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Document 52010PC0037

    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che l’Unione deve adottare in seno al Consiglio di associazione costituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra, in merito alla modifica dell’allegato II del protocollo n. 4, riguardante l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario, in seguito all’entrata in vigore del sistema armonizzato 2007

    /* COM/2010/0037 def. - NLE 2010/0022 */

    52010PC0037

    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che l’Unione deve adottare in seno al Consiglio di associazione costituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra, in merito alla modifica dell’allegato II del protocollo n. 4, riguardante l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario, in seguito all’entrata in vigore del sistema armonizzato 2007 /* COM/2010/0037 def. - NLE 2010/0022 */


    [pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

    Bruxelles, 9.2.2010

    COM(2010)37 definitivo

    2010/0022 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione che l’Unione deve adottare in seno al Consiglio di associazione costituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra, in merito alla modifica dell’allegato II del protocollo n. 4, riguardante l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario, in seguito all’entrata in vigore del sistema armonizzato 2007

    RELAZIONE

    CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivazione e obiettivi della proposta

    L’organizzazione mondiale delle dogane (OMD) ha pubblicato l’ultima modifica al sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, generalmente denominato “sistema armonizzato” (SA). Tale modifica è entrata in vigore il 1° gennaio 2007.

    La nomenclatura del SA è un sistema di classificazione delle merci utilizzato da più di 190 paesi, compresa l’Unione europea e i suoi Stati membri, come base per le loro tariffe doganali e per la raccolta di dati statistici sul commercio internazionale.

    L’OMD è responsabile del SA e rivede il sistema periodicamente, ogni cinque anni, per accertarsi che tenga conto dei cambiamenti intervenuti nella tecnologia o nei modelli del commercio internazionale.

    Le norme dell’elenco dell’allegato II del protocollo relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa (il protocollo sull’origine), incluso negli accordi allora comunitari con i paesi terzi, sono basate sul SA.

    Per quanto riguarda gli accordi in vigore, l’allegato II è basato sulla versione 2002 del SA. Poiché alcune delle modifiche apportate alla versione 2007 hanno avuto ripercussioni sulle norme dell’elenco, l’allegato II dei protocolli sull’origine è stato modificato per mantenere lo status quo con riguardo alle norme di origine, dal momento che la revisione del SA non ha mai come obiettivo di modificare dette norme.

    Le modifiche riguardano sette capitoli del SA, ossia il capitolo 28 (prodotti chimici), 30 (prodotti farmaceutici), 38 (prodotti vari), 65 (cappelli, copricapo ed altre acconciature), 84 e 85 (macchine) e 95 (giocattoli).

    Tali modifiche sono state discusse dagli esperti del gruppo di lavoro paneuromediterraneo, che è composto da rappresentanti della Commissione europea, degli Stati membri, dei paesi EFTA (Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera), del segretariato EFTA, della Turchia, delle isole Faerøer, di Andorra, di San Marino e dei paesi che partecipano al partenariato euromediterraneo, basato sulla dichiarazione di Barcellona adottata nel 1995.

    Contesto generale

    La revisione del SA del 2007 ha avuto ripercussioni sulle norme di origine preferenziali, il che ha comportato la modifica delle norme dell’elenco di cui all’allegato II del protocollo sull’origine degli accordi allora conclusi dalla Comunità con i paesi terzi seguenti: Islanda, Norvegia, Svizzera, Isole Faerøer, Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, Siria, Tunisia, Turchia (per i prodotti agricoli e i prodotti del carbone e dell’acciaio) nonché all’interno dello spazio economico europeo.

    L’allegato II è identico in ciascuno dei protocolli sull’origine dei succitati accordi. I progetti di decisione recanti modifica dell’allegato II sono adottati dal Consiglio di associazione competente o da un organo equivalente previsto nei vari accordi. Per questo motivo sono allegati al presente documento un unico allegato II e quattordici progetti di decisione.

    Per quanto riguarda l’accordo comunitario con la Siria, le modifiche dell’allegato II sono state introdotte di recente nell’ambito dell’adattamento generale dell’accordo di associazione.

    Quanto all’accordo comunitario con il Libano, la decisione relativa alla modifica dell’allegato II del protocollo sull’origine è allegata al presente documento in quanto l’allegato II del protocollo sull’origine in vigore è identico all’allegato II del protocollo sull’origine paneuromediterraneo, anche se quest’ultimo non è ancora stato adottato dal Libano.

    Disposizioni vigenti nel settore della proposta

    L’ultima modifica dei protocolli sull’origine degli accordi comunitari succitati riguardava l’estensione del cumulo paneuropeo dell’origine ai paesi mediterranei. Il Libano non ha ancora adottato il protocollo paneuromediterraneo sull’origine.

    Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione

    Le decisioni proposte sono coerenti con le politiche dell’Unione in materia di importazione o esportazione di merci.

    CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

    Consultazione delle parti interessate

    Le parti interessate sono state consultate nell’ambito del gruppo di lavoro paneuromediterraneo e il testo definitivo della presente proposta è il risultato delle discussioni svoltesi all’interno di tale gruppo.

    Ricorso al parere di esperti

    Non è stato necessario consultare esperti esterni.

    Valutazione dell’impatto

    Una valutazione dell’impatto non è necessaria in quanto le modifiche proposte sono puramente tecniche e non incidono sulla sostanza dell’attuale protocollo sull’origine.

    ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    Sintesi delle misure proposte

    L’allegato II del protocollo sull’origine dei succitati accordi comunitari con i paesi terzi è modificato a seguito dell’entrata in vigore del sistema armonizzato 2007 e riprodotto integralmente nella presente proposta.

    Base giuridica

    Articolo 207, paragrafo 4, primo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9.

    Principio di sussidiarietà

    La proposta è di competenza esclusiva dell’Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

    Principio di proporzionalità

    La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi seguenti.

    Nella fattispecie non è possibile nessun’altra opzione e, pertanto, la misura proposta è la più semplice possibile.

    Essa non comporta alcun onere amministrativo e finanziario aggiuntivo.

    Scelta dello strumento

    Strumento proposto: decisione del Consiglio.

    Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo.

    L’entrata in vigore del sistema armonizzato 2007 comporta una modifica del protocollo sull’origine. La modifica delle norme dell’elenco, come quella del protocollo sull’origine e dei relativi allegati, è effettuata mediante una decisione del Consiglio di associazione o dell’organo equivalente previsto in ciascun accordo.

    INCIDENZA SUL BILANCIO

    Nessuna.

    INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

    La proposta non contiene clausole di riesame, revisione o caducità.

    2010/0022 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione che l’Unione deve adottare in seno al Consiglio di associazione costituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra, in merito alla modifica dell’allegato II del protocollo n. 4, riguardante l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario, in seguito all’entrata in vigore del sistema armonizzato 2007

    IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    1. Il protocollo n. 4 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina[1], dall’altra, relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa, contiene nell’allegato II un elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario.

    2. L’entrata in vigore delle modifiche apportate alla nomenclatura disciplinata dalla convenzione sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (sistema armonizzato) a decorrere dal 1° gennaio 2007 comporta l’ulteriore adeguamento di tale allegato.

    3. Per garantire il buon funzionamento dell’accordo e agevolare al tempo stesso il lavoro degli operatori economici e delle amministrazioni doganali occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato II del protocollo n. 4.

    4. Tali modifiche devono essere introdotte da una decisione del Consiglio di associazione istituito dall’accordo tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Repubblica tunisina.

    5. È pertanto opportuno che l’Unione prenda posizione in seno al Consiglio di associazione come indicato nell’allegato progetto di decisione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione che l’Unione deve adottare in seno al Consiglio di associazione costituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra, in merito alla modifica dell’allegato II del protocollo n. 4, contenente l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario, è basata sul progetto di decisione del Consiglio di associazione allegato alla presente decisione.

    Articolo 2

    La decisione del Consiglio di associazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

    Fatto a Bruxelles,

    Per il Consiglio

    Il presidente

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TUNISIA N.

    del …

    relativa alla modifica dell’allegato II del protocollo n. 4 dell’accordo tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Repubblica tunisina contenente l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

    Il Consiglio di associazione,

    visto l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra, in particolare l’articolo 39 del protocollo n. 4,

    considerando quanto segue:

    6. Alcune modifiche sono state introdotte, con effetto dal 1° gennaio 2007, nella nomenclatura disciplinata dalla convenzione sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (sistema armonizzato).

    7. Considerato il numero di modifiche da apportare all’allegato II, per motivi di chiarezza è opportuno che esso sia sostituito integralmente.

    8. Dato che le modifiche del sistema armonizzato non erano destinate a modificare le norme di origine, l’allegato II del protocollo n. 4 mantiene lo status quo.

    9. Visto che le modifiche dell’allegato II del protocollo n. 4 non comportano un mutamento dello status quo, è opportuno che il protocollo n. 4 modificato sia applicato retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2007,

    DECIDE:

    Articolo 1

    L’allegato II del protocollo n. 4, contenente l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario, è sostituito dal testo figurante nell’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

    Fatto a

    Per il Consiglio di associazione

    Il presidente

    ALLEGATO

    ALLEGATO II

    ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

    Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall’accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell’accordo.

    Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari |

    (1) | (2) | (3) o (4) |

    capitolo 1 | Animali vivi | Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti |

    capitolo 2 | Carni e frattaglie commestibili | Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti |

    capitolo 3 | Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti |

    ex capitolo 4 | Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti |

    0403 | Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti, - tutti i succhi di frutta (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati sono originari, e - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex capitolo 5 | Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti |

    ex 0502 | Setole di maiale o di cinghiale, preparate | Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale |

    capitolo 6 | Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e piante ornamentali | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    capitolo 7 | Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti |

    (1) | (2) | (3) o (4) |

    capitolo 8 | Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni | Fabbricazione in cui: - tutta la frutta utilizzata è interamente ottenuta, e - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex capitolo 9 | Caffè, tè, mate e spezie; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti |

    0901 | Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |

    0902 | Tè, anche aromatizzato | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |

    ex 0910 | Miscugli di spezie | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |

    capitolo 10 | Cereali | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti |

    ex capitolo 11 | Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati sono interamente ottenuti |

    ex 1106 | Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati | Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708 |

    capitolo 12 | Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti |

    1301 | Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    1302 | Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: |

    - Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati | Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati |

    - altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    capitolo 14 | Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono interamente ottenuti |

    ex capitolo 15 | Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    1501 | Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503: |

    - Grassi di ossa o grassi di cascami | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 o le ossa della voce 0506 |

    - altri | Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207 |

    1502 | Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503: |

    - Grassi di ossa o grassi di cascami | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 o le ossa della voce 0506 |

    - altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti |

    1504 | Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: |

    - Frazioni solide | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504 |

    - altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti |

    ex 1505 | Lanolina raffinata | Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505 |

