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Document 52008PC0815

    Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (Rifusione) {SEC(2008) 2944} {SEC(2008) 2945}

    /* COM/2008/0815 def. - COD 2008/0244 */

    52008PC0815




    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 3.12.2008

    COM(2008) 815 definitivo

    2008/0244 (COD)

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri

    (Rifusione)

    {SEC(2008) 2944}{SEC(2008) 2945}

    RELAZIONE

    Contesto della proposta

    - Motivazione e obiettivi

    La presente proposta è una rifusione della direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri[1] (di seguito "direttiva accoglienza").

    La relazione di valutazione della Commissione sull'applicazione della direttiva accoglienza negli Stati membri, del 26 novembre 2007,[2] e i contributi dei vari interlocutori al processo di consultazione lanciato dal Libro verde[3] hanno individuato una serie di carenze in relazione al livello delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo derivanti prevalentemente dal fatto che la direttiva riconosce attualmente agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità nel definire le condizioni di accoglienza a livello nazionale.

    Come annunciato nel piano strategico sull'asilo[4], la proposta è parte integrante di un primo pacchetto di proposte volto ad assicurare una maggiore armonizzazione e migliori norme di protezione per il sistema comune europeo d'asilo. È adottata parallelamente alla rifusione dei regolamenti Dublino[5] e Eurodac[6]. Nel 2009 la Commissione proporrà di modificare la direttiva qualifiche[7] e la direttiva procedure[8]. Inoltre, nel primo trimestre del 2009 la Commissione proporrà l'istituzione di un Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, incaricato di fornire assistenza pratica agli Stati membri che devono pronunciarsi in merito a domande di asilo. L'Ufficio di sostegno aiuterà inoltre agli Stati membri i cui sistemi nazionali di asilo risultano particolarmente sollecitati, in particolare per la loro posizione geografica, a conformarsi agli obblighi della legislazione comunitaria, fornendo consulenze specifiche e sostegno pratico.

    Contesto generale

    I lavori per l'istituzione del sistema comune europeo d'asilo sono iniziati subito dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam nel maggio 1999, sulla base degli orientamenti del Consiglio europeo di Tampere. Nella prima fase (1999 - 2005) l'obiettivo del sistema comune europeo d'asilo è stato armonizzare i quadri giuridici degli Stati membri sulla base di norme minime comuni. La direttiva accoglienza è stato il primo dei cinque testi normativi dell'UE sull'asilo scaturiti dalle conclusioni di Tampere ed è diretta a fissare condizioni di accoglienza normalmente sufficienti a garantire ai richiedenti asilo "un livello di vita dignitoso e condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati membri".

    Il programma dell'Aia ha invitato la Commissione a concludere la valutazione degli strumenti giuridici della prima fase e a presentare al Consiglio e al Parlamento europeo misure e strumenti per la seconda fase in vista della loro adozione entro la fine del 2010. La presente proposta risponde all'invito e cerca di trovare una soluzione adeguata alle carenze riscontrate durante la prima fase di applicazione della normativa sull'asilo.

    Alla presente proposta è acclusa una valutazione d'impatto comprendente un'analisi dettagliata dei problemi individuati in relazione alla direttiva e alla preparazione necessaria alla sua adozione e in cui sono individuate e valutate le varie opzioni strategiche e l'opzione prescelta.

    - Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione

    La presente proposta è pienamente conforme alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 1999 e al programma dell'Aia del 2004 per quanto riguarda la creazione del sistema comune europeo d'asilo.

    Consultazione delle parti interessate

    La Commissione ha ritenuto che, prima di qualsiasi nuova iniziativa, si imponessero una riflessione approfondita e un dibattito con tutti gli interlocutori interessati sulla futura struttura del sistema comune europeo d'asilo. Nel luglio 2007 ha pertanto presentato un Libro verde volto ad individuare eventuali opzioni per questa seconda fase. In risposta alla consultazione pubblica sono stati inviati 89 contributi da un'ampia gamma di parti interessate[9]. Le questioni sollevate e i suggerimenti avanzati sono il punto di partenza del piano strategico che definisce una road-map per i prossimi anni ed elenca le misure che la Commissione intende proporre per completare la seconda fase del sistema comune europeo d'asilo, tra cui la proposta di modifica della direttiva accoglienza. Il piano strategico identifica inoltre una serie di obiettivi da realizzare durante la seconda fase per quanto riguarda l'accoglienza dei richiedenti asilo.

    La relazione di valutazione della Commissione è stata elaborata sulla base di due studi sull'applicazione della direttiva[10], che hanno fornito informazioni utili sui settori da prendere in considerazione nella presente proposta di modifica.

    Il 5 marzo 2008 la Commissione ha discusso in via informale le grandi linee della presente proposta con gli Stati membri in sede di comitato per l'immigrazione e l'asilo. Tra dicembre 2007 e marzo 2008 sono state poi organizzate riunioni con esperti del mondo accademico, con gli Stati membri, con ONG, con l'ACNUR e membri del Parlamento europeo per sentire il loro parere su come migliorare le norme sulle condizioni di accoglienza. Infine, il 29 aprile 2008 si è tenuta una riunione con l'ACNUR e ONG per dibattere questioni specifiche relative al trattamento delle persone con esigenze particolari.

    Le parti consultate si sono generalmente espresse a favore di un'ulteriore armonizzazione delle condizioni di accoglienza nella seconda fase di sviluppo della normativa sull'asilo. Alcuni Stati membri hanno però sottolineato la necessità di mantenere un certo livello di flessibilità per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro e le condizioni materiali d'accoglienza, mentre altri preferirebbero risolvere le carenze riscontrate nel trattamento dei richiedenti asilo vulnerabili attraverso misure di cooperazione pratica piuttosto che con un intervento legislativo.

    La proposta della Commissione tiene conto in una certa misura di questi timori, in particolare per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro e le modalità fissate a livello nazionale per assicurare ai richiedenti asilo adeguate condizioni materiali d'accoglienza. Tuttavia, visto il notevole divario riscontrato a livello di identificazione delle esigenze particolari e di accesso al trattamento, la Commissione ha deciso di integrare anche queste tematiche nella presente proposta.

    Elementi giuridici della proposta

    - Sintesi della misura

    Nel quadro della seconda fase del sistema comune europeo d'asilo, il principale obiettivo della presente proposta è stabilire norme più elevate di trattamento in materia di condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, per garantire a questi ultimi un livello di vita dignitoso, in conformità con quanto stabilito nel diritto internazionale. È altresì necessario armonizzare ulteriormente le disposizioni nazionali sulle condizioni di accoglienza per limitare il fenomeno dei movimenti secondari dei richiedenti asilo fra Stati membri, dato che tali movimenti sono provocati dalla coesistenza di politiche nazionali di accoglienza divergenti tra loro.

    La proposta si articola nei seguenti punti:

    1. Campo di applicazione

    La proposta estende il campo di applicazione della direttiva alla protezione sussidiaria. Si ritiene che questa modifica sia indispensabile per assicurare la coerenza con l'acquis UE vigente, cioè con la direttiva qualifiche, che introduce il concetto giuridico di protezione sussidiaria. Inoltre, per chiarire il campo di applicazione della direttiva, la proposta ne stabilisce l'applicabilità a tutti i tipi di procedura d'asilo e a tutte le strutture e le aree geografiche che ospitano richiedenti asilo.

    2. Accesso al mercato del lavoro:

    L'accesso all'occupazione è vantaggioso sia per il richiedente asilo che per lo Stato membro ospitante.

    Un accesso agevolato può evitare l'esclusione sociale del richiedente asilo dalla società che lo accoglie, favorendone quindi l'integrazione ed anche l'indipendenza economica. La disoccupazione obbligatoria comporta invece spese per lo Stato che è tenuto a versare sussidi supplementari. Va notato a tale riguardo che le limitazioni sul mercato del lavoro potrebbero favorire il lavoro non regolare[11]. Questa considerazione vale soprattutto nel caso di quegli Stati membri che limitano l'accesso al mercato del lavoro e al tempo stesso concedono sussidi minimi ai richiedenti asilo.

    La proposta mira pertanto ad agevolare l'accesso al mercato del lavoro. Sono previste in particolare due misure. Innanzitutto, i richiedenti asilo potranno accedere all'occupazione dopo al massimo sei mesi a decorrere dalla presentazione della domanda di protezione internazionale, periodo che la Commissione ritiene appropriato tenuto conto delle attuali prassi degli Stati membri[12] e dei contributi al Libro verde.

    In secondo luogo, la proposta precisa che le condizioni nazionali di accesso al mercato del lavoro non devono limitare indebitamente l'ingresso dei richiedenti asilo in quel mercato. Con questa modifica si vuole sottolineare adeguatamente l'obiettivo dell'articolo, che è assicurare ai richiedenti asilo parità di accesso all'occupazione negli Stati membri.

    3. Accesso alle condizioni materiali di accoglienza

    Per fare in modo che l'accesso alle condizioni materiali di accoglienza assicuri "una qualità di vita adeguata per la salute ed il sostentamento dei richiedenti asilo", la proposta obbliga gli Stati membri a tenere conto del livello di assistenza sociale garantito ai propri cittadini quando assegnano un aiuto finanziario ai richiedenti asilo. Inoltre, per garantire una sistemazione adeguata a categorie specifiche di richiedenti asilo, la direttiva introduce l'obbligo per gli Stati membri di tenere conto quando assegnano gli alloggi del genere, dell'età e della situazione delle persone con esigenze particolari.

