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Document 52011DC0870
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION An action plan to improve access to finance for SMEs
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Un piano d'azione per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Un piano d'azione per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti
/* COM/2011/0870 definitivo */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Un piano d'azione per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti /* COM/2011/0870 definitivo */
1.
Le PMI, motori di crescita
Il successo economico dell'Europa si basa in larga
misura sulla capacità delle piccole e medie imprese (PMI) di sfruttare
pienamente il loro potenziale di crescita. Le PMI generano oltre la metà del
valore aggiunto totale nell'economia non finanziaria e hanno creato l'80% di
tutti i nuovi posti di lavoro in Europa negli ultimi cinque anni[1]. Le PMI incontrano spesso notevoli difficoltà nel
reperire i finanziamenti necessari per crescere e innovare. Una delle priorità fondamentali individuate da
Europa 2020, la strategia di crescita dell'UE per il prossimo decennio, nonché
dall'Atto per il mercato unico della Commissione[2]
e dallo "Small Business Act"[3],
consiste nel facilitare l'accesso delle PMI ai finanziamenti. L'Analisi annuale
della crescita per il 2012[4]
ha sottolineato il ruolo cruciale svolto da un sistema finanziario sano nel
sostenere la crescita e ha individuato le priorità d'azione in una prospettiva
di breve termine. In questo contesto il programma di riforma dei
servizi finanziari, attuato in risposta alla crisi finanziaria, può apportare
vantaggi alle PMI sul piano della regolamentazione. In aggiunta, la Commissione
propone di mobilitare nuovi finanziamenti mirati a livello dell'UE per ovviare
ai principali disfunzionamenti del mercato che ostacolano la crescita delle
PMI. La Commissione presenta nel presente piano
d'azione le politiche che intende attuare per agevolare l'accesso dei 23
milioni di PMI europee ai finanziamenti e dare un contributo significativo alla
crescita[5].
2.
Affrontare i problemi
Le difficoltà di accesso al finanziamento sono uno
dei maggiori ostacoli che intralciano la crescita delle PMI, come illustrato in
maggior dettaglio nell'allegato[6]. Tali ostacoli sono dovuti a molteplici
cause, alcune cicliche[7]
e altre strutturali. Le asimmetrie informative tra i soggetti che offrono e che
domandano fondi svolgono in questo un ruolo fondamentale. Le PMI dipendono in larghissima misura dai
prestiti bancari per il proprio finanziamento esterno, e dunque si dovrebbero
mettere a loro disposizione alternative idonee. La Commissione utilizzerà lo strumento della regolamentazione
per accrescere la visibilità delle PMI tra gli investitori e rendere i mercati
più attraenti e accessibili per le PMI. Le modifiche proposte sul piano della
regolamentazione manterranno il giusto equilibrio tra la regolamentazione
prudenziale e il finanziamento delle PMI, e tra le misure specificamente mirate
a queste ultime e la protezione degli investitori. In secondo luogo, la Commissione intende
continuare a servirsi del bilancio dell'UE per agevolare l'accesso delle
PMI ai finanziamenti e ovviare ai principali disfunzionamenti del mercato
(ovvero le asimmetrie informative e la frammentazione del mercato dei capitali
di rischio) che limitano la crescita delle piccole e medie imprese.
L'intervento dell'UE dovrà avere un chiaro valore aggiunto nell'integrare le
risorse finanziarie disponibili a livello nazionale e mobilitare risorse
supplementari (con un "effetto di moltiplicatore finanziario")[8]. In terzo luogo, la Commissione si avvarrà del suo
ruolo di coordinamento, lavorando in particolare con gli Stati membri,
per favorire lo scambio di buone pratiche e lo sviluppo di sinergie tra le
azioni intraprese a livello nazionale e dell'UE. Anche se la maggior parte di tali misure avrà un
orizzonte di medio-lungo termine, è importante altresì sottolineare che
l'Europa sta già prendendo una serie di provvedimenti per affrontare le
difficoltà immediate. L'obiettivo principale è stabilizzare la
situazione economica e finanziaria. Alla fine di ottobre i capi di Stato e di
governo hanno adottato un ampio pacchetto di misure per alleviare le attuali
tensioni sui mercati finanziari, salvaguardando nel contempo il flusso di
credito verso l'economia reale ed evitando un'eccessiva riduzione della leva
finanziaria. Per quanto concerne specificamente le PMI, nel
periodo di programmazione in corso (2007-2013) l'Europa ha approntato un
insieme equilibrato di strumenti finanziari flessibili, essenziali per
soddisfare i variegati fabbisogni di finanziamento delle PMI. Gli strumenti
finanziari del programma quadro per l'innovazione e la competitività (CIP), con
una dotazione di bilancio di 1,1 miliardi di euro, dovrebbero
consentire alle istituzioni finanziarie di erogare nuovi finanziamenti per un
importo di circa 30 miliardi di euro[9]
a oltre 315 000 PMI. Nel periodo 2008-2011 la Banca europea per gli
investimenti (BEI) ha concesso alle PMI prestiti per un importo di circa
40 miliardi di euro, di cui si sono avvalse oltre 210 000
piccole e medie imprese. Nel quadro della politica di coesione la
Commissione ha già adottato misure volte a favorire gli investimenti destinati
alle PMI in 15 Stati membri, attraverso strumenti di ingegneria finanziaria
sviluppati dai Fondi strutturali. Tali misure sono state ulteriormente
rafforzate, permettendo di investire nelle PMI in tutti gli Stati membri in
qualsiasi fase della loro normale attività d'impresa; esse rappresentano dunque
un'importante fonte di finanziamento alternativa per ottenere accesso al
credito. Si stima che l'assistenza fornita alle imprese mediante gli
investimenti in capitale proprio, le garanzie e i prestiti ammonti ad almeno
3 miliardi di euro nell'esercizio in corso. Infine, allo scopo di assicurare un miglior accesso
al credito, nell'ambito del meccanismo di finanziamento con ripartizione dei
rischi previsto dal settimo programma quadro di ricerca dell'UE (7° PQ) sarà
creato uno specifico strumento per la ripartizione dei rischi (RSI) con
decorrenza dal 2012. L'RSI offrirà garanzie parziali agli intermediari
finanziari mediante un meccanismo di ripartizione dei rischi, riducendo in tal
modo i loro rischi finanziari e incoraggiandoli a concedere prestiti per un
importo compreso tra 25 000 e 7,5 milioni di euro alle PMI
impegnate in attività di ricerca, sviluppo o innovazione.