    1506 | Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: |

    - Frazioni solide | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506 |

    - altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti |

    da 1507 a 1515 | Oli vegetali e loro frazioni: |

    - Olio di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin) e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    - Frazioni solide, escluse quelle dell’olio di jojoba | Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515 |

    - altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti |

    1516 | Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti e - tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513 |

    1517 | Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 | Fabbricazione in cui: - tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati sono interamente ottenuti, e - tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513 |

    capitolo 16 | Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici | Fabbricazione: - a partire da animali del capitolo 1, e/o - in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti |

    ex capitolo 17 | Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    ex 1701 | Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    1702 | Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: |

    - Maltosio o fruttosio chimicamente puri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 |

    - – Altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    - altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono originari |

    ex 1703 | Melassi ottenuti dall’estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    1704 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    capitolo 18 | Cacao e sue preparazioni | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    1901 | Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: |

    - Estratti di malto | Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 |

    - altri | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    1902 | Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: |

    - contenenti, in peso, 20% o meno di carni, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi | Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti |

    - contenenti, in peso, più di 20% di carni, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi | Fabbricazione in cui: - tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti, e - tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti |

    1903 | Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108 |

    1904 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806, - in cui tutti i cereali e la farina (esclusi il frumento duro e il granturco Zea indurata e i loro derivati) utilizzati sono interamente ottenuti, e - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    1905 | Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11 |

    ex capitolo 20 | Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati sono interamente ottenuti |

    ex 2001 | Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecole uguale o superiore a 5%, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    ex 2004 ed ex 2005 | Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate, ma non nell’aceto o acido acetico | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    2006 | Ortaggi o legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    2007 | Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 2008 | - Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole | Fabbricazione in cui il valore di tutta la frutta a guscio e semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati ecceda il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    - Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    - Altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio) cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    2009 | Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex capitolo 21 | Preparazioni alimentari diverse, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    2101 | Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui tutta la cicoria utilizzata è interamente ottenuta |

    2103 | Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata |

    - Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare farina di senapa o senapa preparata |

    - Farina di senapa e senapa preparata: | Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce |

    ex 2104 | Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005 |

    2106 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex capitolo 22 | Bevande, liquidi alcolici ed aceti, esclusi: | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui tutta l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati sono interamente ottenuti |

    2202 | Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - in cui tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) sono originari |

    2207 | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208, e - in cui tutta l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l’arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5% in volume |

    2208 | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208, e - in cui tutta l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l’arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5% in volume |

    ex capitolo 23 | Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    ex 2301 | Farina di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana | Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti |

    ex 2303 | Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40% in peso | Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto |

    ex 2306 | Panelli e altri residui solidi dell’estrazione dell’olio di oliva, con tenore di olio d’oliva superiore a 3% | Fabbricazione in cui tutti le olive utilizzate sono interamente ottenute |

    2309 | Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali | Fabbricazione in cui: - tutti i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati sono originari, e - tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti |

    ex capitolo 24 | Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi: | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati sono interamente ottenuti |

    2402 | Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco | Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso dei tabacchi greggi o non lavorati o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati è originario |

    ex 2403 | Tabacco da fumo | Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso dei tabacchi greggi o non lavorati o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari |

    ex capitolo 25 | Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    ex 2504 | Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata | Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia |

    ex 2515 | Marmi, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm | Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm |

    ex 2516 | Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm | Segamento, o altra operazione di taglio, della pietra (anche precedentemente segata) di spessore superiore a 25 cm |

    ex 2518 | Dolomite calcinata | Calcinazione della dolomite non calcinata |

    ex 2519 | Carbonato di magnesio naturale (magnesite), frantumato, riposto in recipienti ermetici, e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata) | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato. |

    ex 2520 | Gessi specialmente preparati per l’odontoiatria | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 2524 | Fibre di amianto naturali | Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto) |

    ex 2525 | Mica in polvere | Triturazione della mica o dei cascami di mica |

    ex 2530 | Terre coloranti, calcinate o polverizzate | Calcinazione o triturazione di terre coloranti |

    capitolo 26 | Minerali, scorie e ceneri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    ex capitolo 27 | Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    ex 2707 | Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, analoghi agli oli minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura, distillanti più del 65% del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici[2] o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 2709 | Oli greggi di minerali bituminosi | Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi |

    2710 | Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici[3] o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    2711 | Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici[4] o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    2712 | Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, “slack wax”, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici[5] o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    2713 | Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici[6] o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    2714 | Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici[7] o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    2715 | Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, “cut-backs”) | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici[8] o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex capitolo 28 | Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 2805 | “Mischmetall” | Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 2811 | Triossido di zolfo | Fabbricazione a partire da diossido di zolfo | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 2833 | Solfato di alluminio | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 2840 | Perborato di sodio | Fabbricazione a partire da tetraborato di disodio pentaidrato | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 2852 | Composti del mercurio di eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    Composti del mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex capitolo 29 | Prodotti chimici organici, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 2901 | Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici[9] o |

    Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 2902 | Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici[10] o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 2905 | Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 2905. Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa voce purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    2915 | Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 2932 | - Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    - Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    2933 | Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    2934 | Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 2939 | Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50% o più di alcaloidi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex capitolo 30 | Prodotti farmaceutici, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    3002 | Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili: |

    - Prodotti costituiti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    - altri |

    -- Sangue umano | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    -- Sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    -- Frazioni di sangue diverse da sieri specifici, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    -- Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    -- altri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    3003 e 3004 | Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006): |

