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Document 52011PC0034
Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning the subscription by the European Union to additional shares in the capital of the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) as a result of the decision to increase this capital
Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla sottoscrizione, da parte dell'Unione europea, di ulteriori azioni di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) a seguito della decisione relativa all'aumento di tale capitale
Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla sottoscrizione, da parte dell'Unione europea, di ulteriori azioni di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) a seguito della decisione relativa all'aumento di tale capitale
/* COM/2011/0034 def. */
[pic] | COMMISSIONE EUROPEA | Bruxelles, 2.2.2011 COM(2011) 34 definitivo 2011/0014 (COD) Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla sottoscrizione, da parte dell'Unione europea, di ulteriori azioni di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) a seguito della decisione relativa all'aumento di tale capitale RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) è stata istituita nel 1990 allo scopo di sostenere lo sviluppo di economie di mercato dall'Europa centrale all'Asia centrale in seguito al crollo generalizzato dei regimi comunisti. L'Unione europea, assieme alla Banca europea per gli investimenti (BEI) e 40 paesi (tra cui gli Stati membri dell'UE di allora), fa parte dei membri fondatori. La BERS appartiene attualmente a 61 paesi, all'UE e la BEI. Essa sostiene progetti in 29 paesi, principalmente nel settore privato, che non possono essere integralmente finanziati dal mercato. La Banca promuove lo spirito imprenditoriale e stimola la transizione verso economie di mercato aperte e democratiche. La proposta di decisione è diretta a consentire all'Unione europea di sottoscrivere ulteriori azioni richiamabili della BERS nell'ambito dell'aumento di capitale deciso dal Consiglio dei governatori della Banca il 14 e 15 maggio 2010. La decisione autorizzerà il governatore della Banca per l'Unione europea a depositare il necessario strumento di sottoscrizione. L'Unione europea[1] è divenuta membro della BERS in seguito alla decisione del Consiglio del 19 novembre 1990 sulla conclusione dell'accordo che istituisce la BERS (90/674/CEE). Il capitale iniziale della BERS è stato fissato a 10 miliardi di ECU, dei quali la UE ha sottoscritto il 3%. Nel 1996, i governatori della BERS hanno deciso di raddoppiare il capitale autorizzato della Banca per il quale l'UE ha sottoscritto ulteriori 30 000 azioni del valore di 10 000 EUR ciascuna, portando il capitale sottoscritto a 600 milioni EUR[2]. La quota dell'UE nel capitale totale autorizzato della BERS è rimasto invariato. La sottoscrizione da parte dell'UE di ulteriori azioni è seguita alla decisione 97/135/CE del Consiglio, adottata il 17 febbraio 1997, che prevede che "La Comunità europea sottoscrive ulteriori azioni a seguito della decisione di raddoppio del capitale della BERS". Alla assemblea annuale dei governatori della BERS del 14 e 15 maggio 2010, il Consiglio dei governatori ha adottato due risoluzioni che prevedono un aumento del capitale autorizzato della Banca del 50% da 20 miliardi di EUR a 30 miliardi di EUR. Tale aumento di capitale è stato deciso per rispondere alla crisi finanziaria e alla necessità degli azionisti della Banca di accelerarne l'attività per contribuire a promuovere e sostenere la ripresa nella propria regione di operazioni. L'aumento di capitale prevede 1 miliardo di EUR di capitale versato e 9 miliardi di EUR di nuovo capitale richiamabile. Conformemente alla risoluzione n. 126 adottata dal Consiglio dei governatori, le azioni versate sono state finanziate attraverso l'inclusione di riserve non vincolate al pro rata delle azioni attuali degli azionisti nel capitale sottoscritto della Banca. In seguito al primo aumento di capitale della BERS, sono stati sottoscritti 19 794 milioni di EUR invece dei 20 000 milioni di EUR autorizzati. Di conseguenza, la quota dell'UE nel capitale sottoscritto della BERS ammonta al 3,031%. Il capitale versato dell'UE è quindi aumentato di 30,31 milioni di EUR. L'aumento delle azioni versate è divenuto effettivo il 14 maggio 2010, data dell'adozione della risoluzione n. 126. Di conseguenza, non sono necessarie ulteriori iniziative da parte degli azionisti per l'emissione delle ulteriori azioni versate. La sottoscrizione di azioni richiamabili per un totale di 9 miliardi di EUR sarà effettiva non appena i singoli azionisti avranno completato le loro procedure interne e depositato i loro strumenti di sottoscrizione, come è avvenuto per l'aumento di capitale del 1996. La Banca prevede che l'aumento di capitale richiamabile divenga effettivo a fine aprile 2011, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2011. La risoluzione n. 128 (allegata alla decisione) prevede che ogni membro della Banca abbia diritto a sottoscrivere un certo numero di azioni ulteriori (arrotondato verso il basso), non superiore però al 42,857% del numero di azioni che il membro possedeva prima della data di entrata in vigore dell'aumento di capitale. Per l'UE, questo significa che essa sottoscriverà fino a 27 013 ulteriori azioni richiamabili per un valore di 270,13 milioni di EUR tenendo conto della percentuale del 3,031 detenuta dall'UE nel capitale sottoscritto. La seguente tabella riassume come le azioni UE aumenteranno in seguito al nuovo aumento di capitale. Essa evidenzia in particolare le attuali azioni versate prima dell'aumento di capitale del 2010, la capitalizzazione delle riserve, il capitale richiamabile esistente, l'aumento proposto di capitale richiamabile e il totale del capitale sottoscritto dopo l'aumento. Capitale sottoscritto dall'UE esistente e proposto (milioni di EUR) Azioni versate | Capitale richiamabile | Capitale totale sottoscritto dopo l'aumento | Esistenti (Pre maggio 2010) | Capitalizzazione delle riserve nel 2010 | Totale | Esistenti (Pre maggio 2010) | Aumento proposto | Totale | 157,50 | 30,31 | 187,81 | 442,50 | 270,13 | 712,63 | 900,44 | La risoluzione n. 128 prevede inoltre un meccanismo di revisione che consenta un rimborso parziale o totale della parte non utilizzata dell'aumento di capitale richiamabile che potrebbe essere restituita agli azionisti al termine del periodo 2010-2015, a condizioni specifiche che verranno decise nel 2015. In questo caso, tale capitale richiamabile non utilizzato non costituirebbe più una sopravvenienza passiva per gli azionisti nel 2016. 