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Document 52011AR0278

    Parere riveduto del Comitato delle regioni sul tema «Norme dell’UE in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale»

    GU C 9 del 11.1.2012, p. 45–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.1.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 9/45


    Parere riveduto del Comitato delle regioni sul tema «Norme dell’UE in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale»

    2012/C 9/09

    IL COMITATO DELLE REGIONI

    si rallegra che la Commissione europea sia in sintonia con la sua proposta, secondo la quale è opportuno distinguere tra: 1) le compensazioni di servizio pubblico de minimis che non incidono sugli scambi tra Stati membri; 2) le compensazioni concesse a servizi pubblici a dimensione locale e sociale di entità superiore alle soglie de minimis, ma che in ragione delle caratteristiche proprie di organizzazione e nell'attuale stadio di sviluppo del mercato interno non incidono sugli scambi tra Stati membri; 3) le compensazioni concesse agli altri servizi pubblici a dimensione europea o transfrontaliera, disciplinati da direttive o regolamenti settoriali;

    ribadisce la propria richiesta di portare la soglia fissata dal regolamento de minimis a 800 000 euro all'anno;

    chiede alla Commissione di rinunciare a introdurre, tra i criteri per definire l'ambito di applicazione del nuovo regolamento de minimis, quello della popolazione rappresentata dall'autorità locale;

    si dichiara contrario all'introduzione di una valutazione dell'efficienza economica delle compensazioni di SIEG da parte della Commissione, poiché ritiene che una simile iniziativa legislativa non trovi una base giuridica sufficiente né nell'articolo 106 del TFUE né in una decisione o una direttiva unilaterale della Commissione ai sensi delle disposizioni del paragrafo 3 di detto articolo. Il mandato affidato alla Commissione in quanto autorità europea della concorrenza non riguarda in alcun modo le condizioni di attribuzione efficiente delle risorse pubbliche da parte delle autorità pubbliche degli Stati membri.

    Relatore generale

    Karl-Heinz LAMBERTZ (BE/PSE), ministro presidente della Comunità germanofona del Belgio

    Testi di riferimento

    Proposta di comunicazione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (SIEG)

    Proposta di regolamento relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale

    Proposta di comunicazione relativa alla disciplina UE degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011)

    Proposta di decisione riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale

    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Riforma delle norme UE in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale

    COM(2011) 146 definitivo

    Parere riveduto del Comitato delle regioni in relazione al documento CdR 150/2011 fin, conformemente all'articolo 52 del Regolamento interno - ECOS-V-016

    I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

    IL COMITATO DELLE REGIONI

    1.

    si compiace della proposta presentata dalla Commissione europea in merito al pacchetto legislativo sugli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico;

    2.

    ritiene che tale proposta di revisione costituisca un'iniziativa politica di grande rilievo per gli enti regionali e locali, poiché è intesa a definire nuove regole, chiare e proporzionate, di conformità dei modi di finanziamento dei servizi pubblici con il mercato interno, e, quindi, ad apportare la certezza e la prevedibilità giuridiche necessarie allo sviluppo dei servizi pubblici nell'Unione; si rammarica però che la Commissione non raggiunga gli obiettivi, che pure ha fissato essa stessa, di creare maggiore chiarezza quanto ai problemi di applicabilità e applicazione e di ridurre al minimo gli oneri amministrativi, in particolare per le parti interessate;

    3.

    è del parere che la struttura generale del meccanismo di controllo degli aiuti di Stato proposto dalla Commissione dovrebbe consentire di tenere meglio conto della dimensione locale, transfrontaliera o europea dei servizi pubblici, delle loro diverse modalità di organizzazione e del livello effettivo del rischio di incidenza sugli scambi tra Stati membri dell'UE; tuttavia, le proposte presentate riflettono solo parzialmente questo approccio;

    4.

    si rallegra che la Commissione sia in sintonia con la sua proposta (1), secondo la quale è opportuno distinguere tra: 1. le situazioni in cui le compensazioni di servizio pubblico de minimis non incidono sugli scambi tra Stati membri e, di conseguenza, non devono essere assoggettate al meccanismo di controllo degli aiuti di Stato; 2. le compensazioni concesse a servizi pubblici a dimensione locale e sociale di entità superiore alle soglie de minimis, ma che in ragione delle caratteristiche proprie di organizzazione e nell'attuale stadio di sviluppo del mercato interno non incidono sugli scambi tra Stati membri in misura contraria agli interessi dell'Unione; 3. le compensazioni concesse agli altri servizi pubblici a dimensione europea o transfrontaliera, disciplinati da direttive o regolamenti settoriali o caratterizzati da una strutturazione delle loro imprese commerciali incaricate a livello transfrontaliero o internazionale.

