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Document 52008PC0154

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (rifusione)

/* COM/2008/0154 def. - COD 2008/0060 */

52008PC0154

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (rifusione) /* COM/2008/0154 def. - COD 2008/0060 */


IT

Bruxelles, 27.3.2008

COM(2008) 154 definitivo

2008/0060 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti

(rifusione)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha deciso [1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.

2. La Commissione ha avviato la codificazione della 88/344/CEE, del 13 giugno 1998, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti [2], ed è stata presentata una proposta pertinente all'autorità legislativa [3]. La nuova direttiva doveva sostituire i vari atti in essa incorporati [4].

3. La decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [5] è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato con la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi, o di completarlo tramite l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali.

4. Gli atti previgenti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato devono essere aggiornati, conformemente alle procedure applicabili, in ottemperanza alla dichiarazione congiunta relativa alla decisione 2006/512/CE, con cui il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione [6] hanno indicato che la nuova procedura deve applicarsi altresì agli atti preesistenti.

5. È pertanto opportuno convertire la codificazione della direttiva 88/344/CEE in una rifusione, al fine di introdurvi le modifiche necessarie per adattarla alla procedura di regolamentazione con controllo.

88/344/CEE (adattato)

2008/0060 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA …/…/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del …

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95 ,

vista la proposta della Commissione [7],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [8],

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [9] ,

considerando quanto segue:

nuovo

(1) La direttiva del Consiglio 88/344/CEE, del 13 giugno 1998, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti [10], ha subito diverse e sostanziali modificazioni [11]. Essa deve ora essere nuovamente modificata ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

88/344/CEE considerando (1) (adattato)

(2) Le differenze esistenti tra le legislazioni nazionali in materia di solventi da estrazione ostacolano la libera circolazione dei prodotti alimentari e possono creare condizioni di concorrenza ineguali, avendo così un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato interno .

88/344/CEE considerando (2)

(3) È necessario ravvicinare dette legislazioni per conseguire la libera circolazione dei prodotti alimentari.

88/344/CEE considerando (3)

(4) Le legislazioni in merito ai solventi da estrazione destinati a essere impiegati nei prodotti alimentari devono, in primo luogo, tener conto delle esigenze della tutela della salute umana, ma anche, entro i limiti necessari per la tutela della salute, delle esigenze economiche e tecniche.

88/344/CEE considerando (4)

(5) Un simile ravvicinamento deve comportare l'elaborazione di un elenco unico dei solventi da estrazione destinati alla preparazione dei prodotti alimentari o di altri ingredienti alimentari. È anche opportuno fissare criteri generali di purezza.

88/344/CEE considerando (5)

(6) L'impiego corretto di un solvente da estrazione dovrebbe provocare l'eliminazione della totalità o della gran parte dei residui di solventi contenuti nei prodotti alimentari o nei loro ingredienti.

88/344/CEE considerando (6)

(7) In tali condizioni la presenza di residui o derivati nel prodotto finito del prodotto alimentare o dell'ingrediente può essere involontaria, ma tecnicamente inevitabile.

88/344/CEE considerando (7) (adattato)

(8) Limitazioni specifiche, pur essendo in generale utili, non sono necessarie per le sostanze che sono indicate nell'allegato I , parte I, e sono ammesse per quanto riguarda la sicurezza del consumatore, se tali sostanze sono state correttamente impiegate.

88/344/CEE considerando (8) (adattato)

(9) Occorre, per tener conto della tutela della salute pubblica, determinare le condizioni di impiego di altri solventi da estrazione indicati nell'allegato I , parte II e parte III, nonché dei residui autorizzati nei prodotti alimentari e nei loro ingredienti.

88/344/CEE considerando (11)

(10) Occorre definire criteri specifici di purezza per i solventi da estrazione, nonché metodi di analisi e di campionatura dei solventi da estrazione che si trovano nei e sui prodotti alimentari.

88/344/CEE considerando (12)

(11) Se si dovesse ritenere che, alla luce delle nuove informazioni, l'impiego di un solvente da estrazione previsto nella presente direttiva costituisce un rischio per la salute, gli Stati membri dovrebbero poter sospenderne o limitarne l'impiego ovvero ridurre le quantità previste in attesa di una decisione a livello comunitario.

