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Document 52008PC0707

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo trattino del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio sull'adozione di una proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce la Fondazione europea per la formazione professionale (rifusione)

/* COM/2008/0707 def. - COD 2007/0163 */

52008PC0707

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo trattino del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio sull'adozione di una proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce la Fondazione europea per la formazione professionale (rifusione) /* COM/2008/0707 def. - COD 2007/0163 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 19.11.2008

COM(2008)707 definitivo

2007/0163 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo trattino del trattato CE relativa alla

posizione comune del Consiglio sull'adozione di una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la Fondazione europea per la formazione professionale (rifusione)

2007/0163 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo trattino del trattato CE relativa alla

posizione comune del Consiglio sull'adozione di una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la Fondazione europea per la formazione professionale (rifusione)

1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio: COM/2007/443def. – 2007/0163(COD) - 25 luglio 2007 |

Data del parere del Parlamento europeo, prima lettura: 22 maggio 2008 |

Data di adozione della posizione comune: 17 novembre 2008 |

La Fondazione europea per la formazione professionale (ETF) è stata istituita nel 1990 per sostenere la realizzazione del programma di assistenza esterna PHARE nel settore della formazione professionale. Attualmente il suo campo d'azione si estende anche ai paesi interessati dai precedenti programmi TACIS, CARDS e MEDA. Il regolamento che istituisce l'ETF è stato modificato tre volte (nel 1994, 1998 e 2000) per ampliare il suo campo d'azione geografico e una quarta volta nel 2003 per allinearlo al regolamento finanziario. Dal 2003 si sono avuti importanti sviluppi nelle politiche dell'Unione europea sia in materia di istruzione e formazione, sia nelle relazioni esterne, e sono stati adottati nuovi strumenti per attuare queste politiche. Di conseguenza si è resa necessaria una nuova modifica del regolamento istitutivo dell'ETF, per tenere conto della recente evoluzione, aggiornare il suo ruolo e la sua funzione e creare una base solida per le attività future. |

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta della Commissione ha i seguenti obiettivi:

- precisare le funzioni dell'ETF,

- aggiornare il mandato dell'ETF ridefinendone l'ambito geografico e tematico,

- modernizzare le sue strutture di gestione per aumentare l'efficacia del processo decisionale,

- costituire una base solida per le attività future dell'ETF.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1 Osservazioni generali sulla posizione comune

Il testo della posizione comune è, in sostanza e in larga misura, in linea con la proposta della Commissione e può quindi essere approvato integralmente. Esso è il risultato di intensi negoziati interistituzionali svolti sulla proposta della Commissione relativa alla revisione del regolamento 1390/90 del 7 maggio 1990. La Commissione ha trasmesso la sua proposta al Consiglio e al Parlamento il 25 luglio 2007.

3.2 Accordo nella fase di posizione comune

Gli articoli sono stati esaminati dettagliatamente dal comitato per l'istruzione del Consiglio e, parallelamente, dalla commissione per l'occupazione del Parlamento europeo.

Il dialogo con il Consiglio e il Parlamento è stato costruttivo e ha consentito di concordare una serie di modifiche che conferiscono maggiore chiarezza alla versione originale.

In questo contesto, nel corso di riunioni informali e tecniche sono state individuate possibili soluzioni di compromesso su varie questioni in sospeso: le competenze tematiche, le funzioni, la base giuridica, il campo d'azione geografico, l'incidenza di bilancio, la composizione del comitato di direzione e la procedura di designazione del direttore dell'ETF.

Il 30 aprile 2008 il comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER) ha incaricato la presidenza di indicare una soluzione di compromesso che permetta un accordo in prima lettura. Quest'accordo in prima lettura non è stato tuttavia accettato dal Parlamento europeo nella sessione plenaria del 22 maggio 2008.

I principali punti di negoziazione su cui è stato raggiunto un accordo sono indicati in appresso.