3.
misure regolamentari
3.1.
Migliorare il quadro regolamentare per il capitale
di rischio
3.1.1.
Una nuova legislazione sul capitale di rischio
I fondi di capitale di rischio sono operatori che
forniscono perlopiù capitale proprio a imprese generalmente molto piccole che
si trovano nelle fasi iniziali del loro sviluppo aziendale. Nell'UE il
finanziamento con capitale di rischio presenta un notevole potenziale, finora
scarsamente sfruttato, per lo sviluppo delle PMI. Nonostante le enormi
dimensioni del settore della gestione patrimoniale nell'UE, la legislazione
vigente nell'Unione non contiene disposizioni specificamente mirate a
incanalare gli investimenti in capitale proprio verso le PMI. I gestori dei
fondi di capitale di rischio possono raramente avvantaggiarsi del passaporto
introdotto dalla direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi
(GEFIA), poiché la maggior parte dei fondi di capitale di rischio operanti
nell'UE gestisce portafogli di dimensioni inferiori alla soglia di
500 miliardi di euro prevista dalla direttiva. La Commissione[10]
propone pertanto un nuovo regime europeo per il capitale di rischio, che
consentirà ai gestori di fondi di capitale di rischio dell'UE di
commercializzare i loro fondi e raccogliere capitali su base paneuropea
nell'intero mercato unico. Il nuovo regime ridurrà la frammentazione dei
mercati dei capitali di rischio secondo parametri nazionali, la quale ostacola
le operazioni transfrontaliere e riduce l'offerta di capitali di rischio. Il nuovo quadro normativo sarà semplice ed
efficiente, in quanto comporterà un'unica registrazione nello Stato membro
d'origine, obblighi di informativa finanziaria semplificati e norme
organizzative e di condotta opportunamente modificate. Una volta attuato, tale quadro normativo dovrebbe
incrementare le dimensioni del mercato dei capitali di rischio e condurre a:
i) fondi di capitale di rischio più grandi ed efficienti, aventi maggiori
possibilità di specializzarsi in base al tipo di investimento;
ii) un'accresciuta concorrenza tra i fondi e una migliore diversificazione
dei loro investimenti; iii) una maggiore disponibilità di finanziamenti
transfrontalieri per le PMI. Parallelamente al presente piano d'azione, la
Commissione presenta un nuovo quadro dell'UE per il capitale di rischio, volto
a creare un autentico mercato interno per i fondi di capitale di rischio. La
Commissione invita il Parlamento e il Consiglio ad adottare questa proposta
legislativa entro il giugno 2012.
3.1.2.
Un quadro regolamentare per gli investimenti in
capitale di rischio
Gli investitori istituzionali, in particolare le
imprese di assicurazione ma in una certa misura anche le banche, sono
potenziali investitori nei fondi di capitale di rischio. In alcuni Stati
membri, questi organismi sono già importanti investitori in tali fondi. Sono stati espressi timori che i nuovi quadri
prudenziali applicabili rispettivamente al settore assicurativo (solvibilità II[11]) e a quello bancario
(regolamento e direttiva sui requisiti patrimoniali[12]) potrebbero scoraggiare gli
investimenti nei fondi di capitale di rischio, i quali sono trattati alla
stregua di investimenti non quotati o attività ad alto rischio (al pari delle
materie prime e degli hedge fund) nei calcoli dei requisiti prudenziali[13]. Tale trattamento è dettato da considerazioni
prudenziali. Tuttavia, un quadro legislativo ben calibrato in materia di
capitale di rischio, che riconosca in particolare i vantaggi della
diversificazione, potrebbe favorire gli investimenti in capitale di rischio
senza destare preoccupazioni sotto il profilo prudenziale. Nel 2012, nell'ambito di una più vasta
riflessione sugli investimenti a lungo termine, sulla base di lavori tecnici
che verranno svolti congiuntamente dall'Autorità bancaria europea e dall'Autorità
europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, la
Commissione effettuerà uno studio sulla relazione tra la regolamentazione
prudenziale e gli investimenti in capitale di rischio effettuati dalle banche e
dalle imprese di assicurazione.
3.1.3.
Riforme fiscali a beneficio delle PMI
La Commissione ha collaborato con esperti
nazionali e di settore sulle possibili soluzioni per rimuovere gli ostacoli di
natura regolamentare e fiscale agli investimenti transfrontalieri in capitale di
rischio. Un gruppo di esperti in materia tributaria[14] ha identificato le principali
difficoltà di natura fiscale per gli investimenti transfrontalieri in capitale
di rischio che, a causa dell'incoerenza tra i sistemi tributari dei 27 paesi
dell'Unione europea, possono comportare una doppia imposizione, incertezze sul
trattamento fiscale e ostacoli amministrativi[15]. Di norma le convenzioni bilaterali in materia di
doppia imposizione stipulate tra Stati membri dovrebbero prevenire tali
problemi; tuttavia, esse non sempre tengono conto delle complesse strutture
commerciali utilizzate negli investimenti in capitale di rischio. Il regime europeo per il capitale di rischio
rimuoverà gli ostacoli alla raccolta di fondi su base transfrontaliera ma, di
per sé, non risolverà i problemi di tassazione incontrati dai fondi che
effettuano investimenti transfrontalieri. Tuttavia, una definizione comune dei
fondi di capitale di rischio costituirebbe un ottimo punto di partenza per
esplorare con gli Stati membri soluzioni ai problemi fiscali che potrebbero
ostacolare gli investimenti transfrontalieri di tali fondi. Nel 2012 la Commissione completerà la sua
indagine sugli ostacoli tributari agli investimenti transfrontalieri in
capitale di rischio, con l'obiettivo di presentare nel 2013 soluzioni volte a
rimuovere tali ostacoli e a prevenire nel contempo l'elusione e l'evasione
fiscale.
