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Document 52009AP0027
Prevention and settlement of conflicts of exercise of jurisdiction in criminal proceedings * European Parliament legislative resolution of 8 October 2009 on the initiative of the Czech Republic, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic and of the Kingdom of Sweden for adoption of a Council framework decision 2009/…/JHA on prevention and settlement of conflicts of exercise of jurisdiction in criminal proceedings (08535/2009 – C7-0205/2009 – 2009/0802(CNS))
Prevenzione e risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell' 8 ottobre 2009 sull'iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia ai fini dell'adozione di una decisione quadro 2009/…/GAI del Consiglio sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (08535/2009 – C7-0205/2009 – 2009/0802(CNS))
Prevenzione e risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell' 8 ottobre 2009 sull'iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia ai fini dell'adozione di una decisione quadro 2009/…/GAI del Consiglio sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (08535/2009 – C7-0205/2009 – 2009/0802(CNS))
GU C 230E del 26.8.2010, pp. 15–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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26.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 230/15 |
Giovedì 8 ottobre 2009
Prevenzione e risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali *
P7_TA(2009)0027
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2009 sull'iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia ai fini dell'adozione di una decisione quadro 2009/…/GAI del Consiglio sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (08535/2009 – C7-0205/2009 – 2009/0802(CNS))
2010/C 230 E/05
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
vista l'iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia (08535/2009),
visti l'articolo 39, paragrafo 1, e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato UE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0205/2009),
visti gli articoli 100 e 55 del suo regolamento,
vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0011/2009),
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1. |
approva l'iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia quale emendata; |
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2. |
invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa; |
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3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
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4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia; |
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5. |
invita il Consiglio a non adottare formalmente l'iniziativa prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona onde consentire che l'atto finale sia adottato garantendo il pieno esercizio del ruolo e della funzione di controllo della Corte di giustizia delle Comunità europee, della Commissione e del Parlamento (Protocollo al trattato di Lisbona sulle disposizioni transitorie); si dichiara intenzionato, a tali condizioni, ad esaminare eventuali altre proposte nel quadro della procedura d'urgenza; |
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6. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia. |
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PROGETTO DEL CONSIGLIO |
EMENDAMENTO |
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Emendamento 1 |
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Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia Considerando 4 |
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Emendamento 2 |
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Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia Considerando 7 |
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Emendamento 3 |
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Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia Considerando 8 |
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Emendamento 4 |
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Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia Considerando 9 |
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Emendamento 5 |
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Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia Considerando 16 |
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Emendamento 6 |
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Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia Considerando 18 |
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Emendamento 7 |
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Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia Considerando 20 |
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Emendamento 8 |
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Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia Articolo 3 – lettera b |
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Emendamento 9 |
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Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo) |
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3 bis. In conformità della decisione Eurojust, l'autorità contattante informa parallelamente anche Eurojust. |
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Emendamento 10 |
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Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia Articolo 6 – paragrafo 1 |
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1. L'autorità contattata risponde alla richiesta presentata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, entro un termine ragionevole indicato dall'autorità contattante o, se non è stato indicato alcun termine, senza indebito ritardo , e comunica all'autorità contattante se siano in corso procedimenti paralleli nel suo Stato membro. Nei casi in cui l'autorità contattante abbia informato l'autorità contattata che l'indagato o imputato è sottoposto ad una misura detentiva preventiva o custodia cautelare, quest'ultima autorità tratta la richiesta con urgenza. |
