Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AP0414

Statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (COM(2007)0653 — C6-0395/2007 — 2007/0233(COD))
P6_TC1-COD(2007)0233 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 settembre 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio

GU C 8E del 14.1.2010, pp. 110–120 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 8/110


Martedì 23 settembre 2008
Statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi ***I

P6_TA(2008)0414

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (COM(2007)0653 — C6-0395/2007 — 2007/0233(COD))

2010/C 8 E/21

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0653),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0395/2007),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A6-0267/2008);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Martedì 23 settembre 2008
P6_TC1-COD(2007)0233

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 settembre 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Le informazioni statistiche sui flussi commerciali degli Stati membri con i paesi terzi assumono un'importanza fondamentale ai fini dell'attuazione della politica commerciale e della politica economica della Comunità e dell'analisi dell'evoluzione dei mercati delle singole merci. La trasparenza del sistema statistico dovrebbe essere migliorata affinché esso possa reagire all'evoluzione del contesto amministrativo e soddisfare nuove esigenze degli utilizzatori. Il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi (3) dovrebbe pertanto essere sostituito da un nuovo regolamento conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 285, paragrafo 2, del trattato.

(2)

Le statistiche del commercio estero si basano sui dati ottenuti dalle dichiarazioni in dogana come stabilito nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (4), qui di seguito denominato «codice doganale». I progressi sulla via dell'integrazione europea e le conseguenti modifiche delle pratiche di sdoganamento, incluse le autorizzazioni uniche per l'impiego della dichiarazione semplificata o della procedura di domiciliazione, così come lo sdoganamento centralizzato, che risultano dall'attuale processo di ammodernamento del codice doganale, rendono necessario adeguare le modalità di compilazione delle statistiche del commercio estero, riconsiderare il concetto di Stato membro importatore o esportatore e definire più precisamente la fonte dei dati per la compilazione delle statistiche comunitarie.

(3)

Al fine di registrare il flusso commerciale fisico di merci tra gli Stati membri e i paesi terzi e di garantire che i dati sulle importazioni e sulle esportazioni siano disponibili nello Stato membro in questione, sono necessari accordi tra le autorità doganali e le autorità statistiche e tali accordi devono essere specificati. Ciò include prescrizioni in materia di scambi di dati tra le amministrazioni degli Stati membri.

(4)

Al fine di attribuire le importazioni e le esportazioni comunitarie a un determinato Stato membro è necessario fornire dati sullo «Stato membro di destinazione finale», per le importazioni, e sullo «Stato membro di effettiva esportazione», per le esportazioni. A medio termine tali Stati membri dovrebbero diventare lo Stato membro importatore ed esportatore ai fini delle statistiche del commercio estero.

(5)

Ai fini del presente regolamento le merci per gli scopi del commercio estero dovrebbero essere classificate conformemente alla «Nomenclatura combinata» istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (5), di seguito denominata «Nomenclatura combinata».

(6)

Allo scopo di soddisfare le esigenze di informazione della Commissione e della Banca centrale europea sulla quota dell'euro negli scambi internazionali di merci, la valuta di fatturazione delle importazioni e delle esportazioni dovrebbe essere rilevata a livello aggregato.

(7)

Ai fini dei negoziati commerciali e della gestione del mercato interno, alla Commissione dovrebbero essere fornite informazioni dettagliate sul trattamento tariffario delle merci importate nell'Unione europea, incluse informazioni sui contingenti.

(8)

Le statistiche del commercio estero forniscono dati utili ai fini della compilazione della bilancia dei pagamenti e dei conti nazionali. Le caratteristiche che rendono possibile il loro adeguamento per gli scopi della bilancia dei pagamenti dovrebbero rientrare nel set di dati standard e obbligatori.

(9)

Le statistiche degli Stati membri relative ai magazzini doganali e alle zone franche non sono soggette a disposizioni armonizzate. Tuttavia, la compilazione di tali statistiche rimane opzionale .

(10)

Gli Stati membri dovrebbero fornire a Eurostat dati annuali aggregati sugli scambi ripartiti secondo le caratteristiche delle imprese onde consentire, tra gli altri scopi, di analizzare il modo in cui operano le imprese europee nel contesto della globalizzazione. La relazione tra statistiche delle imprese e statistiche del commercio è stabilita associando i dati sull'importatore e sull'esportatore disponibili a partire dalla dichiarazione in dogana con i dati richiesti dal regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici (6), di seguito denominato «legislazione sui registri delle imprese».

