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Document 52008AP0452

    Reti e servizi di comunicazione elettronica, tutela dalla vita privata e dei consumatori ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori (COM(2007)0698 — C6-0420/2007 — 2007/0248(COD))
    P6_TC1-COD(2007)0248 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 settembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/ …/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori
    ALLEGATO I DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI CITATI ALL'ARTICOLO 10 (CONTROLLO DELLE SPESE), ALL'ARTICOLO 29 (PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI) E ALL'ARTICOLO 30 (FACILITARE IL CAMBIAMENTO DI FORNITORE)
    ALLEGATO II INFORMAZIONI DA PUBBLICARE A NORMA DELL'ARTICOLO 21 (TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI)
    ALLEGATO III PARAMETRI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

    GU C 8E del 14.1.2010, p. 359–393 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.1.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 8/359


    Mercoledì 24 settembre 2008
    Reti e servizi di comunicazione elettronica, tutela dalla vita privata e dei consumatori ***I

    P6_TA(2008)0452

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 settembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori (COM(2007)0698 — C6-0420/2007 — 2007/0248(COD))

    2010/C 8 E/47

    (Procedura di codecisione: prima lettura)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0698),

    visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0420/2007),

    visto l'articolo 51 del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0318/2008);

    1.

    approva la proposta della Commissione quale emendata;

    2.

    chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

    3.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


    Mercoledì 24 settembre 2008
    P6_TC1-COD(2007)0248

    Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 settembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/ …/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

    vista la proposta della Commissione ║,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    visto il parere del Comitato delle regioni (2),

    dopo aver consultato il Garante europeo della protezione dei dati (3),

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il funzionamento delle ║ direttive ║2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate (direttiva accesso) (5), ║ 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica e all'interconnessione delle medesime (direttiva autorizzazioni) (6), ║ 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (7), ║ 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (8) e ║2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (9), che costituiscono il quadro normativo in vigore per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche, è sottoposto a un riesame periodico da parte della Commissione al fine di determinare, in particolare, se siano necessarie modifiche in funzione del progresso tecnico e dell'evoluzione dei mercati.

    (2)

    A tale riguardo, la Commissione ha presentato i primi risultati nella comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 29 giugno 2006, sul riesame del quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.

    (3)

    La riforma del quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, compreso il rafforzamento delle disposizioni riguardanti gli utenti disabili, rappresenta una tappa essenziale verso il completamento dello spazio europeo unico dell'informazione e verso una società dell'informazione per tutti. Questi obiettivi rientrano nel quadro strategico per lo sviluppo della società dell'informazione, descritto nella comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni del 1o giugno 2005 intitolata «i2010 — una società dell'informazione per la crescita e l'occupazione».

    (4)

    Il servizio universale costituisce una rete di protezione per le persone le cui risorse finanziarie, ubicazione geografica o particolari esigenze sociali non consentono di accedere ai servizi di base a disposizione della grande maggioranza dei cittadini. L'esigenza fondamentale del servizio universale stabilita dalla direttiva 2002/22/CE è quella di fornire agli utenti che lo richiedano un collegamento alla rete telefonica pubblica in postazione fissa e ad un prezzo ragionevole. Essa non tratta pertanto né i servizi mobili né l'accesso a banda larga a Internet. Tale esigenza basilare si vede ora confrontata a sviluppi tecnologici e di mercato tali per cui le comunicazioni mobili possono rappresentare in numerose aree la forma principale di accesso e grazie alle quali le reti adottano sempre più spesso la tecnologia associata alle comunicazioni mobili e a banda larga. Tali sviluppi sollevano la necessità di valutare se siano rispettate le condizioni tecniche, sociali ed economiche che giustificano l'inclusione delle comunicazioni mobili e l'accesso alla banda larga fra gli obblighi di servizio universale nonché di considerare i connessi aspetti finanziari. A tal fine la Commissione presenterà entro l'autunno 2008 un riesame della portata dell'obbligo di servizio universale e proposte di riforma della direttiva 2002/22/CE, per conseguire i necessari obiettivi di pubblico interesse. La revisione prenderà in considerazione la competitività economica e sarà corredata da un'analisi delle condizioni sociali, commerciali e tecnologiche e del rischio di esclusione sociale. Essa affronterà anche le questioni della sostenibilità tecnica ed economica, dei costi stimati, dell'allocazione dei costi e dei modelli di finanziamento per ogni obbligo di servizio universale ridefinito. Poiché le questioni attinenti alla portata dell'obbligo di servizio universale saranno tutte trattate separatamente nell'ambito della predetta procedura, la presente direttiva si rivolge esclusivamente agli altri aspetti della direttiva 2002/22/CE.

    (5)

    A fini di chiarezza e semplicità, la presente direttiva riguarda esclusivamente le modifiche alle direttive 2002/22/CE e 2002/58/CE.

    (6)

    Salvo quanto previsto dalla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità  (10) , in particolare i requisiti per il loro uso da parte di utenti disabili di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), l'ambito di applicazione della direttiva 2002/22/CE deve essere esteso ad alcuni aspetti concernenti le apparecchiature terminali, onde agevolare l'accesso alle reti e la fruizione dei servizi. Tra tali apparecchiature figurano attualmente le apparecchiature terminali radio e televisive di sola ricezione nonché speciali dispositivi terminali per non udenti.

    (7)

    Gli Stati membri devono introdurre misure per sostenere la creazione di un mercato di prodotti e servizi di grande diffusione che integrino le funzionalità previste per gli utenti disabili. A tale scopo si potrà ad esempio, fare riferimento a norme europee, introducendo criteri in materia di accessibilità elettronica (eAccessibility) nelle procedure per gli appalti pubblici e nella prestazione di servizi legati ai bandi di gara e dando attuazione alla legislazione a tutela dei diritti delle persone disabili.

    (8)

    Occorre adeguare determinate definizioni per conformarle al principio della neutralità tecnologica e per tenere il passo del progresso tecnologico. In particolare, occorre separare le condizioni per la fornitura di un servizio dagli effettivi elementi di definizione di un servizio telefonico accessibile al pubblico, vale a dire un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente attraverso la selezione o la preselezione del vettore o la rivendita, chiamate nazionali e/o internazionali digitando uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale , e che preveda appositi mezzi di comunicazione per i disabili che utilizzano servizi di ritrasmissione testuale o di «conversazione globale», a prescindere dal fatto che detto servizio sia basato su una tecnologia a commutazione di circuito o di pacchetto. É la natura stessa di questo servizio a essere bidirezionale consentendo a entrambi gli interlocutori di comunicare. Un servizio che non rispetta tali condizioni , come ad esempio un'applicazione «click-through» su un sito web del servizio utenti, non è un servizio telefonico accessibile al pubblico.

    (9)

    È necessario chiarire l'applicazione di determinate disposizioni per tenere conto di situazioni in cui un fornitore di servizio rivende, eventualmente con il proprio marchio, servizi telefonici disponibili al pubblico forniti da un'altra impresa.

    (10)

    Il progresso tecnologico e l'evoluzione dei mercati spingono gradualmente le reti verso la tecnologia IP (Internet Protocol) ed ai consumatori è offerta una scelta sempre più ampia di fornitori di servizi vocali concorrenti. È opportuno, pertanto che gli Stati membri siano in grado di separare gli obblighi di servizio universale che riguardano la fornitura di un collegamento alla rete di comunicazione pubblica in postazione fissa dalla fornitura di un servizio telefonico accessibile al pubblico (comprese le chiamate ai servizi d'emergenza attraverso il numero «112»). Tale separazione non deve pregiudicare la portata degli obblighi di servizio universale definiti e riesaminati a livello comunitario. Gli Stati membri che usano altri numeri di emergenza nazionali in aggiunta al «112» possono imporre alle imprese obblighi analoghi per quanto riguarda l'accesso a questi numeri di emergenza nazionali.

    (11)

    Le autorità nazionali di regolamentazione devono essere in grado di sorvegliare l'andamento e il livello delle tariffe al dettaglio dei servizi che rientrano negli obblighi di servizio universale, anche se uno Stato membro non ha ancora designato un'impresa come fornitore di servizio universale.

    (12)

    Occorre sopprimere gli obblighi obsoleti destinati a facilitare la transizione dal vecchio quadro normativo del 1998 al quadro del 2002, nonché le disposizioni che si sovrappongono a quelle fissate nella direttiva 2002/21/CE e ne costituiscono un doppione.

    (13)

    È opportuno abrogare, in quanto non più necessaria, la disposizione relativa alla fornitura di un insieme minimo di linee affittate al dettaglio, che era necessaria per garantire l'applicazione senza soluzione di continuità del quadro normativo del 1998 nel settore delle linee affittate, caratterizzato, al momento dell'entrata in vigore del quadro del 2002, da un grado di competitività ancora insufficiente.

    (14)

    Il fatto di continuare ad imporre la selezione e la preselezione del vettore direttamente mediante la legislazione comunitaria potrebbe ostacolare il progresso tecnologico. È opportuno, piuttosto, che siano le autorità nazionali di regolamentazione ad imporre tali misure correttive, conformemente alle procedure di cui alla direttiva 2002/21/CE.

    (15)

    Le disposizioni contrattuali devono applicarsi non soltanto ai consumatori ma anche ad altri utenti finali, in primo luogo le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) che potrebbero preferire un contratto studiato per le esigenze del consumatore. Per non imporre inutili oneri amministrativi ai fornitori di servizi e per evitare le complessità legate alla definizione di PMI, le disposizioni contrattuali non dovranno applicarsi agli altri utenti finali automaticamente, ma solo su richiesta. Gli Stati membri dovranno adottare misure appropriate per informare le PMI di questa possibilità.

    (16)

    I fornitori di servizi di comunicazione elettronica devono essere tenuti a informare adeguatamente i loro clienti sulla fornitura o no dell'accesso ai servizi d'emergenza e di informazioni sulla localizzazione del chiamante e a comunicare ai clienti informazioni chiare e trasparenti nel contratto iniziale e, successivamente, a scadenze regolari, ad esempio nelle informazioni sulla fatturazione. Tali informazioni dovrebbero includere gli eventuali limiti di copertura del territorio, sulla base dei parametri tecnico-operativi programmati per il servizio e dell'infrastruttura disponibile. Se il servizio non è fornito su una rete di telefonia a commutazione di circuito, le informazioni dovranno includere il livello di affidabilità dell'accesso e delle informazioni sulla localizzazione del chiamante rispetto al servizio fornito su una rete a commutazione di circuito, tenendo conto degli attuali standard tecnologici e qualitativi e di ogni parametro di qualità del servizio indicato nella direttiva 2002/22/CE. Le chiamate vocali restano la forma più sicura ed affidabile di accesso ai servizi di emergenza. Altri mezzi di contatto, come i messaggi da telefoni cellulari (SMS), potrebbero risultare meno affidabili e mancare di immediatezza. Gli Stati membri dovrebbero comunque, ove lo giudichino opportuno, mantenere la facoltà di promuovere lo sviluppo e l'implementazione di altri mezzi di accesso ai servizi di emergenza in grado di assicurare un accesso equivalente a quello delle chiamate vocali. È opportuno che i clienti siano anche informati dei tipi di interventi che il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica può adottare per far fronte alle minacce alla sicurezza o per reagire ad un incidente riguardante la sicurezza o l'integrità, dato che tali misure potrebbero avere ripercussioni dirette o indirette sui dati o sulla vita privata dei clienti o su altri aspetti del servizio fornito.

    (17)

    Riguardo alle apparecchiature terminali, il contratto con il consumatore dovrà specificare le eventuali restrizioni d'uso imposte dal fornitore di servizi all'utente, come il blocco della carta SIM nei dispositivi mobili, e le eventuali commissioni dovute in caso di cessazione del contratto, anticipata o per scadenza naturale, compresi gli eventuali costi addebitati agli utenti che intendono conservare l'apparecchiatura.

    (18)

    Senza che ciò imponga al fornitore di servizi l'obbligo di intervenire al di là di quanto previsto dal diritto comunitario, il contratto con il consumatore deve anche specificare il tipo di azione che il fornitore può eventualmente adottare in caso di incidenti o minacce alla sicurezza o all'integrità, e di vulnerabilità, e le eventuali disposizioni in materia di compensazione da lui previste per tali casi.

