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Document 52009DC0137
Report from the Commission to the Council assessing progress reported by Italy to the Commission and the Council on recovery of additional levy due by milk producers for the periods 1995/96 to 2001/02 (pursuant to Article 3 of Council Decision 2003/530/EC)
Relazione della Commissione al Consiglio relativa alla valutazione della situazione comunicata dall’Italia alla Commissione e al Consiglio in merito al recupero del prelievo supplementare dovuto dai produttori di latte nei periodi dal 1995/1996 al 2001/2002 (a norma dell’articolo 3 della decisione 2003/530/Ce del Consiglio)
Relazione della Commissione al Consiglio relativa alla valutazione della situazione comunicata dall’Italia alla Commissione e al Consiglio in merito al recupero del prelievo supplementare dovuto dai produttori di latte nei periodi dal 1995/1996 al 2001/2002 (a norma dell’articolo 3 della decisione 2003/530/Ce del Consiglio)
/* COM/2009/0137 def. */
Relazione della Commissione al Consiglio relativa alla valutazione della situazione comunicata dall’Italia alla Commissione e al Consiglio in merito al recupero del prelievo supplementare dovuto dai produttori di latte nei periodi dal 1995/1996 al 2001/2002 (a norma dell’articolo 3 della decisione 2003/530/Ce del Consiglio) /* COM/2009/0137 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 26.3.2009 COM(2009) 137 definitivo RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO relativa alla valutazione della situazione comunicata dall’Italia alla Commissione e al Consiglio in merito al recupero del prelievo supplementare dovuto dai produttori di latte nei periodi dal 1995/1996 al 2001/2002 (a norma dell’articolo 3 della decisione 2003/530/CE del Consiglio) RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO relativa alla valutazione della situazione comunicata dall ’Italia alla Commissione e al Consiglio in merito al recupero del prelievo supplementare dovuto dai produttori di latte nei periodi dal 1995/1996 al 2001/2002 (a norma dell’articolo 3 della decisione 2003/530/CE del Consiglio) La presente relazione di valutazione è presentata dalla Commissione a norma dell ’articolo 3 della decisione 2003/530/CE del Consiglio, del 16 luglio 2003, sulla compatibilità con il mercato comune di un aiuto che la Repubblica italiana intende concedere ai suoi produttori di latte. A norma dell’articolo 1 della suddetta decisione l’aiuto concesso dalla Repubblica italiana sostituendosi ai produttori di latte nel pagamento degli importi da essi dovuti alla Comunità a titolo del prelievo supplementare sul latte e sui prodotti lattiero-caseari per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002 e consentendo agli stessi produttori di estinguere il loro debito mediante pagamenti differiti senza interessi, effettuati su vari anni, è considerato in via eccezionale compatibile con il mercato comune a condizione che: - l’importo sia interamente rimborsato mediante rate annuali di uguale ammontare e - il periodo di rimborso non superi i 14 anni a decorrere dal 1° gennaio 2004. A norma dell’articolo 2 della citata decisione la concessione dell’aiuto è subordinata alla dichiarazione dell’Italia al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) dell’importo corrispondente alla totalità del prelievo supplementare per i periodi in esame e alla condizione che l’Italia detragga il debito in essere dalla spesa finanziata dal FEAOG in tre rate annuali di uguale importo, rispettivamente nel mese di novembre 2003, nel mese di novembre 2004 e nel mese di novembre 2005. Con lettera del 26 agosto 2003 l’Italia ha dichiarato il prelievo supplementare complessivo relativo ai periodi in esame. Il debito residuo è stato detratto dalle spese finanziate dal FEAOG nei mesi di novembre 2003, 2004 e 2005. A norma dell’articolo 3 della citata decisione le competenti autorità italiane sono tenute a riferire annualmente al Consiglio e alla Commissione in merito ai progressi compiuti nel recupero degli importi dovuti dai produttori a titolo del prelievo supplementare per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002. Le autorità italiane hanno presentato alla Commissione la quarta relazione in materia con lettera dell’AGEA in data 3 ottobre 2008, che riguarda i pagamenti delle rate effettuati nel 2007. Tale relazione è stata successivamente aggiornata dalle autorità italiane, con