3.2.
Norme in materia di aiuti di Stato rilevanti per
l'accesso delle PMI ai finanziamenti
La politica in materia di aiuti di Stato può
favorire in diversi modi l'accesso delle PMI ai finanziamenti, consentendo
l'erogazione di aiuti alle banche per ragioni di stabilità finanziaria e
fornendo agli Stati membri indicazioni su come elaborare regimi di aiuti che
promuovano gli obiettivi della strategia Europa 2020 (ricerca, sviluppo e
innovazione, coesione regionale e sociale, ecc.) e tengano conto delle
specifiche esigenze delle PMI. Gli orientamenti comunitari in materia di capitale
di rischio[16]
permettono di sostenere i finanziamenti alle PMI nelle fasi iniziali dello
sviluppo, di incoraggiare il capitale privato e di ovviare ai disfunzionamenti
del mercato. Riconoscendo l'esistenza di una notevole carenza di capitale
proprio, la Commissione ha incrementato da 1,5 a
2,5 milioni di euro la soglia massima per l'investimento nel
capitale proprio di imprese di nuova costituzione (start-up). Le norme in
materia di aiuti di Stato autorizzano l'intervento anche al di sopra di tale
soglia in specifiche circostanze. Entro il 2013 la Commissione riesaminerà il
regolamento generale di esenzione per categoria e una serie di orientamenti in
materia di aiuti di Stato, inclusi quelli sul capitale di rischio, al fine di
conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020 e rispondere alle esigenze
delle PMI.
3.3.
Migliorare l'accesso delle PMI ai mercati dei
capitali
Al fine di migliorare l'accesso delle PMI[17] ai mercati dei capitali, la
Commissione propone una serie di modifiche regolamentari volte ad accrescere la
visibilità dei mercati delle PMI e a ridurre ove possibile i costi e gli oneri
imposti alle PMI dalla regolamentazione, pur preservando un adeguato livello di
protezione degli investitori.
3.3.1.
Accrescere la visibilità dei mercati delle PMI
La Commissione intende incoraggiare lo sviluppo di
mercati di crescita per le PMI che siano omogenei e attraenti per gli
investitori. Nella proposta di direttiva relativa ai mercati degli strumenti
finanziari (MiFID)[18],
la Commissione ha proposto di attribuire la denominazione "mercato di
crescita per le PMI" a quei sistemi multilaterali di negoziazione che
presentano un insieme di caratteristiche comuni. L'obiettivo è trovare un
giusto equilibrio tra l'applicazione di requisiti proporzionati per le PMI e un
elevato livello di protezione degli investitori[19]. Questa denominazione dovrebbe consentire a tali
mercati di acquisire maggiore visibilità, di attirare gli investitori e di
diventare più liquidi. La richiesta della denominazione sarebbe volontaria e
rispecchierebbe i requisiti che saranno adottati dalla Commissione sulla base
di una proposta dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
(ESMA). La denominazione, che sarebbe attribuita dalle autorità nazionali
competenti, consentirà a sua volta ai mercati che la ottengono di sviluppare
strumenti più standardizzati (indici, fondi specializzati che investono in tali
mercati), di formare reti di sistemi multilaterali di negoziazione e di
adottare buone pratiche. Nella proposta di legislazione sui mercati degli
strumenti finanziari (MiFID) dell'ottobre 2011 è stata suggerita l'adozione di
una denominazione "mercati di crescita per le PMI". La Commissione
invita il Parlamento e il Consiglio ad adottare questa proposta legislativa il
più rapidamente possibile.
3.3.2.
Accrescere la visibilità delle PMI quotate
La proposta di modifica della direttiva sulla
trasparenza[20]
punta a migliorare l'accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione
in Europa. Attualmente l'accesso alle informazioni finanziarie sulle
società quotate è inutilmente difficoltoso: per trovare tali informazioni, le
parti interessate devono consultare 27 banche dati nazionali differenti. L'ampia disponibilità di informazioni comparabili
di alta qualità, consultabili da un punto di accesso centrale a livello
dell'UE, consentirebbe agli investitori di fare un uso maggiore delle
informazioni sulle PMI quotate. Un punto di accesso centrale potrebbe ridurre
le barriere e i costi di ingresso per i nuovi fornitori di informazioni
commerciali che volessero entrare nel mercato per colmare le lacune nella
fornitura di informazioni sulle imprese di minori dimensioni. Analogamente, gli
stessi piccoli emittenti potrebbero essere incoraggiati a investire nella
produzione di informazioni di migliore qualità e ad utilizzare formati di
documenti mirati agli investitori transfrontalieri. La Commissione, con l'assistenza dell'ESMA,
potenzierà il sistema di archiviazione esistente e svilupperà un singolo punto
di accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell'UE. La Commissione renderà più agevole l'accesso a informazioni di alta
qualità sulle PMI quotate. La Commissione invita il Parlamento e il Consiglio
ad adottare questa proposta legislativa entro la fine del 2012.
3.3.3.
Ridurre gli oneri di informativa finanziaria a
carico delle PMI quotate
Al fine di semplificare i principi contabili
applicabili alle PMI e ridurre ulteriormente i loro oneri amministrativi, la
Commissione ha adottato una proposta di direttiva relativa ai bilanci annuali,
ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese[21], la quale potrebbe consentire
alle PMI di risparmiare fino a 1,7 miliardi di euro all'anno.