    (19)

    Allo scopo di affrontare gli aspetti di interesse pubblico per quanto riguarda l'utilizzazione dei servizi di comunicazione e allo scopo di incoraggiare la protezione dei diritti e delle libertà dei terzi, le autorità nazionali competenti dovrebbero essere in grado di elaborare e diffondere, con l'aiuto dei fornitori, informazioni di interesse pubblico relative all'utilizzazione dei servizi di comunicazione. Tali informazioni dovrebbero includere avvertenze di interesse pubblico concernenti le violazioni del diritto d'autore, altri usi illegali e la diffusione di contenuti dannosi, nonché consigli e mezzi di protezione contro i rischi alla sicurezza personale che possono, ad esempio, sorgere in seguito alla divulgazione di informazioni personali e in alcuni casi riservate e di dati personali. Tali informazioni potrebbero essere coordinate tramite la procedura di cooperazione di cui all'articolo 33, paragrafo 2 bis della direttiva 2002/22/CE. Tali informazioni di pubblico interesse dovrebbero essere aggiornate ogni qualvolta sia necessario e dovrebbero essere presentate in formati comprensibili su supporto cartaceo e formato elettronico, come prescritto da ogni Stato membro, e sui siti web delle autorità pubbliche nazionali. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di obbligare i fornitori a diffondere tali informazioni standardizzate a tutti i loro clienti in modo ritenuto idoneo dalle autorità nazionali di regolamentazione. I costi addizionali significativi incorsi dai fornitori di servizi per diffondere tali informazioni dovrebbero essere concordati tra i fornitori e le autorità competenti ed essere a carico di tali autorità. Le informazioni in questione devono figurare anche nei contratti.

    (20)

    Il diritto, per l'abbonato, di recedere da un contratto senza penalità fa riferimento alle modifiche delle condizioni contrattuali che sono imposte dai fornitori di reti e/o servizi di comunicazione elettronica.

    (21)

    La direttiva 2002/22/CE si applica rispettando senza eccezioni le norme comunitarie in materia di tutela dei consumatori e le norme nazionali conformi al diritto comunitario.

    (22)

    Gli utenti finali dovrebbero decidere quali contenuti legittimi poter trasmettere e ricevere, e quali servizi, applicazioni, hardware e software intendono usare a tal fine, senza pregiudizio per la necessità di preservare l'integrità e la sicurezza delle reti e dei servizi. È opportuno che un mercato concorrenziale caratterizzato da offerte trasparenti secondo il disposto della direttiva 2002/22/CE assicuri agli utenti finali la possibilità di accedere a qualsiasi contenuto lecito e di distribuire tale contenuto, nonché di utilizzare qualsiasi applicazione e/o servizio lecito di loro scelta, come stabilito all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE. Tenuto conto dell'importanza crescente delle comunicazioni elettroniche per i consumatori e le imprese, gli utenti devono essere pienamente informati di qualsiasi restrizione e/o limitazione imposta dal fornitore di servizio e/o di rete all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica. Tali informazioni dovrebbero, a discrezione del fornitore, specificare il tipo di contenuto, applicazione o servizio, le singole applicazioni o servizi interessati, o entrambi. A seconda della tecnologia impiegata e del tipo di restrizione e/o limitazione, tali limitazioni e/o restrizioni possono richiedere il consenso dell'interessato a norma della direttiva 2002/58/CE .

    (23)

    Un mercato concorrenziale dovrebbe altresì garantire che gli utenti possano scegliere la qualità di servizio richiesto; in determinati casi, tuttavia, può essere necessario stabilire che le reti di comunicazione pubbliche rispettino livelli di qualità minimi, per evitare il degrado della qualità del servizio, restrizioni e/o limitazioni d'uso e il rallentamento del traffico. In assenza di un'effettiva concorrenza occorre che le autorità nazionali di regolamentazione utilizzino le misure correttive di cui possono disporre ai sensi delle direttive che istituiscono un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, onde garantire che l'accesso degli utenti a determinati tipi di contenuti o applicazioni non sia limitato in modo irragionevole. Le autorità nazionali di regolamentazione devono inoltre avere la facoltà di emanare linee guida che definiscano criteri minimi in materia di qualità del servizio ai sensi della Direttiva 2002/22/CE e di adottare ogni altra misura qualora gli altri interventi correttivi non siano stati a loro giudizio efficaci, avuto riguardo agli interessi degli utenti e a ogni altra pertinente circostanza. Tali linee guida o misure possono riguardare la fornitura di una serie di servizi di base non soggetti a restrizioni.

    (24)

    In mancanza di norme applicabili di diritto comunitario, il contenuto, l'applicazione e i servizi dovrebbero essere giudicati legali o dannosi sulla base del diritto nazionale sostanziale e procedurale. Spetta alle autorità competenti degli Stati membri, non ai fornitori di reti o servizi di comunicazioni elettroniche, decidere, seguendo le normali procedure, se il contenuto, le applicazioni e i servizi siano legali o dannosi. La direttiva 2002/22/CE non pregiudica l'applicazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico)  (11) , la quale tra l'altro contiene una regola detta del «semplice trasporto»(«mere conduit») per i fornitori intermedi di servizi. La direttiva 2002/22/CE non richiede che i fornitori controllino le informazioni trasmesse sulle loro reti o esercitino azioni legali contro i loro clienti a causa di tali informazioni e non considera i fornitori responsabili di tali informazioni. La responsabilità per eventuali azioni punitive o penali spetta alle autorità preposte all'applicazione della legge.

    (25)

    La direttiva 2002/22/CE non pregiudica una gestione della rete ragionevole e non discriminatoria da parte dei fornitori.

    (26)

    Poiché l'adozione di misure correttive fra loro incoerenti compromette seriamente la realizzazione del mercato interno, la Commissione dovrebbe analizzare ogni direttiva o altra misura emanata dalle autorità nazionali di regolamentazione ai fini di un eventuale intervento regolamentare a livello della Comunità e, se necessario, adottare misure tecniche d'attuazione che assicurino un'applicazione uniforme in tutta la Comunità.

    (27)

    La disponibilità di tariffe trasparenti, aggiornate e comparabili costituisce un elemento fondamentale per i consumatori in mercati concorrenziali caratterizzati dalla presenza di numerosi fornitori di servizi. È opportuno che i consumatori di servizi di comunicazioni elettroniche siano in grado di confrontare agevolmente i prezzi dei servizi offerti sul mercato, basandosi su informazioni tariffarie pubblicate in forma facilmente accessibile. Per permettere loro di confrontare facilmente i prezzi, è necessario che le autorità nazionali di regolamentazione abbiano la competenza di esigere dagli operatori una maggiore trasparenza tariffaria e di garantire ai terzi il diritto di utilizzare, gratuitamente, le tariffe pubblicate dalle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica. È inoltre opportuno che tali autorità rendano disponibili, anche per il tramite di terzi, guide tariffarie a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole, nel caso in cui non siano reperibili sul mercato. Gli operatori non devono percepire alcun compenso per l'utilizzo di informazioni tariffarie già pubblicate e, pertanto, di dominio pubblico. Inoltre, è opportuno che, prima di acquistare un servizio, gli utenti siano correttamente informati del prezzo o del tipo di servizio offerto, in particolare se l'uso di un numero verde è soggetto a eventuali costi supplementari. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter chiedere che tali informazioni siano rese di dominio pubblico e, per le categorie di servizi da esse determinate, prima della connessione al numero chiamato. Nel determinare le categorie di chiamata soggette ad informazione tariffaria prima della connessione, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero considerare la tipologia del servizio, le condizioni tariffarie allo stesso applicabili e se esso è offerto da un fornitore diverso da un fornitore di servizi di comunicazione elettronica.

    (28)

    I consumatori dovrebbero essere informati dei loro diritti in merito all'utilizzo che viene fatto dei loro dati personali pubblicati negli elenchi abbonati, e in particolare della o delle finalità di tali elenchi, come pure del loro diritto gratuito a non figurare in un elenco pubblico di abbonati, secondo il disposto della direttiva 2002/58/CE. Nel caso in cui esistano sistemi che permettono di inserire informazioni nelle banche dati degli elenchi senza che esse siano diffuse agli utenti dei servizi di elenchi, i consumatori devono essere informati di questa possibilità.

    (29)

    Gli Stati membri dovrebbero creare un sistema di sportelli unici per tutte le richieste di informazione degli utenti. Tali sportelli, che potrebbero essere gestiti dalle autorità nazionali di regolamentazione di concerto con le associazioni dei consumatori, devono essere anche in grado di fornire assistenza legale in caso di controversie con gli operatori. L'accesso agli sportelli deve essere gratuito e gli utenti devono essere informati della loro esistenza mediante regolari campagne d'informazione.

    (30)

    In previsione dell'entrata in servizio delle future reti IP in cui la fornitura di un servizio potrà essere separata della fornitura della rete, gli Stati membri devono stabilire le misure più idonee da adottare per garantire la disponibilità di servizi telefonici accessibili al pubblico forniti tramite reti di comunicazione pubbliche e l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore.

    (31)

    I servizi di assistenza tramite operatore coprono un'intera gamma di servizi destinati agli utenti finali. È opportuno che la fornitura di tali servizi sia lasciata alle trattative commerciali tra i fornitori di reti di comunicazione pubbliche e i fornitori di servizi di assistenza tramite operatore, come avviene per qualsiasi altro servizio di assistenza alla clientela, e non è necessario continuare ad imporre la fornitura di detti servizi. Occorre pertanto abrogare l'obbligo corrispondente.

    (32)

    I servizi di consultazione di elenchi dovrebbero essere, e spesso sono, forniti in regime di concorrenza, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica  (12). È opportuno prevedere misure su larga scala che assicurino l'inserimento dei dati degli utenti finali (fissi e mobili) nelle banche dati, la fornitura orientata ai costi di tali dati ai prestatori di servizi e la fornitura di accesso alla rete secondo criteri orientati ai costi, ragionevoli e trasparenti, al fine di garantire agli utenti finali di beneficiare appieno della concorrenza, allo scopo ultimo di creare le condizioni per sottrarre questi servizi alla regolamentazione del mercato al dettaglio.

    (33)

    È opportuno che gli utenti finali possano chiamare ed avere accesso ai servizi di emergenza disponibili utilizzando un qualsiasi servizio telefonico che permetta di effettuare chiamate vocali attraverso uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale. I servizi di emergenza devono garantire che le chiamate al numero «112» ricevano risposte e un trattamento rapidi ed efficaci almeno quanto le chiamate agli altri numeri di emergenza nazionali. È importante informare un numero sempre maggiore di cittadini dell'esistenza del numero di emergenza «112», in modo da migliorare la protezione e la sicurezza dei cittadini che viaggiano nell'Unione europea. A tal fine, è opportuno che i cittadini siano perfettamente informati del fatto che il numero «112» può essere utilizzato come numero di emergenza unico quando viaggiano in qualsiasi Stato membro, in particolare attraverso l'affissione delle informazioni nelle stazioni stradali e ferroviarie, nei porti o negli aeroporti internazionali, nelle cabine telefoniche, come pure la pubblicazione di informazioni negli elenchi telefonici, nella documentazione e nelle fatture inviate agli abbonati. Tale compito spetta in primo luogo agli Stati membri, ma la Commissione deve continuare a supportare ed integrare le iniziative intraprese dagli Stati membri volte a innalzare e valutare periodicamente il livello di informazione del pubblico sull'esistenza del 112. Occorre rafforzare l'obbligo di fornire informazioni sulla localizzazione del chiamante in modo da migliorare la protezione dei cittadini dell'Unione europea. In particolare è necessario che gli operatori forniscano automaticamente informazioni sulla localizzazione del chiamante ai servizi di emergenza (modalità «push»). Per tener conto del progresso tecnologico, che permette in particolare una precisione sempre maggiore delle informazioni di localizzazione, occorre dare alla Commissione la facoltà di adottare misure tecniche di attuazione per garantire l'effettiva utilizzazione del numero «112» nella Comunità, nell'interesse dei cittadini dell'Unione europea.

    (34)

    È opportuno che gli Stati membri adottino misure specifiche per fare in modo che i servizi di emergenza, compreso il numero unico «112», siano accessibili anche alle persone disabili, in particolare i non udenti, gli ipoudenti, le persone con disturbi del linguaggio e le persone sorde e cieche. Una delle misure possibili consiste nella fornitura di speciali dispositivi terminali agli ipoudenti, di servizi di conversione del parlato in testo o di altre apparecchiature specifiche.

    (35)

    Lo sviluppo del codice internazionale «3883»▐ (spazio europeo di numerazione telefonica — European Telephony Numbering Space , ETNS) è attualmente ostacolato da prescrizioni procedurali eccessivamente burocratiche e da insufficiente conoscenza . Per promuovere lo sviluppo dello spazio europeo di numerazione telefonica , la Commissione deve demandarne la responsabilità gestionale e la competenza per l'assegnazione e la promozione del numero al Corpo dei regolatori europei delle telecomunicazioni (BERT) oppure, sul modello del dominio di alto livello «. ue», a un'organizzazione distinta designata dalla Commissione sulla base di una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria, con norme operative da incorporare nel diritto comunitario .

    (36)

    Conformemente alla sua decisione 2007/116/CE del 15 febbraio 2007 che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con 116 a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale  (13) , la Commissione ha riservato i numeri nell'arco di numerazione che inizia con «116» ad alcuni servizi a valenza sociale. I numeri identificati in tale decisione possono essere usati soltanto per gli scopi in essa specificati, ma gli Stati membri non sono tenuti ad assicurare che i servizi associate con i numeri riservati vengano effettivamente forniti. Le disposizioni a tale riguardo della decisione 2007/116/CE dovrebbero essere riflesse nella direttiva 2002/22/CE allo scopo di integrarli più saldamente nel contesto regolamentare delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche e di assicurarne l'accessibilità anche da parte degli utenti finali disabili. Considerando gli aspetti particolari relativi alla denuncia dei minori scomparsi e la disponibilità attualmente limitata di tale servizio, gli Stati membri dovrebbero non soltanto riservarvi un numero ma anche assicurare che un servizio per denunciare la scomparsa dei minori sia effettivamente disponibile sui loro territori con il numero telefonico 116000.

