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Document 52007PC0647

    Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo ai sensi dell’articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio sull’adozione di una proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato)

    /* COM/2007/0647 def. - COD 2005/0024 */

    52007PC0647




    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 23.10.2007

    COM(2007) 647 definitivo

    2005/0246 (COD)

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO ai sensi dell’articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla

    posizione comune del Consiglio sull’adozione di una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato)

    2005/0246 (COD)

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO ai sensi dell’articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla

    posizione comune del Consiglio sull’adozione di una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato)

    1. ANTEFATTI

    Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM (2005) 608 def. - 2005/0246 COD): | 30 novembre 2005 |

    Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: | 5 luglio 2006 |

    Data del parere del Parlamento europeo, prima lettura: | 12 dicembre 2006 |

    Data della proposta modificata, presentata oralmente al gruppo di lavoro “Unione doganale” del Consiglio (legislazione e politiche): | 11 gennaio 2007 |

    Data dell’accordo politico in seno al Consiglio: | 25 giugno 2007 |

    Data di adozione della posizione comune (a maggioranza qualificata): | 15 ottobre 2007 |

    2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

    Obiettivo della proposta è modernizzare e semplificare la normativa doganale e le procedure amministrative dal punto di vista sia delle autorità doganali che degli operatori commerciali. La proposta razionalizzazione delle procedure e dei processi doganali è volta anche ad adeguare le norme doganali alle norme comuni necessarie all’interoperabilità dei sistemi IT.

    La proposta va collocata nel contesto della strategia per la crescita e l’occupazione e delle iniziative per il miglioramento della regolamentazione in quanto consentirà di semplificare la normativa europea riducendo i costi, migliorando l’efficienza e la trasparenza e rafforzando la fiducia dei cittadini. Essa è stata inoltre elaborata per realizzare gli obiettivi dell’iniziativa e-Government, che dovrebbe consentire alle imprese di trarre pienamente vantaggio dalle moderne tecnologie e dalla conseguente agevolazione del commercio.

    La proposta riveste grande importanza politica perché consentirà un ulteriore consolidamento del mercato unico. Rappresenta una passo avanti importante verso l’eliminazione delle barriere che ancora impediscono la piena integrazione del territorio doganale. Costituisce infine una questione sensibile poiché impone scelte difficili e riforme talvolta dolorose (soprattutto per rendere interoperabili i sistemi di compensazione elettronici degli Stati membri).

    3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

    3.1 Osservazioni generali

    La posizione comune, oggetto di un accordo politico raggiunto a maggioranza qualificata il 25 giugno 2007, è conforme alle linee generali della proposta modificata della Commissione. Le modifiche introdotte garantiscono maggiore chiarezza e norme più flessibili e adeguate, che soddisfano il requisito di mantenere l’equilibrio tra i controlli doganali e l’agevolazione del commercio legittimo.

    3.2 Esame degli emendamenti proposti dal Parlamento in prima lettura

    Nella sua posizione comune il Consiglio non ha approvato tutti gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo; sono integrati nella posizione comune, per intero o in linea di principio, vale a dire leggermente o parzialmente modificati per esigenze di coerenza o di chiarezza, 36 dei 54 emendamenti adottati dal Parlamento.

    La tabella in allegato illustra la correlazione fra gli emendamenti del Parlamento europeo relativi ai considerando e alle disposizioni della proposta della Commissione e i corrispondenti considerando e disposizioni modificati e rinumerati nella posizione comune del Consiglio.

    Emendamenti accolti dal Consiglio e dalla Commissione

    Gli emendamenti accolti integralmente dal Consiglio sono i seguenti: 1, 4, 6, 7, 8, 12, 17, 20, 21, 32, 33, 35, 38, 49, 52 e 56 ; quelli accolti in linea di principio sono i seguenti 2, 3, 9, 10, 16, 18, 31, 36, 37, 39, 42 - 48, e 50 .

    L’emendamento 26 viene accolto solo per quanto riguarda l’applicazione delle procedure semplificate alle merci comunitarie oggetto di scambi con o fra territori che fanno parte del territorio doganale comunitario ma non rientrano nel campo d’applicazione territoriale della sesta direttiva IVA.

