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Document 52009PC0018

    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto concernente misure di liberalizzazione reciproche per prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca, la sostituzione dei protocolli nn. 1 e 2, dell'allegato al protocollo n. 1 e dell'allegato al protocollo n. 2 nonché modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra

    /* COM/2009/0018 def. - ACC 2009/0002 */

    52009PC0018

    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto concernente misure di liberalizzazione reciproche per prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca, la sostituzione dei protocolli nn. 1 e 2, dell'allegato al protocollo n. 1 e dell'allegato al protocollo n. 2 nonché modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra /* COM/2009/0018 def. - ACC 2009/0002 */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 27.1.2009

    COM(2009) 18 definitivo

    2009/0002 (ACC)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto concernente misure di liberalizzazione reciproche per prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca, la sostituzione dei protocolli nn. 1 e 2, dell'allegato al protocollo n. 1 e dell'allegato al protocollo n. 2 nonché modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    All'articolo 13 dell'accordo euromediterraneo che stabilisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra ("accordo di associazione"), entrato in vigore il 1° giugno 2004 e le cui disposizioni commerciali e misure di accompagnamento sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2004 sotto forma di accordo interinale, è previsto che la Comunità e l'Egitto procedano alla progressiva liberalizzazione dei loro scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca.

    Il 14 ottobre 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a condurre negoziati nell'ambito dell'accordo euromediterraneo con la Repubblica araba d'Egitto, tenendo conto dei progressi realizzati dall'Egitto per quanto riguarda il piano d'azione della politica europea di vicinato adottato il 6 marzo 2007, al fine di realizzare una più ampia liberalizzazione degli scambi reciproci di prodotti agricoli, di prodotti agricoli trasformati e di prodotti della pesca, nello spirito del processo di Barcellona e secondo i principi della politica europea di vicinato e le conclusioni della conferenza euromediterranea dei ministri degli Affari esteri, tenuta a Lussemburgo il 30 e 31 maggio 2005. In questo contesto e in base alle conclusioni della conferenza euromediterranea dei ministri dell'Agricoltura, tenuta a Venezia il 27 novembre 2003, le seguenti misure dovrebbero in particolare costituire parte integrante del processo di negoziato: le misure sanitarie e fitosanitarie, il ravvicinamento delle norme tecniche e l'armonizzazione della legislazione nonché la protezione delle indicazioni geografiche.

    Ufficialmente la Commissione europea e l'Egitto hanno avviato i negoziati nei giorni 7-9 febbraio 2007 al Cairo e li hanno conclusi il 19 giugno 2008 a Bruxelles. Al fine di dare concreta attuazione ai risultati dei negoziati con l'Egitto, la Commissione propone al Consiglio di adottare la sostituzione dei protocolli nn. 1 e 2 nonché dell'allegato al protocollo n. 1 e dell'allegato al protocollo n. 2, di abrogare il protocollo n. 3, di modificare il titolo del capitolo 2, di modificare l'articolo 14, paragrafi 1 e 2, di abrogare l'articolo 14, paragrafo 3, e di inserire l'articolo 15, paragrafo 3. Le due parti convengono che il presente accordo entri in vigore il 1° gennaio 2009.

    Inoltre, per rafforzare la cooperazione esistente su temi SPS/TBT, è inserita nel presente accordo una dichiarazione comune.

    Quanto alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine, le parti hanno deciso che tale questione sia oggetto di un dialogo distinto in considerazione della sua complessità.

    La Commissione invita il Consiglio ad adottare la decisione di sostituire i protocolli nn. 1 e 2 nonché l'allegato al protocollo n. 1 e l'allegato al protocollo n. 2, di abrogare il protocollo n. 3, di modificare il titolo del capitolo 2, di emendare l'articolo 14, paragrafi 1 e 2, di sopprimere l'articolo 14, paragrafo 3, di inserire un paragrafo 3 all'articolo 15 e di aggiungere una dichiarazione comune sugli ostacoli sanitari e fitosanitari o tecnici in materia di scambi.