    (37)

    L'esistenza di un mercato unico implica che gli utenti finali possano accedere a tutti i numeri presenti nei piani nazionali di numerazione degli altri Stati membri, nonché ai servizi, in particolare quelli della società dell'informazione, per mezzo di numeri non geografici nella Comunità, compresi i numeri verdi e i numeri a tariffa maggiorata. Occorre inoltre che gli utenti finali possano accedere ai numeri dell' ║ ETNS ║ e ai numeri verdi internazionali universali (UIFN). È opportuno non impedire l'accesso transfrontaliero alle risorse di numerazione e ai servizi correlati, salvo nei casi oggettivamente giustificati, in particolare ove ciò sia necessario per lottare contro le frodi e gli abusi, ad esempio in relazione ad alcuni servizi a tariffazione maggiorata oppure se il numero è riservato a una portata esclusivamente nazionale (ad esempio, un numero abbreviato nazionale). Occorre informare gli utenti in anticipo e con chiarezza di ogni costo applicabile ai numeri verdi, come il costo delle chiamate internazionali verso numeri accessibili attraverso i normali prefissi internazionali. Per assicurare che gli utenti finali abbiano effettivamente accesso ai numeri e ai servizi nella Comunità, è opportuno che la Commissione possa adottare misure di attuazione. Gli utenti finali dovrebbero anche potersi mettere in comunicazione con altri utenti finale (specie mediante i numeri del protocollo Internet (IP)) per scambiarsi informazioni, indipendentemente dall'operatore prescelto.

    (38)

    Per trarre pienamente vantaggio dall'ambiente concorrenziale, è necessario che i consumatori possano effettuare scelte informate e cambiare fornitore se preferiscono. È essenziale assicurare che possano farlo senza incontrare ostacoli giuridici, tecnici o pratici, in particolare sotto forma di condizioni contrattuali, procedure, costi ecc. Ciò non esclude la possibilità di imporre periodi contrattuali minimi ragionevoli nei contratti proposti ai consumatori. La portabilità del numero dovrebbe essere attuata al più presto, di norma entro e non oltre un giorno dalla richiesta dell'utente, perchè è un elemento chiave della libertà di scelta da parte dei consumatori e della effettiva concorrenza nell'ambito dei mercati concorrenziali delle comunicazioni elettroniche. Le esperienze riscontrate in taluni Stati membri hanno tuttavia dimostrato che esiste il rischio che il passaggio ad un altro operatore avvenga senza il consenso dell'utente. Benché tale materia rientri principalmente fra le competenze delle autorità giudiziarie e di polizia, gli Stati membri dovrebbero poter imporre, in materia di portabilità, opportune misure minime atte a ridurre il più possibile tali rischi senza compromettere l'attrattiva di tale processo per i consumatori. Per poter adattare la portabilità del numero al progresso tecnologico e all'evoluzione dei mercati, in particolare per garantire l'eventuale trasferimento dei repertori personali dell'abbonato e delle informazioni che ne costituiscono il profilo memorizzate nella rete, è opportuno dare alla Commissione la facoltà di adottare misure tecniche di attuazione in questo settore. Nel valutare se le condizioni tecnologiche e commerciali permettono o no il trasferimento dei numeri tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e le reti mobili, occorre in particolare tener conto dei prezzi pagati dagli utenti e dei costi di passaggio a carico delle imprese che forniscono servizi in postazione fissa e attraverso reti mobili.

    (39)

    ▐ È possibile applicare obblighi giuridici di trasmissione per servizi radiofonici e di media audiovisivi, nonché servizi complementari forniti da uno specifico fornitore di servizi di media. I servizi audiovisivi sono definiti nella direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive  (14). Gli Stati membri devono giustificare chiaramente l'imposizione di obblighi di trasmissione ▐, per garantire la trasparenza, la proporzionalità e la corretta definizione di tali obblighi. In tal senso, è opportuno che le norme relative agli obblighi di trasmissione siano studiate in modo da offrire incentivi sufficienti alla realizzazione di investimenti efficaci nelle infrastrutture. Occorre riesaminare periodicamente le norme relative agli obblighi di trasmissione per assicurare che si mantengano al passo con lo sviluppo tecnologico e l'evoluzione dei mercati e continuino ad essere proporzionate agli obiettivi da conseguire. I servizi complementari comprendono, tra gli altri, i servizi destinati a migliorare la possibilità di accesso da parte degli utenti disabili, come i servizi di televideo, i sottotitoli, la descrizione sonora delle scene o il linguaggio dei segni.

    (40)

    Per superare le lacune esistenti in termini di consultazione dei consumatori e trattare in modo adeguato gli interessi dei cittadini, occorre che gli Stati membri istituiscano adeguati meccanismi di consultazione. Questi ultimi potrebbero assumere la forma di un organismo che conduce, in modo indipendente dall'autorità nazionale di regolamentazione e dai fornitori di servizi, ricerche sulle questioni legate ai consumatori, come i comportamenti dei consumatori e i meccanismi di cambiamento di fornitore, operando in modo trasparente e fornendo un contributo alle procedure esistenti di consultazione delle parti interessate. Inoltre, occorre stabilire un meccanismo che renda possibile una cooperazione adeguata su questioni relative alla promozione di contenuto legale. Le procedure di cooperazione stabilite secondo tale meccanismo non dovrebbero tuttavia prevedere una sorveglianza sistematica dell'utilizzo di Internet. Ove sia necessario agevolare l'accesso e l'utilizzo dei servizi di comunicazione elettronica e delle apparecchiature terminali da parte degli utenti disabili, e fatta salva la direttiva 1999/5/CE ║, in particolare i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), relativi all'uso di tali apparecchi da parte di utenti disabili, è opportuno dare alla Commissione la facoltà di adottare misure d'attuazione.

    (41)

    La risoluzione extragiudiziale delle controversie dovrebbe essere rafforzata prevedendo il ricorso ad organi specializzati indipendenti e garantendo nelle relative procedure il rispetto dei principi minimi enunciati nella Raccomandazione 98/257/CE della Commissione del 30 marzo 1998 riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo  (15). Gli Stati membri potranno presentare ricorso agli attuali organi preposti alla risoluzione delle controversie, purché in regola con i requisiti applicabili, o istituire nuovi organi.

    (42)

    È opportuno che gli obblighi imposti a un'impresa designata come titolare di obblighi di servizio universale siano notificati alla Commissione.

    (43)

    La direttiva 2002/58/CE armonizza le disposizioni degli Stati membri necessarie per assicurare un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, e in particolare del diritto alla vita privata e del diritto alla riservatezza e alla sicurezza dei sistemi informatici, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche e per assicurare la libera circolazione di tali dati e delle apparecchiature e dei servizi di comunicazione elettronica all'interno della Comunità.

    (44)

    Il trattamento di dati finalizzato alla sicurezza della rete e dell'informazione, che garantisce la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la confidenzialità dei dati conservati o trasmessi, consentirà il trattamento di tali dati nell'interesse legittimo del responsabile del trattamento, al fine di prevenire l'accesso non autorizzato e la distribuzione dolosa dei codici, nonché di porre fine agli attacchi tramite il diniego di servizi e ai danni ai sistemi di comunicazione informatica e elettronica. L'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) dovrebbe pubblicare studi regolari al fine di illustrare i tipi di trattamento consentiti in base all'articolo 6 della direttiva 2002/58/CE .

    (45)

    Nel definire le misure di attuazione relative alla sicurezza del trattamento, ai sensi della procedura di regolamentazione con controllo, la Commissione deve coinvolgere tutte le autorità e le organizzazioni europee pertinenti (l'ENISA, il Garante europeo della protezione dei dati e il gruppo dell'articolo 29) nonché tutte le parti interessate, in particolare al fine di essere informata sui migliori metodi disponibili a livello tecnico ed economico per migliorare l'attuazione della direttiva 2002/58/CE.

    (46)

    Le disposizioni della direttiva 2002/58/CE precisano e integrano la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati  (16) e prevedono la tutela dei legittimi interessi degli abbonati, siano essi persone fisiche o giuridiche.

    (47)

    La liberalizzazione dei mercati e delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, unita al rapido progresso tecnologico, ha stimolato la concorrenza e la crescita economica ed ha prodotto una vasta gamma di servizi destinati agli utenti finali, accessibili attraverso le reti pubbliche e private di comunicazione elettronica e le reti private accessibili al pubblico .

    (48)

    Gli indirizzi IP sono essenziali per l'operatività di internet. Essi identificano con un numero i dispositivi collegati ad una rete, come i computer o i cellulari di nuova generazione. Considerata la varietà degli scenari in cui sono utilizzati gli indirizzi IP e le tecnologie collegate che si vanno rapidamente sviluppando, sono state sollevate delle questioni a proposito del loro utilizzo come dati personali in determinate circostanze. La Commissione dovrebbe quindi presentare le opportune proposte in merito, sulla base di uno studio sugli indirizzi IP e i loro utilizzi .

    (49)

    Il progresso tecnologico permette lo sviluppo di nuove applicazioni basate su dispositivi per la raccolta e l'identificazione dei dati, come ad esempio i dispositivi senza contatto che utilizzano le radiofrequenze. Gli RFID (Radio Frequency Identification Devices, dispositivi di identificazione a radiofrequenza), ad esempio, utilizzano le radiofrequenze per rilevare dati da etichette identificate in modo univoco, che possono in seguito essere trasferiti attraverso le reti di comunicazione esistenti. Un ampio utilizzo di tali tecnologie può generare significativi vantaggi economici e sociali e, di conseguenza, apportare un contributo prezioso al mercato interno, sempre che il loro utilizzo risulti accettabile per la popolazione. A tal fine, è necessario garantire la tutela di tutti i diritti fondamentali degli individui, compreso il diritto alla vita privata e alla tutela dei dati a carattere personale. Quando tali dispositivi sono collegati a reti di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, o usano servizi di comunicazione elettronica come infrastruttura di base, è opportuno che si applichino le disposizioni pertinenti della direttiva 2002/58/CE, in particolare quelle sulla sicurezza, sui dati relativi al traffico e alla localizzazione e sulla riservatezza.

    (50)

    È opportuno che il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotti misure tecniche e organizzative adeguate per assicurare la sicurezza dei suoi servizi. Fatte salve le disposizioni della direttiva 95/46/CE e della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione  (17) , tali misure dovrebbero assicurare che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per scopi legalmente autorizzati e che i dati personali conservati o trasmessi nonché la rete e i servizi siano protetti. Occorre inoltre istituire una politica di sicurezza per il trattamento dei dati personali onde individuare le vulnerabilità del sistema e mettere in atto un monitoraggio regolare e misure di prevenzione, correzione e attenuazione.

    (51)

    È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione controllino le misure adottate e diffondano le migliori prassi dei fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.

    (52)

    Una violazione di sicurezza che comporti la perdita o il danneggiamento dei dati personali di un abbonato o di un singolo può, se non è trattata in modo adeguato e tempestivo, provocare un grave danno per gli utenti . È pertanto opportuno che l'autorità nazionale di regolamentazione o un'altra autorità nazionale competente siano avvisate tempestivamente dal pertinente fornitore di servizi di ogni eventuale violazione della sicurezza. L'autorità competente dovrebbe determinare la gravità della violazione e richiedere ai pertinenti fornitori di servizi di dare, senza indugio, adeguata notifica della violazione agli utenti che ne sono direttamente interessati. Inoltre, e nel caso in cui esista un pericolo imminente e diretto per i diritti e gli interessi dei consumatori (come nel caso di accesso non autorizzato al contenuto della posta elettronica, ai dati relativi alle carte di credito, ecc.) i pertinenti fornitori di servizi dovrebbero avvisare immediatamente e direttamente anche gli utenti interessati, oltre alle competenti autorità nazionali. Infine, i fornitori dovrebbero notificare annualmente agli utenti interessati tutte le violazioni della sicurezza, ai sensi della direttiva 2002/58/CE, verificatesi durante il periodo di riferimento. È opportuno che l'avviso alle autorità nazionali e agli utenti contenga informazioni sulle misure adottate dal fornitore per affrontare la violazione e raccomandazioni per la protezione degli utenti interessati.

    (53)

    È necessario che le autorità nazionali di regolamentazione difendano gli interessi dei cittadini dell'Unione europea contribuendo, tra l'altro, ad assicurare un elevato livello di protezione dei dati personali e della vita privata. A tal fine esse devono disporre dei mezzi necessari per svolgere i loro compito, in particolare di dati completi ed affidabili circa gli incidenti di sicurezza realmente verificatisi che hanno danneggiato i dati personali di singoli abbonati.