    Tutti questi emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 21 e 31 erano stati precedentemente accolti dalla Commissione.

    Per quanto riguarda gli emendamenti 11 e 13 , il Consiglio — pur sottoscrivendo senza riserve al principio di allineare la proposta sulla nuova procedura di regolamentazione con controllo che discende all’articolo 5bis della decisione “comitatologia” — è giunto a conclusioni diverse da quelle del Parlamento europeo per quanto riguarda alcune disposizioni in materia di abilitazione e ha completato il lavoro intrapreso dal Parlamento europeo allineando altre disposizioni.

    Emendamenti non accolti né dal Consiglio né dalla Commissione

    Il Consiglio non ha accolto i seguenti emendamenti sui quali neanche la Commissione ha espresso parere favorevole:

    L’emendamento 5 , perché i riferimenti alla decisione che modifica la decisione sulla comitatologia devono comparire in nota e non nel testo;

    L’emendamento 14, perché tutti i sistemi di accreditamento degli agenti doganali restano al di fuori del campo di applicazione del codice doganale;

    L’emendamento 22, perché la diversa formulazione potrebbe compromettere la capacità delle dogane di effettuare controlli casuali;

    L’emendamento 23 , perché l’eliminazione del riferimento agli orari di apertura degli uffici doganali potrebbe compromettere gravemente l’obiettivo della proposta di inquadrare l’imposizione di diritti doganali e l’introduzione di un riferimento a “qualsiasi altro atto richiesto dall’applicazione della legislazione doganale” consentirebbe la sopravvivenza di una pratica diffusa in alcuni Stati membri volta a riscuotere commissioni per la compilazione delle dichiarazioni elettroniche;

    L’emendamento 25 , perché costringerebbe gli Stati membri a mantenere operativi tutti i loro uffici doganali sette giorni su sette e 24 ore al giorno; si tratta di un’evoluzione auspicabile ma non realistica allo stato attuale;

    L’emendamento 26 (in parte), perché l’applicazione di procedure semplificate alle merci che circolano nell’ambito di uno Stato membro o fra Stati membri diversi, da sola, non garantirebbe un’applicazione uniforme delle disposizioni IVA nel mercato unico.

    L’emendamento 28 , perché equivale a utilizzare il Codice doganale per inquadrare le direttive di negoziazione per le norme d’origine negli accordi preferenziali, che è prerogativa del Consiglio sulla base dell’articolo 133 CE, come lo è l’attuazione dell’articolo 187 CE;

    L’emendamento 29 , perché l’articolo è stato modificato dal Consiglio, con la semplice conseguenza che i debitori sono responsabili in solido dell’obbligazione;

    L’emendamento 30 , perché, dal punto di vista della formulazione giuridica, l’inserimento di esempi non è opportuno e nel Codice è sufficiente enunciare il principio di base che altre forme di garanzia possono essere accettate.

    Gli emendamenti 40 e 41 , perché in entrambi i casi gli emendamenti forniscono un’interpretazione errata delle disposizioni vigenti e proposte. La convenzione COTIF non è una convenzione internazionale che stabilisce una procedura di transito o garantisce libertà di transito e non può pertanto essere presa in considerazione in questi articoli;

    L’emendamento 51 , perché si basa sull’impostazione errata che la dichiarazione sommaria di uscita potrebbe essere trattata come la dichiarazione sommaria di entrata;

    L’emendamento 53 , perché sarebbe in contrasto con il principio della sussidiarietà.

    Emendamenti non accolti dal Consiglio ma precedentemente accolti dalla Commissione

    Il Consiglio non ha accolto neppure i seguenti emendamenti, sui quali la Commissione aveva precedentemente espresso parere favorevole:

    L’emendamento 15 , perché l’articolo 13 della proposta deve essere integrato nell’articolo 11;

    L’emendamento 24 , perché, con la nuova formulazione della disposizione, l’elenco diventerebbe esaustivo [supponendo che l’emendamento 24 non riguardi tutte le versioni linguistiche];

    L’emendamento 54 , perché il proposto articolo 195 è stato eliminato dal testo rivisto in quanto il Consiglio ritiene che il Codice e le sue misure di applicazione dovrebbero essere sufficientemente chiare da ridurre il ricorso a note esplicative e linee guida a questioni a carattere eccezionale e che non sia necessario creare un terzo livello di regolamentazione o obbligare, nel Codice, la Commissione a farlo.

