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Document 52010PC0681
Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 7/2010 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
/* COM/2010/0681 def. - NLE 2010/0331 */
/* COM/2010/0681 def. - NLE 2010/0331 */ Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
[pic] | COMMISSIONE EUROPEA | Bruxelles, 19.11.2010 COM(2010) 681 definitivo 2010/0331 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali RELAZIONE CONTESTO DELLA PROPOSTA È necessario fissare dei contingenti tariffari autonomi dell'Unione per prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'industria utilizzatrice per il periodo contingentale in corso. A seguito di richieste formulate da vari Stati membri, la Commissione ha esaminato, in collaborazione con gli esperti dei governi interessati, l'opportunità di aprire contingenti tariffari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali. Il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (CE) n. 2505/96, al fine di soddisfare alle condizioni più favorevoli la domanda dell'Unione dei prodotti in questione. Occorre aprire contingenti tariffari dell'Unione ad aliquota ridotta o nulla rispetto al dazio autonomo della tariffa doganale comune, per volumi adeguati, senza perturbare i mercati di tali prodotti. Dal dibattito condotto in occasione delle riunioni del gruppo "Economia tariffaria" è risultato che gli Stati membri sono disposti ad aprire i contingenti tariffari per i prodotti di cui alla presente proposta di regolamento, senza peraltro compromettere l'equilibrio dei mercati di tali prodotti. La proposta è conforme alle politiche in materia di agricoltura, commercio, imprese, sviluppo e relazioni esterne. Non comporterà, in particolare, ripercussioni negative per i paesi che beneficiano di un accordo commerciale preferenziale con l'UE (ad esempio i paesi che beneficiano dei regimi SPG o ACP, i paesi candidati all'adesione e i potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali). ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO È stato consultato il gruppo "Economia tariffaria", che rappresenta le industrie di ciascuno Stato membro. Tutti i contingenti elencati rispecchiano l'accordo raggiunto dal gruppo. Non è stata evocata l'esistenza di gravi rischi potenziali dalle conseguenze irreversibili. La proposta sarà oggetto di una consultazione interservizi e sarà pubblicata dopo l'adozione da parte del Consiglio. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA Modifica di un regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, avente come base giuridica l'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In virtù del suddetto articolo i contingenti tariffari autonomi sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Non si applica pertanto il principio di sussidiarietà. L'insieme delle misure proposte è in linea con i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero e con la comunicazione della Commissione del 1998 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (C 128 del 25.4.1998, pag. 2). INCIDENZA SUL BILANCIO Dazi doganali non riscossi per un importo totale di 9 422 228 EUR. 2010/0331 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31, vista la proposta della Commissione europea[1], considerando quanto segue: 1. Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, il regolamento (UE) n. 7/2010 del Consiglio[2] ha aperto dei contingenti tariffari autonomi. I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati ad aliquota ridotta o nulla. Per gli stessi motivi è ora necessario aprire per taluni prodotti, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, un nuovo contingente tariffario ad aliquota nulla, per un volume adeguato. 