    (54)

    In sede di attuazione delle misure di recepimento della direttiva 2002/58/CE, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il diritto nazionale in modo conforme a detta direttiva, ma anche provvedere a non fondarsi su un'interpretazione di detta direttiva che possa entrare in conflitto con altri diritti fondamentali o principi generali del diritto comunitario, come il principio di proporzionalità.

    (55)

    Occorre prevedere misure d'attuazione per stabilire un insieme comune di prescrizioni al fine di conseguire un adeguato livello di protezione della vita privata e di sicurezza dei dati a carattere personale trasmessi o trattati in relazione all'uso di reti di comunicazione elettronica nel mercato interno.

    (56)

    Al momento della fissazione delle modalità relative al formato e alle procedure applicabili alla comunicazione delle violazioni di sicurezza, occorre tenere debitamente conto delle circostanze della violazione, in particolare del fatto che i dati a carattere personale fossero o no protetti mediante cifratura o altri metodi che limitano efficacemente il rischio di furto d'identità o altre forme di abuso. Inoltre, è opportuno che tali norme e procedure tengano conto degli interessi legittimi delle autorità giudiziarie e di polizia, nei casi in cui una diffusione prematura rischi di ostacolare inutilmente l'indagine sulle circostanze di una violazione di sicurezza.

    (57)

    I software che registrano le azioni dell'utente in modo surrettizio e/o pregiudicano il funzionamento dell'apparecchiatura terminale di un utente a profitto di un terzo (i cosiddetti «software spia» o spyware) costituiscono una grave minaccia per la vita privata degli utenti. Occorre garantire indistintamente a tutti gli utenti un livello elevato di protezione della sfera privata contro tutti i software spia, scaricati inconsapevolmente dalle reti di comunicazione elettronica o installati in modo surrettizio nei software distribuiti su supporti esterni per la memorizzazione dei dati quali CD, CD-ROM e chiavi USB. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli utenti finali ad adottare le misure necessarie per proteggere le loro apparecchiature terminali contro i virus e i software spia.

    (58)

    I fornitori di servizi di comunicazione elettronica devono investire pesantemente nella lotta contro le comunicazioni commerciali indesiderate («spam»). A differenza degli utenti finali, essi possiedono le conoscenze e le risorse necessarie per individuare ed identificare coloro che inviano tali comunicazioni commerciali indesiderate. È necessario, pertanto, che i fornitori di servizi di posta elettronica e gli altri fornitori di servizi abbiano la possibilità di promuovere azioni giudiziarie contro i mittenti di comunicazioni commerciali indesiderate (spammer) per tali violazioni e di difendere quindi sia gli interessi dei loro clienti, sia i propri interessi commerciali legittimi.

    (59)

    Qualora possano essere trattati dati di localizzazione diversi da quelli relativi al traffico, tali dati dovrebbero essere trattati soltanto se resi anonimi o con il previo consenso degli utenti o abbonati interessati, ai quali vanno fornite informazioni chiare e complete circa la possibilità di ritirare in qualsiasi momento il proprio consenso.

    (60)

    La necessità di garantire un livello adeguato di protezione della vita privata e dei dati a carattere personale trasmessi e trattati attraverso l'uso delle reti di comunicazione elettronica nella Comunità implica il conferimento di competenze effettive di applicazione e controllo, tali da costituire un valido incentivo all'osservanza delle norme. È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione siano dotate delle competenze e delle risorse sufficienti per poter indagare efficacemente sui casi di inosservanza delle norme e, in particolare, che abbiano la possibilità di ottenere tutte le informazioni pertinenti di cui potrebbero avere bisogno per dare seguito alle denunce ed imporre sanzioni se necessario.

    (61)

    Occorre rafforzare la cooperazione e l'esecuzione transfrontaliere conformemente ai meccanismi comunitari di esecuzione transfrontaliera in vigore, come quello fissato dal regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori) (18) mediante una modifica a detto regolamento.

    (62)

    È opportuno adottare le misure necessarie per l'attuazione delle direttive 2002/22/CE e ║ 2002/58/CE secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (19).

    (63)

    È opportuno che la Commissione, a condizione che il trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea  (20) entri in vigore, presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una nuova proposta legislativa, dotata di una nuova base giuridica, concernente la protezione della vita privata e la sicurezza dei dati nelle comunicazioni elettroniche.

    (64)

    In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure di attuazione in materia di trasparenza delle tariffe, di requisiti minimi relativi alla qualità del servizio, di attuazione efficace dei servizi collegati al numero «112», di accesso effettivo a numeri e servizi, di miglioramento della possibilità di accesso da parte degli utenti disabili, nonché di adottare modifiche per adattare gli allegati in funzione del progresso tecnico e dei cambiamenti nella domanda del mercato. Tale competenza deve estendersi anche all'adozione di misure di attuazione relative alle prescrizioni in materia di informazioni e comunicazioni, nonché alla cooperazione transfrontaliera. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2002/22/CE completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Considerato che lo svolgimento della procedura di regolamentazione con controllo entro le normali scadenze potrebbe, in circostanze eccezionali, impedire l'adozione in tempo utile di misure di attuazione, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero agire tempestivamente per garantire l'adozione in tempo utile di tali misure.

    (65)

    Lo scopo della direttiva 2002/22/CE è di garantire un elevato livello di tutela dei diritti dei consumatori e dei singoli utenti nella fornitura dei servizi di telecomunicazione. Tale tutela non è richiesta nel caso dei servizi globali di telecomunicazione, trattandosi di servizi aziendali dati e voce forniti a pacchetto a grandi imprese con sedi in diversi paesi all'interno o all'esterno dell'Unione euroepa sulla base di contratti negoziati individualmente da parti di pari forza.

    (66)

    Le direttive 2002/22/CE e 2002/58/CE devono quindi essere modificate,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Modifiche alla direttiva 2002/22/CE

    (direttiva servizio universale)

    La direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) è così modificata:

    1)

    l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 1

    Oggetto e campo di applicazione

    1.   La presente direttiva disciplina la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica agli utenti finali nell'ambito della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Scopo della presente direttiva è garantire la disponibilità in tutta la Comunità di servizi di buona qualità accessibili al pubblico attraverso una concorrenza efficace e un'effettiva possibilità di scelta, nonché disciplinare i casi in cui le esigenze degli utenti finali non sono adeguatamente soddisfatte mediante il mercato. La presente direttiva contiene inoltre disposizioni riguardanti le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti , con particolare attenzione alle apparecchiature terminali per utenti con esigenze speciali, compresi i disabili e gli anziani .

    2.   La presente direttiva stabilisce i diritti degli utenti finali e i corrispondenti obblighi delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Per quanto riguarda la fornitura del servizio universale in un contesto di mercati aperti e concorrenziali, la presente direttiva definisce l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a un prezzo abbordabile, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni della concorrenza. La presente direttiva stabilisce inoltre obblighi in relazione alla fornitura di alcuni servizi obbligatori.

    3.     Le disposizioni della presente direttiva si applicano fatte salve le norme comunitarie in materia di tutela dei consumatori, in particolare le direttive 93/13/CEE e 97/7/CE e le norme nazionali conformi al diritto comunitario. »

    2)

    l'articolo 2 è così modificato:

    a)

    la lettera b) è soppressa;

    b)

    le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

    «c)

    «servizio telefonico accessibile al pubblico»: un servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare e/o ricevere direttamente o indirettamente, anche attraverso mezzi di comunicazione appositamente previsti per i disabili e che utilizzano servizi di ritrasmissione testuale o di «conversazione globale», chiamate nazionali e/o internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;

    d)

    «numero geografico»: qualsiasi numero di un piano di numerazione telefonica nazionale nel quale alcune delle cifre fungono da indicativo geografico e sono utilizzate per instradare le chiamate verso l'ubicazione fisica del punto terminale di rete (NTP); »

    c)

    la lettera e) è soppressa;

    3)

    l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 4

    Fornitura dell'accesso da una postazione fissa e fornitura di servizi telefonici

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa a una rete di comunicazione pubblica sia soddisfatta quanto meno da un'impresa.

    2.   La connessione fornita è in grado di supportare le comunicazioni vocali, facsimile e dati, a velocità di trasmissione tali da consentire un accesso efficace a internet, tenendo conto delle tecnologie prevalenti usate dalla maggioranza degli abbonati e della fattibilità tecnologica.

    3.   Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di fornitura di un servizio telefonico accessibile al pubblico attraverso la connessione di rete di cui al paragrafo 1, che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali e di effettuare chiamate ai numeri di emergenza tramite il numero «112» e tramite qualsiasi altro numero di emergenza nazionale, sia soddisfatta quanto meno da un'impresa.»

    4)

    all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Gli elenchi di cui al paragrafo 1 comprendono, fatte salve le disposizioni dell'articolo 12 della direttiva 2002/58/CE, tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico.»

    5)

    l'articolo 6 è così modificato:

    a)

    il titolo è sostituito dal seguente:

    «Telefoni pubblici a pagamento e altri punti di accesso alle telecomunicazioni»

    b)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    « 1.     Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano prescrivere alle imprese l'obbligo di mettere a disposizione telefoni pubblici a pagamento o altri punti di accesso alle telecomunicazioni per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti finali in termini di copertura geografica, numero di apparecchi o altri punti di accesso alle telecomunicazioni e loro accessibilità per gli utenti disabili nonché qualità del servizio. »

    6)

    l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 7

    Misure ▐ destinate agli utenti disabili

    1.   Gli Stati membri adottano misure specifiche per garantire che gli utenti finali disabili fruiscano di un accesso, ad un prezzo abbordabile, ai servizi di telecomunicazione elettronica , compresi i servizi di emergenza e i servizi relativi agli elenchi, che sia equivalente a quello fornito agli altri utenti finali.

    2.   Gli Stati membri hanno facoltà di adottare misure specifiche , ritenute necessarie sulla base di una valutazione svolta dalle autorità nazionali di regolamentazione, tenendo conto delle circostanze nazionali e dei requisiti specifici per i disabili , per far sì che questa categoria di utenti finali disabili possa scegliere tra la gamma di imprese e fornitori di servizi a disposizione della maggior parte degli utenti finali , e per favorire la disponibilità di adeguate apparecchiature terminali. Gli Stati membri assicurano che le esigenze di determinate categorie di utenti disabili siano comunque soddisfatte da almeno un'impresa .

    3.     Nell'adottare le misure di cui sopra, gli Stati membri incoraggiano la conformità con gli standard o le specifiche tecniche applicabili, pubblicati secondo il disposto degli articoli 17, 18 e 19 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

    4.     Per essere in grado di adottare ed attuare norme specifiche per gli utenti disabili, gli Stati membri incoraggiano la produzione e la disponibilità di apparecchiature terminali offrendo i servizi e le funzionalità necessarie. »

    7)

    all'articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo ║:

    «3.   Qualora intenda cedere tutte le sue attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un'entità giuridica separata appartenente a una proprietà diversa, l'operatore designato conformemente al paragrafo 1 informa preventivamente e tempestivamente l'autorità nazionale di regolamentazione per permetterle di valutare l'effetto della transazione prevista sulla fornitura dell'accesso in postazione fissa e sulla fornitura dei servizi telefonici ai sensi dell'articolo 4. L'autorità nazionale di regolamentazione può imporre condizioni conformemente all'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni).»

    8)

    all'articolo 9, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

    «1.   Le autorità nazionali di regolamentazione sorvegliano l'evoluzione e il livello delle tariffe al dettaglio dei servizi che, in base agli articoli 4, 5, 6 e 7, sono soggetti agli obblighi di servizio universale e sono forniti dalle imprese designate, oppure, qualora non sia designata alcuna impresa per la fornitura ditali servizi, che sono comunque disponibili sul mercato, con particolare riguardo ai prezzi al consumo e al reddito nazionali.

    2.   Gli Stati membri, tenendo conto delle circostanze nazionali, possono prescrivere che le imprese designate propongano ai consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte in normali condizioni commerciali, in particolare per garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano esclusi dall'accesso alla rete e dal suo uso, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, oppure dai servizi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e agli articoli 5, 6 e 7, soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate.

    3.   Oltre a prescrivere alle imprese designate di fornire opzioni tariffarie speciali o rispettare limiti tariffari o perequazioni tariffarie geografiche o altri sistemi analoghi, gli Stati membri provvedono affinché sia fornito un sostegno ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto, la disabilità o particolari esigenze sociali.»

