EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007PC0625

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee

/* COM/2007/0625 def. - COD 2007/0220 */

52007PC0625




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 16.10.2007

COM(2007) 625 definitivo

2007/0220 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle statistiche europee

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- Contesto generale

Le statistiche ufficiali rivestono un ruolo fondamentale nell'odierna società. Le istituzioni, i responsabili politici, gli operatori economici, i mercati e i cittadini fanno grande affidamento su statistiche di elevata qualità per una descrizione quanto più accurata possibile degli sviluppi che intervengono in campo economico, sociale, ambientale e culturale. Il ritmo di tali sviluppi ha una incidenza sia sugli utilizzatori delle statistiche, i cui bisogni di informazioni evolvono rapidamente, portandoli a richiedere un accesso rapido e tempestivo ai dati statistici, sia sulle autorità statistiche che devono adattare l'informazione statistica prodotta alle esigenze degli utenti. La disponibilità di informazioni statistiche obiettive e imparziali è essenziale per tutti i decisori: per i responsabili politici per poter prendere decisioni informate, per gli operatori economici per poter svolgere la loro attività o semplicemente per i cittadini nella loro vita quotidiana. Le informazioni statistiche consolidano la trasparenza e la chiarezza delle decisioni politiche; le statistiche ufficiali rappresentano pertanto un bene pubblico che costituisce il fondamento per il corretto funzionamento della democrazia. Essenziale per la produzione di tali informazioni statistiche è l'esistenza di strutture chiare per l'esercizio delle attività delle autorità statistiche, unitamente a disposizioni in materia di cooperazione internazionale, di diffusione dell'informazione statistica e di comunicazione con gli utenti.

A livello europeo, è sempre più importante disporre di statistiche europee ai fini dello sviluppo, dell'applicazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche dell'Unione europea. Tale rilevanza aumenterà ancora di più in futuro con l'ulteriore sviluppo delle politiche dell'UE. Ad esempio, informazioni affidabili per valutare sviluppi macroeconomici quali l'inflazione, la crescita economica e il ciclo congiunturale in generale costituiscono un'assoluta necessità ai fini del coordinamento tra gli Stati membri e di un approfondimento del coordinamento delle loro politiche economiche. Inoltre, per poter conseguire gli obiettivi strategici di continuare a far avanzare l'Europa sulla via della prosperità a lungo termine, segnatamente attraverso l'agenda di Lisbona riveduta e le linee guida integrate sulla crescita e sull'occupazione, o di rafforzarne l'azione in direzione di una maggiore solidarietà e giustizia sociale, l'UE necessita di una vasta gamma di dati statistici che rispettino gli standard più elevati possibile in termini di qualità.

Le statistiche europee assicurano pertanto un contributo fondamentale alla creazione della capacità di fornire le informazioni necessarie per sostenere gli obiettivi strategici comunitari, le connesse politiche e i relativi strumenti di supporto.

- Motivazione e obiettivi della proposta

La proposta si prefigge come obiettivo la revisione dell'attuale quadro giuridico di base che disciplina la produzione di statistiche a livello europeo. Tale revisione è essenzialmente la conseguenza di modifiche della società e della necessità di una più chiara definizione del ruolo del sistema statistico europeo (SSE).

Alla produzione e alla diffusione di statistiche europee si provvede attraverso l'SSE, il quale costituisce la partnership operativa cui partecipano l'istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat), gli istituti nazionali di statistica (INS) e altre autorità nazionali o regionali preposte, all'interno di ciascuno Stato membro, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee. Anche la Banca centrale europea (BCE) e il Sistema europeo di banche centrali (SEBC), seppur nell'ambito di una struttura di governance statistica distinta e secondo norme differenti[1], producono statistiche europee. Tuttavia, al fine di migliorare l'efficienza, di ridurre il disturbo statistico e di migliorare la qualità, è necessario promuovere una più stretta collaborazione tra l'SSE e il SEBC pur rispettando pienamente le rispettive competenze.

Come osservato a più riprese sia dal Consiglio sia dalla Commissione, l'SSE opera con efficienza e ottempera alle prescrizioni in tema di indipendenza, integrità e responsabilità. Oltre alla qualità della sua produzione anche la governance dell'SSE è stata migliorata negli ultimi anni, in particolare attraverso l'adozione e la successiva applicazione del codice delle statistiche europee[2]. Le proposte di istituire un comitato consultivo europeo per la governance statistica[3] e un comitato consultivo statistico europeo[4] costituiscono anch'esse passi in direzione del miglioramento e dell'integrazione dell'attuale governance dell'SSE.

Anche se sono la testimonianza di una realtà dinamica caratterizzata da realizzazioni tangibili, questi recenti sviluppi rendono ancora più evidente la necessità di consolidare nel diritto comunitario la struttura istituzionale dell'SSE, di ridefinire chiaramente le sue responsabilità e i suoi principi, nonché di semplificare le strutture alla sua base onde consentirgli di rispondere meglio alle molte sfide cui si trova confrontato. In particolare vanno rafforzate le funzioni di coordinamento e di leadership professionale degli INS a livello nazionale e di Eurostat a livello della Commissione. Sono necessarie risposte comuni per far fronte alla crescente domanda di statistiche europee e per stabilire priorità in un contesto in cui le risorse diventano sempre più limitate.