(11)

Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (7) definisce il quadro di riferimento per le disposizioni stabilite nel presente regolamento. Il livello molto dettagliato delle informazioni sugli scambi di beni richiede tuttavia specifiche norme in materia di riservatezza se si vuole che tali statistiche siano pertinenti.

(12)

La trasmissione di dati statistici protetti dal segreto è disciplinata dal regolamento (CE) n. 322/97 e dal regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto  (8) . Le misure adottate conformemente a questi regolamenti garantiscono la protezione fisica e logica dei dati riservati e prevengono il verificarsi di casi di divulgazione illecita o di utilizzo a fini diversi da quelli statistici quando vengono prodotte e diffuse statistiche comunitarie.

(13)

In sede di produzione e di diffusione delle statistiche comunitarie ai sensi del presente regolamento, le autorità statistiche nazionali e l'autorità statistica comunitaria dovrebbero tener conto dei principi fissati nel codice delle statistiche europee adottato dal comitato del programma statistico il 24 febbraio 2005 e allegato alla raccomandazione della Commissione del 25 maggio 2005 relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria.

(14)

Devono essere formulate disposizioni specifiche fintanto che, a seguito di modifiche della legislazione doganale, la dichiarazione in dogana non conterrà dati aggiuntivi e fintanto che la legislazione comunitaria non richiederà lo scambio elettronico di dati doganali.

(15)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito dagli Stati membri e può essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità, di cui allo stesso articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per conseguire tale obiettivo.

(16)

Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (9).

(17)

In particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di adattare l'elenco delle procedure doganali o delle destinazioni doganali che determinano un'esportazione o un'importazione per le statistiche del commercio estero; di adottare norme specifiche o diverse per le merci o i movimenti che, per ragioni metodologiche, richiedono disposizioni particolari; di adattare l'elenco delle merci e dei movimenti esclusi dalle statistiche del commercio estero; di specificare le fonti di dati diverse dalla dichiarazione in dogana per le registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni di merci o movimenti specifici; di precisare i dati statistici, inclusi i codici da utilizzare; di stabilire i requisiti per i dati relativi a merci o movimenti specifici; di stabilire i requisiti per la compilazione delle statistiche; di definire le caratteristiche dei campioni; di stabilire il periodo di rilevazione dei dati e il livello di aggregazione per i paesi associati, le merci e le valute, nonché di adattare il termine per la trasmissione delle statistiche, le condizioni relative al contenuto, alla copertura e alle revisioni delle statistiche già trasmesse e di fissare il termine per la trasmissione di statistiche sul commercio dettagliate secondo le caratteristiche delle imprese e di statistiche sugli scambi disaggregati per valuta di fatturazione, nonché alla fissazione di particolari norme in tema di diffusione. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie relative agli scambi di beni con i paesi terzi (statistiche del commercio estero).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«merci»: tutti i beni mobili, compresa l'energia elettrica;

b)

«territorio statistico della Comunità»: il territorio doganale della Comunità come definito nel codice doganale, con l'aggiunta dell'isola di Helgoland al territorio della Repubblica federale di Germania;

c)

«autorità statistiche nazionali»: gli istituti nazionali di statistica e gli altri organismi preposti in ciascuno Stato membro alla produzione di statistiche comunitarie del commercio estero;

d)

«autorità doganali»: le «autorità doganali» quali sono definite nel codice doganale;

e)

«dichiarazione in dogana»: la «dichiarazione in dogana» come definita nel codice doganale;

f)

«decisione doganale»: qualsiasi atto amministrativo delle autorità doganali relativo alle dichiarazioni in dogana accettate, avente effetti giuridici per una o più persone.

Articolo 3

Campo di applicazione

1.   Le statistiche del commercio estero registrano le importazioni e le esportazioni di merci.

Gli Stati membri registrano un'esportazione allorché le merci lasciano il territorio statistico della Comunità dirette verso una destinazione doganale o nel quadro di uno dei seguenti regimi doganali stabiliti nel codice doganale:

a)

esportazione;

b)

perfezionamento passivo;

c)

riesportazione in regime di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale.

Gli Stati membri registrano un'importazione allorché le merci entrano nel territorio statistico della Comunità nel quadro di uno dei seguenti regimi doganali stabiliti nel codice doganale:

d)

immissione in libera pratica;

e)

perfezionamento attivo;

f)

trasformazione sotto controllo doganale.

