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Document 52008AP0436

    Protezione dei dati personali * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sul progetto di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (16069/2007 — C6-0010/2008 — 2005/0202(CNS))

    GU C 8E del 14.1.2010, p. 138–149 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.1.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 8/138


    Martedì 23 settembre 2008
    Protezione dei dati personali *

    P6_TA(2008)0436

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sul progetto di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (16069/2007 — C6-0010/2008 — 2005/0202(CNS))

    2010/C 8 E/36

    (Procedura di consultazione — nuova consultazione)

    Il Parlamento europeo,

    visto il progetto del Consiglio (16069/2007),

    vista la proposta della Commissione (COM(2005)0475),

    vista la sua posizione del 27 settembre 2006 (1),

    vista la sua posizione del 7 giugno 2007 (2),

    visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato UE,

    visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0010/2008),

    visti gli articoli 93, 51 e l'articolo 55, paragrafo 3 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0322/2008);

    1.

    approva il progetto del Consiglio quale emendato;

    2.

    invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

    3.

    invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

    4.

    chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il progetto o sostituirlo con un nuovo testo;

    5.

    invita il Consiglio e la Commissione, dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, a considerare prioritaria qualsiasi successiva proposta volta a modificare il presente testo conformemente all'articolo 10 del protocollo sulle disposizioni transitorie da allegare al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica e conformemente alla relativa dichiarazione n. 50, in particolare per quanto riguarda la giurisdizione della Corte di giustizia delle Comunità europee;

    6.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

    TESTO DEL CONSIGLIO

    EMENDAMENTO

    Emendamento 1

    Progetto di decisione quadro del Consiglio

    Considerando 4 bis (nuovo)

     

    (4 bis)

    L'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea introdotto dal trattato di Lisbona consentirà il rafforzamento delle norme sulla protezione dei dati ai fini della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale.

    Emendamento 2

    Progetto di decisione quadro del Consiglio

    Considerando 5

    (5)

    Lo scambio dei dati personali nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, segnatamente in conformità del principio di disponibilità delle informazioni stabilito dal programma dell'Aia, dovrebbe essere disciplinato da norme (…) chiare che rafforzino la fiducia reciproca delle autorità competenti e garantiscano che le informazioni pertinenti siano protette in modo da escludere qualsiasi discriminazione della cooperazione tra Stati membri pur nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo. Gli strumenti esistenti a livello europeo non sono sufficienti. La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati non si applica al trattamento dei dati personali nel corso di attività che esulino dal campo di applicazione della normativa comunitaria, come quelle previste dal titolo VI del trattato sull'Unione europea e, in ogni caso, ai trattamenti relativi alla sicurezza pubblica, alla difesa, alla sicurezza dello Stato e alle attività dello Stato in materia di diritto penale.

    (5)

    Lo scambio dei dati personali nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, segnatamente in conformità del principio di disponibilità delle informazioni stabilito dal programma dell'Aia, dovrebbe essere disciplinato da norme (…) chiare che rafforzino la fiducia reciproca delle autorità competenti e garantiscano che le informazioni pertinenti siano protette nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo.

    Emendamento 3

    Progetto di decisione quadro del Consiglio

    Considerando 5 bis

    (5 bis)

    La presente decisione quadro si applica soltanto ai dati raccolti o trattati da autorità competenti ai fini della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento o del perseguimento dei reati o dell'esecuzione delle sanzioni penali. La decisione quadro lascia agli Stati membri la competenza di stabilire in modo più preciso, a livello nazionale, quali altri fini sono da considerare incompatibili con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente rilevati. In generale, il trattamento successivo per scopi storici, statistici o scientifici non è incompatibile con la finalità iniziale del trattamento.

    (5 bis)

    La presente decisione quadro si applica soltanto ai dati raccolti o trattati da autorità competenti ai fini della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento o del perseguimento dei reati o dell'esecuzione delle sanzioni penali. In generale, il trattamento successivo per scopi storici, statistici o scientifici non è incompatibile con la finalità iniziale del trattamento.

    Emendamento 4

    Progetto di decisione quadro del Consiglio

    Considerando 6 ter

    (6 ter)

    La presente decisione quadro non si applica ai dati personali che uno Stato membro ha ottenuto nell'ambito della presente decisione quadro e che sono originari di tale Stato membro.

    soppresso

    Emendamento 5

    Progetto di decisione quadro del Consiglio

    Considerando 7

    (7)

    Il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri non dovrebbe portare ad una riduzione del livello di protezione dei dati ma dovrebbe, al contrario, cercare di garantire che esso sia elevato in tutta l'Unione.