    3.3. Nuove disposizioni introdotte dal Consiglio

    La posizione comune comprende alcune altre modifiche, introdotte dal Consiglio, che vengono incontro tanto alle preoccupazioni espresse negli emendamenti proposti dal Parlamento europeo, che tengono conto delle opinioni del mondo imprenditoriale europeo, quanto a quelle sollevate dalle amministrazioni doganali degli Stati membri. I punti in questione rientrano in due categorie: da un lato, questioni fondamentali quali la rappresentanza doganale, lo sdoganamento centralizzato e la “finestra unica” (per cui si è chiesto, e ottenuto, un sostegno politico nel Consiglio dei ministri), e, dall’altro, varie questioni minori, come le semplificazioni nazionali, l’applicazione di garanzie e il diritto di essere ascoltati (per cui si sono trovate soluzioni pratiche ragionevoli). Anche le modifiche alla procedura di adozione delle misure di applicazione hanno avuto ripercussioni di rilievo sul Codice aggiornato.

    I principali emendamenti sono i seguenti[1]:

    Il riferimento al quadro comunitario comune per le sanzioni è stato eliminato dal considerando 14 (precedentemente considerando 12 della proposta della Commissione), in linea con l’articolo 21 (precedentemente articolo 22), e il considerando 32 della proposta della Commissione è stato soppresso, coerentemente con l’impostazione di sopprimere qualsiasi riferimento alle accise e all’IVA nel testo modificato del Codice, in quanto tali imposte sono soggette ad altre norme legislative. È stato modificato anche l’elenco dei regolamenti abrogati al considerando 39 (precedentemente considerando 38).

    La posizione comune non ha ripreso interamente neanche la posizione del Parlamento europeo favorevole al mantenimento nella normativa doganale di alcune semplificazioni nazionali esistenti. L’abolizione delle autorizzazioni nazionali è un elemento fondamentale della riforma proposta, in quanto esse possono condurre a un’applicazione non uniforme delle norme doganali da parte degli Stati membri e rendere meno paritarie le condizioni di concorrenza fra la imprese dell’UE. Nonostante questo vincolo, tuttavia, sono state adottate alcune delle disposizioni raccomandate dal Parlamento, in particolare all’articolo 1, paragrafo 3, l’autorizzazione di applicare procedure semplificate per gli scambi di merci fra la Comunità europea e i suoi “territori speciali”, come le isole Aaland, le isole della Manica, le isole Canarie, etc.

    Per quanto riguarda la rappresentanza doganale , la posizione comune introduce condizioni basate su criteri “comuni” che devono essere soddisfatte dai rappresentanti doganali attivi in più Stati membri, in quanto la materia non dovrebbe essere decisa da uno Stato membro in modo unilaterale. Per quanto non si tratti di una “procedura di accreditazione”, essa dovrebbe venire incontro alle preoccupazioni manifestate dal Parlamento europeo, dagli agenti doganali e da alcuni Stati membri, ed è conforme al trattato e alla direttiva servizi. La posizione comune fornisce inoltre precisazioni quanto alle deroghe all’articolo 12 all’obbligo di dimostrare l’abilitazione ad agire come rappresentante doganale. L’articolo 13 della proposta della Commissione è stato soppresso in quanto è stato integrato, in linea di principio, nell’articolo 11.

    All’articolo 16, paragrafo 4 (precedentemente articolo 17, paragrafo 4), il Consiglio ha portato a quattro mesi il termine entro cui le autorità doganali devono adottare, e comunicare al richiedente, una decisione richiesta perché tale limite di tempo è più compatibile con numerose norme nazionali esistenti.

    L’articolo 35 della proposta della Commissione, relativo alle semplificazioni , è stato soppresso e il suo contenuto è definito ora più precisamente al nuovo articolo 116, all’articolo 1, nuovo paragrafo 3, e all’articolo 183, paragrafo 2, lettera c) (precedentemente articolo 194).

