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Document 52008PC0897

    Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo in applicazione dell’articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei suoi allegati

    /* COM/2008/0897 def./2 - COD 2006/0008 */

    52008PC0897

    Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo in applicazione dell’articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei suoi allegati /* COM/2008/0897 def./2 - COD 2006/0008 */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 7.1.2009

    COM(2008)897 definitivo

    2006/0008 (COD)

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell’articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla

    posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei suoi allegati

    2006/0008 (COD)

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell’articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla

    posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei suoi allegati

    1. ITER PROCEDURALE

    Data di trasmissione delle proposte al Parlamento europeo e al Consiglio: - proposta (COM(2008) 7 def. (documento 2006/0008 COD)) - proposta (COM(2007) 376 def. (documento 2007/0129 COD)) | 24 gennaio 2007 3 luglio 2007 |

    Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: | 26 ottobre 2006 |

    Data del parere del Parlamento europeo, prima lettura: | 9 luglio 2008 |

    Data di trasmissione della proposta modificata ((COM(2008) 648 def. (documento 2006/0008 COD)) | 15 ottobre 2008 |

    Data di adozione dell'accordo politico: | 5 novembre 2008 |

    Data di adozione della posizione comune: | 17 dicembre 2008 |

    Il 29 aprile 2004 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 883/2004[1] relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale volto a sostituire il regolamento (CEE) n. 1408/71[2].

    Il regolamento (CE) n. 883/2004 include allegati contenenti disposizioni relative ai singoli Stati membri. Il contenuto di taluni di questi allegati non era ancora stato stabilito al momento dell'adozione del regolamento.

    Quindi il regolamento (CE) n. 883/2004 dispone che il contenuto dei suoi allegati II (disposizioni di convenzioni mantenute in vigore), X (prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo) e XI (modalità particolari di applicazione delle legislazioni degli Stati membri) sia stabilito prima della data di entrata in vigore del regolamento.

    Inoltre è stato necessario adattare alcuni degli allegati del regolamento (CE) n. 883/2004 per tenere conto delle esigenze degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea successivamente all'adozione del regolamento nonché dei recenti sviluppi negli altri Stati membri.

    In questo contesto la Commissione ha adottato due proposte di regolamento, rispettivamente il 24 gennaio 2006 e il 3 luglio 2007:

    - proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dell'allegato XI;

    - proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

    Tali proposte sono basate sugli articoli 42 e 308 del trattato CE e richiedono l'unanimità.

    La Commissione ha presentato la sua proposta modificata il 15 ottobre 2008, accogliendo l'emendamento del Parlamento europeo di unire le due proposte originali in un unico testo. La procedura concernente la proposta (documento 2007/0129/COD) è stata abbandonata in seguito all'integrazione del suo contenuto nella procedura relativa alla prima proposta (documento 2006/0008/COD).

    2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

    La proposta di regolamento che determina il contenuto dell'allegato XI prevede disposizioni supplementari concernenti aspetti specifici della legislazione dei singoli Stati membri in modo da garantire un'agevole applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 negli Stati membri interessati. Conformemente all'obiettivo generale della semplificazione, la proposta contiene meno voci rispetto al corrispondente allegato VI dell'attuale regolamento (CEE) n. 1408/71.

    Gli allegati II e X del regolamento (CE) n. 883/2004, che erano rimasti vuoti, corrispondevano agli allegati III e II bis del regolamento (CEE) n. 1408/71. Gli altri allegati, che sono stati modificati dalla presente proposta, contengono già disposizioni relative ad alcuni Stati membri ma devono essere completati per tenere conto dei nuovi Stati membri che hanno aderito all'UE dopo il 29 aprile 2004, la data di adozione del regolamento (CE) n. 883/2004. Anche alcuni di questi allegati contengono disposizioni che corrispondono a quelle del regolamento (CEE) n. 1408/71. Tuttavia, l'allegato I, parte 1 (anticipi sugli assegni alimentari) e gli allegati III e IV (norme particolari applicabili alle prestazioni sanitarie) sono nuovi.

    3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

    3.1. Osservazioni generali

    La posizione comune adottata dal Consiglio il 17 dicembre 2008 tiene conto in larga misura della posizione del Parlamento europeo, accogliendo 69 dei 77 emendamenti.

    Nella sua proposta modificata la Commissione ha accolto la totalità degli emendamenti del Parlamento europeo. Tuttavia il Consiglio non ha approvato gli emendamenti 6, 11, 12, 20, 23 e 24 in relazione all'allegato III e l'emendamento 78 rev.