    (7)

    Il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri non dovrebbe portare ad una riduzione del livello di protezione dei dati ma dovrebbe, al contrario, cercare di garantire che esso sia elevato in tutta l'Unione conformemente alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale (di seguito denominata «Convenzione 108») .

    Emendamento 6

    Progetto di decisione quadro del Consiglio

    Considerando 8 ter

    (8 ter)

    L'archiviazione in un insieme di dati distinto è autorizzata solo se i dati non sono più necessari e utilizzati ai fini della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento o del perseguimento dei reati o dell'esecuzione delle sanzioni penali. L'archiviazione in un insieme di dati distinto è anche autorizzata se i dati archiviati sono conservati in una base di dati con altri dati in modo che non possono più essere utilizzati ai fini della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento o del perseguimento dei reati o dell'esecuzione delle sanzioni penali. La pertinenza della durata di archiviazione dipende dai fini dell'archiviazione e dagli interessi legittimi delle persone interessate. Nel caso di archiviazione a fini storici, può essere previsto un periodo molto lungo.

    (8 ter)

    L'archiviazione in un insieme di dati distinto è autorizzata solo se i dati non sono più necessari e utilizzati ai fini della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento o del perseguimento dei reati o dell'esecuzione delle sanzioni penali. L'archiviazione in un insieme di dati distinto è anche autorizzata se i dati archiviati sono conservati in una base di dati con altri dati in modo che non possono più essere utilizzati ai fini della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento o del perseguimento dei reati o dell'esecuzione delle sanzioni penali. La pertinenza della durata di archiviazione dipende dai fini dell'archiviazione e dagli interessi legittimi delle persone interessate.

    Emendamento 7

    Progetto di decisione quadro del Consiglio

    Considerando 11 bis

    (11 bis)

    Qualora i dati personali possano essere successivamente trattati previo consenso dello Stato membro presso cui sono stati ottenuti, ciascuno Stato membro può stabilire le modalità di tale consenso, ivi compreso ad esempio tramite il consenso generale dato per le categorie di informazioni o di trattamento successivo.

    (11 bis)

    Qualora i dati personali possano essere successivamente trattati previo consenso dello Stato membro presso cui sono stati ottenuti, ciascuno Stato membro può stabilire le modalità di tale consenso.

    Emendamento 8

    Progetto di decisione quadro del Consiglio

    Considerando 13 bis

    (13 bis)

    Lo Stato membro dovrebbe provvedere affinché la persona interessata sia informata che i dati personali potrebbero essere o sono raccolti, trattati o trasmessi a un altro Stato membro, ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati o per l'esecuzione delle sanzioni penali. Le modalità del diritto della persona interessata ad essere informata, e le relative eccezioni, sono determinati conformemente alla legislazione nazionale. Ciò può avvenire in via generale, per esempio, mediante la legislazione o la pubblicazione di un elenco dei trattamenti.

    (13 bis)

    Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la persona interessata sia informata che i dati personali potrebbero essere o sono raccolti, trattati o trasmessi a un altro Stato membro, a un paese terzo o a un soggetto privato, a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati o per l'esecuzione delle sanzioni penali. Le modalità del diritto della persona interessata ad essere informata, e le relative eccezioni, sono determinate conformemente alla legislazione nazionale. Ciò può avvenire in via generale, per esempio mediante la legislazione o la pubblicazione di un elenco dei trattamenti.

    Emendamento 9

    Progetto di decisione quadro del Consiglio

    Articolo 1 — paragrafo 2 — lettera c bis (nuova)

     

    c bis)

    sono trattati a livello nazionale.

    Emendamento 10

    Progetto di decisione quadro del Consiglio

    Articolo 1 — paragrafo 4

    4.     La presente decisione quadro lascia impregiudicati gli interessi fondamentali della sicurezza nazionale o specifiche attività di informazione nel settore della sicurezza nazionale.

    soppresso

    Emendamento 11

    Progetto di decisione quadro del Consiglio

    Articolo 2 — lettera l

    l)

    «anonimizzazione»: la modificazione di dati personali in modo che i dati particolari su condizioni personali o materiali non possano più, o possano solo con eccessivo dispendio di tempo, costi e lavoro, essere attribuiti a una persona fisica determinata o determinabile.

    l)

    «anonimizzazione»: la modificazione di dati personali in modo che i dati particolari su condizioni personali o materiali non possano più essere attribuiti a una persona fisica determinata o determinabile.