conseguenti modifiche di una serie di elementi pertinenti per la presente relazione. Pagamento rateale del prelievo Dei 23 460 produttori che sono debitori del prelievo supplementare per i sette periodi annuali oggetto della decisione del Consiglio e nei cui confronti i tribunali nazionali avevano emesso un’ordinanza di sospensione del pagamento in attesa delle sentenze definitive, 15 355 hanno optato per la possibilità di pagare a rate. La scelta di questa possibilità comporta l’abbandono dei processi in corso. Inoltre, l’eventuale mancato pagamento delle rate annuali comporta l’esclusione da tale regime e, di conseguenza, espone i produttori al procedimento di recupero dell’intero importo dovuto, maggiorato degli interessi maturati. Nel 2004, prima del pagamento della prima rata, i 15 355 produttori partecipanti erano debitori di complessivi 345 mio EUR, corrispondenti a circa un terzo del debito residuo del prelievo sul latte a livello dei produttori. Ne deriva che ha optato per il meccanismo di pagamento a rate la maggior parte dei produttori responsabili dei superamenti più contenuti a livello individuale, mentre i produttori con i superamenti individuali delle quote latte più cospicui (circa 8 000 produttori ai quali è stato imputato un importo di circa 680 mio EUR per prelievi dovuti nei sette periodi annuali considerati) hanno preferito proseguire i procedimenti avviati dinanzi ai tribunali italiani. Tuttavia va osservato che nel 2007 sono pervenute alle autorità italiane 150 nuove domande di pagamento rateale, corrispondenti a circa 3 mio EUR. La quarta rata, per un totale di 25 074 413,99 EUR, doveva essere pagata anteriormente al 31 dicembre 2007 da 12 426 produttori. In base alle verifiche effettuate dalle autorità italiane sono risultati in regola con il versamento 12 183 produttori, per un importo versato complessivo di 25 006 160,19 EUR nel 2007. Nell’ambito della quarta rata, quindi, è stato versato entro i termini il 99,7% dei prelievi dal 98% dei produttori. I pagamenti degli importi dovuti per la prima, seconda e terza rata erano stati effettuati entro i termini rispettivamente nel 99,6%, 97,9% e 99,5% dei casi. Il prelievo riscosso con le quattro prime rate ammonta a circa 103 mio EUR (99,2% dell’importo totale dovuto). Mentre queste percentuali testimoniano senza dubbio l’impegno dei produttori partecipanti a conformarsi ai loro obblighi, la Commissione ritiene che il monitoraggio riservato ai casi in cui il pagamento non è stato registrato entro i termini sia un eccellente indice dell’impegno con cui le autorità italiane garantiscono il rispetto del meccanismo di rimborso rateale e la riscossione definitiva dell’intero importo del prelievo dovuto. Alla fine del 2007, 63 produttori non avevano ancora effettuato il pagamento della quarta rata, per un importo totale di 68 253,80 EUR. In base alle informazioni trasmesse dalle autorità italiane, tutti questi casi sono stati notificati dalle autorità centrali alle autorità regionali competenti perché provvedano al recupero dell’intero importo dovuto, compresi gli interessi. Tuttavia la Commissione osserva in proposito che, come per lo scorso anno, la quarta relazione dell’Italia non fornisce alcuna indicazione dell’importo del prelievo effettivamente riscosso a seguito dei controlli e dei procedimenti esecutivi realizzati dalle autorità italiane. Nondimeno, da alcuni complementi di informazione ricevuti nel dicembre 2008 dalle autorità italiane risulta che 1 204 511,18 EUR (pari al 15% del debito residuo) sono stati finora riscossi a titolo del prelievo dovuto da produttori che non avevano effettuato il pagamento di una delle prime quattro rate entro i termini previsti. Pertanto tali produttori hanno dovuto versare l’intero importo del debito residuo maggiorato degli interessi e sono stati esclusi da ogni ulteriore partecipazione al regime dei 14 anni. Resta quindi da recuperare un importo di 6 878 274,31 EUR (pari all’85% del debito residuo) presso i produttori che, essendo in ritardo con i pagamenti, sono stati esclusi dal regime di pagamento rateale. Prelievi per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002 dovuti dai produttori che non hanno aderito al regime dei pagamenti a rate e tuttora contestati dinanzi ai tribunali italiani Si è fatto notare che l’adesione al regime di pagamento rateale è contenuta se si tiene conto dell’ammontare dei prelievi assorbito da tale