    Le disposizioni volte a ridurre o revocare l'accesso alle condizioni di accoglienza, già previste nella direttiva vigente, servono ad evitare abusi del sistema di accoglienza. Tuttavia, dato che la riduzione o la revoca di tali condizioni può incidere profondamente sul livello di vita dei richiedenti, la Commissione ritiene importante fare in modo che questi non siano mai lasciati in stato di indigenza in queste circostanze e che ne siano rispettati i diritti fondamentali. Al riguardo, ed anche tenendo conto dell'attuale giurisprudenza, la proposta limita le circostanze nelle quali le condizioni di accoglienza potrebbero essere completamente revocate e garantisce ai richiedenti l'accesso alle cure necessarie per malattie e disturbi mentali. La Commissione giudica poi estremamente importante che le decisioni in materia possano essere impugnate dinanzi al giudice nazionale.

    Infine, la proposta limita le circostanze, attualmente previste dalla direttiva, nelle quali gli Stati membri possono eccezionalmente fissare modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza diverse da quelle indicate nella direttiva stessa.

    4. Trattenimento

    Tenendo conto che gli Stati membri fanno ampio ricorso al trattenimento nel settore dell'asilo e considerando la nuova giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito "CEDU"), la Commissione reputa necessario affrontare la questione in modo globale nella direttiva, per evitare che il trattenimento diventi arbitrario e garantire il rispetto dei diritti fondamentali in ogni caso. Principio fondamentale della proposta è che nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale. Il principio conferma l'acquis dell'UE sul trattenimento, in particolare la direttiva procedure, e assicura il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e altri strumenti internazionali a tutela dei diritti umani, come la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la Convenzione ONU contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

    La proposta prevede il ricorso al trattenimento soltanto in casi eccezionali indicati nella direttiva in base alla raccomandazione del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulle misure per il trattamento dei richiedenti asilo e agli orientamenti dell'ACNUR del febbraio 1999 sui criteri e sulle norme applicabili al trattenimento dei richiedenti asilo. È inoltre stabilito che il trattenimento risponda al principio di necessità e proporzionalità e che un provvedimento in tal senso debba essere adottato previa valutazione di ogni singolo caso.

    La proposta garantisce inoltre che ai richiedenti asilo trattenuti sia riservato un trattamento umano e dignitoso nel rispetto dei loro diritti fondamentali e della normativa nazionale ed internazionale. A tale riguardo, particolare attenzione è rivolta ai casi in cui sono trattenuti richiedenti asilo vulnerabili; per quanto riguarda i minori, la proposta è conforme alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989. Nel caso dei minori non accompagnati, il trattenimento non è mai consentito. Inoltre, è prevista una serie di garanzie giuridiche e procedurali per garantire la legittimità del trattenimento.

    5. Persone con esigenze particolari

    Secondo la Commissione la principale preoccupazione nel settore dell'accoglienza deriva dall'incapacità di tenere conto delle esigenze particolari dei richiedenti asilo, la cui identificazione non solo incide sull'accesso ad un trattamento appropriato, ma rischia anche di influire sulla qualità del processo decisionale relativo alla domanda di asilo, specie per quanto riguarda le persone che hanno subito traumi. A tale riguardo, la proposta prescrive che siano prese misure nazionali per individuare immediatamente tali esigenze.

    Inoltre, la proposta prevede molte garanzie per assicurare che le condizioni di accoglienza siano specificamente intese a soddisfare le esigenze particolari dei richiedenti asilo. Le modifiche riguardano diversi aspetti delle condizioni di accoglienza, come l'accesso alle cure mediche, l'alloggio e l'istruzione dei minori.

    6. Attuazione e miglioramento dei sistemi nazionali

    Nella sua versione attuale la direttiva accoglienza contiene varie norme intese ad assicurare la piena attuazione dei sistemi nazionali e il loro miglioramento. Se si vogliono conseguire le finalità ultime della nuova direttiva, è importante assicurare un monitoraggio continuo e rafforzare il ruolo della Commissione di custode del diritto dell'Unione. A tale riguardo, è opportuno mantenere a livello comunitario il sistema di relazioni già previsto dalla direttiva. A livello nazionale è importante creare meccanismi che assicurino un monitoraggio ed un controllo adeguati dei sistemi nazionali di accoglienza. Inoltre, la proposta estende gli attuali obblighi di riferire a carico degli Stati membri alle disposizioni che, secondo la relazione di valutazione della Commissione, accusano una serie di carenze nella fase attuativa.

    - Base giuridica

    La proposta modifica la direttiva 2003/9/CE ma si basa sulla sua stessa base giuridica, cioè l'articolo 63, primo comma, punto 1, lettera b) del trattato CE .

    L'articolo 1 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, stabilisce che questi due Stati possono chiedere di partecipare all'adozione di misure volte ad istituire un sistema comune europeo d'asilo.

    A norma dell'articolo 3 del richiamato protocollo, il Regno Unito ha notificato, con lettera del 18 agosto 2001, la volontà di partecipare all'adozione e all'applicazione della vigente direttiva.

    In applicazione dell'articolo 1 del protocollo, l'Irlanda ha deciso di non partecipare all'adozione della vigente direttiva. Di conseguenza, fatto salvo l'articolo 4 del protocollo, le disposizioni della direttiva non si applicano all'Irlanda.

    La posizione dei citati Stati membri rispetto alla direttiva vigente non ne pregiudica l'eventuale partecipazione alla nuova direttiva una volta che sarà entrata in vigore.

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non è vincolata dalla direttiva, né è soggetta alla sua applicazione.

    - Principio di sussidiarietà

    Il titolo IV del trattato CE su visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone conferisce alla Comunità europea talune competenze su queste materie, da esercitare in conformità dell'articolo 5 del trattato CE, cioè soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario.

    L'attuale base giuridica per l'azione comunitaria nel settore dell'accoglienza dei richiedenti asilo è costituita dall'articolo 63, punto 1 del trattato CE, ai sensi del quale il Consiglio deve adottare "misure in materia di asilo, a norma della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del protocollo del 31 gennaio 1967, relativo allo status dei rifugiati, e degli altri trattati pertinenti" in settori quali le norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

    A causa del carattere transnazionale dei problemi dell'asilo e della protezione dei rifugiati, l'UE si trova nella posizione ideale per proporre soluzioni nel quadro del sistema comune europeo in materia di asilo, in particolare per le questioni inerenti all'accoglienza dei richiedenti asilo. Anche se con l'adozione della direttiva nel 2003 è stato raggiunto un buon livello di armonizzazione, c'è ancora margine perché l'azione UE possa assicurare norme più elevate e armonizzate per l'accoglienza dei richiedenti asilo.

    - Principio di proporzionalità

    La valutazione d'impatto sulle modifiche da apportare alla direttiva accoglienza ha esaminato ogni opzione per la soluzione dei problemi identificati in modo da ottenere un equilibrio ideale tra utilità pratica e sforzo necessario ed è giunta alla conclusione che, privilegiando un'azione a livello UE, non si va oltre quanto è necessario alla soluzione di questi problemi, che è poi l'obiettivo perseguito.

    - Impatto sui diritti fondamentali

    La presente proposta è stata oggetto di un esame approfondito diretto a garantirne la piena compatibilità con i diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario, sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e con gli obblighi di diritto internazionale. Di conseguenza, particolare rilievo è stato dato alle disposizioni sul trattenimento e sulle garanzie procedurali, sul trattamento delle persone con esigenze particolari, specialmente minori, minori non accompagnati e vittime di tortura, e sull'accesso alle condizioni materiali di accoglienza.

    La garanzia di norme di accoglienza più elevate ed eque avrà conseguenze generali molto positive sui richiedenti asilo dal punto di vista dei diritti fondamentali. In particolare, sarà rafforzato il diritto alla libertà e alla libera circolazione perché sarà specificato che non si può essere trattenuti per il solo fatto di aver presentato domanda di protezione internazionale e che il provvedimento può essere preso soltanto in casi eccezionali previsti nella direttiva ed esclusivamente nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità.

    I diritti dei minori saranno tutelati meglio nella nuova versione in cui sarà precisato che un giovane può essere trattenuto soltanto nel suo stesso interesse e che in nessun caso il provvedimento potrà essere applicato ai minori non accompagnati. Saranno inoltre affrontate in maniera più adeguata le situazioni specifiche dei gruppi vulnerabili facendo in modo da identificare tempestivamente le loro esigenze e da offrire loro un trattamento appropriato. Un accesso più agevole al mercato del lavoro potrebbe permettere ai richiedenti asilo di raggiungere una maggiore indipendenza economica e di integrarsi più facilmente nello Stato membro ospitante. Il principio di non discriminazione sarà rafforzato obbligando gli Stati membri ad assicurare ai richiedenti asilo parità di trattamento rispetto ai propri cittadini per quanto riguarda il livello di condizioni materiali di accoglienza da stabilire nella direttiva. Infine, l'obbligo di riferire sulle disposizioni essenziali della direttiva connesso ai principi dei diritti fondamentali garantirà un miglior monitoraggio della loro attuazione a livello comunitario. A tale riguardo, andrebbe sottolineato che gli Stati membri sono tenuti ad attuare e ad applicare le disposizioni della direttiva nel rispetto dei diritti fondamentali.