    Proposta di comunicazione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale

    5.

    esprime il proprio apprezzamento per la proposta di comunicazione, che chiarisce e aggiorna tutta una serie di nozioni e concetti del diritto dell'UE applicabili ai servizi di interesse economico generale (SIEG), in particolare alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea; si rammarica però che la Commissione abbia omesso di andare oltre le indicazioni della Corte, stabilendo criteri chiari per definire un'attività economica, la dimensione locale e la rilevanza per il mercato interno: in questo modo, la Commissione si riserva ampi margini interpretativi al momento di effettuare i controlli, e consente il perpetuarsi dell'incertezza giuridica;

    6.

    sottolinea in proposito che l'articolo 14 del TFUE, che rientra tra le disposizioni di applicazione generale del Trattato, fornisce al Parlamento e al Consiglio una nuova base giuridica per stabilire, mediante regolamenti, i principi e le condizioni che consentono ai SIEG di assolvere i propri compiti particolari. Chiede pertanto alla Commissione di formalizzare il suddetto chiarimento dei concetti chiave, che non sono definiti dal Trattato, tramite una proposta di regolamento del Consiglio e del Parlamento europeo basata sull'articolo 14 del TFUE;

    7.

    ritiene che la proposta di comunicazione in esame non sollevi la Commissione dall'impegno di presentare un quadro normativo di qualità per i servizi di interesse generale.

    Proposta di regolamento relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale

    8.

    si compiace che la Commissione europea intenda innalzare la soglia fissata dal regolamento de minimis  (2) al di sotto della quale un aiuto pubblico non rientra nella sfera di controllo degli aiuti di Stato, in modo tale da escludere dal campo di applicazione tutti i servizi pubblici di prossimità, in particolare quelli di sviluppo sociale locale - come l'inclusione sociale, la lotta all'esclusione, l'assistenza agli anziani, l'animazione locale, l'organizzazione di attività culturali, sportive o socio-educative - basati prevalentemente sul tessuto associativo locale e su microimprese sociali di quartiere. La proposta si basa sulla constatazione che questo tipo di servizi pubblici non comporta alcun rischio di incidenza sugli scambi tra gli Stati membri dell'UE;

    9.

    deplora tuttavia che la Commissione si limiti a proporre di innalzare detta soglia da 200 000 euro per tre anni a 150 000 euro all'anno, poiché ciò consentirebbe di coprire soltanto le strutture fornitrici di servizi di prossimità con meno di 4 dipendenti; insiste quindi nuovamente sulla propria richiesta di portare la soglia a 800 000 euro all'anno, per poter coprire tutte le strutture di prossimità con meno di 20 dipendenti le cui sole risorse disponibili sono le compensazioni concesse dalle autorità pubbliche, a condizione che i servizi di prossimità siano forniti da tali strutture a titolo gratuito nell'ambito di un territorio circoscritto;

    10.

    chiede alla Commissione di rinunciare a introdurre, tra i criteri per definire l'ambito di applicazione del nuovo regolamento de minimis, quello della popolazione rappresentata dall'autorità locale. Il criterio della popolazione, infatti, non è determinante per misurare l'incidenza dell'attività economica di un ente locale sugli scambi tra gli Stati membri. Inoltre, non ci si deve neppure basare su un ragionamento che potrebbe sfociare in una discriminazione tra enti di livello diverso (municipali, regionali, statali, ecc.). Per di più, il solo criterio della popolazione non terrebbe neppure conto del fatto che questi servizi di prossimità possono essere cofinanziati da diverse autorità pubbliche, di dimensioni e livelli differenti, in conformità dei principi di libertà di organizzazione e di esecuzione dei servizi pubblici sanciti dal Trattato. Infine, occorre anche evitare di penalizzare la condivisione dei servizi, soprattutto se realizzata nel quadro di istituzioni intercomunali. La verifica della natura locale e circoscritta dei servizi di prossimità deve quindi basarsi su un insieme di indicatori, in particolare sulla situazione geografica dell'ente interessato e sul bacino di utenti potenziali dei servizi pubblici in questione. Tale verifica dovrà tenere conto, ai sensi dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, della situazione delle regioni «che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici», prevedendo le conseguenti differenziazioni negli interventi agevolativi. Il limite di 5 milioni di euro di fatturato dovrebbe essere rimosso;

    11.

    nota con soddisfazione che la Commissione prende molto a cuore la trasparenza ed esclude dall'ambito di applicazione del regolamento in esame tutti gli aiuti non trasparenti, impossibili da calcolare con precisione.