1. L'autorità contattata risponde alla richiesta presentata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, entro un termine ragionevole indicato dall'autorità contattante o, se non è stato indicato alcun termine, entro trenta giorni , e comunica all'autorità contattante se siano in corso procedimenti paralleli nel suo Stato membro. Nei casi in cui l'autorità contattante abbia informato l'autorità contattata che l'indagato o imputato è sottoposto ad una misura detentiva preventiva o custodia cautelare, quest'ultima autorità tratta la richiesta con urgenza. |
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Emendamento 11 |
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Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c |
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Emendamento 12 |
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Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia Articolo 10 – paragrafo 1 |
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1. Quando è accertata l'esistenza di procedimenti paralleli, le autorità competenti degli Stati membri interessati avviano consultazioni dirette al fine di pervenire ad un consenso su una soluzione efficace volta ad evitare le conseguenze negative derivanti da tali procedimenti paralleli, che possono eventualmente comportare la concentrazione dei procedimenti penali in un unico Stato membro. |
1. Quando è accertata l'esistenza di procedimenti paralleli, le autorità competenti degli Stati membri interessati avviano, senza indebito ritardo , consultazioni dirette al fine di pervenire ad un consenso su una soluzione efficace volta ad evitare le conseguenze negative derivanti da tali procedimenti paralleli, che possono eventualmente comportare la concentrazione dei procedimenti penali in un unico Stato membro. Nei casi in cui l'indagato o imputato è sottoposto a trattenimento detentivo preventiva o custodia cautelare, le consultazioni dirette sono volte a raggiungere con urgenza un consenso. |
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Emendamento 13 |
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Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia Articolo 11 |
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Quando procedono a consultazioni dirette su un caso al fine di raggiungere un consenso ai sensi dell'articolo 10, le autorità competenti degli Stati membri esaminano i fatti e il merito del caso e tutti i fattori che ritengono pertinenti. |
Quando procedono a consultazioni dirette su un caso al fine di raggiungere un consenso ai sensi dell'articolo 10, le autorità competenti degli Stati membri esaminano i fatti e il merito del caso e fattori quali: |
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Emendamento 14 |
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Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia Articolo 11 bis (nuovo) |
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Articolo 11 bis Garanzie procedurali Nella fase processuale la persona formalmente accusata:
Gli Stati membri garantiscono la prestazione di adeguati servizi di traduzione, interpretazione e assistenza legale. |
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Emendamento 15 |
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Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia Articolo 11 ter (nuovo) |
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Articolo 11 ter Diritti fondamentali Qualsiasi consenso raggiunto sulla base dell'articolo 10, paragrafo 1 deve essere espressione di equità, indipendenza e oggettività ed essere conseguito applicando i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, al fine di garantire la tutela dei diritti dell'indagato o imputato. |
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Emendamento 16 |
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Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo) |
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1 bis. Le autorità nazionali sono libere, in qualsiasi fase di una procedura nazionale, di chiedere il parere di Eurojust e di deferire a Eurojust casi specifici che sollevano la questione della giurisdizione più indicata. |
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Emendamento 17 |
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Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo) |
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2 bis. Qualora decidano di non conformarsi al parere di Eurojust, gli Stati membri informano quest'ultima per iscritto della loro decisione, conformemente all'articolo 7 della decisione Eurojust. |
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Emendamento 18 |
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Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia Articolo 15 paragrafo 1 – alinea |
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1. Qualora altri strumenti giuridici o intese consentano di estendere gli obiettivi della presente decisione quadro o contribuiscano a semplificare o agevolare la procedura in base alla quale le autorità nazionali si scambiano informazioni sui rispettivi procedimenti penali, avviano consultazioni dirette e cercano di raggiungere un consenso su eventuali soluzioni efficaci miranti ad evitare le conseguenze negative derivanti da procedimenti penali paralleli, gli Stati membri possono: |
1. Qualora altri strumenti giuridici o intese consentano di estendere gli obiettivi della presente decisione quadro o contribuiscano a semplificare o agevolare la procedura in base alla quale le autorità nazionali si scambiano informazioni sui rispettivi procedimenti penali, avviano consultazioni dirette e cercano di raggiungere un consenso su eventuali soluzioni efficaci miranti ad evitare le conseguenze negative derivanti da procedimenti penali paralleli e a condizione che il livello di protezione concesso all'indagato o imputato non venga ridotto , gli Stati membri possono: |
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Emendamento 19 |
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Iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia Articolo 15 bis (nuovo) |
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Articolo 15 bis Inclusione nella relazione annuale I casi deferiti a Eurojust sui quali non sia stato raggiunto un consenso a livello degli Stati membri sono inclusi nella relazione annuale di Eurojust. |
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