    ⎢ 2003/9/CE

    2008/0244 (COD)

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, primo comma, punto 1, lettera b),

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[13],

    visto il parere del Comitato delle regioni[14],

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[15],

    considerando quanto segue:

    ∫ nuovo

    1. È necessario apportare una serie di modifiche sostanziali alla direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri[16]. Per ragioni di chiarezza, è quindi opportuno provvedere alla rifusione di tale direttiva.

    ⎢ 2003/9/CE considerando 1 (adattato)

    2. Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un regime europeo comune in materia di asilo √ sistema comune europeo d'asilo ∏, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea relativo alla progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nella Comunità.

    ⎢ 2003/9/CE considerando 2

    3. Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, mantenendo così il principio di non respingimento (non-refoulement).

    ⎢ 2003/9/CE considerando 3

    4. Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il regime europeo comune in materia di asilo dovrebbe includere a breve termine condizioni comuni minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo.

    ⎢ 2003/9/CE considerando 4

    5. Stabilire norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo costituisce un ulteriore passo nella direzione di una politica europea sull'asilo.

    ∫ nuovo

    6. Si è ora conclusa la prima fase dei lavori per l'istituzione di un sistema comune europeo d'asilo che dovrebbe portare, a più lungo termine, all'instaurazione di una procedura comune e a uno status uniforme valido in tutta l'Unione per coloro che hanno ottenuto l'asilo. Il 4 novembre 2004 il Consiglio europeo adottava il programma dell’Aia, determinando gli obiettivi da conseguire nel periodo 2005-2010 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al riguardo, il programma dell'Aia invitava la Commissione a concludere la valutazione degli strumenti giuridici adottati nella prima fase e a sottoporre al Consiglio e al Parlamento europeo gli strumenti e le misure relativi alla seconda fase in vista della loro adozione entro il 2010.

    7. Alla luce dei risultati delle valutazioni effettuate, è opportuno in questa fase ribadire i principi che ispirano la direttiva 2003/9/CE onde migliorare le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo.

    8. Per assicurare la parità di trattamento dei richiedenti asilo nell'Unione, la presente direttiva deve applicarsi in tutte le fasi e a tutti i tipi di procedura di domanda di protezione internazionale e a tutti i luoghi e centri di accoglienza dei richiedenti asilo.

    9. Gli Stati membri devono provvedere affinché la direttiva rispetti pienamente i principi dell'interesse prevalente del minore e dell'importanza dell'unità familiare, in applicazione rispettivamente della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989 e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

    ⎢ 2003/9/CE considerando 6

    10. Per quanto riguarda il trattamento di persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti giuridici internazionali di cui sono parti e che vietano le discriminazioni.

    ê 2003/9/CE considerando 7 (adattato)

    ð nuovo

    11. Dovrebbero essere adottate √ È opportuno adottare ∏ norme minime in materia di accoglienza dei richiedenti asilo, che siano normalmente sufficienti a garantire loro un livello di vita dignitoso e condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati membri ð tenendo conto del livello di assistenza sociale assicurato ai cittadini dello Stato membro ospitante ï.

    ⎢ 2003/9/CE considerando 8 (adattato)

    12. L'armonizzazione delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo dovrebbe contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti asilo dovuti alla varietà √ diversità ∏ delle condizioni di accoglienza.

    ∫ nuovo

    13. Per assicurare la parità di trattamento di tutti coloro che chiedono protezione internazionale e per garantire la coerenza con il vigente acquis UE sull'asilo, in particolare con la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta[17], è opportuno ampliare il campo di applicazione della presente direttiva per estenderlo ai richiedenti protezione sussidiaria.

    ∫ nuovo

    14. Per favorire l'indipendenza economica dei richiedenti asilo e limitare le notevoli differenze tra Stati membri, è essenziale stabilire norme chiare sull'accesso dei richiedenti asilo al mercato del lavoro.

    ⎢ 2003/9/CE considerando 9 (adattato)

    ? nuovo

    15. ð L'identificazione immediata e il monitoraggio delle persone ï L'accoglienza di gruppi aventi particolari esigenze dovrebbe essere ð devono essere la prima preoccupazione delle autorità nazionali affinché la loro l'accoglienza sia ï configurata specificamente per rispondere a tali √ alle loro speciali ∏ esigenze.

    ∫ nuovo

    16. Il trattenimento dei richiedenti asilo deve rispondere al principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale, come specifica l'articolo 31 della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951. In particolare, gli Stati membri non devono applicare sanzioni penali per l'ingresso o il soggiorno irregolare né altre restrizioni ai movimenti dei richiedenti asilo se non quelle necessarie. A tale riguardo, il trattenimento dei richiedenti asilo deve essere possibile soltanto nelle circostanze eccezionali definite molto chiaramente nella direttiva e fatti salvi i principi di necessità e proporzionalità per quanto riguarda sia le modalità che le finalità del provvedimento. Al richiedente asilo in stato di trattenimento dovrebbe essere riconosciuto il diritto a un ricorso giudiziario di diritto interno.

    ⎢ 2003/9/CE considerando 10 (adattato)

    ? nuovo

    17. L'accoglienza di richiedenti asilo Ö I richiedenti asilo Õ che si trovano in stato di trattenimento ð devono essere trattati nel pieno rispetto della dignità umana e la loro accoglienza ï dovrebbe essere configurata specificamente per rispondere alle loro esigenze in tale situazione. ð In particolare, gli Stati membri devono assicurare l'applicazione dell'articolo 37 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989. ï

    ⎢ 2003/9/CE considerando 11 (adattato)

    18. Al fine di assicurare il rispetto di garanzie procedurali minime, che prevedano la possibilità di contattare le organizzazioni o i gruppi di persone che forniscono assistenza legale, dovrebbero essere √ è opportuno che siano ∏ fornite informazioni su tali organizzazioni e gruppi di persone.

    ⎢ 2003/9/CE considerando 12 (adattato)

    ? nuovo

    19. La possibilità di abuso del sistema di accoglienza dovrebbe essere contrastata prevedendo casi √ specificando le circostanze in cui le ∏ di riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo √ possono essere ridotte o revocate ∏ ? pur garantendo nel contempo un livello di vita dignitoso a tutti i richiedenti asilo⎪.

    ⎢ 2003/9/CE considerando 13

    20. Occorre assicurare l'efficienza dei sistemi nazionali di accoglienza e la cooperazione tra gli Stati membri nel settore dell'accoglienza dei richiedenti asilo.

    ⎢ 2003/9/CE considerando 14

    21. È opportuno incoraggiare un appropriato coordinamento tra le autorità competenti per quanto riguarda l'accoglienza dei richiedenti asilo, e dovrebbero pertanto essere promosse relazioni armoniose tra le comunità locali ed i centri di accoglienza.

    ⎢ 2003/9/CE considerando 15

    22. Discende dal concetto stesso di norme minime che gli Stati membri hanno facoltà di stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che chiedano la protezione internazionale in uno Stato membro.

    ⎢ 2003/9/CE considerando 16

    ? nuovo

    23. In tale ottica, gli Stati membri sono inoltre invitati ad applicare le disposizioni della presente direttiva in relazione ai procedimenti di esame delle domande intese a conseguire una protezione diversa da quella conferita dalla convenzione di Ginevra, presentata dai cittadini di paesi terzi e apolidi ? direttiva 2004/83/CE⎪.

    ⎢ 2003/9/CE considerando 17

    24. L'attuazione della presente direttiva dovrebbe formare oggetto di periodiche valutazioni.

    ⎢ 2003/9/CE considerando 18

    25. Poiché gli scopi dell'azione proposta, segnatamente l'istituzione di norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione proposta, essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    ⎢ 2003/9/CE considerando 19 (adattato)

    A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato, con lettera del 18 agosto 2001, la propria volontà di partecipare all'adozione ed applicazione della presente direttiva.

    ⎢ 2003/9/CE considerando 20 (adattato)

    In applicazione dell'articolo 1 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente direttiva. Di conseguenza, fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, le disposizioni della presente direttiva non si applicano all'Irlanda.

    ⎢ 2003/9/CE considerando 21 (adattato)

    La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente direttiva e di conseguenza non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione,

    ⎢ 2003/9/CE considerando 5 (adattato)

    ? nuovo

    26. La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana nonché promuovere l'applicazione dell'gli articoloi 1 ?, 6, 7, ⎪ e dell'articolo 18 ?, 24 e 47 ⎪ di detta Carta e ? deve essere attuata di conseguenza⎪.

    ∫ nuovo

    27. L'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno deve essere limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alla direttiva precedente. L'obbligo di recepire le disposizioni rimaste immutate deriva dalla direttiva precedente.

