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Document 52010PC0306

Proposta di Regolamento (UE) N. […]/2010 del Consiglio del che modifica il regolamento (UE) n. 53/2010 per quanto riguarda alcune possibilità di pesca del merluzzo bianco, dello scorfano e del tonno rosso ed esclude taluni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008

/* COM/2010/0306 def. - NLE 2010/0167 */

52010PC0306

Proposta di Regolamento (UE) N. […]/2010 del Consiglio del che modifica il regolamento (UE) n. 53/2010 per quanto riguarda alcune possibilità di pesca del merluzzo bianco, dello scorfano e del tonno rosso ed esclude taluni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008 /* COM/2010/0306 def. - NLE 2010/0167 */


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 11.6.2010

COM(2010)306 definitivo

2010/0167 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO (UE) N. […]/2010 DEL CONSIGLIO

del

che modifica il regolamento (UE) n. 53/2010 per quanto riguarda alcune possibilità di pesca del merluzzo bianco, dello scorfano e del tonno rosso ed esclude taluni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008

RELAZIONE

Il regolamento (UE) n. 53/2010[1] stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

Alla riunione annuale del 2009 la NAFO ha deciso di riaprire la pesca del merluzzo bianco nella zona NAFO 3M e la pesca dello scorfano nella zona NAFO 3LN dopo oltre 10 anni di moratoria; sono state inoltre stabilite norme restrittive in materia di catture accessorie. Occorre chiarire che, secondo la norma generale per le catture accessorie applicabile nella zona di regolamentazione NAFO, solo gli Stati membri a cui è stato attribuito un contingente per alcune specie in una determinata zona possono effettuare catture accessorie.

L'allegato ID del suddetto regolamento stabilisce i TAC e i contingenti delle specie altamente migratorie sulla base di decisioni adottate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) alla riunione annuale del 2009. Alla riunione speciale del Comitato di applicazione dell'ICCAT, tenutasi a Madrid dal 24 al 26 febbraio 2010, la ripartizione dei contingenti di tonno rosso è stata riveduta e il contingente assegnato all'UE è stato ridotto. Occorre pertanto modificare di conseguenza il contingente di tonno rosso.

L'articolo 15 e l'allegato IV del regolamento citato stabiliscono inoltre il numero massimo di navi autorizzate a pescare il tonno rosso in alcune regioni e in determinate circostanze. Considerati gli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 302/2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo[2], è necessario decidere ulteriori limitazioni delle possibilità di pesca per tale specie e in particolare determinare, con riguardo alla pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, il numero di tonnare, il numero e la capacità totale espressa in stazza lorda delle navi da pesca nonché la capacità di allevamento e di ingrasso del tonno per ciascuno Stato membro.

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2008 che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004, il Consiglio, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e del parere dello CSTEP, può escludere taluni gruppi di navi dall’applicazione del regime di gestione dello sforzo a condizione che siano disponibili dati appropriati sulle catture e sui rigetti di merluzzo bianco delle navi interessate, che la percentuale di catture di merluzzo bianco non sia superiore all’1,5% delle catture totali del gruppo di navi e che l’inclusione del gruppo di navi nel regime di gestione dello sforzo costituisca un onere amministrativo sproporzionato rispetto al suo impatto globale sugli stock di merluzzo bianco.

Secondo il parere dello CSTEP, le informazioni fornite da Germania, Irlanda e Francia su alcuni gruppi di navi che praticano la pesca nel Mare del Nord, nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d'Irlanda provano in misura sufficiente che le catture di merluzzo bianco, compresi i rigetti, effettuate dai gruppi di navi soddisfano le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e possono pertanto essere escluse dal regime di gestione dello sforzo. Considerato il parere dello CSTEP, è opportuno escludere tali gruppi di navi dall'applicazione del regime di gestione dello sforzo di cui al regolamento (CE) n. 1342/2008 modificando il regolamento (CE) n. 754/2009 nonché adeguare lo sforzo massimo consentito assegnato a tali Stati membri nell'allegato IIA, appendice I, del regolamento (UE) n. 53/2010.

