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Document 52009PC0097

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione comunitaria sulla partecipazione al Comitato consultivo Cariforum-CE istituito dall’accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, e concernente la selezione dei rappresentanti delle organizzazioni ubicate nella parte CE

/* COM/2009/0097 def. */

52009PC0097

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione comunitaria sulla partecipazione al Comitato consultivo Cariforum-CE istituito dall’accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, e concernente la selezione dei rappresentanti delle organizzazioni ubicate nella parte CE /* COM/2009/0097 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 3.3.2009

COM(2009) 97 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione comunitaria sulla partecipazione al Comitato consultivo CARIFORUM-CE istituito dall’accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, e concernente la selezione dei rappresentanti delle organizzazioni ubicate nella parte CE

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L’accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, è stato firmato il 15 ottobre 2008 ed è applicato, a titolo provvisorio, dal 29 dicembre 2008. L’articolo 5 dell’accordo individua nell’attività di monitoraggio uno degli elementi chiave del partenariato per lo sviluppo sostenibile, istituito dall’accordo stesso. Poiché anche la parte istituzionale dedica una serie di disposizioni specifiche all’attività di monitoraggio, contribuisce quindi anch’essa all’effettivo esercizio di tale attività. Un ruolo di particolare importanza sarà assegnato al Comitato consultivo CARIFORUM-CE istituito dall’articolo 232 dell’accordo. Il Consiglio è chiamato a decidere sulla partecipazione CE al Comitato consultivo per garantire che tutte le parti interessate siano ampiamente rappresentate. In proposito, il Comitato economico e sociale europeo (CESE) è pronto a svolgere un ruolo attivo nella selezione di rappresentanti europei al Comitato consultivo CARIFORM-CE e ad assumerne le attività di segretariato, poiché conta su una notevole esperienza nel campo del coordinamento di organismi analoghi e già conduce un dialogo periodico con controparti nei paesi ACP.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione comunitaria sulla partecipazione al Comitato consultivo CARIFORUM-CE istituito dall’accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, e concernente la selezione dei rappresentanti delle organizzazioni ubicate nella parte CE

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione[1],

Consultato il Comitato economico e sociale europeo,

considerando quanto segue:

(1) L’accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra[2], è stato firmato il 15 ottobre 2008 ed è applicato a titolo provvisorio dal 29 dicembre 2008.

(2) L’articolo 232, paragrafo 2 dell’accordo dispone che il Consiglio congiunto decida sulla partecipazione al comitato consultivo CARIFORUM-CE in modo da garantire che tutte le parti interessate siano ampiamente rappresentate.

(3) È indispensabile dar vita in tempi brevi alle istituzioni previste dall’accordo e, in particolare, al Comitato consultivo CARIFORM-CE, visto il ruolo che esso ha nell’attuazione dell’accordo.

(4) Occorre stabilire una procedura comunitaria interna per selezionare i rappresentanti delle organizzazioni aventi sede nella parte CE.

(5) Il CESE si è dichiarato disponibile a individuare e a selezionare i rappresentanti di organizzazioni della società civile europea e ad assumere inizialmente il segretariato del Comitato consultivo,

DECIDE:

Articolo 1

La posizione della Comunità, ai fini di una decisione sull’accordo del Consiglio congiunto mirante a selezionare i membri permanenti del Comitato consultivo CARIFORUM-CE (in prosieguo, “il Comitato”) previsto dall’accordo di partenariato economico tra gli stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, si fonda sul progetto di decisione del Consiglio congiunto allegato alla presente decisione (in prosieguo, “l’allegato”).

Articolo 2

1. I rappresentanti delle organizzazioni europee di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dell’allegato saranno proposti dal CESE, previa consultazione della Commissione, all’approvazione del Comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo.

2. Il CESE sarà invitato a stilare l’elenco delle organizzazioni di cui al punto 1, paragrafo 1, lettere (b) e (c) dell’allegato e a dare ampia pubblicità a un invito a manifestare interesse a essere inclusi in tale elenco. In risposta a un invito siffatto, l’organizzazione interessata descriverà i modi in cui essa soddisfi i requisiti di cui all’articolo 1 dell’allegato. Nell’elenco potrà figurare qualsiasi organizzazione che soddisfi tali requisiti di inclusione. Le organizzazioni incluse nell’elenco saranno informate dei lavori del Comitato.