    2009/0002 (ACC)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto concernente misure di liberalizzazione reciproche per prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca, la sostituzione dei protocolli nn. 1 e 2, dell'allegato al protocollo n. 1 e dell'allegato al protocollo n. 2 nonché modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) All'articolo 13 dell'accordo euromediterraneo che stabilisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra[1] ("accordo di associazione"), entrato in vigore il 1° giugno 2004 e le cui disposizioni commerciali e misure di accompagnamento sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2004 sotto forma di accordo interinale, è previsto che la Comunità e l'Egitto procedano alla progressiva liberalizzazione dei loro scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca.

    (2) Il 6 marzo 2007 il Consiglio di associazione UE-Egitto ha adottato un piano d'azione della politica europea di vicinato che prevede una disposizione specifica per una più ampia liberalizzazione degli scambi reciproci di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca.

    (3) Il 14 ottobre 2005, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a condurre negoziati con la Repubblica araba di Egitto nell'ambito dell'accordo euromediterraneo, al fine di giungere a una ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca.

    (4) La Commissione ha negoziato a nome della Comunità un accordo in forma di scambio di lettere inteso a sostituire i protocolli nn. 1 e 2, l'allegato al protocollo n. 1 e l'allegato al protocollo n. 2 dell'accordo di associazione, di abrogare il protocollo n. 3, di modificare il titolo del capitolo 2, di modificare l'articolo 14, paragrafi 1 e 2, di abrogare l'articolo 14, paragrafo 3, di inserire un paragrafo 3 all'articolo 15 e di aggiungere una dichiarazione comune sugli ostacoli sanitari e fitosanitari o tecnici in materia di scambi.

    (5) È opportuno approvare l'accordo siglato il 19 giugno 2008.

    (6) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione devono essere adottate secondo le procedure previste dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[2],

    DECIDE:

    Articolo 1

    È approvato a nome della Comunità europea l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto concernente misure di liberalizzazione reciproche per prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca, la sostituzione dei protocolli nn. 1 e 2, dell'allegato al protocollo n. 1 e dell'allegato al protocollo n. 2 nonché modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra.

    Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    1. La Commissione adotta le misure di attuazione necessarie per i protocolli nn. 1 e 2.

    2. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, istituito dall'articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)[3], o dal comitato di gestione per i prodotti della pesca istituito dall'articolo 38 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura[4] oppure, eventualmente, dai comitati istituiti dalle corrispondenti disposizioni di altri regolamenti relativi all'organizzazione comune di mercato o dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario[5].

    Articolo 3

    Qualora la Comunità debba adottare una misura di salvaguardia ai sensi dell'accordo di associazione riguardante prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca, tale misura è adottata in conformità alle procedure previste dalle pertinenti norme che istituiscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli o dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché alle disposizioni specifiche approvate a norma dell'articolo 308 del trattato e applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti dell'agricoltura e della pesca, purché siano rispettate le condizioni stabilite dalle pertinenti disposizioni dell'accordo di associazione.

    Articolo 4

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

    Articolo 5

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    Fatto a Bruxelles,

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    ALLEGATO

    ACCORDO

    in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto concernente misure di liberalizzazione reciproche per prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca, la sostituzione dei protocolli nn. 1 e 2, dell'allegato al protocollo n. 1 e dell'allegato al protocollo n. 2 nonché modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra

    A. Lettera della Comunità europea

    Signor …,

    Mi pregio fare riferimento ai negoziati condotti in conformità alla tabella di marcia euromediterranea per l'agricoltura (tabella di marcia di Rabat), adottata in occasione della riunione tenuta il 28 novembre 2005 dai ministri euromediterranei per gli Affari esteri al fine di accelerare la liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, di prodotti agricoli trasformati e di prodotti della pesca e in base agli articoli 13 e 15 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, ("accordo di associazione"), in vigore a decorrere dal 1° giugno 2004 e le cui disposizioni commerciali e misure di accompagnamento sono entrate in vigore il 1° gennaio 2004, a norma del quale la Comunità e la Repubblica araba d'Egitto procedono alla progressiva liberalizzazione dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti agricoli trasformati e di prodotti della pesca.