88/344/CEE considerando (13)

(12) Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [12].

nuovo

(13) In particolare, la Commissione deve essere delegata a modificare l'elenco dei solventi da estrazione impiegati nel trattamento di materie prime, prodotti alimentari o componenti di prodotti alimentari o loro ingredienti, le relative condizioni d'impiego e i limiti massimi dei residui, e a stabilire criteri specifici di purezza per i solventi da estrazione, metodi di analisi necessari al controllo del rispetto dei criteri generali e specifici di purezza, nonché metodi di analisi e campionatura dei solventi da estrazione impiegati nei prodotti alimentari o negli ingredienti. Tali misure, poiché hanno natura generale e mirano a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(14) Per motivi di efficacia, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo devono essere abbreviati ai fini dell'adozione delle modifiche dell'elenco dei solventi da estrazione impiegati nel trattamento di materie prime, prodotti alimentari o componenti di prodotti alimentari o loro ingredienti, delle relative condizioni d'impiego e dei limiti massimi dei residui, e ai fini della determinazione dei criteri specifici di purezza per i solventi da estrazione.

(15) Ove, per imperativi motivi d'urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione deve poter applicare la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE per modificare l'elenco dei solventi da estrazione impiegati nel trattamento di materie prime, prodotti alimentari o componenti di prodotti alimentari o loro ingredienti, per stabilire criteri specifici di purezza per i solventi da estrazione e per modificare la presente direttiva nei casi in cui risulti che l'impiego, nei prodotti alimentari, di una delle sostanze enumerate nell'allegato I oppure la presenza in queste sostanze di uno o più componenti di cui all'articolo 3 è suscettibile di nuocere alla salute umana, pur essendo conforme alle disposizioni della presente direttiva,

(16) I nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano solo la procedura dei comitati. Pertanto essi non richiedono alcuna attività di recepimento da parte degli Stati membri.

(17) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell’allegato II, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

88/344/CEE (adattato)

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica ai solventi da estrazione impiegati o destinati a essere impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari o dei loro ingredienti.

La presente direttiva non si applica ai solventi da estrazione impiegati per la produzione di additivi alimentari, di vitamine e di altri additivi nutritivi, a meno che tali additivi alimentari, vitamine e altri additivi nutritivi figurino in uno degli elenchi dell'allegato I .

Tuttavia gli Stati membri si accertano che l'uso di additivi alimentari, di vitamine e di altri additivi nutritivi non comporti nei prodotti alimentari residui di solventi da estrazione in proporzioni pericolose per la salute umana.

92/115/CEE art. 1, punto 1

La presente direttiva si applica senza pregiudizio delle disposizioni adottate nel quadro di normative comunitarie più specifiche.

88/344/CEE (adattato)

2. Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) “solvente”, qualsiasi sostanza atta a dissolvere un prodotto alimentare o qualsiasi componente di un prodotto alimentare, compresi gli agenti contaminanti presenti nel o sul prodotto alimentare;

b) “solvente da estrazione”, un solvente impiegato nel corso di un procedimento di estrazione durante la lavorazione di materie prime o di prodotti alimentari, di componenti o di ingredienti di questi prodotti, il quale è rimosso, ma può condurre alla presenza, non intenzionale ma inevitabile tecnicamente, di residui o di derivati nel prodotto alimentare o nell'ingrediente.

Articolo 2

1. Gli Stati membri autorizzano l'impiego, quali solventi da estrazione nella fabbricazione di prodotti alimentari o di loro ingredienti, delle sostanze e materie enumerate all'allegato I, alle condizioni d'impiego e nel rispetto delle quantità massime di residui, che vi sono eventualmente precisate.

Gli Stati membri non possono proibire, limitare od ostacolare l'immissione sul mercato dei prodotti alimentari o dei loro ingredienti per motivi attinenti ai solventi da estrazione impiegati o ai loro residui se questi soddisfano le disposizioni della presente direttiva.

2. Gli Stati membri vietano l'impiego, quali solventi da estrazione, di sostanze e di materie diverse dai solventi da estrazione enumerati nell'allegato I e non possono estendere queste condizioni d'impiego e le quantità massime di residui ammissibili oltre quanto ivi stabilito.

88/344/CEE

3. L'acqua, con l'eventuale aggiunta di sostanze che ne modificano l'acidità o l'alcalinità, e le altre sostanze alimentari che posseggono proprietà solventi sono autorizzate quali solventi da estrazione nella fabbricazione dei prodotti alimentari o dei loro ingredienti.

