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Document 52008AR0160

    Parere del Comitato delle regioni — Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

    GU C 325 del 19.12.2008, p. 12–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.12.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 325/12


    Parere del Comitato delle regioni — Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

    (2008/C 325/03)

    IL COMITATO DELLE REGIONI

    chiede di garantire a tutti i produttori di energia a partire da fonti rinnovabili — di qualunque dimensione essi siano, inclusi i piccoli impianti — l'accesso ai programmi di sostegno; ritiene inoltre che, per motivi di coerenza, il sostegno alle energie rinnovabili debba essere affiancato da una progressiva eliminazione degli aiuti alla produzione e al consumo di combustibili fossili (ad eccezione di un eventuale sostegno destinato agli impianti di cogenerazione nell'ambito del teleriscaldamento), nonché alla produzione e al consumo di energia nucleare. Va prevista un'eccezione anche nei casi in cui la cattura e lo stoccaggio del carbonio vengano praticati per ridurre i quantitativi di biossido di carbonio prodotti dall'impiego di combustibili fossili,

    raccomanda di assicurare il massimo coordinamento tra le principali disposizioni europee in tale campo, vale a dire la direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia, la direttiva sull'efficienza energetica e i servizi energetici, il terzo pacchetto sulla liberalizzazione del mercato dell'energia e i vari elementi del pacchetto «energia — clima», tra cui in particolare la direttiva sulle energie rinnovabili,

    sollecita la Commissione a modificare l'articolo 4, chiedendo la partecipazione degli enti locali e regionali alla definizione dei piani d'azione nazionali e a tenere debito conto di questo fattore nella valutazione di tali piani,

    fa notare che un maggiore utilizzo dei biocarburanti nei trasporti potrà avere le ricadute positive previste solo se i biocarburanti saranno prodotti a partire da risorse ottenute in modo tale da non alterare l'equilibrio naturale dell'ambiente, l'approvvigionamento alimentare, l'equilibrio economico del mercato e quello sociale.

    Relatrice

    :

    Paula BAKER (UK/ALDE), membro del consiglio comunale di Basingstoke e Deane

    Testo di riferimento

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

    (COM(2008) 19 def.)

    I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

    IL COMITATO DELLE REGIONI

    Osservazioni generali

    1.

    accoglie favorevolmente la direttiva in materia di energie rinnovabili in quanto ritiene che la produzione di energia da fonti rinnovabili possa ridurre le emissioni di gas a effetto serra, rendere più sicuro l'approvvigionamento energetico, promuovere l'evoluzione tecnologica, incrementare l'occupazione e contribuire allo sviluppo regionale;

    2.

    sottolinea che ai fini del raggiungimento degli obiettivi della direttiva è essenziale costituire un'alleanza strategica degli enti regionali e locali, che permetta uno sviluppo «dal basso verso l'alto» delle energie rinnovabili;

    3.

    chiede che venga urgentemente elaborato un quadro legislativo inteso ad offrire una stabilità a lungo termine alle decisioni in materia di investimenti, in modo da consentire ai progetti innovativi che propongono energie rinnovabili di acquisire competitività rispetto alle tecnologie convenzionali;

    4.

    si compiace dell'adozione di obiettivi vincolanti in materia di energie rinnovabili, ma sottolinea che, per garantire una rapida attuazione della direttiva e il conseguimento degli obiettivi finali, occorre che anche gli obiettivi intermedi, definiti nella parte B dell'allegato 1 della proposta, siano vincolanti; chiede inoltre che gli enti locali e regionali partecipino alle discussioni con gli Stati membri in preparazione dei piani d'azione nazionali, al fine di assicurare un'adeguata supervisione degli obiettivi intermedi e una definizione degli strumenti operativi da adottare a livello locale;

    5.

    approva totalmente la proposta presentata dalla Commissione agli Stati membri di potenziare l'infrastruttura di rete elettrica per garantire il trasporto e la distribuzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili e assicurarle un accesso prioritario alla rete. Sottolinea tuttavia che l'accesso alla rete deve essere garantito ad un prezzo equo e competitivo, che si tratti di una tariffa di riacquisto o di altro tipo;

    6.