    In esito a tali negoziati le due parti hanno convenuto quanto segue:

    1. Il titolo del capitolo 2 è sostituito da "Prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca".

    2. All'articolo 14, il testo del paragrafo 1 è così modificato:

    "1. Ai prodotti agricoli, ai prodotti agricoli trasformati e ai prodotti della pesca originari dell'Egitto elencati nel protocollo n. 1 si applicano, all'importazione nella Comunità, le disposizioni ivi contenute."

    3. All'articolo 14, il testo del paragrafo 2 è così modificato:

    "2. Ai prodotti agricoli, ai prodotti agricoli trasformati e ai prodotti della pesca originari della Comunità elencati nel protocollo n. 2 si applicano, all'importazione in Egitto, le disposizioni ivi contenute."

    4. Nell'accordo di associazione, all'articolo 14 è soppresso il paragrafo 3.

    5. Nell'accordo di associazione, all'articolo 15 è inserito il seguente paragrafo 3:

    "3. Due anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, le Parti contraenti si incontrano per valutare la possibilità di accordarsi reciprocamente ulteriori concessioni negli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca, in conformità all'articolo 13 del presente accordo. Tale riunione sarà poi tenuta regolarmente con scadenza biennale."

    6. I protocolli nn. 1 e 2 dell'accordo di associazione e i relativi allegati sono sostituiti dai protocolli nn. 1 e 2 e dai relativi allegati riportati in allegato al presente scambio di lettere.

    7. Il protocollo n. 3 dell'accordo di associazione è soppresso.

    8. È inserita nel presente accordo una dichiarazione comune sugli ostacoli sanitari e fitosanitari o tecnici in materia di scambi, riportata in allegato al presente scambio di lettere.

    Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.

    Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera.

    Voglia accogliere, signor …, i sensi della mia più alta considerazione.

    Fatto a Bruxelles,

    A nome del Consiglio dell'Unione europea

    PROTOCOLLO n. 1 concernente le disposizioni applicabili all'importazione nella Comunità europea di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca originari della Repubblica araba d'Egitto

    1. Alle importazioni nella Comunità europea dei prodotti elencati nell'allegato al presente protocollo, originari dell'Egitto, si applicano le condizioni in seguito esposte.

    2. Alla data di entrata in vigore del presente protocollo, i dazi applicabili alle importazioni nella Comunità europea di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca originari d'Egitto sono aboliti, tranne qualora altrimenti previsto nella tabella 1 dell'allegato al presente protocollo.

    3. Per i prodotti originari dell'Egitto elencati nella tabella 2 dell'allegato al presente protocollo, i dazi doganali sono aboliti o ridotti entro il limite dei contingenti tariffari indicati per ciascuno di essi nella colonna "b".

    Per i quantitativi eccedenti i contingenti, i dazi della tariffa doganale comune sono ridotti nelle proporzioni indicate per ciascuno di essi nella colonna "c".