facilitazione. Ciò significa che per circa 8 000 produttori, ai quali è imputato un prelievo che ammonta in totale a 680 mio EUR e che hanno deciso di portare avanti i procedimenti dinanzi ai tribunali, continua a operare l’impedimento alla riscossione immediata costituito dalle ordinanze di sospensione dei pagamenti emesse dai tribunali italiani in attesa della pronuncia definitiva. Nelle relazioni di valutazione presentate al Consiglio nel 2006 e nel 2007, la Commissione aveva sostenuto che le future relazioni annuali dell’Italia avrebbero dovuto dare conto specificatamente dei procedimenti giudiziari relativi ai sette periodi annuali in esame e confermare il pagamento del prelievo dovuto dai produttori risultati soccombenti. Senza queste informazioni la Commissione non era in grado di monitorare correttamente la situazione relativa alla riscossione della parte dei prelievi dovuti dai produttori che non avevano aderito al regime di pagamento a rate. In risposta alla richiesta suddetta, la relazione italiana forniva un elenco degli importi contestati del prelievo relativo ai sette periodi considerati, sui quali i tribunali italiani si sono pronunciati a favore dell’amministrazione nel corso del 2005 e del 2006, per un totale di 1 533 584,36 EUR, di cui alla data della relazione risultano essere stati registrati pagamenti per soli 346 833,70 EUR. Dietro sua richiesta, la Commissione ha ricevuto nel dicembre 2008 complementi di informazione al riguardo, concernenti in particolare le decisioni adottate dai tribunali nel 2007 e nel 2008. Da tali informazioni risulta che un importo totale di 4 108 523,39 EUR a titolo del prelievo (compreso l’importo suddetto di 1 533 584,36 EUR) è stato stabilito dai tribunali a favore dell’amministrazione per il periodo 2005-2008 (pari allo 0,6% del debito residuo). Sembra tuttavia che solo 314 960,15 EUR siano stati riscossi dalle autorità italiane nel dicembre 2008 (pari al 7,7% dell’importo stabilito a favore dell’amministrazione). Da ulteriori chiarimenti forniti dalle autorità italiane si evince che il suddetto importo deciso a favore dell’amministrazione comprende casi per i quali è possibile un ricorso, cosa che permette in parte di spiegare lo scarso livello di riscossione. La Commissione ritiene opportuno che le future relazioni annuali dell’Italia specifichino l’importo dei prelievi stabilito in ultima analisi a favore dell’amministrazione, in modo da fornire un quadro più chiaro dei progressi compiuti a questo riguardo. La Commissione auspica inoltre che le siano trasmesse informazioni su eventuali cause promosse avverso il prelievo dai produttori di latte, nelle quali i tribunali italiani si sono pronunciati a favore degli stessi. La Commissione prende atto della lentezza con cui procede la riscossione della parte dei prelievi dovuti dai produttori che non hanno aderito al regime di pagamento a rate. Ciò è dovuto alla durata dei procedimenti giudiziari (fino ad ora solo 4 mio EUR circa, su un totale di 680 mio EUR, sono stati oggetto di una decisione) e, di conseguenza, ai tempi necessari per il recupero degli importi sui quali la controversia è stata definita (soltanto 300 000 EUR circa su 4 mio EUR). Sembrerebbe anomala una situazione in cui nel dicembre 2008 non si sia ancora proceduto al recupero della maggior parte del debito confermato da sentenze rese nel corso del 2005 e del 2006. Conclusioni La Commissione ritiene che i progressi compiuti dalle autorità italiane nel recupero degli importi dovuti dai produttori che hanno optato per il regime di pagamento rateale approvato dal Consiglio nel 2003 per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002 dimostrano una gestione adeguata del medesimo. La Commissione desidera comunque sottolineare che, alla luce delle informazioni riguardanti gli importi effettivamente riscossi presso i pochi produttori partecipanti che non hanno versato le rate, e che pertanto sono stati esclusi da ogni ulteriore partecipazione a questo regime, è necessario applicare una maggiore diligenza e compiere maggiori progressi nella riscossione dei prelievi corrispondenti. Per gli importi del prelievo dovuti dai produttori che non hanno aderito al regime di pagamento rateale e sui quali sono in corso procedimenti dinanzi ai tribunali italiani, la Commissione deplora la lentezza dei progressi compiuti e ritiene inadeguato il modo in cui si sta procedendo al recupero del prelievo.