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Document 52011AR0188

    Parere del Comitato delle regioni «L'efficienza energetica»

    GU C 54 del 23.2.2012, p. 49–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.2.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 54/49


    Parere del Comitato delle regioni «L'efficienza energetica»

    2012/C 54/09

    IL COMITATO DELLE REGIONI

    ricorda l'importanza assoluta del rispetto delle competenze dei diversi livelli di governo e del principio di sussidiarietà nell'applicazione delle misure di efficienza energetica;

    accoglie con favore la proposta di direttiva e le misure a favore dell'efficienza energetica proposte dalla Commissione al fine di conseguire l'obiettivo di un risparmio del 20 % di energia primaria entro il 2020;

    ritiene che la proposta di direttiva presenti alcune lacune e carenze, in particolare:

    la limitazione dei settori di applicazione delle misure adottate;

    il ruolo minore attribuito agli attori regionali e locali;

    la mancanza di misure di sensibilizzazione dei cittadini, al di là di quelle adottate per promuovere l'informazione in tempo reale dei consumatori sul loro consumo di energia;

    respinge la proposta di imporre al settore pubblico un tasso annuo del 3 % di ristrutturazione degli edifici di sua proprietà e l'acquisto di prodotti, servizi e edifici dalle elevate prestazioni energetiche.

    Relatore

    Jean-Louis JOSEPH (FR/PSE), sindaco di La Bastidonne

    Testo di riferimento

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

    COM(2011) 370 definitivo

    I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

    IL COMITATO DELLE REGIONI

    A.    Considerazioni generali

    1.

    mette in risalto il valore aggiunto apportato dall'azione a livello europeo in materia di efficienza energetica, azione che è necessaria per garantire, nell'attuazione degli obiettivi di risparmio, la coerenza e l'efficienza delle singole misure ed evitare distorsioni della concorrenza tra gli Stati membri. Nel contempo, il Comitato sottolinea che tali misure devono evidentemente essere applicate a livello nazionale, regionale e locale. Pertanto ricorda l'importanza assoluta del rispetto delle competenze dei diversi livelli di governo e del principio di sussidiarietà nell'applicazione delle misure di efficienza energetica;

    2.

    ritiene che le sfide legate all'efficienza energetica siano essenziali per la lotta ai cambiamenti climatici e per la gestione del nostro consumo energetico, e formino parte integrante di una crescita economica sostenibile, responsabile e inclusiva, tra i cui obiettivi figurano la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e la sicurezza degli approvvigionamenti energetici;

    3.

    constata che l'Unione europea si trova in una situazione di dipendenza sempre maggiore dalle importazioni di energia in un periodo caratterizzato da prezzi in aumento, ritiene che l'accesso a fonti di energia sicure e sostenibili assumerà un'importanza crescente e che in futuro assumerà un ruolo decisivo per la crescita economica e l'ulteriore diffusione dell'equità energetica;

    4.

    ricorda di aver già sottolineato a più riprese che il passaggio a un'economia efficiente in termini di risorse, in particolare energetiche, genererà grandi opportunità di crescita economica, nuovi posti di lavoro che non saranno alla mercé delle delocalizzazioni, e sviluppi tecnologici che garantiranno la competitività dell'UE;

    5.

    sottolinea l'importanza del modello della cosiddetta "triade energetica", che stabilisce l'obiettivo "3×20" da conseguire entro il 2020 in tre ambiti: riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, efficienza energetica e sviluppo delle fonti di energia rinnovabili. L'efficienza energetica rimane la chiave di volta della politica europea di riduzione dell'impatto climatico in materia di sicurezza degli approvvigionamenti, produzione e consumo di energia;

    6.

    accoglie con favore la proposta di direttiva in esame e le misure a favore dell'efficienza energetica proposte dalla Commissione al fine di conseguire l'obiettivo del 20 % di risparmio di energia primaria entro il 2020;

    7.

    fa notare tuttavia che, come indicato nel Piano di efficienza energetica 2011 (1), i recenti studi realizzati dalla Commissione dimostrano che entro il 2020 l'Unione europea riuscirà al massimo a rispettare una metà degli impegni assunti in materia di efficienza energetica. In questo senso la proposta di direttiva rappresenta una sfida particolarmente rilevante;

    8.

    deplora che nella proposta di direttiva manchi totalmente una prospettiva per il dopo 2020, in particolare rispetto all'obiettivo cruciale del 2050 (riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'80-95 % rispetto al livello del 1990), che permetterebbe di attenuare l'impatto dei cambiamenti climatici;

    9.

    ritiene che la proposta di direttiva sull'efficienza energetica presenti alcune lacune e carenze, in particolare:

    l'assenza di obiettivi nazionali vincolanti, che non saranno stabiliti prima del 2014;

    la limitazione dei settori di applicazione delle misure adottate;

    il ruolo minore attribuito agli attori regionali e locali;

    la possibilità per gli Stati membri di sganciarsi dagli obblighi relativi all'attuazione di misure vincolanti e, più specificamente, delle misure relative ai regimi obbligatori di efficienza energetica e dei piani di sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento;

    la mancanza di misure di sensibilizzazione dei cittadini, al di là di quelle adottate per promuovere l'informazione in tempo reale dei consumatori sul loro consumo di energia;

    l'assenza di misure volte a sviluppare e a sostenere la formazione degli attori del mercato, in particolare gli esperti e gli artigiani delle diverse categorie professionali che hanno un rapporto con l'efficienza energetica.

    B.    Adeguamento della proposta di direttiva sull'efficienza energetica

    10.

    sottolinea che la direttiva prescrive agli Stati membri di stabilire un obiettivo nazionale di efficienza energetica indicativo, espresso sotto forma di livello assoluto di consumo di energia primaria nel 2020. Entro il 30 giugno 2014 la Commissione dovrà valutare se l'Unione sia in grado di raggiungere il suo obiettivo di un risparmio di energia primaria del 20 % entro la scadenza del 2020, tenendo conto della somma degli obiettivi nazionali. A questo proposito, il Comitato:

    a.

    deplora, nella direttiva, l'assenza di obiettivi nazionali vincolanti, nonché il carattere contingente della decisione rinviata al 2014. Propone di integrare nel documento obiettivi nazionali di efficienza energetica per ciascuno Stato membro, in funzione delle sue specificità, che servano da punto di riferimento per stabilire i piani nazionali di efficienza energetica e che diventino vincolanti nel 2014;

    b.

    auspica vivamente che la Commissione proponga una metodologia comune per la definizione degli obiettivi nazionali vincolanti. Detta metodologia dovrebbe tenere conto della situazione specifica dei singoli Stati membri, e in particolare dei rispettivi risultati economici e delle misure di efficienza energetica già adottate;

    c.

    reputa inadeguato il processo in due fasi descritto dal considerando (13) (2), che prevede misure soltanto opzionali e obiettivi in un primo tempo indicativi. Detto processo rende ipotetico il conseguimento degli obiettivi stabiliti per il 2020. Il Comitato teme che il processo finisca per mettere a repentaglio l'efficacia delle misure previste dalla proposta di direttiva in esame;

    11.

    respinge gli obiettivi quantitativi stabiliti per il settore pubblico e il settore della distribuzione e della vendita di energia, ma deplora l'assenza di obiettivi di questo tipo per il settore del trasporto di persone e merci, per i settori commerciali e quelli industriali che non rientrano nel sistema di scambio delle quote di emissione (ETS). Più specificamente, il Comitato:

    a.