2. Il volume dei contingenti tariffari autonomi aventi numeri d'ordine 09.2977 e 09.2635 è insufficiente per soddisfare il fabbisogno dell'industria dell'Unione per il periodo contingentale in corso, che termina il 31 dicembre 2010. Occorre pertanto aumentare i volumi contingentali in questione con effetto a decorrere dal 1° luglio 2010. 3. L'Unione non ha più interesse a mantenere nel 2011 contingenti tariffari per taluni prodotti i cui contingenti sono stati stabiliti per il 2010. Tali contingenti devono pertanto essere chiusi a decorrere dal 1° gennaio 2011 e i prodotti corrispondenti devono essere cancellati dall'elenco figurante nell'allegato I del regolamento (UE) n. 7/2010. 4. Poiché le modifiche da apportare sono numerose, per ragioni di chiarezza occorre che l'allegato I del regolamento (UE) n. 7/10 sia integralmente sostituito. 5. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 7/2010. 6. Poiché i contingenti tariffari devono avere effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dalla medesima data ed entri immediatamente in vigore, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L 'allegato del regolamento (UE) n. 7/2010 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Con effetto dal 1° luglio 2010, nell'allegato del regolamento (UE) n. 7/2010: — il volume del contingente tariffario con numero d'ordine 09.2977 è fissato a 40 000 tonnellate, — il volume del contingente tariffario con numero d'ordine 09.2635 è fissato a 1 300 000 km. Articolo 3 Con effetto dal 1° gennaio 2011, nell'allegato del regolamento (UE) n. 7/2010 sono inserite le righe corrispondenti ai contingenti tariffari con numeri d'ordine 09.2638, 09.2639, 09.2640, 09.2941, 09.2642 e 09.2643. Articolo 4 Con effetto dal 1° gennaio 2011, nell'allegato del regolamento (UE) n. 7/2010 sono soppresse le righe corrispondenti ai contingenti tariffari con numeri d'ordine 09.2002, 09.2604, 09.2611, 09.2807 e 09.2914. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011. Tuttavia, l'articolo 2 si applica a decorrere dal 1° luglio 2010. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il presidente ALLEGATO "ALLEGATO Numero d'ordine | Codice CN | TARIC | Designazione delle merci | Periodo contingentale | Volume contingentale | Dazio contingentale (%) | 09.2849 | ex 0710 80 69 | 10 | Funghi della specie Auricularia polytricha, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati (1)(2) | 1.1.-31.12. | 700 tonnellate | 0% | 09.2913 | ex 2401 10 35 ex 2401 10 70 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 20 35 ex 2401 20 70 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 | 91 10 11 21 91 91 10 11 21 91 | Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 Euro/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 (1) | 1.1.-31.12. | 6 000 tonnellate | 0% | 09.2841 | ex 2712 90 99 | 10 | Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, 80% o più di 1-alcheni di lunghezza della catena di 20 e 22 atomi di carbonio | 1.1.-31.12. | 10 000 tonnellate | 0% | 09.2703 | ex 2825 30 00 | 10 | Ossidi e idrossidi di vanadio, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe (1) | 1.1.-31.12. | 13 000 tonnellate | 0% | 09.2806 | ex 2825 90 40 | 30 | Triossido di tungsteno, ivi compreso l'ossido di tungsteno blu | 1.1.-31.12. | 12 000 tonnellate | 0% | 09.2837 | ex 2903 49 80 | 10 | Bromoclorometano | 1.1.-31.12. | 600 tonnellate | 0% | 09.2933 | ex 2903 69 90 | 30 | 1,3-Diclorobenzene | 1.1.-31.12. | 2 600 tonnellate | 0% | 09.2950 | ex 2905 59 98 | 10 | 2-Cloroetanolo, destinato alla fabbricazione di tioplasti liquidi della sottovoce 4002 99 90 (1) | 1.1.-31.12. | 15 000 tonnellate | 0% | 09.2851 | ex 2907 12 00 | 10 | o-Cresolo di purezza, in peso, non inferiore al 98,5% | 1.1.-31.12. | 20 000 tonnellate | 0% | 09.2767 | ex 2910 90 00 | 80 | Ossido di allile e glicidile | 1.1.-31.12. | 2 500 tonnellate | 0% | 09.2624 | 2912 42 00 | Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide) | 1.1.