    28. La presente direttiva non deve pregiudicare gli obblighi degli Stati membri inerenti al termine di recepimento della direttiva stessa nel diritto interno, di cui all'allegato II, parte B,

    ⎢ 2003/9/CE

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    CAPO I

    SCOPO, DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

    Articolo 1

    Scopo

    La presente direttiva stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini della presente direttiva s'intende per:

    (a) "Convenzione di Ginevra": la convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di Nuovo York del 31 gennaio 1967;

    (b) "domanda di asilo": la domanda presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide che può considerarsi una richiesta di protezione internazionale ad uno Stato membro, a norma della convenzione di Ginevra. Tutte le domande di protezione internazionale sono considerate domande di asilo salvo che il cittadino di un paese terzo o l'apolide richieda esplicitamente un altro tipo di protezione che possa essere richiesto con domanda separata;

    ∫ nuovo

    (a) "domanda di protezione internazionale": la domanda di protezione internazionale quale definita nella direttiva 2004/83/CE;

    ⎢ 2003/9/CE

    ? nuovo

    (b)(c) "richiedente" o "richiedente asilo": qualsiasi il cittadino di un paese terzo o apolide che abbia ha presentato una domanda di asilo ? protezione internazionale ⎪ in merito alla sulla quale non sia è stata ancora presa adottata una decisione definitiva;

    (c)(d) "familiari": i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente asilo, purché essa sia già costituita nel paese di origine, che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di asilo ? protezione internazionale ⎪:

    (i) il coniuge del richiedente asilo o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile con il richiedente, qualora la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della legge sugli stranieri;

    (ii) i figli minori della coppia di cui al punto i) o del richiedente asilo, a condizione che non siano coniugati e siano a carico, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale;

    ∫ nuovo

    (iii) i figli minori coniugati della coppia di cui al punto i) o del richiedente, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale, se è nel loro interesse prevalente risiedere con il richiedente;

    (iv) il padre, la madre o il tutore del richiedente, se questi è minore e non coniugato, oppure minore e coniugato, o se sia nel suo interesse prevalente risiedere con il padre, la madre o il tutore;

    (v) i fratelli minori non coniugati del richiedente, se questi è minore e non coniugato, oppure se il richiedente o i suoi fratelli sono minori e coniugati, ove sia nell'interesse prevalente di uno o più di loro risiedere insieme;

    ⎢ 2003/9/CE

    (e)"rifugiato": qualsiasi persona rispondente ai criteri stabiliti dall'articolo 1A della convenzione di Ginevra;

    (f)"status di rifugiato": lo status riconosciuto da uno Stato membro alle persone aventi la qualità di rifugiato ed ammesse in quanto tali nel territorio di tale Stato membro;

    (d)(g) "procedimenti" e "ricorsi": i procedimenti e i ricorsi stabiliti dal diritto nazionale degli Stati membri;

    ∫ nuovo

    (e) "minore": il cittadino di un paese terzo o l'apolide d'età inferiore agli anni diciotto;

    ⎢ 2003/9/CE (adattato)

    ? nuovo

    (f)(h) "minore non accompagnato": persone d'età inferiore ai diciotto anni ? il minore ⎪ che entrino nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o in base agli usi, fino a quando non siano effettivamente affidato ad un tale adulto; il termine include il minorie che vengono viene abbandonatio dopo essere entratio nel territorio degli Stati membri;

    (g)(i) "condizioni di accoglienza": il complesso delle misure garantite dagli Stati membri a favore dei richiedenti asilo a norma della presente direttiva;

    (h)(j) "condizioni materiali di accoglienza": le condizioni di accoglienza che includono alloggio, vitto e vestiario, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni, ? o una combinazione delle tre possibilità ⎪, nonché un sussidio per le spese giornaliere;

    (i)(k) "trattenimento": il confinamento del richiedente asilo, da parte di uno Stato membro, in un luogo determinato, che lo priva della libertà di circolazione;

    (j)(l) "centro di accoglienza": qualsiasi struttura destinata all'alloggiamento collettivo di richiedenti asilo.

    Articolo 3

    Ambito di applicazione

    29. La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di paesi terzi ed agli apolidi che presentano domanda di asilo ? protezione internazionale ⎪ alla frontiera o nel territorio, √ comprese la frontiera ∏ ? o le zone di transito, ⎪ di uno Stato membro, purché siano autorizzati a soggiornare in tale territorio in qualità di richiedenti asilo, nonché ai familiari, se inclusi nella domanda di asilo ? protezione internazionale ⎪ a norma del diritto nazionale.

    30. La presente direttiva non si applica alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri.

    31. La presente direttiva non si applica quando si applicano le disposizioni della direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi[18].

    ⎢ 2003/9/CE

    ? nuovo

    32. Gli Stati membri possono decidere di applicare la presente direttiva in relazione a procedimenti di esame di domande intese ad ottenere forme di protezione diverse da quella conferita dalla convenzione di Ginevra per i cittadini di paesi terzi o apolidi cui sia stato negato lo status di rifugiato ? direttiva 2004/83/CE. ⎪

    ⎢ 2003/9/CE

    ? nuovo

    Articolo 4

    Disposizioni più favorevoli

    Gli Stati membri possono stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo e di parenti stretti dei richiedenti asilo presenti nello stesso Stato membro quando siano dipendenti da loro, oppure per motivi umanitari, purché tali disposizioni siano compatibili con la presente direttiva.

    CAPO II

    DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONDIZIONI DI ACCOGLIENZA

    Articolo 5

    Informazione

    33. Gli Stati membri informano i richiedenti asilo, entro un termine ragionevole non superiore a quindici giorni dopo la presentazione della domanda di asilo ? protezione internazionale ⎪ all'autorità competente, almeno su qualsiasi beneficio riconosciuto e sugli obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza.

    Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti asilo siano informati sulle organizzazioni o sui gruppi di persone che forniscono specifica assistenza legale e sulle organizzazioni che possono aiutarli o informarli riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili, compresa l'assistenza sanitaria.

    ⎢ 2003/9/CE (adattato)

    ?nuovo

    34. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite per iscritto e, per quanto possibile, in una lingua che è ragionevole presumere che Ö ragionevolmente si suppone comprensibile Õ per il richiedente asilo comprenda. Se del caso, tali informazioni possono anche essere fornite oralmente.

    ⎢ 2003/9/CE

    Articolo 6

    Documentazione

    35. Gli Stati membri provvedono affinché, entro tre giorni dalla presentazione della domanda di asilo all'autorità competente, ai richiedenti asilo sia rilasciato un documento nominativo che certifichi lo status di richiedente asilo o che attesti che il richiedente asilo è autorizzato a soggiornare nel territorio dello Stato membro nel periodo in cui la domanda è pendente o in esame.

    ∫ nuovo

    Al titolare del documento è garantito l'accesso ai diritti e ai benefici conferiti ai richiedenti asilo ai sensi della presente direttiva.

    ⎢ 2003/9/CE

    ? nuovo

    Per i titolari che non possono circolare liberamente in tutto il territorio dello Stato membro o in una parte di esso, il documento attesta altresì questa situazione.

    36. Gli Stati membri possono escludere l'applicazione del presente articolo quando il richiedente asilo è in stato di trattenimento e durante l'esame della domanda di asilo ð protezione internazionale ï presentata alla frontiera o nel contesto di un procedimento volto a determinare se il richiedente asilo abbia il diritto di entrare legalmente nel territorio di uno Stato membro. In determinati casi, durante l'esame della domanda di asilo ð protezione internazionale ï, gli Stati membri possono rilasciare ai richiedenti asilo altre prove documentali equivalenti al documento di cui al paragrafo 1.

    37. Il documento di cui al paragrafo 1 non certifica necessariamente l'identità del richiedente asilo.

    38. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per rilasciare ai richiedenti asilo il documento di cui al paragrafo 1, che deve essere valido finché sono autorizzati a restare nel territorio o alla frontiera dello Stato membro interessato.

    39. Gli Stati membri possono fornire ai richiedenti asilo un documento di viaggio quando sussistano gravi ragioni umanitarie che rendano necessaria la loro presenza in un altro Stato.

    Articolo 7

    Residenza e libera circolazione

    40. I richiedenti asilo possono circolare liberamente nel territorio dello Stato membro ospitante o nell'area loro assegnata da tale Stato membro. L'area assegnata non pregiudica la sfera inalienabile della vita privata e permette un campo d'azione sufficiente a garantire l'accesso a tutti i benefici della presente direttiva.

    41. Gli Stati membri possono stabilire un luogo di residenza per il richiedente asilo, per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico o, ove necessario, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda.

    3. Ove risultasse necessario, ad esempio per motivi legali o di ordine pubblico, gli Stati membri possono confinare il richiedente asilo in un determinato luogo nel rispetto della legislazione nazionale.

    43. Gli Stati membri possono subordinare la concessione delle condizioni materiali d'accoglienza all'effettiva residenza del richiedente asilo in un determinato luogo, da determinarsi dagli Stati membri. Tale decisione, che può essere di carattere generale, è presa caso per caso e definita dalla legislazione nazionale.

    54. Gli Stati membri prevedono la possibilità di concedere ai richiedenti asilo un permesso temporaneo di allontanarsi dal luogo di residenza di cui ai paragrafi 2 e 43 e/o dall'area assegnata di cui al paragrafo 1. Le decisioni sono adottate caso per caso, in modo obiettivo ed imparziale e sono motivate qualora siano negative.

    Il richiedente asilo non necessita di permesso per presentarsi dinanzi alle autorità e ai giudici se è necessaria la sua comparizione.

    65. Gli Stati membri fanno obbligo ai richiedenti asilo di comunicare il loro indirizzo alle autorità competenti e di notificare loro con la massima tempestività qualsiasi sua successiva modificazione.

    ∫ nuovo

    Articolo 8

    Trattenimento

    42. Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente protezione internazionale, conformemente alla direttiva 2005/85/CE del Consiglio[19].

    43. Ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso, gli Stati membri possono trattenere il richiedente asilo in un determinato luogo nel rispetto della legislazione nazionale, salvo se non siano applicabili efficacemente altre misure meno coercitive. Il richiedente asilo può essere trattenuto in un determinato luogo soltanto:

    44. per determinarne, accertarne o verificarne l'identità o la cittadinanza;

    45. per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, che potrebbero altrimenti andare perduti;

    46. nel contesto di un procedimento volto a stabilire se abbia il diritto di entrare nel territorio;

    47. quando lo impongono motivi di sicurezza nazionale e di ordine pubblico.