L'accresciuta comparabilità dei bilanci e una maggiore enfasi sulle
informazioni essenziali dovrebbero favorire decisioni di investimento più
oculate e una migliore allocazione dei capitali. La Commissione propone inoltre di ridurre i requisiti
e i costi per i piccoli emittenti, in particolare attraverso l'eliminazione
degli obblighi di rendicontazione trimestrale e un uso più ampio di modelli
approntati dall'ESMA, che consentirebbero agli investitori di comparare più
facilmente le informazioni. Il regime agevolato previsto dalla nuova direttiva
sulla trasparenza si applicherà a tutti gli emittenti e avrà un impatto
maggiore, in termini di riduzioni dei costi, su quelli di minori dimensioni. La
protezione degli investitori sarebbe garantita dalla pubblicazione obbligatoria
dei risultati finanziari semestrali e annuali, nonché dagli obblighi di
informativa previsti dalla direttiva sul prospetto e dalla direttiva sugli abusi
di mercato. Le imprese resterebbero naturalmente libere di continuare a fornire
agli investitori informazioni supplementari. La recente modifica della direttiva sul prospetto[22] ha introdotto un regime di trasparenza
informativa proporzionato per le PMI e le società con una ridotta
capitalizzazione di mercato. Tale regime dovrebbe limitare la quantità di
informazioni che le PMI e i piccoli emittenti sono tenuti a fornire e ridurre
gli oneri amministrativi a loro carico, senza pregiudicare la protezione degli
investitori. Nell'ottobre 2011 è stata presentata una proposta
legislativa che modifica le direttive contabili con l'obiettivo di semplificare
e migliorare i principi contabili per le PMI. Al tempo stesso, la Commissione ha presentato una
proposta di revisione della direttiva sulla trasparenza al fine di ridurre gli
oneri normativi che gravano sui piccoli emittenti. La Commissione invita il Parlamento e il
Consiglio ad adottare queste proposte legislative entro la fine del 2012. Entro il luglio 2012 saranno proposti gli atti
delegati relativi alla direttiva sul prospetto che specificano i contenuti di
un regime di trasparenza informativa proporzionato per le PMI e i piccoli
emittenti.
3.4.
Rivedere l'impatto dei requisiti patrimoniali delle
banche sulle PMI
L'attuale quadro in materia di requisiti
patrimoniali delle banche sviluppato dal Comitato di Basilea per la vigilanza
bancaria, recepito nella normativa dell'UE attraverso due modifiche della
direttiva sui requisiti patrimoniali (la CRD III[23] e le proposte di CRD IV e
CRR), mira a rafforzare le norme prudenziali applicabili al settore bancario.
Oltre a richiedere un innalzamento della qualità e della quantità del capitale
proprio, tale quadro impone requisiti patrimoniali più elevati per le attività
di mercato e rafforza le norme sulla gestione del rischio di liquidità. Ciò
favorirà una maggiore stabilità finanziaria, l'adozione di modelli d'impresa
più solidi in ambito bancario e una maggiore solidità dei bilanci. In virtù della CRD IV, l'attuale trattamento prudenziale
dei prestiti alle PMI continuerà a beneficiare delle disposizioni di Basilea II
(un fattore di ponderazione del rischio preferenziale del 75% per le
esposizioni verso le PMI, nel quadro del metodo standard). Un regime ancora più
vantaggioso per le esposizioni alle PMI richiederebbe una revisione del quadro
internazionale di Basilea. In particolare, occorrerebbe dimostrare che
l'approccio attuale è eccessivamente rigido. È per questo motivo che il fattore
di ponderazione del rischio per l'esposizione alle PMI è soggetto a una
clausola di revisione nella proposta della Commissione. La Commissione, in consultazione con l'Autorità
bancaria europea (ABE), entro 24 mesi dall'entrata in vigore del nuovo
regolamento presenterà una relazione sui prestiti alle PMI e alle persone
fisiche. La relazione sarà inviata al Parlamento europeo e al Consiglio,
corredata di proposte appropriate in merito alla revisione del fattore di
ponderazione del rischio relativo alle PMI. In questo contesto, alla ABE si
chiede di analizzare e riferire entro il 1° settembre 2012 sui fattori di
ponderazione di rischio vigenti e di valutare la possibilità di una loro
diminuzione, prendendo in considerazione lo scenario di una riduzione di un
terzo rispetto alla situazione attuale. Sulla base della relazione dell'ABE e delle
relative raccomandazioni, la Commissione esaminerà misure appropriate per
affrontare la questione del fattore di ponderazione del rischio relativo alle
PMI nel quadro della CRD IV e della CRR.
3.5.
Accelerare l'attuazione della direttiva sui ritardi
di pagamento
Nelle transazioni commerciali tra imprese o tra
imprese e amministrazioni pubbliche molti pagamenti vengono effettuati con
notevole ritardo rispetto a quanto pattuito, con un costo per le imprese
europee che ammonta a circa 1 100 miliardi di euro in termini di
fatturato differito[24]. Si prevede che la riduzione dei tempi di
pagamento risultante dalle disposizioni della direttiva rivista sui ritardi di
pagamento si tradurrà in un miglioramento dei flussi di cassa delle PMI[25].
Ciò potrebbe ridurre il loro fabbisogno di finanziamento esterno a breve
termine. La Commissione incoraggia vivamente gli Stati
membri ad accelerare l'attuazione della direttiva sui ritardi di pagamento,
anticipando il termine per il recepimento fissato al marzo 2013. 3.6 Un regime innovativo per i fondi europei per l'imprenditoria
sociale L'imprenditoria sociale è un settore emergente dell'UE, formato di
realtà imprenditoriali il cui obiettivo primario è perseguire finalità sociali,
anziché generare profitti per gli azionisti o altre parti interessate. Queste aziende, essendo socialmente innovative e spesso di fase di
avviamento, costituiscono perlopiù una vasta popolazione di PMI, con problemi
di accesso al finanziamento simili a quelli di tutte le piccole imprese. La Commissione presenta un nuovo regime per i
fondi europei per l'imprenditoria sociale, che consentirà ai fondi dell'UE di
specializzarsi in questo settore e di essere commercializzati a livello dell'UE
con una denominazione specifica e distintiva. La Commissione invita il
Parlamento europeo e il Consiglio ad adottare questo nuovo regolamento entro la
fine del 2012.
4.