    Proposta di decisione riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale

    12.

    appoggia, conformemente al principio di proporzionalità stabilito dal Trattato, il metodo della Commissione che consiste nel tener conto del carattere esclusivamente locale di determinati servizi pubblici, e sostiene inoltre la proposta di estendere la decisione sulla compatibilità a priori anche ad altri servizi sociali oltre agli ospedali e agli enti di gestione dell'edilizia popolare;

    13.

    ritiene che l'introduzione di questo nuovo concetto di «esigenze sociali fondamentali» sia causa di notevole confusione per gli enti regionali e locali e per i loro partner, poiché viene a sovrapporsi ai concetti già invalsi di servizi sociali di interesse generale e di servizi sociali esclusi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera j), della direttiva servizi; chiede pertanto alla Commissione di privilegiare il concetto di servizi sociali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera j), della direttiva servizi, che affida agli Stati membri e agli enti regionali e locali il compito di definirne i limiti conformemente al principio di sussidiarietà, e chiede inoltre di precisare che l'elenco di esempi di servizi che figura nella proposta di decisione riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non è né esclusivo né esaustivo;

    14.

    chiede alla Commissione di rinunciare a dimezzare la soglia di compensazione annua cui è subordinata l'applicazione della decisione in esame, e di mantenerla a 30 milioni di euro all'anno;

    15.

    chiede alla Commissione di non subordinare l'esenzione dall'obbligo di notifica ad una durata massima dell'atto di conferimento dell'incarico, nel rispetto dei principi di libera amministrazione e libera organizzazione dei servizi pubblici da parte delle autorità pubbliche degli Stati membri;

    16.

    chiede alla Commissione di non subordinare l'esenzione dall'obbligo di notifica concessa ai servizi sociali all'esercizio esclusivo di tali servizi da parte delle imprese a ciò appositamente incaricate, a condizione che siano applicate le disposizioni della direttiva sulla trasparenza delle relazioni fra le imprese e le autorità pubbliche (riferimenti) e che le imprese interessate attuino una compatibilità analitica;

    17.

    ritiene che gli enti regionali e locali, quando bandiscono una gara d'appalto con l'obiettivo di conformarsi al quarto criterio della sentenza Altmark per la qualifica di compensazione di servizio pubblico, debbano poter fissare dei criteri di qualità al fine di stabilire quale sia l'offerta economicamente più vantaggiosa piuttosto che ricorrere al criterio del prezzo più basso;

    18.

    ritiene che la nuova definizione di «margine di utile ragionevole» proposta, basata sul tasso di rendimento del capitale e su indicatori del livello dell'utile, sia di una complessità tale da risultare inapplicabile dalla maggior parte delle autorità infranazionali;

    19.

    chiede alla Commissione di tenere conto, nelle sue proposte definitive di revisione, di tutte le forme possibili di compensazione di servizio pubblico, in considerazione dell'ampio potere discrezionale degli enti regionali e locali in materia di finanziamento dei servizi pubblici, ivi comprese le compensazioni sotto forma di aiuti agli investimenti a lungo termine necessari al finanziamento delle infrastrutture locali di servizio pubblico; invita inoltre la Commissione a non limitare la sua riflessione sulla compatibilità alle sole sovvenzioni annuali di esercizio, e a precisare le condizioni specifiche che consentano di stabilire l'assenza di sovracompensazione in caso di aiuti agli investimenti a lungo termine, in particolare per le infrastrutture immobiliari e fondiarie;

    20.

    rammenta alla Commissione che è opportuno prendere in considerazione altri criteri obiettivi che neutralizzino preventivamente i rischi di incidenza sugli scambi tra gli Stati membri, di distorsione della concorrenza o di sovvenzioni incrociate, come la competenza territoriale limitata di certi operatori disciplinati da regimi di autorizzazione territoriali, la portata limitata di determinati operatori, pubblici o privati, creati specificamente per fornire un servizio pubblico particolare su un determinato territorio e che non svolgono alcuna attività commerciale sul mercato, il carattere senza scopo di lucro di certe imprese sociali che reinvestono i loro eventuali utili nel finanziamento del servizio pubblico di cui sono responsabili, in deduzione delle compensazioni future;

