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Document 52009PC0603

Proposta di regolamento (CE, Euratom) del Consiglio che adegua a decorrere dal 1° luglio 2009 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni

/* COM/2009/0603 def. */

52009PC0603

Proposta di regolamento (CE, Euratom) del Consiglio che adegua a decorrere dal 1° luglio 2009 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni /* COM/2009/0603 def. */


IT

Bruxelles, 29.10.2009

COM(2009)603 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO

che adegua a decorrere dal 1° luglio 2009 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni

RELAZIONE

Contesto della proposta |

110 | Motivazione e obiettivi della propostaCome ogni anno, in conformità dell’articolo 3 dell’allegato XI dello statuto, il Consiglio deve decidere prima della fine dell’anno in merito all’adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni proposto dalla Commissione sulla base della relazione di Eurostat, con effetto a decorrere dal 1° luglio. |

120 | Contesto generaleAi sensi dell’articolo 3 dell’allegato XI dello statuto, l’adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dipende direttamente dall’andamento del potere di acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali (indicatore specifico), dall’andamento del costo della vita a Bruxelles (indice internazionale) e dalle parità economiche calcolate da Eurostat.L’indicatore specifico misura l’andamento, al netto dell’inflazione, delle retribuzioni nette dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali degli Stati membri. Eurostat ha determinato tale indicatore in base alle informazioni fornite dagli otto Stati membri di cui all’articolo 1, paragrafo 4, dell’allegato XI.L’indice internazionale di Bruxelles misura l’andamento del costo della vita a Bruxelles per i funzionari delle Comunità. Eurostat ha determinato tale indice sulla base dei dati forniti dalle autorità belghe.Le parità economiche per le retribuzioni determinano le equivalenze di potere di acquisto delle retribuzioni tra Bruxelles, città di riferimento, e le altre sedi di servizio. Eurostat ha calcolato tali parità d’intesa con gli istituti statistici nazionali.Le parità economiche per le pensioni determinano le equivalenze di potere di acquisto delle pensioni tra il Belgio, paese di riferimento, e gli altri paesi di residenza. Eurostat ha calcolato tali parità d’intesa con gli istituti statistici nazionali. |

130 | Disposizioni vigenti nel settore della propostaLa proposta è presentata ogni anno per provvedere all’adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni. |

141 | Coerenza rispetto ad altri obiettivi e politiche dell’UnioneNon pertinente. |

Consultazione delle parti interessate e valutazione dell’impatto |

| Consultazione delle parti interessate |

211 | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno rispostoGli elementi della proposta sono stati oggetto di concertazione con i rappresentanti del personale secondo le procedure vigenti. |

212 | Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazioneLa proposta tiene conto dei pareri espressi dalle parti consultate. |

| Ricorso al parere di esperti |

229 | Non è stato necessario consultare esperti esterni. |

230 | Valutazione dell’impatto- La proposta è volta ad adeguare le retribuzioni e le pensioni conformemente alla normativa vigente.- La normativa vigente non consente alternative. |

