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Document 52010PC0505

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada

    /* COM/2010/0505 def. - COD 2010/0258 */

    52010PC0505

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada /* COM/2010/0505 def. - COD 2010/0258 */


    [pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

    Bruxelles, 24.9.2010

    COM(2010) 505 definitivo

    2010/0258 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada

    (rifusione)

    RELAZIONE

    1. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni.

    2. La Commissione ha avviato la codificazione del regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio, del 25 maggio 1998, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada[2]. Il nuovo regolamento avrebbe sostituito i vari regolamenti che esso incorpora[3], preservando in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non facendo altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell’opera di codificazione.

    3. Nel frattempo, il trattato di Lisbona è entrato in vigore. In virtù dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il legislatore può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo.

    4. Una siffatta delega di potere può essere appropriata per determinate disposizioni del regolamento (CE) n. 1172/98. È pertanto opportuno convertire la codificazione del regolamento (CE) n. 1172/98 in una rifusione per introdurre le modifiche necessarie.

    5. La proposta di rifusione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare , in tutte le lingue ufficiali, del regolamento (CE) n. 1172/98 e degli strumenti di modifica dello stesso, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, attraverso un sistema di elaborazione dati . Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato IX del regolamento rifuso.

    ê 1172/98 (adattato)

    2010/0258 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada

    (rifusione)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo Ö 338, primo paragrafo Õ,

    vista la proposta dalla Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[4],

    deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    ò nuovo

    (1) Il regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio, del 25 maggio 1998, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada[5], è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese[6]. Esso deve ora essere nuovamente modificato ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di razionalità e chiarezza, alla sua rifusione.

    ê 1172/98 considerando (1) (adattato)

    (2) Per assolvere i compiti che le sono affidati, nel quadro della politica comune dei trasporti, la Commissione deve disporre di statistiche comparabili, affidabili, sincronizzate, regolari e complete sull'ampiezza e lo sviluppo dei trasporti di merci su strada effettuati per mezzo di veicoli immatricolati Ö nell'Unione Õ europea, nonché sul grado di utilizzazione dei veicoli che effettuano tali trasporti.

    ê 1172/98

    (3) È necessario istituire statistiche regionali complete, sia per quanto riguarda i trasporti di merci che i percorsi dei veicoli.

    ê 1172/98 (adattato)

    (4) È quindi opportuno in particolare descrivere l'origine e la destinazione regionale dei trasporti Ö intraunionali Õ, analogamente ai trasporti nazionali, e mettere in relazione i trasporti di merci con i percorsi dei veicoli, misurando il grado di impiego dei veicoli che effettuano tali trasporti.

    (5) In base al principio di sussidiarietà, la creazione di norme e di statistiche comuni che consentano di produrre informazioni armonizzate rappresenta un'attività che può essere efficace solo se affrontata a livello Ö di Unione Õ e la raccolta dei dati avverrà in ciascuno Stato membro sotto l'autorità degli organismi e delle istituzioni responsabili della realizzazione delle statistiche ufficiali.

    (6) Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee[7], costituisce il quadro di riferimento per le disposizioni previste dal presente regolamento, in particolare quelle relative all'accesso alle fonti dei dati amministrativi, al rapporto costo-efficacia delle risorse disponibili e al segreto statistico.

    (7) È necessaria la comunicazione di dati individuali resi anonimi, per procedere a una stima della precisione complessiva dei risultati.

    (8) È importante garantire una diffusione adeguata delle informazioni statistiche.

    ê 399/2009 considerando (1) (adattato)

    (9) Ö Occorre adottare le misure necessarie per l'attuazione del presente Õ regolamento a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[8].

    ê 399/2009 considerando (4) (adattato)

    ð nuovo

    (10) È opportuno delegare alla Commissione il potere di ð adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato per quanto riguarda ï Ö l'adozione delle Õ caratteristiche della raccolta dei dati e il contenuto degli allegati, nonché requisiti minimi di precisione per i risultati statistici trasmessi dagli Stati membri e le modalità di attuazione Ö del presente Õ regolamento, compresi i provvedimenti atti ad adeguarlo al progresso economico e tecnico, Tali misure, di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE,

    ê 1172/98 (adattato)

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto e ambito d'applicazione

    1. Ciascuno Stato membro elabora statistiche Ö per l'Unione Õ relative ai trasporti di merci su strada effettuati per mezzo di autoveicoli stradali destinati al trasporto di merci e immatricolati nello Stato membro in questione, nonché ai percorsi di tali veicoli.