    Per il primo anno di applicazione del presente protocollo, i volumi dei contingenti tariffari sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

    4. Per i prodotti di cui ai codici NC 0703 20 00 e 0707 00 05, i volumi dei contingenti tariffari elencati nella colonna "b" sono maggiorati ogni anno del 3% del volume dell'anno precedente e il primo aumento è effettuato un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

    5. Per i prodotti di cui ai codici NC 0810 10 00, 1006 20, 1006 30 e 1006 40, i volumi dei contingenti tariffari elencati nella colonna "b" sono maggiorati ogni anno del 3% del volume dell'anno precedente e il primo aumento è effettuato un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

    6. Per i prodotti di cui ai codici NC 1806 10 30, 1806 10 90, 1806 20 95, 2101 20 98 e 2106 90 59, i volumi dei contingenti tariffari elencati nella colonna "b" sono maggiorati ogni anno del 5% del volume dell'anno precedente per un periodo di cinque anni e il primo aumento è effettuato un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

    7. Per i prodotti di cui ai codici NC 1704 90 99, 1901 90 99, 2101 12 98, 2106 90 98 e 3302 10 29, i volumi dei contingenti tariffari elencati nella colonna "b" sono maggiorati ogni anno del 10% del volume dell'anno precedente per un periodo di cinque anni e il primo aumento è effettuato un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

    8. (a) In deroga alle condizioni di cui al punto 2, per i prodotti ai quali si applica un prezzo d'entrata in conformità dell'articolo 140 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio[6], e nei confronti dei quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, è abolita unicamente la parte ad valorem del dazio.

    (b) Per le arance dolci, fresche di cui al codice NC 805 10 20[7], entro il contingente tariffario di 36 300 tonnellate applicabile per la concessione di dazi doganali ad valorem , il prezzo di entrata concordato tra la Comunità europea e l'Egitto, a partire dal quale il dazio specifico indicato nell'elenco delle concessioni comunitarie in sede di OMC è ridotto a zero, è pari a 264 EUR/t per ciascun periodo dal 1° dicembre al 31 maggio.

    Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore del 2%, 4%, 6% o 8% al prezzo d'entrata concordato, il dazio contingentale specifico è pari rispettivamente al 2%, 4%, 6% o 8% di tale prezzo d'entrata concordato. Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92% del prezzo di entrata concordato, si applica il dazio doganale specifico consolidato in sede di OMC.

    ALLEGATO AL PROTOCOLLO N. 1 concernente le disposizioni applicabili all'importazione nella Comunità europea di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca originari della Repubblica araba d'Egitto

    Le importazioni nella Comunità europea dei seguenti prodotti originari dell'Egitto sono soggette alle condizioni di seguito indicate.

    Tabella 1

    Tutti i prodotti non inclusi nella seguente tabella sono esenti da dazio. La tabella 2 prevede un trattamento preferenziale per alcuni dei prodotti in seguito indicati.

    Codice NC (1) | Designazione (2) |

    0702 00 00 | Pomodori, freschi o refrigerati |

    0703 20 00 | Agli, freschi o refrigerati |

    0707 00 05 | Cetrioli, freschi o refrigerati |

    0709 90 70 | Zucchine, fresche o refrigerate |

    0709 90 80 | Carciofi, freschi o refrigerati |

    0806 10 10 | Uve da tavola, fresche |

    0810 10 00 | Fragole, fresche |

    1006 | Riso |

    1604 13 | Preparazioni e conserve di sardine, alacce e spratti, interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati |

    1604 14 | Preparazioni e conserve di tonni, palamite e boniti (Sarda spp.), interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati |

    1701 | Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido |

    1702 (escluso il codice 1702 90 10) | Altri zuccheri, compresi il lattosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati |

    1702 50 00 | Fruttosio chimicamente puro allo stato solido |

    ex | 1704 90 99 | Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70% |

    ex | 1806 10 30 | Cacao in polvere, con aggiunta di dolcificanti, avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70% ma inferiore a 80% |