    3.2. Osservazioni relative alla posizione comune sull'emendamento 20 e sugli emendamenti derivati 6, 11, 12, 24 in relazione all'allegato III

    L'allegato III del regolamento (CE) n. 883/2004 contiene un elenco degli Stati membri che applicano "restrizioni del diritto dei familiari di lavoratori frontalieri a prestazioni in natura" nello Stato membro competente. Questo allegato, nonostante la connotazione negativa di "restrizioni" nel titolo, costituisce infatti un progresso per molte delle persone interessate rispetto alla situazione attuale a norma del regolamento (CEE) n. 1408/71. Secondo le norme vigenti un familiare di un lavoratore frontaliero, che per definizione non risiede nello Stato membro competente (vale a dire lo Stato membro di occupazione la cui legislazione è applicabile all'accesso alle prestazioni di malattia) non ha diritto all'assistenza sanitaria nello Stato membro competente.

    Dopo un negoziato molto difficile su questo punto nel 2003, e tenendo conto della necessità dell'accordo unanime, è stata trovata una soluzione in modo da tenere conto della flessibilità dimostrata da molti Stati membri nel concedere un nuovo diritto e venire incontro alle difficoltà di altri Stati membri che non erano in grado di farlo.

    In base a tal approccio l'articolo 18, paragrafo 2 e l'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 883/04 dispongono che i familiari di un lavoratore frontaliero hanno diritto alle prestazioni in natura durante il loro soggiorno nello Stato membro competente. Tuttavia, nell'allegato III sono previste alcune eccezioni a questo principio.

    Anche se avrebbe preferito un risultato diverso, la Commissione ha accettato il compromesso perché rappresenta una vero progresso per i familiari dei lavoratori frontalieri. Nessun altro approccio avrebbe potuto soddisfare il requisito di unanimità nel Consiglio. La Commissione nota inoltre che questo approccio concederà un nuovo diritto ai familiari dei lavoratori frontalieri residenti in otto Stati membri. A suo tempo il Parlamento aveva seguito lo stesso approccio, rendendo possibile l'adozione del regolamento (CE) n. 883/2004.

    La Commissione sostiene l'emendamento 20 del Parlamento europeo volto ad estendere il diritto previsto dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 883/2004 a tutti gli Stati membri entro cinque anni (l'allegato III andrebbe abrogato dopo cinque anni per tutti gli Stati membri). Durante le discussioni nel Consiglio alcuni Stati membri hanno sottolineato, come linea di principio e vista la mancanza d'esperienza nell'applicazione del regolamento, che non andrebbe alterato il delicato compromesso raggiunto per il regolamento (CE) n. 883/2004. La maggioranza degli altri Stati membri è stata in grado di accogliere l'emendamento con uno spirito di compromesso. Inoltre sei Stati membri elencati nell'allegato II hanno dimostrato una flessibilità anche maggiore, in quanto erano disposti ad accettare l'abrogazione dell'allegato III dopo quattro anni.

    In questo contesto la posizione comune del Consiglio prevede che:

    - l'articolo 18, paragrafo 2 e l'articolo 28, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 siano modificati in modo da prevedere la revisione dell'allegato III cinque anni dopo l'applicazione del regolamento, e

    - un nuovo paragrafo (10 bis ) sia aggiunto all'articolo 87 del regolamento (CE) n. 883/2004 in modo che il periodo di validità delle menzioni dell'allegato III relative ad alcuni Stati membri sia limitato a quattro anni.

    La Commissione si rammarica del fatto che non sia stato possibile raggiungere ulteriori progressi in seno al Consiglio. Tuttavia riconosce gli sforzi della presidenza a questo riguardo. La Commissione ritiene che il compromesso raggiunto dal Consiglio costituisca l'inizio di un processo dinamico che consentirà a tutti gli Stati membri di allinearsi con la posizione del Parlamento europeo. La Commissione, che condivide la posizione del Parlamento europeo, si impegnerà in modo da perseguire e contribuire a questo processo. Per il momento e con un atteggiamento pragmatico la Commissione accoglie il compromesso, in quanto esso rappresenta un passo in avanti rispetto all'attuale situazione dell'allegato III.

    3.3. Osservazioni riguardanti la posizione del Consiglio sull'emendamento 23

    L'emendamento 23 riguarda l'allegato II del regolamento (CE) n. 883/2004 (disposizioni di convenzioni mantenute in vigore e, se del caso, limitate alle persone cui si applicano). Al punto 36 dell'allegato, sotto la voce Portogallo-Regno Unito, il Parlamento include un riferimento all'articolo 2, paragrafo 1 del protocollo relativo al trattamento medico del 15 novembre 1978, che è già incluso nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio.

    Questo protocollo non è incluso nell'allegato II nella posizione comune del Consiglio, in quanto i due Stati membri interessati hanno indicato di aver deciso di non applicare l'articolo 2, paragrafo 1 del protocollo a decorrere dal 1° settembre 2008. La Commissione prende nota della decisione di entrambe le parti dell'accordo e delle sue conseguenze per l'aggiornamento dell'allegato II del regolamento (CE) n. 883/2004.

    3.4. Osservazioni riguardanti la posizione del Consiglio sulle voci dell'allegato IV, emendamento 78 rev

    Un pensionato che non risiede nello Stato membro competente (quello che paga la pensione ed è responsabile delle spese sanitarie dei loro pensionati nello Stato membro di residenza) attualmente ha diritto alle prestazioni di malattia solo nel suo Stato membro di residenza.