    2. Il presente regolamento non si applica al trasporto di merci su strada, ad eccezione di quello effettuato per mezzo:

    a) di autoveicoli stradali per il trasporto di merci il cui peso o le cui dimensioni autorizzate siano superiori ai limiti normalmente ammessi negli Stati membri interessati;

    b) di veicoli agricoli, di veicoli militari e di veicoli appartenenti alle amministrazioni pubbliche, centrali o locali, eccettuati gli autoveicoli stradali per il trasporto di merci appartenenti alle imprese pubbliche, in particolare alle imprese ferroviarie.

    Ogni Stato membro ha la facoltà di escludere dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli autoveicoli stradali per il trasporto di merci il cui carico utile, o il peso massimo autorizzato a pieno carico, sia inferiore a un determinato limite. Tale limite non può essere superiore a 3,5 tonnellate di carico utile o a 6 tonnellate di peso massimo autorizzato per gli autoveicoli singoli.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

    a) «trasporti di merci su strada»: qualsiasi spostamento di merce effettuato per mezzo di un autoveicolo stradale destinato al trasporto di merci;

    b) «autoveicolo stradale»: veicolo stradale munito di un motore che costituisce il suo unico mezzo di propulsione, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di merci oppure alla trazione su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di merci;

    c) «veicolo stradale per il trasporto di merci»: veicolo stradale, esclusivamente o principalmente concepito per il trasporto di merci (autocarro, rimorchio, semirimorchio);

    d) «autoveicolo stradale per il trasporto di merci»: ogni autoveicolo stradale isolato (autocarro) oppure una combinazione di veicoli stradali, vale a dire un autotreno (autocarro con rimorchio) o un autoarticolato (trattore stradale con semirimorchio) per il trasporto di merci);

    e) «autocarro»: veicolo stradale rigido, esclusivamente o principalmente concepito per il trasporto di merci;

    f) «trattore stradale»: veicolo stradale a motore, esclusivamente o principalmente concepito per il traino di altri veicoli stradali non semoventi (per lo più, semirimorchi);

    g) «rimorchio»: veicolo stradale per il trasporto di merci, concepito per essere trainato da un autoveicolo stradale;

    h) «semirimorchio»: veicolo stradale per il trasporto di merci, privo di asse anteriore, concepito in modo tale che una parte del veicolo e una parte considerevole del suo carico poggino sul trattore stradale;

    i) «autoarticolato»: trattore stradale accoppiato a un semirimorchio;

    j) «autotreno»: autoveicolo stradale per il trasporto di merci al quale è agganciato un rimorchio.

    In questa categoria si includono anche gli autoarticolati che hanno un rimorchio supplementare;

    k) «immatricolato»: fatto di essere iscritto in un registro dei veicoli stradali, tenuto da un organismo ufficiale, indipendentemente dal fatto che tale iscrizione comporti o no la consegna di una targa di immatricolazione.

    Nel caso in cui il trasporto sia effettuato da una combinazione di veicoli stradali, vale a dire un autotreno (autocarro con rimorchio) o un autoarticolato (trattore stradale con semirimorchio) e in cui l'autoveicolo stradale (autocarro o trattore stradale) e il rimorchio o il semirimorchio siano immatricolati in paesi diversi, viene considerato paese di immatricolazione dell'insieme quello dell'autoveicolo stradale;

    l) «carico utile»: peso massimo delle merci dichiarato ammissibile dall'autorità competente del paese di immatricolazione del veicolo.

    Se l'autoveicolo per il trasporto di merci è costituito da un autocarro con rimorchio, il carico utile dell'insieme è la somma dei carichi utili dell'autocarro e del rimorchio;

    m) «peso massimo autorizzato»: somma del peso del veicolo (o di una combinazione di veicoli), da fermo e in ordine di marcia, e del peso del carico dichiarato ammissibile dall'autorità competente del paese di immatricolazione del veicolo;

    n) «Eurostat»: il servizio della Commissione responsabile dell'esecuzione dei compiti ad essa affidati nel settore della produzione di statistiche Ö dell'Unione Õ.

    Articolo 3

    Raccolta dei dati

    1. Gli Stati membri rilevano i dati statistici che si riferiscono ai seguenti ambiti:

    a) veicolo;

    b) percorso;

    c) merce.

    2. Le variabili statistiche relative a ciascun ambito, la loro definizione e i livelli di nomenclatura utilizzati per la loro ripartizione figurano negli allegati Ö da I a VII Õ.

    ê 1172/98

    3. Nel determinare il metodo da impiegare per rilevare i dati statistici, gli Stati membri si astengono dal prevedere formalità nel passaggio delle frontiere tra Stati membri.