    L’obbligo per gli Stati membri di riferire alla Commissione in merito alle sanzioni doganali è stato integrato nell’articolo 21 (precedentemente articolo 22), ma è stato limitato dal Consiglio esclusivamente alla comunicazione delle disposizioni nazionali in vigore o in procinto di entrare in vigore negli Stati membri.

    La disposizione dell’articolo 29 (precedentemente articolo 31) relativa al prolungamento del termine per la conservazione di documenti e di altre informazioni, che si applicava precedentemente solo alla procedura di ricorso, vale ora anche per i procedimenti giudiziari.

    Considerazioni politiche hanno indotto il Consiglio a mantenere il carattere di autonomia del regolamento (CE) n. 82/2001 del Consiglio, che disciplina le norme di origine nel caso di Ceuta e Melilla, accettando però che il regolamento venga aggiornato per allinearlo sulle altre norme di origine; l’articolo 39 (precedentemente articolo 42) è stato modificato di conseguenza.

    Le norme dettagliate sulle relazioni e le norme per il metodo residuale di valutazione sono state trasferite alle misure di applicazione e l’articolo 46 della proposta della Commissione è stato pertanto soppresso.

    Il Consiglio ha reintrodotto all’articolo 51 (precedentemente articolo 56) il principio secondo cui, quando esistono più debitori , essi sono responsabili in solido dell’obbligazione. Parallelamente, è stata eliminata la proposta volta a incoraggiare le autorità doganali a cercare di recuperare l’obbligazione doganale in primo luogo presso coloro che si sono resi responsabili di violazioni deliberate della legislazione doganale. Tuttavia, la possibilità di sospendere il termine di pagamento delle obbligazioni è stata mantenuta all’articolo 72, paragrafo 3 (precedentemente articolo 77, paragrafo 3).

    Il Consiglio ha introdotto anche una salvaguarda contro l’eventuale aggiramento delle misure tariffarie come il dazio antidumping nel quadro delle misure di applicazione all’articolo 54 (precedentemente articolo 59), per quanto riguarda il calcolo del dazio .

    In materia di garanzie , sono state sollevate questioni in relazione alla proposta di estendere la responsabilità del garante a tutte le obbligazioni doganali che derivano da merci non dichiarate e da controlli a posteriori. Modificando l’articolo 56 (precedentemente articolo 61), il Consiglio ha chiarito che esso si applica alle garanzie in generale, ma che l’utilizzo della garanzia da parte degli Stati membri per il recupero degli oneri dovuti in seguito a un controllo a posteriori è opzionale e, in ogni caso, si può applicare solo se la garanzia non è stata svincolata. La posizione comune precisa meglio anche l’esigenza di misure di applicazione relative alle disposizioni generali per le garanzie, in particolare in relazione ad altri casi in cui esse non sono necessarie, es. per modi di traffico/trasporto particolari o se una garanzia ha validità limitata. Per quanto riguarda i garanti, ora l’articolo 61 (precedentemente articolo 66) precisa meglio quali istituzioni possono fornire una garanzia senza approvazione. La proposta volta a limitare agli operatori economici autorizzati l’uso di garanzie globali di importo ridotto o l’esonero dalla garanzia è stata eliminata dall’articolo 62 (precedentemente articolo 67); parallelamente sono stati introdotti criteri identici a quelli imposti a tali operatori (in particolare la provata solvibilità) per poter beneficiare delle due semplificazioni.

    Poiché il nuovo Codice pone le basi per l’introduzione di controlli basati sui sistemi, il Consiglio ha accolto a grandi linee il principio della “autovalutazione” promosso da alcuni Stati membri in seno ad esso; in base a tale principio le formalità doganali vengono semplificate per quanto possibile e, se opportuno e praticabile, gli operatori autorizzati hanno la facoltà di autoregolamentarsi (o “valutarsi”). Il diritto delle autorità doganali di accettare l’importo dei dazi dovuti determinato dal dichiarante è ora incluso all’articolo 66, paragrafo 2 (precedentemente articolo 71, paragrafo 2) e, come nel caso dello sdoganamento centralizzato, una definizione è introdotta in un nuovo articolo, l’ articolo 116 , che delinea e definisce il concetto fondamentale dell’autovalutazione, che sarà tuttavia limitato agli operatori economici autorizzati.

