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Document 52010PC0232

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma di un protocollo all'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e il Regno del Marocco sui principi generali della partecipazione del Regno del Marocco ai programmi dell'Unione

/* COM/2010/0232 def. - NLE 2010/0124 */

52010PC0232

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma di un protocollo all'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e il Regno del Marocco sui principi generali della partecipazione del Regno del Marocco ai programmi dell'Unione /* COM/2010/0232 def. - NLE 2010/0124 */


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 17.5.2010

COM(2010)232 definitivo

2010/0124 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma di un protocollo all'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e il Regno del Marocco sui principi generali della partecipazione del Regno del Marocco ai programmi dell'Unione

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Tra le numerose misure della politica europea di vicinato intese a promuovere le riforme, la modernizzazione e la transizione nell'area circostante l'Unione europea figura l'apertura graduale di taluni programmi e agenzie dell'Unione ai paesi partner interessati da detta politica. Questo aspetto strategico è descritto nella "Comunicazione della Commissione relativa all'impostazione generale volta a consentire la partecipazione dei paesi partner della politica europea di vicinato ai programmi e alle agenzie comunitari"[1].

Il 5 marzo 2007 il Consiglio ha approvato tale impostazione[2].

Sulla base della comunicazione e delle conclusioni summenzionate, il 18 giugno 2007 il Consiglio ha trasmesso delle direttive alla Commissione affinché negoziasse accordi quadro con Algeria, Armenia, Autorità palestinese, Azerbaigian, Egitto, Georgia, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Moldova, Tunisia e Ucraina, concernenti i principi generali della loro partecipazione ai programmi comunitari[3].

Il Consiglio europeo del giugno 2007[4] ha ribadito l'importanza fondamentale della politica europea di vicinato e ha approvato la relazione della Presidenza sullo stato dei lavori[5], che era stata presentata al Consiglio Affari generali e relazioni esterne (CAGRE) del 18 e 19 giugno 2007, e le relative conclusioni del Consiglio[6]. La suddetta relazione rammenta le direttive del Consiglio per il negoziato dei pertinenti protocolli aggiuntivi e indica Israele, Marocco e Ucraina come i primi probabili paesi partner a beneficiare di tali misure. La conclusione dei negoziati con Israele nel settembre 2007 ha permesso di firmare un protocollo nell'aprile 2008[7]. Sono terminati anche i negoziati con l'Ucraina.

Nell'ambito del documento congiunto UE-Marocco sul rafforzamento delle relazioni bilaterali e sullo status avanzato[8], il Marocco si è detto interessato a partecipare a determinati programmi, tra cui Competitività e innovazione (CIP), Dogana 2013, SESAR e Marco Polo.

A giugno 2007 è stato deciso di intavolare negoziati con il Regno del Marocco, che si sono successivamente conclusi in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione. Il testo del protocollo negoziato con il Regno del Marocco figura in allegato.

La Commissione presenta una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma del protocollo. Il protocollo contiene un accordo quadro sui principi generali della partecipazione del Marocco ai programmi dell'Unione. Le disposizioni standard che vi figurano saranno applicate a tutti i paesi partner della politica europea di vicinato con cui devono essere conclusi protocolli di questo tipo.

A norma dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si chiederà al Parlamento europeo di esprimere parere conforme in merito alla conclusione del protocollo.

In parallelo, la Commissione presenta una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo.

Si invita il Consiglio a adottare la decisione del Consiglio in appresso;

2010/0124 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma di un protocollo all'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e il Regno del Marocco sui principi generali della partecipazione del Regno del Marocco ai programmi dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1. Il 18 giugno 2007, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un protocollo all'accordo euromediterraneo con il Regno del Marocco riguardante un accordo quadro sui principi generali della sua partecipazione ai programmi dell'Unione.

2. I negoziati si sono conclusi in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione.

3. Il protocollo deve essere firmato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri con riserva della sua conclusione a una data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a firmare, a nome dell'Unione, il protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e il Regno del Marocco sui principi generali della partecipazione del Regno del Marocco ai programmi dell'Unione e a designare le persone abilitate a procedere alla firma.

Il testo del protocollo da firmare è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

PROTOCOLLO

all'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e il Regno del Marocco sui principi generali della partecipazione del Regno del Marocco ai programmi dell'Unione

L'UNIONE EUROPEA, in appresso “l'Unione”,

da una parte,

e

il REGNO DEL MAROCCO, in appresso "il Marocco",

dall’altra,

considerando quanto segue:

4. Il 26 febbraio 1996 il Marocco ha sottoscritto un accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Marocco, dall'altra (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 70/2, del 18.3.2000).

5. Il Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles il 17 e 18 giugno 2004 si è compiaciuto della proposta della Commissione relativa a una politica europea di vicinato e ha approvato le conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2004.