    ê 399/2009, art. 1, paragrafo 1 (adattato)

    ð nuovo

    4. ð La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 8 per stabilire le ï caratteristiche della raccolta dei dati e Ö il Õ contenuto degli allegati da I a VII.

    Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del presente atto, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

    ê 399/2009, art. 1, paragrafo 2 (adattato)

    ð nuovo

    Articolo 4

    Precisione dei risultati

    I metodi di raccolta e di elaborazione dei dati dovranno essere concepiti in modo tale che i risultati statistici trasmessi dagli Stati membri soddisfino requisiti minimi di precisione che tengano conto delle caratteristiche strutturali del trasporto stradale negli Stati membri. ð La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 8 per stabilire ï i requisiti di precisione sono adottati dalla Commissione. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

    ê 1172/98

    Articolo 5

    Trasmissione delle informazioni a Eurostat

    1. Gli Stati membri trasmettono trimestralmente a Eurostat i dati individuali debitamente verificati corrispondenti alle variabili menzionate all'articolo 3 ed elencate all'allegato I, senza indicare il nome, l'indirizzo e il numero di immatricolazione.

    Tale trasmissione include, se del caso, i dati relativi a trimestri anteriori per i quali erano stati comunicati dati provvisori.

    ê 399/2009, art. 1, punto 3

    2. Le modalità di trasmissione dei dati di cui al paragrafo 1, incluse all'occorrenza le tabelle statistiche basate su tali dati, sono fissate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

    ê 1172/98

    3. La trasmissione avviene entro un termine di cinque mesi a decorrere dalla fine di ciascun trimestre d'osservazione.

    La prima trasmissione copre il primo trimestre dell'anno 1999.

    ê 399/2009, art. 1, punto 4

    Articolo 6

    Diffusione dei risultati

    Le disposizioni relative alla diffusione dei risultati statistici inerenti ai trasporti di merci su strada, inclusi la struttura e il contenuto dei risultati da diffondere, sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

    ê 1172/98

    Articolo 7

    Relazioni

    1. Al più tardi al momento della trasmissione delle prime informazioni trimestrali, gli Stati membri trasmettono a Eurostat una relazione sui metodi di rilevazione impiegati.

    Se necessario, gli Stati membri comunicano a Eurostat anche i mutamenti sostanziali subiti dai metodi di raccolta utilizzati.

    2. Gli Stati membri comunicano annualmente a Eurostat informazioni sulle dimensioni dei campioni, sui tassi di non risposta e sull'affidabilità dei principali risultati, quest'ultima sotto forma di deviazione standard o di intervallo di confidenza.

    ò nuovo

    Articolo 8

    Esercizio della delega

    1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui al presente regolamento è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.

    2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

    3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 9 e 10.

    Articolo 9

    Revoca della delega

    1. La delega di poteri di cui all'articolo 8 può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

    2. L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca della delega di poteri si adopera per informarne l’altra istituzione e la Commissione entro un mese prima di prendere la decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.

    3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

    Articolo 10

    Obiezioni agli atti delegati

    1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni all’atto delegato entro due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine è prorogato di un mese.

    2. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all’atto delegato, o se prima della scadenza di tale termine il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data fissata nell’atto medesimo.

    3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, quest’ultimo non entra in vigore. L’istituzione che solleva obiezioni all’atto delegato ne illustra le ragioni.

    ê 399/2009 art. 1, punto 6 (adattato)

    Articolo 11

    Ö Procedura di comitato Õ

    1. La Commissione è assistita dal comitato del Ö sistema Õ statistico Ö europeo Õ istituito Ö dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 Õ.

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

    Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

    3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera a), e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

    ê

    Articolo 12

    Abrogazione

    Il regolamento (CE) n. 1172/98 è abrogato.

    I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura all’allegato IX.

    ê 1172/98

    Articolo 13

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a […]

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il presidente Il presidente

    ê 1172/98 (adattato)

    ALLEGATI

    Allegato I | ELENCO DELLE VARIABILI |

    Allegato II | NOMENCLATURA DELLE CONFIGURAZIONI IN BASE AL NUMERO DI ASSI |

    Allegato III | NOMENCLATURA DEI TIPI DI PERCORSO |

    Allegato IV | NOMENCLATURA DELLE MERCI |

    Allegato V | NOMENCLATURA DELLE CATEGORIE DI MERCI PERICOLOSE |

    Allegato VI | NOMENCLATURA DEI TIPI DI CARICO |

    Allegato VII | CODIFICA DEI LUOGHI DI CARICO E DI SCARICO Ö DEI PAESI E DELLE REGIONI Õ |

    Ö Allegato VIIIÕ | Ö REGOLAMENTO ABROGATO ED ELENCO DELLE SUE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE Õ |

    Ö Allegato IX Õ | Ö TAVOLA DI CONCORDANZA Õ |

    _________

    ê 1172/98 (adattato)

    è1 1893/2006 art. 13

    ALLEGATO I

    ELENCO DELLE VARIABILI

    Le informazioni da fornire per ciascun veicolo censito si suddividono in:

    A1. dati relativi al veicolo,

    A2. dati relativi al percorso,

    A3. dati relativi alla merce (nell'operazione elementare di trasporto).