2.    Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento relativi all'adeguamento dell'elenco delle procedure doganali o delle destinazioni doganali di cui al paragrafo 1, allo scopo di tener conto di modifiche del codice doganale o di prescrizioni in forza di convenzioni internazionali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

3.   Per ragioni metodologiche, talune merci o movimenti necessitano di disposizioni specifiche («merci o movimenti specifici»). Ciò riguarda gli impianti industriali, le navi e gli aeromobili, i prodotti del mare, le merci fornite a navi o aeromobili, gli invii scaglionati, le merci militari, le merci destinate a impianti in alto mare o provenienti da tali impianti, i veicoli spaziali, l'elettricità, il gas e i rifiuti.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, relative a merci e movimenti specifici e a disposizioni specifiche o diverse ad essi applicabili, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

4.    Per motivi metodologici, taluni movimenti o merci sono esclusi dalle statistiche del commercio estero. Ciò riguarda l'oro detto monetario e gli strumenti di pagamento aventi corso legale, le merci la cui destinazione è di natura diplomatica o simile, i movimenti di merci tra uno Stato membro importatore o esportatore e le sue forze armate nazionali stazionate all'estero nonché talune merci acquistate o cedute da forze armate straniere, determinate merci che non sono oggetto di transazioni commerciali, i movimenti di vettori di veicoli spaziali in vista del loro lancio, le merci destinate ad essere riparate o che hanno subito una riparazione, le merci destinate a uso temporaneo o che siano state oggetto di un uso siffatto, le merci utilizzate quali supporti di informazioni personalizzate o scaricate, le merci dichiarate verbalmente in dogana, sia di natura commerciale, a condizione che il loro valore o la loro massa netta non superino, rispettivamente, la soglia statistica di 1 000 EUR o di 1 000 kg, sia di natura non commerciale. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, relative all'esclusione di merci o movimenti dalle statistiche del commercio estero , sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

Articolo 4

Fonte dei dati

1.   La fonte dei dati per le registrazioni in merito alle importazioni e alle esportazioni delle merci di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è costituita dalla dichiarazione in dogana, incluse eventuali modifiche o variazioni dei dati statistici in forza di decisioni adottate dalle autorità doganali con riguardo ad essa.

Nel caso in cui sia applicata una procedura semplificata quale è definita nel codice doganale e sia fornita una dichiarazione complementare, la fonte dei dati per le registrazioni è costituita da tale dichiarazione complementare.

2.   Per le merci o i movimenti specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 3, possono essere utilizzate fonti di dati diverse dalla dichiarazione in dogana.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, relative alla specificazione delle altre fonti di dati, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

3.     Per la compilazione delle statistiche nazionali gli Stati membri possono continuare ad utilizzare altre fonti di dati, diverse da quelle definite ai paragrafi 1 e 2, fintanto che non sarà stato introdotto il meccanismo di scambio reciproco dei pertinenti dati per via elettronica di cui all'articolo 7, paragrafo 3. Tuttavia, la compilazione delle statistiche del commercio estero della Comunità ai sensi dell'articolo 6 non dovrebbe basarsi su tali altre fonti di dati.

Articolo 5

Dati statistici

1.   Dalle registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri ottengono la seguente serie di dati:

a)

il flusso commerciale (importazione, esportazione);

b)

il periodo di riferimento mensile;

c)

il valore statistico delle merci alla frontiera nazionale degli Stati membri importatori o esportatori;

d)

la quantità espressa in massa netta e in una unità complementare allorché indicata sulla dichiarazione in dogana;

e)

l'operatore, ossia l'importatore/destinatario all'importazione e l'esportatore/speditore all'esportazione;

f)

gli Stati membri importatori o esportatori, ossia lo Stato membro in cui è depositata la dichiarazione in dogana e ove indicato sulla dichiarazione in dogana:

i)

all'importazione, lo Stato membro di destinazione finale;

ii)

all'esportazione, lo Stato membro di effettiva esportazione;

g)

i paesi associati, ossia, all'importazione, il paese di origine e il paese di provenienza/spedizione e, all'esportazione, il paese di destinazione;

h)

la merce secondo la Nomenclatura combinata costituita:

i)

all'importazione, dal codice delle merci della sottovoce della Taric;

ii)

all'esportazione, dal codice delle merci della sottovoce della Nomenclatura combinata;

i)

i codici dei regimi doganali da utilizzare per ricavare il regime statistico;

j)

la natura della transazione ove indicata sulla dichiarazione in dogana;

k)

se concesso, il trattamento tariffario all'importazione delle autorità doganali ossia il codice preferenziale ▐;

l)

la valuta di fatturazione ove indicata sulla dichiarazione in dogana;

m)

il modo di trasporto specificante:

i)

il modo di trasporto alla frontiera;

ii)

il modo di trasporto interno;

iii)

il contenitore.

