This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52009AP0188
Food distribution to the most deprived persons in the Community (amendment of the Single CMO Regulation) * European Parliament legislative resolution of 26 March 2009 on the proposal for a Council regulation amending Regulation (EC) No 1290/2005 on the financing of the common agricultural policy and Regulation (EC) No 1234/2007 establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation) as regards food distribution to the most deprived persons in the Community (COM(2008)0563 – C6-0353/2008 – 2008/0183(CNS))
Distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nella Comunità (modifica del regolamento unico OCM) * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune e il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nella Comunità (COM(2008)0563 – C6-0353/2008 – 2008/0183(CNS))
Distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nella Comunità (modifica del regolamento unico OCM) * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune e il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nella Comunità (COM(2008)0563 – C6-0353/2008 – 2008/0183(CNS))
GU C 117E del 6.5.2010, p. 258–263
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 117/258 |
Giovedì 26 marzo 2009
Distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nella Comunità (modifica del regolamento unico OCM) *
P6_TA(2009)0188
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune e il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nella Comunità (COM(2008)0563 – C6-0353/2008 – 2008/0183(CNS))
2010/C 117 E/50
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0563),
visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0353/2008),
visto l'articolo 51 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0091/2009),
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE; |
3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
TESTO DELLA COMMISSIONE |
EMENDAMENTO |
||||
Emendamento 1 |
|||||
Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 1 |
|||||
|
|
||||
Emendamento 2 |
|||||
Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 2 |
|||||
|
|
||||
Emendamento 3 |
|||||
Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 5 |
|||||
|
|
||||
Emendamento 4 |
|||||
Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 6 |
|||||
|
|
||||
Emendamento 5 |
|||||
Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 7 |
|||||
|
soppresso |
||||
Emendamento 7 |
|||||
Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 9 |
|||||
|
|
||||
Emendamento 8 |
|||||
Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 2 – punto 1 Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 27 – paragrafo 1 |
|||||
1. Ai fini della distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nella Comunità tramite organismi designati dagli Stati membri, vengono messi a disposizione i prodotti giacenti all’intervento oppure vengono acquistati prodotti alimentari sul mercato. |
1. Ai fini della distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nella Comunità tramite organismi designati dagli Stati membri, vengono messi a disposizione i prodotti giacenti all’intervento oppure vengono acquistati prodotti alimentari di origine comunitaria sul mercato , con una preferenza per i prodotti alimentari freschi di produzione locale . |
||||
I prodotti alimentari sono acquistati sul mercato solo in mancanza di scorte d'intervento adatte al programma di distribuzione. |
I prodotti alimentari di origine comunitaria sono acquistati sul mercato solo in mancanza di scorte d'intervento adatte al programma di distribuzione. |
||||
Emendamento 9 |
|||||
Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 2 – punto 1 Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 27 – paragrafo 2 |
|||||
2. Gli Stati membri che intendono partecipare al programma comunicano alla Commissione i propri programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari , indicanti i quantitativi di prodotti alimentari da distribuire nell’arco di tre anni e altri dati pertinenti. |
2. Gli Stati membri che intendono partecipare al programma comunicano alla Commissione i propri programmi nazionali di aiuto alimentare , indicanti i dettagli delle loro caratteristiche e dei loro obiettivi principali, le organizzazioni interessate, le richieste di quantitativi di prodotti alimentari da distribuire nell’arco di tre anni e altri dati pertinenti. |
||||
Emendamento 10 |
|||||
Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 2 – punto 1 Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 2 |
|||||
Ciascun piano triennale specifica gli stanziamenti annuali della Comunità per Stato membro e i contributi finanziari minimi annuali degli Stati membri , determinati dalla Commissione secondo un metodo da definirsi nelle modalità di applicazione adottate a norma dell'articolo 43, lettera g). Gli stanziamenti per il secondo e il terzo anno del programma sono indicativi. Gli Stati membri che partecipano al programma confermano ogni anno le richieste di cui al paragrafo 2. In seguito a tali conferme, la Commissione decide, nell’anno successivo, gli stanziamenti definitivi nei limiti della dotazione di bilancio disponibile. |
Ciascun piano triennale specifica gli stanziamenti annuali della Comunità per Stato membro, determinati dalla Commissione secondo un metodo da definirsi nelle modalità di applicazione adottate a norma dell'articolo 43, lettera g). Gli stanziamenti per il secondo e il terzo anno del programma sono indicativi. Gli Stati membri che partecipano al programma confermano ogni anno le richieste di cui al paragrafo 2. In seguito a tali conferme, la Commissione decide, nell’anno successivo, gli stanziamenti definitivi nei limiti della dotazione di bilancio disponibile. |
||||
Emendamento 11 |
|||||
Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 2 – punto 1 Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 27 – paragrafo 4 – comma 3 bis (nuovo) |
|||||
|
Questi organismi appongono un pannello informativo nei luoghi di distribuzione, oppure un'etichetta autoadesiva nei luoghi di distribuzione itineranti, indicante che gli organismi stessi beneficiano del programma comunitario di aiuto alimentare. Questa affissione rappresenta il mezzo per comunicare ai destinatari che essi beneficiano dell’aiuto comunitario. |
||||
Emendamento 12 |
|||||
Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 2 – punto 1 Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 27 – paragrafo 5 – lettera b |
|||||
|
|
||||
Emendamento 13 |
|||||
Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 2 – punto 1 Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 27 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera b |
|||||
|
|
||||
Emendamento 14 |
|||||
Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 2 – punto 1 Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 27 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera b |
|||||
|
|
||||
Emendamento 15 |
|||||
Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 2 – punto 1 Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 27 – paragrafo 6 bis (nuovo) |
|||||
|
6 bis. Per l’insieme delle spese di trasporto, di immagazzinamento e amministrative (comprese le spese di comunicazione) gli Stati membri stabiliscono un massimale corrispondente ad una percentuale dei prodotti acquistati o scambiati, tenendo eventualmente conto delle specificità locali. Gli Stati membri ripartiscono la dotazione finanziaria tra queste tre voci di spesa. Gli stanziamenti non utilizzati nell’ambito di questa dotazione possono essere riassegnati all’acquisto di derrate. |
||||
Emendamento 16 |
|||||
Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 2 – punto 1 Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 27 – paragrafo 7 – comma 1 |
|||||
7. La Comunità cofinanzia le spese ammissibili sostenute nell’ambito del programma. |
7. La Comunità finanzia le spese ammissibili sostenute nell’ambito del programma. |
||||
Emendamento 17 |
|||||
Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 2 – punto 1 Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 27 – paragrafo 7 – comma 2 – alinea |
|||||
Il tasso di cofinanziamento comunitario non supera: |
soppresso |
||||
Emendamento 18 |
|||||
Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 2 – punto 1 Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 27 – paragrafo 7 – comma 2 – lettera a |
|||||
|
soppresso |
||||
Emendamento 19 |
|||||
Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 2 – punto 1 Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 27 – paragrafo 7 – comma 2 – lettera b |
|||||
|
soppresso |
||||
Emendamento 20 |
|||||
Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 2 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1234/2007 Articolo 184 – punto 9 |
|||||
|
|