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Document 52010PC0540

    Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica Italiana ad applicare misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

    /* COM/2010/0540 final - NLE 2010/0269 */

    52010PC0540

    /* COM/2010/0540 final - NLE 2010/0269 */ Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica Italiana ad applicare misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto


    [pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

    Bruxelles, 4.10.2010

    COM(2010) 540 definitivo

    2010/0269 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

    recante modifica della decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica Italiana ad applicare misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

    RELAZIONE

    CONTESTO DELLA PROPOSTA |

    Motivazione e obiettivi della proposta A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell’IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali. Con lettera protocollata dal Segretariato generale della Commissione il 18 febbraio 2010, la Repubblica Italiana ha richiesto l'autorizzazione per continuare ad applicare una misura di deroga relativa al diritto di detrarre l'IVA di cui sono gravate alcune tipologie di mezzi di trasporto. In conformità all’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera datata 13 luglio 2010, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Repubblica italiana. Con lettera datata 15 luglio 2010 la Commissione ha comunicato alla Repubblica Italiana di disporre di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta. |

    Contesto generale L’articolo 168 della direttiva IVA stabilisce che il soggetto passivo ha il diritto di detrarre l’IVA addebitata su acquisti impiegati ai fini di operazioni soggette ad imposta. Contemporaneamente, l'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), dispone che l'utilizzazione per uso privato di un bene destinato all'impresa è assimilata a prestazioni di servizi a titolo oneroso, qualora detto bene abbia dato diritto a una detrazione totale o parziale dell'IVA. Di conseguenza, il sistema assicura che il consumo finale sia tassato in caso l'IVA sugli acquisti corrispondenti sia stata inizialmente dedotta. Per quanto riguarda gli autoveicoli, risulta talvolta difficile e oneroso per il soggetto passivo identificare e registrare la divisione tra uso aziendale o privato, e per l'amministrazione fiscale controllare tale distinzione nella pratica. Considerato l'alto numero di autoveicoli ad uso misto, l'evasione fiscale potrebbe assumere dimensioni considerevoli. Al fine di semplificare gli obblighi in materia di IVA e di combattere l'evasione fiscale, la Repubblica Italiana ha chiesto e ottenuto dal Consiglio una deroga individuale che consente di limitare al 40% il diritto a detrazione sull'acquisto di veicoli stradali a motore (ad eccezione di trattori agricoli o forestali), normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni, la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 chilogrammi e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto[1]. Tuttavia, è necessario sottolineare che talune categorie di veicoli erano escluse da tale limite, ad esempio i veicoli che formano parte di beni strumentali, quelli utilizzati a fini di formazione da una scuola guida oppure destinati a noleggio o leasing, nonché quelli usati da rappresentanti di commercio e i taxi. Contemporaneamente, le imprese sarebbero sollevate dall'obbligo di contabilizzare a fini fiscali l’utilizzo privato. Conformemente all'articolo 6 della decisione summenzionata, la Repubblica Italiana ha presentato una relazione sui primi due anni di applicazione della stessa, che includeva una revisione della percentuale di riduzione applicata. Dalle informazioni ive fornite sembrerebbe che, considerando in particolare l'elevato numero di piccole imprese operanti in Italia, il limite del 40% corrisponderebbe ancora alla situazione attuale e sarebbe quindi adeguato. Tuttavia, eventuali proroghe dovrebbero avere durata limitata in modo da valutare se le condizioni, sulle quali si basa la deroga, siano ancora valide. Pertanto, si propone di estendere la deroga fino alla fine del 2013, e di richiedere alla Repubblica Italiana di presentare una nuova relazione, in caso di richiesta di nuova proroga al di là di tale data. La decisione scade, in ogni caso, all'eventuale entrata in vigore prima di tale termine di una normativa UE che disciplina le restrizioni al diritto a detrazione nel settore in oggetto. |

    Disposizioni vigenti nel settore della proposta L'articolo 176 della direttiva IVA dispone che il Consiglio stabilisce le spese che non danno diritto a detrazione dell'IVA. Fino a tale delibera, gli Stati membri possono mantenere tutte le esclusioni previste dalla loro legislazione nazionale al 1° gennaio 1979. Pertanto, vi sono una serie di disposizioni di rinvio ("standstill") che limitano il diritto a detrazione sui veicoli a motore. Inoltre, simili limiti alla detrazione sono stati accordati ad altri Stati membri in base all'articolo 395 della direttiva IVA. Nel 2004 la Commissione ha presentato una proposta[2] che contiene norme relative a quali forme di spesa possono essere soggette a un limite sul diritto alle detrazioni, ma il Consiglio non è ancora stato in grado di raggiungere un accordo in materia. |

    Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione Non pertinente. |

    CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO |

    Consultazione delle parti interessate |

    Non pertinente. |

    Ricorso al parere di esperti |

    Non è stato necessario consultare esperti esterni. |

    Valutazione d’impatto La proposta è volta a contrastare l’evasione dell’IVA e a semplificare la procedura di imposizione della tassa e ha pertanto un impatto potenzialmente positivo. In considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l'impatto sarà comunque limitato. |

    ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

    Sintesi delle misure proposte Autorizzazione per l'Italia a continuare ad applicare una misura di deroga alla direttiva IVA al fine di limitare al 40% il diritto di un soggetto passivo di detrarre l’imposta sul valore aggiunto su spese connesse a veicoli a motore quando il veicolo non viene utilizzato esclusivamente per scopi professionali. Se il diritto a detrarre l'IVA viene limitato, il soggetto passivo è sollevato dall'obbligo di dichiarare l'IVA sull'uso privato. Un’eventuale richiesta di deroga della misura deve essere accompagnata dalla trasmissione di una relazione sull'applicazione della deroga. |

    Base giuridica Articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. |

    Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva delle istituzioni dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. |

    Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi di seguito elencati. |

    La decisione riguarda un’autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo. |

    Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all’obiettivo perseguito. |

    Scelta degli strumenti |

    Strumenti proposti: decisione. |

    Altri strumenti non sarebbero idonei per i motivi di seguito elencati. A norma dell’articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni in materia di IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio che delibera all’unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo perché può essere indirizzata ai singoli Stati membri. |

    INCIDENZA SUL BILANCIO |

    Nessuna |

    INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

    Riesame/revisione/cessazione dell'efficacia |

    La proposta comprende una clausola di riesame e una clausola di cessazione dell'efficacia. |

    2010/0269 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

    recante modifica della decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica Italiana ad applicare misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto[3], in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    1. Con lettera protocollata presso il Segretariato generale della Commissione il 18 febbraio 2010, l'Italia ha chiesto l'autorizzazione a prorogare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/11/CE, in modo da continuare a limitare il diritto a detrazione sulle spese relative ad alcuni veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente per scopi professionali.

    2. Con lettera datata 13 luglio 2010 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall'Italia. Con lettera datata 15 luglio 2010 la Commissione ha comunicato all’Italia di disporre di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta.

    3. La decisione 2007/441/CE del Consiglio, del 18 giugno 2007, che autorizza la Repubblica Italiana ad applicare misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a, e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto[4], autorizzava l'Italia a limitare al 40% il diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) che grava sulle spese relative a veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente per scopi professionali. La decisione 2007/441/CE stabilisce altresì che l'uso a fini privati di veicoli ai quali è stata applicata la limitazione del diritto a deduzione in conformità della decisione stessa non era assimilabile a una prestazione di servizi a titolo oneroso. La decisione 2007/441/CE contiene inoltre alcune definizioni relative ai veicoli e alle spese che rientrano nell'ambito della decisione stessa e un elenco di veicoli esplicitamente esclusi da tale ambito.

    4. Conformemente all'articolo 6 della decisione 2007/441/CE, la Repubblica Italiana ha presentato una relazione alla Commissione sui primi due anni di applicazione della stessa, che includeva una revisione della percentuale di riduzione applicata. Le informazioni fornite dall'Italia mostrano che una limitazione al 40% del diritto a detrazione dell'IVA continua a corrispondere alla situazione attuale, per quanto riguarda l'utilizzo aziendale o extra-aziendale dei veicoli interessati. Pertanto, è opportuno autorizzare l'Italia ad applicare la misura in questione per un ulteriore periodo limitato, fino al 31 dicembre 2013.

    5. In caso l'Italia contemplasse un'ulteriore proroga oltre il 2013, la richiesta di proroga presentata alla Commissione, entro il 1° aprile 2013, dovrà essere accompagnata da una nuova relazione.

    6. Il 29 ottobre 2004 la Commissione ha adottato la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto[5]. Le misure di deroga previste dalla presente decisione scadono alla data di entrata in vigore della direttiva di modifica, se essa è anteriore alla data di scadenza stabilita nella presente decisione.

    7. La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione europea provenienti dall'imposta sul valore aggiunto.

    8. La decisione 2007/441/CE dev'essere modificata di conseguenza,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2007/441/CE è così modificata:

    (1) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 6

    Eventuali richieste di proroga delle misure stabilite dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 1° aprile 2013.

    Eventuali richieste di proroga di tali misure sono accompagnate da una relazione che comprenda un esame della percentuale di restrizione applicata al diritto a detrazione dell'IVA che grava sulle spese pertinenti a veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente per scopi professionali."

    (2) Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 7

    La presente decisione scade alla data di entrata in vigore delle norme dell'Unione che stabiliscono quali spese relative ai veicoli stradali a motore non possono beneficiare della detrazione totale dell’imposta sul valore aggiunto, e comunque al più tardi il 31 dicembre 2010."

    Articolo 2

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011.

    Articolo 3

    La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il presidente

    [1] Decisione 2007/441/CE del Consiglio, del 18 giugno 2007, che autorizza la Repubblica Italiana ad applicare una misura di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 33).

    [2] COM(2004) 728 definitivo (GU C 24 del 29.1.2005, pag. 10).

    [3] GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

    [4] GU L 165 del 27.6.2007, pag. 33.

    [5] COM(2004) 728 definitivo.

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