Elementi giuridici della proposta |

305 | Sintesi delle misure proposteIn conformità dell’articolo 1 dell’allegato XI dello statuto, Eurostat ha compilato una relazione sull’andamento del costo della vita a Bruxelles, sull’andamento del potere d’acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali e sulle parità economiche da cui derivano i coefficienti correttori.3.1. ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI E DELLE PENSIONI IN BELGIO E IN LUSSEMBURGOPer il periodo di riferimento, la variazione media del potere d’acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali misurata dall’indicatore specifico è pari a 2,7%.Per il periodo di riferimento, la variazione del costo della vita a Bruxelles misurata dall’indice internazionale di Bruxelles calcolato da Eurostat è pari a 0,9%.Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato XI dello statuto, il valore dell’adeguamento è pari al prodotto dell’indicatore specifico e dell’indice internazionale di Bruxelles calcolato da Eurostat.L’adeguamento proposto per le retribuzioni e le pensioni in Belgio e in Lussemburgo è quindi pari a 3,6%.Conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, dell’allegato XI dello statuto, in Belgio e in Lussemburgo non si applica alcun coefficiente correttore.3.2. ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI E DELLE PENSIONI FUORI DAL BELGIO E DAL LUSSEMBURGOFuori dal Belgio e dal Lussemburgo gli adeguamenti delle retribuzioni e delle pensioni sono il risultato del prodotto dell’adeguamento in Belgio e in Lussemburgo e della variazione dei coefficienti correttori e del tasso di cambio.I coefficienti correttori che figurano nel regolamento, applicabili alle retribuzioni, alle pensioni e ai trasferimenti di una parte della retribuzione, sono stati calcolati nel modo descritto in appresso.- Coefficienti correttori per i FUNZIONARI fuori dal Belgio e dal LussemburgoD’intesa con gli istituti statistici nazionali, Eurostat ha calcolato le parità economiche che determinano al 1° luglio le equivalenze di potere di acquisto delle retribuzioni tra Bruxelles e le altre sedi di servizio.I coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni corrisposte ai funzionari e agli altri agenti in servizio negli Stati membri diversi dal Belgio e dal Lussemburgo sono determinati in base al rapporto fra tali parità economiche e i tassi di cambio applicabili al 1° luglio.- Coefficienti correttori per le PENSIONI fuori dal Belgio e dal Lussemburgo e coefficienti correttori per i TRASFERIMENTID’intesa con gli istituti statistici nazionali, Eurostat ha calcolato le parità economiche che determinano al 1° luglio le equivalenze di potere di acquisto delle pensioni tra il Belgio e gli altri paesi di residenza.I coefficienti correttori calcolati per le pensioni delle persone residenti nei paesi diversi dal Belgio e dal Lussemburgo sono determinati in base al rapporto fra tali parità economiche e i tassi di cambio applicabili al 1° luglio.Ai sensi dell’articolo 17 dell’allegato VII dello statuto, tali coefficienti sono direttamente applicabili ai trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti.Ai sensi dell’articolo 20 dell’allegato XIII dello statuto, i coefficienti correttori si applicano solo alla parte di pensione corrispondente ai diritti acquisiti anteriormente al 1° maggio 2004.- Data di efficacia dei coefficienti correttoriI coefficienti correttori hanno effetto dal 1° luglio per tutte le sedi, salvo quelle soggette a un forte aumento del costo della vita. In queste ultime essi hanno effetto dal 16 maggio o dal 1° maggio, a seconda che l’aumento del costo della vita sia superiore, rispettivamente, al 6,3% o al 12,6%.L'andamento del costo della vita fuori dal Belgio e dal Lussemburgo è misurato attraverso indici impliciti. Tali indici corrispondono al valore dell'indice internazionale di Bruxelles moltiplicato per la variazione della parità economica.La data di entrata in vigore di tale adeguamento è anticipata per le sedi indicate nel regolamento. |

310 | Base giuridicaLa base giuridica è lo statuto, in particolare l’allegato XI. |

329 | Principio di sussidiarietàLa proposta rientra tra le materie di competenza esclusiva della Comunità. Il principio di sussidiarietà pertanto non si applica. |

| Principio di proporzionalitàLa proposta è conforme al principio di proporzionalità per le seguenti ragioni: |

331 | - l’allegato XI dello statuto prevede un regolamento del Consiglio; |

332 | - l’onere finanziario deriva direttamente dall’applicazione del metodo di adeguamento previsto nello statuto. |

| Scelta dello strumento |

341 | Strumento proposto: regolamento. |

342 | Altri strumenti non sarebbero adeguati per le seguenti ragioni:- l’allegato XI dello statuto prevede un regolamento del Consiglio. |

Incidenza sul bilancio |

401 | L’impatto dell’adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni sulle spese amministrative e sulle entrate è presentato in dettaglio nella scheda finanziaria allegata. |

Proposta di

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO

che adegua a decorrere dal 1° luglio 2009 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68, in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 dello statuto e i relativi allegati VII, XI e XIII, nonché l'articolo 20, paragrafo 1, e gli articoli 64, 92 e 132 del regime applicabile agli altri agenti,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire che il potere di acquisto dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità evolva in parallelo a quello dei funzionari nazionali degli Stati membri, occorre procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee a titolo dell'esame annuale 2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto al 1° luglio 2009, la data “1° luglio 2008” di cui all’articolo 63, secondo comma, dello statuto è sostituita dalla data “1° luglio 2009”.

Articolo 2

Con effetto al 1° luglio 2009, all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili applicabile per il calcolo delle retribuzioni e delle pensioni è sostituita dalla tabella seguente:

(...PICT...)