    sottolinea inoltre l'importanza di disporre di una infrastruttura di rete per il gas e il calore da fonti energetiche rinnovabili, compreso il calore residuo, e di dare a questi tipi di energia un adeguato accesso alle relative infrastrutture di rete;

    7.

    ritiene che i gestori della rete dovrebbero effettuare alcuni ragionevoli aggiustamenti per garantire l'accesso alle fonti energetiche rinnovabili, accollandosi i relativi costi in modo da evitare che questi vengano ripartiti tra tutti i consumatori di energia;

    8.

    si associa all'invito rivolto dalla Commissione alle autorità nazionali, regionali e locali in favore della promozione di edifici a basso consumo energetico e di edifici passivi. Anche se devono essere affrontate separatamente, queste politiche sono necessarie, importanti e pertinenti per realizzare gli obiettivi della direttiva sulle energie rinnovabili. Il Comitato raccomanda che le disposizioni in questo campo contenute nella direttiva sulle energie rinnovabili siano tenute nella debita considerazione nella prossima rielaborazione della direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia; raccomanda in generale di assicurare il massimo coordinamento tra le principali disposizioni europee in tale campo, vale a dire la direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia, la direttiva sull'efficienza energetica e i servizi energetici, il terzo pacchetto sulla liberalizzazione del mercato dell'energia e i vari elementi del pacchetto «energia — clima», tra cui in particolare la direttiva sulle energie rinnovabili. Proprio per conseguire gli obiettivi nazionali vincolanti occorre dedicare la massima attenzione all'applicazione a livello nazionale della direttiva sulle energie rinnovabili.

    Il ruolo degli enti locali e regionali

    9.

    ritiene che gli enti locali e regionali abbiano maturato le esperienze e le competenze necessarie per influenzare l'infrastruttura e la politica energetica sul loro territorio. Numerose regioni europee sono già impegnate nella promozione delle energie rinnovabili nel rispettivo territorio e si sono prefisse in questo settore degli obiettivi concreti, che perseguono attivamente. Esse influiscono già adesso sulle infrastrutture e sulle politiche energetiche tramite iniziative in materia di gestione territoriale e sviluppo regionale e indirizzando il comportamento dei singoli cittadini; in numerosi casi, inoltre, tali enti hanno offerto sostegno ad applicazioni innovative delle energie da fonti rinnovabili (solare, geotermica, eolica, idraulica e biomassa) nel campo dell'edilizia e dei trasporti, così come in altri settori;

    10.

    fa osservare che il passaggio dall'energia non rinnovabile a quella rinnovabile comporta un aumento della produzione energetica locale in impianti di dimensioni relativamente piccole il che consentirà anche di contenere le perdite di elettricità prodotte dalla sua trasmissione sulle lunghe distanze. Ciò interesserà e si ripercuoterà sulle attività di tutti gli enti locali e regionali;

    11.

    riconosce che le attività con le quali gli enti locali e regionali possono contribuire agli obiettivi della direttiva sono in particolare le seguenti:

    gestione territoriale (tramite specifiche chiare in materia di pianificazione e sviluppo, data la loro duplice funzione di organi di regolamentazione e di catalizzatori),

    proprietà e gestione di proprietà e suolo pubblici (compresi illuminazione stradale, edilizia, trasporti, nonché edifici ed uffici pubblici e flotte vincolate),

    fornitura di servizi di trasporto sostenibili e definizione di modalità alternative di trasporto (come biciclette o auto elettriche a noleggio),

    fornitura di reti di calore e di raffreddamento per abitazioni private o edifici pubblici di grandi dimensioni (piscine, scuole, edifici comunali o regionali, ecc.),

    sviluppo regionale,

    misure a beneficio di imprese di produzione energetica da fonti rinnovabili, comprese le sovvenzioni e l'accesso ai finanziamenti,

    concessione di sovvenzioni e accesso agevolato al credito per rendere l'energia rinnovabile accessibile alle singole famiglie, a organismi pubblici e a società,

    comunicazione con i cittadini,

    offerta di informazione e formazione (destinate a cittadini, costruttori, installatori e riparatori di apparecchiature, e PMI) riguardo ai regimi di sostegno esistenti,

    promozione della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione tecnologica nel settore dell'energia, specie per quanto concerne il risparmio di energia, l'efficienza energetica e le energie rinnovabili;

