Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AP0612

Stoccaggio geologico del biossido di carbonio ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica delle direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio e delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 (COM(2008)0018 — C6-0040/2008 — 2008/0015(COD))
P6_TC1-COD(2008)0015 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 dicembre 2008 in vista dell’adozione della direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e del regolamento (CE) n. 1013/2006
ALLEGATO DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

GU C 45E del 23.2.2010, p. 136–138 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CE 45/136


Stoccaggio geologico del biossido di carbonio ***I

P6_TA(2008)0612

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica delle direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio e delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 (COM(2008)0018 — C6-0040/2008 — 2008/0015(COD))

(2010/C 45 E/44)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0018),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0040/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0414/2008);

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;

4.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


P6_TC1-COD(2008)0015

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 dicembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2009/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e del regolamento (CE) n. 1013/2006

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima lettura corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2009/31/CE)


ALLEGATO

DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

Dichiarazione della Commissione sui sviluppi più recenti nell'applicazione delle tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio (tecnologie CCS)

A partire dal 2010 la Commissione presenterà periodicamente una relazione sugli sviluppi più recenti nell'applicazione delle tecnologie CCS nell'ambito delle attività correlate alla gestione della rete di progetti dimostrativi delle tecnologie CCS. Tale relazione comprenderà informazioni sui progressi realizzati nell'installazione degli impianti di dimostrazione CCS e nello sviluppo delle tecnologie CCS, su una stima dei costi e sullo sviluppo delle infrastrutture di trasporto e di stoccaggio di CO2.

Dichiarazione della Commissione sulle bozze di decisione in materia di autorizzazioni e bozze di decisione relative al trasferimento a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva

La Commissione pubblicherà tutti i pareri sulle bozze di decisione in materia di autorizzazioni a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva, e sulle bozze di decisione relative al trasferimento a norma dell'articolo 18, paragrafo 2. La versione pubblicata dei pareri non conterrà tuttavia alcuna informazione la cui riservatezza sia garantita nell'ambito delle eccezioni all'accesso del pubblico alle informazioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1049/2001 e (CE) n. 1367/2006 riguardanti, rispettivamente, l'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43) e l'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).

Dichiarazione della Commissione sull'opportunità di considerare il biossido di carbonio una sostanza specificata con valori limite adeguati in una versione riveduta della direttiva Seveso

Il biossido di carbonio è una sostanza comune che non è attualmente classificata come pericolosa. Al momento, quindi, il trasporto e i siti di stoccaggio di CO2 non sono contemplati nella direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (direttiva Seveso). Sulla base dell'analisi preliminare effettuata dalla Commissione delle informazioni disponibili sul trasporto di CO2, sia le prove empiriche che i modelli sembrano indicare che il trasporto mediante gasdotto non presenta rischi maggiori rispetto al trasporto del gas naturale effettuato con il medesimo mezzo. Lo stesso sembrerebbe valere per il trasporto marittimo di CO2 rispetto al trasporto marittimo di gas naturale liquefatto e di gas di petrolio liquefatto. Sembra inoltre probabile che il rischio di incidente da un sito di stoccaggio di CO2, dovuto a una rottura al momento dell'iniezione o a una fuoriuscita successiva alla stessa, sia irrilevante. Ciononostante, la possibilità di classificare il CO2 come una sostanza specificata nell'ambito della direttiva Seveso sarà esaminata più attentamente in sede di elaborazione della revisione proposta della direttiva, prevista per fine 2009/inizio 2010. Qualora dalla valutazione emerga un rischio potenziale significativo di incidente, la Commissione proporrà di inserire il CO2 come sostanza specificata con valori limite adeguati nella direttiva Seveso riveduta. In tal caso la Commissione proporrebbe inoltre di apportare le opportune modifiche all'allegato III della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (direttiva sulla responsabilità ambientale) per garantire che tutti gli impianti Seveso che trattano CO2 supercritico siano contemplati in tale direttiva.

Dichiarazione della Commissione sul sequestro minerale di CO2:

Il sequestro minerale di CO2 (la fissazione di CO2 sotto forma di carbonati inorganici) rappresenta una tecnologia potenziale di riduzione del cambiamento climatico che potrebbe in linea di principio essere utilizzata nelle stesse categorie di impianti industriali che fanno ricorso allo stoccaggio geologico di CO2. Tuttavia questa tecnologia è ancora in fase di messa a punto. Oltre alla penalità energetica (1) associata alla cattura di CO2, attualmente anche il processo di carbonatazione minerale comporta una penalità energetica, fenomeno che dovrà essere esaminato prima di poter prevedere un'applicazione commerciale. Come nel caso dello stoccaggio geologico, sarebbe necessario anche stabilire i controlli necessari per garantire la sicurezza della tecnologia sotto il profilo ambientale. Date le differenze fondamentali fra le due tecnologie, è probabile che tali controlli differiscano sostanzialmente da quelli per lo stoccaggio geologico. Alla luce di queste considerazioni la Commissione seguirà attentamente i progressi tecnici del sequestro minerale con l'obiettivo di elaborare un quadro giuridico che consenta un sequestro minerale sicuro sotto il profilo ambientale e ne permetta il riconoscimento nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissioni, una volta che la tecnologia abbia raggiunto un livello adeguato di sviluppo. Considerato l'interesse degli Stati membri per questa tecnologia e il ritmo del progresso tecnologico, una prima valutazione dovrebbe poter essere effettuata verso il 2014, o prima se le circostanze lo consentono.


(1)  Penalità energetica («Energy penalty») è il termine utilizzato per indicare il fatto che un impianto che effettua la cattura o la mineralizzazione di CO2 utilizza una parte dell'energia per tali processi e richiede pertanto più energia di un impianto che ha una produzione equivalente, ma non effettua la cattura/mineralizzazione.


Top