Articolo 3

Con effetto al 1° luglio 2009, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell’articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella seconda colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 1° gennaio 2010, i coefficienti correttori applicabili ai trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti in virtù dell’articolo 17, paragrafo 3, dell’allegato VII dello statuto sono stabiliti come indicato nella terza colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 1° luglio 2009, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni in virtù dell’articolo 20, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 16 maggio 2009, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell’articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella quinta colonna della tabella in appresso. La data di efficacia dell'adeguamento annuale per le sedi di servizio in questione è il 16 maggio 2009.

Con effetto al 1º maggio 2009, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell’articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella sesta colonna della tabella in appresso. La data di efficacia dell'adeguamento annuale per le sedi di servizio in questione è il 1° maggio 2009.

(...PICT...)

Articolo 4

Con effetto al 1° luglio 2009, l’importo dell’indennità per congedo parentale di cui all’articolo 42 bis, secondo e terzo comma, dello statuto è fissato a 909,94 EUR e a 1213,25 EUR per le famiglie monoparentali.

Articolo 5

Con effetto al 1° luglio 2009, l’importo di base dell’assegno di famiglia di cui all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 170,18 EUR.

Con effetto al 1° luglio 2009, l’importo dell’assegno per figlio a carico di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 371,88 EUR.

Con effetto al 1° luglio 2009, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 252,32 EUR.

Con effetto al 1° luglio 2009, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 90,85 EUR.

Con effetto al 1° luglio 2009, l’importo minimo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 69 dello statuto e all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 504,41 EUR.

Con effetto al 14 luglio 2009, l'importo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 134 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 362,60 EUR.

Articolo 6

Con effetto al 1° gennaio 2010, l’indennità chilometrica di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto è adeguata come segue:

0 EUR/km per il tratto di distanza tra 0 e 200 km,

0,3782 EUR/km per il tratto di distanza tra 201 e 1000 km,

0,6304 EUR/km per il tratto di distanza tra 1001 e 2000 km,

0,3782 EUR/km per il tratto di distanza tra 2001 e 3000 km,

0,1260 EUR/km per il tratto di distanza tra 3001 e 4000 km,

0,0607 EUR/km per il tratto di distanza tra 4001 e 10000 km,

0 EUR/km per la distanza superiore a 10000 km.

Un importo forfettario supplementare è aggiunto all’indennità chilometrica di cui sopra:

– 189,11 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è compresa tra 725 km e 1450 km,

– 378,18 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è pari o superiore a 1450 km.

Articolo 7

Con effetto al 1° luglio 2009, l’importo dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 10, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a:

– 39,09 EUR per il funzionario che abbia diritto all’assegno di famiglia,

– 31,52 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 8

Con effetto al 1° luglio 2009, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

– 1112,81 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia,

– 661,67 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 9

Con effetto al 1° luglio 2009, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1334,56 EUR, il limite superiore a 2669,14 EUR e la detrazione forfettaria a 1213,25 EUR.

Articolo 10

Con effetto al 1° luglio 2009, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

(...PICT...)

Articolo 11

Con effetto al 1° luglio 2009, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

– 837,02 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia,

– 496,24 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 12

Con effetto al 1° luglio 2009, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1000,93 EUR, il limite superiore a 2001,85 EUR e la detrazione forfettaria a 909,94 EUR.

Con effetto al 13 luglio 2009, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 136 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 880,60 EUR e il limite superiore a 2072,00 EUR.

Articolo 13

Con effetto al 1° luglio 2009, le indennità per servizi continui o a turni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 [1] sono fissate a 381,42 EUR, 575,71 EUR, 629,45 EUR e 858,15 EUR.

Articolo 14

Con effetto al 1° luglio 2009, agli importi di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio [2] si applica il coefficiente 5,50594.

Articolo 15

Con effetto al 1° luglio 2009, la tabella di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente:

(...PICT...)

Articolo 16

Con effetto al 1° luglio 2009, ai fini dell’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello statuto, l’importo dell’indennità forfettaria di cui all’ex articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto in vigore anteriormente al 1° maggio 2004 è fissato a:

- 131,58 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5,

- 201,74 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

Articolo 17

Con effetto al 13 luglio 2009, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 133 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

(...PICT...)