    9)

    all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    « 2.     Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che offrono i servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 2 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) forniscano le prestazioni e i servizi specifici di cui all'allegato I, parte A di tale direttiva, di modo che gli abbonati possano sorvegliare e controllare le proprie spese ed evitare una cessazione ingiustificata del servizio. »

    10)

    all'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    « 1.     Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché tutte le imprese designate soggette agli obblighi previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7 e dall'articolo 9, paragrafo 2 pubblichino informazioni adeguate ed aggiornate sulla loro efficienza nella fornitura del servizio universale, basandosi sui parametri di qualità del servizio, sulle definizioni e sui metodi di misura stabiliti nell'allegato III. Le informazioni pubblicate sono comunicate, su richiesta, anche all'autorità nazionale di regolamentazione. »

    11)

    l'intestazione del capo III è sostituita dalla seguente:

    12)

    l'articolo 16 è soppresso;

    13)

    l'articolo 17 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    "1.   Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione impongano i necessari obblighi normativi alle imprese identificate come imprese che detengono un rilevante potere di mercato su un dato mercato al dettaglio ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro):

    a)

    ove in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), un'autorità nazionale di regolamentazione accerti che un determinato mercato al dettaglio identificato conformemente all'articolo 15 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) non è effettivamente concorrenziale e

    b)

    ove giungano alla conclusione che gli obblighi previsti dalla direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) non portano al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

    " b)

    è inserito il seguente paragrafo:

    « 2 bis.     Fatti salvi gli obblighi che possono essere imposti agli operatori che detengono un significativo potere di mercato su uno specifico mercato al dettaglio in conformità del paragrafo 1, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre, per un periodo transitorio, gli obblighi di cui al paragrafo 2 agli operatori che detengono un significativo potere di mercato su uno specifico mercato all'ingrosso in circostanze in cui sono stati imposti obblighi del servizio all'ingrosso che non permettono ancora di garantire la concorrenza sul mercato al dettaglio. »

    c)

    il paragrafo 3 è soppresso;

    14)

    gli articoli 18 e 19 sono soppressi;

    15)

    gli articoli 20 e 21 sono sostituiti dai seguenti:

    «Articolo 20

    Contratti

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori ed altri utenti che ne facciano richiesta , quando si abbonano a servizi che forniscono la connessione a una rete di comunicazione pubblica e/o a servizi di comunicazione elettronica , abbiano il diritto di stipulare contratti con una o più imprese che forniscono detti servizi e/o connessioni. Il contratto indica almeno, in modo chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile :

    a)

    la denominazione e l'indirizzo del fornitore;

    b)

    i servizi forniti, tra cui in particolare:

    nei casi in cui l'accesso ai servizi di emergenza e le informazioni sulla localizzazione del chiamante debbano essere forniti ai sensi dell'articolo 26, il livello di affidabilità di detto accesso e l'informazione se lo stesso è fornito per tutto il territorio nazionale,

    le informazioni sulle eventuali restrizioni imposte dal fornitore alla possibilità di accedere a contenuti legittimi, utilizzarli o distribuirli, oppure di eseguire qualsiasi applicazione e servizio legittimi,

    i livelli di qualità del servizio con riferimento a ogni parametro specificato a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, ove necessario,

    i tipi di servizi di manutenzione e di assistenza alla clientela offerti e le modalità per contattare il servizio assistenza,

    il tempo necessario per l'allacciamento iniziale e

    eventuali restrizioni all'utilizzo delle apparecchiature terminali imposte dal fornitore ,

    c)

    la decisione dell'abbonato di far includere o meno i suoi dati personali in un elenco, e i dati di cui trattasi ;

    d)

    il dettaglio dei prezzi e delle tariffe nonché le modalità secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito alle tariffe applicabili e ai costi di manutenzione, alle modalità di pagamento e ad eventuali differenze di costo ad esse legate ;

    e)

    la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto, compresi:

    eventuali costi legati alla portabilità di numeri ed altri identificatori e,

    eventuali commissioni dovute alla cessazione del contratto, compresi gli eventuali costi da recuperare in relazione all'apparecchiatura terminale;

    f)

    le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualità del servizio previsto dal contratto;

    g)

    il modo in cui possono essere avviati i procedimenti di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 34;

    h)

    il tipo di azioni che l'impresa che fornisce la connessione e/o i servizi può adottare in risposta a incidenti o minacce alla sicurezza o all'integrità e alle vulnerabilità ed eventuali forme di risarcimento in caso di tali incidenti.

    Il contratto contiene inoltre ogni informazione fornita dalle competenti autorità pubbliche sull'utilizzo delle reti e servizi di comunicazione elettronica per attività illegali e per la diffusione di contenuti illeciti, e sugli strumenti di tutela dai rischi per la sicurezza personale, la privacy e i dati personali di cui all'articolo 21, paragrafo 4 e relativi al servizio fornito.

    2.   Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all'atto della notifica di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dagli operatori. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e, al contempo, sono informati del diritto di recedere dal contratto, senza penali, se non accettano le nuove condizioni.

    Articolo 21

    Trasparenza e pubblicazione delle informazioni

    1.   Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono una connessione a una rete pubblica di comunicazione elettronica e/o servizi ▐ di comunicazione elettronica pubblichino informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti , eventuali commissioni dovute alla cessazione del contratto e informazioni sulle condizioni generali vigenti per l'accesso e l'uso dei servizi che offrono agli utenti finali e ai consumatori , conformemente alle disposizioni dell'allegato II . Tali informazioni sono pubblicate in forma chiara, esaustiva e facilmente accessibile. Le autorità nazionali di regolamentazione possono specificare ulteriori obblighi concernenti la forma in cui tali informazioni devono essere pubblicate.

    2.   Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono la fornitura di informazioni comparabili che consentono agli utenti finali e ai consumatori di valutare autonomamente il costo di modalità d'uso alternative, mediante guide interattive o tecniche analoghe. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione rendano disponibili , anche per il tramite di terzi, tali guide o tecniche , essi stessi o attraverso parti terze, gratuitamente o a un prezzo ragionevole . I terzi hanno il diritto di utilizzare gratuitamente le informazioni pubblicate dalle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica per vendere o rendere disponibili tali guide interattive o tecniche analoghe.

    3.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese che forniscono la connessione a una rete di comunicazione elettronica e/o a servizi di comunicazione elettronica di , tra l'altro:

    a)

    fornire agli abbonati informazioni sulle tariffe in vigore riguardo a ogni numero o servizio soggetto a particolari condizioni tariffarie ; per singole categorie di servizi le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere che tali informazioni siano fornite prima della connessione al numero da chiamare;

    b)

    informare regolarmente gli abbonati dell'eventuale mancanza di accesso affidabile ai servizi di emergenza o alle informazioni sulla localizzazione del chiamante nell'ambito del servizio cui si sono abbonati;

    c)

    informare gli abbonati di ogni modifica alle restrizioni eventualmente imposte dal fornitore alla possibilità di accedere a contenuti legittimi, utilizzarli o distribuirli, oppure di eseguire le applicazioni e i servizi legittimi di loro scelta;

    d)

    informare gli abbonati del loro diritto a far inserire dati personali in un elenco e delle tipologie di dati di cui trattasi; e

    e)

    comunicare regolarmente agli abbonati disabili le informazioni dettagliate su prodotti e servizi attuali concepiti per loro.

    Qualora lo giudichino opportuno, le autorità nazionali di regolamentazione possono, prima di imporre un obbligo, promuovere misure di auto-regolamentazione e co-regolamentazione.

    4.     Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione impongano alle imprese di cui al paragrafo 3 di diffondere, all'occorrenza, informazioni di pubblico interesse agli attuali e ai nuovi abbonati. Tali informazioni sono prodotte dalle competenti autorità pubbliche in forma standardizzata e riguardano fra l'altro:

    a)

    gli utilizzi più comuni dei servizi di comunicazione elettronica per attività illegali e per la diffusione di contenuti illeciti, in particolare quelli che possono attentare al rispetto degli altrui diritti e libertà, tra cui le violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi e le loro conseguenze;

    b)

    gli strumenti di protezione contro i rischi per la sicurezza personale, per la privacy e per i dati personali nella fruizione di servizi di comunicazione elettronica.

    Costi supplementari di una certa entità sostenuti da un'impresa per l'adempimento dei suddetti obblighi sono rimborsati dalle competenti autorità pubbliche. »

    16)

    l'articolo 22 è così modificato:

    a)

    i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

    «1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, dopo aver assunto il parere dei soggetti interessati, possano prescrivere alle imprese fornitrici di reti e/o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi offerti e sulle misure intese ad assicurare l'accesso equivalente per gli utenti finali disabili. Le informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all'autorità nazionale di regolamentazione prima della pubblicazione.

    2.     Le autorità nazionali di regolamentazione possono precisare, tra l'altro, i parametri di qualità del servizio da misurare, nonché il contenuto, la forma e le modalità della pubblicazione, tra cui eventualmente meccanismi di certificazione della qualità, per garantire che gli utenti finali, inclusi gli utenti finali disabili, abbiano accesso ad informazioni complete, comparabili e di facile consultazione. Se del caso, possono essere utilizzati i parametri, le definizioni e i metodi di misura indicati nell'allegato III. »

    b)

    è aggiunto il seguente paragrafo 3:

    «3.    Un'autorità nazionale di regolamentazione può emanare orientamenti per stabilire la qualità minima dei requisiti di un servizio e, se del caso, adottare altre misure per impedire il degrado del servizio e il rallentamento del traffico di rete e per assicurare che la capacità degli utenti di accedere al contenuto e di distribuirlo o di utilizzare applicazioni e servizi di loro scelta non sia irragionevolmente limitata. Tali orientamenti o misure tengono debitamente conto degli standard previsti all'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

    La Commissione può, dopo aver esaminato tali orientamenti o misure e consultato il Corpo dei regolatori europei delle telecomunicazioni (BERT), adotta le misure tecniche di attuazione a tale riguardo se ritiene che gli orientamenti o le misure possono creare una barriera nel mercato interno. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2. ▐»

    17)

    l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 23

    Disponibilità di servizi

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la più ampia disponibilità possibile dei servizi telefonici accessibili al pubblico ▐, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore. Gli Stati membri garantiscono che le imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico adottino tutte le misure necessarie a garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza da qualunque punto del territorio dell'Unione europea. »

    18)

    l'articolo 25 è così modificato:

    a)

    il titolo è sostituito dal seguente:

    «Servizi di consultazione degli elenchi ▐»

    b)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    « 1.     Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti finali di reti e servizi di comunicazione elettronica abbiano diritto a che le informazioni che li riguardano siano rese disponibili ai fornitori di elenchi e di servizi di consultazione elenchi, secondo il disposto del paragrafo 2. »

    c)

    i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

    «3.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti finali di un servizio di comunicazione elettronica possano accedere ai servizi di consultazione elenchi , e affinché gli operatori che controllano l'accesso a tali servizi forniscano servizi di accesso a condizioni eque, orientate ai costi, obiettive, non discriminatorie e trasparenti .

    4.    Gli Stati membri non mantengono in essere alcuna limitazione normativa che impedisca agli utenti finali di uno Stato membro di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi di un altro Stato membro attraverso chiamate vocali o SMS e adottano le misure intese ad assicurare tale accesso ai sensi dell'articolo 28.

    5.   I paragrafi 1, 2, 3 e 4 si applicano fatte salve le prescrizioni della legislazione comunitaria in materia di protezione dei dati personali e della vita privata e, in particolare, quelle dell'articolo 12 della direttiva 2002/58/CE.»

    19)

    gli articoli 26 e 27 ║ sono sostituiti dai seguenti:

    «Articolo 26

    Servizi di emergenza e numero di emergenza unico europeo

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché, oltre ad altri eventuali numeri di emergenza nazionali specificati dalle autorità nazionali di regolamentazione, tutti gli utenti finali dei servizi di cui al paragrafo 2, in particolare gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano chiamare gratuitamente e senza utilizzare alcun mezzo di pagamento i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo 112

    2.   Gli Stati membri , d'intesa con le autorità nazionali di regolamentazione e i fornitori, provvedono affinché sia garantito un accesso affidabile ai servizi di emergenza da parte delle imprese che forniscono un servizio di comunicazione elettronica che permette di effettuare chiamate nazionali e/o internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale.

    3.   Gli Stati membri provvedono affinché i servizi di emergenza siano in grado di rispondere adeguatamente e trattare le chiamate al numero di emergenza unico europeo «112» ▐ nel modo più consono alla struttura nazionale dei servizi di soccorso. Tali chiamate ricevono risposte e un trattamento con la stessa rapidità ed efficacia riservate alle chiamate al numero o ai numeri di emergenza nazionali, se questi continuano ad essere utilizzati.

    4.   Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti disabili possano disporre di un accesso a servizi di soccorso equivalenti a quelli di cui dispongono gli altri utenti finali . Per assicurare che gli utenti disabili possano accedere ai servizi di soccorso mentre si trovano in Stati membri diversi dal proprio, è necessario adottare misure volte a garantire il rispetto delle norme o delle specifiche pertinenti pubblicate conformemente all'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

    5.   Gli Stati membri provvedono affinché ▐ le informazioni sulla localizzazione del chiamante siano messe gratuitamente a disposizione, non appena la chiamata di emergenza perviene all'autorità incaricata dei servizi di soccorso. Ciò vale altresì per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo «112».