2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO La quarta revisione delle risorse del capitale della BERS (CRR4) per il periodo 2011-2015, effettuata l'anno scorso, ha rispecchiato la necessità per la Banca di reagire in modo efficiente alla crisi e di reimpostare la propria strategia di medio termine tenendo conto del significativo impatto che la crisi sta avendo sulla propria area di attività. Gli azionisti della BERS (che comprendono tutti gli Stati membri dell'UE, la BEI e la Commissione che rappresenta l'UE) hanno attivamente partecipato a tale esercizio. In tale quadro, la BERS ha effettuato un'analisi delle opzioni di aumento di capitale, basata sulla necessità di conformarsi al "rapporto di indebitamento" previsto dallo statuto della Banca e ai requisiti di capitale economico, di conservare la posizione creditizia a tripla A della Banca, nonché di utilizzare in modo efficace ed efficiente il capitale degli azionisti. L'attuale decisione sull'aumento di capitale della BERS riflette un compromesso raggiunto tra gli azionisti della Banca. Gli sforzi intrapresi dalla BERS per mitigare l'impatto della crisi in tutti i suoi paesi di operazioni attraverso l'aumento di capitale proposto le consentirà di sostenere un elevato livello di attività e di accompagnare la ripresa nella sua regione di operazioni, in cooperazione con la BEI e altre Istituzioni Finanziarie Internazionali. Si prevede che l'aumento di capitale possa consentire alla BERS di avere un volume di affari annuo di circa 9 miliardi di EUR per il 2011 e 2012 e circa 8,5 miliardi di EUR fino al 2015. È quindi opportuno che l'UE sottoscriva le suddette ulteriori azioni per promuovere i propri obiettivi nel campo delle relazioni economiche esterne e mantenere gli attuali diritti di voto all'interno della BERS. Per sua natura, tale sottoscrizione di capitale non richiede pagamenti liquidi reali a partire dal bilancio dell'UE, a meno che perdite elevate ed impreviste portino all'effettivo richiamo del capitale della Banca oltre alla parte versata. In tale contesto e conformemente al principio di proporzionalità e alla prassi già seguita in passato, la Commissione propone di non effettuare una valutazione di impatto formale. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA Nel contesto dell'aumento di capitale del 1996, la partecipazione dell'UE è stata decisa dalla decisione 97/135/CE del Consiglio[3] che prevedeva che "la Comunità europea sottoscrive ulteriori azioni a seguito della decisione di raddoppio del capitale della BERS". La decisione 97/135/CE del Consiglio è stata adottata a norma dell'articolo 235 del trattato. I paesi delle operazioni della BERS sono i paesi dell'Europa centrale e orientale[4], nonché dell'Asia centrale, con la più alta percentuale di attività svolta nei paesi terzi. La maggior parte delle attività della BERS nel periodo interessato dal CRR4 dovrebbe svolgersi nei paesi candidati e potenziali candidati e in altri paesi a medio reddito, tra i quali la Russia. Dopo l'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'articolo 212 offre all'UE la base giuridica per l'attuazione di azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, in particolare di assistenza ai paesi terzi e viene proposto come base giuridica per la presente proposta legislativa. La proposta è conforme al principio di proporzionalità, in quanto la partecipazione dell'UE al capitale della BERS si è dimostrato un mezzo efficiente per contribuire in modo adeguato alla promozione degli obiettivi dell'UE e servirà a mitigare l'impatto della crisi nei paesi di operazioni della BERS, nonché per sostenere un elevato livello di attività di quest'ultima. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Le modalità di partecipazione non prevedono versamenti liquidi da parte degli azionisti. Considerando che la quota dell'UE nel capitale sottoscritto della BERS è pari al 3,031%, l'UE aumenterebbe la propria partecipazione di 300,44 milioni di EUR, dei quali 270,13 milioni di EUR a titolo di azioni richiamabili sottoscritte e 30,31 milioni di EUR a titolo di azioni versate attraverso inclusione di riserve non vincolate della BERS. In funzione della futura decisione dei governatori della BERS nel 2015, parte del capitale richiamabile potrebbe essere rimborsato agli azionisti. Per quanto riguarda la parte richiamabile dell'aumento di capitale, il suo impatto di bilancio sarà riferito dalla linea di bilancio 01 03 01 02 "Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo – quota richiamabile di capitale sottoscritto", che è stata introdotta nel bilancio 2011, in modo da riflettere la passività di bilancio dell'UE derivante dalla parte richiamabile della partecipazione dell'UE nel capitale della BERS. La linea di bilancio dovrebbe essere dotata di un "p.m." che riflette la natura contingente del richiamo e di osservazioni di bilancio che definiscono le dimensioni della sopravvenienza passiva. Sebbene un richiamo sia da considerarsi estremamente improbabile, la linea di bilancio e le relative osservazioni rispecchieranno il fabbisogno finanziario che potrebbe sorgere in caso di richiesta di pagamento da parte della BERS in relazione alla quota richiamabile del capitale sottoscritto dall'UE. 5. ELEMENTI FACOLTATIVI Illustrazione dettagliata della proposta Articolo 1 In base ai termini e alle condizioni della Risoluzione n. 128 sull'aumento di capitale sotto forma di ulteriore sottoscrizione di capitale richiamabile, lo stock di capitale autorizzato della Banca aumenterà di 900 000 azioni richiamabili, del valore nominale di 10 000 EUR ciascuna, che potranno essere rimborsate in conformità alle disposizioni della suddetta Risoluzione. L'UE ha diritto di sottoscrivere fino a 27 013 azioni richiamabili. L'articolo 1 è diretto ad autorizzare l'UE a partecipare alla parte richiamabile dell'aumento di capitale della BERS sottoscrivendo le azioni ad essa riservate. Articolo 2 In base ai termini della Risoluzione n. 128, ogni membro della BERS deposita presso la Banca uno strumento di sottoscrizione con il quale sottoscrive il numero di azioni richiamabili specificato in tale strumento. Inoltre, il membro deposita una dichiarazione che attesta di aver adottato tutte le iniziative legali e interne necessarie a consentirgli di procedere alla suddetta sottoscrizione. 2011/0014 (COD) Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla sottoscrizione, da parte dell'Unione europea, di ulteriori azioni del capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) a seguito della decisione relativa all'aumento di tale capitale IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue: 1. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'Accordo che istituisce la BERS, i governatori della Banca, nel corso della assemblea annuale svoltasi a Zagabria il 14 e 15 maggio 2010, hanno deciso con le Risoluzioni n. 126 e 128 un aumento pari a 10 miliardi di EUR dello stock di capitale autorizzato della BERS per mantenere un livello di capitale adeguato a sostenere nel medio termine un ragionevole livello di attività nei suoi paesi di operazioni entro i limiti previsti dallo statuto. 2. Precedentemente alle suddette risoluzioni il capitale della BERS era stabilito a 20 miliardi di EUR dei quali l'Unione europea aveva sottoscritto 60 000 azioni, di un valore nominale di 10 000 EUR ciascuna. 3. Ai sensi della Risoluzione n. 126 sull'aumento dello stock di capitale autorizzato, l'emissione di azioni versate e il pagamento attraverso la riallocazione delle entrate nette, lo stock di capitale autorizzato della BERS è aumentato di 100 000 azioni versate e per ogni membro viene emesso un numero di azioni intere, arrotondato al ribasso, al pro rata della sua attuale partecipazione. Il versamento della quota dell'aumento di capitale avviene attraverso l'inclusione nel capitale di parte delle riserve generali non vincolate della BERS. Tutti gli azionisti BERS riceveranno automaticamente azioni versate in proporzione delle rispettive partecipazioni, senza la necessità di dover prendere ulteriori iniziative procedurali. Di conseguenza, all'UE vengono conferite 3 031 nuove azioni, di un valore nominale di 10 000 EUR ciascuna, che portano il numero di azioni versate dell'UE a 63 031. 4. In base ai termini e alle condizioni della Risoluzione n. 128 sull'aumento dello stock di capitale autorizzato, l'emissione e la sottoscrizione di capitale richiamabile, e il rimborso, lo stock di capitale autorizzato della BERS viene aumentato di 900 000 azioni richiamabili, di un valore nominale di 10 000 EUR ciascuna, che potranno essere rimborsate in conformità alle disposizioni della suddetta Risoluzione. Ogni membro avrà diritto a sottoscrivere, alla pari, un numero di azioni interamente richiamabili fino a, ma non oltre, il 42,857% del numero di azioni possedute da tale membro immediatamente prima della data di entrata in vigore dell'aumento di capitale. L'UE ha quindi diritto di sottoscrivere fino a 27 013 azioni richiamabili. La data di entrata in vigore è il 30 aprile 2011 o una data precedente o una data successiva ma non posteriore al 31 dicembre 2011, come deciderà il consiglio di amministrazione della BERS. 5. Ai sensi della Risoluzione n. 128 sull'aumento dello stock di capitale autorizzato, l'emissione e la sottoscrizione di capitale richiamabile, e il rimborso, il Consiglio dei governatori della BERS potrebbe decidere nel 2015 che parte del capitale richiamabile non utilizzato potrebbe essere rimborsato a condizioni specifiche da stabilire nel 2015. A norma della Risoluzione n. 128, il Consiglio dei governatori della BERS ha stabilito che tale rimborso di azioni richiamabili sarà automatico e applicabile a tutti i membri della BERS che avranno sottoscritto tali azioni autorizzate dalla presente Risoluzione. In tale situazione, la Commissione prende atto della Risoluzione del Consiglio dei governatori e intende applicarla. 6. È quindi opportuno che l'Unione europea sottoscriva tali ulteriori azioni per promuovere i propri obiettivi nel campo delle relazioni economiche esterne e mantenere i relativi diritti di voto all'interno della BERS, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'Unione europea sottoscr ive 27 013 ulteriori azioni richiamabili della BERS del valore di 10 000 EUR ciascuna ai termini e alle condizioni della Risoluzione n. 128 del Consiglio dei governatori, il cui testo è allegato alla presente decisione. Articolo 2 Il governatore della BERS per l'Unione europea deposita il necessario strumento di sottoscrizione a nome dell'Unione. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente ALLEGATO RISOLUZIONE N. 128 AUMENTO DELLO STOCK DI CAPITALE AUTORIZZATO, EMISSIONE E SOTTOSCRIZIONE DI CAPITALE RICHIAMABILE E RIMBORSO IL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI Dopo aver ricevuto dal consiglio di amministrazione una relazione sulla Quarta revisione delle risorse di capitale (CRR4) per il periodo 2011-2015 (il periodo CRR4), che è stata effettuata in conformità all'articolo 5, comma 3, dell'Accordo che istituisce la Banca (l'Accordo); dopo aver esaminato la suddetta Relazione e condividendone pienamente le conclusioni e raccomandazioni, tra le quali gli obiettivi strategici, la dotazione proposta per un volume di attività annuale pari a 9 miliardi di EUR per il 2011 e 2012, destinata a scendere a 8,5 miliardi di EUR per il restante periodo CRR4, nonché l'analisi dei requisiti di capitale; dopo aver concluso che sia auspicabile e opportuno aumentare lo stock di capitale autorizzato di 9 miliardi di EUR di azioni richiamabili ed emettere tali azioni, a condizioni che ne prevedono il rimborso e la cancellazione delle azioni rimborsate, destinate a tutti i membri che desiderano sottoscriverle al pro rata della loro attuale partecipazione; condividendo l'osservazione contenuta nella Relazione secondo cui, vista la necessità della Banca di disporre di capitale sufficiente per sostenere l'attività operativa prevista nei prossimi cinque anni, è opportuno che in tale periodo tutte le entrate di ogni esercizio vengano destinate al saldo attivo, con l'eccezione di eventuali allocazioni dirette a reintegrare il Fondo speciale degli azionisti BERS; nonché esercitando i propri poteri a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, dell'Accordo, tra i quali, nella misura necessaria, il potere di esercitare la propria autorità su qualsiasi materia delegata o assegnata al consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 24, comma 2, dell'Accordo; DECIDE CHE: lo stock di capitale autorizzato della Banca è aumentato e le azioni relative all'aumento dello stock di capitale sono a disposizione per essere sottoscritte ai seguenti termini e condizioni. 