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO che adegua a decorrere dal 1º luglio 2009 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni.

2. QUADRO ABM / ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)

Indicare la politica dell’UE e le relative attività oggetto dell’iniziativa:

Sono potenzialmente interessate tutte le politiche e attività.

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa (ex linee B e A) e loro denominazione:

Spese: XX.01.01.01 Commissione e Capitolo 11 Altre istituzioni, Capitolo 42 Spese relative agli assistenti parlamentari.

Entrate: 400 - Gettito dell'imposta su stipendi, salari e indennità dei membri delle istituzioni, dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione; 404 - Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei membri delle istituzioni, dei funzionari e degli altri agenti in servizio; 410 - Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico.

3.2. Durata dell’azione e dell’incidenza finanziaria:

Indederminata

3.3. Caratteristiche di bilancio:

Linea di bilancio | Natura della spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie |

XX.01.01.01, Capitoli11 e 42 | Spese non obbligatorie | SND [3] | NO | NO | NO | n. 5 |

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al terzo decimale)

Natura della spesa | Sezione n. | | Anno 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 e segg. | Totale |

Spese operative [4] | | | | | | | | |

Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1. | a | | | | | | | |

Stanziamenti di pagamento (SP) | | b | | | | | | | |

Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento [5] | | | | |

Assistenza tecnica e amministrativa-ATA (SND) | 8.2.4. | c | | | | | | | |

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO | | | | | | | |

Stanziamenti di impegno | | a+c | | | | | | | |

Stanziamenti di pagamento | | b+c | | | | | | | |

Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento [6] | | |

Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5. | d | 94,5 | 189,4 | 189,4 | 189,4 | 189,4 | 189,4 | n/a |

Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane ed altre spese connesse, non incluse nell’importo di riferimento (SND) | 8.2.6. | e | | | | | | | |

Totale del costo indicativo dell'intervento |

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | | a+c+d+e | 94,5 | 189,4 | 189,4 | 189,4 | 189,4 | 189,4 | n/a |

TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | | b+c+d+e | 94,5 | 189,4 | 189,4 | 189,4 | 189,4 | 189,4 | n/a |

Cofinanziamento

Non pertinente.

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie

La proposta può comportare l’applicazione delle disposizioni dell’Accordo interistituzionale [7] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie)

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Mio EUR (al primo decimale)

| | Prima dell' azione 2009 | | Situazione a seguito dell'azione |

Linea di bilancio | Entrate | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |

410 Contributi al regime delle pensioni | a) Entrate in valore assoluto | 351,2 | | 357,6 | 363,9 | 363,9 | 363,9 | 363,9 | 363,9 |

| b) Variazione delle entrate | Δ | | 6,4 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |

400 Gettito dell'imposta | a) Entrate in valore assoluto | 440,7 | | 448,7 | 456,6 | 456,6 | 456,6 | 456,6 | 456,6 |

| b) Variazione delle entrate | Δ | | 8,0 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,6 | 15,9 |

404 Gettito del prelievo speciale | a) Entrate in valore assoluto | 44,9 | | 45,7 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 |

| b) Variazione delle entrate | Δ | | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |

4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo e esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.

Non pertinente.

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

5.1. Necessità dell’azione a breve e lungo termine

Obbligo statutario.

5.2. Valore aggiunto dell’intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

Non pertinente.

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione per attività (ABM) e relativi indicatori

Non pertinente.

5.4. Modalità di attuazione (indicativa)

Gestione centralizzata

diretta da parte della Commissione: PMO

indiretta, con delega a:

agenzie esecutive

organismi istituiti dalle Comunità a norma dell’articolo 185 del regolamento finanziario

organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

Gestione concorrente o decentrata

con Stati membri

con paesi terzi

Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Osservazioni:

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

Non pertinente.

6.2. Valutazione

6.2.1. Valutazione ex-ante

Non pertinente.

6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell’esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

Non pertinente.

6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

Valutazione alla fine del quarto anno a partire da luglio 2004.

7. Misure antifrode

Non pertinente.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

Non pertinente.

[1] Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1). Regolamento completato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6).

[2] Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

[3] Stanziamenti non dissociati (SND).

[4] Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx in questione.

[5] Spesa che rientra nell'articolo xx 01 04 del Titolo xx.

[6] Spesa che rientra nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

[7] Punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale.

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