-31.12. | 600 tonnellate | 0% | *09.2638 | 2915 21 00 | 10 | Acido acetico di purezza, in peso, del 99% o più | 1.1.-31.12. | 500 000 tonnellate | 0% | 09.2972 | 2915 24 00 | Anidride acetica | 1.1.-31.12. | 20 000 tonnellate | 0% | 09.2769 | ex 2917 13 90 | 10 | Sebacato di dimetile | 1.1.-31.12. | 1 300 tonnellate | 0% | 09.2634 | ex 2917 19 90 | 40 | Acido dodecandioico, di purezza, in peso, di più di 98,5% | 1.1.-31.12. | 4 600 tonnellate | 0% | 09.2808 | ex 2918 22 00 | 10 | Acido o-acetilsalicilico | 1.1.-31.12. | 120 tonnellate | 0% | 09.2975 | ex 2918 30 00 | 10 | Dianidride benzofenon-3,3',4,4'-tetracarbossilica | 1.1.-31.12. | 1 000 tonnellate | 0% | 09.2632 | ex 2921 22 00 | 10 | Esametilendiammina | 1.1.-31.12. | 35 000 tonnellate | 0% | 09.2602 | ex 2921 51 19 | 10 | o-Fenilendiammina | 1.1.-31.12. | 1 800 tonnellate | 0% | 09.2977 | 2926 10 00 | Acrilonitrile | 1.1.-31.12. | 30 000 tonnellate | 0% | 09.2917 | ex 2930 90 13 | 90 | Cistina | 1.1.-31.12. | 600 tonnellate | 0% | 09.2603 | ex 2930 90 99 | 79 | Tetrasolfuro di bis(3-trietossisililpropile) | 1.1.-31.12. | 9 000 tonnellate | 0% | 09.2810 | 2932 11 00 | Tetraidrofurano | 1.1.-31.12. | 20 000 tonnellate | 0% | 09.2955 | ex 2932 19 00 | 60 | Flurtamone (ISO) | 1.1.-31.12. | 300 tonnellate | 0% | 09.2812 | ex 2932 29 85 | 77 | Esan-6-olide | 1.1.-31.12. | 4 000 tonnellate | 0% | 09.2615 | ex 2934 99 90 | 70 | Acido ribonucleico | 1.1.-31.12. | 110 tonnellate | 0% | 09.2945 | ex 2940 00 00 | 20 | D-Xilosio | 1.1.-31.12. | 400 tonnellate | 0% | 09.2908 | ex 3804 00 00 | 10 | Lignosolfonato di sodio | 1.1.-31.12. | 40 000 tonnellate | 0% | 09.2889 | 3805 10 90 | Essenza di cellulosa al solfato | 1.1.-31.12. | 20 000 tonnellate | 0% | 09.2935 | ex 3806 10 00 | 10 | Colofonie ed acidi resinici resinici di gemma | 1.1.-31.12. | 280 000 tonnellate | 0% | 09.2814 | ex 3815 90 90 | 76 | Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno | 1.1.-31.12. | 2 200 tonnellate | 0% | 09.2829 | ex 3824 90 97 | 19 | Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l'estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche: — tenore, in peso, di acidi resinici non superiore a 30%, — numero di acidità non superiore a 110, e — punto di fusione non inferiore a 100° C | 1.1.-31.12. | 1 600 tonnellate | 0% | 09.2986 | ex 3824 90 97 | 76 | Miscuglio di ammine terziarie, contenente, in peso: — 60% o più di dodecildimetilammina — 20% o più di dimetil(tetradecil)ammina — 0,5% o più di esadecildimetilammina, destinato alla fabbricazione di ossidi di ammine (1) | 1.1.-31.12. | 14 315 tonnellate | 0% | 09.2907 | ex 3824 90 97 | 86 | Miscela di fitosteroli, in polvere, contenente in peso: — 75% o più di steroli, — non più del 25% di stanoli, destinata alla fabbricazione di stanoli o steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli (1) | 1.1.-31.12. | 2 500 tonnellate | 0% | 09.2140 | ex 3824 90 97 | 98 | Miscuglio di ammine terziarie, contenente in peso: — 2,0-4,0% di N,N-dimetil-1-octanamine — 94% come minimo di N,N-dimetil-1-decanamine — 2% al massimo di N,N-dimetil-1-dodecanamine | 1.1.-31.12. | 4 500 tonnellate | 0% | 09.2992 | ex 3902 30 00 | 93 | Copolimero di propilene e butilene, contenente in peso il 60% o più, ma non oltre il 68%, di propilene e 32% o più, ma non oltre il 40% di butilene, con una viscosità di fusione non superiore a 3 000 mPa a 190° C, secondo il metodo ASTM D 3236, destinato ad essere utilizzato come adesivo nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 4818 40 (1) | 1.1.-31.12. | 1 000 tonnellate | 0% | *09.2947 | ex 3904 69 80 | 95 | Poli(fluoruro di vinilidene), sotto forma di polvere, destinato alla fabbricazione di pitture o vernici per il rivestimento di metalli (1) | 1.1.-31.12. | 1 300 tonnellate | 0% | *09.2639 | 3905 30 00 | Poli(alcole vinilico) | 1.1.-31.12. | 18 000 tonnellate | 0% | *09.2640 | ex 3905 99 90 | 91 | Butirrale di polivinile | 1.1.