    A1 VARIABILI RELATIVE AL VEICOLO

    Secondo la definizione fornita all'articolo 2 l'autoveicolo stradale per il trasporto di merci è qualsiasi autoveicolo singolo (autocarro), o una combinazione di autoveicoli stradali, vale a dire un autotreno (autocarro con rimorchio) o un autoarticolato (trattore stradale con semirimorchio), per il trasporto di merci.

    I dati relativi al veicolo che devono essere forniti, sono i seguenti:

    1. possibilità di impiegare i veicoli per effettuare trasporti combinati (facoltativo);

    2. configurazione degli assi, in base all'allegato II (facoltativo);

    3. età dell'autoveicolo stradale (autocarro o trattore stradale), espressa in anni (a decorrere dalla sua prima immatricolazione);

    4. peso massimo autorizzato, in quintali;

    5. carico utile, in quintali;

    6. classe d'attività è1 NACE (Rev. 2 ) ç (livello con codice numerico a quattro cifre) dell'operatore del veicolo (facoltativo)[9];

    7. tipo di trasporto (per conto terzi/per conto proprio);

    8. chilometri percorsi complessivamente durante il periodo d'indagine;

    8.1. a pieno carico;

    8.2. a vuoto (comprese le corse a vuoto dei trattori stradali) (facoltativo);

    9. ponderazione del veicolo, che va usata all'atto dell'elaborazione dei risultati completi a partire da dati elementari, qualora la raccolta delle informazioni avvenga mediante sondaggio.

    ê 1172/98

    Configurazioni successive

    Se l'autoveicolo stradale selezionato per l'indagine è un autocarro utilizzato singolarmente (cioè senza rimorchio) durante il periodo d'indagine, esso costituisce, in quanto tale, l'autoveicolo stradale per il trasporto di merci.

    Ma se l'autoveicolo stradale selezionato per l'indagine è un trattore stradale — nel qual caso gli verrà agganciato un semirimorchio — oppure è un autocarro cui viene agganciato un rimorchio, i dati richiesti in base al regolamento riguardano l'autoveicolo stradale per il trasporto di merci nel suo insieme e, in questo caso, esso può subire mutamenti di configurazione nel corso del periodo d'indagine (per esempio: autocarro che traina un rimorchio o che cambia di rimorchio nel corso del periodo; trattore stradale che cambia semirimorchio); occorre pertanto seguire tutte queste configurazioni successive e considerare che i dati relativi al veicolo devono essere forniti per ciascun percorso. Se, tuttavia, non fosse possibile seguire queste configurazioni successive, verranno assunti — come valori delle variabili relative al veicolo — quelli corrispondenti alla configurazione che esso aveva all'inizio del primo percorso a pieno carico, realizzato nel corso del periodo di indagine, oppure alla configurazione maggiormente utilizzata durante tale periodo.

    Cambiamenti nel tipo di trasporto

    A seconda dei percorsi, inoltre, il trasporto può essere effettuato talvolta per conto proprio e talvolta per conto terzi; il tipo di trasporto deve essere indicato per ciascun percorso. Se, tuttavia, non fosse possibile seguire questi mutamenti, si assumerà - come variabile «tipo di trasporto» - quella che corrisponde alla modalità d'impiego principale.

    A2 VARIABILI RELATIVE AL PERCORSO

    Nel corso del periodo d'indagine l'autoveicolo stradale per il trasporto di merci effettua dei percorsi che possono essere a vuoto (l'autocarro, il rimorchio o il semirimorchio non contengono né merci né imballaggi vuoti: essi sono «completamente vuoti») oppure con carico (l'autocarro, il rimorchio o il semirimorchio contengono merci, o imballaggi vuoti, dal momento che gli imballaggi vuoti vengono considerati come un tipo particolare di merce). La distanza, con carico, dell'autoveicolo stradale per il trasporto di merci è la distanza tra il primo luogo di carico e l'ultimo luogo di scarico (in cui l'autoveicolo stradale per il trasporto di merci viene interamente scaricato). Un percorso con carico può pertanto comportare varie operazioni elementari di trasporto.

