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Document 52008PC0131

    Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo in applicazione dell’articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale

    /* COM/2008/0131 def. - COD 2004/0251 */

    52008PC0131

    Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo in applicazione dell’articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale /* COM/2008/0131 def. - COD 2004/0251 */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 7.3.2008

    COM(2008) 131 definitivo

    2004/0251 (COD)

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell’articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla

    posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale

    2004/0251 (COD)

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell’articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla

    posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale

    1. Iter procedurale

    Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM (2004)718 definitivo – 2004/0251 (COD): | 22.10.2004 |

    Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: | 9.6.2005 |

    Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: | 29.3.2007 |

    Data di adozione della posizione comune: | 28.2.2008 |

    2. Oggetto della proposta della Commissione

    Il 22 ottobre 2004 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale. Obiettivo della direttiva proposta è facilitare l'accesso alla risoluzione delle controversie e promuoverne la composizione amichevole incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario. La proposta è – insieme con il Codice europeo di condotta per mediatori stabilito da un gruppo di parti interessate con l’assistenza della Commissione e varato nel luglio del 2004 –una delle azioni che hanno fatto seguito al Libro verde relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie presentato dalla Commissione nel 2002.

    3. Osservazioni sulla posizione comune

    La proposta della Commissione prevedeva il ricorso alla mediazione sia per le controversie transfrontaliere che per quelle interne, non ritenendo fattibile né desiderabile promuovere la mediazione solo per le controversie con elementi transfrontalieri.

    Il testo della posizione comune del Consiglio è tuttavia frutto di negoziati fra le tre istituzioni e in sede di Consiglio e al Parlamento europeo una maggioranza si è espressa a favore della limitazione dell’ambito di applicazione della direttiva alle controversie transfrontaliere in base a un’interpretazione restrittiva dell’articolo 65 del trattato CE. Viste le circostanze, con spirito di compromesso la Commissione accetta la definizione dell’ambito di applicazione della direttiva presentato nella posizione comune, purché la definizione di controversia transfrontaliera sia quanto più ampia. La Commissione ritiene che la posizione comune ampli tale definizione in relazione ai due articoli più importanti della direttiva, l’articolo 7 (riservatezza) e l’articolo 8 (termini di prescrizione e decadenza).

    Quanto alle disposizioni dell’articolo 8 relative ai termini di prescrizione e decadenza, la posizione comune non armonizza le pertinenti norme nazionali ma impone agli Stati membri di provvedere affinché quelle non impediscano alle parti di adire un organo giurisdizionale o di ricorrere all'arbitrato in caso di infruttuoso tentativo di mediazione. Un considerando chiarisce che tale risultato va raggiunto malgrado le differenze fra le normative nazionali. La posizione comune consegue quindi lo stesso obiettivo ricercato con la proposta iniziale della Commissione.

    La posizione comune del Consiglio diverge dal parere del Parlamento europeo in prima lettura, specie sulle seguenti proposte di emendamento.

    La posizione comune non acconsente a che la direttiva sia attuata tramite accordi volontari fra le parti. La Commissione concorda pienamente: la direttiva incide infatti sulle norme processuali degli Stati membri, che non sempre è possibile modificare con un accordo tra le parti.

    L’obbligo di pubblicare il codice europeo di condotta per mediatori nella Gazzetta ufficiale, impossibile in quanto il codice non è un atto delle istituzioni, è sostituito dall'obbligo di pubblicare il codice di condotta su Internet. La Commissione si è inoltre impegnata a includere un riferimento al codice di condotta nel Bollettino dell’UE che renderà nota l'adozione della direttiva. Per la Commissione entrambi gli obblighi sono accettabili.

    Quanto alla clausola di revisione all’articolo 11, la posizione comune dispone che la relazione della Commissione esamini lo sviluppo della mediazione nell'Unione europea; la Commissione può accettare.

    Complessivamente, la Commissione può accettare la posizione comune che, pur modificando alcuni aspetti della proposta iniziale, resta fedele all'obiettivo di facilitare l'accesso alla risoluzione delle controversie e di promuoverne la composizione amichevole incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario.

    4. Conclusioni

    La Commissione accetta la posizione comune in quanto questa ricomprende gli elementi fondamentali della sua proposta iniziale.

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