    - ottenuti a partire da amicacina della voce 2941 | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    - altri | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 3006 | Rifiuti farmaceutici di cui alla nota 4 k) di questo capitolo | L’origine del prodotto nella sua classificazione originaria deve essere conservata |

    - Barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l’odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili |

    - di plastica | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto5 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    - in tessuto | Fabbricazione a partire da (7): - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o - materiali chimici o paste tessili |

    Dispositivi per stomia | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex capitolo 31 | Concimi, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 3105 | Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti: - nitrato di sodio - calciocianamide - solfato di potassio - solfato di potassio e di magnesio | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex capitolo 32 | Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 3201 | Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati | Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    3205 | Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo[11] | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203, 3204 e 3205. Tuttavia, materiali della voce 3205 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex capitolo 33 | Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    3301 | Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti “concreti” o “assoluti”; resinoidi; oloresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per “enfleurage” o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi i materiali di un “gruppo”[12] diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex capitolo 34 | Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; “cere per l’odontoiatria” e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 3403 | Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70% in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici[13] o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    3404 | Cere artificiali e cere preparate: |

    - a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    - altre | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi: - gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516, | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    - gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823, e |

    - i materiali della voce 3404 |

    Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex capitolo 35 | Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    3505 | Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: |

    - Eteri ed esteri di amidi o di fecole | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    - altri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 3507 | Enzimi preparati non nominati né compresi altrove | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    capitolo 36 | Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex capitolo 37 | Prodotti per la fotografia o per la cinematografia, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    3701 | Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori: |

    - Pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori (policromia), in caricatori | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702. Tuttavia, materiali della voce 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    - altre | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702. Tuttavia, materiali delle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    3702 | Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    3704 | Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 3701 a 3704 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex capitolo 38 | Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 3801 | - Grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicolloidale; paste di carbonio per elettrodi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    - Grafite in forma di pasta, costituita da una miscela di più del 30%, in peso, di grafite, e di oli minerali | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 3803 | Tallol raffinato | Raffinazione di tallol greggio | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 3805 | Essenza di trementina al solfato, depurata | Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell’essenza di trementina al solfato, greggia | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 3806 | “Gomme-esteri” | Fabbricazione a partire da acidi resinici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 3807 | Pece nera (pece di catrame di legno) | Distillazione del catrame di legno | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    3808 | Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    3809 | Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    3810 | Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    3811 | Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali |

    - Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    - altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    3812 | Preparazioni dette “acceleranti di vulcanizzazione”; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    3813 | Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    3814 | Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    3818 | Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    3819 | Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    3820 | Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 3821 | Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo e la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    3822 | Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    3823 | Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali |

    - Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    - Alcoli grassi industriali | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823 |

    3824 | Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove: |

    - I seguenti prodotti di questa voce: -- Leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali -- Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri -- Sorbitolo diverso da quello della voce 2905 | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    -- Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d’ammonio o d’etanolammine; acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali -- Scambiatori di ioni -- Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche |

    -- Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas -- Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante -- Acidi solfonaftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri -- Olio di flemma e olio di Dippel -- Miscele di sali aventi differenti anioni -- Paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto |

    - altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    da 3901 a 3915 | Materie plastiche in forme primarie, cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche; esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912, per i quali le relative regole sono specificate in appresso: |

    - Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99%, in peso, del tenore totale del polimero | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto[14] | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    - altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto[15] | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 3907 | - Copolimeri ottenuti da policarbonati e copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto[16] |

    - Poliestere | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A) |

    3912 | Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    da 3916 a 3921 | Semilavorati e lavori di plastica, escluse le voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per le quali valgono le regole seguenti: |

    - Prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    - altri: |

    -- Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99%, in peso, del tenore totale del polimero | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto[17] | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    -- altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto[18] | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 3916 ed ex 3917 | Profilati e tubi | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 3920 | - Lastre o pellicole ionomere | Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d’etilene e dell’acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    - Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o di polietilene | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 3921 | Fogli di plastica, metallizzati | Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron[19] | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    da 3922 a 3926 | Articoli di plastica | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex capitolo 40 | Gomma e lavori di gomma, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    ex 4001 | Lastre “crêpe” di gomma per suole | Laminazione di fogli “crêpe” di gomma naturale |

    4005 | Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    4012 | Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori (“flaps”), di gomma: |

    - Pneumatici rigenerati, gomme piene o semipiene, di gomma | Rigenerazione di pneumatici usati |

    - altri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012 |

    ex 4017 | Lavori di gomma indurita | Fabbricazione a partire da gomma indurita |

    ex capitolo 41 | Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    ex 4102 | Pelli gregge di ovini, depilate o senza vello | Slanatura di pelli di pecora o di agnello |

    da 4104 a 4106 | Cuoi e pelli depilati e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati | Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    4107, 4112 e 4113 | Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 4104 a 4113 |

    ex 4114 | Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli metallizzati | Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 4104 a 4106, 4107, 4112 o 4113 a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    capitolo 42 | Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio; borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    ex capitolo 43 | Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    ex 4302 | Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite: |

    - Tavole, croci e manufatti simili | Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite |

    - altri | Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite |

    4303 | Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria | Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302 |

    ex capitolo 44 | Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    ex 4403 | Legno semplicemente squadrato | Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato |

    ex 4407 | Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm | Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa |

    ex 4408 | Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa | Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa |

    ex 4409 | Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: |

    - Levigato o incollato con giunture di testa | Levigatura o incollatura con giunture di testa |