7. Aumento dello stock di capitale autorizzato a) Lo stock di capitale autorizzato della Banca, alla data di entrata in vigore definita al paragrafo 4 lettera a) della presente Risoluzione, è aumentato di 900 000 azioni richiamabili, ogni azione avendo un valore nominale di 10 000 EUR, soggette a rimborso in conformità al paragrafo 3. b) Delle azioni autorizzate dalla presente Risoluzione, il numero di azioni interamente richiamabili, arrotondato verso il basso, fino al, ma non superiore al 42,857%[5] delle azioni sottoscritte da ogni membro immediatamente prima della data di entrata in vigore, viene messo a disposizione per essere sottoscritto dai suddetti membri in conformità al paragrafo 2 della presente Risoluzione. c) Le azioni richiamabili autorizzate dalla presente Risoluzione che non saranno state sottoscritte in conformità al paragrafo 2 della presente Risoluzione verranno riservate alle sottoscrizioni iniziali di nuovi membri e ad aumenti speciali delle sottoscrizioni di singoli membri, come potrà essere stabilito dal Consiglio dei governatori ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 5 dell'Accordo che istituisce la Banca. 8. Sottoscrizioni: a) Ogni membro avrà diritto a sottoscrivere, alla pari, un numero di azioni interamente richiamabili fino a, ma non superiore, al 42,857% del numero di azioni possedute da tale membro immediatamente prima della data di entrata in vigore. Ogni sottoscrizione di questo tipo viene effettuata ai termini e alle condizioni stabilite nella presente Risoluzione. b) Alla data del 31 aprile 2011 o a una data precedente o successiva a tale data ma non posteriore al 31 dicembre 2011 come può decidere il consiglio di amministrazione in data 30 aprile 2011 o prima di tale data, ogni membro che intende sottoscrivere ai sensi della presente Risoluzione deposita presso la Banca i seguenti documenti in forma accettabile per la Banca: i) uno strumento di sottoscrizione con il quale il membro sottoscrive il numero di azioni richiamabili indicato in tale strumento; ii) una dichiarazione che attesta che il membro ha adottato tutte le iniziative legali e interne necessarie per consentirgli di procedere alla suddetta sottoscrizione; nonché iii) un impegno a fornire tali informazioni in merito alle iniziative prese quando la Banca lo richieda. c) Ogni strumento di sottoscrizione diventa effettivo e la sottoscrizione sottostante è considerata avvenuta all'ultima delle date seguenti: alla data di entrata in vigore, oppure alla data alla quale la Banca notifica al membro sottoscrivente che i documenti depositati dal suddetto membro ai sensi del paragrafo 2, lettera b), della presente Risoluzione sono soddisfacenti per la Banca. d) Se i documenti soddisfacenti per la Banca relativi a sottoscrizioni dell'importo aggregato di azioni specificate al paragrafo 4, lettera a) della presente Risoluzione non siano stati depositati entro la data di entrata in vigore, il consiglio di amministrazione può, su sua scelta, dichiarare che gli strumenti di sottoscrizione già depositati dai membri e le sottoscrizioni sottostanti hanno effetto immediato nonostante eventuali altre disposizioni contenute nella presente Risoluzione, a condizione che tale iniziativa sia considerata dal consiglio di amministrazione nel miglior interesse operativo della Banca e a condizione che l'aggregato degli strumenti di sottoscrizione già depositati e che si ritiene vengano depositati in un prevedibile futuro, sia, a giudizio del consiglio di amministrazione, sufficientemente vicino all'importo aggregato di azioni specificato nel suddetto paragrafo 4, lettera a). 9. Rimborso a) Le azioni richiamabili autorizzate dalla presente risoluzione sono rimborsate, a costo zero, dalla Banca al termine del periodo CRR4, alle condizioni e secondo quanto ulteriormente disposto nelle seguenti disposizioni del presente paragrafo 3. b) Fatte salve le residue disposizioni del presente paragrafo 3, tutte o alcune delle azioni richiamabili verranno rimborsate il giorno immediatamente successivo all'assemblea annuale del 2016 e il numero delle azioni da rimborsare verrà calcolato applicando una formula convenuta (la formula convenuta) basata sul capitale richiamabile non utilizzato, eventualmente esistente, al termine del periodo CRR4 relativamente ad una soglia di utilizzo del capitale statutario dell'87% alla fine del periodo CRR4. A fini di calcolo, tale capitale richiamabile non utilizzato, eventualmente esistente, è pari all'importo inferiore tra 9 000 000 000 di EUR e ((87% di A) - B), dove: i) A è l'importo aggregato di capitale sottoscritto non intaccato, riserve e saldi attivi al termine del periodo CRR4; nonché ii) B è l'importo aggregato delle attività operative della Banca al termine del periodo CRR4. Il numero di azioni, eventualmente esistente, da rimborsare in base alla formula convenuta è uguale al suddetto importo diviso per il valore nominale delle azioni (10 000 EUR)[6]. c) L'eventuale rimborso di azioni effettuato in conformità alla presente risoluzione sarà soggetto alla condizione che, successivamente ad un'eventuale rimborso, tutte le disposizioni rilevanti dell'accordo continuino ad essere ottemperate (ad esempio: siano rispettati i coefficienti prescritti all'articolo 12; non siano state richiamate azioni richiamabili per coprire le passività della Banca (articoli 6, comma 4 e 17 dell'accordo); e non sia stata presa alcuna decisione di porre termine alle operazioni della Banca (articoli 41 e 42,comma 2 dell'accordo). d) Nel periodo che porta immediatamente alla assemblea annuale del 2015: i) sulla base di dati noti in relazione al periodo 2011-14 nonché a ragionevoli proiezioni per il 2015, la dirigenza della Banca prepara una valutazione della posizione finanziaria della stessa e delle condizioni economiche che dovrebbero prevalere fino alla fine del periodo CRR4, tra cui gli sviluppi particolari nella produzione, negli investimenti, nei sistemi bancari domestici e sui mercati dei capitali internazionali, e successivamente tiene le opportune consultazioni con il consiglio di amministrazione; ii) il Presidente presenta al consiglio di amministrazione un progetto di relazione assieme a due progetti di risoluzione descritti infra; iii) la prima risoluzione identifica il numero di azioni richiamabili da rimborsare ed è la seguente: (x) se, applicando la formula convenuta, non esiste capitale richiamabile non utilizzato, la risoluzione si limita a prendere atto che, applicando la formula convenuta, non saranno rimborsate azioni; (y) se, applicando la formula convenuta, esiste del capitale richiamabile non utilizzato e la valutazione della posizione finanziaria della Banca e le condizioni economiche prevalenti sono tali che la formula convenuta può essere applicata senza aggiustamenti, la risoluzione consiste nel prendere atto che verrà rimborsato un numero specifico di azioni, equivalente al