Le misure finanziarie dell'UE a favore delle PMI
La Commissione ha proposto una serie di nuovi
strumenti finanziari per agevolare l'accesso delle PMI ai finanziamenti anche
in futuro (2014-2020). È importante semplificare e armonizzare i diversi schemi
di finanziamento dell'UE. La Commissione ha introdotto i principi delle
piattaforme di capitale e di debito che standardizzeranno i meccanismi comuni
dei diversi strumenti, semplificheranno le relazioni con i partner di
finanziamento e favoriranno l'efficienza amministrativa[26]. La politica di coesione
2014-2020 prevede inoltre un'estensione del campo di applicazione di tali
strumenti finanziari e l'adozione di misure volte a rendere i loro quadri
attuativi più flessibili ed efficaci.
4.1.
Misure per favorire i prestiti alle PMI
La Commissione ha proposto uno strumento
finanziario di debito dell'UE destinato a sostenere la crescita delle imprese e
la ricerca e l'innovazione, che fornirà garanzie e altre forme di condivisione
del rischio al fine di favorire i prestiti alle PMI, incluse quelle orientate
alla ricerca e all'innovazione. Tale strumento finanziario sarà una struttura
integrata costituita di diversi dispositivi con obiettivi politici specifici,
in linea con la comunicazione della Commissione su "Un quadro per la
prossima generazione di strumenti finanziari innovativi: le piattaforme UE di
capitale e di debito"[27].
Esso sarà finanziato dal programma per la competitività delle imprese e le PMI
(COSME) 2014-2020[28],
dal programma Orizzonte 2020[29]
e dal programma Europa creativa. Attraverso il programma COSME[30] la Commissione offrirà alle
imprese e in particolare alle PMI uno strumento di garanzia dei prestiti, che
offrirà garanzie per: (i) il finanziamento mediante prestiti, prestiti
subordinati e partecipativi o leasing per ridurre le particolari difficoltà che
le PMI incontrano nell'ottenere crediti per la loro crescita; (ii) la cartolarizzazione di portafogli di crediti
concessi a PMI, volta a mobilitare risorse supplementari per il finanziamento
delle piccole e medie imprese. Ad eccezione dei prestiti del portafoglio
cartolarizzato, lo strumento di garanzia dei prestiti coprirà i prestiti fino a
150 000 euro e con una scadenza minima di 12 mesi. Inoltre, attraverso il programma Orizzonte 2020[31], la Commissione appronterà un
dispositivo per la concessione di crediti (Debt Facility) con uno
"sportello PMI" volto a sostenere le piccole e medie imprese
orientate alla ricerca e all'innovazione. Lo "sportello PMI"
destinerà a tali imprese prestiti mirati che andranno a integrare i
finanziamenti concessi alle PMI in virtù dello strumento di garanzia dei
prestiti previsto dal programma COSME. In aggiunta, la Commissione propone anche la
creazione di uno strumento di garanzia mirato in special modo alle PMI operanti
nei settori culturale e creativo. Tale strumento verrà parimenti attuato nel
quadro dello strumento finanziario di debito dell'UE. Infine, nel quadro del programma dell'Unione europea per il cambiamento
e l'innovazione sociale, la Commissione propone l'erogazione di sostegno
finanziario ai meccanismi di microcredito per le microimprese e di
finanziamento per le imprese sociali. La Commissione e le parti interessate
organizzeranno gruppi di lavoro con gli Stati membri che al momento accusano
ancora notevoli ritardi nell'utilizzo degli strumenti finanziari dell'UE, allo
scopo di facilitare il potenziamento delle istituzioni e promuovere il ricorso
alle garanzie europee e l'impiego di capitale di rischio. La Commissione continuerà a favorire l'erogazione
di prestiti alle microimprese e a promuovere l'adozione del codice europeo di
buona condotta per l'erogazione di microcrediti. La Commissione ha proposto: 1. uno strumento finanziario di debito dell'UE,
opportunamente rafforzato e ampliato, per sostenere il credito alle PMI,
incluse quelle orientate alla ricerca e all'innovazione. Tale strumento
comprende un dispositivo di garanzia dei prestiti nel quadro del programma
COSME (2014-2020) e uno "sportello PMI" nel quadro del dispositivo
per la concessione di crediti previsto dal programma Orizzonte 2020. Lo strumento finanziario di debito dell'UE
includerà altresì uno strumento mirato ai settori culturale e creativo,
finanziato nel quadro del programma Europa creativa (2014-2020), per migliorare
l'accesso al finanziamento delle PMI operanti nei settori culturale e creativo
in Europa; 2. nel quadro del
programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale
(2014-2020), uno specifico asse "Microfinanza e imprenditorialità
sociale" volto a dare sostegno ai meccanismi di microcredito per le
microimprese, a favorire il rafforzamento della capacità istituzionale dei
fornitori di microcredito e a stimolare il finanziamento per lo sviluppo delle
imprese sociali; la Banca europea per gli investimenti (BEI)
manterrà la sua attività creditizia rivolta alle PMI a un livello sostenuto
prossimo a quello del 2011, subordinatamente alle condizioni di mercato e in
linea con la sua capacità di finanziamento. La BEI continuerà a contribuire al
miglioramento delle condizioni dei prestiti, ad accrescere la flessibilità e ad
assicurare una rapida allocazione dei fondi. La BEI e il Fondo europeo per gli investimenti
(FEI) seguiteranno a sviluppare sinergie attraverso operazioni di condivisione
dei rischi, inclusa la cartolarizzazione di portafogli di crediti concessi a
PMI, in parte in collaborazione con la Commissione.
4.2.