    I dati da fornire in merito a ciascun percorso sono i seguenti:

    1. tipo di percorso, in base alla nomenclatura dell'allegato III;

    2. peso della merce trasportata durante il percorso o durante ciascuna tappa del percorso, peso lordo in quintali;

    3. luogo di carico (dell'autoveicolo stradale per il trasporto di merci, per un percorso con carico);

    - definizione : il luogo di carico del veicolo è il primo luogo in cui le merci vengono caricate sull'autoveicolo stradale per il trasporto di merci che, in precedenza, era completamente vuoto (oppure il luogo in cui al trattore stradale viene agganciato un semirimorchio carico). Per un percorso a vuoto si tratta del luogo di scarico del percorso con carico che l'ha preceduto (nozione di «luogo di inizio del percorso a vuoto»);

    - codifica: il luogo di carico viene codificato in base alle disposizioni dell'allegato VII;

    4. luogo di scarico (dell'autoveicolo stradale per il trasporto di merci, per un percorso con carico);

    - definizione : il luogo di scarico è l'ultimo luogo in cui le merci vengono scaricate dall'autoveicolo stradale per il trasporto di merci che, a partire da quel momento, è interamente vuoto (oppure il luogo in cui al trattore stradale cessa di essere agganciato un semirimorchio carico). Per un percorso a vuoto, si tratta del luogo di carico del percorso con carico che lo segue (nozione di «luogo di fine del percorso a vuoto»);

    - codifica : il luogo di scarico è codificato in base alle disposizioni dell'allegato VII;

    5. distanza percorsa: distanza effettiva, eccettuata quella percorsa quando l'autoveicolo stradale per il trasporto di merci è trasportato da un altro mezzo di trasporto;

    6. tonnellate/chilometro realizzate durante il percorso;

    ê 2691/1999 art. 1, punto 1

    7. paesi attraversati in transito (non più di 5), codificati in conformità all'allegato VII;

    ê 1172/98

    8. eventualmente, luogo di carico del veicolo stradale a motore su di un altro mezzo di trasporto in base alle disposizioni dell'allegato VII (facoltativo);

    9. eventualmente, luogo di scarico del veicolo stradale a motore da un altro mezzo di trasporto in base alle disposizioni dell'allegato VII (facoltativo);

    10. carattere di «interamente carico» (modalità 2) oppure di «non interamente carico» (modalità 1) dell'autoveicolo stradale per il trasporto di merci durante il percorso considerato, in termini di volume massimo di spazio utilizzato durante il percorso (modalità 0 = convenzionalmente, percorsi a vuoto) (facoltativo).

    A3 VARIABILI RELATIVE ALLA MERCE (nell'operazione elementare di trasporto)

    Durante un percorso con carico, possono avvenire numerose operazioni elementari di trasporto; un'operazione elementare di trasporto viene definita come il trasporto di un tipo di merce (a sua volta definito in riferimento a un determinato livello di nomenclatura) tra il suo luogo di carico e il suo luogo di scarico.

    I dati da fornire, relativi a un'operazione elementare di trasporto durante un percorso con carico, sono i seguenti:

    1. tipo di merce trasportata, in base ai gruppi di merci elencati in una classificazione appropriata (cfr. allegato IV);

    2. peso della merce, peso lordo in quintali;

    3. eventualmente, appartenenza della merce a una categoria di merci pericolose, definita secondo le categorie principali della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[10] riportate nell'allegato V;

    4. tipo di carico, come indicato nell'allegato VI (facoltativo);

    5. luogo di carico della merce, codificato in base alle disposizioni dell'allegato VII;

    6. luogo di scarico della merce, codificato in base alle disposizioni dell'allegato VII;

    7. distanza percorsa: distanza effettiva, eccettuata quella percorsa quando l'autoveicolo stradale per il trasporto di merci è trasportato da un altro mezzo di trasporto.

    O perazioni di trasporto effettuate durante un percorso del tipo di «circuito di raccolta di distribuzione» (modalità 3 del tipo di percorso)

    Per questo tipo di percorso, che ha numerosi punti di carico e/o scarico, è praticamente impossibile chiedere agli operatori di trasporto la descrizione delle operazioni elementari di trasporto.

    Per tali percorsi, catalogati in quanto tali, si considererà in generale che ha luogo una sola operazione elementare di trasporto, fittizia, desunta dalle informazioni relative al percorso.

    Ogni Stato membro comunicherà alla Commissione la propria definizione di questo tipo di percorso e spiegherà le ipotesi semplificatrici che sarà indotto ad applicare nella raccolta dei dati relativi alle corrispondenti operazioni di trasporto.

