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Document 52011PC0178
OPINION OF THE COMMISSION pursuant to Article 294(7)(c) of the Treaty on the Functioning of the European Union, on the European Parliament's amendments to the Council's position regarding the proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 1905/2006 establishing a financing instrument for development cooperation
PARERE DELLA COMMISSIONE in applicazione dell’articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione del Consiglio concernente la proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo
PARERE DELLA COMMISSIONE in applicazione dell’articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione del Consiglio concernente la proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo
/* COM/2011/0178 definitivo - COD 2009/0060/A */
/* COM(2011) 178 definitivo - COD 2009/0060/A */ PARERE DELLA COMMISSIONE in applicazione dell’articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione del Consiglio concernente la proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo
[pic] | COMMISSIONE EUROPEA | Bruxelles, 1.4.2011 COM(2011) 178 definitivo 2009/0060/A (COD) PARERE DELLA COMMISSIONE in applicazione dell ’articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione del Consiglio concernente la proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo 2009/0060/A (COD) PARERE DELLA COMMISSIONEin applicazione dell ’articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione del Consiglio concernente la proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo 1. INTRODUZIONE L’articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea dispone che la Commissione formuli un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. La Commissione presenta qui di seguito il suo parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento. 2. ITER PROCEDURALE Data di trasmissione della proposta al Parlamento e al Consiglio: 21 aprile 2009 Documento COM(2009) 194 definitivo – 2009/0060A COD (rettifica: 30 novembre 2009, modifica: 1° dicembre 2009 (entrata in vigore del trattato di Lisbona)) Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: 21 ottobre 2010 Data di trasmissione della proposta modificata al Parlamento europeo e al Consiglio: nessuna Data dell’accordo politico sulla posizione del Consiglio: nessuna Data di adozione formale della posizione del Consiglio: 10 dicembre 2010 Data del parere del Parlamento europeo in seconda lettura: 3 febbraio 2011 3. OGGETTO DELLA PROPOSTA L’esame dei diversi strumenti finanziari dell’Unione per l’azione esterna ha messo in luce una lieve incoerenza per quanto riguarda le deroghe al principio della non ammissibilità ai finanziamenti dell’Unione dei costi relativi a imposte, tasse, dazi o altri oneri. Il regolamento (CE) n. 1905/2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI), e il regolamento (CE) n. 1889/2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (EIDHR), non prevedono alcuna flessibilità relativamente alla non ammissibilità di tali costi al finanziamento. Gli altri strumenti dispongono che “in linea di massima” l’assistenza UE può non essere utilizzata per finanziare i suddetti costi, offrendo quindi una flessibilità che consente all’ordinatore competente di decidere di volta in volta se accettare di coprirli per garantire una sana gestione finanziaria e la corretta esecuzione di programmi e progetti. Questa flessibilità è effettivamente indispensabile laddove si rischi una situazione di stallo per l’assenza o l’inattuabilità dei meccanismi di esenzione (per esempio a causa dell’estrema complessità delle procedure nel paese beneficiario o nel caso di progetti regionali). La Commissione ha pertanto proposto, nell’ambito della revisione intermedia degli strumenti finanziari per le azioni esterne, di allineare le disposizioni pertinenti degli strumenti DCI e EIDHR con quelle degli altri strumenti mediante l’aggiunta dell’espressione “in linea di massima” in relazione alla non ammissibilità di tasse, dazi o altri oneri, segnalando quindi la possibilità di deroghe che vengono stabilite internamente tramite le istruzioni impartite all’ordinatore competente. 4. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI ADOTTATI DAL PARLAMENTO EUROPEO 4.1. Emendamenti accolti dalla Commissione N/p 4.2. Emendamenti respinti dalla Commissione La Commissione non può accogliere gli emendamenti riguardanti gli atti delegati e le questioni di comitatologia (considerando 2 bis; articolo 17, paragrafo 2, articolo 21, articolo 22, paragrafo 3, articolo 23, articolo 33, articolo 34, paragrafo 1, articolo 35, articolo 35 bis e articolo 35 ter. 5. CONCLUSIONI Le discussioni con i colegislatori continueranno dopo la seconda lettura, al fine di cercare una soluzione consensuale che conferisca al Parlamento europeo un diritto di controllo sostanziale per il resto dell’attuale periodo di programmazione pluriennale e lasci aperte, per il prossimo periodo, opzioni quali la possibilità di ricorrere agli atti delegati nel pieno rispetto dei criteri di cui all’articolo 290 del TFUE.