    12.

    invita la Commissione a resistere a eventuali pressioni volte a obbligare gli Stati membri a istituire organi amministrativi unici centralizzati, con il compito di gestire le domande e di fornire assistenza per i nuovi impianti a energia rinnovabile;

    13.

    invita a evitare l'applicazione retroattiva agli edifici pubblici delle norme sul «surplus energetico»;

    14.

    alla luce dell'esperienza dei piani nazionali d'azione per l'efficienza energetica (PNAEE), invita la Commissione ad allocare tutte le risorse necessarie (anche risorse umane) e ad adottare tutte le misure del caso (comprese le azioni giudiziarie e il ricorso alle sanzioni pecuniarie), per garantire che gli Stati membri presentino, nei termini indicati, piani d'azione nazionali di qualità in materia di energie rinnovabili (PANR), permettendo in tal modo di conseguire gli obiettivi della direttiva;

    15.

    sottolinea che gli enti locali e regionali gestiscono inoltre ingenti dotazioni finanziarie per l'acquisto, tramite appalto pubblico, di prodotti e di servizi che consumano energia. Nella fase di preparazione al passaggio verso un'Europa maggiormente dominata dalle energie rinnovabili, va promosso il ruolo significativo degli enti locali e regionali in termini di regolamentazione, innovazione e negoziazione con i settori delle energie rinnovabili;

    16.

    riconosce che le attività svolte dagli enti locali e regionali per ridurre la domanda globale di energia mediante misure per migliorare l'efficienza energetica contribuiscono in modo determinante alla realizzazione degli obiettivi stabiliti nella direttiva sulle energie rinnovabili.

    Piani d'azione nazionali

    17.

    ritiene che molte delle azioni (cfr. ad esempio l'articolo 12) incluse nei piani d'azione nazionali dovranno essere attuate dagli enti locali e regionali. Questi ultimi hanno già svolto numerose attività in questo campo e la loro esperienza dovrebbe essere messa a frutto pienamente in sede di elaborazione, applicazione e monitoraggio dei piani;

    18.

    sollecita pertanto la Commissione a modificare l'articolo 4, chiedendo la partecipazione degli enti locali e regionali alla definizione dei piani d'azione nazionali e a tenere debito conto di questo fattore nella valutazione di tali piani;

    19.

    ricordando l'esperienza dei piani nazionali d'azione per l'efficienza energetica (PNAEE), invita la Commissione a pubblicare in tempo utile delle linee direttrici per la preparazione dei piani d'azione nazionali comprendenti anche un piano tipo. Il coinvolgimento degli enti locali e regionali nell'elaborazione dei PAN figurerà chiaramente fra i punti chiave del processo di elaborazione dei PAN in qualsiasi modello, guida o altra forma di raccomandazione pubblicata dalla Commissione in materia.

    Misure di sostegno

    20.

    chiede alla Commissione di prendere urgentemente le misure necessarie per favorire l'adozione dei programmi di sostegno già esistenti a favore delle energie rinnovabili, quali i fondi strutturali, i prestiti della Banca europea per gli investimenti (BEI), il programma Energia intelligente per l'Europa nell'ambito del programma Competitività e innovazione (PCI), i vari programmi e iniziative del Settimo programma quadro di ricerca e il Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche presentato dalla Commissione nell'omonima comunicazione (COM(2007) 723 def.);

    21.

    chiede di garantire a tutti i produttori di energia a partire da fonti rinnovabili — di qualunque dimensione essi siano, inclusi i piccoli impianti — l'accesso ai programmi di sostegno; ritiene inoltre che, per motivi di coerenza, il sostegno alle energie rinnovabili debba essere affiancato da una progressiva eliminazione degli aiuti alla produzione e al consumo di combustibili fossili (ad eccezione di un eventuale sostegno destinato agli impianti di cogenerazione nell'ambito del teleriscaldamento), nonché alla produzione e all'uso di energia nucleare. Va prevista un'eccezione anche nei casi in cui la cattura e lo stoccaggio del carbonio vengano praticati per ridurre i quantitativi di biossido di carbonio prodotti dall'impiego di combustibili fossili;