6. In numerose altre occasioni il Consiglio si è espresso favorevolmente in merito a tale politica.

7. Il 5 marzo 2007 il Consiglio ha espresso il proprio sostegno all'impostazione generale esposta nella comunicazione della Commissione del 4 dicembre 2006, COM(2006) 724 definitivo, che permette ai paesi partner della politica europea di vicinato di partecipare in funzione dei loro meriti, e qualora le basi giuridiche lo consentano, alle agenzie e ai programmi della Comunità.

8. Il Marocco ha espresso il desiderio di partecipare a una serie di programmi dell'Unione.

9. Le modalità e le condizioni specifiche, come il contributo finanziario e le procedure di relazione e di valutazione, relative alla partecipazione del Marocco a ciascun programma specifico devono essere stabilite nell'ambito di un accordo tra la Commissione europea, che agisce a nome dell'Unione, e il Marocco,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il Marocco è autorizzato a partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell'Unione aperti al Marocco a norma delle disposizioni di adozione di tali programmi.

Articolo 2

Il Marocco fornisce un contributo finanziario al bilancio generale dell'Unione europea corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.

Articolo 3

I rappresentanti del Marocco possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che li riguardano, ai comitati di gestione responsabili del monitoraggio dei programmi ai quali il Marocco contribuisce finanziariamente.

Articolo 4

Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti del Marocco si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.

Articolo 5

Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione del Marocco a ciascun programma, in particolare il contributo finanziario che dovrà essere versato e le procedure di relazione e di valutazione, sono stabilite di comune accordo tra la Commissione, che agisce a nome dell'Unione, e le autorità competenti del Marocco (memorandum d’intesa).

Qualora il Marocco chieda l'assistenza esterna dell'Unione per partecipare a un determinato programma dell'Unione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato, o di qualsiasi analogo regolamento che possa essere adottato in futuro e che garantisca al Marocco l'assistenza esterna dell'Unione, le condizioni secondo le quali il Marocco beneficia dell'assistenza dell'Unione dovranno essere stabilite nel quadro di un accordo di finanziamento, che rispetti in particolare l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1638/2006.

Articolo 6

Conformemente al regolamento finanziario comunitario, ciascun memorandum d'intesa concluso a norma dell'articolo 5 deve stabilire che i controlli o gli audit finanziari e le altre verifiche, comprese le indagini amministrative, sono effettuati dalla Commissione europea, dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode e dalla Corte dei conti, direttamente o sotto la loro autorità.

Occorre adottare disposizioni dettagliate in materia di controllo e audit finanziario, misure amministrative, sanzioni e recupero che conferiscano alla Commissione europea, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e alla Corte dei conti poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nell'Unione.

Articolo 7

Il presente protocollo relativo a un accordo quadro è applicabile fintantoché rimane in vigore l'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra.

Il presente protocollo è firmato e approvato dall'Unione e dal Marocco in conformità delle rispettive procedure.

Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta all'altra Parte contraente. Il presente protocollo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

L'estinzione del presente protocollo previa denuncia di una delle Parti non avrà alcuna incidenza sulle verifiche e sui controlli da eseguire, ove opportuno, a norma degli articoli 5 e 6.

Articolo 8

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo e, successivamente, con cadenza triennale, entrambe le Parti contraenti possono riesaminare l'attuazione del protocollo sulla base dell'effettiva partecipazione del Regno del Marocco a uno o più programmi dell'Unione.

Articolo 9

Il presente protocollo si applica, da un lato, ai territori cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio del Regno del Marocco.

Articolo 10

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente attraverso i canali diplomatici l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Articolo 11

Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle lingue ufficiali delle Parti.

Ciascuna versione linguistica fa ugualmente fede.

Articolo 12

Il presente protocollo forma parte integrante dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra.

Fatto a Bruxelles, [data].

Per il governo del Regno del Marocco

Per l’Unione europea

[1] COM(2006) 724 definitivo del 4.12.2006.

[2] Conclusioni del Consiglio Affari generali e relazioni esterne del 5 marzo 2007.

[3] Decisione del Consiglio (riservata) che autorizza la Commissione a negoziare dei protocolli (…), doc. 10412/07.

[4] Conclusioni della presidenza – Bruxelles, 21 e 22 giugno 2007, doc. n. 11177/07.

[5] Relazione della Presidenza sullo stato dei lavori intitolata "Rafforzamento della politica europea di vicinato", doc. n. 10874/07.

[6] Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della politica europea di vicinato (adottate dal Consiglio Affari generali e relazioni esterne) del 18 giugno 2007, doc. 11016/07.

[7] GU L 129 del 17.5.2008, pag. 40.

[8] Adottato dal consiglio d'associazione UE-Marocco e dal CAGRE il 13.10.2008.

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