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Document 52009PC0364

    Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Repubblica federale di Germania a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

    /* COM/2009/0364 def. */

    52009PC0364

    Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Repubblica federale di Germania a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto /* COM/2009/0364 def. */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 16.7.2009

    COM(2009) 364 definitivo

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    che autorizza la Repubblica federale di Germania a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

    RELAZIONE

    CONTESTO DELLA PROPOSTA |

    110 | Motivazione e obiettivi della proposta Ai sensi dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: "direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la procedura di riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) o di evitare alcune forme di evasione o di elusione fiscale. Con lettera protocollata dal Segretariato generale della Commissione il 19 dicembre 2008, la Repubblica federale di Germania (in prosieguo "la Germania") ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 168 della direttiva IVA. A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera del 3 giugno 2009, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Germania. Con lettera del 9 giugno 2009 la Commissione ha comunicato alla Germania che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta. |

    120 | Contesto generale Ai sensi dell'articolo 168 della direttiva IVA, il soggetto passivo ha il diritto di detrarre l'IVA addebitata sugli acquisti di beni e servizi effettuati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. Tuttavia la misura di deroga, che la Germania chiede di prorogare, esclude totalmente dal diritto a detrazione l'IVA di cui sono gravati gli acquisti di beni o servizi che siano utilizzati in percentuale superiore al 90% per esigenze private o non professionali del soggetto passivo. La presente misura di deroga è stata inizialmente concessa con decisione del Consiglio 2000/186/CE del 28 febbraio 2000 (GU L 59 del 4.3.2000, pag. 12) per un periodo che scadeva il 31 dicembre 2002 ed è stata successivamente prorogata fino al 30 giugno 2004 con decisione del Consiglio 2003/354/CE del 13 maggio 2003 (GU L 123 del 17.5.2003, pag. 47) e poi fino al 31dicembre 2009 con decisione del Consiglio 2004/817/CE del 19 novembre 2004 (GU L 357 del 2.12.2004, pag. 33). La Commissione, nella proposta che precedeva la decisione 2000/186/CEE (COM(1999)690 definitivo), aveva già dichiarato di ritenere che la misura in questione fosse compatibile con l'articolo 27 della sesta direttiva 77/388/CEE (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1), che è stato sostituito, senza modifiche sostanziali, dall'articolo 395 della direttiva IVA. In particolare la Commissione afferma che la deroga è giustificata dalla necessità di semplificare la procedura di riscossione dell'IVA e che, peraltro, non influisce, se non in misura trascurabile, sull'importo dell'imposta da versare allo stadio del consumo finale. La deroga deve quindi essere concessa tenendo conto che perdurano la situazione e i fatti sui quali si fondava la deroga iniziale. Tuttavia la proroga deve avere una durata limitata in modo da poter valutare, prima di esaminare un'eventuale nuova domanda di deroga e in base a informazioni adeguate comunicate dalla Germania, se le circostanze che giustificano tale deroga non sono mutate nel tempo. Pertanto la durata della deroga deve essere limitata al 31 dicembre 2012. |

    130 | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Decisione del Consiglio, del 19 novembre 2004, che autorizza la Germania ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (GU L 357 del 2.12.2004, pag. 33). |

    141 | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Non pertinente. |

    CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |

    Consultazione delle parti interessate |

    219 | Non pertinente. |

    Ricorso al parere di esperti |

    229 | Non è stato necessario consultare esperti esterni. |

    230 | Valutazione d'impatto La proposta di decisione è intesa a semplificare la procedura di riscossione dell'IVA in relazione a beni e servizi che sono utilizzati, in larghissima misura, per fini non professionali ed ha, pertanto, un'incidenza potenzialmente positiva. Tuttavia, in considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l'impatto sarà comunque limitato. |

    ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

    305 | Sintesi delle misure proposte Autorizzazione concessa alla Germania di continuare ad applicare la misura di deroga alla direttiva IVA riguardante l'esclusione totale dal diritto a detrazione qualora i beni e servizi siano usati per fini non professionali del soggetto passivo in una percentuale superiore al 90%. |

    310 | Base giuridica Articolo 395 della direttiva IVA. |

    329 | Principio di sussidiarietà In conformità all'articolo 395 della direttiva IVA, uno Stato membro che intende introdurre misure di deroga alla suddetta direttiva deve ottenere l'autorizzazione del Consiglio sotto forma di una decisione del Consiglio. Pertanto la proposta rispetta il principio di sussidiarietà. |

    Principio di proporzionalità La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi seguenti. |

    331 | La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non impone obblighi allo Stato membro. |

    332 | Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura particolare è commisurata all'obiettivo perseguito. |

    Scelta dello strumento |

    341 | Ai sensi dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni in materia di IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione del Consiglio è lo strumento più idoneo perché può essere indirizzata ai singoli Stati membri. |

    INCIDENZA SUL BILANCIO |

    409 | La proposta non incide sul bilancio comunitario. |

    INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

    Riesame/revisione/cessazione dell'efficacia |

    533 | La proposta comprende una clausola di caducità. |

    E-4931 |

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    che autorizza la Repubblica federale di Germania a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto[1], in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) Con lettera protocollata dal Segretariato generale della Commissione il 19 dicembre 2008, la Repubblica federale di Germania (in prosieguo "la Germania") ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare una misura di deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al diritto di detrazione e precedentemente concessa con decisione del Consiglio 2004/817/CE[2] ai sensi della sesta direttiva 77/388/CEE[3] allora applicabile.

    (2) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 3 giugno 2009, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Germania. Con lettera del 9 giugno 2009 la Commissione ha comunicato alla Germania che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

    (3) La misura di deroga è volta ad escludere totalmente dal diritto a detrazione l'IVA di cui sono gravati taluni beni e servizi, quando detti beni e servizi siano utilizzati in percentuale superiore al 90% del totale per esigenze private del soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, per fini non professionali.

    (4) La misura deroga all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE che stabilisce il principio generale del diritto a detrazione ed è intesa a semplificare la procedura di riscossione dell'IVA; essa non influisce, se non in misura trascurabile, sull'importo dell'imposta dovuta allo stadio del consumo finale.

    (5) La situazione di diritto e di fatto che giustifica l'attuale applicazione della misura di semplificazione di cui trattasi non è cambiata e permane tuttora. La Germania deve pertanto essere autorizzata ad applicare la misura di semplificazione per un ulteriore periodo, la cui durata è però limitata al 31 dicembre 2012 al fine di consentire una valutazione della misura.

    (6) La misura di deroga non avrà un'incidenza negativa sulle risorse proprie della Comunità provenienti dall'IVA,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    In deroga alle disposizioni dell 'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, la Germania è autorizzata ad escludere dal diritto a detrazione dell'IVA, l'IVA di cui sono gravati taluni beni e servizi, quando detti beni e servizi siano utilizzati in percentuale superiore al 90% del totale per esigenze private del soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, per fini non professionali.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2012.

    Articolo 3

    La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    [1] GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

    [2] GU L 357 del 2.12.2004, pag. 33.

    [3] GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

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