    è contrario alla proposta di imporre al settore pubblico un tasso annuo del 3 % di ristrutturazione degli edifici di sua proprietà e l'acquisto di prodotti, servizi e edifici dalle elevate prestazioni energetiche. Il Comitato:

    insiste sulla necessità di tenere conto del principio di sussidiarietà;

    chiede pertanto che sia possibile ricorrere ad approcci alternativi per realizzare gli obiettivi di risparmio energetico, purché altrettanto efficaci in termini di riduzione del consumo di energia;

    ritiene che si debbano introdurre incentivi per evitare che gli interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica si traducano in un aumento degli affitti degli alloggi sociali;

    sottolinea che sarà possibile conseguire una maggiore efficacia energetica soltanto grazie allo stanziamento di mezzi finanziari a livello europeo, nazionale, regionale e locale, nonché all'impiego di strumenti quali i contratti di prestazione energetica e i partenariati pubblico-privati. Ricorda l'importanza di attuare misure volte a incoraggiare gli Stati membri e gli enti regionali e locali a utilizzare le risorse messe a disposizione dai fondi strutturali per stimolare gli investimenti nel campo dell'efficienza energetica e sottolinea con forza il proprio appoggio agli orientamenti in tal senso contenuti nella proposta della Commissione relativa al quadro finanziario pluriennale;

    rammenta che, a livello degli Stati membri, devono essere adottate disposizioni equilibrate, affinché i costi e i benefici delle misure di risparmio energetico possano essere ripartiti in modo trasparente tra proprietari e inquilini delle abitazioni; fino a quando non saranno in vigore disposizioni di questo tipo, risulterà difficile mobilitare gli investimenti necessari;

    b.

    invita le autorità pubbliche a considerare la possibilità di introdurre obiettivi complementari che comprendano in particolare i settori dell'illuminazione stradale e dei trasporti pubblici, purché siano stanziate risorse finanziarie sufficienti;

    c.

    raccomanda di stabilire obiettivi vincolanti per il settore dei trasporti, il terziario e i settori commerciali e industriali, e di avere un'attenzione speciale per gli impianti che non rientrano nell'ETS;

    12.

    accoglie con favore l'introduzione di regimi obbligatori in materia di efficienza energetica, e più in particolare le misure volte a imporre ai distributori di energia di realizzare un risparmio pari all'1,5 % in volume rispetto alle vendite di energia realizzate nell'anno precedente (3), e ricorda quanto sia importante tenere conto del principio di sussidiarietà al momento di introdurre regimi obbligatori di efficienza energetica.

    Il Comitato deplora:

    a.

    che si dia agli Stati membri la possibilità di proporre misure alternative, il che potrebbe implicare il trasferimento degli obblighi del settore privato al settore pubblico e di conseguenza un aumento della pressione fiscale sui contribuenti,

    b.

    che la direttiva non affronti il problema centrale di come incentivare i distributori di energia e le imprese di vendita al dettaglio a ridurre le vendite di energia dell'1,5 % rispetto all'anno precedente; deplora altresì che la disposizione che consente agli Stati membri di "includere tra gli obblighi di risparmio una finalità sociale" (articolo 6, paragrafo 5, lettera a della direttiva) non sarà sufficiente a proteggere i cittadini più poveri da ulteriori aumenti delle tariffe energetiche,

    c.

    la proposta di misure alternative tra i regimi obbligatori al più tardi entro il 1O gennaio 2013, misure che consentirebbero ai clienti finali di ottenere risparmi di energia. Esprime preoccupazione per il fatto che, così come sono definite, dette misure permettono di aggirare l'obiettivo proposto per i regimi obbligatori;

    13.

    sottolinea il ruolo essenziale degli attori regionali e locali nel processo di elaborazione e di attuazione dei programmi di efficienza energetica. Responsabili delle politiche locali in materia di alloggi, lavoro, trasporti e formazione, gli enti regionali e locali sono in contatto con i cittadini e con tutti gli attori locali per elaborare politiche adeguate alle preoccupazioni dei cittadini e alle sfide dell'efficienza energetica a livello territoriale. Detti enti sono inoltre nella migliore posizione per influenzare i cambiamenti di comportamento dei cittadini nell'uso dell'energia in questa nuova era della microgenerazione, della tecnologia delle reti intelligenti e della tariffazione variabile. A questo proposito, il Comitato propone di incrementare il livello di partecipazione degli attori regionali e locali attraverso misure volte a stimolare:

    a.

    gli Stati membri ad avviare processi di consultazione che coinvolgano gli attori regionali e locali nell'elaborazione dei piani nazionali (approccio dal basso verso l'alto), che in questo modo potranno essere coerenti con gli obiettivi e le risorse nazionali, regionali e locali,

    b.

    gli enti regionali e locali a mettere a punto piani di efficienza energetica ai rispettivi livelli che favoriscano, per esempio, la produzione decentrata di energia, i programmi di ristrutturazione degli edifici pubblici o i piani di mobilità di prossimità o di trasporto sostenibile. Ricorda peraltro l'importanza a livello europeo del Patto dei sindaci e del Patto delle isole, e propone di includere nella direttiva misure di sostegno e di promozione di queste iniziative da parte degli Stati membri,

    c.

    gli enti regionali a sostenere gli attori locali per le loro conoscenze e le loro analisi delle opportunità e degli ostacoli all'attuazione di misure di efficienza energetica, nonché per le loro iniziative di sensibilizzazione dei cittadini, di sostegno alla realizzazione di programmi e progetti locali e di formazione degli attori stessi,

    d.

    gli enti regionali e locali a introdurre, ove non ne esistano già, meccanismi di osservazione e di contabilizzazione dell'energia e dei gas a effetto serra, affinché le decisioni politiche possano dare risultati migliori,

    e.