    ê 1172/98 (adattato)

    Appendice metodologica

    Percorso con carico e operazione elementare di trasporto

    A seconda degli Stati membri, la raccolta dell'informazione viene effettuata:

    - privilegiando la descrizione di ciascuna operazione elementare di trasporto di merci (con verifica complementare dei percorsi a vuoto) oppure

    - privilegiando la descrizione dei percorsi realizzati dal veicolo per effettuare queste operazioni elementari di trasporto di merci.

    Nella maggior parte dei casi, all'atto di un percorso con carico, si realizza una, e una sola, operazione elementare di trasporto, con

    - un solo tipo di merce caricata (rispetto alla nomenclatura delle merci utilizzata, in questo caso i Ö 20 Õ gruppi derivati dalla nomenclatura NSTR)[11],

    - un solo luogo di carico delle merci,

    - un solo luogo di scarico delle merci.

    I due metodi utilizzati, pertanto, sono perfettamente equivalenti e le informazioni raccolte dall'uno o dall'altro consentono di descrivere contemporaneamente:

    - i trasporti di merci (insieme delle operazioni elementari di trasporto di merci),

    - i percorsi dei veicoli che effettuano tali trasporti, con controllo delle capacità di trasporto e dell'utilizzazione di tali capacità (percorsi con carico, con coefficiente di utilizzazione; percorsi a vuoto).

    Nell'ambito del presente regolamento è necessario descrivere contemporaneamente i trasporti di merci e i percorsi dei veicoli. Occorre però evitare di riversare sugli operatori di trasporto un onere statistico eccessivo, domandando loro di descrivere dettagliatamente, d'ora in poi, sia i trasporti di merci sia i percorsi dei veicoli.

    Sarà dunque compito dei servizi statistici degli Stati membri, all'atto della codifica dei questionari, ricostituire i dati non esplicitamente richiesti agli operatori di trasporto a partire da quelli che essi raccolgono nell'ottica «operazione elementare di trasporto» o nell'ottica «percorsi dei veicoli».

    Il problema si porrà quando più operazioni elementari di trasporto vengono effettuate durante un percorso con carico; il che può avvenire:

    - quando esistono più luoghi di carico e/o scarico delle merci (ma in numero limitato, perché altrimenti si tratta di circuiti di raccolta o di distribuzione, i quali danno luogo ad un'elaborazione speciale).

    In questo caso, occorre controllare questi vari punti di carico e/o scarico, per calcolare correttamente le tonnellate/km realizzate durante il percorso e il servizio statistico può quindi ricostituire le operazioni elementari di trasporto; e/o

    - quando si hanno vari tipi diversi di merci trasportate durante il percorso con carico, il che sfugge generalmente al controllo statistico, poiché viene richiesto solo il tipo di merce (unico o principale).

    In questo caso, si accetterà la corrispondente perdita di informazione e gli Stati membri che procedono a questo tipo di semplificazione provvederanno a segnalarla esplicitamente alla Commissione.

    _________

    ê 1172/98

    ALLEGATO II

    NOMENCLATURA DELLE CONFIGURAZIONI IN BASE AL NUMERO DI ASSI

    Quando si tratta di una combinazione di veicoli, il numero degli assi è calcolato sull'insieme, formato da autocarro e rimorchio oppure da trattore stradale e semirimorchio.

    Vengono prese in considerazione le seguenti categorie:

    Codice |

    1. Numero di assi dei veicoli singoli (autocarri): |

    2 | 120 |

    3 | 130 |

    4 | 140 |

    altri | 199 |

    2. Numero di assi delle combinazioni di veicoli: autocarro e rimorchio: |

    2+1 | 221 |

    2+2 | 222 |

    2+3 | 223 |

    3+2 | 232 |

    3+3 | 233 |

    altri | 299 |

    3. Numero di assi delle combinazioni di veicoli: trattore stradale e semirimorchio: |

    2+1 | 321 |

    2+2 | 322 |

    2+3 | 323 |

    3+2 | 332 |

    3+3 | 333 |

    altri | 399 |

    4. Trattore stradale singolo | 499 |

    _______________

    ALLEGATO III

    NOMENCLATURA DEI TIPI DI PERCORSO

    1. Percorso con carico che comporta un'unica operazione elementare di trasporto.

    2. Percorso con carico che comporta più operazioni di trasporto ma che non è considerato un circuito di raccolta o di distribuzione.