    6.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti i cittadini dell'Unione siano adeguatamente informati , oltre che sui numeri telefonici nazionali, anche in merito all'esistenza e all'uso del numero di emergenza unico europeo «112», in particolare attraverso iniziative rivolte specificamente alle persone che viaggiano da uno Stato membro all'altro. ▐

    7.   Per assicurare l'efficace attuazione dei servizi «112» negli Stati membri ▐ la Commissione, dopo aver consultato il BERT , può adottare misure tecniche di attuazione.

    Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2. ▐

    Articolo 27

    Prefissi telefonici europei

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché il prefisso «00» sia il prefisso internazionale standard. Possono essere introdotte o mantenute in vigore disposizioni specifiche relative alle chiamate telefoniche tra località contigue situate sui due versanti della frontiera tra due Stati membri. Gli utenti finali di tali località sono adeguatamente informati dell'esistenza di tali disposizioni.

    2.   Gli Stati membri ai quali l'ITU ha assegnato il codice internazionale «3883» affidano a un'organizzazione creata da norme di diritto comunitario e designata dalla Commissione sulla base di una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria, oppure al BERT la responsabilità unica della gestione dello spazio europeo di numerazione telefonica (ETNS) , ivi compresi l'assegnazione del numero e le relative attività di promozione .

    3.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le imprese che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico applichino a tutte le chiamate da e per l'ETNS tariffe non superiori alla tariffa massima applicata alle chiamate da e per altri Stati membri.»

    20)

    è inserito il seguente articolo:

    «Articolo 27 bis

    Numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale, compreso il numero delle hotline destinate ai minori scomparsi

    1.     Gli Stati membri promuovono i numeri specifici nell'arco di numerazione che inizia con il 116 identificati nella decisione 2007/116/CE della Commissione, del 15 febbraio 2007, che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con il 116 a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale (21) Essi incoraggiano la prestazione nel loro territorio dei servizi per cui tali numeri sono riservati.

    2.     Gli Stati membri assicurano che gli utenti finali disabili possano accedere ai servizi forniti nell'arco della numerazione che inizia con il 116. Per assicurare che gli utenti disabili possano accedere a tali servizi mentre viaggiano in altri Stati membri, con le misure adottate si assicura il rispetto degli standard o specifiche attinenti pubblicate a norma delle disposizioni dell'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

    3.     Gli Stati membri assicurano che i cittadini vengano opportunamente informati circa l'esistenza e l'utilizzazione dei servizi forniti nell'ambito dell'arco di numerazione «116», in particolare mediante iniziative specificatamente destinate a persone che viaggiano tra gli Stati membri.

    4.     Gli Stati membri, oltre a misure di applicabilità generale a tutti i numeri nell'arco di numerazione «116» adottate a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, assicurano che i cittadini abbiano accesso a un servizio che operi una hotline per denunciare casi di scomparsa di minori. Tale hotline sarà disponibile al numero 116000.

    5.     Allo scopo di assicurare l'effettivo funzionamento negli Stati membri dell'arco di numerazione «116», e in particolare del numero della hotline per i minori scomparsi, il 116000, compreso l'accesso per gli utenti finali disabili quando viaggiano in un altro Stato membro, la Commissione, previa consultazione del BERT, può adottare misure tecniche di attuazione.

    Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

    21)

    l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 28

    Accesso a numeri e servizi

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché , ove ciò sia tecnicamente ed economicamente fattibile e salvo qualora un abbonato chiamato abbia scelto, per ragioni commerciali, di limitare l'accesso da parte di chiamanti ubicati in determinate zone geografiche, le autorità nazionali di regolamentazione adottino tutte le misure necessarie per assicurare che:

    a)

    gli utenti finali siano in grado di accedere a tutti i numeri forniti nella Comunità indipendentemente dalla tecnologia e dai dispositivi utilizzati dall'operatore , compresi quelli dei piani nazionali di numerazione, quelli dell'ETNS e i numeri verdi internazionali universali ; e

    b)

    siano forniti servizi di collegamento per la telefonia testuale e per la videotelefonia e prodotti utili per permettere alle persone anziane o alle persone disabili di comunicare, quanto meno in caso di chiamate di emergenza.

    Le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di bloccare l'accesso a numeri o servizi caso per caso, ove ciò sia giustificato da motivi legati a frodi o abusi e onde garantire che in simili casi, inclusa l'eventualità di un'indagine pendente, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica trattengano i relativi ricavi da interconnessione o da altri servizi .

    2.   Per assicurare che gli utenti finali abbiano effettivamente accesso ai numeri e ai servizi nella Comunità, la Commissione può ▐ adottare misure tecniche di attuazione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2. ▐

    Ogni eventuale misura di attuazione tecnica può essere sottoposta a riesame periodico per tenere conto del progresso tecnologico e dello sviluppo dei mercati. ║

    3.     Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione siano abilitate ad imporre alle imprese che forniscono reti di comunicazione pubbliche di mettere a disposizione informazioni riguardanti la gestione delle proprie reti in relazione ad eventuali limitazioni o restrizioni di accesso, di utilizzo di servizi, contenuti o applicazioni imposte all'utente finale. Gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali di regolamentazione siano pienamente abilitate a indagare su casi di limitazioni di accesso a servizi, contenuti o applicazioni imposte dalle imprese all'utente finale. »

    22)

    l'articolo 29 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre a tutte le imprese esercenti servizi telefonici accessibili al pubblico e/o reti di comunicazione pubbliche di mettere a disposizione degli utenti finali le prestazioni supplementari elencate nell'allegato I, parte B, se ciò è fattibile sul piano tecnico e praticabile su quello economico.»

    b)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, gli Stati membri possono imporre, come prescrizione generale, a tutte le imprese che forniscono accesso alle reti di comunicazione pubbliche e/o a servizi telefonici accessibili al pubblico, gli obblighi in materia di cessazione del servizio di cui all'allegato I, parte A, lettera e).»

    23)

    l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 30

    Agevolare il cambiamento di fornitore

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli abbonati con numeri appartenenti al piano di numerazione telefonica nazionale che ne facciano richiesta conservino il proprio o i propri numeri indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio, a norma di quanto disposto all'allegato I, parte C.

    2.   Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché la tariffazione interoperatore in relazione alla portabilità del numero sia orientata ai costi e gli eventuali oneri diretti, posti a carico degli abbonati, non agiscano da disincentivo all'uso di tale prestazione.

    3.   Le autorità nazionali di regolamentazione non prescrivono tariffe al dettaglio per la portabilità del numero che comportino distorsioni della concorrenza, come ad esempio tariffe al dettaglio specifiche o comuni.

    4.   Il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel più breve tempo possibile, entro e non oltre un giorno lavorativo dalla richiesta iniziale dell'abbonato. Le autorità nazionali di regolamentazione possono prolungare il termine di un giorno e imporre qualsiasi misura si renda necessaria per assicurare che gli abbonati non siano trasferiti contro la loro volontà. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre altresì opportune sanzioni ai fornitori, tra cui l'obbligo di risarcire i clienti, in caso di ritardo nel trasferimento o in caso di abuso di trasferimento da parte dei fornitori o per loro conto.

    5.     Gli Stati membri provvedono affinché la durata dei contratti conclusi tra utenti e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica non sia superiore a 24 mesi. Essi provvedono altresì a che le imprese diano agli utenti la possibilità di sottoscrivere un contratto della durata massima di 12 mesi per tutti i tipi di servizi e apparecchiature terminali.

    6.    Gli Stati membri provvedono affinché ▐ le procedure di risoluzione dei contratti non agiscano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi.»

    24)

    all'articolo 31, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Gli Stati membri possono imporre obblighi di trasmissione ragionevoli, per specifici servizi radiofonici e di media audiovisivi e determinati servizi complementari, in particolare di accessibilità, alle imprese soggette alla loro giurisdizione che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione ▐ radiofonica o di servizi di media audiovisivi al pubblico, se un numero significativo di utenti finali di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione di tali ▐ servizi radiofonici o di media audiovisivi . Tali obblighi sono imposti solo se necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale, definiti in modo chiaro e particolareggiato da ciascuno Stato membro ▐ e se sono proporzionati e trasparenti.

    Gli Stati membri sottopongono a riesame gli obblighi di cui al primo comma al più tardi entro un anno dal [termine ultimo per l'attuazione dell'atto modificativo], tranne nei casi in cui gli Stati membri abbiano effettuato tale riesame nel corso dei due anni precedenti.

    Gli Stati membri sottopongono a riesame gli obblighi di trasmissione con periodicità regolare

    25)

    è inserito il seguente articolo:

    «Articolo 31 bis

    Accesso e scelta equivalenti per gli utenti disabili

    Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico idonei obblighi per garantire che gli utenti finali disabili:

    a)

    abbiano accesso e servizi di comunicazione elettronica equivalenti a quelli di cui dispongono la maggioranza degli utenti finali, e

    b)

    possano usufruire della scelta di imprese e servizi a disposizione della maggior parte degli utenti finali. »

    26)

    è inserito il seguente articolo:

    «Articolo 32 bis

    Accesso ai contenuti, ai servizi e alle applicazioni

    Gli Stati membri garantiscono che le eventuali restrizioni al diritto degli utenti di accedere a contenuti, servizi e applicazioni, se necessarie, siano attuate mediante misure adeguate, e siano proporzionate, efficaci e dissuasive. Tali misure non ostacolano lo sviluppo della società dell'informazione, in conformità della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (Direttiva sul commercio elettronico) (22), e non violano i diritti fondamentali dei cittadini, compreso il diritto alla vita privata e il diritto al giusto processo.

    27)

    l'articolo 33 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è così modificato:

    i)

    il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Gli Stati membri provvedono, se del caso, affinché le autorità nazionali di regolamentazione tengano conto del parere degli utenti finali, dei consumatori, dei fabbricanti e delle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica nelle questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in particolare quando hanno un impatto significativo sul mercato. »

    ii)

    ║ è aggiunto il seguente ║ comma:

    «In particolare, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione istituiscano meccanismi di consultazione che garantiscano che nell'ambito del processo decisionale si consideri e si tenga adeguatamente conto delle questioni legate agli utenti finali, e in particolare agli utenti finali disabili

    b)

    è inserito il seguente paragrafo:

    « 2 bis.     Fatte salve le disposizioni nazionali conformi al diritto comunitario finalizzate alla promozione degli obiettivi della politica culturale e dei media, quali ad esempio la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei media, le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti promuovono adeguatamente la cooperazione fra le imprese fornitrici di reti e/o servizi di comunicazione elettronica e i settori interessati alla promozione di contenuti legittimi su tali reti e servizi. Tale cooperazione può includere il coordinamento delle informazioni di pubblico interesse da rendere disponibili a norma degli articoli 21, paragrafo 4 bis e 20, paragrafo 1. »

    c)

    è aggiunto il seguente paragrafo :

    « ▐

    3.   Fatta salva l'applicazione della direttiva 1999/5/CE, in particolare le prescrizioni in materia di disabilità conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), di tale direttiva e per migliorare la possibilità di accesso ai servizi e alle apparecchiature di comunicazione elettronica da parte degli utenti disabili, la Commissione può ▐ adottare le misure tecniche di attuazione adeguate per affrontare le questioni sollevate nella relazione di cui al paragrafo 3, in seguito a una consultazione pubblica e previa consultazione del BERT . Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a completarla, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2. ▐»

    28)

    all'articolo 34, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Gli Stati membri provvedono affinché siano istituite a cura di organismi indipendenti procedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco costose per l'esame delle controversie ▐ in cui sono coinvolti i consumatori e le imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica, relative alle condizioni contrattuali e/o all'esecuzione dei contratti riguardanti la fornitura di tali reti o servizi. Tali procedure consentono un'equa e tempestiva risoluzione delle controversie e tengono conto dei criteri di cui alla Raccomandazione 98/257/CE della Commissione del 30 marzo 1998 riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo (23) Nei casi giustificati, gli Stati membri possono adottare un sistema di rimborso e/o di indennizzo. Gli Stati membri possono estendere gli obblighi di cui al presente paragrafo alle controversie che coinvolgono altri utenti finali.

    Gli Stati membri provvedono affinché gli enti incaricati di trattare tali controversie , che possono anche essere gli sportelli informativi unici, forniscano alla Commissione e alle autorità informazioni pertinenti a fini statistici. ║

    Con specifico riferimento all'interazione fra il settore audiovisivo e quello delle comunicazioni elettroniche, gli Stati membri incoraggiano il ricorso a procedure extragiudiziali affidabili.

    29)

    l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 35

    Adeguamento degli allegati

    Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e necessarie per adeguare gli allegati I, II, III e VI al progresso tecnologico o all'andamento della domanda del mercato sono adottate dalla Commissione, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 37, paragrafo 2.»

    30)

    all'articolo 36, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Le autorità nazionali di regolamentazione comunicano alla Commissione gli obblighi di servizio universale imposti alle imprese designate a tal fine. Qualsiasi modifica avente un'incidenza sugli obblighi imposti alle imprese o sulle imprese soggette alle disposizioni della presente direttiva è comunicata senza indugio alla Commissione.»