88/344/CEE (adattato)

Articolo 3

Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per far sì che le sostanze e le materie elencate come solventi da estrazione nell'allegato I rispondano ai seguenti criteri di purezza:

a) non devono contenere un quantitativo tossicologicamente pericoloso di qualsiasi elemento o sostanza;

b) salvo deroghe eventualmente previste nei criteri specifici di purezza previsti alla lettera c), non devono contenere oltre 1 mg/kg di arsenico o oltre 1 mg/kg di piombo;

c) devono soddisfare i criteri specifici di purezza determinati conformemente all'articolo 4 , lettera d) .

Articolo 4

88/344/EEC

nuovo

La Commissione adotta: Sono determinati secondo la procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 2:

97/60/CE art. 1, punto 1 (adattato)

a) le modifiche dell'allegato I necessarie per l'adeguamento al progresso tecnico e scientifico nell'ambito dell'utilizzo dei solventi, delle loro condizioni di impiego e dei limiti massimi dei residui;

88/344/CEE (adattato)

1 97/60/CE art. 1, punto 1

1 b) i metodi di analisi necessari al controllo del rispetto dei criteri generali e specifici di purezza menzionati all'articolo 3;

1 c) la procedura per il prelievo di campioni e i metodi di analisi qualitativa e quantitativa dei solventi da estrazione enumerati nell'allegato I e impiegati nei prodotti alimentari o negli ingredienti;

1 d) all'occorrenza i criteri specifici di purezza per i solventi da estrazione enumerati nell'allegato I , e in particolare le quantità massime permesse di mercurio e cadmio nei solventi da estrazione [; tali criteri devono essere adottati entro tre anni dalla data di adozione della presente direttiva].

nuovo

Le misure di cui alle lettere b) e c), miranti a modificare elementi non essenziali della presente direttiva anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Le misure di cui alle lettere a) e d), miranti a modificare elementi non essenziali della presente direttiva anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

Ove necessario, le misure di cui alle lettere a) e d) sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 4

88/344/CEE (adattato)

nuovo

Articolo 5

1. Se uno Stato membro, a seguito di informazioni nuove o di un riesame di informazioni esistenti effettuato dopo l'adozione della presente direttiva, ha motivi precisi per stabilire che l'impiego, nei prodotti alimentari, di una sostanza enumerata nell'allegato I oppure che la presenza in queste sostanze di uno o più componenti di cui all'articolo 3 è suscettibile di nuocere alla salute umana, pur essendo conforme alle disposizioni della presente direttiva, esso può sospendere o limitare temporaneamente nel proprio territorio l'applicazione delle disposizioni in questione. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione e precisa i motivi della propria decisione.

2. La Commissione esamina immediatamente i motivi addotti dallo Stato membro in questione, consulta il comitato di cui all’articolo 6, paragrafo 1 , emette in seguito il proprio parere e prende gli opportuni provvedimenti che possono sostituire quelli di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione adotta le modificazioni della presente direttiva da essa ritenute necessarie per risolvere le difficoltà di cui al paragrafo 1 e per garantire la tutela della salute umana.

Tali misure, miranti a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 4 .

In questo caso lo Stato membro che ha adottato le misure di salvaguardia può applicarle fino al momento dell'entrata in vigore delle suddette modifiche nel proprio territorio.

1882/2003 Allegato III, punto 9 (adattato)

Articolo 6

1. La Commissione è assistita dal comitato per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio [13] , in appresso denominato “il comitato”.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

nuovo

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti dall'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4, lettere b) ed e) della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a due mesi, un mese e due mesi.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

1882/2003 Allegato III, punto 9 (adattato)

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

88/344/CEE (adattato)

Articolo 7

1. Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per garantire che le sostanze enumerate nell'allegato I e destinate a essere usate nei prodotti alimentari come solventi da estrazione per uso alimentare siano immesse sul mercato soltanto se sull'imballaggio, recipiente o etichettatura figurano le seguenti indicazioni scritte in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili:

a) la denominazione di vendita indicata conformemente all'allegato I ;

88/344/CEE

b) una menzione chiara che indica che la sostanza è di qualità adatta a essere impiegata per l'estrazione di prodotti alimentari o dei loro ingredienti;

c) una menzione che consenta di identificare la partita;

d) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante o dell'imballatore o di un venditore del prodotto stabilito all'interno della Comunità;

e) il quantitativo netto nominale espresso in unità di volume;

f) se del caso, le condizioni particolari di conservazione o di impiego.