numero massimo di azioni che possono essere rimborsate applicando la formula convenuta; oppure (z) se, applicando la formula convenuta, esiste del capitale richiamabile non utilizzato e la valutazione della posizione finanziaria della Banca e le condizioni economiche prevalenti sono tali che la formula convenuta non dovrebbe essere applicata, la risoluzione consiste nel decidere di rimborsare un certo numero di azioni, che sarà inferiore al numero massimo di azioni richiamabili che possono essere rimborsate applicando la formula convenuta e che può essere pari a zero; iv) la seconda risoluzione prevede una procedura per il rimborso delle azioni richiamabili che non sono state rimborsate a norma del paragrafo 3, lettera e) o f), al termine del periodo CRR4; v) nonostante eventuali disposizioni del regolamento interno del Consiglio dei governatori e fatti salvi i poteri del Consiglio dei governatori ai sensi dell'articolo 24 dell'Accordo, la questione relativa al rimborso delle azioni richiamabili verrà inclusa come punto all'ordine del giorno dell'Assemblea annuale del 2015 del Consiglio dei governatori, la relazione verrà presentata per esame e le risoluzioni per approvazione da parte del Consiglio dei governatori; e) alla assemblea annuale del 2015, il Consiglio dei governatori decide sulla prima risoluzione a maggioranza dei membri votanti aventi diritto di voto a condizione che se tale prima risoluzione non viene approvata da tale maggioranza, il numero di azioni richiamabili da rimborsare, eventualmente esistenti, sarà il numero massimo di azioni che possono essere rimborsate applicando la formula convenuta, fatte salve in ogni caso le disposizioni del paragrafo 3, lettera f), che segue; f) se la posizione finanziaria effettiva della Banca e le condizioni economiche prevalenti in quel momento al termine del periodo CRR4 sono materialmente diverse da quelle attese sulla base delle proiezioni precedentemente trasmesse al consiglio di amministrazione nel 2015 da parte della dirigenza della Banca, viene immediatamente presentata una nuova risoluzione al Consiglio dei governatori, seguendo una procedura analoga, per approvazione con la stessa maggioranza alla o prima della assemblea annuale del 2016. g) quando la decisione di rimborsare un numero specifico di azioni richiamabili diviene operativa a norma del paragrafo 3, lettera e) o f) supra, tutti i membri che hanno sottoscritto azioni richiamabili autorizzate dalla presente risoluzione consegnano alla Banca una parte o la totalità delle loro azioni per il pro rata delle rispettive partecipazioni e tali azioni richiamabili rimborsate vengono automaticamente annullate a decorrere dalla data del rimborso, mentre il capitale autorizzato della Banca viene ridotto in misura corrispondente senza che si renda necessaria un'ulteriore risoluzione del Consiglio dei governatori. h) alla assemblea annuale del 2015, il Consiglio dei governatori decide in merito alla seconda risoluzione a maggioranza dei votanti aventi diritto di voto. 10. Efficacia e altre disposizioni a) Ai fini della presente risoluzione, la data di entrata in vigore è quella del 30 aprile 2011 o una data precedente o successiva, ma non posteriore al 31 dicembre 2011, stabilita dal consiglio di amministrazione, alla quale sono stati depositati dei documenti soddisfacenti per la Banca, ai sensi del paragrafo 2, lettera b), della presente risoluzione, che prevedono sottoscrizioni di un importo aggregato di almeno 450 000[7] azioni richiamabili. b) Fatte salve le disposizioni della presente risoluzione, le disposizioni dell'Accordo si applicano mutatis mutandis alle azioni richiamabili autorizzate dalla presente Risoluzione, e alle sottoscrizioni effettuate a norma di essa, come se tali azioni facessero parte dello stock di capitale iniziale della Banca e tali sottoscrizioni e pagamenti fossero sottoscrizioni iniziali e pagamenti per tale stock. (Adottata il 14 maggio 2010) SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER PROPOSTE CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA Denominazione della proposta/iniziativa Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sottoscrizione, da parte dell'Unione europea, di ulteriori azioni del capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) a seguito della decisione relativa all'aumento di tale capitale Settore politico interessato nella struttura ABM/ABB [8] Titolo 01 – Affari economici e finanziari Natura della proposta/iniziativa ( La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione ( La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria[9] ( La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente ( La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione Obiettivi Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa Obiettivo "Promuovere la prosperità oltre l'UE" Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate Obiettivo specifico N. 2. Obiettivo "Migliorare il profilo dell'UE, la rappresentanza esterna e i collegamenti con la BEI e la BERS, le altre istituzioni finanziari internazionali, e i fora economici pertinenti diretti a rafforzare la convergenza tra le loro strategie e operazioni e le priorità esterne dell'UE" Attività AMB/ABB interessate Titolo 01.03 – Affari economici e finanziari Risultati ed effetti previsti Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. Attraverso la sottoscrizione dell'UE al capitale della BERS, si persegue l'obiettivo principale di rappresentare in modo efficiente gli interessi dell'UE negli organi di governo della BERS, e garantire la convergenza tra le priorità esterne dell'UE e le strategie e operazioni della BERS, nonché un adeguato coordinamento con altre Direzioni e organi rilevanti dell'UE in occasione di dibattiti vertenti sulle politiche o su progetti politicamente sensibili. Inoltre, la partecipazione all'attuale aumento di capitale garantirà che la quota dell'UE nel capitale della BERS resterà almeno costante e non sarà diluita. Indicatori di risultato e di incidenza Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa. Il conseguimento degli obiettivi sarà misurato soprattutto sulla base del volume di operazioni di finanziamento della BERS per regione e per settore, nonché sulla base del volume di operazioni di finanziamento della BERS cofinanziate da altre Istituzioni finanziarie internazionali e/o da programmi della Commissione, nonché di altri indicatori nel contesto di valutazioni ex-ante ed ex-post delle operazioni di finanziamento della BERS. Motivazione della proposta/iniziativa Necessità dell’azione