    3. Percorso con carico, del tipo circuito di raccolta o di distribuzione.

    4. Percorso a vuoto.

    _______________

    ê 1304/2007 art. 2

    ALLEGATO IV

    NOMENCLATURA DELLE MERCI

    NST 2007

    Divisione | Designazione |

    01 | Prodotti dell'agricoltura, della caccia e della silvicoltura; pesci e altri prodotti della pesca |

    02 | Carboni fossili e ligniti; petrolio greggio e gas naturale |

    03 | Minerali metalliferi e altri prodotti delle miniere e delle cave; torba; uranio e torio |

    04 | Prodotti alimentari, bevande e tabacchi |

    05 | Prodotti dell'industria tessile e dell'industria dell'abbigliamento; cuoio e prodotti in cuoio |

    06 | Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli di paglia e materiali da intreccio, pasta da carta, carta e prodotti di carta; stampati e supporti registrati |

    07 | Coke e prodotti petroliferi raffinati |

    08 | Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali; articoli in gomma e in materie plastiche; combustibili nucleari |

    09 | Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi |

    10 | Metalli; manufatti in metallo, escluse le macchine e gli apparecchi meccanici |

    11 | Macchine e apparecchi meccanici n.c.a.; macchine per ufficio, elaboratori e sistemi informatici; macchine e apparecchi elettrici n.c.a.; apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni; apparecchi medicali, apparecchi di precisione e strumenti ottici; orologi |

    12 | Mezzi di trasporto |

    13 | Mobili; altri manufatti n.c.a. |

    14 | Materie prime secondarie; rifiuti urbani e altri rifiuti |

    15 | Posta, pacchi |

    16 | Attrezzature e materiali utilizzati nel trasporto di merci |

    17 | Merci trasportate nell'ambito di traslochi (uffici e abitazioni); bagagli trasportati separatamente dai passeggeri; autoveicoli trasportati per riparazione; altre merci non destinabili alla vendita n.c.a. |

    18 | Merci raggruppate: merci di vario tipo trasportate insieme |

    19 | Merci non individuabili: merci che per un qualunque motivo non possono essere individuate e quindi non possono essere attribuite ai gruppi da 01 a 16 |

    20 | Altre merci n.c.a. |

    ________________

    ê 1172/98

    ALLEGATO V

    NOMENCLATURA DELLE CATEGORIE DI MERCI PERICOLOSE

    1 | Sostanze e oggetti esplosivi |

    2 | Gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione |

    3 | Sostanze liquide infiammabili |

    4.1 | Sostanze solide infiammabili |

    4.2 | Sostanze soggette a infiammazione spontanea |

    4.3 | Sostanze che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili |

    5.1 | Sostanze comburenti |

    5.2 | Perossidi organici |

    6.1 | Sostanze tossiche |

    6.2 | Sostanze in grado di produrre un'infezione |

    7 | Sostanze radioattive |

    8 | Sostanze corrosive |

    9 | Sostanze e oggetti pericolosi diversi |

    _____________

    ALLEGATO VI

    NOMENCLATURA DEI TIPI DI CARICO *

    0 | Rinfusa liquida (nessuna unità di merce) |

    1 | Rinfusa solida (nessuna unità di merce) |

    2 | Grandi contenitori |

    3 | Altri contenitori |

    4 | Merci palettizzate |

    5 | Merci preimbracate |

    6 | Unità mobili, automotrici |

    7 | Altre unità mobili |

    8 | (Riservato) |

    9 | Altri tipi di carico |

    ______________________________ * Nazioni unite, Commissione economica per l'Europa — codici dei tipi di carico, degli imballaggi e dei materiali d'imballaggio, raccomandazione 21 adottata dal Gruppo di lavoro «Agevolazione delle procedure di commercio internazionale», Ginevra, marzo 1986. |

    ___________

    ê 2691/1999 art. 1, punto 2 e allegato (adattato)

    ALLEGATO VII

    CODIFICA Ö DEI LUOGHI DI CARICO E DI SCARICO Õ DEI PAESI E DELLE REGIONI

    1. La codifica dei luoghi di carico e di scarico è la seguente:

    a) ripartizione regionale al livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS), per gli Stati membri;

    b) elenchi delle regioni amministrative forniti dai paesi terzi interessati, per gli Stati non membri che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), vale a dire, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia;

    c) per gli altri paesi terzi, si devono utilizzare i codici a due posizioni alfabetiche ISO-3166. I codici più frequentemente utilizzati figurano nella tabella Ö del punto 2, lettera b) del presente allegato Õ.

    2. Per la codifica dei paesi attraversati in transito (punto 7 dell'allegato I, parte A2), devono essere utilizzati i codici per paese Ö del presente punto Õ:

    a) la parte a due posizioni alfabetiche dei codici NUTS che figurano nella tabella per gli Stati membri:

    b) per tutti gli altri paesi si devono utilizzare i codici a due posizioni alfabetiche ISO-3166. I codici più frequentemente utilizzati figurano nella tabella in appresso.