    - Liste e modanature | Fabbricazione di liste e modanature |

    da ex 4410 a ex 4413 | Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili | Fabbricazione di liste e modanature |

    ex 4415 | Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno | Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato |

    ex 4416 | Fusti, botti, tini, mastelli e altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno | Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato |

    ex 4418 | - Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legno | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura (“shingles” e “shakes”) di legno |

    - Liste e modanature | Fabbricazione di liste e modanature |

    ex 4421 | Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature | Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409 |

    ex capitolo 45 | Sughero e lavori di sughero, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    4503 | Lavori di sughero naturale | Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501 |

    capitolo 46 | Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    capitolo 47 | Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    ex capitolo 48 | Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    ex 4811 | Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati | Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |

    4816 | Carta carbone, carta detta “autocopiante” e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole | Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |

    4817 | Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 4818 | Carta igienica | Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |

    ex 4819 | Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 4820 | Blocchi di carta da lettere | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 4823 | Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura | Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |

    ex capitolo 49 | Prodotti dell’editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    4909 | Cartoline postali stampate o illustrate, cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911 |

    4910 | Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare: |

    - Calendari del genere “perpetuo”, o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    - altri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911 |

    ex capitolo 50 | Seta, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    ex 5003 | Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati | Cardatura o pettinatura dei cascami di seta |

    da 5004 a ex 5006 | Filati di seta e filati di cascami di seta | Fabbricazione a partire da[20]: - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta |

    5007 | Tessuti di seta o di cascami di seta: |

    - contenenti fili di gomma | Fabbricazione a partire da filati semplici[21] |

    - altri | Fabbricazione a partire da[22]: |

    - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, oppure - carta o |

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex capitolo 51 | Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    da 5106 a 5110 | Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine | Fabbricazione a partire da[23]: - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta |

    da 5111 a 5113 | Tessuti di lana, di peli fini o di peli grossolani o di crine: |

    - contenenti fili di gomma | Fabbricazione a partire da filati semplici[24] |

    - altri | Fabbricazione a partire da[25]: |

    - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, oppure - carta o |

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex capitolo 52 | Cotone, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    da 5204 a 5207 | Filati di cotone | Fabbricazione a partire da[26]: - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta |

    da 5208 a 5212 | Tessuti di cotone: |

    - contenenti fili di gomma | Fabbricazione a partire da filati semplici[27] |

    - altri | Fabbricazione a partire da[28]: |

    - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, oppure - carta o |

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex capitolo 53 | Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    da 5306 a 5308 | Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta | Fabbricazione a partire da[29]: - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta |

    da 5309 a 5311 | Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: |

    - contenenti fili di gomma | Fabbricazione a partire da filati semplici[30] |

    - altri | Fabbricazione a partire da[31]: - filati di cocco, - filati di iuta, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, oppure - carta o |

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    da 5401 a 5406 | Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali | Fabbricazione a partire da[32]: - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta |

    5407 e 5408 | Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali: |

    - contenenti fili di gomma | Fabbricazione a partire da filati semplici[33] |

    - altri | Fabbricazione a partire da[34]: |

    - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, oppure - carta o |

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    da 5501 a 5507 | Fibre sintetiche o artificiali in fiocco | Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili |

    da 5508 a 5511 | Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco | Fabbricazione a partire da[35]: - seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta |

    da 5512 a 5516 | Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco: |

    - contenenti fili di gomma | Fabbricazione a partire da filati semplici[36] |

    - Altri | Fabbricazione a partire da[37]: - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, oppure - carta o |

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex capitolo 56 | Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; esclusi: | Fabbricazione a partire da[38]: - filati di cocco, - fibre naturali, - materiali chimici o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta |

    5602 | Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: |

    - Feltri all’ago | Fabbricazione a partire da[39]: - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili Tuttavia: |

    - i filati di polipropilene della voce 5402, - le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o - i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    - altri | Fabbricazione a partire da[40]: - fibre naturali, - fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o - materiali chimici o paste tessili |

    5604 | Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci NC 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: |

    - Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili | Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili |

    - altri | Fabbricazione a partire da[41]: - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta |

    5605 | Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo | Fabbricazione a partire da[42]: - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta |

    5606 | Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti « a catenella » | Fabbricazione a partire da[43]: - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, oppure - materiali per la produzione della carta |

    capitolo 57 | Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili: |

    - di feltro ad ago | Fabbricazione a partire da[44]: - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili Tuttavia: |

    - i filati di polipropilene della voce 5402, - le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o - i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto |

    - di altri feltri | Fabbricazione a partire da[45]: - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili |

    - altri | Fabbricazione a partire da[46]: - filati di cocco o di iuta, - filati di filamenti sintetici o artificiali - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto |

    ex capitolo 58 | Tessuti speciali; superfici tessili “tufted”; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi: |

    - elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma | Fabbricazione a partire da filati semplici[47] |

    - altri | Fabbricazione a partire da[48]: |

    - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili o |

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    5805 | Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all’ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    5810 | Ricami in pezza, in strisce o in motivi | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    5901 | Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria | Fabbricazione a partire da filati |

    5902 | Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: |

    - Contenenti, in peso, non più di 90% di materie tessili | Fabbricazione a partire da filati |

    - altri | Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili |

    5903 | Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 | Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    5904 | Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati | Fabbricazione a partire da filati[49] |

    5905 | Rivestimenti murali di materie tessili: |

    - impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie | Fabbricazione a partire da filati |

    - altri | Fabbricazione a partire da[50]: |

    - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili o |

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    5906 | Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: |

    - Tessuti a maglia | Fabbricazione a partire da[51]: - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili |

    - Altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90% di materie tessili | Fabbricazione a partire da materiali chimici |

    - altri | Fabbricazione a partire da filati |

    5907 | Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili: | Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    5908 | Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: |

    - Reticelle ad incandescenza, impregnate | Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia |

    - altri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    da 5909 a 5911 | Manufatti tessili per usi industriali: |

    - Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911 | Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310 |

    - Tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911 | Fabbricazione a partire da[52]: - filati di cocco, - i seguenti materiali: -- filato di politetrafluoroetilene[53], -- filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica -- filati di fibre tessili sintetiche di poliammide aromatica, ottenuti per policondensazione di m-fenilendiammina e acido isoftalico |

    -- monofilato di politetrafluoroetilene[54], -- filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalammide), -- filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici[55] |

    -- monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4 cicloesandictanolo e di acido isoftalico, -- fibre naturali, -- fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o -- materiali chimici o paste tessili |

    - altri | Fabbricazione a partire da[56]: - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili |

    capitolo 60 | Stoffe a maglia | Fabbricazione a partire da[57]: - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili |

    capitolo 61 | Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: |

    - ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta | Fabbricazione a partire da filati[58] [59] |

    - altri | Fabbricazione a partire da[60]: - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili |

    ex capitolo 62 | Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi: | Fabbricazione a partire da filati[61] [62] |

    ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ed ex 6211 | Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bebè) ed accessori di abbigliamento confezionati per bambini piccoli, ricamati | Fabbricazione a partire da filati[63] o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto[64] |

    ex 6210 ed ex 6216 | Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato | Fabbricazione a partire da filati[65] o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto[66] |

    6213 e 6214 | Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: |

    - ricamati | Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi[67] [68] o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto[69] |

    - altri | Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi[70] [71] o |

    Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutte le merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non ecceda il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    6217 | Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212: |

    - ricamati | Fabbricazione a partire da filati[72] o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto[73] |

    - Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato | Fabbricazione a partire da filati[74] o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto[75] |

    - Tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    - altri | Fabbricazione a partire da filati[76] |

    ex capitolo 63 | Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    da 6301 a 6304 | Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l’arredamento: |

    - in feltro, non tessuti | Fabbricazione a partire da[77]: - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili |

    - altri: |

    -- ricamati | Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi[78] [79] o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto) a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    -- altri | Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi[80] [81] |

    6305 | Sacchi e sacchetti da imballaggio | Fabbricazione a partire da[82]: - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili |

    6306 | Copertoni e tende per l’esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: |

    - non tessuti | Fabbricazione a partire da[83] [84]: - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili |

    - altri | Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi[85] [86] |

    6307 | Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    6308 | Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto | Ogni articolo dell’assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell’assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica dell’assortimento |

    ex capitolo 64 | Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 |

    6406 | Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    ex capitolo 65 | Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    6505 | Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite | Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili[87] |

    ex capitolo 66 | Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    6601 | Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    capitolo 67 | Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    ex capitolo 68 | Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    ex 6803 | Lavori di ardesia naturale o agglomerata | Fabbricazione a partire dall’ardesia lavorata |

    ex 6812 | Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |

    ex 6814 | Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altre materie | Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita) |

    capitolo 69 | Prodotti ceramici | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    ex capitolo 70 | Vetro e lavori di vetro, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    ex 7003, ex 7004 ed ex 7005 | Vetro con uno strato non riflettente | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |

    7006 | Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie: |

    - Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII[88] | Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) non ricoperte della voce 7006 |

    - altri | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |

    7007 | Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |

    7008 | Vetri isolanti a pareti multiple | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |

    7009 | Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |

    7010 | Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    7013 | Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l’ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro soffiato a mano non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 7019 | Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati | Fabbricazione a partire da: - stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), anche tagliati, o - lana di vetro |

    ex capitolo 71 | Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    ex 7101 | Perle fini o coltivate, assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 7102, ex 7103 ed ex 7104 | Pietre preziose o semipreziose lavorate (naturali, sintetiche o ricostituite) | Fabbricazione a partire da pietre preziose o semipreziose non lavorate |

    7106, 7108 e 7110 | Metalli preziosi: |

    - greggi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106, 7108 o 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni |

    - semilavorati o in polvere | Produzione a partire da metalli preziosi greggi |

    ex 7107, ex 7109 ed ex 7111 | Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati | Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi |

    7116 | Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme) o semipreziose (naturali, sintetiche o ricostituite) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    7117 | Minuterie di fantasia | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o |

    Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex capitolo 72 | Ghisa, ferro e acciaio, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    7207 | Semiprodotti di ferro o di acciai non legati | Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205 |

    da 7208 a 7216 | Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre e profilati di ferro o di acciai non legati | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206 |

    7217 | Fili di ferro o di acciai non legati | Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207 |

    ex 7218, da 7219 a 7222 | Semiprodotti, prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre e profilati di acciai inossidabili | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218 |

    7223 | Fili di acciai inossidabili | Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218 |

    ex 7224, da 7225 a 7228 | Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224 |

    7229 | Fili di altri acciai legati | Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224 |

    ex capitolo 73 | Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    ex 7301 | Palancole | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 |

    7302 | Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 |

    7304, 7305 e 7306 | Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio | Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224 |

    ex 7307 | Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti | Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 35% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    7308 | Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ferro o di acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati |

    ex 7315 | Catene antisdrucciolevoli | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex capitolo 74 | Rame e lavori di rame, esclusi: | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    7401 | Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame) | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    7402 | Rame non raffinato; anodi di rame per raffinazione elettrolitica | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    7403 | Rame raffinato e leghe di rame, greggio: |