    21.

    in conformità con i principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dal Trattato, propone che il testo definitivo della decisione della Commissione affidi alle autorità pubbliche che concedono le compensazioni la responsabilità di adottare tutte le misure utili volte a prevenire, a controllare e a neutralizzare qualsiasi situazione di eventuale sovracompensazione, considerando che ciò è nell'interesse diretto degli enti regionali e locali. In cambio, le procedure di ricorso disponibili in caso di sovracompensazione accertata per le imprese effettivamente e direttamente penalizzate devono essere semplificate;

    22.

    propone alla Commissione che l'applicazione di queste disposizioni sia subordinata:

    all'esistenza di un «contratto di servizio pubblico» (3), ossia a qualsiasi atto ufficiale che: 1. riconosca il carattere di interesse generale del compito svolto dall'operatore e la sua appartenenza al campo d'applicazione degli articoli 14 e 106, paragrafo 2, del TFUE, nonché dell'articolo 2 del protocollo n. 26; 2. precisi la natura degli obblighi specifici che ne derivano e il territorio interessato; 3. stabilisca i parametri per il calcolo della compensazione di servizio pubblico concessa,

    e alla pubblicazione di detto «contratto di servizio pubblico» sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in un registro specifico creato a tal fine.

    Proposta di comunicazione relativa alla disciplina UE degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011)

    23.

    ribadisce di essere contrario all'introduzione di una valutazione dell'efficienza economica delle compensazioni di SIEG da parte della Commissione, poiché ritiene che una simile iniziativa legislativa non trovi una base giuridica sufficiente né nell'articolo 106 né in una decisione o una direttiva unilaterale della Commissione ai sensi delle disposizioni del paragrafo 3 di detto articolo. Il mandato affidato alla Commissione in quanto autorità europea della concorrenza non riguarda in alcun modo le condizioni di attribuzione efficiente delle risorse pubbliche da parte delle autorità degli Stati membri. Tale mandato esclusivo della Commissione, esercitato sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea, si limita alla vigilanza sulla conformità delle compensazioni di servizio pubblico che non soddisfano le condizioni stabilite dalla Corte stessa nella sentenza Altmark e che, di conseguenza, rientrano nel campo di applicazione del regime di divieto e di controllo degli aiuti di Stato;

    24.

    si oppone all'idea che gli Stati membri debbano fornire la prova, sotto forma di studio di mercato, della necessità di un servizio pubblico, e giudica tale idea un attacco al diritto esclusivo degli Stati membri di organizzare e gestire i propri servizi di interesse generale.

    II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

    Proposta di regolamento relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale

    Emendamento 1

    Considerando 4

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    In base all'esperienza della Commissione, le compensazioni per la prestazione di servizi di interesse economico generale non incidono sugli scambi tra Stati membri e/o non falsano o minacciano di falsare la concorrenza a condizione che siano concesse da un'autorità locale che rappresenta una popolazione inferiore ai 10 000 abitanti, che l'impresa beneficiaria abbia avuto un fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro negli ultimi due esercizi finanziari e che l'importo totale delle compensazioni ricevute dall'impresa beneficiaria per l'adempimento di servizi di interesse economico generale sia inferiore a 150 000 euro per esercizio finanziario.

    In base all'esperienza della Commissione, le compensazioni per la prestazione di servizi di interesse economico generale non incidono sugli scambi tra Stati membri e/o non falsano o minacciano di falsare la concorrenza a condizione che siano concesse da un'autorità e che l'importo totale delle compensazioni ricevute dall'impresa beneficiaria per l'adempimento di servizi di interesse economico generale sia inferiore a euro per esercizio finanziario.

    Motivazione

    Si vedano i punti 9 e 10 del presente parere.

    Emendamento 2

    Considerando 16

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    La Commissione ha il dovere di provvedere affinché siano osservate le disposizioni in materia di aiuti di Stato e in particolare affinché gli aiuti concessi secondo la norma «de minimis» siano conformi alle condizioni prestabilite. In forza del dovere di collaborazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del TUE, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l'adempimento di tale compito, istituendo modalità di controllo tali da garantire che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi alla medesima impresa per la prestazione di servizi di interesse economico generale non ecceda il massimale annuo di 150 000 euro (…)

    La Commissione ha il dovere di provvedere affinché siano osservate le disposizioni in materia di aiuti di Stato e in particolare affinché gli aiuti concessi secondo la norma «de minimis» siano conformi alle condizioni prestabilite. In forza del dovere di collaborazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del TUE, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l'adempimento di tale compito, istituendo modalità di controllo tali da garantire che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi alla medesima impresa per la prestazione di servizi di interesse economico generale non ecceda il massimale annuo di euro (…)

    Motivazione

    Si veda il punto 9 del presente parere.