    Tabella dei codici per paese

    a) Stati membri (corrispondono ai codici per paese NUTS a due posizioni alfabetiche)

    Nota: i paesi figurano nell'ordine ufficiale dell'Unione europea

    ê 1791/2006 allegato, punto 8.5.a) (adattato)

    Denominazione del paese | Codice |

    Belgio | BE |

    Bulgaria | BG |

    Repubblica ceca | CZ |

    Danimarca | DK |

    Germania | DE |

    Estonia | EE |

    Ö Irlanda Õ | Ö IE Õ |

    Grecia | GR |

    Spagna | ES |

    Francia | FR |

    Italia | IT |

    Cipro | CY |

    Lettonia | LV |

    Lituania | LT |

    Lussemburgo | LU |

    Ungheria | HU |

    Malta | MT |

    Paesi Bassi | NL |

    Austria | AT |

    Polonia | PL |

    Portogallo | PT |

    Romania | RO |

    Slovenia | SI |

    Slovacchia | SK |

    Finlandia | FI |

    Svezia | SE |

    Regno Unito | UK |

    ê 2691/1999 art. 1, punto 2 e allegato (adattato)

    b) Altri paesi (codici ISO-3166 a due posizioni alfabetiche)

    Nota: paesi ordinati per codice

    Denominazione del paese | Codice |

    Albania | AL |

    Bosnia-Erzegovina | BA |

    Bielorussia | BY |

    Svizzera | CH |

    Croazia | HR |

    Islanda | IS |

    Liechtenstein | LI |

    Ö Repubblica di Moldova Õ | MD |

    Ö Montenegro Õ | Ö ME Õ |

    Ex Repubblica iugoslava di Macedonia | MK Ö [12] Õ |

    Norvegia | NO |

    Federazione russa | RU |

    Ö Serbia Õ | Ö RS Õ |

    Turchia | TR |

    Ucraina | UA |

    _____________

    é

    ALLEGATO VIII

    Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

    Regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio (GU L 163 del 6.6.1998, pag. 1) |

    Regolamento (CE) n. 2691/1999 della Commissione (GU L 326 del 18.12.1999, pag. 39) |

    Punto 10.15 dell'allegato II dell'atto di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 561) |

    Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1) | limitatamente all’allegato II, punto 27 |

    Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1) | limitatamente all'allegato, punto 8.5 |

    Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1) | limitatamente all'articolo 13 |

    Regolamento (CE) n. 1304/2007 della Commissione (GU L 290 dell'8.11.2007, pag. 14) | limitatamente all'articolo 2 |

    Regolamento (CE) n. 399/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 9) |

    _________________

    ALLEGATO IX

    Tavola di concordanza

    Regolamento (CE) n. 1172/98 | Presente regolamento |

    Articolo 1 | Articolo 1 |

    Articolo 2, dal primo al quattordicesimo trattino | Articolo 2, lettere da a) a n) |

    Articolo 3 | Articolo 3 |

    Articolo 4 | Articolo 4 |

    Articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3 | Articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3 |

    Articolo 5, paragrafo 4 | __ |

    Articolo 5, paragrafo 5 | __ |

    Articolo 6 | Articolo 6 |

    Articolo 7, paragrafi 1 e 2 | Articolo 7, paragrafi 1 e 2 |

    Articolo 7, paragrafo 3 | __ |

    Articolo 8 | __ |

    __ | Articolo 8 |

    __ | Articolo 9 |

    __ | Articolo 10 |

    Articolo 10, paragrafi 1 e 2 | Articolo 11, paragrafi 1 e 2 |

    Articolo 10, paragrafo 3 | __ |

    Articolo 11 | __ |

    __ | Articolo 12 |

    Articolo 12 | Articolo 13 |

    Allegati da A a G | Allegati da I a VII |

    __ | Allegato VIII |

    __ | Allegato IX |

    _____________

    [1] COM(87) 868 PV.

    [2] Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

    [3] Allegato VIII della presente proposta.

    [4] GU C […] del […], pag. […].

    [5] GU L 163 del 6.6.1998, pag. 1.

    [6] V. allegato VIII.

    [7] GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

    [8] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    [9] Nomenclatura Ö statistica Õ delle attività economiche Ö nell'Unione europea Õ.

    [10] GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13.

    [11] NSTR: nomenclatura uniforme delle merci per la statistica dei trasporti.

    [12] Codice provvisorio che non pregiudica assolutamente la denominazione definitiva del paese che sarà approvata non appena conclusi i negoziati attualmente in corso al riguardo nel quadro delle Nazioni Unite.

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