    - rame raffinato | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    - leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi | Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami ed avanzi di rame |

    7404 | Cascami ed avanzi di rame | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    7405 | Leghe madri di rame | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    ex capitolo 75 | Nichel e lavori di nichel, esclusi: | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    da 7501 a 7503 | Metalline di nichel, “sinters” di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    ex capitolo 76 | Alluminio e lavori di alluminio, esclusi: | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    7601 | Alluminio greggio | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami ed avanzi di alluminio |

    7602 | Cascami ed avanzi di alluminio | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    ex 7616 | Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) e dalle lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie, reti e materiali simili, di fili di alluminio, e le lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    capitolo 77 | Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato |

    ex capitolo 78 | Piombo e lavori di piombo, esclusi: | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    7801 | Piombo greggio: |

    - Piombo raffinato | Fabbricazione a partire da piombo d’opera |

    - altri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami ed avanzi della voce 7802 non possono essere utilizzati |

    7802 | Cascami ed avanzi di piombo | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    ex capitolo 79 | Zinco e lavori di zinco, esclusi: | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    7901 | Zinco greggio | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 7902 non possono essere utilizzati |

    7902 | Cascami ed avanzi di zinco | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    ex capitolo 80 | Stagno e lavori di stagno, esclusi: | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    8001 | Stagno greggio | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami ed avanzi della voce 8002 non possono essere utilizzati |

    8002 e 8007 | Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    capitolo 81 | Altri metalli comuni, cermet; lavori di queste materie: |

    - Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    - altri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    ex capitolo 82 | Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    8206 | Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8202 e 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica dell’assortimento |

    8207 | Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    8208 | Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 8211 | Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare lame di coltello e manici di metalli comuni |

    8214 | Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni |

    8215 | Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni |

    ex capitolo 83 | Lavori diversi di metalli comuni esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    ex 8302 | Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili, per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 8306 | Statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex capitolo 84 | Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; esclusi: | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 8401 | Elementi combustibili per reattori nucleari | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto[89] | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    8402 | Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette “ad acqua surriscaldata” | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    8403 ed ex 8404 | Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402, e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 e 8404 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    8406 | Turbine a vapore | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    8407 | Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    8408 | Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semidiesel) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    8409 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    8411 | Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    8412 | Altri motori e macchine motrici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 8413 | Pompe volumetriche rotative | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 8414 | Ventilatori e simili, per usi industriali | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    8415 | Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l’umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    8418 | Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415 | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 8419 | Macchine per l’industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    8420 | Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    8423 | Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    da 8425 a 8428 | Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    8429 | Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi: |

    - Rulli compressori | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    - altri | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    8430 | Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l’estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l’estrazione dei pali; spazzaneve | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 8431 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    8439 | Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    8441 | Altre macchine e apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 8443 | Stampanti per macchine ed apparecchi per ufficio (ad esempio, macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, macchine per l’elaborazione di testi, ecc.) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    da 8444 a 8447 | Macchine di queste voci per l’industria tessile | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 8448 | Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    8452 | Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire: |

    - Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore, o 17 kg con il motore | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati, e - il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell’uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono originari |

    - altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    da 8456 a 8466 | Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    da 8469 a 8472 | Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, duplicatori, cucitrici meccaniche) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    8480 | Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diverse dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    8482 | Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    8484 | Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 8486 | - Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma, loro parti e accessori - macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici per metalli, loro parti e accessori; - macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell’amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro, loro parti e accessori - strumenti da traccia, che generano modelli per la produzione di maschere o reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente, loro parti e accessori | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    - forme, per formare ad iniezione o per compressione | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    - macchine e apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    8487 | Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex capitolo 85 | Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi: | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    8501 | Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non ecceda il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    8502 | Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non ecceda il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 8504 | Unità di alimentazione elettrica per le macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 8517 | Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete senza filo (come una rete locale o estesa) diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528 | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 8518 | Microfoni e loro supporti, altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    8519 | Apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono: | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    8521 | Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    8522 | Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    8523 | - Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, non registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    - dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37 | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non ecceda il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    - matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37 | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non ecceda il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    - schede di prossimità e “schede intelligenti” con due o più circuiti integrati elettronici | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    - “schede intelligenti” con un circuito integrato elettronico | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto o Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l’introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non menzionato negli articoli 3 e 4 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    8525 | Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    8526 | Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    8527 | Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    8528 | - monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    - altri monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    8529 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528: |

    - Destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    - Destinate esclusivamente o principalmente ai monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471 | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    - Altre | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    8535 | Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione superiore a 1 000 V | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non ecceda il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    8536 | - Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non ecceda il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    - connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche |

    -- di materie plastiche | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    -- di ceramica | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    -- di rame | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    8537 | Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non ecceda il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 8541 | Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 8542 | Circuiti integrati elettronici |

    - Circuiti integrati monolitici | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto o Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l’introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non menzionato negli articoli 3 e 4 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    - multichip facenti parte di macchine o di apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    - altri | Fabbricazione in cui: il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    8544 | Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    8545 | Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    8546 | Isolatori per l’elettricità, di qualsiasi materia | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    8547 | Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    8548 | Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    - Microassiemaggi elettronici | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex capitolo 86 | Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione, esclusi: | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    8608 | Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex capitolo 87 | Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi: | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    8709 | Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    8710 | Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    8711 | Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (“side-car”): |

