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Document 52008PC0477

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India

/* COM/2008/0477 def. */

52008PC0477

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India /* COM/2008/0477 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 18.7.2008

COM(2008) 477 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta riguarda l’applicazione del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio, dell’8 marzo 2004 (“regolamento di base”), nel procedimento relativo alle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell’India.

- Contesto generale

La presente proposta si iscrive nel quadro dell'applicazione del regolamento di base e risulta da un'inchiesta effettuata conformemente ai requisiti di procedura e di merito che vi sono definiti.

- Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio[1], modificato dai regolamenti (CE) nn. 2143/2004[2], 122/2006[3] e 1840/2006[4] del Consiglio, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell’India.

Proposta di concedere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori a nuovi esportatori nella Comunità.

- Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non pertinente.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- Consultazione delle parti interessate

I richiedenti e l'industria comunitaria sono stati informati dei risultati dell'esame e hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

- Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- Valutazione dell'impatto

La presente proposta risulta dall'applicazione del regolamento di base.

Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell'impatto, ma contiene un elenco esauriente delle condizioni che devono essere valutate.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- Sintesi delle misure proposte

Con il regolamento (CE) n. 74/2004 il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nella Comunità di biancheria da letto di cotone originarie dell’India.

Nel corso dell’inchiesta iniziale, considerato l’alto numero di esportatori/produttori indiani del prodotto in questione, è stato selezionato un campione. Per le società incluse nel campione sono state istituite aliquote di dazio individuali comprese tra il 4,4% e il 10,4%, per le altre società che hanno collaborato non incluse nel campione è stata fissata un’aliquota di dazio del 7,6%. Per le società che non si sono manifestate o che non hanno collaborato all’inchiesta è stata fissata un’aliquota di dazio residuo del 10,4%.

A norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio, i produttori esportatori indiani che soddisfano le condizioni stabilite in tale articolo possono chiedere di ottenere lo stesso trattamento delle società che hanno collaborato non incluse nel campione (status di nuovo produttore esportatore).

Il regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio è stato modificato tre volte, dai regolamenti (CE) nn. 2143/2004, 122/2006 e 1840/2006 del Consiglio. Questi tre regolamenti hanno aggiunto all’elenco dei produttori esportatori indiani figurante nell’allegato del regolamento i nomi delle società esportatrici del prodotto in esame originario dell’India rispondenti alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio.

Due dei venti produttori esportatori indiani che hanno chiesto lo status di nuovi produttori esportatori hanno fornito elementi di prova ritenuti sufficienti per modificare il regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio con l’inserimento dei loro nomi nell’elenco delle società soggette all’aliquota di dazio media ponderata del 7,6%.

La Commissione propone pertanto che il Consiglio adotti la proposta di regolamento allegata, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale non appena possibile.

- Base giuridica

Regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 dell’8 marzo 2004.

- Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi di seguito indicati.

Il tipo di intervento è descritto nei regolamenti sopraindicati e non consente decisioni nazionali.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre al minimo e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico della Comunità, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

- Scelta degli strumenti

Lo strumento proposto è il regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per le ragioni seguenti.

Il regolamento di base sopraindicato non prevede altre opzioni.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea[5] ("regolamento di base"),

visto l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio, del 13 gennaio 2004, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India[6],

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

(1) Con il regolamento (CE) n. 74/2004[7] ("regolamento originario"), il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone classificabile ai codici NC ex 6302 21 00 (codici TARIC 6302 21 00 81, 6302 21 00 89), ex 6302 22 90 (codice TARIC 6302 22 90 19), ex 6302 31 00 (codice TARIC 6302 31 00 90) ed ex 6302 32 90 (codice TARIC 6302 32 90 19) originarie dell'India. Considerato l’alto numero di produttori esportatori indiani del prodotto in esame che hanno collaborato all’inchiesta, è stato selezionato un campione in conformità all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 2026/97 ("regolamento di base")[8] e sono state istituite aliquote individuali comprese tra il 4,4% e il 10,4% per le società incluse nel campione e del 7,6% per le società che hanno collaborato non comprese nel campione. Un’aliquota di dazio residuo del 10,4% è stato istituita per tutte le altre società.

(2) L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 74/2004 prevede che se un nuovo produttore esportatore dell’India fornisce alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che durante il periodo dell’inchiesta (1° ottobre 2001 - 30 settembre 2002) non ha esportato nella Comunità i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1 (prima condizione), che non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori indiani soggetti alle misure compensative istituite da tale regolamento (seconda condizione) e che ha effettivamente esportato i prodotti in questione nella Comunità dopo il periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto l’obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità (terza condizione), è possibile modificare l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento, concedendo ai nuovi produttori esportatori l’aliquota di dazio del 7,6% applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione.