    1806 10 90 | Cacao in polvere, con aggiunta di dolcificanti, avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 80% |

    ex | 1806 20 95 | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao inferiore al 18% e tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70% |

    ex | 1901 90 99 | Altre preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70% |

    ex | 2101 12 98 | Preparazioni a base di caffè, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70% |

    ex | 2101 20 98 | Preparazioni a base di tè o mate, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70% |

    ex | 2106 90 59 | Altri sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati (esclusi gli sciroppi di isoglucosio, lattosio, glucosio e maltodestrina), aventi tenore, in peso, di saccarosio/isoglucosio uguale o superiore a 70% |

    ex | 2106 90 98 | Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, aventi tenore, in peso, di saccarosio/isoglucosio uguale o superiore a 70% |

    ex | 3302 10 29 | Altre preparazioni dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, con titolo alcolometrico effettivo non superiore a 0,5% vol, aventi tenore, in peso, di saccarosio/isoglucosio uguale o superiore a 70% |

    (1) Codici NC di cui al regolamento (CE) n. 1214/2007 (GU L 286 del 31 ottobre 2007).

    (2) Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Qualora siano menzionati "ex" codici NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

    Tabella 2

    Per alcuni prodotti di cui alla tabella 1 è previsto un trattamento preferenziale sotto forma di contingenti tariffari, riduzione dei dazi per i quantitativi eccedenti il contingente tariffario e calendari in seguito indicati:

    Codice NC (1) | Designazione (2) | a | b | c |

    Riduzione del dazio doganale NPF % | Contingente tariffario (tonnellate peso netto) | Riduzione del dazio doganale oltre il contingente tariffario % |

    0702 00 00 | Pomodori, freschi o refrigerati (dal 1° novembre al 30 giugno) | 100% | illimitato | – |

    0703 20 00 | Agli, freschi o refrigerati, dal 15 gennaio al 30 giugno | 100% | 4 000 | 50% |

    0707 00 05 | Cetrioli, freschi o refrigerati, dal 15 novembre al 15 maggio | 100% | 3 000 | – |

    0709 90 70 | Zucchine, fresche o refrigerate, dal 1° ottobre al 30 aprile | 100% | illimitato | – |

    0709 90 80 | Carciofi, freschi o refrigerati, dal 1° novembre al 31 marzo | 100% | illimitato | – |

    0806 10 10 | Uve fresche da tavola, dal 1º febbraio al 31 luglio | 100% | illimitato | – |

    0810 10 00 | Fragole, fresche, dal 1° ottobre al 30 aprile | 100% | 10 000 | – |

    1006 20 | Riso semigreggio (bruno) | 100% | 20 000 | – |

    1006 30 | Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato | 100% | 70 000 | – |

    1006 40 00 | Rotture di riso | 100% | 80 000 | – |

    1702 50 00 | Fruttosio chimicamente puro allo stato solido | 100% | 1 000 | 100% del dazio ad valorem + 30% dell'EA[8] |

    ex | 1704 90 99 | Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70% | 100% | 1 000 | – |

    ex | 1806 10 30 | Cacao in polvere, con aggiunta di dolcificanti, avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70% ma inferiore a 80% | 100% | 500 | – |

    1806 10 90 | Cacao in polvere, con aggiunta di dolcificanti, avente tenore, in peso, di saccarosio (zucchero) uguale o superiore a 80% | 100% | 500 | – |

    ex | 1806 20 95 | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao inferiore al 18% e tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70% | 100% | 500 | – |

    ex | 1901 90 99 | Altre preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove, aventi tenore, in peso, di saccarosio/isoglucosio uguale o superiore a 70% | 100% | 1 000 | – |

    ex | 2101 12 98 | Preparazioni a base di caffè, aventi tenore, in peso, di saccarosio/isoglucosio uguale o superiore a 70% | 100% | 1 000 | – |

    ex | 2101 20 98 | Preparazioni a base di tè o mate, aventi tenore, in peso, di saccarosio/isoglucosio uguale o superiore a 70% | 100% | 500 | – |

    ex | 2106 90 59 | Altri sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati (esclusi gli sciroppi di isoglucosio, lattosio, glucosio e maltodestrina), aventi tenore, in peso, di saccarosio/isoglucosio uguale o superiore a 70% | 100% | 500 | – |

    ex | 2106 90 98 | Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, aventi tenore, in peso, di saccarosio/isoglucosio uguale o superiore a 70% | 100% | 1 000 | – |

    ex | 3302 1029 | Altre preparazioni dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, con titolo alcolometrico effettivo non superiore a 0,5% vol, aventi tenore, in peso, di saccarosio/isoglucosio uguale o superiore a 70% | 100% | 1 000 | – |

    (1) Codici NC di cui al regolamento (CE) n. 1214/2007 (GU L 286 del 31 ottobre 2007).