2. In deroga al paragrafo 1 le menzioni indicate alle lettere c), d), e) e f) dello stesso paragrafo possono figurare soltanto sui documenti commerciali relativi alla partita, i quali devono accompagnare o precedere la spedizione.

3. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni comunitarie più precise o più ampie in materia di pesi e misure o concernenti la classificazione, nonché il condizionamento e l'etichettatura delle sostanze e delle preparazioni pericolose.

4. Gli Stati membri si astengono dal fissare requisiti più dettagliati di quelli contenuti nel presente articolo in ordine alle modalità di indicazione delle menzioni previste.

Gli Stati membri garantiscono tuttavia che la vendita di solventi da estrazione nel proprio territorio sia vietata se le menzioni previste dal presente articolo non appaiono in un linguaggio facilmente compreso dagli acquirenti, a meno che l'informazione dell'acquirente non venga altrimenti garantita. La presente disposizione non impedisce che dette menzioni siano fornite in varie lingue.

Articolo 8

1. La presente direttiva si applica anche ai solventi da estrazione impiegati o destinati a essere impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari o ingredienti alimentari importati nella Comunità.

2. La presente direttiva non si applica né ai solventi da estrazione né ai prodotti alimentari destinati all'esportazione fuori della Comunità.

Articolo 9

La direttiva 88/344/CEE del Consiglio, come modificata dagli atti menzionati all’allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell’allegato II, parte B,

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 10

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

88/344/CEE

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il …

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

88/344/CEE

ALLEGATO I

SOLVENTI DA ESTRAZIONE IMPIEGATI NEL TRATTAMENTO DI MATERIE PRIME, PRODOTTI ALIMENTARI O COMPONENTI DI PRODOTTI ALIMENTARI O LORO INGREDIENTI

PARTE I

Solventi da utilizzare, rispettando le corrette prassi di fabbricazione, per tutti gli usi [14]

Nome:

Propano

Butano

88/344/CEE (adattato)

1 92/115/CEE art. 1, punto 3

2 97/60/CE art. 1, punto 2

3 94/52/CE art. 1

Acetato di etile

Etanolo

Anidride carbonica

Acetone1 [15]

Protossido d'azoto

PARTE II

Solventi da estrazione di cui sono specificate le condizione di impiego

Nome | Condizione di impiego(descrizione sommaria dell'estrazione) | Limiti massimi di residuo nel prodotto alimentare o nel suo ingrediente |

2 Esano [16] | 2 Produzione o frazionamento di grassi e oli e produzione di burro di cacao | 2 1 mg/kg nel grasso o olio o nel burro di cacao |

| 2 Preparazione di prodotti a base di proteine sgrassate e di farine sgrassate | 2 10 mg/kg nei prodotti alimentari contenenti il prodotto a base di proteine sgrassate e le farine sgrassate |

| | 2 30 mg/kg nei prodotti sgrassati di soia venduti al consumatore finale |

| 2 Preparazione di germi di cereali sgrassati | 2 5 mg/kg nei germi di cereali sgrassati |

Acetato di metile | Decaffeinizzazione o eliminazione delle sostanze irritanti e amare del caffè e del tè | 20 mg/kg nel caffè o nel tè |

| Produzione di zucchero da melasse | 1 mg/kg nello zucchero |

Etilmetilchetone1 [17] | Frazionamento di grassi e oli | 5 kg/mg nel grasso o olio |

| Decaffeinizzazione o eliminazione delle sostanze irritanti e amare del caffè e del tè | 20 mg/kg nel caffè o nel tè |

Diclorometano | Decaffeinizzazione o eliminazione delle sostanze irritanti e amare del caffè e del tè | 2 2 mg/kg nel caffè torrefatto e 5 mg/kg nel tè |

.

1 Metanolo | 1 Per tutti gli impieghi | 1 10 mg/kg |

1 Propan-2-olo | 1 Per tutti gli impieghi | 1 10 mg/kg |

PARTE III

Solventi da estrazione le cui condizioni d'utilizzazione sono precisate

Nome | Quantità massime di residui nel prodotto alimentare dovuti all'impiego di solventi da estrazione nella preparazione degli aromatizzanti a base di aromi naturali |