    gli enti regionali a sostenere o a rafforzare i programmi interregionali di cooperazione, favorendo il trasferimento di know-how in materia di efficienza energetica tra le regioni;

    14.

    ricorda l'importanza della sensibilizzazione e dell'informazione dei cittadini. L'azione individuale è un elemento fondamentale del rispetto dell'ambiente e di una corretta applicazione delle misure di efficienza energetica che riguardano direttamente i cittadini. La loro sensibilizzazione e informazione rimangono pertanto indispensabili. A questo proposito, il Comitato:

    a.

    sostiene le misure adottate per promuovere l'informazione in tempo reale dei consumatori sul loro consumo di energia (elettricità, gas, riscaldamento) e sulle relative bollette,

    b.

    sottolinea l'importanza fondamentale della protezione dei dati personali, in particolare nei confronti dei fornitori, nonché della gratuità e della facilità di accesso agli stessi da parte dei clienti finali e insiste affinché questi dati siano facilmente comprensibili e utilizzabili da parte dei clienti finali,

    c.

    raccomanda di introdurre sistemi di misurazione dotati di funzioni che consentano all'utente finale di gestire le proprie spese e di ridurre i consumi in funzione delle opzioni tariffarie proposte dal distributore di energia,

    d.

    deplora, a questo proposito, che la direttiva non preveda misure complementari di sensibilizzazione dei cittadini alla riduzione dei consumi di energia;

    15.

    accoglie con favore la promozione di audit energetici per le imprese e i programmi di audit a tariffe abbordabili per i clienti finali e le piccole e medie imprese. Tuttavia, al fine di ottimizzare la qualità degli audit stessi, raccomanda:

    a.

    di proporre una formazione degli esperti che consenta di rilasciare una qualifica certificata e di ottenere un riconoscimento ufficiale delle loro competenze,

    b.

    di fare riferimento esplicito alle norme tecniche europee (EN 16001) relative ai sistemi di gestione dell'energia, promuovendo così l'utilizzo della certificazione da esse prevista,

    c.

    di estendere questa misura al settore pubblico,

    d.

    di attuare le misure proposte negli audit;

    16.

    accoglie con favore le misure proposte per sviluppare i servizi energetici. Tuttavia il Comitato:

    a.

    raccomanda di non limitare dette misure ai soli contratti di prestazione energetica, e di promuovere tutti i servizi energetici, come la revisione periodica obbligatoria dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento o l'adozione di sistemi di regolazione termica,

    b.

    si rammarica dell'assenza di misure specifiche volte a ridurre le barriere amministrative e giuridiche alla conclusione di contratti di prestazione energetica, sull'esempio delle misure riguardanti l'efficienza energetica;

    17.

    insiste sull'importanza degli aspetti legati alla formazione. Sottolinea, a questo proposito, quanto sia importante che gli Stati membri e gli attori regionali e locali organizzino programmi di formazione per gli esperti e gli operatori del settore, in risposta alle sfide della direttiva in esame.

    II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

    Emendamento 1

    Articolo 1, paragrafo 1

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    1.   La presente direttiva stabilisce un quadro comune per le promozione dell'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo dell'Unione di realizzare un risparmio di energia primaria pari al 20 % entro il 2020 e di gettare le basi per migliorare ulteriormente l'efficienza energetica al di là di tale data.

    1.   La presente direttiva stabilisce un quadro comune per le promozione dell'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo dell'Unione di realizzare un risparmio di energia primaria pari al 20 % entro il 2020 e di gettare le basi per migliorare ulteriormente l'efficienza energetica al di là di tale data.

    Motivazione

    L'8 marzo 2011 la Commissione ha adottato Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050  (4), in cui mette in rilievo la necessità di intensificare gli sforzi nel settore dell'efficienza energetica. Le misure di efficienza energetica previste dalla proposta di direttiva non preparano il terreno al dopo 2020, né tengono conto della scadenza del 2050 fissata dalla stessa Commissione.

    Emendamento 2

    Articolo 2, paragrafo 7

    Testo proposto della Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    7.

    "distributore di energia", una persona fisica o giuridica, compreso un gestore del sistema di distribuzione, responsabile del trasporto di energia al fine della sua fornitura a clienti finali e a stazioni di distribuzione che vendono energia a clienti finali;

    7.

    "distributore di energia", una persona fisica o giuridica, compreso un gestore del sistema di distribuzione, trasporto di energia al fine della sua fornitura a clienti finali e a stazioni di distribuzione che vendono energia a clienti finali;

    Motivazione

    Il presente emendamento e quello riguardante l'articolo 2, paragrafo 9, sono intesi a migliorare le definizioni di "distributore di energia" e "società di vendita di energia al dettaglio" al fine di evitare conseguenze indesiderate.

    È possibile, per esempio, che gli affittuari paghino le forniture di energia in modo diverso. In molti paesi, le società fornitrici inviano le bollette direttamente agli affittuari, ma in altri è il proprietario a riscuotere i pagamenti, esclusivamente per l'energia oppure nell'ambito di una fattura complessiva riguardante le spese generali per le utenze, comprendente molti elementi che possono essere separati e indicati in modo dettagliato.

    L'emendamento è inteso a fornire una maggiore certezza giuridica affinché chi emette le fatture per le forniture di energia destinate agli inquilini degli immobili non debba ottemperare agli obblighi previsti dalla direttiva, ma destinati ad altri soggetti. In questo senso, l'esenzione per i piccoli distributori di energia e le piccole società di vendita di energia al dettaglio prevista dall'articolo 6, paragrafo 8, non costituisce una salvaguardia sufficiente.

    Emendamento 3

    Articolo 2, paragrafo 9

    Testo proposto della Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    9.

    "società di vendita di energia al dettaglio", una persona fisica o giuridica che vende energia a clienti finali;

    9.

    "società di vendita di energia al dettaglio", una persona fisica o giuridica energia a clienti finali;

    Motivazione

    Il presente emendamento e quello riguardante l'articolo 2, paragrafo 7, sono intesi a migliorare le definizioni di "distributore di energia" e "società di vendita di energia al dettaglio" al fine di evitare conseguenze indesiderate.

    È possibile, per esempio, che gli affittuari paghino le forniture di energia in modo diverso. In molti paesi, le società fornitrici inviano le bollette direttamente agli affittuari, ma in altri è il proprietario a riscuotere i pagamenti, esclusivamente per l'energia oppure nell'ambito di una fattura complessiva riguardante le spese generali per le utenze, comprendente molti elementi che possono essere separati e indicati in modo dettagliato.