Misure per migliorare l'accesso al capitale di
rischio e altre soluzioni di finanziamento del rischio
La Commissione ha
proposto uno strumento finanziario di capitale proprio a livello dell'UE
destinato a sostenere la crescita delle imprese dell'Unione e la ricerca e
l'innovazione, che fornirà capitale di rischio e finanziamenti mezzanini alle
imprese dall'avvio (incluso seed capital) alla fase di crescita. Tale strumento
finanziario sarà una struttura integrata costituita di diversi dispositivi con
obiettivi politici specifici, in linea con il quadro per la prossima
generazione di strumenti finanziari innovativi. Esso sarà finanziato dal
programma per la competitività delle imprese e le PMI (COSME) e dal programma
Orizzonte 2020. Il programma COSME
comprenderà uno strumento di capitale proprio per le imprese nelle fasi di
espansione e di crescita. Questo strumento avrà anche la possibilità di
investire in nuove imprese nella prima fase di sviluppo insieme con il
programma Orizzonte 2020. Il programma Orizzonte
2020 includerà uno strumento di capitale proprio mirato alle imprese nella
prima fase di sviluppo. Questo strumento avrà anche la possibilità di investire
in imprese nelle fasi di espansione e di crescita insieme con il programma
COSME. Il gruppo BEI continuerà a
sostenere la crescita delle PMI attraverso la sua vasta gamma di strumenti di
capitale proprio, e in particolare il suo mandato "capitale di
rischio" allargato. La cooperazione tra il gruppo BEI e la Commissione
europea, realizzata anche mediante accordi di condivisione dei rischi, verrà
ulteriormente rafforzata allo scopo di facilitare la mobilitazione di risorse
pubbliche e private supplementari. La Commissione ha proposto: 1. uno strumento
finanziario di capitale proprio, opportunamente rafforzato e ampliato, per
migliorare l'accesso delle PMI al capitale di rischio e ad altre soluzioni di
finanziamento del rischio, dall'avvio (incluso seed capital) alla fase di
crescita. Tale strumento sarà finanziato dal programma per la competitività
delle imprese e le PMI (COSME) e dal programma Orizzonte 2020; 2. nel quadro dello strumento finanziario di
capitale proprio dell'UE, la creazione di fondi allo scopo di fornire capitali
ai fondi di capitale di rischio che investono in più di uno Stato membro.
Saranno invitati a partecipare a tali fondi sia le istituzioni finanziarie
pubbliche nazionali, sia gli investitori privati. Il gruppo BEI continuerà a sostenere la crescita
delle PMI attraverso la sua vasta gamma di strumenti di capitale proprio, e in
particolare il suo mandato "capitale di rischio" allargato. La
cooperazione tra il gruppo BEI e la Commissione europea, realizzata anche
mediante accordi di condivisione dei rischi, verrà ulteriormente rafforzata
allo scopo di facilitare la mobilitazione di risorse pubbliche e private supplementari.
5.
Altre misure per migliorare il contesto imprenditoriale per le PMI
5.1.1.
Migliorare le informazioni per le PMI
Le PMI trarrebbero notevole vantaggio da un più
agevole accesso alle informazioni a livello locale e regionale. Le autorità degli Stati membri sono incoraggiate a
migliorare l'accesso delle PMI a diverse fonti di finanziamento nazionali e
regionali e, in questo contesto, a valutare la possibilità di creare,
ispirandosi a buone pratiche, un'unica banca dati nazionale on-line su tutte le
fonti di finanziamento esistenti. La Commissione europea e il gruppo BEI, in
collaborazione con gli intermediari finanziari, espanderanno l'accesso delle
PMI alle informazioni sui diversi strumenti finanziari dell'UE e sullo
strumento di garanzia dei prestiti per le PMI. Analogamente, verranno anche
migliorate le informazioni dirette agli intermediari finanziari, incluse le
banche di minori dimensioni. Saranno inoltre realizzati sforzi per semplificare
i requisiti amministrativi e ampliare il ventaglio di lingue proposte. Le banche e le altre
istituzioni finanziarie sono incoraggiate a fornire ai clienti informazioni
relative agli strumenti di finanziamento alternativi esistenti e a sostenere
attivamente le reti di mentori, consiglieri e investitori informali (business
angel). La Commissione: 1. potenzierà il ruolo consultivo in ambito
finanziario della rete Enterprise Europe, allo scopo di fornire alle PMI
migliori informazioni sulle diverse fonti di finanziamento disponibili,
affiancando i sistemi informativi nazionali esistenti; 2. assicurerà che tutte le informazioni sui
finanziamenti dell'UE siano raccolte e rese disponibili attraverso un unico
portale multilingue che copra le diverse fonti di finanziamento dell'UE per le
PMI. Le banche e altri intermediari finanziari hanno
dichiarato che si adopereranno per promuovere tra i loro membri azioni volte a
migliorare le informazioni sugli strumenti finanziari dell'UE e sulle
sovvenzioni pubbliche alle PMI.
5.1.2.
Migliorare il monitoraggio del mercato del credito
alle PMI
Attualmente non vengono raccolte statistiche
accurate sui prestiti alle PMI. Le stime disponibili, come quelle relative ai
prestiti di importo inferiore a 1 milione oppure a 250 000 euro,
indicano che alle PMI è ascrivibile in media il 20% dei nuovi prestiti erogati
nell'area dell'euro[32]. Un migliore monitoraggio del mercato del credito
alle PMI consentirebbe un'elaborazione di migliori politiche basate su elementi
concreti e permetterebbe altresì di valutare l'impatto delle misure di sostegno
al finanziamento delle PMI nonché quello dei nuovi requisiti patrimoniali
applicabili agli istituti di credito. La Commissione, in collaborazione con le
federazioni bancarie e in consultazione con le altre istituzioni interessate
(BCE, ABE), si adopererà per rafforzare il quadro analitico per il credito alle
PMI con l'obiettivo di assicurare una migliore comparabilità e l'utilizzo di
una metodologia più coerente.
5.1.3.
Promuovere la valutazione qualitativa
Gli indicatori qualitativi di performance – i
risultati ottenuti in passato dall'imprenditore, la posizione competitiva
dell'impresa nel mercato o altre attività immateriali – sono essenziali per
arricchire il normale processo di valutazione delle PMI. La somministrazione di questionari qualitativi è
già una prassi comunemente adottata dalle banche europee. Tuttavia, il processo
di elaborazione statistica di tali informazioni non è immediato, e si pone
frequentemente il problema di una perdita di informazioni nel convertire i dati
qualitativi in modelli quantitativi. Inoltre, esistono già disposizioni che consentono
alle PMI di chiedere agli enti creditizi di essere messe a conoscenza delle
loro valutazioni e dei loro punteggi[33].