Etere dietile | 2 mg/kg |

Esano1 [18] | 1 mg/kg |

3 Cicloesano | 3 1 mg/kg |

Acetato di metile | 1 mg/kg |

Butan-1-olo | 1 mg/kg |

Butan-2-olo | 1 mg/kg |

Etilmetilchetone1 5 | 1 mg/kg |

Diclorometano | 1 0,02 mg/kg |

1 Propan-1-olo | 1 1 mg/kg |

2 1,1,1,2-tetrafluoroetano | 2 0,02 mg/kg |

_________

ALLEGATO II

Parte A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

(di cui all’articolo 9)

Direttiva 88/344/CEE del Consiglio (GU L 157 del 24.6.1998, pag. 28) | |

Direttiva 92/115/CEE del Consiglio (GU L 409 del 31.12.1992, pag. 31) | |

Direttiva 94/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 331 del 21.12.1994, pag. 10) | |

Direttiva 97/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 331 del 3.12.1997, pag. 7) | |

Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1) | limitatamente al punto 9 dell'allegato III |

Parte B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale

(di cui all’articolo 9)

Direttiva | Termine di attuazione |

88/344/CEE | 13 giugno 1991 |

92/115/CEE | a. 1° luglio 1993 b. 1° gennaio 1994 [19] |

94/52/CE | 7 dicembre 1995 |

97/60/CE | a. 27 ottobre 1998 b. 27 aprile 1999 [20] |

_________

ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 88/344/CEE | Presente direttiva |

Articolo 1, paragrafo 1Articolo 1, paragrafo 3Articolo 2, paragrafo 1Articolo 2, paragrafo 2Articolo 2, paragrafo 3Articolo 2, paragrafo 4Articolo 3Articolo 4Articolo 5Articolo 6, paragrafo 1Articolo 6, paragrafo 2Articolo 6, paragrafo 3______Articolo 7Articolo 8Articolo 9____Articolo 10Allegato____ | Articolo 1, paragrafo 1Articolo 1, paragrafo 2Articolo 2, paragrafo 1Articolo 2, paragrafo 2__Articolo 2, paragrafo 3Articolo 3Articolo 4Articolo 5Articolo 6, paragrafo 1____Articolo 6, paragrafo 2Articolo 6, paragrafo 3Articolo 6, paragrafo 4Articolo 7Articolo 8__Articolo 9Articolo 10Articolo 11Allegato IAllegato IIAllegato III |

_________________

[1] COM(87) 868 PV.

[2] Eseguita in conformità alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

[3] COM(2003) 467 definitivo.

[4] V. allegato II, parte A, della presente proposta.

[5] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

[6] GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

[7] GU L […] del […], pag. […].

[8] GU L […] del […], pag. […].

[9] GU L […] del […], pag. […].

[10] GU L 157 del 24.6.1988, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10. 2003, pag. 7).

[11] Vedi allegato II, parte A.

[12] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

[13] GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

[14] Si ritiene che un solvente da estrazione sia utilizzato rispettando le corrette prassi di fabbricazione se il suo uso comporta soltanto la presenza di residui o di derivati e inoltre in quantità tecnicamente inevitabili e tali da non presentare rischi per la salute umana.

[15] L'impiego di acetone nella raffinazione dell'olio di sansa di oliva è vietato.

[16] Esano: prodotto commerciale consistente essenzialmente di idrocarburi aciclici saturi, contenenti 6 atomi di carbonio, che distilla fra 64° e 70°. 1 L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone è vietato.

[17] 1 La presenza di n-esano in questo solvente non deve superare 50 mg/kg. L'impiego di questo solvente in combinazione con l'esano è vietato. L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone è vietato.

[18] 1 L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone è vietato.

[19] In conformità con l’articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 92/115/CEE: “1. Gli Stati membri modificano le loro disposizioni legislative, regolamentari, e amministrative in modo da: - consentire la commercializzazione di prodotti conformi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1993 - vietare la commercializzazione di prodotti non conformi alla presente direttiva con decorrenza dal 1° gennaio 1994.”

[20] In conformità con l’articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 97/60/CE: “1. Gli Stati membri modificano le proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in modo da: - consentire la commercializzazione dei prodotti conformi alla direttiva 88/344/CEE, quale modificata dalla presente direttiva, non oltre il 27 ottobre 1998; - vietare la commercializzazione dei prodotti non conformi alla direttiva 88/344/CEE, quale modificata dalla presente direttiva, a decorrere dal 27 aprile 1999. Tuttavia, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data e non conformi alla direttiva 88/344/CEE, quale modificata dalla presente direttiva, possono essere commercializzati sino all’esaurimento delle scorte.”

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