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Document 52008IP0470

Situazione in Bielorussia Risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sulla situazione in Bielorussia dopo le elezioni parlamentari del 28 settembre 2008

GU C 9E del 15.1.2010, p. 28–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 9/28


Giovedì 9 ottobre 2008
Situazione in Bielorussia

P6_TA(2008)0470

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sulla situazione in Bielorussia dopo le elezioni parlamentari del 28 settembre 2008

2010/C 9 E/04

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Bielorussia, in particolare quella del 22 maggio 2008 (1),

visto la dichiarazione della Commissione del 21 novembre 2006 sulla disponibilità dell'Unione europea a riallacciare i rapporti con la Bielorussia e il suo popolo nel quadro della politica europea di vicinato (PEV),

vista la dichiarazione emessa dalla Presidenza del Consiglio, per conto dell'Unione europea, il 26 agosto 2008 relativamente al rilascio di Sergei Parsyukevich e Andrei Kim,

viste le conclusioni del Consiglio del 15 settembre 2008 sulla Bielorussia,

visti i risultati preliminari della missione di monitoraggio elettorale dell'OSCE in Bielorussia del 29 settembre 2008,

vista la dichiarazione della Presidenza del Consiglio dell'Unione europea sulle elezioni parlamentari in Bielorussia del 30 settembre 2008,

visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che, dopo il rilascio da parte delle autorità bielorusse, tra il 16 e il 20 agosto 2008, dei prigionieri politici Alyaksandr Kazulin, Sergei Parsyukevich e Andrei Kim, nelle carceri bielorusse non vi sono altri prigionieri politici riconosciuti internazionalmente,

B.

B considerando che il rilascio dei prigionieri politici è stato visto dall'Unione europea come un passo significativo verso l'adozione da parte della Bielorussia dei valori fondamentali della democrazia, del rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, e che tale atto costituiva una delle condizioni preliminari per la revisione delle misure restrittive attualmente applicate a talune figure politiche di rilievo in Bielorussia e per il graduale ripristino delle relazioni con la Bielorussia,

C.

considerando che il Presidente Alexander Lukashenko aveva raccomandato il 10 luglio 2008 che le elezioni si svolgessero in modo aperto e democratico e che aveva ribadito tale esortazione durante il suo messaggio televisivo del 29 agosto 2008, con la promessa che le elezioni sarebbero state finalmente caratterizzate da equità,

D.

considerando che la condotta democratica e l'aspetto pluralistico delle elezioni parlamentari fissate per il 28 settembre 2008 erano visti dall'Unione europea come un'altra opportunità per la Bielorussia di dimostrare la sua adesione ai valori democratici e alle norme europee,

E.

considerando che in questo contesto l'Unione europea ha accolto con favore l'invio di osservatori OSCE/ODIHR (Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani), ha evidenziato l'importanza di garantire a detti osservatori l'accesso effettivo a tutte le fasi del processo elettorale, incluso il conteggio dei voti, e ha sottolineato in particolare l'importanza di garantire i diritti dell'opposizione per quanto riguarda sia il diritto alla candidatura che l'accesso alle commissioni di controllo elettorale e ai mezzi d'informazione,

F.

considerando che l'Unione europea, in caso di svolgimento corretto delle elezioni, era disposta a cominciare a riesaminare le misure restrittive nei confronti dei leader bielorussi e ad adottare misure positive e concrete in grado di condurre gradualmente a un nuovo impegno nei confronti della Bielorussia,

G.

considerando che la richiesta fatta al governo dal partito delle Forze democratiche della Bielorussia unite di impegnarsi in un dialogo aperto sul processo elettorale è rimasta inascoltata; considerando che i candidati dell'opposizione hanno manifestato scetticismo in merito al corretto svolgimento del processo elettorale, adducendo quale motivo la scarsa fiducia nutrita nel sistema di voto e nelle operazioni previste per il conteggio delle schede,

H.

considerando che la missione di monitoraggio elettorale dell'OSCE afferma nelle sue conclusioni preliminari che, malgrado alcuni miglioramenti di minore portata, le elezioni del 28 settembre 2008, svoltesi in un clima di severo controllo e connotate da una campagna elettorale pressoché invisibile e da mancanza di trasparenza nel conteggio dei voti e nell'aggregazione dei risultati dei vari seggi, in ultima analisi non hanno rispettato le norme democratiche,

I.

considerando che l'opposizione, che non ha ottenuto nessuno dei 110 seggi, ha definito le elezioni una farsa, esprimendo il timore che il «flirt» del presidente Lukashenko con la democrazia sia finito e invitando l'Unione europea e gli Stati Uniti a non riconoscere il risultato delle elezioni,

