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Document 52009AP0015

Caratteristiche di sicurezza ed elementi biometrici nei passaporti e nei documenti di viaggio ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 gennaio 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (COM(2007)0619 – C6-0359/2007 – 2007/0216(COD))
P6_TC1-COD(2007)0216 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 gennaio 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri
ALLEGATO

GU C 46E del 24.2.2010, pp. 126–127 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 46/126


Caratteristiche di sicurezza ed elementi biometrici nei passaporti e nei documenti di viaggio ***I

P6_TA(2009)0015

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 gennaio 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (COM(2007)0619 – C6-0359/2007 – 2007/0216(COD))

(2010/C 46 E/28)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0619),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 62, punto 2, lettera a), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0359/2007),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0500/2008),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

approva le dichiarazioni comuni che figurano in allegato;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


P6_TC1-COD(2007)0216

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 gennaio 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 444/2009)


ALLEGATO

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alla necessità di aumentare la sicurezza dei passaporti e dei documenti di viaggio utilizzando documenti «originatori» sicuri

Fatta salva la competenza degli Stati membri per il rilascio dei passaporti e di altri documenti di viaggio, il Parlamento europeo e il Consiglio sottolineano che l'obiettivo di aumentare la sicurezza dei passaporti può essere compromesso se questi sono rilasciati sulla base di documenti originatori («breeder documents») inaffidabili.

Il passaporto è di per sé solo un anello di una catena di sicurezza che comincia con la presentazione dei documenti originatori, continua con la registrazione dei dati biometrici e finisce con il riconoscimento ai posti di controllo di frontiera. La sicurezza della catena è determinata dal suo anello più debole.

Il Parlamento europeo e il Consiglio osservano che vi è una grande diversità di situazioni e procedure negli Stati membri per quanto riguarda i documenti originatori che dovrebbero essere presentati per chiedere il rilascio di un passaporto, e che generalmente tali documenti hanno caratteristiche di sicurezza inferiori rispetto al passaporto e sono più facilmente oggetto di falsificazione e contraffazione.

Il Consiglio provvede pertanto a predisporre un questionario destinato agli Stati membri per poter confrontare le procedure e i documenti richiesti in ciascuno Stato membro ai fini del rilascio di un passaporto o di un documento di viaggio. Quest' analisi dovrebbe consentire di valutare l'eventuale necessità di stabilire principi od orientamenti comuni sulle migliori prassi in questo campo.

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo allo studio di cui all'articolo 5 bis

Il Parlamento europeo e il Consiglio rilevano che la Commissione effettuerà un unico studio ai fini dell'articolo 5 bis del presente regolamento e dell'articolo 2 del [progetto di] regolamento che modifica l'Istruzione consolare comune.


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