    Emendamento 12

    Progetto di decisione quadro del Consiglio

    Articolo 7

    Il trattamento di dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale è ammesso soltanto se strettamente necessario e se la legislazione nazionale prevede adeguate garanzie .

    1.    Il trattamento di dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale è vietato .

     

    2.     In via eccezionale, il trattamento di tali dati può essere effettuato se:

    è previsto per legge, a seguito di previa autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria competente, caso per caso e se risulti assolutamente necessario per la prevenzione e l'individuazione di reati terroristici e di altri reati gravi, nonché per le indagini e il perseguimento di tali reati,

    gli Stati membri prevedano garanzie specifiche adeguate, quali l'accesso a tali dati riservato esclusivamente al personale responsabile di compiti legittimi che giustifichino il trattamento.

    Tali categorie specifiche di dati non possono essere trattate in modo automatizzato a meno che la legislazione nazionale non fornisca garanzie adeguate. La stessa condizione si applica anche ai dati personali relativi a condanne penali.

    Emendamento 13

    Progetto di decisione quadro del Consiglio

    Articolo 11 — paragrafo 1

    1.   Tutte le trasmissioni di dati personali sono registrate o documentate ai fini della verifica della legittimità del trattamento dei dati, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati.

    1.   Tutte le trasmissioni e gli accessi ai dati personali e il loro successivo trattamento sono registrati o documentati ai fini della verifica della legittimità del trattamento dei dati, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati.

    Emendamento 14

    Progetto di decisione quadro del Consiglio

    Articolo 12 — paragrafo 1 — alinea

    1.   Conformemente ai requisiti dell'articolo 3, paragrafo 2, i dati personali trasmessi o resi disponibili dall'autorità competente di un altro Stato membro possono essere successivamente trattati solo per le seguenti finalità diverse da quelle per le quali sono stati trasmessi o resi disponibili:

    1.   Conformemente ai requisiti dell'articolo 3, paragrafo 2, i dati personali trasmessi o resi disponibili dall'autorità competente di un altro Stato membro possono essere successivamente trattati solo se necessario per le seguenti finalità diverse da quelle per le quali sono stati trasmessi o resi disponibili:

    Emendamento 15

    Progetto di decisione quadro del Consiglio

    Articolo 12 — paragrafo 1 — lettera d

    d)

    qualsiasi altra finalità, soltanto previa autorizzazione dello Stato membro che trasmette i dati o con il consenso della persona interessata dato conformemente alla legislazione nazionale.

    d)

    qualsiasi altra finalità specifica che sia prevista dalla legge e necessaria in una società democratica per la protezione di uno degli interessi di cui all'articolo 9 della Convenzione 108, ma soltanto previa autorizzazione dello Stato membro che trasmette i dati o con il consenso della persona interessata dato conformemente alla legislazione nazionale.

    Emendamento 16

    Progetto di decisione quadro del Consiglio

    Articolo 14 — paragrafo 1 — alinea

    1.   Gli Stati membri dispongono che i dati personali trasmessi o resi disponibili dall'autorità competente di un altro Stato membro possano essere trasferiti a paesi terzi o a organismi o organizzazioni internazionali istituiti mediante accordi internazionali o dichiarati organismo internazionale solo se

    1.   Gli Stati membri dispongono che i dati personali trasmessi o resi disponibili dall'autorità competente di un altro Stato membro caso per caso possano essere trasferiti a paesi terzi o a organismi o organizzazioni internazionali istituiti mediante accordi internazionali o dichiarati organismo internazionale solo se:

    Emendamento 17

    Progetto di decisione quadro del Consiglio

    Articolo 14 — paragrafo 1 — lettera d

    d)

    il paese terzo o l'organismo internazionale interessati assicurano un adeguato livello di protezione per il trattamento di dati previsto.

    d)

    il paese terzo o l'organismo internazionale interessati assicurano un adeguato livello di protezione per il trattamento di dati previsto equivalente a quello di cui all'articolo 2 del protocollo addizionale della Convenzione 108 e alla corrispondente giurisprudenza ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

    Emendamento 18

    Progetto di decisione quadro del Consiglio

    Articolo 14 — paragrafo 2

    2.   Il trasferimento senza il consenso preliminare di cui al paragrafo 1, lettera c) è autorizzato solo se il trasferimento dei dati è essenziale per la prevenzione di un'immediata e grave minaccia alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo o agli interessi essenziali di uno Stato membro e se il consenso preliminare non può essere ottenuto in tempo utile. L'autorità competente a dare il consenso è informata immediatamente.