    31)

    l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 37

    Procedura di comitato

    1.   La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni istituito dall'articolo 22 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

    ޯ

    32)

    gli allegati I, II e III sono sostituiti dagli allegati I, II e III della presente direttiva;

    33)

    all'allegato VI, il punto 1 è sostituito dal seguente:

    « 1.     Algoritmo comune di scomposizione e ricezione in chiaro

    Tutte le apparecchiature dei consumatori destinate alla ricezione dei segnali convenzionali della televisione digitale (ad es. trasmissione terrestre, via cavo o via satellite destinata principalmente alla ricezione fissa come DVB-T, DVB-C o DVB-S), messe in vendita, in locazione o messe a disposizione in altro modo nella Comunità, in grado di ricomporre i segnali di televisione digitale, consentono:

    di ricomporre i segnali conformemente ad un algoritmo di scomposizione comune europeo, gestito e riconosciuto da un organismo di normalizzazione europeo (attualmente l'ETSI);

    di visualizzare i segnali trasmessi in chiaro a condizione che, in caso di locazione dell'apparecchiatura, il locatario si conformi alle disposizioni del contratto di locazione. »

    34)

    l'allegato VII è soppresso.

    Articolo 2

    Modifiche alla direttiva 2002/58/CE

    (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)

    La direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) è così modificata:

    1)

    all'articolo 1 i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti :

    « 1.     La presente direttiva prevede l'armonizzazione delle disposizioni degli Stati membri necessarie per assicurare un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata e del diritto alla riservatezza e alla sicurezza dei sistemi informatici, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche e per assicurare la libera circolazione di tali dati e delle apparecchiature e dei servizi di comunicazione elettronica all'interno della Comunità.

    2.     Ai fini di cui al paragrafo 1, le disposizioni della presente direttiva precisano e integrano la direttiva 95/46/CE. Esse prevedono inoltre la tutela dei legittimi interessi degli abbonati, siano essi persone fisiche o giuridiche. »

    2)

    all'articolo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

    «e)

    «chiamata»: la connessione stabilita per mezzo di un servizio telefonico accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale;»

    3)

    l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 3

    Servizi interessati

    La presente direttiva si applica al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti di comunicazione pubbliche e private e su reti private accessibili al pubblico nella Comunità, comprese le reti di comunicazione pubbliche e private e le reti private accessibili al pubblico che supportano i dispositivi di raccolta e di identificazione dei dati.»

    4)

    l'articolo 4 è così modificato:

    a)

    il titolo è sostituito dal seguente:

    «Sicurezza del trattamento»

    b)

    sono inseriti i seguenti paragrafi:

    « 1 bis.     Fatte salve le disposizioni della direttiva 95/46/CE e della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione (24), tali misure includono:

    misure tecniche e organizzative adeguate, atte a garantire che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato a stretti fini legalmente autorizzati e a tutelare i dati personali memorizzati o trasmessi dalla distruzione accidentale o illecita, da un'alterazione o perdita accidentale, da immagazzinamento, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti;

    misure tecniche e organizzative adeguate, atte a proteggere la rete e i servizi da un utilizzo accidentale, illecito o non autorizzato, da interferenze o da ostacoli al loro funzionamento o disponibilità;

    una politica di sicurezza con riguardo al trattamento dei dati personali;

    una procedura intesa a individuare e valutare vulnerabilità ragionevolmente prevedibili nei sistemi gestiti dal fornitore dei servizi di comunicazione elettronica, che includa un monitoraggio regolare delle violazioni di sicurezza;

    una procedura per l'adozione di misure di prevenzione, correzione e attenuazione delle eventuali vulnerabilità riscontrate nella procedura di cui al quarto trattino e una procedura volta all'adozione di misure di prevenzione, correzione e attenuazione contro gli incidenti che possono condurre a violazioni di sicurezza.

    1 ter.     Le autorità nazionali di regolamentazione sono abilitate a verificare le misure adottate dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di servizi della società dell'informazione nonché di emanare raccomandazioni sulle migliori pratiche e su indicatori di risultato relativamente al livello di sicurezza che tali misure sono volte a conseguire.

    c)

    sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:

    «3.   Se si produce una violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di servizi di comunicazione accessibili al pubblico nella Comunità, il fornitore dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché qualsiasi impresa operante su internet che fornisce servizi ai consumatori e avente il ruolo di responsabile del trattamento e il fornitore di servizi della società dell'informazione, comunicano senza indugio l'avvenuta violazione ▐ all'autorità nazionale di regolamentazione o all'autorità competente secondo la legislazione dei singoli Stati membri . La comunicazione all'autorità competente contiene almeno una descrizione della natura della violazione ed elenca le misure raccomandate per attenuarne i possibili effetti negativi. La comunicazione all'autorità competente descrive, inoltre, le conseguenze della violazione e le misure adottate dal fornitore per porvi rimedio.

    Il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nonché qualsiasi impresa fornitrice di servizi ai consumatori su Internet e avente il ruolo di responsabile del trattamento dei dati e di fornitore di servizi della società dell'informazione, ne danno comunicazione in anticipo ai propri utenti per evitare un pericolo imminente e diretto ai diritti e agli interessi dei consumatori.

    La notifica di una violazione della sicurezza a un abbonato o a un singolo non è necessaria se il fornitore ha dimostrato all'autorità competente di aver utilizzato le opportune misure di protezione tecnologica e che tali misure erano state applicate ai dati interessati dalla violazione della sicurezza. Le misure di protezione tecnologica rendono i dati incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi.

    4.     L'autorità competente esamina e determina la gravità della violazione. Se la violazione è giudicata grave, l'autorità competente chiede al fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e al fornitore di servizi della società dell'informazione di darne notifica adeguata senza indebito ritardo alle persone interessate dalla violazione. La notifica contiene le informazioni di cui al paragrafo 3.

    La notifica di una violazione grave può essere rinviata qualora possa ostacolare l'avanzamento di un'inchiesta penale relativa a detta grave violazione.

    I fornitori comunicano annualmente agli utenti interessati tutte le violazioni di sicurezza che hanno comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di servizi di comunicazione accessibili al pubblico nella Comunità.

    Le autorità nazionali di regolamentazione controllano inoltre che le imprese abbiano adempiuto ai loro obblighi di notifica a norma del presente articolo e impongono sanzioni adeguate, tra cui, ove opportuno, la pubblicazione in caso di omissione.

    5.     La gravità di una violazione che richieda una comunicazione agli abbonati è determinata in base alle circostanze della violazione stessa, vale a dire al rischio per i dati personali interessati dalla violazione, al tipo di dati, al numero di abbonati coinvolti e all'impatto immediato o potenziale della violazione sulla fornitura di servizi.

    6.   Per assicurare l'attuazione uniforme delle misure di cui ai paragrafi da 1 a 5 , dopo aver consultato ▐ il Garante europeo della protezione dei dati , i soggetti interessati e l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA), la Commissione raccomanda misure tecniche di attuazione riguardanti, tra l'altro, le misure descritte al paragrafo 1 bis e le circostanze, il formato e le procedure applicabili alle prescrizioni in materia di informazioni e comunicazioni di cui ai paragrafi 4 e 5 .

    La Commissione coinvolge tutti i soggetti interessati, in particolare al fine di essere informata delle migliori soluzioni tecniche ed economiche disponibili per migliorare l'applicazione della presente direttiva. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2. Per motivi imperativi d'urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 3.»

    5)

    all'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Gli Stati membri assicurano che l'archiviazione di informazioni oppure l'accesso a informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale di un abbonato o di un utente , direttamente o indirettamente per il tramite di qualsiasi tipo di supporto di memorizzazione, siano vietati a meno che l'abbonato o l'utente abbia espresso preliminarmente il suo consenso, considerando che le rispettive impostazioni del programma di navigazione costituiscono un consenso preliminare, e sia stato informato in modo chiaro e completo, in conformità della direttiva 95/46/CE, tra l'altro sugli scopi del trattamento. Ciò non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso al solo fine di effettuare ▐ la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria a fornire un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente;»

    6)

    l'articolo 6 è così modificato :

    a)

    il paragrafo 3 e sostituto dal seguente:

    « 3.     Ai fini della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico ha facoltà di sottoporre a trattamento i dati di cui al paragrafo 1 nella misura e per la durata necessaria per siffatti servizi, o per la commercializzazione, sempre che l'abbonato o l'utente a cui i dati si riferiscono abbia espresso preliminarmente il proprio consenso. Gli abbonati o utenti hanno la possibilità di ritirare il loro consenso al trattamento dei dati relativi al traffico in qualsiasi momento. »

    b)

    è aggiunto il seguente paragrafo:

    « 7.     Fatto salvo il rispetto delle disposizioni diverse dall'articolo 7 della direttiva 95/46/CE e dall'articolo 5 della presente direttiva, i dati possono essere trattati nel legittimo interesse del responsabile del trattamento al fine di applicare misure tecniche intese a garantire la sicurezza della rete e dell'informazione, quali definiti all'articolo 4, lettera c) del regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione  (25) , di un servizio pubblico di comunicazione elettronica, una rete pubblica o privata di comunicazioni elettroniche, un servizio della società dell'informazione o relativo terminal e dispositivo elettronico di comunicazione, salvo ove su tali interessi prevalgano gli interessi per i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata. Tale trattamento è limitato a quanto strettamente necessario ai fini di tale attività di sicurezza.

    7)

    l'articolo 13 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal presente:

    « 1.     L'uso di sistemi automatizzati di chiamata e di comunicazione senza intervento di un operatore (dispositivi automatici di chiamata), del telefax, o della posta elettronica (inclusi SMS (Short Message Service) e MMS (Multimedia Messaging Service)) a fini di commercializzazione diretta è consentito soltanto nei confronti degli abbonati che abbiano espresso preliminarmente il loro consenso. »

    b)

    il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    « 4.     In ogni caso, è vietata la prassi di inviare messaggi di posta elettronica a scopi di commercializzazione diretta che camuffino o celino l'identità del mittente per conto del quale la comunicazione è effettuata, o in violazione dell'articolo 6 della direttiva 2000/31/CE, o che contengano link verso siti che hanno finalità dolose o fraudolente, o che non forniscano un indirizzo valido cui il destinatario possa inviare una richiesta di cessazione di tali comunicazioni. »

    c)

    ║ è aggiunto il seguente paragrafo ║:

    «6.   Fatti salvi i ricorsi amministrativi che possono essere presentati, in particolare, a norma dell'articolo 15 bis, paragrafo 2, gli Stati membri garantiscono che ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo nella lotta contro le violazioni delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva , in particolare un fornitore di servizi di comunicazione elettronica che intenda tutelare i propri legittimi interessi commerciali o gli interessi dei suoi clienti, abbia il diritto di promuovere un'azione giudiziaria contro tali violazioni.»

    8)

    l'articolo 14, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    « 3.     All'occorrenza, possono essere adottate misure dirette a garantire che le apparecchiature terminali siano costruite in maniera compatibile con il diritto degli utenti di tutelare e controllare l'uso dei loro dati personali in conformità della direttiva 1999/5/CE e della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione delle telecomunicazioni  (26) . Tali misure rispettano il principio della neutralità tecnologica.

    9)

    è inserito il seguente articolo ║:

    «Articolo 14 bis

    Procedura di comitato

    1.   La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni istituito ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

    2.   Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

    3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»

    10)

    all'articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo:

    « I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di servizi della società dell'informazione notificano senza indugio alle autorità indipendenti garanti della protezione dei dati tutte le richieste di accesso ai dati personali degli utenti ricevute conformemente al paragrafo 1, comprese la giustificazione giuridica fornita e la procedura legale seguita per ciascuna richiesta; la competente autorità indipendente garante della protezione dei dati notifica alle autorità giudiziarie competenti i casi in cui ritiene che le pertinenti disposizioni legislative nazionali non siano state rispettate. »

    11)

    è inserito il seguente articolo ║:

    «Articolo 15 bis

    Attuazione e controllo dell'attuazione

    1.   Gli Stati membri determinano le sanzioni , se del caso anche penali, da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro e non oltre il [termine per l'attuazione dell'atto modificativo] e comunicano senza indugio, alla Commissione, ogni successiva modifica a queste disposizioni.

    2.   Fatti salvi i rimedi giurisdizionali eventualmente esperibili, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità nazionale di regolamentazione abbia il potere di ordinare la cessazione delle violazioni di cui al paragrafo 1.

    3.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione dispongano di tutte le risorse e di tutte le competenze necessarie, compresa la possibilità di ottenere ogni informazione pertinente di cui possano avere bisogno per applicare e controllare le disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva.

    4.   Per assicurare un'efficace collaborazione transfrontaliera nell'applicazione delle norme nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e per creare condizioni armonizzate per la fornitura di servizi che comportino flussi di dati transfrontalieri, la Commissione può adottare misure tecniche di attuazione, dopo aver consultato l'ENISA, il gruppo dell'articolo 29 e le autorità di regolamentazione pertinenti.

    Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 3.»