Contemporaneamente è necessario riconfermare il ruolo e le responsabilità di Eurostat nei confronti dei suoi partner nazionali, allo scopo di accrescere l'efficienza dell'SSE in un clima di fiducia e di comprensione reciproca. Eurostat svolge un ruolo fondamentale nella comunicazione dei bisogni statistici dei responsabili politici europei ai partner statistici negli Stati membri, colmando nel contempo la distanza che separa ciò che è richiesto da ciò che è fattibile e realistico.

La proposta di un "approccio europeo alle statistiche" consentirà a Eurostat di raccogliere la sfida di una sempre crescente domanda di statistiche. Tale approccio, teso a consentire che la produzione e la diffusione di totali europei non dipendano completamente dai dati nazionali prodotti e diffusi da tutti gli INS, rappresenta un cambiamento significativo della struttura di rilevazione dei dati.

Sempre più forte è inoltre la richiesta da parte dei ricercatori di godere di un accesso più ampio alle informazioni statistiche a fini di analisi, nell'interesse del progresso scientifico in Europa. Ciò richiede un certo grado di flessibilità del regime di tutela del segreto statistico onde consentire l'accesso controllato a dati statistici dettagliati senza compromettere l'elevato livello di protezione di cui necessitano i dati statistici riservati. Lo scambio di dati riservati all'interno dell'SSE e le regole di accesso a tali dati a fini di ricerca rappresentano aspetti fondamentali a tale riguardo e richiedono l'aggiornamento delle attuali prescrizioni giuridiche.

Infine la revisione del quadro giuridico di base darà nuovo impulso alla collaborazione avviata tra gli INS e Eurostat, nell'interesse sia di tutti i partecipanti all'SSE sia degli utilizzatori di statistiche europee, e alla creazione delle premesse per iniziative dirette a raccogliere le sfide statistiche del futuro.

- Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Il quadro giuridico di base con riguardo alla produzione e alla diffusione di statistiche a livello europeo è attualmente costituito dai seguenti atti legislativi:

- decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, del 19 giugno 1989, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee[5];

- regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto[6];

- regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie[7];

- decisione n. 2367/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa al programma statistico comunitario 2003-2007[8].

Gli atti legislativi di cui sopra definiscono un quadro globale che è integrato da normative settoriali in campi statistici specifici.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E ANALISI DELLE CONSEGUENZE

- Consultazione

La proposta è il risultato di un ampio lavoro di preparazione condotto negli ultimi anni. In particolare i suoi elementi e le bozze del suo testo sono stati approfonditamente discussi e riveduti con le parti più direttamente interessate, ossia gli istituti nazionali di statistica e gli altri partner nell'SSE, inclusa la BCE.

La proposta si fonda in larga misura sui risultati dei lavori di numerose task force istituite fin dal 2003 dal comitato del programma statistico per analizzare i diversi aspetti del problema. Gli Stati membri hanno partecipato sistematicamente ai lavori di tali task force, il comitato del programma statistico è stato regolarmente informato in merito ai progressi realizzati e si è proceduto sistematicamente a un'ampia consultazione di tutti gli Stati membri. La proposta riflette in larga misura tutte queste consultazioni. Il comitato del programma statistico è stato formalmente consultato in merito alla bozza del testo della presente proposta.

- Analisi delle conseguenze

Nel considerare le possibili opzioni, sono emerse le seguenti alternative.

- Mantenimento senza modifiche dell'attuale quadro giuridico

- Tale soluzione non comprometterebbe certamente l'attuale produzione di statistiche europee dato che la normativa vigente definisce un quadro di riferimento. Con ogni probabilità, tuttavia, tale opzione avrebbe comportato un crescente divario tra le norme generali in vigore e le disposizioni differenti previste in casi specifici. A lungo termine tale situazione avrebbe potuto persino intaccare la fiducia del pubblico nelle statistiche e mettere in discussione la stessa ragion d'essere di un quadro globale. Inoltre si sarebbe persa l'occasione di migliorare il funzionamento dell'SSE come spiegato in precedenza.

- Proposta di una revisione suscettibile di rispondere alle preoccupazioni espresse e di sfruttare le potenzialità per un funzionamento chiaro e più efficiente dell'SSE conformemente a quanto descritto in precedenza

- È evidente che tale proposta può conseguire i suoi obiettivi soltanto se non subisce modifiche sostanziali nel corso del processo di adozione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- Sintesi delle misure proposte

La proposta è intesa a rivedere il quadro giuridico di base in vigore per le statistiche europee, in vista del suo adeguamento all'odierna realtà e del suo miglioramento per far fronte alle sfide e agli sviluppi futuri.

Viene proposto tra l'altro di migliorare la governance statistica adeguando le pertinenti definizioni alle prescrizioni del trattato, di consolidare nel diritto comunitario l'SSE stesso e le sue attività, di chiarire ulteriormente il ruolo degli INS e di Eurostat, di rafforzare il riferimento al codice delle statistiche europee, di riconoscere formalmente l'"approccio europeo alle statistiche" e di rafforzare gli aspetti qualitativi in relazione alle statistiche europee.

La proposta affronta anche gli aspetti del funzionamento dell'SSE, segnatamente attraverso l'istituzione del comitato dell'SSE e del gruppo di partnership dell'SSE e una maggiore collaborazione con altri organismi dell'SSE nonché con il SEBC.

Anche la concezione e l'attuazione dei programmi pluriennali sono oggetto di revisione. In particolare si propone che la Commissione conduca singole azioni statistiche in condizioni meno restrittive.

Viene proposta infine l'introduzione di una maggiore flessibilità nelle attuali norme in tema di segreto statistico pur salvaguardando un elevato livello di tutela dei dati.

