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Document 52009IP0334
United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the Optional Protocol thereto European Parliament resolution of 24 April 2009 on the conclusion, by the European Community, of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the Optional Protocol thereto
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e suo protocollo opzionale Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del suo protocollo opzionale
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e suo protocollo opzionale Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del suo protocollo opzionale
GU C 184E del 8.7.2010, p. 111–113
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 184/111 |
Venerdi 24 aprile 2009
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e suo protocollo opzionale
P6_TA(2009)0334
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del suo protocollo opzionale
2010/C 184 E/23
Il Parlamento europeo,
vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2008)0530),
vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità («la Convenzione»), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006,
visto il protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità («il Protocollo opzionale»), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006,
vista la sua risoluzione del 3 settembre 2003 sulla comunicazione della Commissione destinata al Consiglio e al Parlamento, dal titolo «Verso uno strumento delle Nazioni Unite giuridicamente vincolante per la promozione e la tutela dei diritti e della dignità delle persone con disabilità» (1),
viste la comunicazione della Commissione del 30 ottobre 2003 dal titolo «Pari opportunità per le persone con disabilità: un piano d'azione europeo» (COM(2003)0650) e la risoluzione del Parlamento del 20 aprile 2004 (2) su tale comunicazione,
vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2006 su disabilità e sviluppo (3),
vista la comunicazione della Commissione del 28 novembre 2005 dal titolo «La situazione dei disabili nell'Unione europea allargata: il piano d'azione europeo 2006-2007» (COM(2005)0604), e la risoluzione del Parlamento del 30 novembre 2006 (4) su tale comunicazione,
vista la sua risoluzione del 26 aprile 2007 sulla situazione delle donne disabili nell'Unione europea (5),
vista la sua risoluzione del 23 maggio 2007 sulla promozione di un lavoro dignitoso per tutti (6),
vista la comunicazione della Commissione del 26 novembre 2007 dal titolo «La situazione dei disabili nell'Unione europea: il piano d'azione europeo 2008-2009» (COM(2007)0738),
vista la sua posizione del 17 giugno 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'Anno europeo di lotta contro la povertà e l'esclusione sociale (2010) (7),
vista la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 17 marzo 2008, sulla situazione delle persone con disabilità nell'Unione europea (8),
vista la sua risoluzione del 20 maggio 2008 sui progressi realizzati in materia di pari opportunità e non discriminazione nell'Unione europea (trasposizione delle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE) (9),
vista la sua posizione del 24 aprile 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (10),
vista la sua posizione del 24 aprile 2009 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (11),
visti le relazioni della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0229/2009 e A6-0230/2009),
visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. |
considerando che la Convenzione e il Protocollo opzionale, pur essendo stati firmati da tutti gli Stati membri, sono stati finora ratificati soltanto da sette di loro, |
B. |
considerando che la Convenzione sostiene e tutela i diritti umani di tutte le persone con disabilità, comprese quelle che necessitano di un sostegno più intensivo, |
C. |
considerando che il Protocollo opzionale fornisce la possibilità alle persone a gruppi di persone con disabilità, i quali sostengano che Stati parti della Convenzione violino le disposizioni della Convenzione, di inviare comunicazioni a un comitato, |
1. |
approva la conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione e del suo Protocollo opzionale; |
2. |
invita la Commissione e il Consiglio, quali legali rappresentanti della Comunità, a procedere al deposito degli strumenti di ratifica presso le Nazioni Unite entro il 3 dicembre 2009; |
3. |
esorta tutti gli Stati membri a procedere rapidamente alla piena ratifica della Convenzione, a dare attuazione al suo contenuto e a predisporre le necessarie infrastrutture materiali; |
4. |
invita gli Stati membri ad aderire e/o a ratificare il Protocollo opzionale in modo da assicurare alle persone disabili i cui diritti siano violati ogni possibilità di contrastare tali violazioni e garantire la loro tutela da tutte le forme di discriminazione; |
5. |