    22.

    desidera che la Commissione riconosca il contributo della R&S e garantisca che vengano stanziate risorse sufficienti per incoraggiare tale settore a sfruttare le fonti di energia marine pulite e rinnovabili come il vento, le onde, le maree e le correnti oceaniche; fa presente che i programmi di sostegno nazionali e regionali, che apportano soluzioni adatte alle situazioni nazionali, regionali e locali, si sono dimostrati in grado di promuovere con successo le energie rinnovabili. In questo contesto, e malgrado un sostegno aggiuntivo a livello europeo rimanga sempre auspicabile, i programmi di sostegno nazionali e regionali devono rimanere i principali strumenti di promozione di questo tipo di energie. Bisogna evitare ogni standardizzazione su scala europea dei termini e delle condizioni dei programmi di sostegno.

    Garanzie di origine

    23.

    fa osservare che la proposta della Commissione di introdurre garanzie di origine a livello comunitario allo scopo di certificare l'elettricità, il riscaldamento e il raffreddamento prodotti da fonti energetiche rinnovabili è in linea con quanto già suggerito dal CdR nel parere sul tema Limitare il surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici a +2 gradi Celsius e includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione  (1), vale a dire l'introduzione di certificati di energia verde;

    24.

    ritiene che il ricorso a garanzie di origine anche ai fini dello scambio e della contabilizzazione sia eccessivamente complicato e suggerisce alla Commissione di riesaminarlo e chiarirlo, allo scopo di garantire meglio la trasparenza e la certezza giuridica del sistema. Suggerisce anche che, al tempo stesso, la Commissione si preoccupi di assicurare che il sistema di scambio e di commercializzazione delle garanzie d'origine non rappresenti un rischio per l'attuazione e l'efficacia dei programmi di sostegno nazionali o regionali e di prevedere un apposito certificato per lo scambio volontario;

    25.

    è del parere che occorra tener conto del contributo fornito dalla microgenerazione, affinché questo elemento della strategia energetica globale di ogni Stato membro sia adeguatamente riconosciuto e sostenuto.

    Informazione e formazione

    26.

    fa osservare che la produzione, la distribuzione e l'uso di energia cambiano rapidamente, e ritiene che il ritmo con cui mutano sia destinato ad aumentare negli anni a venire. Occorre garantire un'ampia diffusione dell'informazione e della formazione, in modo che i produttori, gli installatori di apparecchiature e i consumatori di energia abbiano un'adeguata comprensione delle nuove tecnologie e i cambiamenti possano avvenire in modo efficiente ed equo;

    27.

    approva la proposta della Commissione, che prevede che gli Stati membri mettano a punto sistemi adeguati di informazione, orientamento e certificazione;

    28.

    sottolinea che gli enti locali e regionali svolgono un ruolo importante in fatto di istruzione e formazione, e vengono con sempre maggior frequenza consultati dai cittadini, che esigono un miglioramento dell'informazione attualmente disponibile. Tali enti saranno altresì coinvolti in via diretta nel fornire orientamenti riguardo ai controlli e agli standard di progettazione dei nuovi edifici. Sollecita pertanto la piena partecipazione degli enti locali e regionali allo sviluppo e all'attuazione di sistemi di informazione, sensibilizzazione, orientamento, istruzione e formazione.

    Biocarburanti

    29.

    sottolinea che gli enti locali e regionali hanno promosso il ricorso ai biocarburanti, ad esempio mediante la raccolta degli oli di cucina usati in modo da produrre biodiesel da destinare al parco macchine comunale, la produzione di biogas da fanghi di depurazione e da altri rifiuti biologici da destinare anch'essi al parco macchine comunale, e la produzione di pellet di legno impiegati in primo luogo per il riscaldamento, ma anche nell'ambito della cogenerazione, provenienti da foreste e da residui legnosi gestiti localmente. vanno altresì potenziati gli sforzi avviati in molte regioni europee per la creazione di «reti biocarburanti». Queste reti coordinano la produzione e il consumo di biocarburanti a livello regionale; se la produzione di biocarburanti è sostenibile, nel senso che tiene conto di tutti gli aspetti economici, ambientali e sociali, tali reti possono contribuire allo sviluppo delle economie regionali;