    Emendamento 3

    Articolo 1, paragrafo 2 - Ambito di applicazione

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    Il presente regolamento si applica esclusivamente agli aiuti concessi da autorità locali che rappresentano una popolazione inferiore a 10 000 abitanti.

    Il presente regolamento si applica esclusivamente agli aiuti concessi da autorità .

    Motivazione

    Si veda il punto 10 del presente parere.

    Emendamento 4

    Articolo 2, paragrafo 2

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    Un aiuto può beneficiare del presente regolamento solamente se i) l'importo totale degli aiuti concessi a un'impresa che fornisce servizi di interesse economico generale non supera 150 000 euro in un esercizio finanziario e ii) se l'impresa ha un fatturato totale annuo medio, al lordo delle imposte, inferiore a 5 milioni di euro nei due esercizi finanziari precedenti a quello in cui è stato concesso l'aiuto.

    Un aiuto può beneficiare del presente regolamento solamente se i) l'importo totale degli aiuti concessi a un'impresa che fornisce servizi di interesse economico generale non supera euro in un esercizio finanziario e ii) se l'impresa ha un fatturato totale annuo medio, al lordo delle imposte, inferiore a 5 milioni di euro nei due esercizi finanziari precedenti a quello in cui è stato concesso l'aiuto.

    Motivazione

    Si veda il punto 9 del presente parere.

    Proposta di decisione riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale

    Emendamento 5

    Considerando 9

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    A condizione che sia rispettata una serie di criteri, le compensazioni di importo limitato concesse ad imprese incaricate di prestare servizi di interesse economico generale non sono atte a pregiudicare lo sviluppo degli scambi e la concorrenza in misura contraria agli interessi dell'Unione. La notifica individuale degli aiuti di Stato non dovrebbe quindi essere richiesta per compensazioni annue inferiori a 15 milioni di euro, purché siano rispettate le condizioni stabilite dalla presente decisione.

    A condizione che sia rispettata una serie di criteri, le compensazioni di importo limitato concesse ad imprese incaricate di prestare servizi di interesse economico generale non sono atte a pregiudicare lo sviluppo degli scambi e la concorrenza in misura contraria agli interessi dell'Unione. La notifica individuale degli aiuti di Stato non dovrebbe quindi essere richiesta per compensazioni annue inferiori a milioni di euro, purché siano rispettate le condizioni stabilite dalla presente decisione.

    Motivazione

    Si veda il punto 12 del presente parere.

    Emendamento 6

    Considerando 17

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    Per «margine di utile ragionevole» si intende il tasso di remunerazione del capitale che tiene conto del livello di rischio sostenuto o dell'assenza di rischio. Gli utili non superiori al tasso swap pertinente maggiorato di 100 punti base sono considerati accettabili. A tal riguardo, per «tasso swap pertinente» si intende un tasso adeguato di remunerazione per un investimento privo di rischio. Il premio di 100 punti base serve, tra l'altro, a compensare il rischio di liquidità dovuto al fatto che un fornitore di SIEG che investe del capitale in un contratto SIEG impegna questo capitale per la durata dell'atto di incarico e non sarà in grado di vendere la propria partecipazione così rapidamente e a buon prezzo come nel caso di un attivo diffuso e privo di rischi di liquidità.

    Motivazione

    Si veda l'emendamento presentato per il nuovo punto 15 bis - Riferimento: considerando 17 della Proposta di decisione della Commissione riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.

    Emendamento 7

    Articolo 1, paragrafo 1), lettera a)

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    compensazioni annue per la prestazione di servizi di interesse economico generale di importo inferiore a 15 milioni di euro. Qualora l'importo della compensazione vari nel corso dell'incarico, la soglia è calcolata come la media dei differenti importi annui;

    compensazioni annue per la prestazione di servizi di interesse economico generale di importo inferiore a milioni di euro. Qualora l'importo della compensazione vari nel corso dell'incarico, la soglia è calcolata come la media dei differenti importi annui;

    Motivazione

    Si veda il punto 12 del presente parere.