    L'emendamento è inteso a fornire una maggiore certezza giuridica affinché chi emette le fatture per le forniture di energia destinate agli inquilini degli immobili non debba ottemperare agli obblighi previsti dalla direttiva, ma destinati ad altri soggetti. In questo senso, l'esenzione per i piccoli distributori di energia e le piccole società di vendita di energia al dettaglio prevista dall'articolo 6, paragrafo 8, non costituisce una salvaguardia sufficiente.

    Emendamento 4

    Articolo 3, paragrafo 1

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    1.   Gli Stati membri stabiliscono un obiettivo nazionale di efficienza energetica, espresso sotto forma di livello assoluto di consumo di energia primaria nel 2020. Nel definire tali obiettivi, essi tengono conto dell'obiettivo dell'Unione di un risparmio energetico del 20 %, delle misure di cui alla presente direttiva, delle misure adottate per raggiungere gli obiettivi nazionali di risparmio energetico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/32/CE e di altre misure intese a promuovere l'efficienza energetica negli Stati membri e a livello dell'Unione.

    1.   

    Motivazione

    Allo stato attuale, l'Unione europea sarà in grado di rispettare soltanto a metà gli impegni assunti in materia di efficienza energetica con scadenza 2020. Il Comitato propone che la direttiva preveda obiettivi nazionali che dovranno diventare vincolanti a partire dal 2014; auspica inoltre che il settore del trasporto di persone e merci, i settori commerciali e quelli industriali che non rientrano nell'ETS siano inseriti nei piani adottati dagli Stati membri e siano quindi soggetti al conseguimento di obiettivi nazionali al pari degli altri settori.

    Occorre in linea di principio sostenere l'obiettivo della Commissione di raggiungere un risparmio energetico del 20 % entro il 2020. Il periodo di tempo che ci separa da quella data è relativamente limitato, pertanto è necessario adottare quanto prima misure a breve e medio termine. Si propone infine una metodologia di valutazione dei progressi di ciascuno Stato membro in materia di efficienza energetica. La Commissione europea, nella direttiva 2009/28 sulle fonti rinnovabili, ha stabilito un obiettivo generale del 20 %, che poi gli Stati membri applicano in funzione delle loro capacità. Si suggerisce quindi di seguire lo stesso modello in materia di efficienza energetica, tenendo conto del livello di avanzamento di ciascun paese.

    È peraltro opportuno sottolineare che il consumo energetico del settore primario (agricoltura, allevamento, pesca) consiste in fonti di energia fossili, in gran parte importate. Gli effetti economici e ambientali di questa situazione bastano per giustificare il riferimento al settore primario inserito nell'articolo in oggetto.

    Emendamento 5

    Articolo 4

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    1.   Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 2010/31/UE, gli Stati membri garantiscono che dal 1O gennaio 2014 il 3 % della superficie totale degli immobili di proprietà di enti pubblici è ristrutturata ogni anno per rispettare almeno i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti dallo Stato membro interessato in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE. La quota del 3 % è calcolata sulla superficie totale degli immobili con una superficie calpestabile totale superiore a 250 m2 di proprietà di enti pubblici dello Stato membro interessato che, al 1O gennaio di ogni anno, non soddisfa i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE.

    2.   Gli Stati membri possono autorizzare i loro enti pubblici a contabilizzare nei tassi annui di ristrutturazione l'eccesso di superficie ristrutturata nel corso di un determinato anno come se questa superficie in eccesso fosse stata ristrutturata nel corso di uno dei due anni precedenti o seguenti.

    3.   Ai fini del paragrafo 1, entro il 1O gennaio 2014 gli Stati membri stabiliscono e pubblicano un inventario degli edifici di proprietà dei loro enti pubblici indicando:

    a)

    la superficie in m2; e

    b)

    la prestazione energetica di ciascun edificio.

    4.   Gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici a:

    a)

    adottare un piano di efficienza energetica, autonomo o nel quadro di un piano ambientale più ampio, che contenga obiettivi specifici di risparmio energetico, nell'intento di migliorare costantemente l'efficienza energetica dell'ente in questione;

    b)

    instaurare un sistema di gestione dell'energia nel quadro dell'attuazione di detto piano.

    1.   Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 2010/31/UE, gli Stati membri garantiscono che dal 1O gennaio 2014gli immobili di proprietà di enti pubblici è ristrutturata per rispettare almeno i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti dallo Stato membro interessato in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE. immobili con una superficie calpestabile totale superiore a 250 m2 di proprietà di enti pubblici dello Stato membro interessato che non soddisfa i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE.

       

       

    3.   Ai fini del paragrafo 1, entro il 1O gennaio 2014 gli Stati membri stabiliscono e pubblicano un inventario degli edifici di proprietà dei loro enti pubblici indicando:

    a)

    la superficie in m2; e

    b)

    la prestazione energetica di ciascun edificio.

    4.   Gli Stati membri gli enti pubblici a:

    a)

    adottare un piano di efficienza energetica, autonomo o nel quadro di un piano ambientale più ampio, che contenga obiettivi specifici di risparmio energetico, nell'intento di migliorare costantemente l'efficienza energetica dell'ente in questione;

    b)

    instaurare un sistema di gestione dell'energia nel quadro dell'attuazione di detto piano

    Motivazione

    Nella situazione attuale, l'Unione europea riuscirà a realizzare soltanto la metà dei suoi obiettivi in materia di efficienza energetica. Occorre rafforzare le sue azioni, in particolare stabilendo obiettivi vincolanti. In mancanza di obiettivi nazionali vincolanti, è importante promuovere obiettivi settoriali, in particolare per il settore dell'edilizia, che presenta il più grande potenziale in fatto di efficienza energetica.

    I seguenti punti giustificano il nostro appoggio alla direttiva proposta dalla Commissione:

    1.

    L'Unione europea ha introdotto meccanismi finanziari (ELENA, Jessica, ecc.) e fondi dedicati all'efficienza energetica (EEEF, ecc.). Il quadro finanziario 2014-2020 prevede tuttora di investire una quota considerevole dei fondi strutturali per progetti di efficienza energetica. Esistono altri strumenti finanziari, come i contratti di prestazione energetica, i partenariati pubblico-privati e i fondi nazionali o regionali per l'efficienza energetica, che promuovono i lavori volti a migliorare l'efficienza in un periodo in cui i finanziamenti pubblici tendono a rarefarsi.

    2.