    30.

    ritiene che l'obiettivo del 10 % per l'utilizzo di energie rinnovabili nel settore dei trasporti sia più facilmente raggiungibile aumentando la diffusione di veicoli elettrici alimentati con elettricità da energia rinnovabile;

    31.

    sostiene che i biocarburanti derivanti da rifiuti, sottoprodotti e residui presentano due vantaggi in termini di lotta al cambiamento climatico: da un lato, riducono le emissioni prodotte dai mezzi di trasporto e sottraggono materiale al flusso di rifiuti consentendo una gestione oculata della risorsa costituita dalla biomassa e, dall'altro, non vengono a competere con la produzione dei prodotti alimentari;

    32.

    fa notare che un maggiore utilizzo dei biocarburanti nei trasporti potrà avere le ricadute positive previste solo se i biocarburanti saranno prodotti a partire da risorse ottenute in modo tale da non alterare l'equilibrio naturale dell'ambiente, l'approvvigionamento alimentare, l'equilibrio economico del mercato e quello sociale;

    33.

    osserva che le emissioni di inquinanti atmosferici dannosi per la salute umana prodotti dai biocarburanti utilizzati nei trasporti variano in funzione delle fonti. Potenzialmente, quindi, i biocarburanti possono contribuire a migliorare o a peggiorare la qualità dell'aria, per la cui gestione le amministrazioni locali sono chiamate a svolgere un ruolo chiave;

    34.

    invita pertanto a intraprendere ricerche approfondite sulle emissioni dal tubo di scarico per i diversi biocarburanti e a tenere conto dell'impatto sulla qualità dell'aria, a fianco della valutazione della sostenibilità, secondo un approccio olistico;

    35.

    raccomanda di inserire nei PAN, all'elaborazione dei quali saranno associati gli enti locali e regionali, disposizioni dettagliate sulle risorse da utilizzare per la produzione dei biocarburanti. I PAN dovrebbero tener conto della specificità delle risorse naturali e del potenziale agricolo di ciascuno degli Stati membri;

    36.

    insiste affinché venga garantito il sostegno ai biocarburanti che offrono risparmi significativi e quantificati di emissioni di gas a effetto serra;

    37.

    prende atto del fatto che la coltivazione di biomassa cellulosica (2) e di alghe, ha un impatto più limitato sulla produzione alimentare e provoca danni minori alle risorse agricole, purché sia compatibile con altre attività marine; nonostante i metodi di produzione siano ancora in fase di sperimentazione, si prevede una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra fino al 90 % (3). Inoltre, si possono produrre carburanti per veicoli a partire da rifiuti trasformati in biogas mediante digestione anaerobica, con una corrispettiva riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

    38.

    invita la Commissione europea a sviluppare ulteriormente i criteri di sostenibilità ambientale per i biocarburanti, definiti nell'articolo 15 della proposta di direttiva. Questi criteri dovrebbero, fra l'altro, apportare una soluzione ai problemi seguenti, che risultano cruciali per la sostenibilità dei biocarburanti in generale:

    il problema dei fattori produttivi (pratiche intensive che utilizzano concimi e antiparassitari di sintesi),

    il problema dei risparmi idrici nelle pratiche colturali,

    l'uso di terreni che potrebbero essere utilizzati per produzioni alimentari.

    Inoltre, sulla scorta degli esempi delle reti regionali summenzionate, invita la Commissione a prendere in debita considerazione il potenziale delle catene regionali di produzione/consumo;

    39.

    sollecita una rigorosa valutazione della sostenibilità dei biocarburanti, in linea con gli sviluppi tecnologici, e una modifica, in funzione dei progressi tecnologici, della riduzione minima delle emissioni di gas a effetto serra prevista;

    40.

    ritiene che i criteri di sostenibilità debbano essere applicati ai biocarburanti prodotti sia all'interno sia al di fuori dell'UE, affinché i cittadini possano prendere le loro decisioni d'acquisto in piena sicurezza e avere totale fiducia nei programmi messi a punto dai loro enti locali;

    41.

    reputa che i biocarburanti vadano prodotti in maniera sostenibile e limitando al minimo l'incidenza sul clima. Occorre assolutamente evitare di disboscare le superfici totalmente ricoperte da foreste per destinarle alle colture energetiche che, in realtà, hanno minori capacità di assorbimento di biossido di carbonio.