-31.12. | 8 000 tonnellate | 0% | 09.2616 | ex 3910 00 00 | 30 | Polidimetilsiloxan con un grado di polimerizzazione di 2800 unità monomeriche (± 100) | 1.1.-31.12. | 1 300 tonnellate | 0% | *09.2816 | ex 3912 11 00 | 20 | Fiocchi di acetato di cellulosa | 1.1.-31.12. | 58 500 tonnellate | 0% | *09.2641 | ex 3913 90 00 | 87 | Ialuronato di sodio, non sterile, caratterizzato da: — peso molecolare medio ponderale (Mw) non superiore a 900 000 — livello di endotossina non superiore a 0,008 unità di endotossina (EU)/mg — un tenore di etanolo non superiore all'1% in peso — un tenore di isopropanolo non superiore allo 0,5% in peso | 1.1.-31.12. | 200 kg | 0% | 09.2813 | ex 3920 91 00 | 94 | Pellicola di poli butirrale di vinile coestruso a tre strati, senza striscia colorata graduata, con un contenuto in peso pari o superiore al 29% ma non superiore al 31% di 2,2'-etilenediossidietil bis(2-etilesanoato) come plastificante | 1.1.-31.12. | 2 000 000 m² | 0% | 09.2818 | ex 6902 90 00 | 10 | Mattoni refrattari — che hanno una lunghezza dello spigolo superiore a 300mm e — che hanno un tenore in peso di TiO2 non superiore all'1% e — che hanno un tenore in peso di Al2O3 non superiore a 0,4% e — che presentano una variazione di volume inferiore al 9% a 1700° C | 1.1.-31.12. | 75 tonnellate | 0% | 09.2815 | ex 6909 19 00 | 70 | Supporti per catalizzatori o filtri, costituiti da parti in ceramica porosa, principalmente a base di ossidi di alluminio e titanio, di volume totale non superiore a 65 litri e dotati di almeno un canale (aperto ad una o entrambe le estremità) per cm² della sezione trasversale | 1.1.-31.12. | 380 000 units | 0% | 09.2628 | ex 7019 52 00 | 10 | Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m²(± 10 g/m²), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili o a telaio fisso | 1.1.-31.12. | 350 000 m² | 0% | 09.2799 | ex 7202 49 90 | 10 | Ferrocromo contenente, in peso, 1,5% o più, ma non più di 4% di carbonio e non più di 70% di cromo | 1.1.-31.12. | 50 000 tonnellate | 0% | 09.2629 | ex 7616 99 90 | 85 | Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (1) | 1.1.-31.12. | 240 000 units | 0% | *09.2636 | ex 8411 82 80 | 20 | Motori a turbina a gas industriali aeroderivativi di 64 MW da incorporare in gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica industriale con un ciclo operativo di punta/medio inferiore a 5 500 ore annue e con un'efficienza di ciclo semplice superiore a 40% | 1.1.-31.12. | 10 units | 0% | 09.2763 | ex 8501 40 80 | 30 | Motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, con una potenza superiore a 750 W, una potenza di ingresso superiore a 1 600 W, ma non superiore a 2 700 W, un diametro esterno di oltre 120 mm (± 0,2 mm) ma non superiore a 135 mm (± 0,2 mm), una velocità nominale di oltre 30 000 rpm ma non superiore a 50 000 rpm, attrezzato con un ventilatore a induzione, utilizzato nella fabbricazione di aspirapolveri (1) | 1.1.-31.12. | 2 000 000 units | 0% | *09.2642 | ex 8501 40 80 | 40 | Unità costituita da — motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, di potenza uguale o superiore a 480 W, ma non superiore a 1 400 W, di potenza in ingresso superiore a 900 W, ma non superiore a 1 600 W, di diametro esterno superiore a 119,8 mm, ma non superiore a 135,2 mm, e velocità nominale superiore a 30 000 giri al minuto, ma non superiore a 50 000 giri al minuto, e — un ventilatore a induzione destinata alla fabbricazione di aspirapolveri (1) | 1.1.-31.12. | 120 000 units | 0% | *09.2633 | ex 8504 40 82 | 20 | Adattatore elettrico di potenza non superiore a 1 kVA, impiegato nella fabbricazione di depilatori elettrici (1) | 1.1.-31.12. | 4 500 000 units | 0% | *09.2643 | ex 8504 40 82 | 30 | Schede di alimentazione destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di prodotti di cui alle voci 8521 e 8528 (1) | 1.1.