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Document 52008PC0230

    Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia

    /* COM/2008/0230 def. */

    52008PC0230

    Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia /* COM/2008/0230 def. */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 30.4.2008

    COM(2008) 230 definitivo

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    1. Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006, impone determinate misure restrittive nei confronti della Bielorussia in linea con la posizione comune 2006/276/PESC, modificata dalla posizione comune 2006/362/PESC.

    2. È opportuno allineare il regolamento (CE) n. 765/2006 con le nuove prassi in materia di sanzioni (identificazione delle autorità competenti, responsabilità per determinate violazioni e avvisi pubblici riguardanti le modalità di gestione di determinati elenchi).

    3. Per motivi di chiarezza, la Commissione propone di ripubblicare integralmente gli articoli che devono essere modificati.

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

    vista la posizione comune 2006/276/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia[1],

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia[2] ha imposto misure restrittive in linea con la posizione comune 2006/276/PESC.

    (2) È opportuno allineare il regolamento (CE) n. 765/2006 con le nuove prassi in materia di sanzioni (identificazione delle autorità competenti, responsabilità per determinate violazioni e avvisi pubblici riguardanti le modalità di gestione di determinati elenchi). Per motivi di chiarezza, gli articoli da modificare devono essere ripubblicati integralmente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo

    Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:

    (1) è inserito il seguente articolo 2 bis:

    “Articolo 2 bis

    Il divieto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto."

    (2) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 3

    1. Le autorità competenti degli Stati membri indicate sui siti web elencati all'allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:

    a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

    b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

    c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati o

    d) necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato abbia notificato agli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica.

    2. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1."

    (3) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 5

    1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

    a) fornire immediatamente alle autorità competenti del paese in cui risiedono o sono situati, indicate sui siti web elencati all'allegato II, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, in particolare i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o indirettamente, e a

    b) collaborare con le autorità competenti indicate sui siti web elencati all'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.

    2. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute."

    (4) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

    “1. La Commissione è autorizzata a:

    a) modificare l'allegato I in base alle decisioni prese in merito all'allegato IV della posizione comune 2006/276/PESC e a

    b) modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

    2. È pubblicato un avviso sulle modalità di presentazione delle informazioni relative all'allegato I."

    (5) È inserito il seguente articolo 9 bis:

    “Articolo 9 bis

    1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui agli articoli 3, 4, paragrafo 2, e 5 e le indicano nei siti web elencati nell'allegato.

    2. Gli Stati membri notificano gli estremi delle proprie autorità competenti alla Commissione entro il 30 maggio 2008 e la informano immediatamente di ogni eventuale successiva modifica."

    (6) L'allegato II è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    ALLEGATO

    “ALLEGATO II

    Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 3, 4, paragrafo 2, e 5 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

    (riservato agli Stati membri)

    BELGIO

    BULGARIA

    REPUBBLICA CECA

    DANIMARCA

    GERMANIA

    ESTONIA

    GRECIA

    SPAGNA

    FRANCIA

    IRLANDA

    ITALIA

    CIPRO

    LETTONIA

    LITUANIA

    LUSSEMBURGO

    UNGHERIA

    MALTA

    PAESI BASSI

    AUSTRIA

    POLONIA

    PORTOGALLO

    ROMANIA

    SLOVENIA

    SLOVACCHIA

    FINLANDIA

    SVEZIA

    REGNO UNITO

    Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

    Commissione europea

    DG Relazioni esterne

    Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la politica estera e di sicurezza comune

    Unità A2. Risposta alle crisi e Peace Building

    CHAR 12/106

    B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio)

    E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

    Tel. (32 2) 295 55 85

    Fax: (32 2) 299 08 73”

    [1] GU L 101 dell'11.4.2006, pag. 5. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2008/…/PESC (GU L .. del .. 4.2008, pag. ..).

    [2] GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

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