    II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

    Emendamento 1

    Articolo 3, paragrafo 3

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    Ogni Stato membro assicura che la propria quota di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti nel 2020 sia almeno pari al 10 % del consumo energetico finale nel settore dei trasporti nello Stato membro.

    Per il calcolo dell'energia totale consumata nel settore dei trasporti ai fini del primo comma non si tiene conto dei prodotti petroliferi diversi dalla benzina e dal gasolio.

    Ogni Stato membro assicura che la propria quota di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti nel 2020 sia almeno pari al 10 % del consumo energetico finale nel settore dei trasporti nello Stato membro. Tale energia può essere prodotta solo a partire da risorse ottenute in modo tale da non alterare l'equilibrio naturale dell'ambiente e quello economico del mercato nei diversi Stati membri.

    Per il calcolo dell'energia totale consumata nel settore dei trasporti ai fini del primo comma non si tiene conto dei prodotti petroliferi diversi dalla benzina e dal gasolio.

    Motivazione

    I metodi di produzione dei biocarburanti che consentono di ridurre sensibilmente i gas a effetto serra sono ancora in fase di sperimentazione. Fissare un obiettivo in questo momento significa rischiare una distorsione del mercato mondiale dei prodotti alimentari.

    Emendamento 2

    Articolo 4, paragrafo 1

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    Ogni Stato membro adotta un piano di azione nazionale.

    I piani di azione nazionali fissano gli obiettivi degli Stati membri per la quota di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020 e le misure da adottare per raggiungere detti obiettivi, ivi comprese le politiche nazionali per lo sviluppo delle risorse della biomassa esistenti e per lo sfruttamento di nuove risorse della biomassa, nonché le misure da adottare per rispettare i requisiti di cui agli articoli da 12 a 17.

    Ogni Stato membro adotta un piano di azione nazionale. , sulla base dei piani d'azione per l'energia, elaborati a livello locale e regionale e coordinati con le politiche regionali e di uso del territorio. Gli Stati membri consultano e coinvolgono attivamente gli enti locali e regionali, già nella fase iniziale, nella preparazione dei piani d'azione nazionali.

    I piani di azione nazionali fissano gli obiettivi degli Stati membri per la quota di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020 e le misure da adottare per raggiungere detti obiettivi, ivi compreso l'utilizzo del Green Public Procurement (appalti pubblici verdi), attraverso l'introduzione di criteri ecologici che favoriscano l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili nell'acquisto di servizi energetici da parte delle amministrazioni pubbliche , e il ricorso alle politiche nazionali per lo sviluppo delle risorse della biomassa esistenti e per lo sfruttamento di nuove risorse della biomassa, nonché le misure da adottare per rispettare i requisiti di cui agli articoli da 12 a 17.

    Motivazione

    Dato che molte delle azioni incluse nei piani d'azione nazionali dovranno essere applicate dagli enti locali e regionali, un coinvolgimento di questi ultimi è essenziale nell'elaborazione dei piani stessi.

    I 25 Stati membri, nell'ambito della strategia per la diffusione delle tecnologie ambientali ETAP, hanno approvato dei piani di azione nazionale per il Green Public Procurement (l'Italia l'ha approvato con Decreto interministeriale dell'11 aprile 2008). Si deve utilizzare il GPP per introdurre dei criteri ecologici (relativi all'uso di fonti energetiche rinnovabili) nelle forniture pubbliche relative ai servizi energetici.