- Base giuridica

La base giuridica delle statistiche comunitarie è costituita dall'articolo 285 del trattato che istituisce la Comunità europea. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di codecisione, adotta misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività della Comunità. Tale articolo sancisce le condizioni per la produzione di statistiche comunitarie e impone che la loro elaborazione presenti i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica.

- Principio di sussidiarietà

La proposta rispetta perfettamente il principio di sussidiarietà in quanto la revisione del quadro giuridico vigente ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee è per sua natura un'azione che può essere realizzata soltanto a livello comunitario.

Il principio di sussidiarietà è anche alla base della definizione delle responsabilità da condividere tra il livello nazionale e il livello comunitario per quanto riguarda lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO |

Nessuna. |

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

Semplificazione |

La proposta costituisce una semplificazione sotto il profilo giuridico, istituzionale e operativo. In primo luogo la proposta è diretta a semplificare il quadro giuridico vigente per la produzione e la diffusione di statistiche a livello europeo, in particolare attraverso il consolidamento in un unico strumento di vari testi distinti della legislazione statistica comunitaria. In secondo luogo una semplificazione istituzionale sarà conseguita attraverso la fusione in un unico organismo del comitato del programma statistico e del comitato per il segreto statistico. Terzo, una semplificazione all'interno dell'SSE deriverà in termini operativi anche dal riconoscimento e da un più ampio ricorso a nuovi strumenti di semplificazione, quali la promozione di aggregati europei sulla base dell'"approccio europeo alle statistiche" descritto all'articolo 17 della proposta, o a un processo di programmazione migliorato che porti alla definizione dei programmi statistici annuali. Tali strumenti sono già stati individuati quale mezzo di semplificazione nella comunicazione della Commissione relativa alla riduzione dell'onere di risposta, alla semplificazione ed alla definizione di obiettivi prioritari nel campo delle statistiche comunitarie[9]. In tale contesto va ricordato che le statistiche europee costituiscono uno dei settori prioritari di misurazione da parte della Commissione degli oneri amministrativi che derivano da obblighi di informazione[10]. Infine tale iniziativa non è nuova in quanto l'eventuale revisione del "diritto statistico", ossia del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie, era stata già contemplata nella prima relazione sull'attuazione del quadro d'azione "Aggiornare e semplificare l'acquis comunitario", adottata dalla Commissione nel 2003[11]. |

Spazio economico europeo L'atto proposto riguarda una questione di competenza del SEE e va pertanto esteso allo Spazio economico europeo. |

2007/0220 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle statistiche europee

(Testo rilevante ai fini del SEE) (Testo rilevante ai fini dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel settore statistico)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione[12],

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[13],

considerando quanto segue:

(1) Al fine di assicurare la coerenza e la comparabilità delle statistiche europee prodotte conformemente ai principi stabiliti all'articolo 285, paragrafo 2, del trattato, è opportuno rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra le autorità che contribuiscono allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee.

(2) A questo scopo occorre sviluppare in maniera più sistematica e organizzata la cooperazione e il coordinamento tra tali autorità, nel pieno rispetto degli accordi istituzionali e delle competenze nazionali e comunitarie, tenendo inoltre presente la necessità di rivedere il vigente quadro giuridico di base al fine di adeguarlo all'odierna realtà e affinché risponda meglio alle sfide future.

(3) Si rende pertanto necessario consolidare le attività del sistema statistico europeo (SSE) e di migliorarne la governance, in particolare allo scopo di chiarire meglio i rispettivi ruoli degli istituti nazionali di statistica (INS) e della Commissione (Eurostat).

(4) Considerata la specificità degli INS e delle altre autorità nazionali preposte in ciascuno Stato membro allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee è opportuno consentire loro di beneficiare di sovvenzioni senza invito a presentare proposte a norma dell'articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[14].

(5) Le autorità statistiche dei paesi dell'Associazione europea di libero scambio membri dello Spazio economico europeo e della Svizzera devono, come stabilito rispettivamente nell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare all'articolo 76 e nel protocollo 30 di tale accordo, e nell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel settore statistico, in particolare all'articolo 2, essere strettamente associate alle attività finalizzate a rafforzare la cooperazione e il coordinamento.

(6) È importante inoltre garantire la stretta cooperazione e l'appropriato coordinamento tra l'SSE e il Sistema europeo di banche centrali, segnatamente al fine di promuovere lo scambio di dati riservati tra i due sistemi a fini statistici, alla luce dell'articolo 5 del protocollo (n. 18) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della Banca centrale europea (BCE) allegato al trattato.

(7) Statistiche europee saranno pertanto sviluppate, prodotte e diffuse sia dall'SSE sia dal SEBC, ma nell'ambito di quadri giuridici distinti rispecchianti le rispettive strutture di governance. Il presente regolamento va pertanto applicato lasciando impregiudicate le disposizioni del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea[15].

(8) Di conseguenza, sebbene la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali non partecipino alla produzione di statistiche europee ai sensi del presente regolamento, previo accordo tra una banca centrale nazionale e l'autorità comunitaria nell'ambito delle rispettive sfere di competenza e fatti salvi gli accordi nazionali tra la banca centrale nazionale e l'autorità nazionale, i dati prodotti dalla banca centrale possono essere tuttavia utilizzati, direttamente o indirettamente, dalle autorità nazionali e dall'autorità comunitaria per la produzione di statistiche europee. Analogamente la BCE e le banche centrali nazionali possono, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, utilizzare direttamente o indirettamente i dati prodotti dall'SSE.