    L’articolo 84 della proposta della Commissione è stato soppresso, le definizioni di rimborso e sgravio sono state spostate all’articolo 4 mentre le altre disposizioni sono state riprese all’articolo 79 (precedentemente articolo 85).

    All’articolo 86 (precedentemente articolo 92) il Consiglio ha cercato di chiarire le condizioni per l’estinzione di un’ obbligazione doganale in caso di sequestro e confisca delle merci. Inoltre, pur riconoscendo il ruolo dei debitori per sostenere la lotta contro le frodi, il Consiglio ha ritirato la proposta di una disposizione volta specificamente a consentire l’estinzione di un’obbligazione doganale sorta nel corso di una consegna controllata per agevolare l’identificazione dei criminali, in quanto tale pratica non esiste in tutti gli Stati membri.

    Al Capo 2 del Titolo V - Vincolo delle merci ad un regime doganale , la posizione comune include ora un nuovo articolo, l’articolo 106, che descrive e chiarisce il concetto fondamentale di sdoganamento centralizzato , che non sarà più limitato agli operatori economici autorizzati, anche se i richiedenti devono soddisfare i criteri applicabili a tali operatori.

    La struttura di questo Capo è stata inoltre modificata per seguire un ordine più logico; le norme per le dichiarazioni semplificate e supplementari figurano ora insieme a quelle per le dichiarazioni normali e disposizioni comuni disciplinano tutte queste norme. (Gli articoli 125 e 128 della proposta della Commissione sono ora gli articoli 109 e 110, mentre gli articoli 114 - 117 hanno i numeri 111 - 114).

    Il Consiglio ha eliminato la limitazione dell’uso delle dichiarazioni semplificate agli operatori economici autorizzati nell’articolo 109 (precedentemente articolo 125), rendendo così superflua la disposizione sulle dichiarazioni semplificate “occasionali” di cui all’articolo 127 della proposta della Commissione, e ha reintrodotto (all’articolo 112, precedentemente articolo 114) la restrizione del diritto alla dispensa dalla presentazione delle merci ai fini della dichiarazione semplificata mediante semplice iscrizione nei registrazioni contabili. Gli articoli 126 e 127 della proposta della Commissione sono stati pertanto soppressi.

    All’articolo 111 (precedentemente articolo 114) la posizione comune reintroduce il riferimento nel codice a persone particolari per le quali non è necessario che siano stabilite nel territorio doganale della Comunità per presentare una dichiarazione.

    Un nuovo Capo 3 — Verifica e svincolo delle merci — al Titolo V distingue in modo logico gli aspetti dello sdoganamento delle merci oggetto di una dichiarazione di vincolo a un regime. (Gli articoli 118 - 124 della proposta della Commissione sono ora gli articoli 117 - 121, 123 e 124). Un nuovo articolo, l’articolo 122, prevede misure di applicazione. [Il precedente Capo 3 – Semplificazioni relative alle dichiarazioni in dogana nella proposta della Commissione, è ora il Capo 2, Sezione 3 di questo titolo; l’articolo 129 della proposta della Commissione è stato soppresso.]

    Anche l’articolo 138 (precedentemente articolo 146) è stato modificato nella posizione comune in quanto la conclusione e l’appuramento di una procedura di transito sono due tappe sostanzialmente distinte e le norme per la conclusione della procedura sono state opportunamente reintrodotte all’articolo 146 (precedentemente articolo 155). L’articolo introduttivo 154 della proposta della Commissione è stato soppresso, in quanto superfluo.

    Nelle proposte di aggiornamento del codice, la custodia temporanea diventa una procedura doganale e, come nel caso delle merci collocate in depositi doganali e zone franche, non è opportuno fissare un termine entro cui le merci vincolate ad un altro regime doganale devono essere collocate in custodia temporanea; si evita così l’insorgere automatico di un’obbligazione doganale dopo il superamento di una data limite. L’articolo 150 (precedentemente articolo 159) riconosce ora che varie circostanze in cui possono essere fissati limiti temporali per la custodia temporanea, in particolare quando la struttura di custodia è gestita dall’autorità doganale stessa e non esistono accordi commerciali, oppure in circostanze eccezionali. Lo stesso articolo prevede l’adozione di misure di applicazione volte a disciplinare tali circostanze eccezionali.