    Esistono soluzioni meno onerose, che consentono agli investimenti di dare risultati più immediati, come le revisioni dei sistemi di riscaldamento e di raffreddamento o i sistemi di regolazione termica degli edifici, grazie ai quali sono possibili investimenti progressivi.

    3.

    La direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia tiene conto sia della diversità di questi ultimi, prevedendo deroghe per alcuni di essi (edifici storici o temporanei, costruzioni tipo hangar, ecc.), sia della diversità climatica tra gli Stati settentrionali e meridionali.

    4.

    L'efficienza energetica nell'edilizia può servire inoltre a generare occupazione locale non delocalizzabile: la riqualificazione energetica di quattro abitazioni è l'equivalente di un posto di lavoro.

    5.

    Agli Stati membri è stata appena presentata una tabella di marcia sulla formazione degli artigiani per l'attuazione della direttiva 2010/31/UE.

    La proposta di direttiva è tuttavia suscettibile di miglioramenti, tenendo conto di quanto segue:

    1.

    Sembra importante ricordare che la direttiva 2010/31/UE lascia agli Stati membri la scelta di procedere alla riqualificazione degli edifici protetti come patrimonio designato.

    2.

    Sarebbe opportuno basarsi su norme europee di gestione e contabilizzazione dell'energia.

    3.

    Occorre agevolare e migliorare l'accesso ai contratti di prestazione energetica.

    4.

    Gli Stati membri devono sostenere le regioni e gli enti locali proponendo un aiuto finanziario o di altra natura.

    5.

    Infine, sembrerebbe opportuno incoraggiare gli enti pubblici a introdurre gli strumenti di formazione e sensibilizzazione volti ad assicurare una corretta gestione e manutenzione degli edifici, nonché un'utilizzazione efficiente sul piano energetico da parte degli utenti.

    Gli elementi appena citati sono tutti importanti per il conseguimento degli obiettivi 2020 di efficienza energetica.

    Emendamento 6

    Articolo 5

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    Acquisto da parte di enti pubblici

    Gli Stati membri garantiscono che gli enti pubblici acquistano esclusivamente prodotti, servizi ed immobili ad alta efficienza energetica, come indicato nell'allegato III.

    Acquisto da parte di enti pubblici

    Stati membri garantiscono che gli enti pubblici acquistano esclusivamente prodotti, servizi ed immobili alta efficienza energetica, come indicato nell'allegato III.

    Motivazione

    Una disposizione che imponga alle autorità pubbliche di acquistare soltanto prodotti, servizi e immobili ad alta efficienza energetica solleva qualche preoccupazione riguardo alla possibilità che l'UE si avvalga delle regole in materia di appalti pubblici per conseguire obiettivi strategici. La decisione sull'opportunità di includere criteri di efficienza energetica negli appalti dovrebbe essere di competenza degli enti locali e regionali, e qualsiasi requisito UE in materia dovrebbe rimanere del tutto facoltativo.

    Per garantire la certezza del diritto e l'integrità del mercato unico è essenziale che la direttiva in esame sia coerente con le disposizioni della legislazione UE in vigore in materia di appalti pubblici. In questo contesto occorre quindi sottolineare che gli Stati membri sono direttamente responsabili dell'orientamento degli appalti volti a realizzare obiettivi di efficienza energetica che non potrebbero essere raggiunti in altro modo. Appare opportuno raccomandare, come fa il progetto di relazione del Parlamento europeo, norme energetiche che non siano soltanto ambiziose, ma addirittura le più ambiziose possibili.

    Quando la proposta di direttiva affronta la questione dei servizi efficaci sul piano energetico nel contesto della spesa pubblica, la formulazione si riferisce esclusivamente a servizi che utilizzano prodotti ad alta efficienza dal punto di vista dell'energia. Sarebbe invece preferibile se si riferisse ai servizi in senso più ampio, compresi quelli a buon rendimento energetico secondo le definizioni di cui all'articolo 2.

    Emendamento 7

    Articolo 6, paragrafo 9

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    9.   In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono scegliere di adottare altre misure per realizzare risparmi energetici tra i clienti finali. La quantità annua di risparmi energetici realizzati grazie a questo approccio deve essere equivalente alla quantità di risparmi richiesti al paragrafo 1. Gli Stati membri che scelgono questa opzione notificano alla Commissione, entro e non oltre il 1o gennaio 2013, le misure alternative che intendono adottare, comprese le norme sulle sanzioni di cui all'articolo 9, e indicano come intendano realizzare il volume di risparmi richiesto. La Commissione può respingere tali misure o formulare proposte di modifica nei tre mesi successivi alla notifica. In tali casi, l'approccio alternativo non viene applicato dallo Stato membro interessato fino a quando la Commissione non accetta espressamente i progetti di misure ripresentati o modificati.

    9.   

    Motivazione

    Si propone agli Stati membri di adottare altre misure volte a ottenere un risparmio di energia. Se gli Stati membri non riuscissero a coinvolgere il settore privato, c'è motivo di temere che queste misure sarebbero applicate soltanto con fondi pubblici, e quindi l'onere ricadrebbe interamente sui cittadini. Si raccomanda pertanto vivamente di sopprimere questo paragrafo, al fine di evitare qualsiasi ambiguità.

    È possibile altresì prevedere una misura alternativa, come quella proposta nel progetto di relazione del Parlamento europeo sulla direttiva sull'efficienza energetica, che consente di alimentare strumenti finanziari a favore di misure per l'efficienza energetica.

    Emendamento 8

    Articolo 6, paragrafo 10

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    10.   Se opportuno, la Commissione stabilisce, con un atto delegato in conformità con l'articolo 18, un sistema di riconoscimento reciproco dei risparmi energetici realizzati nel quadro dei regimi obbligatori di efficienza energetica. Tale sistema consente alle parti obbligate di contabilizzare i risparmi energetici realizzati e certificati in un determinato Stato membro ai fini dei loro obblighi in un altro Stato membro.

       

    Motivazione

    Il sistema di riconoscimento reciproco dei risparmi energetici, che consente di contabilizzare i risparmi realizzati dalle parti interessate in un determinato Stato ai fini dei loro obblighi in un altro Stato, ha come importante conseguenza potenziale quella di penalizzare l'occupazione locale negli Stati membri interessati. Al fine di prevenire qualsiasi conseguenza di questo genere, si raccomanda vivamente di sopprimere questo paragrafo.

    Emendamento 9

    Articolo 8, paragrafo 1

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    1.   Gli Stati membri garantiscono che i clienti finali di elettricità, gas naturale, teleriscaldamento o teleraffreddamento e acqua calda ad uso domestico ottenuta con teleriscaldamento usufruiscano di contatori individuali che misurano con precisione e mostrano il consumo energetico reale e danno informazioni sull'effettivo tempo di utilizzo, in conformità con l'allegato VI.