Infine, in conformità all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1342/2008, nel 2009 gli Stati membri potevano modificare la ripartizione dello sforzo di pesca trasferendo lo sforzo e la capacità di pesca tra le zone geografiche purché fossero soddisfatte determinate condizioni. I Paesi Bassi hanno trasmesso informazioni sui trasferimenti, effettuati nel 2009, di una parte dello sforzo e della capacità dal Mare del Nord al Mare d'Irlanda; tali trasferimenti possono essere considerati compatibili con le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 3. È pertanto necessario modificare di conseguenza lo sforzo di pesca massimo consentito assegnato ai Paesi Bassi nell'allegato IIA, appendice 1, del regolamento (UE) n. 53/2010.

Si invita il Consiglio ad adottare quanto prima la presente proposta al fine di consentire ai pescatori di pianificare le proprie attività per il resto della presente campagna di pesca.

2010/0167 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO (UE) N. […]/2010 DEL CONSIGLIO

del

che modifica il regolamento (UE) n. 53/2010 per quanto riguarda alcune possibilità di pesca del merluzzo bianco, dello scorfano e del tonno rosso ed esclude taluni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock[3], in particolare l’articolo 11,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio[4] stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

(2) Nella riunione annuale del 2009 l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO) ha deciso di riaprire la pesca del merluzzo bianco nella zona NAFO 3M e la pesca dello scorfano nella zona NAFO 3LN dopo oltre dieci anni di moratoria. Occorre modificare le norme sulle catture accessorie stabilite nel regolamento (UE) n. 53/2010 per le due attività di pesca riaperte al fine di garantire la coerenza con le norme generali sulle catture accessorie applicabili nella zona di regolamentazione NAFO ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale[5].

(3) Nella riunione speciale tenutasi a Madrid dal 24 al 26 febbraio 2010 il Comitato di applicazione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha ridotto il contingente di tonno rosso assegnato all'Unione europea. È pertanto necessario recepire queste nuove disposizioni nel diritto dell’Unione.

(4) Tenuto conto dell'articolo 5, paragrafi 5 e 8, e dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 302/2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo[6], è necessario stabilire il numero massimo e la capacità totale espressa in stazza lorda delle navi da pesca di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzate a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso, il numero massimo di tonnare che possono essere autorizzate da ciascuno Stato membro, la capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno di ciascuno Stato membro e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti.

(5) Nello stabilire le possibilità di pesca e a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1342/2008 il Consiglio può, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e della valutazione dello CSTEP, escludere taluni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo stabilito da detto regolamento a condizione che siano disponibili dati appropriati sulle catture e sui rigetti di merluzzo bianco effettuati dalle navi interessate, la percentuale di catture di merluzzo bianco non sia superiore all’1,5% delle catture totali per il gruppo di navi interessato e l’inclusione del gruppo di navi nel regime di gestione dello sforzo costituisca un onere amministrativo sproporzionato rispetto al suo impatto globale sugli stock di merluzzo bianco. La Germania ha fornito informazioni sulle catture di merluzzo bianco effettuate da un gruppo di navi che praticano la pesca del merluzzo carbonaro nel Mare del Nord e nelle acque ad ovest della Scozia con reti a strascico aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 120 mm. L'Irlanda ha fornito informazioni sulle catture di merluzzo bianco effettuate da un gruppo di navi che praticano la pesca dello scampo nel Mare d'Irlanda con una griglia di selezione del tipo definito nell'allegato III, appendice 2, del regolamento (CE) n. 43/2009. La Francia ha fornito informazioni sulle catture di merluzzo bianco effettuate da un gruppo di navi che praticano la pesca di specie di acque profonde nelle acque ad ovest della Scozia con reti a strascico aventi maglie di dimensioni superiori a 110 mm. Sulla base di tali informazioni, che hanno formato oggetto della valutazione dello CSTEP, si può stabilire che le catture di merluzzo bianco, compresi i rigetti, effettuate da detti gruppi di navi non superano l'1,5% del totale delle loro catture. Tenuto altresì conto delle misure di controllo e di monitoraggio che assicurano il monitoraggio ed il controllo delle attività di pesca di tali gruppi di navi e in considerazione del fatto che l’inclusione di tali gruppi di navi costituirebbe un onere amministrativo sproporzionato rispetto all'impatto globale di tale inclusione sugli stock di merluzzo bianco, è opportuno escludere i suddetti gruppi di navi dall'applicazione del capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008, in modo da poter stabilire di conseguenza le limitazioni dello sforzo di pesca per gli Stati membri interessati.