    2.   Il trasferimento senza il consenso preliminare di cui al paragrafo 1, lettera c) è autorizzato solo se il trasferimento dei dati è essenziale per la prevenzione di un'immediata e grave minaccia alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo o agli interessi essenziali di uno Stato membro e se il consenso preliminare non può essere ottenuto in tempo utile. In questo caso i dati personali possono essere trattati da chi li riceve solo se ciò è assolutamente necessario per il fine specifico per il quale i dati sono stati forniti. L'autorità competente a dare il consenso è informata immediatamente. Detti trasferimenti di dati sono notificati all'autorità di controllo competente.

    Emendamento 19

    Progetto di decisione quadro del Consiglio

    Articolo 14 — paragrafo 3

    3.   In deroga al paragrafo 1, lettera d), i dati personali possono essere trasferiti se:

    3.   In deroga al paragrafo 1, lettera d), i dati personali possono essere trasferiti in via eccezionale se:

    a)

    la legislazione nazionale dello Stato membro che trasferisce i dati lo prevede

    a)

    la legislazione nazionale dello Stato membro che trasferisce i dati lo prevede

    i.

    per interessi specifici legittimi della persona interessata o

    i)

    per interessi specifici legittimi della persona interessata o

    ii.

    per interessi legittimi superiori, soprattutto importanti interessi pubblici, o

    ii)

    per interessi legittimi superiori, soprattutto gli interessi urgenti ed essenziali di uno Stato membro o al fine di evitare gravi e imminenti minacce alla sicurezza pubblica e

    b)

    il paese terzo o l'organismo o l'organizzazione internazionale ricevente prevedono garanzie ritenute adeguate dallo Stato membro interessato conformemente alla legislazione nazionale.

    b)

    il paese terzo o l'organismo o l'organizzazione internazionale ricevente prevedono garanzie che lo Stato membro interessato garantisce siano adeguate conformemente alla legislazione nazionale ;

     

    b bis)

    gli Stati membri garantiscono che detti trasferimenti siano registrati e mettono a disposizione delle autorità nazionali per la protezione dei dati, su richiesta delle stesse, dette registrazioni .

    Emendamento 20

    Progetto di decisione quadro del Consiglio

    Articolo 14 — paragrafo 4

    4.   L'adeguatezza del livello di protezione di cui al paragrafo 1, lettera d) è valutata tenendo conto di tutte le circostanze relative ad un'operazione o ad un insieme di operazioni di trasferimento dei dati. In particolare sono presi in considerazione la natura dei dati, la finalità e la durata del trattamento previsto, lo Stato d'origine e lo Stato o l'organizzazione internazionale di destinazione finale dei dati, le norme di diritto, generali o settoriali, vigenti nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale in questione, nonché le regole professionali e le misure di sicurezza ivi osservate.

    4.   L'adeguatezza del livello di protezione di cui al paragrafo 1, lettera d) è valutata da un'autorità indipendente tenendo conto di tutte le circostanze relative ad un'operazione o ad un insieme di operazioni di trasferimento dei dati. In particolare sono presi in considerazione la natura dei dati, la finalità e la durata del trattamento previsto, lo Stato d'origine e lo Stato o l'organizzazione internazionale di destinazione finale dei dati, le norme di diritto, generali o settoriali, vigenti nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale in questione, nonché le regole professionali e le misure di sicurezza ivi osservate.

    Emendamento 21

    Progetto di decisione quadro del Consiglio

    Articolo 14 bis — titolo

    Trasmissione a privati negli Stati membri

    Trasmissione a privati e accesso ai dati ricevuti da privati negli Stati membri

    Emendamento 22

    Progetto di decisione quadro del Consiglio

    Articolo 14 bis — paragrafo 1 — alinea

    1.   Gli Stati membri dispongono che i dati personali ricevuti o resi disponibili dall'autorità competente di un altro Stato membro possano essere trasmessi a privati solo se:

    1.   Gli Stati membri dispongono che i dati personali ricevuti o resi disponibili dall'autorità competente di un altro Stato membro caso per caso possano essere trasmessi a privati solo se:

    Emendamento 23

    Progetto di decisione quadro del Consiglio

    Articolo 14 bis — paragrafo 2 bis (nuovo)

     

    2 bis.     Gli Stati membri dispongono che le rispettive autorità competenti possano avere accesso e trattare i dati personali controllati da privati solo caso per caso, in circostanze specifiche, per finalità specifiche e sotto il controllo giudiziario degli Stati membri.