Competenze tematiche: la rifusione dell'ETF prevede una maggiore consapevolezza che la formazione, nel contesto dell'apprendimento permanente, costituisce un fattore chiave per lo sviluppo delle economie e della società della conoscenza, conformemente agli obiettivi di Lisbona. Il regolamento di rifusione consentirebbe inoltre all'ETF di assumere un ruolo guida nella riforma dell'istruzione e formazione professionale (IFP) e nelle questioni attinenti legate al mercato del lavoro dei paesi partner nel quadro di un più ampio programma di sviluppo del capitale umano.

Funzioni: l'introduzione di nuovi strumenti politici nelle relazioni esterne, destinati ad aiutare i paesi partner a realizzare riforme in vari settori, costituisce un significativo passo avanti verso un'assistenza esterna basata su politiche piuttosto che su programmi. In questo contesto l'ETF ha bisogno di un mandato che le permetta di svolgere pienamente il suo ruolo di centro di competenze che assiste i paesi partner e la Commissione europea nello sviluppo di politiche e di strategie di riforma appropriate.

L'ETF aiuterà i paesi partner a sviluppare le capacità e a definire ed applicare strategie di riforma adatte al contesto nazionale.

Essa promuoverà inoltre il collegamento in rete e lo scambio di esperienze e di buone prassi tra l'UE e i paesi partner e tra i paesi partner stessi.

Base giuridica: la proposta della Commissione sostituisce la base giuridica utilizzata precedentemente, l'articolo 235 del trattato che istituisce la Comunità europea, con l'articolo 150, poiché l'ETF resta strettamente legata alla politica dell'UE in materia di istruzione e formazione professionale. Questa base giuridica conferisce maggiore chiarezza alle attività e alle funzioni dell'ETF. L'istruzione e la formazione professionale non vanno però intese nel senso tradizionale, bensì nel contesto globale di una politica di apprendimento permanente, comprendente aspetti legati al mercato del lavoro, all'inclusione sociale e alla partecipazione dei cittadini. Da questo punto di vista l'articolo 150 costituisce una base giuridica sufficiente per l'azione dell'ETF nell'ambito delle sue nuove competenze tematiche più ampie.

Campo d'azione geografico: l'ETF continua a concentrare le sue azioni sui paesi candidati all'adesione e sui paesi vicini, avvalendosi dello strumento di assistenza preadesione (IPA) e dello strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI).

Il nuovo regolamento offre tuttavia all'ETF la possibilità di operare in altre regioni, conformemente alle priorità della politica di relazioni esterne dell'UE e sulla base di una decisione ad hoc adottata dal consiglio di direzione dell'ETF su proposta della Commissione.

Incidenza di bilancio: questa proposta non prevede nuove attività per l'ETF. Essa intende piuttosto aggiornare e chiarire la definizione delle attuali funzioni dell'ETF, nell'ambito di competenze tematiche più ampie e di un campo d'azione geografico rinnovato. Non vi sono incidenze di bilancio, ma il nuovo accento posto sui compiti d'informazione e di analisi delle politiche comporta attività che richiedono molto personale e notevoli investimenti da parte dell'ETF in termini di formazione e qualificazione dello stesso.

Per quanto riguarda le due questioni in sospeso, la posizione della Commissione è la seguente:

Composizione del comitato di direzione: la Commissione si rammarica che il Consiglio e il Parlamento europeo non abbiano accettato la sua posizione iniziale (sei rappresentanti degli Stati membri e sei rappresentanti della Commissione), ma accetta la soluzione di compromesso che prevede un rappresentante per Stato membro, tre rappresentanti della Commissione, tre esperti senza diritto di voto del Parlamento e tre rappresentanti dei paesi partner in qualità di osservatori.

Procedura di designazione del direttore dell'ETF: la Commissione può accettare la proposta che solo il candidato scelto dal consiglio di direzione sarà invitato a un'audizione dalla/e commissione/i competente/i del Parlamento europeo.

4. CONCLUSIONE

La posizione comune corrisponde agli obiettivi della proposta iniziale della Commissione. Pertanto, la Commissione ne approva il testo. Dato che i due colegislatori hanno raggiunto un accordo politico sulla posizione comune, la procedura di adozione della posizione comune del Consiglio in seconda lettura al Parlamento dovrebbe essere relativamente rapida.

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