    Il presente paragrafo fa salvo l'articolo 11.

    48. Gli Stati membri provvedono affinché la normativa nazionale contempli disposizioni alternative al trattenimento, come l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria o l’obbligo di dimorare in un determinato luogo.

    Articolo 9

    Garanzie per i richiedenti asilo trattenuti

    49. Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile. In particolare, il trattenimento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettere a), b) e c) non supera il tempo ragionevolmente necessario agli adempimenti amministrativi previsti per ottenere informazioni sulla cittadinanza del richiedente asilo o sugli elementi sui quali si fonda la sua domanda, o allo svolgimento del procedimento volto a stabilire se abbia il diritto di entrare nel territorio.

    I ritardi nella procedura amministrativa non imputabili al richiedente asilo non giustificano un prolungamento del provvedimento.

    50. Il trattenimento è disposto dall'autorità giudiziaria. In casi urgenti, può essere disposto dall'autorità amministrativa ma deve essere confermato dall'autorità giudiziaria entro 72 ore dal suo inizio. Se l'autorità giudiziaria giudica illegittimo il trattenimento, o se non è presa alcuna decisione entro 72 ore, il richiedente asilo interessato è rilasciato immediatamente.

    51. Il trattenimento è disposto per iscritto. Il provvedimento precisa le motivazioni di fatto e di diritto sulle quali si basa e specifica la durata massima del trattenimento.

    52. Il richiedente asilo è immediatamente informato delle motivazioni del provvedimento, della sua durata massima e delle modalità di impugnazione di diritto interno, in una lingua che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile.

    53. Nel caso di periodi di trattenimento prolungati, il provvedimento è riesaminato ad intervalli ragionevoli da un'autorità giudiziaria su richiesta del richiedente asilo in questione o d'ufficio.

    Il trattenimento non è mai prolungato indebitamente.

    54. Gli Stati membri garantiscono, nei casi di trattenimento, l'accesso all'assistenza e/o alla rappresentanza legali, che sono concesse gratuitamente al richiedente asilo che non può assumersene i costi.

    Le modalità di accesso all'assistenza e/o alla rappresentanza legali in siffatti casi sono stabilite dal diritto nazionale.

    Articolo 10

    Condizioni di trattenimento

    55. Gli Stati membri non trattengono i richiedenti in istituti penitenziari ma unicamente in appositi centri di trattenimento.

    I richiedenti trattenuti sono tenuti separati dai cittadini di paesi terzi che non hanno presentato domanda di protezione internazionale, salvo ove sia necessario preservare l'unità familiare e il richiedente vi acconsenta.

    56. Gli Stati membri garantiscono ai richiedenti trattenuti la possibilità di stabilire contatti, compresi i diritti di visita, con i rappresentanti legali e i familiari. Parimenti è riconosciuta all'ACNUR ed altri pertinenti e competenti organizzazioni ed organismi nazionali, internazionali e non governativi la possibilità di comunicare con i richiedenti e rendere loro visita nei centri di trattenimento.

    57. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti trattenuti siano immediatamente informati ed aggiornati in ordine alle norme vigenti nel centro e ai loro diritti e obblighi in una lingua che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile.

    Articolo 11

    Trattenimento di gruppi vulnerabili e persone aventi particolari esigenze

    58. I minori possono essere trattenuti soltanto nel loro prevalente interesse, come prescrive l'articolo 22, paragrafo 2, e soltanto previa considerazione dell'esame individuale della loro situazione conformemente all'articolo 11, paragrafo 5.

    I minori non accompagnati in nessun caso possono essere trattenuti.

    59. Ai minori trattenuti è offerta la possibilità di svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e le attività ricreative, consone alla loro età.

    60. Le famiglie trattenute usufruiscono di una sistemazione separata che assicuri loro un adeguato rispetto della vita privata.

    61. Alle richiedenti asilo trattenute gli Stati membri garantiscono una sistemazione separata dagli uomini, salvo se si tratti di familiari e tutti gli interessati vi acconsentano.

    62. Le persone con particolari esigenze possono essere trattenute soltanto se, previo esame individuale della loro situazione, un professionista qualificato certifica che il loro stato di salute, anche mentale, e il loro benessere non risentiranno in maniera significativa del trattenimento.

    Alle persone con particolari esigenze gli Stati membri assicurano controlli periodici e sostegno adeguato.

    ⎢ 2003/9/CE

    ? nuovo

    Articolo 812

    Nucleo familiare

    Quando provvedono ad alloggiare il richiedente asilo, gli Stati membri adottano misure idonee a mantenere nella misura del possibile l'unità del nucleo familiare presente nel loro territorio. Tali misure sono applicate con il consenso del richiedente asilo.

    Articolo 913

    Esami medici

    Gli Stati membri possono disporre che i richiedenti siano sottoposti ad esame medico per ragioni di sanità pubblica.

    Articolo 1014

    Scolarizzazione e istruzione dei minori

    63. Gli Stati membri consentono ai figli minori di richiedenti asilo e ai richiedenti asilo minori di accedere al sistema educativo a condizioni simili a quelle dei cittadini dello Stato membro ospitante, finché non sia concretamente eseguito un provvedimento di espulsione nei confronti loro o dei loro genitori. Tale istruzione può essere impartita nei centri di accoglienza.

    Gli Stati membri interessati possono stabilire che tale accesso sia limitato al sistema educativo pubblico.

    Sono considerati minori le persone di età inferiore alla maggiore età fissata nello Stato membro in cui la domanda d'asilo è stata presentata o viene esaminata. Gli Stati membri non revocano la possibilità di accedere all'istruzione secondaria per il solo fatto che il minore abbia raggiunto la maggiore età.

    64. L'accesso al sistema educativo non è differito di oltre tre mesi dalla data di presentazione della domanda di asilo ? protezione internazionale ⎪ da parte del minore o dei suoi genitori. Questo periodo può essere esteso a un anno quando è impartita un'istruzione specifica per facilitare l'accesso al sistema educativo.

    ∫ nuovo

    Se necessario, sono impartiti corsi di preparazione, anche di lingua, per agevolare l'accesso dei minori al sistema educativo nazionale, e/o una formazione specifica volta alla loro integrazione nel sistema.

    ⎢ 2003/9/CE

    ? nuovo

    65. Qualora l'accesso al sistema educativo previsto al paragrafo 1 non sia possibile a causa della situazione specifica del minore, lo Stato membro può ð offre ï altre modalità d'insegnamento ð conformemente alle prassi e al diritto nazionale ï.

    Articolo 1115

    Lavoro

    Gli Stati membri stabiliscono un periodo a decorrere dalla data di presentazione della domanda di asilo in cui i richiedenti asilo non hanno accesso al mercato del lavoro.

    ∫ nuovo

    66. Gli Stati membri garantiscono l'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro entro sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale.

    ⎢ 2003/9/CE

    ? nuovo

    67. Se entro un anno dalla presentazione della domanda di asilo non è stata presa una decisione in primo grado e il ritardo non può essere attribuito al richiedente asilo, Gli Stati membri decidono a quali condizioni è concesso al richiedente asilo l'accesso al mercato del lavoro, ð conformemente alla loro normativa nazionale, senza limitare indebitamente tale accesso. ï

    68. L'accesso al mercato del lavoro non è revocato durante i procedimenti di ricorso, quando un ricorso presentato avverso una decisione negativa adottata in esito ad un procedimento ordinario abbia effetto sospensivo, fino al momento della notifica della decisione negativa sul ricorso.

    4. Per ragioni legate alle politiche del mercato del lavoro, Gli Stati membri possono dare la priorità ai cittadini dell'UE e ai cittadini degli Stati parti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonché ai cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare.

    Articolo 1216

    Formazione professionale

    Gli Stati membri possono autorizzare l'accesso dei richiedenti asilo alla formazione professionale indipendentemente dal fatto che abbiano accesso al mercato del lavoro.

    L'accesso alla formazione professionale collegata a un contratto di lavoro è subordinato alla possibilità, per il richiedente asilo, di accedere al mercato del lavoro conformemente all'articolo 1115.

    Articolo 1317

    Disposizioni generali relative alle condizioni materiali di accoglienza e all'assistenza sanitaria

    69. Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti asilo abbiano accesso alle condizioni materiali d'accoglienza nel momento in cui presentano la domanda di asilo ? protezione internazionale ⎪.

    ⎢ 2003/9/CE (adattato)

    ? nuovo

    70. Gli Stati membri √ fanno in modo che ∏ adottano disposizioni relative al le condizioni materiali di accoglienza che garantiscano √ assicurino un'adeguata ∏ qualità di vita √ che garantisca il sostentamento dei richiedenti protezione internazionale e ne tuteli la salute fisica e mentale ∏ adeguata per la salute ed il sostentamento dei richiedenti asilo.

    ⎢ 2003/9/CE

    Gli Stati membri provvedono a che la qualità di vita sia adeguata alla specifica situazione delle persone portatrici di particolari esigenze, ai sensi dell'articolo 1721, nonché alla situazione delle persone che si trovano in stato di trattenimento.

    71. Gli Stati membri possono subordinare la concessione di tutte le condizioni materiali d'accoglienza e dell'assistenza sanitaria, o di parte delle stesse, alla condizione che i richiedenti asilo non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità della vita adeguata per la loro salute, nonché ad assicurare il loro sostentamento.