    Nell'introdurre i contatori intelligenti previsti dalla direttiva 2009/72/CE e dalla direttiva 2009/73/CE relative ai mercati dell'elettricità e del gas, gli Stati membri si adoperano affinché, al momento di definire le funzionalità minime dei contatori e gli obblighi imposti ai soggetti partecipanti al mercato, si tenga pienamente conto degli obiettivi di efficienza energetica e dei vantaggi per il cliente finale.

    Nel caso dell'elettricità, e su richiesta del cliente finale, gli operatori si assicurano che il contatore sia in grado di tenere conto dell'elettricità prodotta nei locali del cliente finale e trasferita alla rete. Gli Stati membri si adoperano affinché, se il cliente finale lo richiede, i dati del contatore relativi alla sua produzione o al suo consumo in tempo reale siano messi a disposizione di un terzo che agisce a suo nome.

    Per il riscaldamento e il raffreddamento, se un edificio è alimentato da una rete di teleriscaldamento, all'entrata dell'edificio viene installato un contatore di calore. Nei condomini, per misurare il consumo di calore o raffreddamento per ciascun appartamento vengono installati contatori individuali di calore. Nei casi in cui l'uso di contatori di calore individuali non sia tecnicamente possibile, vengono usati contabilizzatori di calore individuali, conformemente alle specifiche di cui all'allegato VI, punto 1.2, per misurare il consumo di calore a ciascun radiatore.

    Gli Stati membri introducono regole sulla ripartizione dei costi legati al consumo di calore nei condomini alimentati da sistemi di riscaldamento o raffreddamento centralizzati. Tali regole comprendono orientamenti sui fattori di correzione che consentono di tenere conto delle caratteristiche dell'edificio, quali ad esempio i trasferimenti di calore tra appartamenti.

    1.   Gli Stati membri garantiscono che i clienti finali di elettricità, , teleriscaldamento o teleraffreddamento e acqua calda ad uso domestico ottenuta con teleriscaldamento usufruiscano di contatori individuali che misurano con precisione e mostrano il consumo energetico reale e danno informazioni sull'effettivo tempo di utilizzo, in conformità con l'allegato VI.

    Nell'introdurre i contatori intelligenti previsti dalla direttiva 2009/72/CE e dalla direttiva 2009/73/CE relative ai mercati dell'elettricità e del gas, gli Stati membri si adoperano affinché, al momento di definire le funzionalità minime dei contatori e gli obblighi imposti ai soggetti partecipanti al mercato, si tenga pienamente conto degli obiettivi di efficienza energetica e dei vantaggi per il cliente finale.

    Nel caso dell'elettricità, e su richiesta del cliente finale, gli operatori si assicurano che il contatore sia in grado di tenere conto dell'elettricità prodotta nei locali del cliente finale e trasferita alla rete. Gli Stati membri si adoperano affinché, se il cliente finale lo richiede, i dati del contatore relativi alla sua produzione o al suo consumo in tempo reale siano messi a disposizione di un terzo che agisce a suo nome.

    Per il riscaldamento e il raffreddamento, se un edificio è alimentato da una rete di teleriscaldamento, all'entrata dell'edificio viene installato un contatore di calore. Nei condomini, per misurare il consumo di calore o raffreddamento per ciascun appartamento vengono installati contatori individuali di calore. Nei casi in cui l'uso di contatori di calore individuali non sia tecnicamente possibile, vengono usati contabilizzatori di calore individuali, conformemente alle specifiche di cui all'allegato VI, punto 1.2, per misurare il consumo di calore a ciascun radiatore.

    Gli Stati membri introducono regole sulla ripartizione dei costi legati al consumo di calore nei condomini alimentati da sistemi di riscaldamento o raffreddamento centralizzati. Tali regole comprendono orientamenti sui fattori di correzione che consentono di tenere conto delle caratteristiche dell'edificio, quali ad esempio i trasferimenti di calore tra appartamenti.

    Motivazione

    Considerato il risalto dato dal relatore nel parere al principio di sussidiarietà, si ritiene che gli Stati membri debbano poter mantenere una certa flessibilità nell'attuazione della proposta, in quanto le differenze nella costruzione degli edifici possono influenzare l'utilizzo del calore da parte degli utenti finali.

    Allo stesso modo occorre prendere in considerazione i costi economici e ambientali globali della proposta per garantirne l'efficacia complessiva. Ciò comprende i costi di manutenzione, gestione e sostituzione.

    Da un lato, si propone che i contatori intelligenti coprano tutta la gamma esistente di combustibili. Dall'altro, in linea con le osservazioni generali, appare opportuno sottolineare in questa sede che i clienti finali devono poter gestire le proprie spese e ridurre il loro consumo di energia. È altresì importante precisare che l'installazione di tali sistemi non dev'essere a carico del cliente finale.

    Emendamento 10

    Articolo 8, paragrafo 3

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    3.   Le informazioni relative al conteggio e alla fatturazione del consumo individuale di energia, nonché le altre informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 ed all'allegato VI, vengono fornite gratuitamente al cliente finale.

    3.   Le informazioni relative al conteggio e alla fatturazione del consumo individuale di energia, nonché le altre informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 ed all'allegato VI, vengono fornite gratuitamente al cliente finale.

    Motivazione

    Per evitare malintesi, è opportuno indicare chiaramente nel testo che l'accesso ai dati personali in questione è consentito soltanto a coloro che agiscono in nome del cliente finale interessato. L'evoluzione delle modalità di conteggio e di fatturazione verso un sistema "intelligente" genera dati personali in formato digitale. È opportuno proteggere dette informazioni a tutela della riservatezza dei dati relativi ai consumi dei clienti finali.

    Emendamento 11

    Articolo 8, paragrafo 4 (inserire un nuovo paragrafo)

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

     

       

    Motivazione

    La direttiva non mette in risalto i benefici derivanti dalle azioni individuali di ciascun cittadino. Nell'attuazione delle misure di efficienza energetica non va ignorato il livello individuale, e la sensibilizzazione dei cittadini è un elemento chiave da non sottovalutare ai fini del raggiungimento dell'obiettivo 2020.