    L’articolo 166 della proposta della Commissione, relativo alle procedure da applicare nelle zone franche , è stato soppresso e la disposizione integrata nell’articolo 159 (precedentemente articolo 169).

    Nel quadro delle formalità di uscita la posizione comune prevede, all’articolo 177 (precedentemente articolo 187), disposizioni per la presentazione delle merci che escono dal territorio doganale della Comunità alla dogana del luogo di partenza, vale a dire l’ufficio di uscita. Nel codice attuale tale presentazione è menzionata esplicitamente nelle norme relative a determinati regimi come l’esportazione o il transito, ma non lo è in altri casi, benché essa sia ormai necessaria per i controlli di sicurezza.

    L’applicazione della decisione “ comitatologia ” 2006/512/CE del Consiglio[2], recante modalità riviste per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, si riflette ora in tutto il Codice, in quanto ogni articolo che autorizza la Commissione ad adottare misure di applicazione è stato modificato per specificare la procedura da applicare in ciascun caso. In molti casi tali disposizioni sono accompagnate da un quadro più dettagliato per la procedura di comitato.

    3.4. Questioni fondamentali non affrontate negli emendamenti/dichiarazioni

    Lo “sdoganamento centralizzato” avrà un impatto sugli importi riscossi da ciascuno Stato membro e quindi sulla quota (25%) dei dazi doganali da essi trattenuta come spese di riscossione, sull’IVA e sulle statistiche. Affinché tali questioni, accessorie, non ritardino l’adozione del Codice aggiornato è stata convenuta una dichiarazione del Consiglio che sollecita la definizione di un meccanismo di correzione del flusso delle spese di riscossione. Tale meccanismo dovrebbe essere elaborato in una sede appropriata e con uno status tale da avere effetti giuridicamente vincolanti per gli Stati membri, essere già in vigore al momento dell’entrata in vigore del codice doganale aggiornato ed essere operativo quando quest’ultimo diventerà applicabile.

    Nella dichiarazione del Consiglio si rileva inoltre che il sistema di sdoganamento centralizzato può a sua volta richiedere correzioni nei settori dell’IVA, delle statistiche e dei divieti e delle restrizioni nazionali, e che occorre dirimere tali questioni nelle sedi appropriate, prima che entrino in vigore le disposizioni sullo sdoganamento centralizzato del Codice doganale aggiornato.

    In un’altra dichiarazione, il Consiglio e la Commissione convengono di valutare il funzionamento del sistema tre anni dopo l’entrata in vigore del Codice aggiornato.

    4. CONCLUSIONI

    La Commissione sostiene senza riserve la posizione comune, che integra e migliora un certo numero di emendamenti presentati dal Parlamento europeo.

    Annex 1

    Correlation Table

    between the 54 European Parliament ’s amendments, the corresponding recitals/provisions in the Commission’s proposal (COM(2005)0608) and the recitals/provisions as re-numbered in the Council’s common position

    (European Parliament’s amendments rejected either by the Commission or by the Council or by both are shown in grey shading)

    No EP Amendment | No Recital/Article (Commission’s proposal) | No Recital/Article (Council’s common position) |

    1 | 1 | 1 |

    2 | new Recital 6a | Recital 8 |

    3 | Recital 8 | Recital 10 |

    4 | Recital 9 | Recital 11 |

    5 | Recital 36 | Recital 35 |

    6 | Recital 38 | Recital 39 |

    7 | 2 | 2 |

    8 | 4 (4) | 4 (5) |

    9 | 4 (new 4a) | 4 (6) |

    10 | 4 (new 8a) | 4 (11) |

    11 (Comitology) | 5 (1) sub-par. 2, 11 (2), 59 (c), 61, 68, 77, 81, 83, 93 (3)(a), 93 (3)(c), 95, 107, 115, 116, 117, 128, 137, 138, 141, 143 (2), 144 (2), 145, 150, 172, 174, 186, 191, 192, 193 | 5 (1) sub-par. 2, 11 (3) (a), 59 (c), 61 (9), 68 (3), 77 (3), 81, 83 (1) sub-par. 2, 83 (5), 95 (2) (a), (b) and (c), 107 (2) (a) and (b), 117 (1) sub-par. 3, 120 (3), 121 (2), 141, 143 (2), 145 (2), 150 (1) sub-par. 4, 150 (2) sub-par 2, 150 (3) sub-par 2, 191 sub-par. 3, 192 (2) |

