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Document 52011AP0304
Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice ***I European Parliament legislative resolution of 5 July 2011 on the amended proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing an Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (COM(2010)0093 – C7-0046/2009 – 2009/0089(COD))#P7_TC1-COD(2009)0089 Position of the European Parliament adopted at first reading on 5 July 2011 with a view to the adoption of Regulation (EU) No …/2011 of the European Parliament and of the Council establishing a European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice#ANNEX TO THE LEGISLATIVE RESOLUTION
Agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (COM(2010)0093 – C7-0046/2009 – 2009/0089(COD))
P7_TC1-COD(2009)0089 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 luglio 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (COM(2010)0093 – C7-0046/2009 – 2009/0089(COD))
P7_TC1-COD(2009)0089 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 luglio 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
GU C 33E del 5.2.2013, p. 229–230
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 33/229 |
Martedì 5 luglio 2011
Agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia ***I
P7_TA(2011)0304
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (COM(2010)0093 – C7-0046/2009 – 2009/0089(COD))
2013/C 33 E/30
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta modificata della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0093), |
— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 74, l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a) e b), l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), l'articolo 74, l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 85, paragrafo 1, l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 88, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0046/2009), |
— |
visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta, |
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visto il parere del garante europeo della protezione dei dati del 7 dicembre 2009 (1), |
— |
visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio con lettera del 9 giugno 2011 di approvare la posizione del Parlamento in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
— |
visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento, |
— |
visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0241/2011), |
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
2. |
approva la dichiarazione comune del Parlamento e del Consiglio allegata alla presente risoluzione; |
3. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 70 del 19.3.2010, pag. 13.
Martedì 5 luglio 2011
P7_TC1-COD(2009)0089
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 luglio 2011 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1077/2011)
Martedì 5 luglio 2011
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio
Il Parlamento europeo e il Consiglio riconoscono le particolari circostanze alla base dell’accordo specifico sulla sede e sui siti dell'agenzia e il fatto che esso non pregiudica le conclusioni dei rappresentanti degli Stati membri riuniti a livello di capi di Stato o di governo a Bruxelles il 13 dicembre 2003 (1), in particolare per quanto riguarda la priorità da accordare agli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 e nel 2007 nella distribuzione delle sedi di uffici o agenzie da istituire in futuro.
(1) Cfr. 05381/2004, pag. 27.