(6) A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1342/2008, nel 2009 gli Stati membri potevano modificare la ripartizione dello sforzo di pesca trasferendo lo sforzo e la capacità di pesca tra le zone geografiche purché fossero soddisfatte determinate condizioni. Sulla base delle informazioni fornite dai Paesi Bassi sui trasferimenti, effettuati nel 2009, di una parte dello sforzo e della capacità dal Mare del Nord al Mare d'Irlanda, è opportuno adeguare lo sforzo di pesca massimo consentito assegnato a tale Stato membro nell'allegato IIA, appendice 1, del regolamento (UE) n. 53/2010.

(7) Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 53/2010 e (CE) n. 754/2009 che escludono alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008[7].

(8) Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e ai fini della comunicazione delle catture per anno civile o dello sforzo annuale, calcolato dal 1° febbraio 2010 al 31 gennaio 2011, è necessario che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione e sia applicabile, rispettivamente, dal 1° gennaio 2010 e dal 1° febbraio 2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) n. 53/2010

Il regolamento (UE) n. 53/2010 è modificato come segue.

(1) L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Articolo 15 Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso del tonno rosso

1. Il numero di tonniere UE con lenze a canna e imbarcazioni UE con lenze trainate autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 1 dell'allegato IV.

2. Il numero di navi UE per la pesca costiera artigianale autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 2 dell'allegato IV.

3. Il numero di navi UE dedite alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 3 dell'allegato IV.

4. Il numero e la capacità totale espressa in stazza lorda delle navi da pesca autorizzate a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nel punto 4 dell'allegato IV.

5. Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 5 dell'allegato IV.

6. La capacità di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nel punto 6 dell'allegato IV."

(2) L'allegato IC è così modificato:

i) la voce relativa alla specie Merluzzo bianco nella zona NAFO 3M è sostituita dalla seguente:

"Specie: | Merluzzo bianco Gadus morhua | Zona: | NAFO 3M (COD/N3M.) |

Estonia | 61 | (1) (2) |

Germania | 247 | (1) |

Lettonia | 61 | (1) (2) |

Lituania | 61 | (1) (2) |

Polonia | 209 | (1) (2) |

Spagna | 796 | (1) |

Francia | 110 | (1) |

Portogallo | 1070 | (1) |

Regno Unito Kingdom | 521 | (1) |

UE | 3 136 | (1) (2) |

TAC | 5 500 | (1) (2) |

(1) La pesca diretta al merluzzo bianco nella zona NAFO 3M è autorizzata fino al momento in cui le catture stimate, comprese le catture accessorie, da prelevare per il resto dell'anno raggiungono il 100% del contingente assegnato. Successivamente a tale data sono autorizzate soltanto le catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5%, se tale quantitativo è maggiore, nell'ambito del contingente assegnato allo Stato membro di bandiera. (2) Compresi i diritti di pesca di Estonia, Lettonia e Lituania, pari rispettivamente a 61 t, e il quantitativo di 209 t assegnato alla Polonia in conformità degli accordi di condivisione per l'ex URSS adottati dalla Commissione per la pesca della NAFO nel 2003 a seguito dell'adesione di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia all'Unione europea." |

ii) la voce relativa alla specie Scorfano nella zona 3LN è sostituita dalla seguente:

"Specie: | Scorfano Sebastes spp. | Zona: | NAFO 3LN (RED/N3LN.) |

Estonia | 173 | (1) (2) |

Germania | 119 | (1) |

Lettonia | 173 | (1) (2) |

Lituania | 173 | (1) (2) |

UE | 638 | (1) (2) |

TAC | 3 500 | (1) (2) |

(1) La pesca diretta allo scorfano nella zona NAFO 3LN è autorizzata fino al momento in cui le catture stimate, comprese le catture accessorie, da prelevare per il resto dell'anno raggiungono il 100% del contingente assegnato. Successivamente a tale data sono autorizzate soltanto le catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5%, se tale quantitativo è maggiore, nell'ambito del contingente assegnato allo Stato membro di bandiera. (2) Compresi i diritti di pesca di Estonia, Lettonia e Lituania, pari rispettivamente a 173 t, in conformità degli accordi di condivisione per l'ex URSS adottati dalla Commissione per la pesca della NAFO nel 2003 a seguito dell'adesione di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia all'Unione europea." |

(3) Nell'allegato ID la voce relativa alla specie Tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e nel Mediterraneo è sostituita dalla seguente:

"Specie: | Tonno rosso Thunnus thynnus | Zona: | Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mediterraneo (BFT/AE045W) |

Cipro | 70,18 | (4) |

Grecia | 130,30 |

Spagna | 2 526,06 | (2)(4) |

Francia | 2 021,93 | (2)(3)(4) |

Italia | 1 937,50 | (4)(5) |

Malta | 161,34 | (4) |

Portogallo | 237,66 |

Tutti gli Stati membri | 2,41 | (1) |

UE | 7 087,38 | (2)(3)(4)(5) |

TAC | 13 500 |

(1) Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Malta e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria. |

(2) Nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8301): |

Spagna | 367,23 |

Francia | 165,69 |

UE | 532,92 |

(3) Nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*641): |

Francia | 45 (*) |

UE | 45 |

(*) Questo quantitativo può essere rivisto dalla Commissione su richiesta della Francia fino a un limite massimo di 100 tonnellate, secondo quanto indicato dalla raccomandazione ICCAT 08-05. |

(4) Nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso compreso tra 8 kg e 30 kg effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 2, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8302): |

Spagna | 50,52 |

Francia | 49,84 |

Italia | 39,34 |

Cipro | 1,40 |

Malta | 3,23 |

UE | 144,34 |

(5) Nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso compreso tra 8 kg e 30 kg effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*643): |

Italia | 39,34 |

UE | 39,34 | " |

(4) L'allegato IV è così modificato:

i) la tabella del punto 2 è sostituita dalla seguente:

"Spagna | 139 |

Francia | 86 |

Italia | 35 |

Cipro | 25 |

Malta | 83 |

UE | 374" |

ii) sono aggiunti i seguenti punti 4, 5 e 6:

"4. Numero massimo e capacità totale espressa in stazza lorda delle navi da pesca di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzate a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Numero di navi da pesca |

Cipro | Grecia | Italia | Francia | Spagna | Malta |

Reti a circuizione | 1 | 1 | 24 | 19 | 6 | 0 |

Palangari | 12 | 0 | 30 | 0 | 81 | 83 |

Lenze a canna | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 0 |

Lenze a mano | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 |

Pescherecci da traino | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 |

Altre navi per la pesca artigianale | 0 | 256 | 0 | 87 | 33 | 0 |

Tabella B

Capacità totale espressa in stazza lorda |

Cipro | Grecia | Italia | Francia | Spagna | Malta |

Reti a circuizione | 51 | 260 | * | 4 044 | 1608 | 0 |

Palangari | 409 | - | 1 196 | 0 | 4 416,73 | 1 365,64 |

Lenze a canna | - | - | - | 248 | 10 335,58 | 0 |

Lenze a mano | - | - | - | pm | 20,96 | 0 |

Pescherecci da traino | - | - | - | pm | 0 | 0 |

Altre navi per la pesca artigianale | - | 3 343,21** | - | pm | 489,83 | 0 |

*Cessazione temporanea delle attività nel 2010. ** Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino). |

5. Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro

Numero di tonnare |

Spagna | 6 |

Italia | 6 |

Portogallo | 1 |

6. Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso |

Spagna | 14 |

Italia | 15 |

Grecia | 2 |

Cipro | 3 |

Malta | 8 |

Tabella B

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in t) |

Spagna | 5 855 |

Italia | 3 764 |

Grecia | 785 |

Cipro | 2 195 |

Malta | 8 768" |

(5) L’appendice 1 dell’allegato II A è modificata come segue:

i) nella tabella b), le colonne relative a Germania e Paesi Bassi sono sostituite dalle seguenti:

Attrezzo regolamentato | DE | NL |

TR 1 | 1 269 111 | 371 757 |

TR 2 | 516 154 | 1 080 920 |

TR 3 | 3 501 | 48 508 |

BT 1 | 29 271 | 999 808 |

BT 2 | 1 691 253 | 34 743 212 |

GN | 224 484 | 438 664 |

GT | 467 | 0 |

LL | 0 | 0 |

ii) nella tabella c), le colonne relative a Irlanda e Paesi Bassi sono sostituite dalle seguenti:

Attrezzo regolamentato | IE | NL |

TR 1 | 59 625 | 0 |

TR 2 | 778 729 | 0 |

TR 3 | 8 433 | 0 |

BT 1 | 0 | 0 |

BT 2 | 514 584 | 200 000 |

GN | 18 255 | 0 |

GT | 0 | 0 |

LL | 0 | 0 |

iii) nella tabella d), le colonne relative a Germania e Francia sono sostituite dalle seguenti:

Attrezzo regolamentato | DE | FR |

TR 1 | 11 151 | 2 317 946 |

TR 2 | 0 | 7 415 |

TR 3 | 0 | 0 |

BT 1 | 0 | 7 161 |

BT 2 | 0 | 13 211 |

GN | 35 442 | 400 503 |

GT | 0 | 0 |

LL | 0 | 54 917 |

Articolo 2

Modifica del regolamento (CE) n. 754/2009

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 754/2009 sono aggiunte le lettere seguenti:

"f) il gruppo di navi d'altura battenti bandiera tedesca, partecipanti alle attività di pesca indicate nella domanda della Germania del 26 marzo 2010, integrata dalle lettere del 9 aprile e del 20 maggio 2010, dedite alla pesca del merluzzo carbonaro nel Mare del Nord, nelle acque UE della zona CIEM IIa e nelle acque ad ovest della Scozia con reti a strascico di dimensioni di maglia pari o superiori a 120 mm;

g) il gruppo di navi battenti bandiera irlandese, partecipanti alle attività di pesca indicate nella domanda dell'Irlanda del 26 marzo 2010, dedite alla pesca dello scampo nel Mare d'Irlanda nel periodo in cui tali navi operano unicamente con una griglia di selezione del tipo definito nell’allegato III, appendice 2, del regolamento (CE) n. 43/2009;

h) il gruppo di navi battenti bandiera francese, partecipanti alle attività di pesca indicate nella domanda della Francia del 24 marzo 2010, integrata dalle lettere del 25 e 29 marzo, dell'8 aprile e del 20 maggio 2010, dedite alla pesca di specie di acque profonde nelle acque ad ovest della Scozia con reti a strascico aventi maglie di dimensioni superiori a 110 mm."

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010, ad eccezione dell'articolo 1, paragrafo 5, e dell'articolo 2, che si applicano dal 1° febbraio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

[1] GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.

[2] GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1.

[3] GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.

[4] GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.

[5] GU L 318 del 5.12.2007, pag. 1.

[6] GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1.

[7] GU L 214 del 19.8.2009, pag. 16.

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