    12)

    l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 18

    Riesame

    Entro il … (27) la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, previa consultazione del gruppo dell'articolo 29 e del Garante europeo della protezione dei dati, una relazione sull'applicazione della presente direttiva e il relativo impatto sugli operatori economici e suoi consumatori, in particolare per quanto riguarda le disposizioni sulle comunicazioni indesiderate, sulle notifiche di violazioni e sull'utilizzo di dati personali da parte di soggetti terzi pubblici o privati per fini non previsti dalla presente direttiva, tenendo conto dell'ambiente internazionale. A tale fine, la Commissione può chiedere agli Stati membri informazioni che saranno fornite senza ritardi ingiustificati. Ove opportuno, la Commissione presenta proposte di modifica della presente direttiva, tenendo conto dei risultati di detta relazione, di ogni modifica del settore e del trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea (28), in particolare delle nuove competenze in materia di protezione dei dati definite all'articolo 16 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e di ogni altra proposta che ritenga necessaria per migliorare l'efficacia della presente direttiva.

    Entro … (28) la Commissione, previa consultazione del Garante europeo della protezione dei dati, del gruppo di lavoro di cui all'articolo 29 e delle altre parti interessate, compresi i rappresentanti dell'industria, presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione basata su uno studio approfondito, accompagnata da raccomandazioni sugli utilizzi standard degli indirizzi IP e l'applicazione delle direttive sulla ePrivacy e sulla protezione dei dati, relativamente alla raccolta e all'ulteriore trattamento.

    Articolo 3

    Modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004

    Nell'allegato al regolamento (CE) n. 2006/2004 ║ è aggiunto il seguente punto:

    «17.

    In relazione alla protezione dei consumatori, direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche ║: articolo 13 (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).»

    Articolo 4

    Attuazione

    1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il […], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente al Parlamento europeo e alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e quelle della presente direttiva.

    Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal […].

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

    Articolo 5

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 6

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a ║

    Per il Parlamento europeo

    Il Presidente

    Per il Consiglio

    Il Presidente


    (1)  GU C 224 del 30.8.2008, pag. 50.

    (2)   GU C 257 del 9.10.2008, pag. 51.

    (3)  GU C 181 del 18.7.2008, pag. 1.

    (4)  Posizione del Parlamento europeo del 24 settembre 2008.

    (5)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

    (6)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

    (7)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

    (8)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

    (9)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

    (10)   GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

    (11)   GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

    (12)   GU L 249 del 17.9.2002, pag. 21.

    (13)   GU L 49 del 17.2.2007, pag. 30.

    (14)   GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27 .

    (15)   GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.

    (16)   GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

    (17)   GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54.

    (18)  GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.

    (19)   GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (20)   GU C 306 del 17.12.2007, pag. 1.

    (21)   GU L 49 del 17.2.2007, pag. 30. »

    (22)   GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1. »

    (23)   GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31 .

    (24)   GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54. »

    (25)   GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1. »

    (26)   GU L 36 del 7.2.1987, pag. 31. »

    (27)   Due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

    (28)   GU C 306 del 17.12.2007, pag. 1. »

    Mercoledì 24 settembre 2008
    ALLEGATO I

    DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI CITATI ALL'ARTICOLO 10 (CONTROLLO DELLE SPESE) , ALL'ARTICOLO 29 (PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI) E ALL'ARTICOLO 30 (FACILITARE IL CAMBIAMENTO DI FORNITORE)

    Parte A

    Prestazioni e servizi citati all'articolo 10:

    a)

    Fatturazione dettagliata

    Fatti salvi gli obblighi della legislazione relativa alla tutela dei dati personali e della vita privata, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano fissare il livello minimo di dettaglio delle fatture che le imprese designate (quali definite all'articolo 8) devono presentare gratuitamente agli utenti finali per consentire a questi:

    i)

    di verificare e controllare le spese generate dall'uso della rete di comunicazione pubblica in postazione fissa e/o dei corrispondenti servizi telefonici accessibili al pubblico, e

    ii)

    di sorvegliare in modo adeguato il proprio uso della rete e dei servizi e le spese che ne derivano, in modo da esercitare un ragionevole livello di controllo sulle proprie fatture.

    Ove opportuno, gli abbonati possono ottenere, a tariffe ragionevoli o gratuitamente, un maggior livello di dettaglio delle fatture.

    Le chiamate che sono gratuite per l'abbonato, comprese le chiamate ai numeri di emergenza, non sono indicate nella fattura dettagliata dell'abbonato.

    b)

    Sbarramento selettivo delle chiamate in uscita (servizio gratuito)

    Prestazione gratuita grazie alla quale l'abbonato, previa richiesta a un'impresa designata che fornisce il servizio telefonico, può impedire che vengano effettuate chiamate o comunicazioni di altro tipo verso determinati numeri o tipi di numeri.

    c)

    Sistemi di pagamento anticipato

    Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano obbligare le imprese designate a proporre ai consumatori modalità di pagamento anticipato per l'accesso alla rete di comunicazione pubblica e per l'uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico.

    d)

    Pagamento rateale del contributo di allacciamento

    Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese designate l'obbligo di autorizzare i consumatori a scaglionare nel tempo il pagamento del contributo di allacciamento alla rete di comunicazione pubblica.

    e)

    Mancato pagamento delle fatture

    Gli Stati membri autorizzano l'applicazione di misure specifiche per la riscossione delle fatture non pagate emesse dagli operatori designati conformemente all'articolo 8. Tali misure sono rese pubbliche e ispirate ai principi di proporzionalità e non discriminazione. Esse garantiscono che l'abbonato sia informato con debito preavviso dell'interruzione del servizio o della cessazione del collegamento conseguente al mancato pagamento. Salvo nei casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti, le predette misure garantiscono, per quanto tecnicamente possibile, che l'eventuale interruzione del servizio resti limitata al servizio interessato . La cessazione del collegamento per mancato pagamento delle fatture avviene solo dopo averne debitamente avvertito l'abbonato. Prima della totale cessazione del collegamento gli Stati membri possono autorizzare un periodo di servizio ridotto durante il quale sono permessi esclusivamente i servizi che non comportano un addebito per l'abbonato (ad esempio chiamate al «112»). L'accesso ai servizi di emergenza tramite il «112» può essere bloccato in caso di abusi ripetuti.

    f)

    Controllo dei costi

    Gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali di regolamentazione impongano alle imprese che forniscono servizi di telecomunicazione elettronica, di offrire agli abbonati i mezzi per controllare i costi dei servizi di comunicazione, fra cui sistemi gratuiti di segnalazione di consumi tendenziali anomali.

    g)

    Raccomandazione sulle migliori tariffe

    Gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali di regolamentazione impongano alle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica di raccomandare al consumatore una volta l'anno il migliore pacchetto tariffario disponibile per lo schema di consumo riscontrato per l'anno precedente.

    Parte B

    Elenco delle prestazioni di cui all'articolo 29

    a)

    Composizione mediante tastiera o DTMF (segnalazione bitonale a più frequenze)

    La rete di comunicazione pubblica consente l'uso di apparecchi a tonalità DTMF (raccomandazione ETSI ETR 207) per la segnalazione da punto a punto in tutta la rete, sia all'interno di uno Stato membro che tra Stati membri.

    b)

    Identificazione della linea chiamante

    Prima di instaurare la comunicazione la parte chiamata può visualizzare il numero della parte chiamante.

    La fornitura di tale opzione avviene conformemente alla legislazione in materia di tutela dei dati personali e della vita privata e in particolare alla direttiva 2002/58/CE.

    Nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, gli operatori forniscono dati e segnali per facilitare l'offerta delle prestazioni di identificazione della linea chiamante e di composizione mediante tastiera attraverso i confini degli Stati membri.

    c)

    Servizi in caso di furto

    Gli Stati membri provvedono a che sia istituito un numero unico gratuito per tutti i fornitori di servizi di telefonia mobile, che permetta di denunciare il furto dell'apparecchiatura terminale e di far sospendere immediatamente i servizi coperti dall'abbonamento. L'accesso a tale servizio deve essere garantito anche agli utenti disabili. Gli utenti devono essere informati regolarmente dell'esistenza di tale numero, che dovrà essere di agevole memorizzazione.

    d)

    Software di protezione

    Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano esigere dagli operatori che questi mettano gratuitamente a disposizione dei propri abbonati software di protezione e/o di filtraggio affidabili, di facile uso e agevolmente accessibili e configurabili, che permettano di impedire l'accesso dei bambini o di persone vulnerabili a contenuti non adatti a loro. Ogni dato relativo al monitoraggio del traffico che questo software può raccogliere è destinato all'uso esclusivo dei soli abbonati.

    Parte C

    Attuazione delle disposizioni relative alla portabilità del numero di cui all'articolo 30

    La prescrizione in base alla quale tutti gli abbonati con numeri appartenenti al piano di numerazione nazionale che ne facciano richiesta devono poter conservare il proprio o i propri numeri indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio si applica:

    a)

    nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico, e

    b)

    nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo.

    Il presente paragrafo non si applica alla portabilità del numero tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili.

    Mercoledì 24 settembre 2008
    ALLEGATO II

    INFORMAZIONI DA PUBBLICARE A NORMA DELL'ARTICOLO 21 (TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI)

    Le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono la pubblicazione delle informazioni elencate nel presente allegato, conformemente all'articolo 21. Spetta alle autorità nazionali di regolamentazione decidere quali informazioni debbano essere pubblicate dalle imprese fornitrici di reti di comunicazione pubbliche e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico e quali debbano invece essere pubblicate dalle stesse autorità nazionali di regolamentazione in modo tale da assicurare che i consumatori possono compiere scelte informate. ▐

    1.   Nome e indirizzo dell'impresa o delle imprese

    Il nome e l'indirizzo della sede centrale delle imprese fornitrici di reti di comunicazione pubbliche e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico.

    2.   Descrizione dei servizi offerti

    2.1.

    Portata dei servizi offerti

    2.2.

    Le tariffe generali , con l'indicazione dei servizi forniti e di ogni elemento tariffario (ad esempio, il costo dell'accesso, i costi di utenza, i costi manutenzione). Sono incluse altresì le informazioni sugli sconti , sulle formule tariffarie speciali o destinate a categorie di utenti specifiche e su eventuali costi supplementari, nonché sui costi relativi alle apparecchiature terminali .

    2.3.

    Disposizioni in materia di indennizzo/rimborso comprendenti la descrizione dettagliata delle varie formule di indennizzo/rimborso.

    2.4.

    Servizi di manutenzione offerti.

    2.5.

    Condizioni contrattuali generali, comprese eventuali disposizioni in merito alla durata minima del contratto, cessazione del contratto, procedure e costi diretti legati alla portabilità dei numeri e di altri identificatori, se pertinenti.

    3.   Dispositivi di risoluzione delle controversie, compresi quelli elaborati dalle imprese medesime.

    4.   Informazioni in merito ai diritti inerenti al servizio universale, comprese, se del caso, le prestazioni e i servizi di cui all'allegato I.

    Mercoledì 24 settembre 2008
    ALLEGATO III

    PARAMETRI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

    PARAMETRI, DEFINIZIONI E METODI DI MISURA PREVISTI AGLI ARTICOLI 11 E 22 PER QUANTO RIGUARDA I TEMPI DI FORNITURA E LA QUALITÀ DEL SERVIZIO

    Per le imprese designate come fornitore di accesso a una rete di comunicazione pubblica

    PARAMETRO (1)

    DEFINIZIONE

    METODO DI MISURA

    Tempo di fornitura del collegamento iniziale

    ETSI EG 202 057

    ETSI EG 202 057

    Tasso di guasti per linea d'accesso

    ETSI EG 202 057

    ETSI EG 202 057

    Tempo di riparazione dei guasti

    ETSI EG 202 057

    ETSI EG 202 057

    Per le imprese designate come fornitore di accesso a un servizio telefonico accessibile al pubblico

    Tempo di stabilimento di una connessione (2)

    ETSI EG 202 057

    ETSI EG 202 057

    Tempi di risposta dei servizi tramite operatore

    ETSI EG 202 057

    ETSI EG 202 057

    Tempi di risposta dei servizi di consultazione degli elenchi telefonici

    ETSI EG 202 057

    ETSI EG 202 057

    Percentuale di apparecchi telefonici a gettone, a moneta o a scheda nei posti telefonici pubblici a pagamento in servizio

    ETSI EG 202 057

    ETSI EG 202 057

    Reclami relativi all'esattezza delle fatture

    ETSI EG 202 057

    ETSI EG 202 057

    Percentuale di chiamate non riuscite (2)

    ETSI EG 202 057

    ETSI EG 202 057

    La versione del documento ETSI EG 202 057 è la 1.1.1 (aprile 2000)


    (1)  I parametri devono permettere di analizzare le prestazioni a livello regionale (vale a dire ad un livello non inferiore al livello 2 della NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics, nomenclatura delle unità territoriali statistiche) istituita da Eurostat).

    (2)  Gli Stati membri possono decidere di non esigere l'aggiornamento delle informazioni riguardanti le prestazioni relative a questi due parametri se è dimostrato che le prestazioni in questi due settori sono soddisfacenti.


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