    La proposta di direttiva nella sua attuale formulazione contiene solo riferimenti limitati al ruolo positivo che gli enti locali e regionali possono svolgere (articoli 12, paragrafo 1, lettera a), e articolo 12, paragrafi 3 e 7). Pur riconoscendo che l'intenzione della Commissione è quella di dare priorità al conseguimento dell'obiettivo senza ipotecare le modalità che gli Stati membri potrebbero scegliere per raggiungerlo, l'emendamento può aiutare ad aumentare la visibilità e il rispetto delle competenze del livello di governo subnazionale in questo contesto e incoraggiare le autorità nazionali a coinvolgerlo attivamente al momento di definire e applicare i loro piani nazionali.

    Emendamento 3

    Articolo 12, paragrafo 3

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    Gli Stati membri impongono agli organi amministrativi locali e regionali l'obbligo di prendere in considerazione l'installazione di apparecchiature e sistemi di produzione di riscaldamento o di raffreddamento e di elettricità da fonti rinnovabili e l'installazione di apparecchiature e sistemi di riscaldamento o di raffreddamento urbani in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali.

    Gli Stati membri impongono agli organi amministrativi locali e regionali l'obbligo di prendere in considerazione l'installazione di apparecchiature e sistemi di produzione di riscaldamento o di raffreddamento e di elettricità da fonti rinnovabili e l'installazione di apparecchiature e sistemi di riscaldamento o di raffreddamento urbani in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali, commerciali, destinate ad uffici o residenziali.

    Emendamento 4

    Articolo 13, paragrafo 1

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento

    Gli Stati membri assicurano che le informazioni sulle misure di sostegno siano messe a disposizione di consumatori, imprese edili, installatori, architetti e fornitori di apparecchiature e di sistemi di riscaldamento, di raffreddamento e per la produzione di elettricità e di veicoli che possono utilizzare miscele a elevata percentuale di biocarburanti o biocarburanti puri.

    Gli Stati membri assicurano, con la partecipazione degli enti locali e regionali, che le informazioni sulle misure di sostegno siano messe a disposizione di consumatori, imprese edili, installatori, architetti e fornitori di apparecchiature e di sistemi di riscaldamento, di raffreddamento e per la produzione di elettricità e di veicoli che possono utilizzare miscele a elevata percentuale di biocarburanti o biocarburanti puri.

    Motivazione

    Nell'attività di formazione e informazione per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili gli enti locali e regionali devono avere un ruolo importante per garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma 20-20-20.

    Emendamento 5

    Articolo 13, paragrafo 4

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento

    Gli Stati membri elaborano orientamenti per gli urbanisti e gli architetti per consentire loro di considerare correttamente l'uso dell'energia da fonti rinnovabili e dei sistemi di riscaldamento e di raffreddamento urbani in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali.

    Gli Stati membri elaborano, con la partecipazione degli enti locali e regionali, orientamenti per gli urbanisti e gli architetti per consentire loro di considerare correttamente l'uso dell'energia da fonti rinnovabili e dei sistemi di riscaldamento e di raffreddamento urbani in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali.

    Motivazione

    Nell'attività di formazione e informazione per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili gli enti locali e regionali devono avere un ruolo importante per garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma 20-20-20.

    Emendamento 6

    Articolo 14 bis

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

     

    Mantenendo inalterata l'affidabilità e la sicurezza della rete, gli Stati membri assicurano che i gestori della rete di trasmissione e della rete di distribuzione presenti sul loro territorio garantiscano che il gas prodotto da fonti energetiche rinnovabili e il calore residuo abbiano un accesso prioritario alle reti destinate a tali forme di energia, a condizioni ragionevoli.

    Motivazione

    Bisogna fare in modo che, con il tempo, il gas (biogas) e il calore prodotto dalle energie rinnovabili abbiano accesso alle reti destinate a tali forme di energia. Lo sfruttamento del calore residuo prodotto dai processi industriali, dall'incenerimento di rifiuti ecc. è un modo molto efficace di risparmiare energia primaria.

    Bruxelles, 8 ottobre 2008.

    Il presidente

    del Comitato delle regioni

    Luc VAN DEN BRANDE


    (1)  CdR 110/2007 fin.

    (2)  Legno (salice, pioppo ibrido, eucalipto), erbe perenni giganti (panico verga, miscanthus), residui di colture agricole e rifiuti urbani organici.

    (3)  National Geographic, ottobre 2007, Engineering and Technology, maggio 2008.


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