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Document 52008PC0462

    Proposta di regolamento del Consiglio che modifica gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti nei processi di produzione termici e metallurgici

    /* COM/2008/0462 def. */

    52008PC0462

    Proposta di regolamento del Consiglio che modifica gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti nei processi di produzione termici e metallurgici /* COM/2008/0462 def. */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 16.7.2008

    COM(2008) 462 definitivo

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che modifica gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti nei processi di produzione termici e metallurgici

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti stabilisce che i rifiuti costituiti da inquinanti organici persistenti o che li contengono o che ne sono contaminati devono essere trattati conformemente all'allegato V del regolamento medesimo, in modo tale che detti inquinanti siano distrutti o trasformati in maniera irreversibile. A norma dell'articolo 7, paragrafo 6, e dell'articolo 14, paragrafo 3, la Commissione può adeguare gli allegati IV e V alla luce dell'evoluzione tecnica e scientifica. Come previsto dall'articolo 14, paragrafo 3, e dall'articolo 17, paragrafi 1 e 2, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, abrogata dalla direttiva 2006/12/CE.

    Il 7 maggio 2008 la Commissione ha pertanto presentato al comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 2006/12/CE un progetto di regolamento finalizzato alla modifica degli allegati IV e V da sottoporre al voto. Il progetto non ha ottenuto la maggioranza qualificata.

    Pertanto, conformemente alla procedura istituita all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di regolamento del Consiglio. Se il Consiglio non delibera entro un termine di tre mesi dalla data alla quale è stata trasmessa la proposta, la Commissione adotta l'atto di esecuzione proposto.

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che modifica gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti nei processi di produzione termici e metallurgici

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE[1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 6, e l'articolo 14, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1) All'ottava riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sono state adottate le linee guida tecniche generali aggiornate per la gestione ecosostenibile dei rifiuti costituiti da inquinanti organici persistenti o che li contengono o che ne sono contaminati (decisione VIII/16). La sottosezione riguardante la produzione di metalli mediante trattamenti termici e metallurgici è stata aggiunta alla sezione IV.G.2 riguardante la distruzione e la trasformazione irreversibile degli inquinanti.

    (2) È opportuno che l'aggiornamento delle linee guida tecniche trovi riscontro nel regolamento (CE) n. 850/2004 in quanto queste costituiscono una fonte importante per i progressi scientifici e tecnici nel trattamento dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti.

    (3) Le linee guida aggiornate definiscono inoltre i livelli di distruzione e di trasformazione irreversibile necessari per assicurare che non sia presente alcuna caratteristica degli inquinanti organici persistenti. È opportuno che i metodi in questione non superino fra l'altro il valore di emissione in atmosfera per le dibenzo-p-diossine policlorurate (PCDD) e i dibenzofurani policlorurati (PCDF) fissato a 0,1 ng TEQ/Nm3. Questo valore è identico al valore limite per le emissioni atmosferiche stabilito nella direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti[2]. Visto che è essenziale imporre che gli impianti per il trattamento dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti rispettino i valori limite di emissione per le PCDD e i PCDF fissati nella direttiva 2000/76/CE, è necessario applicare questi valori indipendentemente dal fatto che i processi siano soggetti alla direttiva o no.

    (4) Le linee guida tecniche generali aggiornate riguardanti gli inquinanti organici persistenti raccomandano inoltre, nella sezione IV.G.1, di separare i rifiuti di apparecchiature che contengono inquinanti organici persistenti o che ne sono contaminati. Questo requisito chiarisce l'applicazione delle operazioni di pretrattamento di cui all'allegato V, parte 1, del regolamento (CE) n. 850/2004. Occorre pertanto modificare in tal senso l'allegato V, parte 1, del regolamento (CE) n. 850/2004.

    (5) I fattori di tossicità equivalente utilizzati negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 per calcolare i limiti di concentrazione di PCDD e PCDF sono stati aggiornati nel 2005 dall'Organizzazione mondiale della sanità sulla base dei più recenti dati scientifici. Questa modifica deve riflettersi negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004.

    (6) Le misure di cui al presente regolamento sono le più consone per garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente.