    Emendamento 12

    Articolo 10, paragrafo 1

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    1.   Entro il 1o gennaio 2014 gli Stati membri stabiliscono e notificano alla Commissione un piano nazionale di riscaldamento e raffreddamento inteso a sviluppare il potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti; tale piano contiene le informazioni di cui all'allegato VII. I piani sono aggiornati e notificati alla Commissione ogni cinque anni. Gli Stati membri garantiscono, attraverso il loro quadro normativo, che i piani nazionali di riscaldamento e raffreddamento vengano presi in considerazione nei piani di sviluppo locali e regionali, compresi i piani regolatori urbani e rurali, e soddisfino i criteri di progettazione di cui all'allegato VII.

    1.   Entro il 1o gennaio 2014 gli Stati membri stabiliscono e notificano alla Commissione un piano nazionale di riscaldamento e raffreddamento, inteso a sviluppare il potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti; tale piano contiene le informazioni di cui all'allegato VII. I piani sono aggiornati e notificati alla Commissione ogni cinque anni. Gli Stati membri garantiscono, attraverso il loro quadro normativo, che i piani nazionali di riscaldamento e raffreddamento vengano presi in considerazione nei piani di sviluppo locali e regionali, compresi i piani regolatori urbani e rurali, e soddisfino i criteri di progettazione di cui all'allegato VII.

    Motivazione

    È importante che gli enti regionali e locali vengano consultati in fase di definizione e attuazione dei piani urbani di teleriscaldamento e teleraffreddamento.

    Emendamento 13

    Articolo 10, paragrafo 4

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    4.   Gli Stati membri possono stabilire condizioni di esenzione dalle disposizioni di cui al paragrafo 3 se:

    a)

    non sono rispettate le condizioni minime relative alla disponibilità di carichi calorifici di cui al punto 1 dell'allegato VIII;

    b)

    il requisito di cui al paragrafo 3, lettera b), relativo all'ubicazione dell'impianto non può essere soddisfatto a causa della necessità di ubicare un impianto in prossimità di un sito di stoccaggio geologico consentito dalla direttiva 2009/31/CE; oppure

    c)

    un'analisi costi-benefici dimostra che i costi sono superiori ai benefici rispetto al costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli investimenti nelle infrastrutture, se la stessa quantità di elettricità e calore fosse fornita con una produzione separata di riscaldamento o raffreddamento.

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali condizioni di esenzione entro il 1o gennaio 2014. La Commissione può respingere tali condizioni o formulare proposte di modifica nei sei mesi successivi alla notifica. In tali casi, le condizioni di esenzione non vengono applicate dallo Stato membro interessato fino a quando la Commissione non accetta espressamente i progetti di misure ripresentati o modificati.

    4.   Gli Stati membri possono stabilire condizioni di esenzione dalle disposizioni di cui al paragrafo 3 se:

    a)

    non sono rispettate le condizioni minime relative alla disponibilità di carichi calorifici di cui al punto 1 dell'allegato VIII;

    b)

    il requisito di cui al paragrafo 3, lettera b), relativo all'ubicazione dell'impianto non può essere soddisfatto a causa della necessità di ubicare un impianto in prossimità di un sito di stoccaggio geologico consentito dalla direttiva 2009/31/CE; oppure

    c)

    un'analisi costi-benefici dimostra che i costi sono superiori ai benefici rispetto al costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli investimenti nelle infrastrutture, se la stessa quantità di elettricità e calore fosse fornita con una produzione separata di riscaldamento o raffreddamento.

    Motivazione

    Oltre all'utilizzo di sistemi di cogenerazione ad alto rendimento, gli Stati membri dovrebbero poter autorizzare anche centrali a gas o a carbone ad alta efficienza per motivi economici o per garantire la stabilità della rete. Le esenzioni contenute nella proposta di direttiva, che prevedono un controllo preventivo della Commissione, in questo senso non bastano. La valutazione dell'utilità, in termini economici, di una centrale e del suo contributo alla stabilità della rete deve rimanere una competenza degli Stati membri.

    Emendamento 14

    Articolo 19, paragrafo 4

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    4.   La Commissione esamina le relazioni annuali e le relazioni supplementari e valuta in che misura gli Stati membri hanno realizzato progressi nel conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e nell'attuazione della presente direttiva. La Commissione invia poi la propria valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Sulla base della valutazione delle relazioni, la Commissione può formulare raccomandazioni per gli Stati membri.

    4.   La Commissione esamina le relazioni annuali e le relazioni supplementari e valuta in che misura gli Stati membri hanno realizzato progressi nel conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e nell'attuazione della presente direttiva. La Commissione invia poi la propria valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Sulla base della valutazione delle relazioni, la Commissione può formulare raccomandazioni per gli Stati membri.

    Motivazione

    Al punto 13 delle raccomandazioni politiche, il Comitato delle regioni sottolinea il ruolo essenziale degli attori regionali e locali nel processo di attuazione dei programmi di efficienza energetica. A questo proposito, il Comitato propone di incrementare il livello di partecipazione di tali attori attraverso misure tra le quali figura, alla lettera d), l'introduzione da parte degli enti regionali e locali, di meccanismi di osservazione e di contabilizzazione dell'energia e delle emissioni di gas a effetto serra, affinché le decisioni politiche possano dare risultati migliori. Per la messa in atto di tali meccanismi, che in seguito serviranno da base per l'elaborazione delle relazioni annuali e supplementari in collaborazione con gli Stati membri e per la loro valutazione da parte della Commissione, è necessario creare strumenti che consentano di beneficiare di un livello d'informazione maggiore di quello attualmente fornito dagli operatori energetici.

    Emendamento 15

    Articolo 19, paragrafi 8 e 9

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    8.   Entro il 30 giugno 2018 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione dell'articolo 6. Tale relazione è seguita, se del caso, da una proposta legislativa per uno o più dei seguenti fini:

    a)

    modificare la percentuale di risparmio stabilita all'articolo 6, paragrafo 1;

    b)

    stabilire requisiti comuni supplementari, in particolare per quanto riguarda gli aspetti di cui all'articolo 6, paragrafo 5.

    9.   Entro il 30 giugno 2018 la Commissione valuta i progressi realizzati dagli Stati membri nell'eliminazione degli ostacoli di ordine regolamentare e di altro tipo di cui all'articolo 15, paragrafo 1;

    8.   Entro il 30 giugno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione dell'articolo 6. Tale relazione è seguita, se del caso, da una proposta legislativa per uno o più dei seguenti fini:

    a)

    modificare la percentuale di risparmio stabilita all'articolo 6, paragrafo 1;

    b)

    stabilire requisiti comuni supplementari, in particolare per quanto riguarda gli aspetti di cui all'articolo 6, paragrafo 5.