(9) Nel contesto generale delle relazioni tra l'SSE e il SEBC, il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti istituito con la decisione 2006/856/CE del Consiglio[16] svolge un ruolo importante, in particolare attraverso l'assistenza che fornisce alla Commissione in sede di elaborazione e di attuazione dei programmi di lavoro in materia di statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti.

(10) È importante garantire una stretta cooperazione e l'appropriato coordinamento tra l'SSE e gli altri operatori del sistema statistico internazionale.

(11) Occorre rivedere anche il funzionamento dell'SSE dato che sono necessari metodi di sviluppo, di produzione e di diffusione delle statistiche europee più flessibili e che è opportuno fissare priorità chiare allo scopo di ridurre l'onere per i rispondenti e di migliorare la disponibilità e la tempestività di statistiche europee. Il previsto "approccio europeo alle statistiche" persegue questo scopo.

(12) Pur essendo normalmente basate su dati nazionali prodotti e diffusi dalle autorità statistiche nazionali di tutti gli Stati membri, le statistiche europee possono anche essere prodotte a partire da contributi nazionali non pubblicati, da parti di contributi nazionali e da indagini statistiche europee, oppure da metodi o concetti armonizzati appositamente concepiti.

(13) In questi casi può essere adottato un "approccio europeo alle statistiche" consistente in una strategia pragmatica volta a facilitare la compilazione di aggregati statistici europei che rivestono un'importanza particolare per le politiche comunitarie.

(14) Processi, strumenti e strutture comuni potrebbero anche essere creati, o ulteriormente sviluppati, attraverso reti di collaborazione tra le autorità nazionali e i servizi responsabili della Commissione, finalizzate a promuovere la specializzazione di alcuni Stati membri in attività statistiche specifiche a beneficio dell'SSE nel suo insieme. Tali reti di collaborazione tra partner dell'SSE devono permettere di evitare inutili duplicazioni di lavori, accrescendo pertanto l'efficienza e riducendo l'onere di risposta per gli operatori economici.

(15) Il contesto normativo migliorato proposto per le statistiche europee deve soddisfare in particolare l'esigenza di rendere minimo l'onere di risposta per le imprese e contribuire all'obiettivo più generale di una riduzione degli oneri amministrativi a livello europeo, in linea con le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007. Va sottolineato tuttavia il ruolo importante svolto dalle autorità nazionali nella riduzione al minimo degli oneri gravanti sulle imprese europee a livello nazionale.

(16) Al fine di accrescere la fiducia nelle statistiche europee, le autorità statistiche devono godere della necessaria indipendenza professionale e garantire l'imparzialità e un'elevata qualità in sede di produzione di statistiche europee, ai sensi dell'articolo 285, paragrafo 2, del trattato e tenuto conto dei principi fondamentali delle statistiche ufficiali adottati dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite il 15 aprile 1992 e dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite il 14 aprile 1994, nonché dei principi sanciti dal codice delle statistiche europee approvato dalla Commissione nella sua raccomandazione relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria.

(17) Lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee devono conformarsi alle migliori pratiche internazionali.

(18) Come stabilito agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, vanno tutelati il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale.

(19) Il presente regolamento assicura la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e specifica, per quanto concerne le statistiche europee, le norme stabilite dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[17] e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[18].

(20) Allo scopo di ottenere e di conservare la fiducia delle parti responsabili della fornitura delle informazioni riservate raccolte dalle autorità statistiche nazionali e dall'autorità statistica comunitaria ai fini della produzione di statistiche europee, è necessario proteggere tali informazioni; è opportuno che la riservatezza delle informazioni statistiche soddisfi gli stessi principi in tutti gli Stati membri.

(21) A tale scopo è necessario fissare regole comuni idonee a garantire la riservatezza dei dati utilizzati per la produzione di statistiche europee e l'accesso a tali dati riservati, tenendo debitamente conto degli sviluppi tecnologici e delle esigenze degli utenti in una società democratica.

(22) La disponibilità di dati individuali per le esigenze del sistema statistico europeo riveste particolare importanza ai fini della massimizzazione dei benefici dell'informazione statistica e della garanzia di una migliore armonizzazione delle statistiche europee.

(23) Nell'interesse del progresso scientifico in Europa è opportuno che i ricercatori godano di un più ampio accesso alle informazioni statistiche a fini di analisi; va pertanto migliorato l'accesso ai dati riservati da parte dei ricercatori a livello della Comunità europea per fini scientifici, senza compromettere l'elevato livello di tutela richiesto dai dati statistici riservati.

(24) L'uso di dati riservati per scopi amministrativi, giuridici o fiscali o al fine di condurre verifiche nei confronti dei soggetti dei dati statistici deve essere severamente proibito.

(25) L'applicazione del presente regolamento deve lasciare impregiudicate le disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale[19] e del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale[20].

(26) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, segnatamente l'istituzione di un quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può pertanto essere conseguito meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità, di cui allo stesso articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per conseguire tale obiettivo.

(27) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento vanno adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[21].

(28) In particolare devono essere conferite alla Commissione competenze in materia di adozione di misure riguardanti l'aspetto qualitativo delle statistiche europee e di fissazione delle condizioni alle quali può essere autorizzato l'accesso a dati riservati per fini scientifici. Essendo di portata generale ed essendo intese a completare il presente regolamento tramite l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, tali misure sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(29) Le disposizioni di cui al presente regolamento devono sostituire quelle contenute nel regolamento (Euratom, CE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto[22] [COM(2006)477] , nel regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie[23] e nella decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, del 19 giugno 1989, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee[24]. Occorre pertanto abrogare tali atti. Le disposizioni di attuazione specificate nel regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati per fini scientifici[25] e nella decisione 2004/452/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa alla compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici[26] devono continuare ad essere applicate.