J.

considerando che Lidiya Yarmoshyna, presidente della Commissione elettorale centrale bielorussa, ha dichiarato che le elezioni sono state «libere e giuste»,

K.

considerando che circa 800 sostenitori dell'opposizione hanno manifestato a Minsk alla fine della giornata elettorale;

1.

si rallegra per il rilascio dei prigionieri politici Alyaksandr Kazulin, Sergei Parsyukevich e Andrei Kim; attende ancora, tuttavia, che essi godano di tutti i diritti garantiti a tutti i cittadini bielorussi dalla costituzione della Repubblica di Bielorussia;

2.

si rammarica che le speranze dell'Unione europea relative a un avanzamento significativo sulla strada della democrazia da parte della Bielorussia nell'interesse del popolo bielorusso non abbiano trovato riscontro concreto e che, malgrado alcuni miglioramenti di portata minore, le elezioni parlamentari del 28 settembre 2008 in Bielorussia in ultima analisi siano venute meno agli standard internazionali;

3.

reputa che la legittimità democratica del parlamento eletto in Bielorussia sia discutibile;

4.

constata con preoccupazione che la manifestazione del 28 settembre 2008 tenuta a Minsk dall'opposizione è stata definita dal Ministero dell'interno una grave violazione dell'ordine pubblico e che, secondo quanto riferito, il dossier relativo alla manifestazione sarà inviato all'ufficio della procura generale per una revisione legale; invita le autorità bielorusse a rispettare i diritti fondamentali della libertà di riunione ed espressione, come sancite dalla costituzione bielorussa;

5.

sottolinea che, sebbene l'Unione europea abbia preso atto della recente scarcerazione di alcuni attivisti dell'opposizione democratica e nutrisse la speranza di un miglioramento nello svolgimento delle elezioni, la costante incapacità di tenere elezioni libere ed eque segna un'ulteriore battuta d'arresto per la Bielorussia e continuerà a porre a dura prova le relazioni tra la Bielorussia e l'Unione europea;

6.

invita il governo bielorusso a confermare le sue dichiarazioni circa la volontà di migliorare la cooperazione con l'Unione europea e di creare condizioni più favorevoli all'avvio dei colloqui fra Unione europea e Bielorussia;

7.

invita il governo bielorusso in tale contesto ad adoperarsi per organizzare in futuro elezioni autenticamente democratiche in conformità delle norme democratiche internazionali, apportando alla legge e alla prassi elettorali modifiche quali:

a)

la creazione di condizioni e opportunità eque per tutti i candidati affinché possano condurre una vera compagna elettorale;

b)

la garanzia che tutte le parti partecipanti alle elezioni siano rappresentate a tutti i livelli di commissione elettorale, in particolare a livello di commissione elettorale circoscrizionale;

c)

la garanzia che i voti espressi precludano ogni dubbio circa la possibilità di frode a tale riguardo;

d)

l'abolizione della procedura di votazione anticipata o, per lo meno, la garanzia che i voti espressi anticipatamente siano soggetti a una procedura separata da quella relativa alla votazione ordinaria e che i risultati dei voti anticipati siano registrati in protocolli elettorali separati;

8.

esorta il governo bielorusso a rispettare i diritti dell'uomo:

a)

apportando le necessarie modifiche al codice penale bielorusso, abrogando gli articoli 193, 367, 368, 369-1, alcuni dei quali, in particolare l'articolo 193, sono citati da Amnesty International e sono spesso utilizzati indebitamente come strumento di repressione;

b)

astenendosi dal minacciare di perseguire penalmente, anche in caso di elusione del servizio di leva in Bielorussia, studenti espulsi dalle università per il loro impegno civile e costretti a continuare i propri studi all'estero;

c)

eliminando tutti gli ostacoli che si frappongono all'adeguata registrazione delle organizzazioni non governative in Bielorussia;

d)

migliorando il trattamento e il rispetto delle minoranze nazionali, compreso il riconoscimento dell'Unione dei polacchi in Bielorussia, organo legittimamente eletto guidato da Angelika Borys, della cultura, delle chiese, del sistema di istruzione e del patrimonio storico e materiale;

onde porre fine all'autoimposto isolamento del paese dal resto dell'Europa e migliorare significativamente le relazione tra l'Unione europea e la Bielorussia;

9.

rammenta che il 21 novembre 2006 l'Unione europea si è detta disponibile a riallacciare le relazioni con la Bielorussia e i suoi cittadini nell'ambito della PEV, non appena il governo bielorusso avesse dimostrato di rispettare i valori democratici e i diritti fondamentali dei suoi cittadini;