    9.   Entro il 30 giugno la Commissione valuta i progressi realizzati dagli Stati membri nell'eliminazione degli ostacoli di ordine regolamentare e di altro tipo di cui all'articolo 15, paragrafo 1;

    Motivazione

    Le date intermedie indicate appaiono inappropriate. Le scadenze del 2018 sembrano troppo prossime a quella del 2020 perché sia possibile realizzare azioni significative. Il Comitato raccomanda quindi di anticipare queste scadenze, spostandole al 2016 per la presentazione della relazione sull'attuazione dei regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica, e al 2014 per la valutazione dei progressi realizzati dagli Stati membri nell'eliminazione degli ostacoli di ordine non soltanto regolamentare.

    Emendamento 16

    Nuovo articolo - Articolo 15

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

     

       

       

    Motivazione

    La formazione degli esperti e degli operatori dei settori connessi all'efficienza energetica è necessaria per il conseguimento degli obiettivi delle misure di efficienza energetica e per assicurare la qualità e l'efficacia delle operazioni effettuate. Gli enti regionali e locali sono indispensabili per lo sviluppo e l'esecuzione di questi programmi di formazione.

    Emendamento 17

    Allegato III

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento

    Requisiti di efficienza energetica per l'acquisto di prodotti, servizi e immobili da parte degli enti pubblici

    Gli enti pubblici che acquistano prodotti, servizi o immobili devono:

    a)

    qualora un prodotto sia contemplato da un atto delegato adottato ai sensi della direttiva 2010/30/UE o da una direttiva della Commissione che attua la direttiva 92/75/CEE, acquistare soltanto prodotti che soddisfano il criterio relativo all'appartenenza alla classe di efficienza energetica più elevata, tenendo conto del rapporto costi-efficacia, della fattibilità economica come pure di un livello sufficiente di concorrenza;

    b)

    qualora un prodotto non contemplato alla lettera a) sia contemplato da una misura di attuazione ai sensi della direttiva 2009/125/CE, adottata dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, acquistare soltanto prodotti conformi ai parametri di efficienza energetica specificati nella citata misura di attuazione;

    c)

    acquistare apparecchiature per ufficio contemplate dalla decisione [2006/1005/CE[1]] del Consiglio e conformi a requisiti di efficienza energetica altrettanto rigorosi di quelli elencati all'allegato C dell'accordo allegato alla citata decisione;

    d)

    acquistare soltanto pneumatici conformi al criterio della più elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante, quale definito dal regolamento (CE) n. 1222/2009[2]. Questo requisito non impedisce che gli enti pubblici possano acquistare pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato o di rumorosità esterna di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica;

    e)

    richiedere, nei bandi di gara per appalti di servizi che i fornitori, per fornire i servizi in questione, utilizzino esclusivamente prodotti conformi ai requisiti di cui alle lettere da a) a d);

    f)

    acquistare o affittare soltanto immobili conformi quantomeno ai requisiti minimi di prestazione energetica di cui all'articolo 4, paragrafo 1. La conformità con i citati requisiti è verificata mediante gli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE.

    Requisiti di efficienza energetica per l'acquisto di prodotti, servizi e immobili da parte degli enti pubblici

    Gli enti pubblici che acquistano prodotti, servizi o immobili devono:

    a)

    qualora un prodotto sia contemplato da un atto delegato adottato ai sensi della direttiva 2010/30/UE o da una direttiva della Commissione che attua la direttiva 92/75/CEE, acquistare soltanto prodotti che soddisfano il criterio relativo all'appartenenza alla classe di efficienza energetica più elevata, tenendo conto del rapporto costi-efficacia, della fattibilità economica come pure di un livello sufficiente di concorrenza;

    b)

    qualora un prodotto non contemplato alla lettera a) sia contemplato da una misura di attuazione ai sensi della direttiva 2009/125/CE, adottata dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, acquistare soltanto prodotti conformi ai parametri di efficienza energetica specificati nella citata misura di attuazione;

    c)

    acquistare apparecchiature per ufficio contemplate dalla decisione [2006/1005/CE[1]] del Consiglio e conformi a requisiti di efficienza energetica altrettanto rigorosi di quelli elencati all'allegato C dell'accordo allegato alla citata decisione;

    d)

    acquistare soltanto pneumatici conformi al criterio della più elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante, quale definito dal regolamento (CE) n. 1222/2009[2]. Questo requisito non impedisce che gli enti pubblici possano acquistare pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato o di rumorosità esterna di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica;

    f)

    acquistare o affittare soltanto immobili conformi quantomeno ai requisiti minimi di prestazione energetica di cui all'articolo 4, paragrafo 1. La conformità con i citati requisiti è verificata mediante gli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE.

    Motivazione

    Mentre è chiaro che l'obiettivo della lettera e) è far sì che gli enti pubblici estendano la portata della direttiva ai fornitori di servizi, innescando così un effetto moltiplicatore, l'accurata valutazione della conformità degli appaltatori ai requisiti previsti dalla disposizione in questione impone considerevoli costi amministrativi e finanziari, andando oltre la verifica prudenziale della conformità del servizio erogato a quanto specificato nel bando di gara.

    Bruxelles, 14 dicembre 2011

    La Presidente del Comitato delle regioni

    Mercedes BRESSO


    (1)  COM(2011) 109 definitivo.

    (2)  Il considerando (13) descrive le modalità di introduzione delle misure nazionali volte a conseguire l'obiettivo del 20 % in materia di efficienza energetica. Se per realizzare questo obiettivo risultasse necessario il rafforzamento del quadro politico, il processo in due fasi che prevede un sistema di obiettivi vincolanti sarebbe introdotto attraverso: 1) la definizione da parte degli Stati membri degli obiettivi indicativi o vincolanti, dei sistemi e dei programmi nazionali in materia di efficienza energetica e 2) la valutazione da parte della Commissione della possibilità di raggiungere l'obiettivo in virtù degli obiettivi precedentemente fissati. Qualora la valutazione dovesse dare esito negativo, la Commissione dovrebbe definire obiettivi nazionali per il 2020, tenendo conto del livello di partenza dei singoli Stati membri, della loro situazione economica e della tempestività degli interventi messi in atto.

    (3)  I regimi obbligatori di efficienza energetica di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della proposta di direttiva sono costituiti dall'insieme delle misure adottate al fine di garantire che tutti i distributori di energia o tutte le società di vendita di energia al dettaglio che operano sul territorio dello Stato membro conseguano risparmi energetici annui pari all'1,5 % in volume delle vendite di energia realizzate nell'anno precedente nello Stato membro in questione, ad esclusione dell'energia usata per il trasporto.

    (4)  COM(2011) 112 definitivo.


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