(30) Il comitato del programma statistico è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I Disposizioni generali

Articolo 1Statistiche europee

Il presente regolamento definisce un quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee.

Conformemente al principio di sussidiarietà e nel rispetto dell'indipendenza, dell'integrità e della responsabilità delle autorità nazionali e dell'autorità comunitaria, le statistiche europee sono le pertinenti statistiche necessarie per lo svolgimento delle attività della Comunità europea. Esse sono sviluppate, prodotte e diffuse conformemente ai principi statistici di cui all'articolo 285, paragrafo 2, del trattato e all'articolo 2 del presente regolamento, nonché nel quadro del programma statistico europeo.

Articolo 2Principi statistici

1. I seguenti principi statistici disciplinano lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee:

1. "indipendenza professionale": le attività di sviluppo, produzione e diffusione di statistiche devono essere svolte in modo indipendente, al riparo da qualsiasi pressione esercitata da gruppi politici o da altri gruppi di interesse, in particolare in merito alla scelta delle tecniche, delle definizioni, delle metodologie e delle fonti da utilizzare, nonché riguardo al calendario e al contenuto di tutte le forme di diffusione;

2. "imparzialità": le attività di sviluppo, produzione e diffusione di statistiche devono essere svolte in modo neutro, assicurando lo stesso trattamento a tutti gli utenti;

3. "obiettività": le attività di sviluppo, produzione e diffusione di statistiche devono essere svolte in modo sistematico, affidabile e senza preconcetti; ciò richiede il rispetto di norme etiche e professionali e presuppone che le politiche e le pratiche seguite siano trasparenti per gli utenti e per i partecipanti alle indagini;

4. "affidabilità": le statistiche devono misurare, il più fedelmente, accuratamente e coerentemente possibile, la realtà che si propongono di rappresentare; ciò implica l'utilizzo di criteri scientifici nella scelta delle fonti, dei metodi e delle procedure;

5. "segreto statistico": protezione dei dati riservati, concernenti singoli soggetti di dati statistici, ottenuti direttamente a fini statistici o indirettamente da fonti amministrative o di altro tipo; esso implica il divieto dell'utilizzo a fini non statistici e della divulgazione illecita dei dati ottenuti;

6. "favorevole rapporto costi-benefici": i costi necessari per la produzione delle statistiche comunitarie devono essere proporzionati all'importanza dei risultati e dei benefici ricercati, le risorse devono essere usate in modo ottimale e il disturbo statistico deve essere ridotto al minimo. Se possibile, le informazioni richieste sono prontamente estraibili da registrazioni o da fonti disponibili.

2. Lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee si conformano alle migliori pratiche internazionali.

Articolo 3Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

7. "statistiche": le informazioni quantitative e qualitative, aggregate e rappresentative che caratterizzano un fenomeno collettivo in una determinata popolazione;

8. "informazioni statistiche": tutte le diverse forme di statistiche, inclusi dati di base, indicatori, conti e metadati;

9. "sviluppo": le attività dirette a determinare, rafforzare e migliorare le procedure, gli standard e i metodi statistici utilizzati ai fini della produzione e della diffusione delle informazioni statistiche, nonché a concepire nuove statistiche e nuovi indicatori;

10. "produzione": tutte le attività necessarie per la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, la compilazione e l'analisi delle informazioni statistiche;

11. "diffusione": le attività necessarie per rendere accessibili agli utenti le statistiche e l'analisi statistica;

12. "rilevazione dei dati": indagini e tutte le altre forme di raccolta di informazioni da varie fonti;

13. "soggetto dei dati statistici": l'unità di osservazione di base, ossia una persona fisica, una famiglia, un operatore economico e altre imprese cui fanno riferimento i dati;

14. "dati riservati": i dati utilizzati dalle autorità nazionali e da Eurostat a fini statistici che consentono di identificare, direttamente o indirettamente, i soggetti dei dati statistici, divulgando così informazioni individuali; per determinare se un soggetto dei dati statistici è identificabile, va tenuto conto di tutti i pertinenti mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati da un terzo per identificare il soggetto dei dati statistici;

15. "uso a fini statistici": l'uso esclusivo per lo sviluppo e la produzione di analisi e risultati statistici;

16. "identificazione diretta": l'identificazione di un soggetto dei dati statistici a partire dal suo nome o indirizzo, o da un numero di identificazione pubblicamente accessibile;

17. "identificazione indiretta": l'identificazione di un soggetto dei dati statistici in qualsiasi altro modo diverso dall'identificazione diretta;

18. "funzionari della Commissione (Eurostat)": i funzionari delle Comunità, ai sensi dell'articolo 1 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, che lavorano presso la Commissione (Eurostat);

19. "altro personale della Commissione (Eurostat)": gli agenti delle Comunità, ai sensi degli articoli da 2 a 5 del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, che lavorano presso la Commissione (Eurostat).

CAPO II Governance statistica

Articolo 4Sistema statistico europeo

1. Il sistema statistico europeo (SSE) è il partenariato tra l'autorità statistica comunitaria, ovvero la Commissione (Eurostat), gli istituti nazionali di statistica (INS) e le altre autorità preposte in ciascuno Stato membro (autorità nazionali) allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee.