    72. Gli Stati membri possono obbligare i richiedenti asilo a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e dell'assistenza sanitaria previsti nella presente direttiva, ai sensi del paragrafo 3, qualora i richiedenti asilo dispongano di sufficienti risorse, ad esempio qualora siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo.

    Qualora emerga che un richiedente asilo disponeva di mezzi sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di accoglienza e l'assistenza sanitaria all'epoca in cui tali esigenze essenziali sono state soddisfatte, gli Stati membri possono chiedere al richiedente asilo un rimborso.

    5. Le condizioni materiali di accoglienza possono essere fornite in natura o in forma di sussidi economici o buoni o mediante una combinazione di queste misure.

    Qualora gli Stati membri forniscano le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici o buoni, l'ammontare dei medesimi è fissato in conformità dei principi stabiliti nel presente articolo.

    ∫ nuovo

    73. Per quanto riguarda il calcolo dell'ammontare dell'assistenza dovuta ai richiedenti asilo, gli Stati membri assicurano che il valore complessivo delle condizioni materiali di accoglienza a loro destinato sia equivalente all'importo concesso ai propri cittadini bisognosi di assistenza sociale. Eventuali differenze non sono giustificate.

    ⎢2003/9/CE

    ? nuovo

    Articolo 1418

    Modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza

    74. Nel caso in cui l'alloggio è fornito in natura, esso dovrebbe essere concesso in una delle seguenti forme oppure mediante una combinazione delle stesse:

    75. in locali utilizzati per alloggiare i richiedenti asilo durante l'esame della domanda di asilo ? protezione internazionale ⎪ presentata alla frontiera;

    76. in centri di accoglienza che garantiscano una qualità di vita adeguata;

    77. in case private, appartamenti, alberghi o altre strutture atte a garantire un alloggio per i richiedenti.

    78. Gli Stati membri provvedono affinché ai richiedenti asilo alloggiati ai sensi del paragrafo 1, lettere a), b) e c), sia garantito quanto segue:

    79. la tutela della vita familiare;

    80. la possibilità di comunicare con i parenti, i consulenti giuridici nonché i rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) e delle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute dagli Stati membri.

    ∫ nuovo

    Gli Stati membri tengono conto delle differenze di sesso e di età e della situazione delle persone con esigenze particolari all'interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

    ⎢ 2003/9/CE (adattato)

    ? nuovo

    Gli Stati membri √ prendono le misure opportune per prevenire ∏prestano particolare attenzione alla prevenzione della violenza ? e la violenza di genere in particolare, compresa la violenza sessuale, ⎪ all'interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

    ⎢ 2003/9/CE

    ? nuovo

    81. Gli Stati membri provvedono, se del caso, affinché i figli minori dei richiedenti asilo e i richiedenti asilo minori siano alloggiati assieme ai loro genitori o ai familiari adulti che ne abbiano la responsabilità per legge o in base agli usi, ? purché ciò corrisponda al prevalente interesse dei minori interessati ⎪.

    82. Gli Stati membri provvedono a che i trasferimenti di richiedenti asilo da una struttura alloggiativa ad un'altra avvengano soltanto se necessari. Gli Stati membri dispongono che i richiedenti asilo possano informare i loro consulenti giuridici del trasferimento e del loro nuovo indirizzo.

    83. Le persone che lavorano nei centri di accoglienza ricevono una formazione adeguata e sono soggette all'obbligo di riservatezza, quale previsto dal diritto nazionale, in ordine alle informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso della loro attività.

    84. Gli Stati membri possono coinvolgere i richiedenti asilo nella gestione delle risorse materiali e degli aspetti non materiali della vita nei centri attraverso comitati o consigli consultivi rappresentativi delle persone residenti.

    85. Ai consulenti giuridici o ai consiglieri dei richiedenti asilo nonché ai rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o delle organizzazioni non governative da esso delegate e riconosciute dallo Stato membro interessato, è consentito l'accesso ai centri di accoglienza e alle altre strutture alloggiative, al fine di assistere tali richiedenti. Possono essere previste limitazioni dell'accesso soltanto per la sicurezza dei centri e delle strutture e dei richiedenti asilo.

    86. ? In casi debitamente giustificati ⎪gli Stati membri possono stabilire in via eccezionale modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza diverse da quelle previste nel presente articolo, per un periodo ragionevole e di durata più breve possibile, qualora:

    (a) -sia richiesta una prima valutazione delle esigenze specifiche del richiedente asilo,

    le condizioni materiali di accoglienza di cui al presente articolo non siano disponibili in una determinata area geografica,

    (b) -le capacità di alloggio normalmente disponibili siano temporaneamente esaurite,

    (c) -il richiedente asilo sia in stato di trattenimento o confinato in posti di frontiera.

    Siffatte diverse condizioni soddisfano comunque le esigenze essenziali.

    Articolo 1519

    Assistenza sanitaria

    87. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti asilo ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie ? o dei disturbi mentali ⎪.

    88. Gli Stati membri forniscono la necessaria assistenza medica, o di altro tipo, ai richiedenti asilo che presentino esigenze particolari, ? comprese appropriate misure di assistenza psichica, alle stesse condizioni previste per i propri cittadini ⎪.

    ⎢ 2003/9/CE (adattato)

    CAPO III

    RIDUZIONE O REVOCA DELLE CONDIZIONI √ MATERIALI ∏ DI ACCOGLIENZA

    Articolo 16 20

    Riduzione o revoca delle condizioni √ materiali ∏ di accoglienza

    89. Gli Stati membri possono ridurre o revocare le condizioni √ materiali ∏ di accoglienza nei seguenti casi:

    (a)qualora il richiedente asilo:

    ⎢ 2003/9/CE

    (a) -lasci il luogo di residenza determinato dall'autorità competente senza informare tali autorità, oppure, ove richiesto, senza permesso, o

    (b) -contravvenga all'obbligo di presentarsi alle autorità o alla richiesta di fornire informazioni o di comparire per un colloquio personale concernente la procedura d'asilo durante un periodo di tempo ragionevole stabilito dal diritto nazionale, o,

    (c) -abbia già presentato una domanda nel medesimo Stato membro.

    ⎢ 2003/9/CE (adattato)

    ? nuovo

    Se il richiedente asilo viene rintracciato o si presenta volontariamente all'autorità competente, viene presa una decisione debitamente motivata, basata sulle ragioni della scomparsa, nel ripristino dellea concessione di tutte le condizioni √ materiali ∏ di accoglienza √ ridotte ∏ o di una parte di esse;.

    qualora il richiedente asilo abbia occultato risorse finanziarie, beneficiando in tal modo indebitamente delle condizioni materiali di accoglienza.

    ∫ nuovo

    90. Gli Stati membri possono ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza qualora il richiedente asilo abbia occultato risorse finanziarie, beneficiando in tal modo indebitamente delle condizioni materiali di accoglienza.

    ⎢ 2003/9/CE

    Qualora emerga che un richiedente asilo disponeva di mezzi sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di accoglienza e l'assistenza sanitaria all'epoca in cui tali esigenze essenziali sono state soddisfatte, gli Stati membri possono chiedere al richiedente asilo un rimborso.

    2. Uno Stato membro può rifiutare condizioni di accoglienza qualora un richiedente asilo non abbia dimostrato di aver presentato la sua domanda non appena ciò fosse ragionevolmente fattibile dopo il suo arrivo in tale Stato membro.

    ⎢ 2003/9/CE

    91. Gli Stati membri possono prevedere sanzioni applicabili alle gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché ai comportamenti gravemente violenti.

    ⎢ 2003/9/CE (adattato)

    ? nuovo

    92. Le decisioni di ridurre, √ o ∏ revocare, o rifiutare le condizioni √ materiali ∏ di accoglienza o le sanzioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono adottate in modo individuale, obiettivo ed imparziale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto concerne le persone contemplate all'articolo 17 21, tenendo conto del principio di proporzionalità. Gli Stati membri assicurano in qualsiasi circostanza ? il sostentamento, ⎪l'accesso al pronto soccorso ? e il trattamento essenziale delle malattie o dei disturbi mentali ⎪.

    ⎢ 2003/9/CE

    93. Gli Stati membri provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza non siano revocate o ridotte prima che sia presa una decisione negativa.

    CAPO IV

    DISPOSIZIONI A FAVORE DI PERSONE PORTATRICI DI ESIGENZE PARTICOLARI

    ⎢ 2003/9/CE (adattato)

    ? nuovo

    Articolo 1721

    Principio generale

    94. Gli Stati membri tengono conto della specifica situazione delle ð persone con esigenze particolari nelle misure nazionali di attuazione della presente direttiva. ï Nelle misure nazionali di attuazione delle disposizioni del capo II, relative alle condizioni materiali di accoglienza e all'assistenza sanitaria Le persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori?, le vittime della tratta degli esseri umani, le persone con problemi psichici ⎪ e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale ð sono sempre considerate persone con esigenze particolari. ï

    ∫ nuovo

    95. Gli Stati membri stabiliscono procedure nella legislazione nazionale dirette a determinare, non appena presentata una domanda di protezione internazionale, se il richiedente presenta esigenze particolari e a precisare la natura delle stesse. Gli Stati membri assicurano sostegno alle persone con esigenze particolari durante l'intera procedura di asilo e provvedono ad un appropriato controllo della loro situazione.

