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Document 52008PC0904

    Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica

    /* COM/2008/0904 def./2 - COD 2007/0198 */

    52008DC0904

    Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica /* COM/2008/0904 def./2 - COD 2007/0198 */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 12.1.2009

    COM(2008) 904 definitivo

    2007/0198 (COD)

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla

    posizione comune del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica

    2007/0198 (COD)

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla

    posizione comune del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica

    1. CONTESTO

    Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2007) 531 – 2007/0198(COD): | 19.9.2007 |

    Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: | 22.4.2008 |

    Data del parere del Comitato delle regioni: | 10.4.2008 |

    Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: | 18.6.2008 |

    Data di adozione della posizione comune all'unanimità: | 9.1.2009 |

    2. OGGETTO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

    La proposta fa parte del terzo pacchetto legislativo per un mercato interno comunitario del gas e dell'elettricità ("terzo pacchetto"), che comprende due direttive e tre regolamenti.

    L'obiettivo principale del pacchetto è mettere in atto il quadro normativo necessario per assicurare le piena efficienza della liberalizzazione del mercato e istituire un mercato unico comunitario del gas e dell'elettricità a favore dei cittadini e dell'industria dell'Unione europea. In questo modo si contribuirà a contenere i prezzi il più possibile e a migliorare gli standard di servizio e di sicurezza dell'approvvigionamento.

    A tal fine sono previste le seguenti misure principali:

    - un controllo regolamentare più efficace effettuato da regolatori nazionali indipendenti;

    - l'istituzione di un'Agenzia incaricata di assicurare una cooperazione efficace fra i regolatori nazionali e di adottare decisioni su tutte le questioni transfrontalieri pertinenti;

    - la cooperazione obbligatoria fra i gestori di rete per armonizzare tutte le regole riguardanti la trasmissione dell'energia in Europa e coordinare la pianificazione degli investimenti;

    - la disaggregazione effettiva delle generazione e della trasmissione dell'energia per eliminare eventuali conflitti di interesse, promuovere gli investimenti nelle reti e impedire comportamenti discriminatori;

    - una maggiore trasparenza e un migliore funzionamento del mercato al dettaglio e

    - una maggiore solidarietà e cooperazione regionale fra gli Stati membri per potenziare la sicurezza dell'approvvigionamento.

    3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

    3.1. Considerazioni generali

    La posizione comune adottata dal Consiglio sui cinque testi che costituiscono il terzo pacchetto contiene tutti gli elementi essenziali della proposta della Commissione necessari per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno del gas e dell'elettricità e, più in generale, per conseguire gli obiettivi essenziali sopra illustrati. Essa può pertanto essere appoggiata, in linea generale, dalla Commissione (cfr. il punto 3.2 qui di seguito).

    In sede di prima lettura l'obiettivo principale è stato ottenere l'accordo in seno al Consiglio. Gli emendamenti adottati dal Parlamento europeo non sono stati pertanto inseriti formalmente nella posizione comune. Negoziati a tal fine avranno luogo in sede di seconda lettura. Alcuni emendamenti adottati dal Parlamento europeo vengono tuttavia presi in considerazione nella posizione comune (cfr. il punto 3.3 qui di seguito). La Commissione ritiene che un certo numero degli emendamenti che non sono stati integrati dovrebbero essere presi in considerazione in seconda lettura (cfr. il punto 3.4 qui di seguito).

    3.2. Osservazioni specifiche

    I principali cambiamenti rispetto alla proposta della Commissione sono riportati di seguito.

    3.2.1 Istituzione e modifica dei codici di rete

    La posizione comune modifica la proposta della Commissione rispetto al processo di istituire e modificare i codici di rete. È introdotto un nuovo concetto di orientamenti quadro, elaborati dall'Agenzia, che devono essere applicati dai GST al momento dell'elaborazione dei codici europei di rete. (cfr. il punto 3.3 per la valutazione della Commissione)

    3.2.2 Piano di investimenti nella rete

    La Commissione ha proposto che ogni due anni la REGST per l'elettricità elabori un piano di investimenti nella rete. Il Consiglio ha modificato questa disposizione in un piano di sviluppo della rete indicativo non vincolante. (cfr. il punto 3.3 per la valutazione della Commissione)

    3.2.3 Tariffe

    La Commissione ha proposto che le tariffe siano approvate dai regolatori ex ante. Il Consiglio ha incluso la possibilità che solo la metodologia sia stabilita ex ante, proposta che la Commissione può accettare.

    3.2.4 Orientamenti

    La Commissione ha proposto un ampio elenco di orientamenti, riguardanti gli orientamenti esistenti, alcuni temi nuovi e orientamenti che sar anno basati sui codici di rete.

    Il Consiglio ha innanzi tutto cancellato tutti i riferimenti espliciti agli orientamenti che sono già citati nell'elenco dei codici di rete. La Commissione può accettare questa scelta di redazione giuridica.

    Tuttavia, il Consiglio ha cancellato anche la possibilità di elaborare degli orientamenti. La Commissione ha proposto la possibilità di elaborare degli orientamenti per i mercati al dettaglio. Gli Stati membri sono invitati a definire le procedure per lo scambio di dati e il cambio di fornitore, ma il Consiglio ha spostato l'articolo nella direttiva. Allo stesso tempo, ha cancellato la possibilità di elaborare degli orientamenti. La Commissione può accogliere entrambi i punti ma ritiene necessario conservare tutti gli altri orientamenti per assicurare il corretto funzionamento del sistema che stabilisce norme giuridicamente vincolanti per il mercato interno dell'elettricità.