    Tuttavia a norma del regolamento (CE) n. 883/2004, se uno Stato membro è elencato nell'allegato IV, un pensionato avrà diritto di ritornare in questo Stato membro e di accedere all'assistenza sanitaria come diritto supplementare. Ciò significa che lo Stato membro competente non solo dovrà sostenere i costi sanitari pagabili allo Stato membro di residenza, ma anche il costo delle prestazioni di malattia per la stessa persona nel proprio territorio.

    L'Italia figurava nell'elenco. Subito dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 883/2004 le autorità italiane hanno rivisto la propria posizione e deciso di non essere in grado, per il momento, di concedere ulteriori diritti ai pensionati. Tenendo conto di questi nuovi sviluppi la Commissione ha proposto di sopprimere la voce "Italia" dall'allegato IV. Nel suo emendamento 78 rev il Parlamento europeo desidera mantenere la voce "Italia" nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 883/2004.

    Tenendo conto della natura specifica dell'allegato IV, la Commissione conferma la sua proposta di sopprimere la voce "Italia". Se non viene concessa una flessibilità agli Stati membri che scelgono a un certo punto di concedere diritti supplementari ma che in seguito devono rivalutare la propria posizione (visto che sono responsabili dell'organizzazione e del finanziamento dei sistemi di sicurezza sociale), la Commissione teme che questo tipo di allegato positivo possa sparire in futuro.

    3.5. Altre modifiche introdotte dal Consiglio nella proposta della Commissione

    La posizione comune del Consiglio comprende anche le modifiche seguenti:

    - Articolo 15 del regolamento (CE) n. 883/2004:

    I termini "agenti ausiliari" sono stati sostituiti con "agenti contrattuali" nella posizione comune, conformemente allo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee;

    La Commissione accoglie con favore questo aggiornamento del regolamento.

    - Cure programmate nel contesto di infortuni sul lavoro e malattie professionali; articolo 36, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 e paragrafo 2:

    La posizione comune del Consiglio prevede l'applicazione delle disposizioni riguardanti le prestazioni di malattia (articolo 17, articolo 18, paragrafo 1, articolo 19, paragrafo 1 e articolo 20, paragrafo 1) anche alle prestazioni in caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali.

    Il paragrafo 2 dell'articolo 36 faceva parte della proposta della Commissione per il regolamento di applicazione del regolamento (CE) n. 883/04 (articolo 33). Esso riguarda le condizioni specifiche per l'autorizzazione di cure programmate nel contesto di infortuni sul lavoro e malattie professionali. Questa disposizione a favore delle persone interessate non è stata inclusa nel regolamento (CE) n. 883/04. Il Consiglio ha acconsentito ad incorporare questa disposizione nel regolamento di base piuttosto che nel regolamento di applicazione.

    La Commissione accoglie con favore entrambe le disposizioni in quanto sono favorevoli alle persone interessate.

    - Articolo 87, paragrafo 8 del regolamento (CE) n. 883/2004:

    La modifica introdotta nella posizione comune del Consiglio al paragrafo 8 dell'articolo 87 mira a chiarire come questa misura transitoria possa essere applicata a tutti gli attori. Essa prevede un periodo massimo di dieci anni nel quale una persona può rimanere soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello determinato a norma del titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio.

    La Commissione può accogliere questa modifica, in quanto la fissazione di un periodo massimo è intrinseca all'idea di misura transitoria. Il periodo di dieci anni sembra un periodo adeguato a consentire sia alle persone interessate che alle istituzioni di valutare la situazione conformemente alla legislazione applicabile.

    4. CONCLUSIONE

    La Commissione è stata particolarmente vigile in modo da garantire che i diritti individuali dei cittadini mobili siano mantenuti, ad esempio nel campo delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro. La Commissione nota che la posizione comune del Consiglio tiene conto in larga misura degli emendamenti del Parlamento europeo.

    Per le questioni più sensibili la Commissione ritiene che il compromesso raggiunto dal Consiglio costituisca l'inizio di un processo dinamico che consentirà a tutti gli Stati membri di allinearsi con la posizione del Parlamento europeo. La Commissione si impegnerà in modo da perseguire e contribuire a questo processo.

    Infine, l'adozione del regolamento, che completa gli allegati vuoti del regolamento (CE) n. 883/04 e del regolamento di applicazione è indispensabile per consentire l'applicazione del regolamento (CE) n. 883/04 nel 2010.

    Il regolamento (CE) n. 883/04 migliora i diritti alla sicurezza sociali dei cittadini che esercitano il loro diritto alla libera circolazione. Una volta in vigore il regolamento (CE) n. 883/04 avrà un effetto diritto sulla vita quotidiana di milioni di cittadini dell'UE.

    Alla luce di quanto precede, la Commissione sostiene la posizione comune del Consiglio.

    [1] GU L 166 del 30.04.2004, versione rettificata in GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1.

    [2] Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1992/2006 (GU L 392 del 30.12.2006, pag. 1).

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