    ⎢ 2003/9/CE

    ? nuovo

    Il paragrafo 1 si applica soltanto alle persone riconosciute portatrici di particolari esigenze in base ad una verifica individuale della loro situazione.

    Articolo 1822

    Minori

    96. Il prevalente interesse del minore costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva concernenti i minori. ð Gli Stati membri assicurano un livello di vita adeguato allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del minore. ⎪

    ∫ nuovo

    97. Nel valutare il prevalente interesse del minore, gli Stati membri tengono debito conto, in particolare, dei seguenti fattori:

    98. le possibilità di ricongiungimento familiare;

    99. il benessere e lo sviluppo sociale del minore, con particolare riguardo all'appartenenza etnica, religiosa, culturale e linguistica;

    100. le considerazioni in ordine all'incolumità e alla sicurezza, in particolare se sussiste il rischio che il minore sia vittima della tratta;

    101. l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità.

    102. Gli Stati membri provvedono affinché i minori possano svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e le attività ricreative, consone alla loro età, all'interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b).

    ⎢ 2003/9/CE

    ? nuovo

    42 Gli Stati membri garantiscono l'accesso ai servizi di riabilitazione per i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, disumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato e assicurano che siano predisposte, ove necessario, appropriate misure di assistenza psichica e una consulenza qualificata.

    Articolo 1923

    Minori non accompagnati

    103. Gli Stati membri adottano quanto prima misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati da parte di un tutore legale oppure, ove necessario, la rappresentanza da parte di un organismo incaricato della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza. Le autorità competenti effettuano periodiche verifiche.

    104. I minori non accompagnati che presentano domanda di asilo ? protezione internazionale ⎪, dal momento in cui entrano nel territorio dello Stato membro ospite in cui la domanda asilo? protezione internazionale ⎪ è stata presentata o viene esaminata sino al momento in cui ne debbono uscire, sono alloggiati:

    105. presso familiari adulti;

    106. presso una famiglia affidataria;

    107. in centri di accoglienza che dispongano di specifiche strutture per i minori;

    108. in altri alloggi idonei per i minori.

    Gli Stati membri possono alloggiare i minori non accompagnati che abbiano compiuto i 16 anni in centri di accoglienza per adulti richiedenti asilo.

    Per quanto possibile i fratelli sono alloggiati insieme, tenendo conto del prevalente interesse del minore in questione e, in particolare, della sua età e del grado di maturità. I cambi di residenza di minori non accompagnati sono limitati al minimo.

    ⎢ 2003/9/CE (adattato)

    ? nuovo

    109. ? Gli Stati membri stabiliscono procedure nella legislazione nazionale dirette a rintracciare i familiari del minore non accompagnato. ⎪ Essi Gli Stati membri, a tutela del prevalente interesse del minore non accompagnato, si adoperano per ? iniziano a ⎪ rintracciare i suoi familiari √ del minore non accompagnato ∏ non appena ð sia presentata la domanda di protezione internazionale, sempre tutelandone il prevalente interesse. ï Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative a queste persone sono effettuate in via confidenziale, in modo da non mettere in pericolo la loro sicurezza.

    ⎢ 2003/9/CE (adattato)

    ? nuovo

    110. Le persone che si occupano di minori non accompagnati hanno ricevuto ? e continuano a ricevere ⎪o ricevono una specifica formazione in merito alle particolari esigenze degli stessi e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante l'attività da loro svolta.

    Articolo 2024

    Vittime di tortura e di violenza

    1. Gli Stati membri provvedono affinché, se necessario, le persone che hanno subito torture, stupri o altri gravi atti di violenza ricevano il necessario trattamento per i danni provocati dagli atti sopra menzionati ð, e accedano in particolare a servizi di riabilitazione, comprendenti la possibilità di usufruire di assistenza medica e psicologica ⎪.

    ∫ nuovo

    2. Le persone che si occupano delle vittime di torture hanno ricevuto e continuano a ricevere una specifica formazione in merito alle particolari esigenze delle stesse e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante l'attività da loro svolta.

    ⎢ 2003/9/CE (adattato)

    ? nuovo

    CAPO V

    MEZZI DI RICORSO

    Articolo 21 25

    Mezzi di ricorso

    111. Gli Stati membri garantiscono che le decisioni negative relative alla concessione, ? alla revoca o alla riduzione ⎪ di benefici ai sensi della presente direttiva o le decisioni adottate a norma dell'articolo 7 che riguardano individualmente i richiedenti asilo possano essere impugnate secondo le modalità stabilite dal diritto nazionale. Almeno in ultimo grado è garantita la possibilità di ricorso o revisione ?, in fatto e in diritto, ⎪ dinanzi a un organo giudiziario.

    ∫ nuovo

    112. Gli Stati membri assicurano l'accesso all'assistenza e/o alla rappresentanza legali nei casi di cui al paragrafo 1. Tale assistenza e/o rappresentanza è concessa gratuitamente al richiedente asilo, che non può assumerne i costi.

    ⎢ 2003/9/CE

    ? nuovo

    2.Le modalità di accesso all'assistenza ? e/o alla rappresentanza ⎪ legali in siffatti casi sono stabilite dal diritto nazionale.

    CAPO VI

    AZIONI VOLTE A MIGLIORARE L'EFFICIENZA DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA

    Articolo 22

    Cooperazione

    Gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione i dati, suddivisi per età e sesso, relativi al numero di persone alle quali si applicano le condizioni di accoglienza e forniscono informazioni complete su tipo, denominazione e forma dei documenti di cui all'articolo 6.

    ∫ nuovo

    Articolo 26

    Autorità competenti

    Gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità responsabili dell'esecuzione degli obblighi risultanti dalla presente direttiva. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi cambiamento in ordine alle autorità designate.

    ⎢ 2003/9/CE

    ? nuovo

    Articolo 2327

    Sistema di orientamento, sorveglianza e controllo

    1. Gli Stati membri, nel debito rispetto della loro struttura costituzionale, ? mettono in atto opportuni meccanismi con cui ⎪ assicurare adeguate misure di orientamento, sorveglianza e controllo del livello qualitativo delle condizioni di accoglienza.

    ∫ nuovo

    2. Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione, con decorrenza dal […], le pertinenti informazioni usando il modulo di cui all'allegato I.

    ⎢ 2003/9/CE

    ? nuovo

    Articolo 2428

    Personale e risorse

    113. Gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire che le autorità competenti e le organizzazioni che danno attuazione alla presente direttiva abbiano ricevuto la necessaria formazione di base riguardo alle esigenze dei richiedenti asilo di entrambi i sessi.

    114. Gli Stati membri stanziano le risorse necessarie per l'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva.

    CAPO VII

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 2529

    Relazioni

    Entro il ð […] ï 6 agosto 2006, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche.

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili ai fini della relazione, ivi compresi i dati statistici di cui all'articolo 27, paragrafo 2 22 entro il 6 febbraio 2006 ð […] ï

    Successivamente a tale relazione, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio almeno ogni cinque anni sull'applicazione della presente direttiva.

    Articolo 26 30

    Recepimento

    ⎢ 2003/9/CE (adattato)

    115. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 6 febbraio 2005 √ agli articoli […] [articoli modificati nella sostanza rispetto alla direttiva precedente] e all'allegato I entro il […] ∏. Essi ne informano √ comunicano ∏ immediatamente alla Commissione √ il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva ∏.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri determinano le modalità di tali riferimenti. Ö Esse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità del suddetto riferimento nonché la forma redazionale di tale indicazione sono determinate dagli Stati membri. ∏

    116. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle √ principali ∏ disposizioni nazionali che essi adottano nel settore contemplato dalle presente direttiva.

    Articolo 31

    Abrogazione

    La direttiva 2003/9/CE è abrogata con effetto dal [giorno successivo alla data di cui all'articolo 30, paragrafo 1, primo comma della presente direttiva], fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno di cui all'allegato II, parte B.

    I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

    ⎢ 2003/9/CE (adattato)

    Articolo 2732

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il √ ventesimo ∏ giorno √ successivo ∏ dealla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    √ Gli articoli […] [ articoli rimasti invariati rispetto alla direttiva precedente ] e l'allegato I si applicano dal [giorno successivo alla data di cui all'articolo 30, paragrafo 1, primo comma] ∏.

    Articolo 2833

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea.

    Fatto a Bruxelles, il […]

    Per il Parlamento europeo

    Il Presidente […]

    Per il Consiglio

    Il Presidente […]

    ∫ nuovo

    ALLEGATO I

    Modulo per la comunicazione annuale, a cura degli Stati membri, delle informazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 2 della direttiva […/…/CE]

    1. Indicare il numero complessivo di persone alle quali si applicano attualmente nello Stato membro interessato le condizioni di accoglienza di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva […/…/CE], suddivise per età e sesso. Per ciascuna di loro, specificare se si tratti di un richiedente asilo o di un familiare, come definito all'articolo 2, lettera c della direttiva […/…/CE].

    2. In conformità dell'articolo 21 della direttiva […/…/CE] comunicare i dati statistici relativi al numero di richiedenti asilo con esigenze particolari, ripartiti secondo le seguenti categorie:

    - minori non accompagnati;

    - disabili;

    - anziani;

    - donne in stato di gravidanza;

    - genitori singoli con figli minori;

    - persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale;

    - vittime della tratta di esseri umani;

    - persone con problemi psichici;

    - altro (specificare)

    3. Fornire informazioni dettagliate sui documenti di cui all'articolo 6 della direttiva […/…/CE], compreso in particolare il tipo, il nome e il formato dei documenti.