2. I direttori degli INS degli Stati membri e la Commissione (Eurostat) si riuniscono almeno tre volte l'anno come gruppo di partnership dell'SSE al fine di fornire un indirizzo professionale all'SSE in vista dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee in linea con i principi statistici.

3. Il gruppo di partnership dell'SSE approfondisce le seguenti tematiche:

20. misure in materia di sviluppo, produzione e diffusione di statistiche europee, incluso l'"approccio europeo alle statistiche", loro giustificazione in termini di rapporto costi-benefici, strumenti e calendari della loro attuazione, disturbo statistico per i rispondenti;

21. lineamenti del programma statistico europeo;

22. sviluppi e priorità del programma statistico europeo, in particolare sulla base della relazione di valutazione intermedia redatta dalla Commissione (Eurostat) conformemente all'articolo 11, paragrafo 2;

23. questioni riguardanti il segreto statistico;

24. qualsiasi altra questione, in particolare in materia di metodologia, conseguente all'adozione o all'attuazione di programmi statistici.

4. Il gruppo di partnership dell'SSE elabora un codice per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, pubblicato dalla Commissione. Lo scopo del codice è quello di promuovere la fiducia del pubblico nelle statistiche europee, precisando le modalità di sviluppo, produzione e diffusione di tali statistiche conformemente ai principi statistici e alle migliori pratiche statistiche internazionali. Il codice è riveduto e aggiornato in funzione delle necessità.

Articolo 5Istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali

1. L'INS di ciascuno Stato membro è responsabile del coordinamento a livello nazionale di tutte le attività connesse allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire l'applicazione della presente disposizione.

2. La Commissione (Eurostat) tiene un elenco delle altre autorità nazionali designate dagli Stati membri e lo pubblica sul suo sito Internet.

3. Gli INS e le altre autorità nazionali inclusi nell'elenco di cui al paragrafo 2 possono beneficiare di sovvenzioni senza invito a presentare proposte.

Articolo 6Commissione (Eurostat)

1. A livello comunitario, la Commissione (Eurostat) procede alla produzione di statistiche europee secondo principi statistici e norme stabiliti; a questo riguardo essa è la sola responsabile a decidere in merito ai processi, alle procedure, agli standard e ai metodi statistici, nonché al contenuto e al calendario dei rilasci statistici.

2. Fatto salvo l'articolo 5 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della Banca centrale europea (BCE), la Commissione (Eurostat) coordina le attività statistiche delle istituzioni e degli organismi della Comunità, in particolare allo scopo di garantire la coerenza e la qualità dei dati e di ridurre al minimo il disturbo statistico. A tal fine la Commissione (Eurostat) può invitare qualsiasi istituzione o organismo della Comunità a consultarla e a collaborare con essa nello sviluppo di metodi e sistemi a fini statistici nell'ambito delle rispettive sfere di competenza; le istituzioni o gli organismi che intendono produrre statistiche si consultano con la Commissione (Eurostat) e tengono conto di qualsiasi raccomandazione che questa possa effettuare al riguardo.

Articolo 7Cooperazione con altri organismi

Il comitato consultivo statistico europeo e il comitato consultivo europeo per la governance statistica sono consultati entro i limiti delle rispettive competenze.

Articolo 8Cooperazione con il SEBC

Al fine di ridurre al minimo il disturbo statistico e di garantire la coerenza necessaria per la produzione di statistiche europee, il SEBC e l'SSE collaborano strettamente nel rispetto dei principi statistici.

Articolo 9Coopera zione internazionale

Fatta salva la posizione dei singoli Stati membri, la Commissione (Eurostat) coordina la posizione dell'SSE per quanto riguarda questioni di particolare rilievo per le statistiche europee a livello internazionale, così come specifici accordi per la rappresentanza negli organismi statistici internazionali.

Articolo 10Qualità statistica

1. Per garantire la qualità dei risultati, le statistiche europee sono prodotte sulla base di norme uniformi e di metodi armonizzati. A tale riguardo si applicano i seguenti principi in tema di qualità:

25. "pertinenza": il grado in cui le statistiche soddisfano le esigenze attuali e potenziali degli utenti;

26. "accuratezza": la prossimità delle stime ai valori reali sconosciuti;

27. "tempestività": l'intervallo di tempo intercorrente fra la disponibilità delle informazioni e l'evento o il fenomeno che esse descrivono;

28. "puntualità": l'intervallo di tempo intercorrente fra la data del rilascio dei dati e la data prevista per la loro consegna;

29. "accessibilità" e "chiarezza": le condizioni alle quali e le modalità con le quali gli utilizzatori possono ottenere, utilizzare e interpretare le informazioni;

30. "comparabilità": la misurazione dell'incidenza delle differenze tra i concetti statistici applicati e tra gli strumenti e le procedure di misurazione quando si confrontano statistiche relative ad aree geografiche o settori diversi, o nel tempo;

31. "coerenza": la capacità dei dati di essere combinati attendibilmente secondo modalità diverse e per vari usi.

2. Nell'applicare i principi in materia di qualità di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai dati oggetto di legislazioni settoriali in campi statistici specifici, la Commissione definisce conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2, le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità contemplate dalle normative settoriali. Specifiche prescrizioni in materia di qualità, quali i valori obiettivo e gli standard minimi per la produzione statistica, possono essere stabilite nella legislazione settoriale. Nel caso in cui tali prescrizioni non siano contemplate da questa legislazione, la Commissione può adottare misure al riguardo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 3.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati forniti. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi e pubblica le relazioni.