    Emendamento 8

    Articolo 1, paragrafo 1, lettera c)

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    compensazioni per la prestazione di servizi di interesse economico generale che soddisfano esigenze sociali fondamentali per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, i servizi per l'infanzia, l'accesso al mercato del lavoro, l'edilizia popolare e l'assistenza e l'inclusione sociale di gruppi vulnerabili. La presente lettera si applica esclusivamente ai casi in cui la compensazione è concessa a imprese le cui attività sono limitate alla prestazione di uno o più servizi di cui alla presente lettera o alla lettera b). Lo svolgimento di attività secondarie connesse a quelle principali non impedisce tuttavia l'applicazione della presente lettera;

    compensazioni per la prestazione di servizi l'assistenza sanitaria, i servizi per l'infanzia, , l'accesso al mercato del lavoro, l'edilizia popolare e l'assistenza e l'inclusione sociale di gruppi vulnerabili. La presente lettera si applica esclusivamente ai casi in cui la compensazione è concessa a imprese le cui attività sono limitate alla prestazione di uno o più servizi di cui alla presente lettera o alla lettera b). Lo svolgimento di attività secondarie connesse a quelle principali non impedisce tuttavia l'applicazione della presente lettera;

    Motivazione

    Si veda l'emendamento presentato per il punto 11 bis – Riferimento: Proposta di decisione della Commissione riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.

    Emendamento 9

    Articolo 1, paragrafo 2

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    La presente decisione si applica esclusivamente quando l'incarico di prestare servizi di interesse economico generale ha durata inferiore a 10 anni. Gli atti di incarico che hanno una durata più lunga rientrano nel campo di applicazione della presente decisione soltanto se il fornitore del servizio deve effettuare un investimento significativo che occorre ammortizzare per tutta la durata dell'incarico, conformemente ai principi contabili generalmente accettati. Se durante l'incarico non sono più rispettate le condizioni per l'applicazione della presente decisione, la misura deve essere notificata a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

    Motivazione

    Si veda il punto 13 del presente parere.

    Emendamento 10

    Articolo 4, paragrafo 6

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    Ai fini della presente decisione, è in ogni caso considerato ragionevole un tasso di rendimento del capitale non superiore al tasso swap pertinente maggiorato di un premio di 100 punti base. Il tasso swap pertinente è il tasso swap la cui scadenza e valuta corrispondono alla durata e valuta dell'atto di incarico. Se la prestazione di servizi di interesse economico generale non è connessa a un rischio commerciale o contrattuale significativo, ad esempio perché sostanzialmente i costi netti ex post sono integralmente compensati, l'utile ragionevole non può superare il tasso swap pertinente maggiorato di un premio di 100 punti base.

    Motivazione

    Si veda l'emendamento presentato per il nuovo punto 15 bis - Riferimento: Proposta di decisione della Commissione riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.

    Emendamento 11

    Articolo 4, paragrafo 7

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    Qualora il tasso di rendimento del capitale non sia utilizzabile, per determinare l'ammontare del margine di utile ragionevole gli Stati membri possono basarsi su altri indicatori del livello dell'utile diversi dal tasso di rendimento del capitale, come gli indicatori contabili dell'utile (quali il tasso medio di remunerazione del capitale proprio (ROE), il rendimento del capitale investito (ROCE), il rendimento delle attività (ROA) o l'utile sulle vendite (ROS). A prescindere dall'indicatore scelto, lo Stato membro deve essere in grado di fornire alla Commissione, su richiesta, prove che dimostrino che l'utile non eccede il livello che sarebbe richiesto da un'impresa media per valutare se e prestare o meno il servizio fornendo ad esempio riferimenti ai rendimenti realizzati con tipi simili di contratti attribuiti in condizioni di concorrenza.

    A prescindere dall'indicatore scelto, lo Stato membro deve essere in grado di fornire alla Commissione, su richiesta, prove che dimostrino che l'utile non eccede il livello che sarebbe richiesto da un'impresa media per valutare se e prestare o meno il servizio fornendo ad esempio riferimenti ai rendimenti realizzati con tipi simili di contratti attribuiti in condizioni di concorrenza.

    Motivazione

    Si veda l'emendamento presentato per il nuovo punto 15 bis - Riferimento: Proposta di decisione della Commissione riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.

    Bruxelles, 11 ottobre 2011

    La presidente del Comitato delle regioni

    Mercedes BRESSO


    (1)  Parere CdR 150/2011, punto 44.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).

    (3)  A norma del regolamento (CE) n. 1370/2007.


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