    (7) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 850/2004,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles,

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    ALLEGATO

    Gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 sono così modificati:

    1. L'allegato IV è così modificato:

    Il testo del rinvio (**) è sostituito dal seguente:

    "Il limite è calcolato come PCDD e PCDF secondo i fattori di tossicità equivalente (TEF) indicati di seguito.

    PCDD | TEF |

    2,3,7,8-TeCDD | 1 |

    1,2,3,7,8-PeCDD | 1 |

    1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0,1 |

    1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0,1 |

    1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0,1 |

    1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0,01 |

    OCDD | 0,0003 |

    PCDF | TEF |

    2,3,7,8-TeCDF | 0,1 |

    1,2,3,7,8-PeCDF | 0,03 |

    2,3,4,7,8-PeCDF | 0,3 |

    1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0,1 |

    1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0,1 |

    1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0,1 |

    2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0,1 |

    1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0,01 |

    1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0,01 |

    OCDF | 0,0003 |

    ".

    2. L'allegato V è così modificato:

    (a) La parte 1 è così modificata:

    a) il testo seguente è aggiunto dopo "R1 impiego principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia, eccetto i rifiuti contenenti PCB":

    "R4 riciclo/recupero di metalli e di composti metallici alle seguenti condizioni: le operazioni si limitano ai residui di processi di produzione del ferro e dell'acciaio quali polveri o fanghi da trattamento dei gas, scaglie di laminazione o polveri di filtri di acciaierie contenti zinco, polveri di sistemi di depurazione dei gas delle fonderie di rame e rifiuti simili e residui di lisciviazione contenenti piombo generati dalla produzione di metalli non ferrosi. Sono esclusi i rifiuti contenenti PCB. Le operazioni sono limitate ai processi per il recupero di ferro e leghe di ferro (altoforno, forno a tino e forno a suola) e di metalli non ferrosi (processo Waelz in forno rotativo, processi con bagno di fusione che utilizzano forni verticali oppure orizzontali), a condizione che gli impianti soddisfino come minimo i valori limite di emissione di PCDD e PCDF stabiliti nella direttiva 2000/76/CE, indipendentemente dal fatto che i processi siano soggetti alla direttiva in questione, e fatte salve le altre disposizioni della direttiva 2000/76/CE*, qualora applicabili, e le disposizioni della direttiva 96/61/CE.

    (*) Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91)."

    b) la frase seguente è inserita prima dell'ultima frase:

    "Se soltanto una parte di un prodotto o di un rifiuto, come un rifiuto di apparecchiature, contiene inquinanti organici persistenti o ne è contaminata, deve essere separata e successivamente smaltita in conformità delle prescrizioni del presente regolamento".

    (b) Nella parte 2, la nota 6 è sostituita dalla seguente:

    "(6) Il limite è calcolato come PCDD e PCDF secondo i fattori di tossicità equivalente (TEF) indicati di seguito:

    PCDD | TEF |

    2,3,7,8-TeCDD | 1 |

    1,2,3,7,8-PeCDD | 1 |

    1,2,3,4,7,8-HxCDD | 0,1 |

    1,2,3,6,7,8-HxCDD | 0,1 |

    1,2,3,7,8,9-HxCDD | 0,1 |

    1,2,3,4,6,7,8-HpCDD | 0,01 |

    OCDD | 0,0003 |

    PCDF | TEF |

    2,3,7,8-TeCDF | 0,1 |

    1,2,3,7,8-PeCDF | 0,03 |

    2,3,4,7,8-PeCDF | 0,3 |

    1,2,3,4,7,8-HxCDF | 0,1 |

    1,2,3,6,7,8-HxCDF | 0,1 |

    1,2,3,7,8,9-HxCDF | 0,1 |

    2,3,4,6,7,8-HxCDF | 0,1 |

    1,2,3,4,6,7,8-HpCDF | 0,01 |

    1,2,3,4,7,8,9-HpCDF | 0,01 |

    OCDF | 0,0003 |

    ".

    [1] GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7, rettificato dalla GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5 e dalla GU L 204 del 4.8.2007, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 323/2007 della Commissione (GU L 85 del 27.3.2007, pag. 3).

    [2] GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.

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