(3) Il regolamento originario è stato modificato tre volte, dai regolamenti (CE) nn. 2143/2004[9], 122/2006[10] e 1840/2006[11] del Consiglio. Questi tre regolamenti hanno aggiunto all’elenco figurante nell’allegato i nomi delle società esportatrici del prodotto in esame rispondenti alle condizioni di cui al regolamento originario.

B. RICHIESTE DI STATUS DI NUOVO PRODUTTORE ESPORTATORE

(4) Dalla pubblicazione del precedente regolamento di modifica, venti società indiane hanno chiesto di ottenere il trattamento riservato alle società che hanno collaborato all’inchiesta iniziale non incluse nel campione (status di nuovo produttore esportatore).

(5) Le venti società che hanno presentato questa richiesta sono le seguenti:

Società | Città |

K.K.P. Textiles Limited | Tamil Nadu |

Kashmiri Lal Tarun Khanna PVT LTD | Amritsar |

Premier Polyweaves Private Limited | Coimbatore |

Home Fashions International | Kerala |

Y.J. Enterprises | Mumbai |

KaLaM Designs | Ahmedabad |

Himatsingka Linens | Bangalore |

S.K.T. Textile Mills | Coimbatore |

Shetty Garments Private Ltd. | Mumbai |

TAVOY Workwear | Mumbai |

Orient Craft Limited | Haryana |

GHCL Limited | Gujarat |

Indo Count Industries Limited | Mumbai |

Vijayeswari Textiles Limited | Coimbatore |

Nest Exim | Mumbai |

Prakash Textiles | Coimbatore |

Prakash Woven Private Limited. | Coimbatore |

Sotexpa Qualidis Textiles India Private Ltd | Coimbatore |

BKS Textiles Pvt. Ltd | Coimbatore |

JDA Textiles | Chennai |

(6) Undici società non hanno risposto al questionario inteso a verificare che fossero soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio e le loro richieste sono state perciò respinte.

(7) Le altre nove società hanno presentato risposte complete al questionario e sono quindi state prese in considerazione per lo status di nuovo produttore esportatore.

(8) Le prove fornite da due dei suddetti produttori esportatori sono considerate sufficienti a dimostrare la loro rispondenza ai criteri stabiliti nel regolamento iniziale e quindi a giustificare la concessione agli stessi dell'aliquota di dazio applicabile alle società che hanno collaborato non facenti parte del campione (7,6%) e di conseguenza la loro inclusione nell'elenco dei produttori esportatori dell'allegato del regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio, modificato dai regolamenti (CE) nn. 2143/2004, 122/2006 e 1840/2006 del Consiglio.

(9) Le richieste di status di nuovo produttore esportatore delle altre sette società sono state respinte per i motivi di seguito elencati.

(10) Due società non hanno fornito prove che dimostrassero che avevano esportato il prodotto in esame nella Comunità dopo il periodo dell’inchiesta o che avevano obblighi contrattuali irrevocabili di esportare un ingente quantitativo del prodotto in esame nella Comunità. Non sono state quindi considerate rispondenti alla terza condizione.

(11) Una società non ha fornito il registro delle vendite per il periodo considerato e non è quindi stata in grado di dimostrare di non aver esportato il prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta. Un'altra società è risultata aver esportato il prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta. Queste società non rispondevano quindi alla prima condizione.

(12) Una società ha inviato le risposte al questionario dopo il termine fissato e la domanda non era corredata di documenti indispensabili. Un'altra società non ha risposto a una lettera di richiesta di maggiori informazioni. Queste due società non hanno quindi fornito prove sufficienti della loro rispondenza ai criteri stabiliti dal regolamento originario.

(13) Infine, una società è risultata collegata a una società citata nel regolamento originario e la sua richiesta di ottenere lo status di nuovo produttore esportatore è stata perciò respinta in quanto la seconda condizione non è risultata soddisfatta.

(14) Le società a cui non è stato concesso lo status di nuovo produttore esportatore sono state informate dei motivi della decisione e hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto.

(15) Tutte le argomentazioni e le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e se del caso prese in debita considerazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le seguenti società sono aggiunte all’elenco di produttori indiani figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio:

Società | Città |

Home Fashions International | Kerala |

GHCL Ltd. | Gujarat |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il Presidente […]

[1] GU L 12 del 17.1.2004, pag. 1.

[2] GU L 370 del 17.12.2004, pag. 1.

[3] GU L 22 del 26.1.2006, pag. 3.

[4] GU L 355 del 15.12.2006, pag. 4.

[5] GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

[6] GU L 12 del 17.1.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 122/2006 (GU L 22 del 26.1.2006, pag. 3).

[7] GU L 12 del 17.1.2004, pag. 1.

[8] Regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, GU L 228 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

[9] GU L 370 del 17.12.2004, pag. 1.

[10] GU L 22 del 26.1.2006, pag. 3.

[11] GU L 355 del 15.12.2006, pag. 4.

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