3. Nell’invito a manifestare interesse le organizzazioni saranno invitate anche a palesare l’intenzione che un loro rappresentante diventi membro permanente del Comitato. Le organizzazioni incluse nell’elenco saranno successivamente chiamate a sostenere la candidatura di 2 rappresentanti permanenti al massimo per il Comitato, tra quelli che hanno manifestato interesse. La parte CE proporrà al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo come membri permanenti per le categorie di cui al punto 1, paragrafo 1, lettere (b) e (c) i rappresentanti che avranno ricevuto il maggior numero di pareri favorevoli.

4. Un invito a manifestare interesse per divenire membri permanenti del Comitato sarà bandito 4 mesi prima della scadenza del mandato dei membri in carica nel comitato. La designazione segue le stesse procedure di cui al paragrafo 3.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il Presidente […]

ALLEGATO

.

DECISIONE N. …/2009 DEL CONSIGLIO CONGIUNTO

In forza dell’accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, concernente la partecipazione al Comitato consultivo CARIFORUM-CE

IL CONSIGLIO CONGIUNTO CARIFORUM-CE,

visto l’accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, (in prosieguo, “l’accordo”), firmato il 15 ottobre 2008 a Bridgetown, Barbados, in particolare l’articolo 232, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Alla luce degli obiettivi di cui all’articolo 1 dell’accordo e l’impegno di monitoraggio di cui all’articolo 5 è opportuno istituire rapidamente il Comitato consultivo CARIFORUM-CE.

DECIDE:

Articolo 1

1. Il Comitato consultivo CARIFORUM-CE (in prosieguo, “il Comitato”) sarà costituito da […] membri permanenti in rappresentanza di organizzazioni della società civile, da […] in rappresentanza di organizzazioni situate negli Stati CARIFORUM e da […] in rappresentanza di organizzazioni situate nella parte CE.

In ciascuno di questi due gruppi devono essere presenti almeno 2 membri di organizzazioni che rappresentino rispettivamente:

(a) le parti sociali ed economiche,

(b) il mondo accademico, e

(c) altre organizzazioni non governative, come organizzazioni per lo sviluppo e l’ambiente.

Il mandato dei membri permanenti è di 2 anni. Va garantito il possesso di conoscenze pertinenti e di una vasta rappresentatività sia in senso geografico che settoriale.

2. Ai fini della presente decisione, per organizzazioni della società civile s’intendono associazioni, fondazioni e altre istituzioni private senza scopo di lucro con obiettivi di utilità internazionale, in grado di fornire informazioni circostanziate o consulenza su questioni oggetto dell’accordo o di rappresentare aspetti importanti per l’opinione pubblica interessata alle questioni oggetto dell’accordo. Si può derogare a tale requisito nel caso di istituzioni accademiche con conoscenze specifiche sulle questioni oggetto dell’accordo.

3. Un’organizzazione è considerata situata nel territorio degli Stati CARIFORUM o della parte CE se ha la sua sede legale e la sede gestionale e di controllo centrale nel territorio, a seconda dei casi, degli Stati CARIFORUM o della parte CE.

Articolo 2

Il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo discute e approva senza indugio l’elenco di membri permanenti proposto dagli Stati CARIFORUM e, rispettivamente, dalla parte CE, nonché i rinnovi.

Articolo 3

Ogni organizzazione che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 1 può assistere alle riunioni del Comitato consultivo CARIFORUM-CE in qualità di osservatore. Tuttavia, solo i membri permanenti possono ricevere un’assistenza finanziaria per l’espletamento delle proprie funzioni all’interno del Comitato.

Articolo 4

Il CESE si assume l’onere del segretariato del Comitato per un periodo iniziale che termina il 31 dicembre 2010. Tale periodo sarà rinnovato automaticamente a meno che le parti o il CESE non si dichiarino a ciò contrari, preavvisando con ragionevole anticipo.

Articolo 5

Le disposizioni finanziarie sono fissate dal Comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il [...].

Fatto a […] 2009

[1] GU

[2] GU L 289 del 30.10.2008, pag. 3.

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