    - con motore a pistone alternativo di cilindrata: |

    -- inferiore o uguale a 50 cm3 | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    -- superiore a 50 cm3 | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    - altri | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 8712 | Biciclette senza cuscinetti a sfere | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    8715 | Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini e loro parti | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    8716 | Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex capitolo 88 | Veicoli aerei, veicoli spaziali, e loro parti, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 8804 | Rotochutes | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    8805 | Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l’appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    capitolo 89 | Navigazione marittima o fluviale | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex capitolo 90 | Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi; esclusi: | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    9001 | Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    9002 | Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    9004 | Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 9005 | Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 9006 | Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce elettriche | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    9007 | Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    9011 | Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 9014 | Altri strumenti e apparecchi di navigazione | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    9015 | Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    9016 | Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    9017 | Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze per l’impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    9018 | Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l’odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici: |

    - Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    - altri | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    9019 | Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    9020 | Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell’elemento filtrante amovibile | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    9024 | Macchine e apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    9025 | Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    9026 | Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi e dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    9027 | Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    9028 | Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura: |

    - Parti e accessori | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    - altri | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    9029 | Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    9030 | Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    9031 | Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    9032 | Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo automatici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    9033 | Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex capitolo 91 | Orologeria, esclusi: | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    9105 | Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    9109 | Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    9110 | Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati “chablons”; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria | Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non ecceda il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    9111 | Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    9112 | Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    9113 | Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: |

    - Di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    - altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    capitolo 92 | Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    capitolo 93 | Armi, munizioni e loro parti ed accessori | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex capitolo 94 | Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 9401 ed ex 9403 | Mobili di metallo comune in cui sono incorporati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore ai 300 g/m² | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all’uso, con materiali della voce 9401 o 9403, a condizione che: | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    - il valore del tessuto non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - tutti gli altri materiali utilizzati siano originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403 |

    9405 | Apparecchi per l’illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    9406 | Costruzioni prefabbricate | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex capitolo 95 | Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    ex 9503 | Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 9506 | Bastoni per golf e loro parti e pezzi staccati | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di bastoni per golf |

    ex capitolo 96 | Lavori diversi, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    ex 9601 ed ex 9602 | Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio | Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce del prodotto |

    ex 9603 | Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l’impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili e scope di stracci | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    9605 | Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti | Ogni articolo dell’assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell’assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica dell’assortimento |

    9606 | Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    9608 | Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609 | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini della stessa voce |

    9612 | Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola | Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 9613 | Accendini piezoelettrici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto |

    ex 9614 | Pipe, comprese le teste di pipe | Fabbricazione a partire da sbozzi |

    capitolo 97 | Oggetti d’arte, da collezione o di antichità | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |

    .

    [1] Decisione n. 1/2006 del Consiglio di associazione UE-Tunisia del 28 luglio 2006 (GU L 260 del 21.9.2006).

    [2] Le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” sono esposte nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

    [3] Le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” sono esposte nella nota introduttiva 7.2.

    [4] Le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” sono esposte nella nota introduttiva 7.2.

    [5] Le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” sono esposte nella nota introduttiva 7.2.

    [6] Le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” sono esposte nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

    [7] Le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” sono esposte nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

    [8] Le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” sono esposte nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

    [9] Le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” sono esposte nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

    [10] Le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” sono esposte nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

    [11] La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di preparazioni coloranti, purché non siano classificate in un’altra voce del capitolo 32.

    [12] Per “gruppo” si intende una parte della designazione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

    [13] Le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” sono esposte nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

    [14] Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall’altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

    [15] Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall’altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

    [16] Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall’altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

    [17] Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall’altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

    [18] Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall’altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

    [19] Si considerano ad alta trasparenza i fogli il cui assorbimento ottico — misurato secondo l’ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) — è inferiore al 2%.

    [20] Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

    [21] Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

    [22] Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

    [23] Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

    [24] Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

    [25] Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

    [26] Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

    [27] Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

    [28] Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

    [29] Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

    [30] Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

    [31] Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

    [32] Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

    [33] Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

    [34] Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

    [35] Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

    [36] Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

    [37] Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

    [38] Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

    [39] Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

    [40] Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

    [41] Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

    [42] Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

    [43] Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

    [44] Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

    [45] Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

    [46] Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

    [47] Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

    [48] Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

    [49] Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

    [50] Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

    [51] Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

    [52] Per quanto riguarda le condizioni particolari relative ai prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

    [53] L’impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

    [54] L’impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

    [55] L’impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

    [56] Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

    [57] Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

    [58] Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

    [59] V. la nota introduttiva 6.

    [60] Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

    [61] Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

    [62] V. la nota introduttiva 6.

    [63] V. la nota introduttiva 6.

    [64] V. la nota introduttiva 6.

    [65] V. la nota introduttiva 6.

    [66] V. la nota introduttiva 6.

    [67] Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

    [68] V. la nota introduttiva 6.

    [69] V. la nota introduttiva 6.

    [70] Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

    [71] V. la nota introduttiva 6.

    [72] V. la nota introduttiva 6.

    [73] V. la nota introduttiva 6.

    [74] V. la nota introduttiva 6.

    [75] V. la nota introduttiva 6.

    [76] V. la nota introduttiva 6.

    [77] Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

    [78] V. la nota introduttiva 6.

    [79] Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

    [80] Cfr. la nota introduttiva 6.

    [81] Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

    [82] Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

    [83] Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

    [84] Cfr. la nota introduttiva 6.

    [85] Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, vedere la nota introduttiva 5.

    [86] Cfr. la nota introduttiva 6.

    [87] Cfr. la nota introduttiva 6.

    [88] SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

    [89] Questa regola è applicabile fino al 31.12.2005.

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