    (2) Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Qualora siano menzionati "ex" codici NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

    PROTOCOLLO n. 2 concernente le disposizioni applicabili all'importazione nella Repubblica araba d'Egitto di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca originari della Comunità europea

    1. Le importazioni nella Repubblica araba d'Egitto dei seguenti prodotti originari della Comunità europea sono soggette alle condizioni di seguito indicate.

    2. Alla data di entrata in vigore del presente protocollo, i dazi applicabili alle importazioni nella Repubblica araba d'Egitto di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca originari della Comunità europea sono aboliti, tranne qualora altrimenti previsto nella tabella 1 dell'allegato al presente protocollo.

    3. Per i prodotti originari della Comunità europea elencati nella tabella 2 dell'allegato al presente protocollo, i dazi doganali sono eliminati o ridotti entro il limite dei contingenti tariffari indicati per ciascuno di essi nella colonna "b".

    Per il primo anno di applicazione del presente protocollo, i volumi dei contingenti tariffari sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

    ALLEGATO AL PROTOCOLLO N. 2 concernente le disposizioni applicabili all'importazione nella Repubblica araba d'Egitto di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca originari della Comunità europea

    Le importazioni nella Repubblica araba d'Egitto dei seguenti prodotti originari della Comunità europea sono soggette alle condizioni di seguito indicate.

    Tabella 1

    Tutti i prodotti non inclusi nella seguente tabella sono esenti da dazio. La tabella 2 prevede un trattamento preferenziale per alcuni dei prodotti in seguito indicati.

    Codice SA o codice egiziano (1) | Designazione (2) |

    0203 | Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate |

    ex | 0206 | Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate: |

    0206 30 | - di suini, fresche o refrigerate |

    0206 41 | - di fegati di suini, congelate |

    0206 49 | -- altre |

    ex | 0207 | Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105: |

    - di galli e galline: |

    0207 11 | -- interi, freschi o refrigerati |

    0207 12 | -- interi, congelati |

    0209 | Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati |

    ex | 0210 | Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie: |

    - Carni della specie suina: |

    0210 11 | -- Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati |

    0210 12 | -- Pancette (ventresche) e loro pezzi |

    0210 19 | -- altre |

    ex | 0406 10 | Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini (di peso inferiore a 20 Kg) |

    1501 | Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503 |

    ex | 1602 | Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: |

    1602 10 | - preparazioni omogeneizzate |

    1602 20 | - di fegato di qualsiasi animale |

    - di suini |

    1602 41 | - Prosciutti e loro pezzi |

    1602 42 | - Spalle e loro pezzi |

    1602 49 | - altre, compresi i miscugli |

    - altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale |

    1602 90 10 | - di suini |

    1704 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) |

    1806 | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao |

    1902 | Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato |

    1905 | Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |

    2004 | Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 |

    ex | 2106 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |

    2106 90 20 | -- Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande |

    2203 | Birra di malto |

    2204 | Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009 |

    2205 | Vermut ed altri vini di uve fresche, preparati con piante o con sostanze aromatiche |

    2206 | Altre bevande fermentate (per esempio, sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove |

    2207 | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo |

    2208 | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol: acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione |

    2401 | Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco |

    2402 | Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco |

    2403 | Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti"; estratti e sughi di tabacco |

    ex | 3302 | Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: |

    3302 10 10 | Preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande |

    (1) Codici egiziani corrispondenti alla Tariffa doganale egiziana, pubblicata il 5 febbraio 2007.