CAPO III Produzione di statistiche europee

Articolo 11 Programma statistico europeo

1. Il programma statistico europeo definisce il quadro per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, nonché i principali campi e gli obiettivi delle iniziative previste per un periodo non superiore a cinque anni. Esso è deciso dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

2. Per ciascun programma statistico europeo la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione intermedia durante il terzo anno di attuazione del programma e una relazione di valutazione finale entro dodici mesi dalla fine del periodo del programma.

Articolo 12 Attuazione del programma statistico europeo

1. Il programma statistico europeo è attuato mediante singole azioni statistiche decise:

32. dal Parlamento europeo e dal Consiglio; o

33. in casi eccezionali, dalla Commissione alle condizioni di cui all'articolo 15; o

34. tramite un accordo tra le autorità nazionali e Eurostat nell'ambito delle rispettive sfere di competenza. Tali accordi sono scritti.

2. Nell'attuare un'azione di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), la Commissione definisce gli obiettivi di tale azione e fornisce un'analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell'onere per i rispondenti.

Articolo 13 Reti di collaborazione

Nell'ambito delle singole azioni statistiche sono sviluppate, se possibile, sinergie all'interno dell'SSE attraverso reti di collaborazione, condividendo le conoscenze e i risultati o promuovendo la specializzazione riguardo a compiti specifici. A questo fine è sviluppata una struttura finanziaria adeguata.

Articolo 14 Approccio europeo alle statistiche

1. L'"approccio europeo alle statistiche" mira a:

35. massimizzare la disponibilità e la tempestività dei totali europei laddove la produzione e la diffusione di statistiche europee può contare completamente o parzialmente su dati nazionali prodotti e diffusi dalle autorità nazionali di tutti gli Stati membri;

36. ottimizzare la trasmissione di dati nonché il rilascio e la revisione di statistiche laddove è necessario stabilire un approccio e una politica coordinati.

2. Le misure da adottare sono definite nelle singole azioni statistiche di cui all'articolo 12, paragrafo 1, per i campi statistici settoriali o conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo.

Articolo 15 Azioni statistiche dirette temporanee della Commissione (Eurostat)

La Commissione può decidere un'azione statistica diretta temporanea conformemente alla procedura di regolamentazione di cui l'articolo 27, paragrafo 2, a condizione che:

37. la durata dell'azione non oltrepassi quella del programma statistico europeo applicato in quel momento;

38. i dati da rilevare siano già disponibili o accessibili presso le autorità nazionali competenti, oppure possano essere ottenuti direttamente, utilizzando campioni appropriati per l'osservazione della popolazione statistica a livello europeo.

Articolo 16 Programma di lavoro annuale

Ogni anno, prima della fine di maggio, la Commissione trasmette per esame al comitato dell'SSE il suo programma di lavoro per l'anno successivo. Tale programma precisa in particolare:

39. le azioni che la Commissione ritiene prioritarie, tenuto conto delle esigenze delle politiche comunitarie e dei vincoli finanziari sia nazionali sia comunitari;

40. le procedure e qualsiasi strumento giuridico previsto dalla Commissione per l'attuazione del programma.

La Commissione tiene nella massima considerazione le osservazioni del comitato dell'SSE.

CAPO IVDi ffusione di statistiche europee

Articolo 17 Misure di diffusione

1. La diffusione di statistiche europee è intrapresa nel pieno rispetto dei principi statistici, in particolare con riguardo alla tutela del segreto statistico e alla garanzia della parità di accesso come richiesto in base al principio di imparzialità.

2. Alla diffusione di statistiche europee provvedono la Commissione (Eurostat), gli INS e le altre autorità nazionali nell'ambito delle rispettive sfere di competenza.

3. Gli Stati membri e la Commissione forniscono il necessario supporto onde garantire a tutti gli utenti parità di accesso alle statistiche europee.

Articolo 18File di uso pubblico

Dati individuali possono essere diffusi sotto forma di un file di uso pubblico costituito da registrazioni rese anonime e predisposte in modo tale che i soggetti dei dati statistici non possano essere identificati tenuto conto di tutti i pertinenti mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati da un terzo.

CAPO V Segreto statistico

Articolo 19 Tutela dei dati riservati nell'ambito dell'SSE

1. Al fine di assicurare che i dati riservati siano usati esclusivamente a fini statistici e di prevenirne la divulgazione illecita, si applicano le seguenti norme e misure.

2. Le autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) si assicurano che i dati riservati siano utilizzati esclusivamente a fini statistici salvo che i soggetti dei dati statistici non abbiano autorizzato per iscritto il loro impiego per qualsiasi altro scopo specificato.

3. I risultati statistici suscettibili di rendere possibile l'identificazione di un soggetto dei dati statistici possono essere diffusi dalle autorità nazionali e dalla Commissione (Eurostat) solo in casi eccezionali; le condizioni specifiche di tale diffusione sono fissate dal diritto comunitario. Tali risultati sono modificati in modo tale che la loro diffusione non ne comprometta la riservatezza ogni qualvolta il soggetto dei dati statistici lo richieda.

4. Le autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) adottano tutte le necessarie misure di ordine regolamentare, amministrativo, tecnico e organizzativo per garantire l'armonizzazione dei metodi, dei criteri e delle pratiche nell'ambito dell'SSE per quanto riguarda la protezione fisica e logica di dati riservati (controllo della divulgazione statistica).La Commissione adotta misure volte a garantire l'applicazione delle disposizioni di cui al primo comma conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

5. I funzionari e gli altri membri del personale delle autorità nazionali che hanno accesso a dati riservati sono tenuti a osservare l'obbligo al segreto anche dopo aver cessato le loro funzioni.