    Emendamento 24

    Progetto di decisione quadro del Consiglio

    Articolo 14 bis — paragrafo 2 ter (nuovo)

     

    2 ter.     La legislazione nazionale degli Stati membri dispone che, ove i privati ricevano e trattino dati nell'ambito di un mandato di servizio pubblico, essi siano soggetti a criteri almeno equivalenti ovvero superiori a quelli imposti alle autorità competenti.

    Emendamento 25

    Progetto di decisione quadro del Consiglio

    Articolo 17 — paragrafo 1 — lettera a

    a)

    almeno conferma del responsabile del trattamento o dell'autorità nazionale di controllo del fatto che dati che la riguardano siano stati trasmessi o resi disponibili , e informazioni sui destinatari o sulle categorie di destinatari cui sono stati comunicati i dati e comunicazione dei dati che sono oggetto di trattamento; oppure

    a)

    almeno conferma del responsabile del trattamento o dell'autorità nazionale di controllo del fatto che dati che la riguardano siano trattati , e informazioni sulle finalità del trattamento, sui destinatari o sulle categorie di destinatari cui sono stati comunicati i dati, comunicazione dei dati che sono oggetto di trattamento e conoscenza dei motivi per ogni decisione automatizzata ;

    Emendamento 26

    Progetto di decisione quadro del Consiglio

    Articolo 22 — paragrafo 2 — lettera h

    h)

    impedire che i dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati da persone non autorizzate durante i trasferimenti di dati personali o il trasporto di supporti di dati (controllo del trasporto);

    h)

    impedire , anche per mezzo di appropriate tecniche di criptazione, che i dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati da persone non autorizzate durante i trasferimenti di dati personali o il trasporto di supporti di dati (controllo del trasporto);

    Emendamento 27

    Progetto di decisione quadro del Consiglio

    Articolo 22 — paragrafo 2 — lettera j bis (nuova)

     

    j bis)

    controllare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure di carattere organizzativo relative al controllo interno per garantire l'osservanza della presente decisione quadro (autocontrollo).

    Emendamento 28

    Progetto di decisione quadro del Consiglio

    Articolo 24

    Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire la piena applicazione delle disposizioni della presente decisione quadro e in particolare stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni adottate conformemente alla presente decisione quadro.

    Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire la piena applicazione delle disposizioni della presente decisione quadro e in particolare stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive , comprese sanzioni amministrative e/o penali conformemente alla legislazione nazionale da infliggere in caso di violazione delle disposizioni adottate conformemente alla presente decisione quadro.

    Emendamento 29

    Progetto di decisione quadro del Consiglio

    Articolo 25 — paragrafo 1 bis (nuovo)

     

    1 bis.     Ogni Stato membro garantisce che le autorità di controllo siano consultate al momento di redigere misure o regolamenti amministrativi relativi alla protezione dei diritti e delle libertà degli individui per quanto riguarda il trattamento dei dati personali ai fini della prevenzione, dell'individuazione e del perseguimento di reati o per l'applicazione di sanzioni penali .

    Emendamento 30

    Progetto di decisione quadro del Consiglio

    Articolo 25 bis (nuovo)

     

    Articolo 25 bis

    Gruppo di lavoro sulla protezione delle persone per quanto riguarda il trattamento dei dati personali ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati, nonché ai fini delle indagini e del perseguimento di tali reati

    1.     È istituito un gruppo di lavoro sulla protezione delle persone per quanto riguarda il trattamento dei dati personali ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati, nonché ai fini delle indagini e del perseguimento di tali reati (di seguito denominato «il gruppo di lavoro»). Esso gode dello stato di consulente ed agisce in maniera indipendente.

    2.     Il gruppo di lavoro è composto da un rappresentante della o delle autorità di controllo designate da ciascuno Stato membro, da un rappresentante del garante europeo della protezione dei dati, nonché da un rappresentante della Commissione.

    Ogni membro del gruppo di lavoro è designato dall'istituzione oppure dalla o dalle autorità che rappresenta. Qualora uno Stato membro abbia designato più autorità di controllo, queste procedono alla nomina di un rappresentante comune.