2.   ▐ Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, relative all'ulteriore specificazione dei dati di cui al paragrafo 1, inclusi i codici da utilizzare, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

3.   Ove non altrimenti indicato e fatta salva la normativa doganale, i dati sono contenuti nella dichiarazione in dogana.

4.   Per le «merci o movimenti specifici» di cui all'articolo 3, paragrafo 3, possono essere richieste serie limitate di dati.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

Articolo 6

Compilazione di statistiche del commercio estero

1.   Per ciascun periodo di riferimento mensile gli Stati membri compilano statistiche sulle importazioni e sulle esportazioni di merci, espresse in termini di valore e di quantità secondo:

a)

la merce;

b)

gli Stati membri importatori/esportatori;

c)

i paesi associati;

d)

il regime statistico;

e)

la natura della transazione;

f)

il trattamento tariffario, all'importazione;

g)

il modo di trasporto.

Le disposizioni di attuazione per la compilazione delle statistiche possono essere definite dalla Commissione conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

2.   Gli Stati membri compilano statistiche annuali del commercio secondo le caratteristiche delle imprese , segnatamente in base all'attività economica svolta dall'impresa secondo la sezione o il livello a due cifre della classificazione statistica comune delle attività economiche nella Comunità europea (NACE) e la classe di dimensione espressa in numero di dipendenti .

Le statistiche sono compilate collegando i dati sulle caratteristiche delle imprese registrati conformemente alla normativa sul registro delle imprese con i dati registrati a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, sulle importazioni e sulle esportazioni. A tale fine le autorità doganali nazionali forniscono alle autorità statistiche nazionali il numero di identificazione dell'operatore economico pertinente.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, relative al collegamento dei dati e alle statistiche da compilare, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

3.   Ogni due anni gli Stati membri compilano statistiche del commercio disaggregate secondo la valuta di fatturazione.

Gli Stati membri compilano le statistiche utilizzando un campione rappresentativo di registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni ricavate dalle dichiarazioni in dogana, contenenti i dati sulla valuta di fatturazione. Se per le esportazioni tale valuta non è disponibile nella dichiarazione in dogana, si procede alla rilevazione dei dati necessari effettuando un'indagine.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, relative alle caratteristiche del campione, al periodo di rilevazione dei dati e al livello di aggregazione per i paesi associati, le merci e le valute, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

4.   Nel caso in cui i relativi dati siano disponibili nella dichiarazione in dogana può essere decisa la compilazione da parte degli Stati membri di statistiche complementari a scopi ▐ nazionali.

5.   Gli Stati membri non sono obbligati a compilare e a trasmettere alla Commissione (Eurostat) statistiche del commercio estero con riguardo ai dati statistici che, in virtù del codice doganale o di istruzioni nazionali, non sono ancora registrati né possono essere direttamente deducibili da altri dati figuranti nella dichiarazione in dogana depositata presso le autorità doganali. La trasmissione di tali statistiche da parte degli Stati membri è facoltativa. Ciò riguarda i seguenti dati:

a)

all'importazione, lo Stato membro di destinazione finale;

b)

all'esportazione, lo Stato membro di effettiva esportazione;

c)

la natura della transazione.

Articolo 7

Scambio di dati

1.   Senza indugi e al più tardi nel corso del mese successivo al mese in cui le dichiarazioni in dogana sono state accettate o hanno formato l'oggetto di decisioni doganali, le autorità statistiche nazionali ottengono dalla rispettiva autorità doganale nazionale le registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni basate sulle dichiarazioni depositate presso tale autorità o fornite a tale autorità.

Le registrazioni contengono come minimo i dati statistici elencati all'articolo 5 che, in forza del codice doganale o di istruzioni nazionali, sono disponibili nella dichiarazione in dogana.

2.   Gli Stati membri si assicurano che le registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni basate su una dichiarazione in dogana depositata presso la rispettiva autorità doganale nazionale siano trasmesse senza indugi da detta autorità doganale dello Stato membro indicato nella registrazione come:

a)

all'importazione, lo Stato membro di destinazione finale;

b)

all'esportazione, lo Stato membro di effettiva esportazione.

All'interno di uno Stato membro, i dati ricevuti dall'autorità doganale nazionale sono trasmessi all'autorità statistica nazionale come previsto al paragrafo 1 .

3.   La trasmissione delle registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni da parte di uno Stato membro a un altro Stato membro in forza del paragrafo 2, non è richiesta fintanto che le autorità doganali in tali Stati membri non abbiano stabilito un meccanismo di scambio reciproco dei pertinenti dati per via elettronica.