Sarebbe importante dare piena attuazione a tali disposizioni nella pratica. La Commissione promuoverà lo scambio di buone
pratiche e incoraggerà il settore bancario e le federazioni di PMI a promuovere
l'uso della valutazione qualitativa quale strumento per arricchire il normale
processo di valutazione quantitativa del merito di credito delle PMI.
5.1.4.
Stimolare l'attività dei "business angel"
e gli investimenti transfrontalieri
Gli investitori informali (business angel)
forniscono sia finanziamenti sia esperienza manageriale, accrescendo la
probabilità di sopravvivenza delle imprese in fase di avviamento. Questi soggetti
rappresentano spesso la maggiore fonte di finanziamento esterno, dopo amici e
familiari, per le imprese di recente costituzione. Data la natura informale dei
business angel, la loro attività è di difficile misurazione. La Commissione studierà il mercato europeo dei
business angel e altri mercati informali ed esplorerà diverse idee per
stimolare tali mercati, sostenendo i programmi di preparazione all'investimento
e dell'investitore, incoraggiando i potenziali gruppi di investitori a
diventare business angel e rafforzando le capacità dei dirigenti delle reti di
investitori informali. Nel 2011 il gruppo BEI ha incrementato il suo
mandato "capitale di rischio" a 5 miliardi di euro e
ne ha esteso il campo di applicazione fino a includere il coinvestimento con
tali attori finanziari informali. La Commissione: 1. incoraggerà ulteriormente le diverse forme di
coinvestimento con i business angel, in cooperazione con il FEI e gli Stati
membri, nel quadro delle possibilità offerte dai Fondi strutturali; 2. valuterà misure per favorire ulteriormente gli
abbinamenti transfrontalieri tra imprese e investitori, particolarmente i
business angel, sulla base delle proposte presentate da un gruppo di esperti
nel 2012; 3. migliorerà l'abbinamento della domanda e
dell'offerta di capitale di rischio all'interno della rete Enterprise Europe.
5.1.5.
Promuovere le informazioni sull'accesso delle PMI
ai mercati dei capitali
Occorrono misure significative
volte a creare un contesto propizio per le PMI in cerca di capitali per la
crescita. Tali misure dovranno essere mirate soprattutto ad attrarre un più
vasto gruppo di investitori a contribuire a ridurre il costo del capitale per
le PMI. È necessario fornire maggiori informazioni alle imprese di medie
dimensioni sui vantaggi e i costi associati alla quotazione in borsa. La Commissione valuterà inoltre le modalità per promuovere l'accesso
delle PMI ai mercati obbligazionari e alla cartolarizzazione. La Commissione,
di concerto con le parti interessate del Forum sul finanziamento delle PMI, continuerà[34] a partecipare alle campagne di
informazione e preparerà una guida informativa per le imprese che aspirano a
quotarsi in borsa. La Commissione svolgerà inoltre attività promozionali, quali
il conferimento di un premio a una PMI per la migliore quotazione in borsa
dell'anno. Le parti interessate, e le borse valori in
particolare, sono incoraggiate a fornire alle PMI maggiori informazioni sui
vantaggi della quotazione in borsa e sulle modalità di accesso al mercato
azionario. La Commissione promuoverà la costituzione di un
istituto indipendente incaricato di promuovere l'analisi e la ricerca sulle
società di medie dimensioni quotate in borsa, in modo da accrescere l'interesse
degli investitori per questo segmento.
5.1.6.
Coordinazione e attuazione delle politiche
La Commissione continuerà a collaborare con il
Forum sul finanziamento delle PMI al fine di esplorare nuove strategie volte ad
agevolare l'accesso delle PMI al finanziamento. L'apprendimento reciproco delle
politiche è un ingrediente essenziale per migliorare il funzionamento del
sistema finanziario europeo. Diversi Stati membri hanno già dato vita a fora
nazionali sul finanziamento delle PMI insieme con organizzazioni di imprese,
banche e altre istituzioni finanziarie, al fine di individuare soluzioni
pratiche per migliorare l'accesso al finanziamento. Le esperienze nazionali sono particolarmente
rilevanti per le prassi e i processi creditizi. In molteplici Stati membri sono
state intraprese diverse azioni per accrescere la trasparenza del processo di
erogazione del credito, ivi compresa l'offerta di feedback alle PMI nel caso in
cui le domande di prestito vengano respinte. Alcuni Stati membri si sono dotati di un codice
nazionale in materia creditizia o hanno introdotto la figura del mediatore
creditizio al fine di ovviare al problema dell'asimmetria informativa nel
processo di valutazione del rischio delle PMI e di migliorare il processo di
erogazione del credito. In alcuni Stati membri il campo di applicazione della
direttiva sul credito ai consumatori è stato esteso alle piccole imprese. Se da
un lato questi diversi modelli potrebbero essere il riflesso di situazioni
nazionali differenti, vi sono nondimeno opportunità di un miglioramento
complessivo del loro funzionamento. La Commissione incoraggia: gli Stati membri e le associazioni di parti
interessate a costituire fora nazionali sul finanziamento delle PMI, al fine di
individuare soluzioni per migliorare l'accesso al finanziamento; le banche, altre istituzioni finanziarie e le
federazioni di PMI a creare codici di condotta e linee guida nazionali per
migliorare la trasparenza del processo di erogazione del credito e, ove
appropriato, sostenere la funzione dei mediatori creditizi. Nel 2012 la Commissione intende esaminare le
prassi di erogazione del credito esistenti, inclusi i meccanismi di
trasparenza. In base all'esito di questa indagine, la
Commissione potrebbe valutare la possibilità di prendere le opportune
provvedimenti regolamentari per incoraggiare prassi creditizie responsabili e
trasparenti nei confronti delle PMI.
6.
