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Document 52008PC0462
Proposal for a Council Regulation amending Annexes IV and V to Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the treatment of waste containing persistent organic pollutants in thermal and metallurgical production processes
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti nei processi di produzione termici e metallurgici
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti nei processi di produzione termici e metallurgici
/* COM/2008/0462 def. */
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti nei processi di produzione termici e metallurgici /* COM/2008/0462 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 16.7.2008 COM(2008) 462 definitivo Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti nei processi di produzione termici e metallurgici (presentata dalla Commissione) RELAZIONE L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti stabilisce che i rifiuti costituiti da inquinanti organici persistenti o che li contengono o che ne sono contaminati devono essere trattati conformemente all'allegato V del regolamento medesimo, in modo tale che detti inquinanti siano distrutti o trasformati in maniera irreversibile. A norma dell'articolo 7, paragrafo 6, e dell'articolo 14, paragrafo 3, la Commissione può adeguare gli allegati IV e V alla luce dell'evoluzione tecnica e scientifica. Come previsto dall'articolo 14, paragrafo 3, e dall'articolo 17, paragrafi 1 e 2, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, abrogata dalla direttiva 2006/12/CE. Il 7 maggio 2008 la Commissione ha pertanto presentato al comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 2006/12/CE un progetto di regolamento finalizzato alla modifica degli allegati IV e V da sottoporre al voto. Il progetto non ha ottenuto la maggioranza qualificata. Pertanto, conformemente alla procedura istituita all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di regolamento del Consiglio. Se il Consiglio non delibera entro un termine di tre mesi dalla data alla quale è stata trasmessa la proposta, la Commissione adotta l'atto di esecuzione proposto. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti nei processi di produzione termici e metallurgici (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE[1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 6, e l'articolo 14, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) All'ottava riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sono state adottate le linee guida tecniche generali aggiornate per la gestione ecosostenibile dei rifiuti costituiti da inquinanti organici persistenti o che li contengono o che ne sono contaminati (decisione VIII/16). La sottosezione riguardante la produzione di metalli mediante trattamenti termici e metallurgici è stata aggiunta alla sezione IV.G.2 riguardante la distruzione e la trasformazione irreversibile degli inquinanti. (2) È opportuno che l'aggiornamento delle linee guida tecniche trovi riscontro nel regolamento (CE) n. 850/2004 in quanto queste costituiscono una fonte importante per i progressi scientifici e tecnici nel trattamento dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti. (3) Le linee guida aggiornate definiscono inoltre i livelli di distruzione e di trasformazione irreversibile necessari per assicurare che non sia presente alcuna caratteristica degli inquinanti organici persistenti. È opportuno che i metodi in questione non superino fra l'altro il valore di emissione in atmosfera per le dibenzo-p-diossine policlorurate (PCDD) e i dibenzofurani policlorurati (PCDF) fissato a 0,1 ng TEQ/Nm3. Questo valore è identico al valore limite per le emissioni atmosferiche stabilito nella direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti[2]. Visto che è essenziale imporre che gli impianti per il trattamento dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti rispettino i valori limite di emissione per le PCDD e i PCDF fissati nella direttiva 2000/76/CE, è necessario applicare questi valori indipendentemente dal fatto che i processi siano soggetti alla direttiva o no. (4) Le linee guida tecniche generali aggiornate riguardanti gli inquinanti organici persistenti raccomandano inoltre, nella sezione IV.G.1, di separare i rifiuti di apparecchiature che contengono inquinanti organici persistenti o che ne sono contaminati. Questo requisito chiarisce l'applicazione delle operazioni di pretrattamento di cui all'allegato V, parte 1, del regolamento (CE) n. 850/2004. Occorre pertanto modificare in tal senso l'allegato V, parte 1, del regolamento (CE) n. 850/2004. (5) I fattori di tossicità equivalente utilizzati negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 per calcolare i limiti di concentrazione di PCDD e PCDF sono stati aggiornati nel 2005 dall'Organizzazione mondiale della sanità sulla base dei più recenti dati scientifici. Questa modifica deve riflettersi negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004. (6) Le misure di cui al presente regolamento sono le più consone per garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente. (7) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 850/2004, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO Gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 sono così modificati: 1. L'allegato IV è così modificato: Il testo del rinvio (**) è sostituito dal seguente: "Il limite è calcolato come PCDD e PCDF secondo i fattori di tossicità equivalente (TEF) indicati di seguito. PCDD | TEF | 2,3,7,8-TeCDD | 1 | 1,2,3,7,8-PeCDD | 1 | 1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0,1 | 1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0,1 | 1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0,1 | 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0,01 | OCDD | 0,0003 | PCDF | TEF | 2,3,7,8-TeCDF | 0,1 | 1,2,3,7,8-PeCDF | 0,03 | 2,3,4,7,8-PeCDF | 0,3 | 1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0,1 | 1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0,1 | 1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0,1 | 2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0,1 | 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0,01 | 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0,01 | OCDF | 0,0003 | ". 2. L'allegato V è così modificato: (a) La parte 1 è così modificata: a) il testo seguente è aggiunto dopo "R1 impiego principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia, eccetto i rifiuti contenenti PCB": "R4 riciclo/recupero di metalli e di composti metallici alle seguenti condizioni: le operazioni si limitano ai residui di processi di produzione del ferro e dell'acciaio quali polveri o fanghi da trattamento dei gas, scaglie di laminazione o polveri di filtri di acciaierie contenti zinco, polveri di sistemi di depurazione dei gas delle fonderie di rame e rifiuti simili e residui di lisciviazione contenenti piombo generati dalla produzione di metalli non ferrosi. Sono esclusi i rifiuti contenenti PCB. Le operazioni sono limitate ai processi per il recupero di ferro e leghe di ferro (altoforno, forno a tino e forno a suola) e di metalli non ferrosi (processo Waelz in forno rotativo, processi con bagno di fusione che utilizzano forni verticali oppure orizzontali), a condizione che gli impianti soddisfino come minimo i valori limite di emissione di PCDD e PCDF stabiliti nella direttiva 2000/76/CE, indipendentemente dal fatto che i processi siano soggetti alla direttiva in questione, e fatte salve le altre disposizioni della direttiva 2000/76/CE*, qualora applicabili, e le disposizioni della direttiva 96/61/CE. (*) Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91)." b) la frase seguente è inserita prima dell'ultima frase: "Se soltanto una parte di un prodotto o di un rifiuto, come un rifiuto di apparecchiature, contiene inquinanti organici persistenti o ne è contaminata, deve essere separata e successivamente smaltita in conformità delle prescrizioni del presente regolamento". (b) Nella parte 2, la nota 6 è sostituita dalla seguente: "(6) Il limite è calcolato come PCDD e PCDF secondo i fattori di tossicità equivalente (TEF) indicati di seguito: PCDD | TEF | 2,3,7,8-TeCDD | 1 | 1,2,3,7,8-PeCDD | 1 | 1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0,1 | 1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0,1 | 1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0,1 | 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0,01 | OCDD | 0,0003 | PCDF | TEF | 2,3,7,8-TeCDF | 0,1 | 1,2,3,7,8-PeCDF | 0,03 | 2,3,4,7,8-PeCDF | 0,3 | 1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0,1 | 1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0,1 | 1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0,1 | 2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0,1 | 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0,01 | 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0,01 | OCDF | 0,0003 | ". [1] GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7, rettificato dalla GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5 e dalla GU L 204 del 4.8.2007, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 323/2007 della Commissione (GU L 85 del 27.3.2007, pag. 3). [2] GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.