    I presidenti delle autorità di controllo comune istituite ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea hanno il diritto di partecipare o di essere rappresentati alle riunioni del gruppo di lavoro. La o le autorità di controllo designate dall'Islanda, dalla Norvegia e dalla Svizzera hanno il diritto di essere rappresentate alle riunioni del gruppo di lavoro nella misura in cui si tratti di temi relativi all'acquis di Schengen.

    3.     Il gruppo di lavoro prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei rappresentanti delle autorità di controllo.

    4.     Il gruppo di lavoro elegge il proprio presidente. Il mandato del presidente è di due anni ed è rinnovabile.

    5.     Al segretariato del gruppo di lavoro provvede la Commissione.

    6.     Il gruppo di lavoro adotta il proprio regolamento interno.

    7.     Il gruppo di lavoro esamina i punti messi all'ordine del giorno dal presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un rappresentante delle autorità di controllo, della Commissione, del Garante europeo per la protezione dei dati o dei presidenti delle autorità di controllo comuni.

    Emendamento 31

    Progetto di decisione quadro del Consiglio

    Articolo 25 ter (nuovo)

     

    Articolo 25 ter

    Compiti

    1.     Il gruppo di lavoro:

    a)

    esprime un parere sulle misure nazionali quando sia necessario garantire che il livello della protezione dei dati raggiunto nel trattamento nazionale dei dati sia equivalente a quello previsto dalla presente decisione quadro,

    b)

    dà un parere sul livello di protezione fra gli Stati membri e i paesi terzi e gli organismi internazionali, in particolare per garantire che i dati personali siano trasferiti conformemente all'articolo 14 della presente decisione quadro a paesi terzi o organismi internazionali che garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati,

    c)

    consiglia la Commissione e gli Stati membri su eventuali proposte di modifica alla presente decisione quadro, su eventuali misure addizionali o specifiche a salvaguardia dei diritti e delle libertà delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati nonché ai fini delle indagini e del perseguimento di tali reati e su tutte le altre misure proposte che incidono su detti diritti e libertà.

    2.     Il gruppo di lavoro, qualora constati che tra le legislazioni e le prassi degli Stati membri esistono differenze che possono pregiudicare l'equivalenza della tutela delle persone in materia di trattamento dei dati personali nell'Unione europea, ne informa il Consiglio e la Commissione.

    3.     Il gruppo di lavoro può, di propria iniziativa o su iniziativa della Commissione o del Consiglio, formulare raccomandazioni su qualsiasi questione riguardante la tutela delle persone relativamente al trattamento dei dati personali nell'Unione europea ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati nonché ai fini delle indagini e del perseguimento di tali reati .

    4.     I pareri e le raccomandazioni del gruppo di lavoro sono trasmessi al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

    5.     La Commissione, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, relaziona al gruppo di lavoro sulle iniziative prese in relazione ai suoi pareri e raccomandazioni. Detta relazione è pubblicata e trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri informano il gruppo di lavoro di eventuali iniziative prese conformemente al paragrafo 1.

    6.     Il gruppo di lavoro redige una relazione annuale sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati nonché ai fini delle indagini e del perseguimento di tali reati nell'Unione europea e nei paesi terzi. La relazione è oggetto di pubblicazione ed è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

    Emendamento 32

    Progetto di decisione quadro del Consiglio

    Articolo 27 bis — paragrafo 1

    1.   Tre anni dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 28, paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione le rispettive disposizioni nazionali adottate per conformarsi pienamente alla presente decisione quadro, con particolare riguardo alle disposizioni che devono essere rispettate già al momento della raccolta dei dati. La Commissione valuta segnatamente le implicazioni della disposizione sul campo d' applicazione di cui all' articolo 1, paragrafo 2.

    1.   Tre anni dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 28, paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione le rispettive disposizioni nazionali adottate per conformarsi pienamente alla presente decisione quadro, con particolare riguardo alle disposizioni che devono essere rispettate già al momento della raccolta dei dati. La Commissione valuta segnatamente l' applicazione dell' articolo 1, paragrafo 2.

    Emendamento 33

    Progetto di decisione quadro del Consiglio

    Articolo 27 bis — paragrafo 2 bis (nuovo)

     

    2 bis.     A tal fine la Commissione tiene conto delle osservazioni trasmesse dai parlamenti e dai governi degli Stati membri, dal Parlamento europeo, dal gruppo di lavoro istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, dal garante europeo per la protezione dei dati e dal gruppo di lavoro istituito dall'articolo 25 bis della presente decisione quadro.


    (1)  GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 263.

    (2)  GU C 125 E del 22.5.2008, pag. 154.


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