10.

invita il Consiglio e la Commissione a proseguire il dialogo con la Bielorussia e ad elaborare una politica specifica verso detto paese, soggetta a una rigorosa condizionalità positiva che si basi su un approccio graduale fase per fase, dotata di parametri di riferimento, calendari di attuazione, una clausola di revisione e adeguate risorse finanziarie;

11.

invita il Consiglio e la Commissione a prendere in considerazione una revisione selettiva e la possibile sospensione delle misure restrittive esistenti al fine di favorire i normali cittadini e di promuovere lo sviluppo di una società libera;

12.

invita il Consiglio e la Commissione a mantenere il divieto di rilascio del visto a quanti sono direttamente coinvolti nella violazione delle norme elettorali democratiche e dei diritti umani; chiede che per gli altri funzionari sia presa in considerazione una eventuale sospensione di tale sanzione per sei mesi, a patto che durante tale periodo la legge restrittiva sui mezzi d'informazione adottata a fine giugno 2008 sia modificata prima della sua piena applicazione;

13.

invita il Consiglio e la Commissione a compiere ulteriori passi verso la liberalizzazione e l'agevolazione delle procedure di rilascio dei visti ai cittadini bielorussi, dato che tale azione è di cruciale importanza per il conseguimento dell'obiettivo principale della politica comunitaria verso la Bielorussia, vale a dire facilitare ed intensificare i contatti interpersonali e democratizzare il paese; sollecita le due istituzioni, in tale contesto, a valutare la possibilità di diminuire il costo dei visti che i cittadini bielorussi devono sostenere per entrare nell'area Schengen, che rappresenta l'unico modo per evitare il crescente isolamento della Bielorussia e del suo popolo; invita le autorità bielorusse a porre fine alla prassi di rilasciare visti di uscita ai cittadini, in particolare bambini e studenti;

14.

invita il Consiglio e la Commissione a prendere in considerazione l'applicazione selettiva dello strumento europeo di vicinato e partenariato (2) e dello strumento europeo per la democrazia e diritti umani (3) in Bielorussia, offrendo maggiore sostegno alla società civile bielorussa e, in particolare, incrementando l'aiuto finanziario ai mezzi d'informazione indipendenti, alle organizzazioni non governative e agli studenti bielorussi che studiano all'estero; apprezza il contributo finanziario fornito dalla Commissione alla Università europea di studi umanistici della Bielorussia in esilio a Vilnius (Lituania); invita il Consiglio e la Commissione a rivolgersi al governo bielorusso affinché questi, come segno di buona volontà e di cambiamento positivo, permetta all'Università europea di studi umanistici in esilio a Vilnius di ritornare legalmente in Bielorussia e ripristinare le condizioni adeguate al suo futuro sviluppo a Minsk; esorta il Consiglio e la Commissione ad accordare un sostegno finanziario al canale televisivo bielorusso indipendente Belsat;

15.

esorta il Consiglio e la Commissione a prendere in considerazione misure per il miglioramento dell'ambiente imprenditoriale, del commercio, degli investimenti, delle infrastrutture energetiche e dei trasporti e della cooperazione transfrontaliera tra l'Unione europea e la Bielorussia, al fine di contribuire al benestare e alla prosperità dei cittadini della Bielorussia nonché alla loro possibilità di comunicare e viaggiare liberamente nell'Unione europea;

16.

si rammarica per la decisione adottata negli ultimi anni dalle autorità bielorusse di rifiutare ripetutamente il visto d'ingresso ai deputati al Parlamento europeo e ai deputati nazionali; invita le autorità bielorusse a non frapporre ulteriori ostacoli alla visita della delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con la Bielorussia;

17.

accoglie con favore la volontà dimostrata dalla nazione bielorussa di proteggere l'indipendenza e l'integrità territoriale del paese;

18.

plaude all'approccio adottato finora dalle autorità bielorusse che, nonostante le enormi pressioni, non hanno riconosciuto l'indipendenza unilaterale dichiarata dall'Ossezia meridionale e dall'Abkhazia;

19.

condanna il fatto che la Bielorussia sia l'ultimo paese in Europa ad applicare la pena di morte, in contrasto con i valori europei;

20.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, alle Assemblee parlamentari dell'OSCE e del Consiglio d'Europa, al Segretariato della Comunità di Stati Indipendenti e al parlamento e al governo della Bielorussia.


(1)  Testi approvati, P6_TA(2008)0239.

(2)  GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.

(3)  GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1.


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