Articolo 20Trasmission e di dati riservati

1. La trasmissione di dati riservati tra autorità nazionali nonché tra le autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) è autorizzata a condizione che sia necessaria ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee. Qualsiasi ulteriore trasmissione deve essere esplicitamente autorizzata dall'autorità nazionale che ha rilevato i dati.

2. Allorché la trasmissione di dati riservati è contemplata da un atto di diritto comunitario non possono essere fatte valere norme nazionali in materia di segreto statistico per impedirne la trasmissione.

3. Lo scambio di dati riservati a fini statistici tra l'SSE e il SEBC è possibile allorché considerato necessario ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee o del SEBC e se esplicitamente stabilito nel diritto comunitario.

4. Le misure di tutela contemplate nel presente regolamento si applicano a tutti i dati riservati trasmessi nell'ambito dell'SSE e tra l'SSE e il SEBC.

Articolo 21Prote zione dei dati riservati presso la Commissione (Eurostat)

1. Ai dati riservati possono avere accesso, salvo le eccezioni di cui al paragrafo 2, unicamente i funzionari della Commissione (Eurostat), i quali possono utilizzarli esclusivamente a fini statistici.

2. In casi eccezionali la Commissione (Eurostat) può permettere l'accesso a dati riservati ad altri membri del suo personale o ad altre persone fisiche che prestano servizi per la Commissione (Eurostat).

3. Le persone aventi accesso a dati riservati utilizzano tali dati soltanto per gli scopi stabiliti nel presente regolamento. Esse continuano ad essere assoggettate a tale restrizione anche dopo aver cessato le loro funzioni.

Articolo 22Access o a dati riservati per fini di ricerca

La Commissione (Eurostat) può autorizzare a livello comunitario l'accesso a dati riservati ai ricercatori che effettuano analisi statistiche a fini scientifici. Se i dati sono stati trasmessi a Eurostat, è necessario il benestare dell'autorità nazionale che ha fornito i dati.

Le modalità, le norme e le condizioni di accesso sono fissate dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 3.

Articolo 23Access o a registrazioni amministrative

Allo scopo di ridurre il disturbo statistico per i rispondenti, le autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) hanno accesso a fonti di dati amministrativi, ciascuna nei settori di attività delle proprie pubbliche amministrazioni, nella misura in cui tali dati sono necessari ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee.

Le disposizioni pratiche in materia e i limiti e le condizioni dell'effettivo accesso sono determinati, se necessario, da ciascuno Stato membro e dalla Commissione nell'ambito delle rispettive sfere di competenza.

Articolo 24 Dati da fonti pubbliche

I dati ottenuti da fonti lecitamente accessibili al pubblico non sono considerati riservati ai fini della diffusione di informazioni statistiche ricavate da tali dati.

Articolo 25 Accordo da parte del soggetto dei dati statistici

Il segreto statistico non impedisce la diffusione se il soggetto dei dati statistici ha autorizzato la divulgazione dei dati.

Articolo 26 Violazione del segreto statistico

Gli Stati membri e la Commissione adottano appropriate misure per impedire e sanzionare qualsiasi violazione del segreto statistico.

CAPO VI Disposizioni finali

Articolo 27 Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo, denominato qui di seguito "comitato dell'SSE".

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di cui agli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 8 della stessa.Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di cui all'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 28 Abrogazione

1. Il regolamento (Euratom, CE) [ n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto [COM(2006)477] ] è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.

I riferimenti al comitato per il segreto statistico istituito con il regolamento abrogato s'intendono fatti al comitato dell'SSE istituito in forza dell'articolo 27 del presente regolamento.

2. Il regolamento (CE) n. 322/97 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.

3. La decisione 89/382/CEE, Euratom è abrogata.

I riferimenti al comitato s'intendono fatti al comitato dell'SSE istituito in forza dell'articolo 27 del presente regolamento.

Articolo 29Ent rata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

[1] Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).

[2] Comunicazione del 25 maggio 2005 al Consiglio e al Parlamento europeo - Indipendenza, integrità e responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria - e raccomandazione della Commissione relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria (COM(2005)217).

[3] Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Comitato consultivo europeo per la governance statistica (COM(2006)599).

[4] Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un comitato consultivo europeo della politica dell'informazione statistica comunitaria (COM(2006)653).

[5] GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

[6] GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1.

[7] GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

[8] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 1.

[9] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 14 novembre 2006 relativa alla riduzione dell'onere di risposta, alla semplificazione ed alla definizione di obiettivi prioritari nel campo delle statistiche comunitarie (COM(2006)693).

[10] Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 24 gennaio 2007 - Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea (COM(2007)23).

[11] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 24 ottobre 2003 - Prima relazione sull'attuazione del quadro d'azione: "Aggiornare e semplificare l'acquis comunitario" (COM(2003) 623).

[12] GU C , pag. .

[13] GU C , pag. .

[14] GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 della Commissione, del 23 aprile 2007.

[15] GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

[16] GU L 332 del 30.11.2006, pag. 21.

[17] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1) .

[18] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

[19] GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

[20] GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.

[21] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

[22] GU L , pag. .

[23] GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

[24] GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

[25] GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2006 (GU L 197 del 19.7.2006, pag. 3).

[26] GU L 156 del 30.4.2004, pag. 1, rettificata dalla GU L 202 del 7.6.2004, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/439/CE (GU L 164 del 26.6.2007, pag. 30).

Top