    (2) Fatte salve le regole per l'interpretazione del sistema armonizzato (SA) o della nomenclatura tariffaria dell'Egitto, la designazione delle merci deve essere considerata puramente indicativa.

    Tabella 2

    Per alcuni prodotti di cui alla tabella 1 è previsto un trattamento preferenziale sotto forma di contingenti tariffari e riduzione dei dazi come in seguito indicato:

    Codice SA o codice egiziano (1) | Designazione (2) | a | b |

    Riduzione del dazio doganale NPF % | Contingente tariffario (tonnellate peso netto) |

    ex | 0207 0207 11 0207 12 | Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105: - di galli e galline: -- interi, freschi o refrigerati -- interi, congelati | 35% | 5 000 |

    ex | 0406 10 | Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini (di peso inferiore a 20 Kg) | 50% | 1 000 |

    1704 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) | 50% | illimitato |

    1806 | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao | 50% | illimitato |

    1902 | Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato | 50% | illimitato |

    1905 | Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili | 50% | illimitato |

    2004 | Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 | 50% | illimitato |

    ex | 3302 3302 10 10 | Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: -- preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande | 35% | illimitato |

    (1) Codici egiziani corrispondenti alla Tariffa doganale egiziana, pubblicata il 5 febbraio 2007.

    (2) Fatte salve le regole per l'interpretazione del sistema armonizzato (SA) o della nomenclatura tariffaria dell'Egitto, la designazione delle merci deve essere considerata puramente indicativa.

    ALLEGATO ALL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE DICHIARAZIONE COMUNE SUGLI OSTACOLI SANITARI E FITOSANITARI O TECNICI IN MATERIA DI SCAMBI

    Le Parti si impegnano a risolvere qualsiasi problema, in particolare ostacoli sanitari, fitosanitari o tecnici in materia di scambi che impediscano l'attuazione del presente accordo, utilizzando le disposizioni amministrative esistenti. I risultati saranno in seguito comunicati al sottocomitato "Agricoltura e pesca", nonché al sottocomitato "Industria, commercio, servizi e investimenti" e al Comitato di associazione. Le Parti si impegnano a esaminare e a risolvere tali questioni il più celermente possibile, amichevolmente e in conformità della rispettiva normativa applicabile.

    B. Lettera della Repubblica araba d'Egitto

    Signor ….,

    mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

    "Signor ….,

    Mi pregio fare riferimento ai negoziati condotti in conformità alla tabella di marcia euromediterranea per l'agricoltura (tabella di marcia di Rabat), adottata in occasione della riunione tenuta il 28 novembre 2005 dai ministri euromediterranei per gli Affari esteri al fine di accelerare la liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, di prodotti agricoli trasformati e di prodotti della pesca e in base agli articoli 13 e 15 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, ("accordo di associazione"), in vigore a decorrere dal 1° giugno 2004 e le cui disposizioni commerciali e misure di accompagnamento sono entrate in vigore il 1° gennaio 2004, a norma del quale la Comunità e la Repubblica araba d'Egitto procedono alla progressiva liberalizzazione dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti agricoli trasformati e di prodotti della pesca.

    In esito a tali negoziati le due parti hanno convenuto quanto segue:

    1. Il titolo del capitolo 2 è sostituito da "Prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca".

    2. All'articolo 14, il testo del paragrafo 1 è così modificato:

    "1. Ai prodotti agricoli, ai prodotti agricoli trasformati e ai prodotti della pesca originari dell'Egitto elencati nel protocollo n. 1 si applicano, all'importazione nella Comunità, le disposizioni ivi contenute."

    3. All'articolo 14, il testo del paragrafo 2 è così modificato:

    "2. Ai prodotti agricoli, ai prodotti agricoli trasformati e ai prodotti della pesca originari della Comunità elencati nel protocollo n. 2 si applicano, all'importazione in Egitto, le disposizioni ivi contenute."