Conclusione
Le PMI potranno essere una fonte di crescita
e occupazione in Europa solo se si riuscirà a migliorare il loro accesso al
finanziamento. Nel breve termine, ciò richiede la stabilizzazione dei mercati
finanziari e il rafforzamento delle banche, assicurando al tempo stesso un
flusso di credito ininterrotto verso le PMI. Nel medio periodo la Commissione intende
migliorare in misura significativa il quadro regolamentare per le PMI,
favorendo la creazione di un mercato unico per il capitale di rischio,
potenziando i mercati dei capitali e riducendo i costi e gli oneri che gravano
sulle PMI. La Commissione intende rafforzare i suoi strumenti di garanzia e di
capitale di rischio, integrando gli sforzi compiuti dalla BEI e dagli Stati
membri. Infine, la Commissione intende promuovere le informazioni per le PMI,
alle PMI e sulle PMI, migliorare l'accesso agli strumenti finanziari, ovviare
al vuoto informativo incontrato dalle PMI nell'accedere ai finanziamenti e
agevolare il loro ricorso ai mercati dei capitali. L'UE e gli Stati membri dovranno lavorare
insieme per migliorare l'accesso delle PMI al finanziamento. La Commissione sta
facendo la sua parte con gli interventi contemplati nel presente piano d'azione
e lavorerà con gli Stati membri, il settore finanziario e le federazioni di PMI
per assicurare che tali interventi siano proficui e contribuiscano alla ripresa
economica. [1] Statistiche strutturali sulle imprese (Eurostat). http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/european_business/data/database. [2] COM(2011) 206. [3] COM(2011) 78. [4] COM(2011) 815 definitivo. [5] Le future iniziative che daranno seguito al presente
Piano d'azione saranno attentamente preparate e includeranno, ove rilevante, le
opportune valutazioni di impatto. [6] BCE, Survey on the Access to Finances of SMEs, febbraio
2010. [7] EIM, Cyclicality of SME Finance, marzo 2009. [8] Le azioni previste sono conformi al quadro finanziario
presente e futuro. Tutte le misure contemplate nel presente piano d'azione sono
coerenti con le proposte relative sia al programma per la competitività delle
imprese e le PMI (COSME) sia al programma Orizzonte 2020. I costi sostenuti
dalle agenzie e dalla rete Enterprise Europe saranno coperti dagli stanziamenti
già previsti dalla programmazione ufficiale della Commissione. [9] In altre parole, per ogni euro investito attraverso il
CIP, i beneficiari dovrebbero ricevere alla fine circa 30 euro. [10] La proposta di riconoscimento reciproco dei fondi di
capitale di rischio presentata dalla Commissione nel 2007, benché sostenuta
dagli Stati membri nel 2008, non ha ridotto le marcate differenze nazionali sul
piano della regolamentazione. [11] Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio
delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II). [12] Il 20 luglio 2011 la Commissione ha adottato un pacchetto
legislativo per rafforzare la regolamentazione del settore bancario. La
proposta sostituisce le attuali direttive sui requisiti patrimoniali
(2006/48/CE e 2006/49/CE) con una direttiva e un regolamento, e costituisce un
altro importante passo avanti verso la creazione di un sistema finanziario più
solido e sicuro. La direttiva disciplina l'accesso alle attività di raccolta
dei depositi, mentre il regolamento definisce i requisiti prudenziali che le
istituzioni devono rispettare. Si vedano COM(2011) 453 definitivo e COM(2011)
452 definitivo, proposti dalla Commissione in data 20 luglio 2011 e
attualmente in discussione al Consiglio e al Parlamento. [13] Si veda, ad esempio, l'articolo 123 della proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti
prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, COM(2011) 452 definitivo del 20.7.2011. [14]
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/initiatives_small_business/venture_capital/tax_obstacles_venture_capital_en.pdf. [15] Le differenti definizioni di ciò che costituisce una
stabile organizzazione spesso costringono i fondi di capitale di rischio a
creare società affiliate e a sostenere maggiori oneri amministrativi e fiscali. [16] Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a
promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie
imprese, GU C 194 del 18.8.2006, pagg. 2-21. [17] Nel contesto dei mercati dei capitali, tra le PMI si
includono anche imprese con una capitalizzazione di mercato ridotta (inferiore
a 100 milioni di euro). [18] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari che abroga la
direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, COM(2011) 656 definitivo, adottata il 20.10.2011. [19] Il livello di protezione degli investitori sarebbe
ulteriormente rafforzato dalla proposta di estendere il campo di applicazione
della direttiva sugli abusi di mercato ai sistemi multilaterali di
negoziazione. [20] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli
obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui
valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e
la direttiva 2007/14/CE della Commissione, COM(2011) 683
definitivo, adottata il 25.10.2011. [21] COM(2011) 684 definitivo. [22] Direttiva 2010/73/CE, GU L 327 dell'11.12.2010. [23] Direttiva 2010/76/CE, già in vigore. [24] SEC(2009) 315. [25] Direttiva 2011/7/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali che dovrà essere recepita nella
normativa nazionale entro e non oltre il 16 marzo 2013. [26] COM(2011) 662. [27] COM(2011) 662. [28] COM(2011) 834/2. [29] COM(2011) 808 definitivo. [30] La dotazione di bilancio indicativa per gli strumenti di
capitale proprio e di debito previsti dal programma COSME è di
1,4 miliardi di euro. [31] La dotazione di bilancio indicativa per gli strumenti di
capitale proprio e di debito previsti dal programma COSME è di 3,8 miliardi di
euro. [32] BCE, MFI Interest Rate Statistics, Euro area new loans to
NFC volumes, media per il periodo agosto 2010–luglio 2011. [33] Articolo 145, paragrafo 4, della direttiva sui requisiti
patrimoniali e articolo 418, paragrafo 4, della proposta di regolamento sui
requisiti patrimoniali. [34] Nel 2008-2010, in tutte le capitali europee, sono state
organizzate giornate dell'UE sul finanziamento alle PMI («EU Finance Days for
SMEs»).