    3.3. Aspetti della posizione comune che riprendono gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo

    Diversi emendamenti del Parlamento europeo sono ripresi nella posizione comune, con la stessa formulazione o nella sostanza. Si tratta di quelli riportati di seguito.

    3.3.1 Poteri dell'Agenzia di elaborare orientamenti quadro e codici

    Sia la posizione comune del Consiglio che gli emendamenti del Parlamento europeo (emendamento 32) modificano la proposta della Commissione riguardante il processo di elaborazione di codici di rete. È introdotto un nuovo concetto di orientamenti quadro, elaborati dall'Agenzia, che devono essere applicati dai GST al momento dell'elaborazione dei codici europei di rete.

    La Commissione appoggia un ruolo più chiaramente definito per l'Agenzia nel processo di regolamentazione. Invece di fornire un parere soltanto dopo l'elaborazione di un codice da parte dei GST, l'Agenzia definirà i requisiti per i codici ex ante sotto forma di orientamenti quadro in un'area specifica.

    Il Parlamento europeo propone altresì che l'Agenzia adotti codici di rete vincolanti (emendamento 14), mentre il Consiglio sostiene che soltanto la Commissione può rendere i codici vincolanti. La Commissione non può appoggiare il tentativo del Parlamento europeo di rafforzare l'Agenzia, in quanto è in contraddizione con la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa Meroni, che ha stabilito che la Commissione non può delegare poteri discrezionali a un altro organismo.

    3.3.2 Consultazione e monitoraggio della REGST

    Sia la posizione comune che gli emendamenti del Parlamento europeo modificano la proposta della Commissione riguardante la consultazione e il monitoraggio della REGST per l'elettricità. La posizione comune chiarisce il ruolo della REGST rispetto alla consultazione e al monitoraggio da parte dell'Agenzia. Gli emendamenti del Parlamento europeo vanno nella stessa direzione ma sono troppo restrittivi e non lasciano un margine sufficiente alla REGST per la consultazione e il monitoraggio.

    3.3.3 Costi della REGST

    Sia la posizione comune che gli emendamenti del Parlamento europeo aggiungono il requisito per cui le autorità di regolamentazione devono approvare i costi della REGST a condizione che siano ragionevoli e proporzionati.

    3.3.4 Uso delle entrate derivanti dalla gestione della congestione

    La proposta della Commissione stabiliva l'uso obbligatorio delle entrate derivanti dalla gestione della congestione o per confermare la capacità transfrontaliera o per gli investimenti nella rete. Questo è quanto propone anche l'emendamento 23 del Parlamento europeo, che aggiunge l'approvazione da parte dell'Agenzia per l'uso delle entrate derivanti dalla gestione della congestione a favore della riduzione delle tariffe. La posizione comune ha reintrodotto la possibilità di utilizzare le entrate derivanti dalla gestione della congestione per ridurre le tariffe.

    Secondo la Commissione, usare le entrate derivanti dalla gestione della congestione per ridurre le tariffe riduce l'incentivo a costruire nuove infrastrutture utilizzando le entrate in questione. Tuttavia, la posizione comune stabilisce chiaramente che le entrate derivanti dalla gestione della congestione devono essere utilizzate in via prioritaria per confermare la capacità transfrontaliera o per effettuare investimenti nella rete prima di essere usate per ridurre le tariffe di rete. L'emendamento del Parlamento europeo va nella giusta direzione. La Commissione può accettare la posizione comune, associata all'emendamento del Parlamento europeo, come soluzione di compromesso.

    3.4. Emendamenti del Parlamento europeo approvati dalla Commissione ma non accolti dal Consiglio

    3.4.1 Poteri dell'Agenzia per quanto riguarda i piani di investimento

    Conformemente alla posizione comune, la REGST adotta un piano decennale indicativo di sviluppo della rete. Il piano è rivisto dall'Agenzia, che può proporre modifiche in merito alla Commissione e alla REGST. Il Parlamento europeo propone che l'Agenzia adotti un piano vincolante di investimenti nella rete, da elaborare a cura della REGST. La Commissione non può accettare che all'Agenzia siano riconosciuti poteri discrezionali per adottare un piano di investimenti vincolante. Tuttavia, la Commissione potrebbe accettare che l'Agenzia adotti un piano di investimento non vincolante o che svolga un ruolo nel monitorare la coerenza fra i piani di investimento nazionali approvati dai regolatori nazionali e il piano decennale indicativo di sviluppo della rete della REGST.

    3.4.2 Cooperazione tecnica con i paesi terzi

    Gli emendamenti del Parlamento europeo propongono il monitoraggio della cooperazione tecnica con i gestori dei sistemi di trasmissione di paesi terzi da parte delle autorità nazionali di regolamentazione e dell'Agenzia.

    3.4.3 Soppressione delle barriere amministrative per aumentare la capacità

    Gli emendamenti del Parlamento europeo propongono che gli Stati membri rivedano le procedure di soppressione delle barriere amministrative per aumentare la capacità di interconnessione.

    4. CONCLUSIONI

    La Commissione ritiene che la posizione comune conservi i punti chiave della sua proposta. La Commissione constata che, sulle questioni di fondo, la posizione comune consegue in generale un buon equilibrio e costituisce un valido compromesso che consentirà al mercato interno del gas e dell'elettricità di funzionare correttamente. D'altro canto, la Commissione è del parere che diversi emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura dovrebbero essere integrati solo in seconda lettura.

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