    4. Nell'accordo di associazione, all'articolo 14 è soppresso il paragrafo 3.

    5. Nell'accordo di associazione, all'articolo 15 è inserito il seguente paragrafo 3:

    "3. Due anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, le Parti contraenti si incontrano per valutare la possibilità di accordarsi reciprocamente ulteriori concessioni negli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca, in conformità all'articolo 13 del presente accordo. Tale riunione sarà poi tenuta regolarmente con scadenza biennale."

    6. I protocolli nn. 1 e 2 dell'accordo di associazione e i relativi allegati sono sostituiti dai protocolli nn. 1 e 2 e dai relativi allegati riportati in allegato al presente scambio di lettere.

    7. Il protocollo n. 3 dell'accordo di associazione è soppresso.

    8. È inserita nel presente accordo una dichiarazione comune sugli ostacoli sanitari e fitosanitari o tecnici in materia di scambi, riportata in allegato al presente scambio di lettere.

    Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione."

    Mi pregio confermare l'accordo della Repubblica araba d'Egitto sul contenuto della presente lettera.

    Voglia accogliere, signor …, i sensi della mia più alta considerazione.

    Fatto al Cairo/ a Bruxelles,

    Per la Repubblica araba d' Egitto

    SCHEDA FINANZIARIA |

    1. | LINEA DI BILANCIO: Capitolo 10 – Dazi agricoli | STANZIAMENTI: PPB2009: 1 403,5 Mio EUR |

    2. | TITOLO DEL PROVVEDIMENTO: Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto concernente misure di liberalizzazione reciproche per prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca, la sostituzione dei protocolli nn. 1 e 2, dell'allegato al protocollo n. 1 e dell'allegato al protocollo n. 2 nonché modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra. |

    3. | BASE GIURIDICA: Trattato CE, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300 |

    4. | OBIETTIVI DEL PROVVEDIMENTO: Approvare la sostituzione di diversi protocolli e dell'allegato a tali protocolli, sopprimere il protocollo n. 3 e l'articolo 14, paragrafo 3, modificare il titolo del capitolo n. 2, emendare l'articolo 14, paragrafi 1 e 2, inserire un paragrafo 3 all'articolo 15 e inserire una dichiarazione comune su ostacoli sanitari e fitosanitari o tecnici in materia di scambi. |

    5. | INCIDENZA FINANZIARIA | PERIODO DI 12 MESI (milioni di EUR) | ESERCIZIO IN CORSO 2008 (milioni di EUR) | ESERCIZIO SUCCESSIVO 2009 (milioni di EUR) |

    5.0 | SPESE A CARICO – DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) – DEI BILANCI NAZIONALI – ALTRO | – | – | – |

    5.1 | ENTRATE – RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) – SUL PIANO NAZIONALE | – | – | – 4,5 |

    2010 | 2011 | 2012 |

    5.0.1 | PREVISIONI DI SPESA |

    5.1.1 | PREVISIONI DI ENTRATA | – | – | – |

    5.2 | METODO DI CALCOLO: – |

    6.0 | FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SÌ NO |

    6.1 | FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SÌ NO |

    6.2 | NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE | SÌ NO |

    6.3 | STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI | SÌ NO |

    OSSERVAZIONI: La proposta concerne misure reciproche di liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, di prodotti agricoli trasformati e di prodotti della pesca. Secondo le stime effettuate, la proposta potrebbe comportare una riduzione delle risorse proprie di circa 4,5 milioni di euro (importo netto previa detrazione delle spese di riscossione). |

    [1] GU L 304 del 30.9.2004, pag. 39.

    [2] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    [3] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    [4] GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

    [5] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

    [6] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    [7] Codice NC di cui al regolamento (CE) n. 1214/2007 (GU L 286 del 31.10.2007, pag. 1).

    [8] EA: elemento agricolo di cui al regolamento (CEE) n. 3448/93, modificato.

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