esorta la Commissione a chiarire la potenziale portata delle competenze della Comunità rispetto alla Convenzione; suggerisce di sottolineare la natura indicativa delle azioni della Comunità elencate nelle dichiarazioni (12); sottolinea l'importanza di dare risalto, nelle dichiarazioni, alla competenza in capo alla Comunità di sostenere i diritti e l'inclusione delle persone con disabilità nella cooperazione allo sviluppo e nell'assistenza umanitaria, nella salute e nelle politiche dei consumatori; |
6. |
esorta la Commissione a utilizzare l'articolo 3 del trattato CE come base per definire l'ambito delle competenze della Comunità relativamente alla Convenzione enumerate nella dichiarazione della Comunità europea in applicazione dell'articolo 44, paragrafo 1 della Convenzione, figurante all'allegato 2 del progetto di decisione del Consiglio; sottolinea l'estrema importanza di dare rilievo alla cooperazione allo sviluppo, alla salute e alle politiche dei consumatori nell'attuazione di detta dichiarazione; |
Attuazione della Convenzione e del Protocollo opzionale
7. |
appoggia gli Stati membri che hanno avviato il processo di graduale applicazione della Convenzione e del Protocollo opzionale ed esorta gli altri Stati membri a procedere in tal senso; |
8. |
invita la Commissione e gli Stati membri a integrare tutte le disposizioni della Convenzione nella normativa e ad adottare le misure e fornire i mezzi finanziari necessari alla loro applicazione entro termini precisi, fissando obiettivi quantitativi al riguardo; incoraggia gli Stati membri a procedere a uno scambio di informazioni e di migliori prassi per quanto concerne l'attuazione; |
9. |
invita gli Stati membri a integrare la dimensione di genere nelle decisioni riguardanti le politiche e le iniziative finalizzate alle donne, agli uomini, alle minori e ai minori con disabilità e nella loro attuazione in tutti i settori, con particolare riferimento all'integrazione sul posto di lavoro, all'istruzione e alla lotta contro la discriminazione, e a predisporre normative a tutela dei diritti delle donne e delle minori con disabilità che abbiano subito abusi sessuali e violenze psicologiche e fisiche nel loro ambiente domestico e all'esterno, nonché a sostenere il recupero delle donne e delle minori con disabilità che abbiano subito tali violenze; |
10. |
invita gli Stati membri e le istituzioni comunitarie a garantire ai cittadini dell'Unione e alle organizzazioni di persone con disabilità il libero accesso alle informazioni circa i loro diritti sanciti dalla Convenzione e dal Protocollo opzionale, nonché la divulgazione di tali informazioni da parte di detti cittadini e organizzazioni, in una forma che sia accessibile ai cittadini; |
11. |
sottolinea l'importanza di dotare la Commissione di tutte le risorse finanziarie e umane necessarie per poter fungere da punto di contatto per le questioni riguardanti l'attuazione della Convenzione che rientrano nelle competenze della Comunità; chiede la definizione di una procedura che permetta di ottenere un'adeguata visione globale di tutte le politiche europee e nazionali che incidono sull'attuazione della Convenzione; chiede alla Commissione di presentare al Parlamento e al Consiglio relazioni periodiche sui progressi compiuti nell'attuazione; |
12. |
invita gli Stati membri a designare, in conformità del proprio sistema di governo, uno o più punti di contatto, in seno alla propria amministrazione, per le questioni relative all'attuazione e al monitoraggio a livello nazionale della Convenzione, e a prendere in esame la creazione o l'individuazione, in seno alla propria amministrazione, di una struttura di coordinamento incaricata di facilitare le azioni nei differenti settori ed a differenti livelli, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 1, della Convenzione; richiede che venga riservata particolare attenzione alla creazione di un meccanismo indipendente di monitoraggio, conformemente all'articolo 33, paragrafo 2 della Convenzione e in linea con i principi relativi allo status delle istituzioni nazionali (i principi di Parigi) di cui alla risoluzione 48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993; |
13. |
esorta la Comunità e gli Stati membri a promuovere un dialogo sociale ben coordinato fra le parti interessate e a coinvolgere attivamente le organizzazioni delle persone con disabilità nel monitoraggio e nell'attuazione della Convenzione, conformemente agli articoli 4 e 33, paragrafo 2, della Convenzione; |
*
* *
14. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 231.
(2) GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 148.
(3) GU C 287 E del 24.11.2006, pag. 336.
(4) GU C 316 E del 22.12.2006, pag. 370.
(5) GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 742.
(6) GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 321.
(7) Testi approvati, P6_TA(2008)0286.
(8) GU C 75 del 26.3.2008, pag. 1.
(9) Testi approvati, P6_TA(2008)0212.
(10) Testi approvati, P6_TA(2009)0312.
(11) Testi approvati, P6_TA(2009)0313.
(12) Dichiarazione della Comunità europea in applicazione dell'articolo 44, paragrafo 1 della Convenzione (allegato 2 al progetto di decisione del Consiglio, Vol. I) e dichiarazione della Comunità europea in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1 del Protocollo opzionale (allegato 2 al progetto di decisione del Consiglio, Vol. II).