4.   Le disposizioni di attuazione in merito a tale trasmissione possono essere stabilite conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

5.     Se, per effetto di varie procedure semplificate nel quadro del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato)  (10) e della decisione 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio  (11) , le autorità doganali nazionali non sono in grado di trasmettere alle autorità statistiche nazionali tutti i dati richiesti all'articolo 5, paragrafo 1, le autorità statistiche nazionali non sono tenute a trasmettere alla Commissione (Eurostat) tali dati che non è possibile ottenere dalle autorità doganali nazionali.

Articolo 8

Trasmissione delle statistiche del commercio estero alla Commissione (Eurostat)

1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le statistiche di cui all'articolo 6, paragrafo 1, entro quaranta giorni dalla fine di ciascun periodo di riferimento mensile.

Gli Stati membri si assicurano che le statistiche contengano informazioni su tutte le importazioni e le esportazioni nel periodo di riferimento in questione, procedendo a adeguamenti nel caso in cui non siano disponibili registrazioni.

Gli Stati membri trasmettono statistiche aggiornate allorché le statistiche già trasmesse sono assoggettate a revisioni.

Gli Stati membri includono nei risultati trasmessi alla Commissione (Eurostat) qualsiasi informazione statistica riservata.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, relative all'adeguamento delle scadenze, al contenuto, alla copertura e alle revisioni delle statistiche, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

2.   ▐ Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento ▐ completandolo , relative al termine per la trasmissione delle statistiche del commercio secondo le caratteristiche delle imprese di cui all'articolo 6, paragrafo 2, delle statistiche del commercio disaggregate secondo la valuta di fatturazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3 , sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

3.   Gli Stati membri trasmettono le statistiche in forma elettronica, conformemente a uno standard di interscambio di dati. Le disposizioni pratiche in merito alla trasmissione dei risultati possono essere definite secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 9

Valutazione della qualità

1.   Ai fini del presente regolamento, la valutazione della qualità dei dati trasmessi comprende i criteri seguenti:

«pertinenza»: il grado in cui le statistiche rispondono alle esigenze attuali e potenziali degli utenti;

«accuratezza»: la vicinanza fra le stime e i valori reali non noti;

«tempestività» e «puntualità»: l'intervallo di tempo che intercorre fra la disponibilità dei dati e l'evento o fenomeno da essi descritto;

«accessibilità» e «chiarezza»: le condizioni e le modalità con cui gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati;

«comparabilità»: la misurazione dell'impatto delle differenze tra i concetti di statistica applicata e gli strumenti e le procedure di misurazione, quando le statistiche si comparano per aree geografiche, ambiti settoriali o periodi di tempo;

«coerenza»: la possibilità di combinare i dati in modo attendibile secondo modalità differenti e per usi diversi.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati forniti ogni anno.

3.   In sede di applicazione alle statistiche di cui al presente regolamento dei principi in materia di qualità stabiliti al paragrafo 1, le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità sono definite conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi.

Articolo 10

Diffusione delle statistiche del commercio estero

1.    A livello comunitario le statistiche del commercio estero compilate conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, e trasmesse dagli Stati membri sono diffuse dalla Commissione (Eurostat) come minimo a livello di sottovoce della Nomenclatura combinata.

Soltanto quando richiesto da un importatore o da un esportatore, le autorità nazionali di un determinato Stato membro decidono se le statistiche di quello Stato suscettibili di rendere possibile l'identificazione di detto importatore o esportatore debbano essere diffuse oppure modificate in modo tale che la loro diffusione non pregiudichi la tutela del segreto statistico.

2.    Fatta salva la diffusione di dati a livello nazionale, la Commissione (Eurostat) non diffonde statistiche dettagliate a livello di sottovoce Taric, preferenze e contingenti se ciò rischia di compromettere la protezione dell'interesse pubblico per quanto riguarda le politiche commerciali e agricole della Comunità.

Articolo 11

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato delle statistiche del commercio estero.

2.   Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

3.   Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 12

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1172/95 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2010 .

Esso continua ad applicarsi ai dati relativi ai periodi di riferimento anteriori al 1o gennaio 2010 .

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ║

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)   GU C 70 del 15.3.2008, pag. 1.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 23 settembre 2008.

(3)  GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10. ║.

(4)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. ║.

(5)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. ║.

(6)   GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6.

(7)  GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. ║.

(8)   GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1.

(9)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. ║.

(10)   GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.

(11)   GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21.


Top