    12 | 9 (2) | 9 (2) (phrase deleted) |

    13 (Comitology) | 10 (3), 16, 17, 21, 27, 35, 41, 42 (3), 42 (4), 59 (b), 60, 63, 64, 67, 93 (3)(b), 99, 109, 113 (1), 125, 143 (1), 143 (3), 152, 153, 157, 174, 186, 194 (a), 194 (c) | 1 (3) sub-par 2 &3, 10 (2), 16, 17 (5), 21 (7) c), 27 (3), 41, 42 (3) & (4), 59 b), 60 (2) sub-par 2), 63 sub-par 2, 64 (1) sub-par 2, 67 (3), 93 (3), 99 (2), 107 (2) b), 109, 113 (1) sub-par 2, 114 (2)&(3), 123, 143 (1) sub-par 4, & (3) sub-par 2, 152 (2), 153 (3) sub-par 2, 157 (2) sub-par 2, 174 sub-par 1, 186 (1), 194 (1)&(2) |

    14 | 11 (new 2a and 2b) | 11 |

    15 | 13 | Article deleted |

    16 | 14 (2) | 13 (2) |

    17 | 14 (3) | 13 (3)(a) |

    18 | 15 (d) &(e) | 14 (d)&(e) |

    20 | 16 (e) | 15 (e) |

    21 | 22 (1) | 21 (1) |

    22 | 27 (2), sub-par 1 | 25 (2), sub-par 1 |

    23 | 32 (1) | 30 (1), sub-par 1 |

    24 | 32 (2) | 30 (1), sub-par. 2 |

    25 | 32 (2) (a) | 30 (1), sub-par 2 (a) |

    26 | 35 (new 2a and 2b) | 1 (3) [+ 116, 183 (2) (c)] |

    27 | 38 (not in EN) | 35 (not in EN) |

    28 | 42 (new 5a) | 39 |

    29 | 56 (new 1a) | 51 (paragraph deleted) |

    30 | 64 (1) (c) | 59 (1) (c) |

    31 | 67 (2) | 62 (2) |

    32 | 94 (new 4a) | 88 (4) |

    33 | 101 (4) (c) | 95 (4) |

    34/35 | 114 (1) | 112 (1) |

    36 | 115 (2) | 111 (2) |

    37 | 125 | 109 (1) |

    38 | 141 | Article deleted |

    39 | 152 (1) (b) | 144 (1) (b) |

    40 | 153 (2) (new f a) | 145(2) |

    41 | 152 (3) (new f a) | 144 (3) |

    42 | 155 (1) (c) | 146 (1) (c) |

    43 | 157 (2) (b) | 148 (1) (b) |

    44 | 158 (2) | 149 (2) (phrase deleted) |

    45 | 160 (3) | 151 (3) |

    46 | 172 (1), sub-par 2 | 162 (1) (a) |

    47 | 178 (1) (b) | 168 (1) (b) |

    48 | 187 (2), sub-par 2 | 177 (1) |

    49 | 190 (1) | 180 (1) |

    50 | 190 (2), sub-par 2 (new 2a) | 180 (3) |

    51 | 190 (new 3a) | 180 |

    52 | 193 | Article deleted |

    53 | 194 (a) | 183 (1) |

    54 | 195 (new 1a) | Article deleted |

    55 | 196 (new 2a) | 184 (4) |

    56 | 198 | 186 |

    Allegato 2

    DICHIARAZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE SULLA VALUTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI SDOGANAMENTO CENTRALIZZATO

    Il Consiglio e la Commissione convengono che tre anni dopo l’entrata in vigore del codice doganale aggiornato la Commissione provvederà a valutarne il funzionamento.

    Sulla scorta dei contributi degli Stati membri, i servizi della Commissione presenteranno al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione e la Commissione, se del caso, presenterà le proposte necessarie per le modifiche legislative.

    [1] Queste osservazioni fanno riferimento agli articoli con la nuova numerazione della posizione comune: la numerazione precedente della proposta della Commissione è indicata fra parentesi.

    [2] GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.

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