nel breve e lungo termine L'articolo 5, comma 3, dell'Accordo che istituisce la BERS stabilisce che il Consiglio dei governatori riesamina lo stock di capitale della BERS a intervalli non superiori a cinque anni. La quarta revisione delle risorse del capitale (CRR4) per il periodo 2011-2015, ha evidenziato la necessità per la BERS di reagire in modo efficiente alla crisi entro i limiti statutari e di reimpostare la propria strategia di medio termine tenendo conto dell'impatto significativo che la crisi sta avendo sulla propria area di attività. Per mantenere un livello di capitale sufficiente a sostenere nel medio termine un livello ragionevole di attività, i governatori della BERS in occasione dell'Assemblea annuale del 2010 hanno deciso di aumentare di 10 miliardi di EUR lo stock di capitale autorizzato della BERS. Le modalità della partecipazione dell'UE all'aumento di capitale della BERS non prevedono alcun esborso: in seguito all'adozione della Risoluzione n. 126 da parte dei governatori, il versamento della quota (1 miliardo di EUR) dell'aumento di capitale è avvenuto attraverso l'inclusione nel capitale di parte delle riserve generali non vincolate della BERS. Tutti gli azionisti BERS riceveranno automaticamente azioni versate in proporzione delle rispettive partecipazioni (pari a 30,31 milioni di EUR per l'UE), senza la necessità per gli azionisti di prendere ulteriori iniziative procedurali. La presente proposta mira ad aumentare la parte richiamabile del capitale sottoscritto dalla UE. In seguito all'adozione della Risoluzione n. 128 da parte dei governatori, la quota richiamabile del capitale sottoscritto dell'UE aumenterà di 270,13 milioni di EUR (27 013 azioni del valore di 10 000 EUR ciascuna). La sottoscrizione da parte dell'UE di ulteriori azioni è diretta alla conservazione dei diritti di voto dell'UE all'interno della BERS. I membri depositano gli strumenti di sottoscrizione alla data del 30 aprile 2011 o a una data precedente o successiva, secondo quanto stabilito dal consiglio di amministrazione, ma in ogni caso non posteriore al 31 dicembre 2011. Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea Il mandato di transizione della BERS è unico tra le Istituzioni finanziarie internazionali (IFI) nell'indirizzarla verso un sostegno del cambiamento di sistema piuttosto che verso il conseguimento di risultati di sviluppo. Tale scelta era basata sulla convinzione che una economia di mercato democratica e pluralistica costituisca la forma di organizzazione sociale maggiormente in grado di ottenere risultati che hanno importanza per le persone: posti di lavoro interessanti, riduzione della povertà, redditi più elevati, servizi di qualità, un ambiente sostenibile e l'eguaglianza dei generi. Vent'anni di transizione economica e politica hanno prodotto risultati impressionanti per molti dei paesi della regione di operazioni della BERS, ma il processo di transizione è lungi dall'essere concluso ed è divenuto più fragile. L'esperienza ha dimostrato che la transizione verso mercati ben funzionanti non è un processo lineare e la crisi ha comportato maggiori possibilità di valutare la capacità di resistenza e la sostenibilità dei risultati in sede di transizione ottenuti nel passato. Tra il quarto trimestre del 2008 e il secondo trimestre del 2009, la regione della BERS ha subito la più profonda contrazione dell'attività economica dai primi anni di transizione. Il declino economico della fine del 2008 e del primo semestre del 2009 è stato provocato da gravi e simultanei contraccolpi sulle esportazioni, sui prezzi delle materie prime e dei flussi di capitale verso la regione. Tali contraccolpi sono stati aggravati da ben note debolezze presenti in molti paesi della regione, tra cui l'elevato debito esterno dei privati, il ricorso eccessivo ai finanziamenti esterni per la crescita del credito e, in alcuni casi, la denominazione in divise estere del debito delle famiglie e delle imprese. La BERS durante la crisi ha risposto in modo rapido e determinato alle necessità dei suoi clienti e paesi di attività. In circostanze particolarmente avverse, la BERS è stata in grado di svolgere pienamente il proprio ruolo anticiclico e di offrire una risposta flessibile e solida alla crisi, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, in stretta cooperazione con altre IFI. In particolare, la BERS è stata decisiva nell'ulteriore aiuto fornito alla regione per sostenere e rafforzare la propria ripresa, finanziando principalmente il settore privato e modulandone l'impatto attraverso partecipazioni di capitale e altri strumenti innovativi di partecipazione al rischio. La BERS ha inoltre svolto un ruolo fondamentale nel sostenere il settore finanziario e le PMI, oltre all'efficienza e alla sicurezza energetica, la sicurezza nucleare, nonché le infrastrutture ambientali e municipali. L'aumento di capitale consentirà alla Banca di disporre di capitale sufficiente per sostenere nel medio termine un livello di attività ragionevole. Principali insegnamenti tratti da esperienze simili Gli azionisti della BERS (che comprendono tutti gli Stati membri dell'UE, la BEI e la Commissione che rappresenta l'UE) hanno attivamente partecipato all'esercizio CRR4. Sulla base dell'analisi dei requisiti di capitale e delle consultazioni con gli azionisti, nel decidere l'aumento di capitale sono stati presi in considerazione i seguenti punti: – la BERS dovrebbe avere la capacità operativa per sostenere la propria regione di operazioni all'indomani della crisi finanziaria globale all'interno del sentiero proposto di volume di attività annuale; – qualsiasi metodo di aumento di capitale proposto dovrebbe cercare di minimizzare l'impatto sui bilanci degli azionisti; – la struttura di un aumento di capitale dovrebbe riflettere la natura temporanea delle sfide che si impongono alla BERS durante e dopo la crisi in modo che l'eventuale capitale richiamabile non utilizzato venga rimborsato e "restituito" agli azionisti al termine del periodo CRR4. Il livello di rimborso sarà calcolato sulla base di una formula convenuta (test di utilizzo del capitale statutario) ma terrà conto anche della situazione finanziaria della Banca e del contesto economico prevalente alla fine del periodo CRR4; – necessità che la BERS mantenga la propria posizione creditizia a Tripla A per continuare ad essere efficiente nell'espletamento del proprio mandato; nonché – un aumento del capitale sottoscritto attraverso la capitalizzazione di parte della riserva generale verrà considerato dagli obbligazionisti come ulteriore conferma del sostegno dell'azionista. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti La Commissione promuove sistematicamente una stretta cooperazione e iniziative congiunte con la BERS, la BEI e altre IFI in quanto sono sempre più necessarie efficienti azioni concertate donatore/IFI per sostenere la ripresa in un contesto economico fragile e vincolato sotto il profilo fiscale. La stretta cooperazione con la BERS sostiene inoltre il conseguimento di obiettivi dell'UE nel campo delle relazioni economiche esterne. Il miglioramento della cooperazione con le IFI costituisce una delle priorità della Commissione come è stato deciso tra l'altro nel quadro di politica generale stabilito nel consenso europeo sullo sviluppo adottato nel 2005, che sottolinea la necessità di migliorare il coordinamento degli aiuti. Inoltre, sfide nuove e più pressanti devono essere affrontate dall'UE nel contesto del cambiamento climatico e del finanziamento dello sviluppo. Esse derivano rispettivamente dalla conferenza delle NU sul cambiamento climatico svoltasi a Copenhagen nel 2009, che ha sottolineato la necessità di trovare soluzioni per finanziare la lotta contro il cambiamento climatico nei paesi in via di sviluppo, e dal trattato di Lisbona (2009) che fissa come obiettivo principale della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione la riduzione e l'eliminazione della povertà. In tale contesto, la Commissione appoggia, in particolare, la cooperazione con la BEI e la BERS nel quadro dei Protocolli di intesa tripartiti (CE-BEI-BERS), nonché nell'ambito dei meccanismi misti di finanziamento e prestito, come il Quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali e il Fondo di investimento per la politica di vicinato. Durata dell’azione e dell’incidenza finanziaria ( Proposta/iniziativa di durata limitata - ( Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA - ( Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA ( Proposta/iniziativa di durata illimitata - Attuazione con un periodo di avviamento dall'aprile 2011 al dicembre 2011 Modalità di gestione previste [10] ( Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione ( Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: - ( agenzie esecutive - ( organismi istituiti dalle Comunità[11] - ( organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico - ( persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato UE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario ( Gestione concorrente con gli Stati membri ( Gestione decentrata con paesi terzi ( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali ( specificare ) Se è indicata più di una modalità, si prega di fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni". Osservazioni n.p. MISURE DI GESTIONE Disposizioni in materia di controllo e di comunicazione Precisare frequenza e condizioni. Le operazioni di finanziamento della BERS saranno gestite conformemente alle norme e procedure interne della BERS, comprese idonee misure di audit, di controllo e di sorveglianza. Come prevede l'Accordo che istituisce la BERS, il comitato di audit della BERS, al quale partecipano controllori esterni, ne assiste il Consiglio di amministrazione ed è responsabile della verifica della regolarità delle operazioni e dei conti della Banca. Il Consiglio di amministrazione, nel quale l'UE, rappresentata dalla Commissione, dispone di un amministratore, presenta i conti sottoposti a audit per ogni esercizio finanziario per approvazione del Consiglio dei governatori ad ogni assemblea annuale e approva il bilancio della BERS. Il Consiglio dei governatori approva, dopo aver esaminato la relazione dei controllori, lo stato patrimoniale e il conto economico della BERS. Inoltre, il consiglio di amministrazione decide le politiche e prende decisioni in materia di prestiti, garanzie, investimenti in capitale di rischio, assunzione di prestiti della BERS, prestazione di assistenza tecnica e altre operazioni della Banca in conformità alle direttive generali del Consiglio dei governatori. Infine, il consiglio di amministrazione ha istituito tre comitati incaricati di assisterlo nei suoi lavori: il comitato di audit già menzionato, il comitato per gli affari amministrativi e il bilancio e il comitato per le politiche finanziarie e operative. L'amministratore UE (o il suo supplente) partecipa a tutti i suddetti comitati. Sistema di gestione e di controllo Rischi individuati Nel quadro del CRR4, l'analisi delle opzioni di aumento di capitale, basata sulla necessità di conformarsi al "rapporto di indebitamento" previsto dallo statuto della BERS e ai requisiti di capitale economico derivanti dall'applicazione della "politica di capitale economico", del mantenimento della posizione creditizia a tripla A della Banca, nonché di un utilizzo efficace ed efficiente del capitale degli azionisti. Un rischio per il bilancio UE riguarda la natura richiamabile di parte del capitale. In conformità all'Accordo che la istituisce, la BERS potrebbe chiedere il pagamento totale o parziale della parte richiamabile del capitale sottoscritto dall'Unione europea qualora ciò si renda necessario per onorare i suoi obblighi. La probabilità che ciò si verifichi è tuttavia giudicata molto scarsa. Modalità di controllo previste L'articolo 5, comma 3, dell'Accordo che istituisce la BERS stabilisce che il Consiglio dei governatori riesamina lo stock di capitale della BERS a intervalli non superiori a cinque anni. La quinta revisione delle risorse del capitale (CRR5) per il periodo 2016-2020 verrà effettuata al termine del periodo CRR4. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità Precisare le misure di prevenzione e protezione esistenti e previste. La BERS dispone di un Ufficio indipendente del Chief Compliance Officer (OCCO) (responsabile della conformità), diretto da un Chief Compliance Officer (CCO) che riferisce direttamente al Presidente, o secondo le necessità, al comitato di audit. Il mandato dell'OCCO consiste nel promuovere la corretta governance e garantire che i più elevati standard di integrità siano applicati in tutte le attività della BERS secondo le migliori pratiche internazionali. Le responsabilità dell'OCCO comprendono questioni di due diligence dell'integrità, riservatezza, conflitti di interesse, governo societario, affidabilità, etica, contrasto al riciclaggio di denaro sporco, contrasto al finanziamento del terrorismo e prevenzione delle frodi e della corruzione. L'OCCO è competente in materia di indagini per accuse di frode, corruzione e comportamento illecito. Inoltre esso svolge attività di formazione e consulenza, se necessario, per il personale della BERS nominato nei consigli di amministrazione di società nelle quali la BERS detiene partecipazioni di capitale. La due diligence finanziaria e sull'integrità sono integrate nella normale approvazione della Banca di nuove attività e nel monitoraggio delle operazioni esistenti. La BERS pubblica la relazione anticorruzione dell'OCCO sul suo sito internet. Inoltre, l'OCCO è specificamente competente per l'amministrazione del meccanismo di responsabilità della BERS, l'attuale Independent Recourse Mechanism verrà presto sostituito dal Project Complaint Mechanism, che valuta ed esamina le denunce relative a progetti finanziati dalla BERS e valuta, ove ciò sia giustificato, se nell'approvare un determinato progetto, la BERS abbia agito in conformità alle proprie politiche pertinenti. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate - Linee di bilancio di spesa esistenti Per rubrica del quadro finanziario pluriennale e linea di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale | Linea di bilancio | Natura della spesa | Partecipazione | Numero [Denominazione…...….] | SD/SND ([12]) | di paesi EFTA[13] | di paesi candidati[14] | di paesi terzi | ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario | 4 | 01.03.01.02 Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo – Quota richiamabile di capitale sottoscritto | SD | NO | NO | NO | NO | Incidenza prevista sulle spese Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese Le modalità della partecipazione dell'UE all'aumento di capitale della BERS non prevedono alcuna spesa operativa. Rubrica del quadro finanziario pluriennale: | 5 | "Spese amministrative" | milioni di EUR (al terzo decimale) - Fabbisogno previsto di risorse umane - ( La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane. - ( La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito: Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale) Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | … inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) | ( Posti della tabella dell’organico (posti di funzionari e agenti temporanei) | XX 01 01 01 (In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) | 1,0 | 0,5 | 0 | 0 | XX 01 01 02 (nelle delegazioni) | XX 01 05 01 (ricerca indiretta) | 10 01 05 01 (ricerca diretta) | ( Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[16] | XX 01 02 01 (CA, INT, SNE della dotazione globale) | XX 01 02 02 (CA, INT, JED, LA e SNE nelle delegazioni) | 10 01 05 02 (CA, INT, SNE – Ricerca indiretta) | Altre linee di bilancio (specificare) | TOTALE | 1,0 | 0,5 | 0 | 0 | XX è il settore politico o il titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno di risorse umane è coperto dai fondi della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o reimpiegati all'interno della stessa DG. Descrizione dei compiti da svolgere Funzionari e agenti temporanei | I principali compiti derivanti dall'aumento di capitale della BERS sono i seguenti: - elaborazione di proposte normative; - seguito della procedura legislativa; - esecuzione della procedura annuale di bilancio; - relazioni annuali; - relazioni con il Parlamento europeo e il Consiglio; - Relazioni e comunicazione con la dirigenza della BERS. | Personale esterno | Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale - ( La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale. - La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore In conformità all'Accordo che la istituisce, la BERS potrebbe tuttavia chiedere il pagamento totale o parziale della parte richiamabile del capitale sottoscritto dall'Unione europea se ciò sia necessario per onorare i suoi obblighi. La probabilità che ciò si verifichi è tuttavia giudicata molto scarsa. Partecipazione di terzi al finanziamento - ( La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi. Incidenza prevista sulle entrate - ( La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate. [1] Conformemente alla decisione 90/674/CEE del 19 novembre 1990, nella BERS l'UE è rappresentata dalla Commissione. [2] Il capitale sottoscritto dall'UE nella BERS era costituito da 157,5 milioni di EUR di capitale versato e 443,5 milioni di EUR di capitale richiamabile. [3] GU L 52 del 22.2.1997, pag. 15. [4] Dopo la loro adesione all'UE nel 2004 e 2007, i paesi delle operazioni della BERS comprendono anche alcuni Stati membri dell'UE: Polonia, Romania, Bulgaria, Repubblica slovacca, Estonia, Slovenia, Ungheria, Lettonia e Lituania. Mentre la BERS è stata molto attiva nel processo di transizione, il suo ruolo è andato riducendosi in questi paesi nel corso degli ultimi anni e si ridurrà ulteriormente in futuro. In particolare, è previsto un impegno di diversi paesi nella "graduation" entro il 2015. [5] Successivamente all'aumento del capitale versato, lo stock di capitale autorizzato della Banca sarà di 21 miliardi di EUR. L'aumento di 9 miliardi di EUR rappresenta un aumento del capitale autorizzato del 42,857%; pertanto, ogni azionista ha diritto di sottoscrivere fino al 42,857% della propria partecipazione al momento in cui l'aumento viene approvato per poter mantenere la stessa percentuale di partecipazione. [6] Secondo la formula convenuta, l'importo del capitale richiamabile non utilizzato sarebbe pari a zero qualora le attività operative della Banca siano uguali o superiori dell'87% di capitale sottoscritto non intaccato, riserve e saldi attivi. [7] Pari al 50% del numero di azioni richiamabili recentemente autorizzate [8] ABM: Activity-Based Management – ABB: Activity Based Budgeting [9] Secondo la definizione di cui all'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario. [10] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [11] A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario. [12] SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non dissociati. [13] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [14] Paesi candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali. [15] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta. [16] CA= Agente contrattuale (Contract Agent); INT= personale interinale (intérimaires); JED = giovane esperto in delegazione (Jeune Expert en Délégation); LA= Agente locale (Local Agent); SNE= Esperto nazionale distaccato (Seconded National Expert). [17] Entro il massimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA") [18] Principalmente per Fondi strutturali, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Fondo europeo per la pesca (FEP).