    4. Con riferimento all'articolo 15 della direttiva […/…/CE], indicare il numero complessivo di richiedenti asilo nello Stato membro che hanno accesso al mercato del lavoro, e il numero attualmente occupato, suddivisi per settore economico. Se l'accesso al mercato del lavoro per i richiedenti asilo è subordinato a determinate condizioni, descrivere tali limitazioni nel dettaglio.

    5. Con riferimento all'articolo 17, paragrafo 5, della direttiva […/…/CE], descrivere nel dettaglio le condizioni materiali di accoglienza, compreso il loro valore monetario, come sono assicurate (quali in natura, in denaro, in buoni o in una combinazione di questi elementi) e indicare l'importo del sussidio per le spese giornaliere versato ai richiedenti asilo.

    6. Con riferimento all'articolo 17, paragrafo 5 della direttiva […/…/CE], indicare i tipi di assistenza sociale e i relativi importi disponibili per i richiedenti asilo; includere riferimenti all'importo minimo concesso ai propri cittadini che ricorrono all'assistenza sociale. Se l'assistenza sociale ai richiedenti asilo è diversa da quella prevista per i propri cittadini, motivare tali differenze.

    ALLEGATO II

    Parte A

    Direttiva abrogata(cfr. articolo 31)

    Direttiva 2003/9/CE del Consiglio | (GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18). |

    Parte B

    Termine del recepimento nel diritto interno(cfr. articolo 30)

    Direttiva | Termini di recepimento |

    2003/9/CE | 6 febbraio 2005 |

    _____________

    ALLEGATO III

    Tavola di concordanza

    Direttiva 2003/9/CE | La presente direttiva |

    Articolo 1 | Articolo 1 |

    Articolo 2, frase introduttiva | Articolo 2, frase introduttiva |

    Articolo 2, lettere da a) a c) | Articolo 2, lettere da a) a c) |

    Articolo 2, lettera d), frase introduttiva e punti i) e ii) | Articolo 2, lettera d), frase introduttiva e punti i) e ii) |

    - | Articolo 2, lettera c), punti iii), iv) e v) |

    Articolo 2, lettere e) e f) | - |

    Articolo 2, lettera g) | Articolo 2, lettera g) |

    - | Articolo 2, lettera h) |

    Articolo 2, lettera h) | Articolo 2, lettera i) |

    Articolo 2, lettera i) | Articolo 2, lettera j) |

    Articolo 2, lettera j) | Articolo 2, lettera k) |

    Articolo 2, lettera k) | Articolo 2, lettera l) |

    Articolo 2, lettera l) | Articolo 2, lettera m) |

    Articolo 3 | Articolo 3 |

    Articolo 4 | Articolo 4 |

    Articolo 5 | Articolo 5 |

    Articolo 6, paragrafo 1, primo comma | Articolo 6, paragrafo 1, primo comma |

    Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma |

    Articolo 6, paragrafi da 2 a 5 | Articolo 6, paragrafi da 2 a 5 |

    Articolo 7, paragrafi 1 e 2 | Articolo 7, paragrafi 1 e 2 |

    Articolo 7, paragrafo 3 | - |

    Articolo 7, paragrafi da 4 a 6 | Articolo 7, paragrafi da 3 a 5 |

    - | Articolo 8 |

    - | Articolo 9 |

    - | Articolo 10 |

    - | Articolo 11 |

    Articolo 8 | Articolo 12 |

    Articolo 9 | Articolo 13 |

    Articolo 10, paragrafo 1 | Articolo 14, paragrafo 1 |

    Articolo 10, paragrafo 2 | Articolo 14, paragrafo 2, primo comma |

    - | Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma |

    Articolo 10, paragrafo 3 | Articolo 14, paragrafo 3 |

    Articolo 11, paragrafo 1 | - |

    - | Articolo 15, paragrafo 1 |

    Articolo 11, paragrafo 2 | Articolo 15, paragrafo 2 |

    Articolo 11, paragrafo 3 | Articolo 15, paragrafo 3 |

    Articolo 11, paragrafo 4 | - |

    Articolo 12 | Articolo 16 |

    Articolo 13, paragrafi da 1 a 4 | Articolo 17, paragrafi da 1 a 4 |

    Articolo 13, paragrafo 5 | - |

    - | Articolo 17, paragrafo 5 |

    Articolo 14, paragrafo 1 | Articolo 18, paragrafo 1 |

    Articolo 14, paragrafo 2, frase introduttiva e primo comma | Articolo 18, paragrafo 2, frase introduttiva e primo comma |

    - | Articolo 18, paragrafo 2, secondo comma |

    Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma | Articolo 18, paragrafo 2, terzo comma |

    Articolo 14, paragrafi da 3 a 7 | Articolo 18, paragrafi da 3 a 7 |

    Articolo 14, paragrafo 8, frase introduttiva | Articolo 18, paragrafo 8, frase introduttiva |

    Articolo 14, paragrafo 8, primo comma, primo trattino | Articolo 18, paragrafo 8, primo comma, punto a) |

    Articolo 14, paragrafo 8, primo comma, secondo trattino | - |

    Articolo 14, paragrafo 8, primo comma, terzo e quarto trattino | Articolo 18, paragrafo 8, primo comma, punti b) e c) |

    Articolo 14, paragrafo 8, secondo comma | Articolo 18, paragrafo 8, secondo comma |

    Articolo 15 | Articolo 19 |

    Articolo 16, paragrafo 1, frase introduttiva | Articolo 20, paragrafo 1, frase introduttiva |

    Articolo 16, paragrafo 1, lettera a) | - |

    Articolo 16, paragrafo 1, lettera a), primo, secondo e terzo trattino | Articolo 20, paragrafo 1, punti a, b e c |

    Articolo 16, paragrafo 1, primo comma | - |

    - | Articolo 20, paragrafo 2, primo comma |

    Articolo 16, paragrafo 1, lettera b), secondo comma | Articolo 20, paragrafo 2, secondo comma |

    Articolo 16, paragrafo 2 | - |

    Articolo 16, paragrafi da 3 a 5 | Articolo 20, paragrafi da 3 a 5 |

    Articolo 17, paragrafo 1 | Articolo 21, paragrafo 1, primo comma |

    Articolo 21, paragrafo 1, secondo comma |

    Articolo 17, paragrafo 2 | - |

    - | Articolo 21, paragrafo 2 |

    Articolo 18, paragrafo 1 | Articolo 22, paragrafo 1 |

    - | Articolo 22, paragrafi 2 e 3 |

    Articolo 18, paragrafo 2 | Articolo 22, paragrafo 4 |

    Articolo 19 | Articolo 23 |

    Articolo 20 | Articolo 24, paragrafo 1 |

    - | Articolo 24, paragrafo 2 |

    Articolo 21, paragrafo 1 | Articolo 25, paragrafo 1 |

    - | Articolo 25, paragrafo 2, primo comma |

    Articolo 21, paragrafo 2 | Articolo 25, paragrafo 2, secondo comma |

    Articolo 22 | - |

    - | Articolo 26 |

    Articolo 23 | Articolo 27, paragrafo 1 |

    - | Articolo 27, paragrafo 2 |

    Articolo 24 | Articolo 28 |

    Articolo 25 | Articolo 29 |

    Articolo 26 | Articolo 30 |

    - | Articolo 31 |

    Articolo 27 | Articolo 32, primo comma |

    - | Articolo 32, secondo comma |

    Articolo 28 | Articolo 33 |

    – | Allegato I |

    – | Allegato II |

    - | Allegato III |

    [1] GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18.

    [2] Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sull'applicazione della direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli stati membri, COM (2007) 745.

    [3] Libro Verde sul futuro regime comune europeo in materia di asilo, COM (2007) 301.

    [4] Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Piano strategico sull'asilo - Un approccio integrato in materia di protezione nell'Unione europea del 17 giugno 2008 (COM(2008) 360).

    [5] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide COM(2008) 820.

    [6] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. […] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, COM (2008) 825.

    [7] Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, GU L 304 del 30.9.2004, pag.12.

    [8] Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1 o dicembre 2005 , recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, GUJ L 326 del 13.12.2005, pag. 13.

    [9] Disponibili all'indirizzo:

    http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/gp_asylum_system/news_contributions_asylum_systm_en.htm

    [10] EMN "Reception Systems, their Capacities and the Social Situation of Asylum Applicants within the Reception System in the EU Member States" (Sistemi di accoglienza, loro capacità e situazione sociale dei richiedenti asilo nel sistema di accoglienza degli Stati membri dell'UE), maggio 2006 – studio commissionato alla rete "Odysseus" (Academic Network for Legal Studies on Immigration and Asylum in Europe).

    [11] Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo , al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Studio sulle connessioni tra migrazione legale e illegale, COM(2004) 412.

    [12] La Grecia dispone l'accesso immediato al mercato del lavoro, mentre è prevista una limitazione di accesso di 20 giorni in Portogallo, di 3 mesi in Austria e in Finlandia, di 4 mesi in Svezia, di 6 mesi in Italia, Spagna, Paesi Bassi, Cipro e di 9 mesi in Lussemburgo.

    [13] GU C […] del […], pag. […].

    [14] GU C […] del […], pag. […].

    [15] GU C […] del […], pag. […].

    [16] GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18.

    [17] GU L 304 del 30.09.2004, pag. 12.

    [18] GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12.

    [19] GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13.

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