-31.12. | 1 038 000 units | 0% | 09.2620 | ex 8526 91 20 | 20 | Unità del sistema GPS avente la funzione di determinare la posizione | 1.1.-31.12. | 3 000 000 units | 0% | 09.2003 | ex 8543 70 90 | 63 | Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni non superano 30 x 30 mm | 1.1.-31.12. | 1 400 000 units | 0% | *09.2635 | ex 9001 10 90 | 20 | Fibre ottiche destinate alla fabbricazione di cavi in fibre ottiche di vetro di cui alla voce 8544 (1) | 1.1.-31.12. | 2 600 000 km | 0% | 09.2631 | ex 9001 90 00 | 80 | Lenti, prismi ed elementi cementati in vetro, non montati, usati per la fabbricazione di merci dei codici NC 9005, 9013 e 9015 (1) | 1.1.-31.12. | 5 000 000 units | 0% | (1) | L'esenzione dai dazi doganali o la riduzione degli stessi sono subordinate alle condizioni stabilite dalle disposizioni UE in materia ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 11)]. 10. 1993, p. 1)). | (2) | Tuttavia non è possibile beneficiare della misura se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione. | * | Posizione nuova o modificata. | " SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER PROPOSTE DI ATTI AVENTI UN 'INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE 1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali 2. LINEE DI BILANCIO Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120 Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2010: 14 079 700 000 EURImporto iscritto in bilancio per l'esercizio 2011: 14 079 700 000 EUR (PB 2011) 3. INCIDENZA FINANZIARIA ( Proposta senza incidenza finanziaria x Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente: Mio EUR (al primo decimale) Linea di bilancio | Entrate[3] | Periodo di 6 mesi con inizio il 1.7.2010 | [2011] | Articolo 120 | Incidenza sulle risorse proprie | −0,2 | −9,2 | ALLEGATO I Valido a decorrere dal 1.7.2010. Contingenti tariffari di cui all'articolo 2 Designazione delle merci | Volume contingentale (unità/t) | Prezzo stimato (euro per t, km) | Dazio (%) (TDC 2011) | Dazio contingentale (%) | Perdita di entrate prevista (in euro) | ACN (acrilonitrile) 09.2977 | + 10 000 tonnellate (quantitativo iniziale: 30 000 tonnellate) | 900 | 2,9 | 0 | 261 000 | Fibre ottiche 09.2635 | + 150 000 km (quantitativo iniziale: 1 150 000 km) | 6,66 | 2,9 | 0 | 28 971 | Perdita di entrate complessiva: (289 971 EUR − 72 493 EUR) = 217 478 EUR netti. ALLEGATO II Valido a decorrere dal 1.1.2011. Contingenti tariffari di cui all'articolo 3 Designazione delle merci | Variazione del quantitativo contingentale (t/g) | Prezzo stimato (EUR per t/kg/unità) | Dazio (%) (TDC 2011) | Dazio contingentale (%) | Prevista variazione della perdita di entrate rispetto al precedente periodo contingentale (in euro) | 09.2638 Acido acetico | + 500 tonnellate (quantitativo iniziale: 0 tonnellate) | 260 000 EUR/t | 5,5 | 0 | 7 150 000 | 09.2639 Alcole | + 18 000 tonnellate (quantitativo iniziale: 0 tonnellate) | 1 825 EUR/t | 6,5 | 0 | 2 135 250 | 09.2640 Butirrale | + 500 tonnellate (quantitativo iniziale: 0 tonnellate) | 3 580 EUR/t | 6,5 | 0 | 116 350 | 09.2641 Ialuronato | + 200 kg (quantitativo iniziale: 0 tonnellate) | 173 081 EUR/kg | 6,5 | 0 | 2 250 053 | 09.2642 Unità destinata alla fabbricazione di aspirapolveri | + 120 000 u (quantitativo iniziale: 0 u) | 6,76 EUR/u | 2,7 | 0 | 21 902 | 09.2643 Schede di alimentazione | + 1 038 000 u (quantitativo iniziale: 0 u) | 17,50 EUR/u | 3,3 | 0 | 599 445 | Perdita totale di entrate rispetto al precedente periodo contingentale:(12 273 000 EUR − 3 068 250 EUR) = 9 204 750 EUR netti. 4. MISURE ANTIFRODE Le disposizioni relative alla gestione dei contingenti tariffari includono le necessarie misure di prevenzione e tutela contro le frodi e le irregolarità. 5. ALTRE OSSERVAZIONI [1] GU C […] del […], pag. […]. [2] GU L 3 del 7.1.2010, pag. 1. [3] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.