcoli di progettazione, degli esami effettuati e altri dati rilevanti;

    (f) i risultati delle prove oppure i calcoli relativi alla stabilità di cui al punto 3.2 della parte A dell’allegato I e i calcoli relativi alla galleggiabilità di cui al punto 3.3 della parte A dell’allegato I;

    (g) rapporti di prova delle emissioni di gas di scarico che dimostrano la conformità alla sezione 2 della parte B dell’allegato I;

    (h) rapporti di prova delle emissioni sonore che dimostrino la conformità alla sezione 1 della parte C dell’allegato I.

    SCHEDA FINANZIARIA PER LE PROPOSTE AVENTI UN’INCIDENZA FINANZIARIA LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE

    1. LINEE DI BILANCIO:

    Capitolo e articolo:

    Importo iscritto a bilancio per l’esercizio considerato:

    2. INCIDENZA FINANZIARIA

    X La proposta non ha alcuna incidenza finanziaria

    La proposta non ha alcuna incidenza finanziaria sulle spese ma ha un’incidenza finanziaria sulle entrate - l’effetto è il seguente:

    (Milioni di € al primo decimale)

    | |

    Linea di bilancio | Entrate [26] | Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa | [Anno n] |

    Articolo 52 | Impatto sulle risorse proprie | | |

    Articolo ... | Impatto sulle risorse proprie | | |

    Situazione a seguito dell’azione |

    | [n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5] |

    Articolo ... | | | | | |

    Articolo ... | | | | | |

    [1] Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle IDD (GU L 164 del 30.6.1994, pag.15)

    [2] COM(2010) 2020 def.

    [3] Vedi per esempio il Libro verde della Commissione COM (2006) 275 def., intitolato “Verso la futura politica marittima dell’Unione: oceani e mari nella visione europea”, la comunicazione della Commissione COM (2007) 575 def. dal titolo “Una politica marittima integrata per l’Unione europea” e, più recentemente, l’iniziativa Nave pulita proposta dalla DG Mare nel 2009. Tutte queste iniziative riconoscono la necessità di un’elevata protezione dell’ambiente nel contesto di qualsiasi politica marittima.

    [4] Vedi il link: http://europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/l28031a_en.htm#KEY

    [5] Vedi il link: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0050:IT:NOT

    [6] “Stocktaking study on the current status and developments of technology and regulations related to the environmental performance of recreational marine engines – Final Report” (Studio analitico dello stato attuale e degli sviluppi delle tecnologie e dei regolamenti relativi alle prestazioni ambientali dei motori delle IDD), gennaio 2005, TNO per DG Imprese

    [7] “Complementary Impact Assessment Study on possible emission reduction measures for recreational marine engines” (Valutazione complementare dell’impatto di possibili misure per la riduzione delle emissioni dei motori delle IDD), giugno 2008, ARCADIS per DG Imprese

    [8] L’impatto dell’allineamento con il nuovo quadro legislativo è valutato attentamente nella valutazione di impatto Omnibus (proposta di comunicazione che allinea contemporaneamente diverse direttive al nuovo quadro legislativo).

    [9] GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

    [10] GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.

    [11] GU C [...], [...], pag. [...].

    [12] GU C [...], [...], pag. [...].

    [13] GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15.

    [14] GU L 214 del 26.08.2003, pag. 18.

    [15] GU C 136 del 4.6.1985, pag. 1.

    [16] GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

    [17] GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

    [18] GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.

    [19] COM (2007) 313 def.

    [20] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

    [21] GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1.

    [22] GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1.

    [23] GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1.

    [24] GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1.

    [25] GU [...]

    [26] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi al netto del 25% delle spese di riscossione.

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