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Document 52007PC0152
Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the common position adopted by the Council with a view to the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down general rules for the granting of Community financial aid in the field of trans-European transport and energy networks
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune adottata dal Consiglio relativa all'adozione di un regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee di trasporto e dell'energia
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune adottata dal Consiglio relativa all'adozione di un regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee di trasporto e dell'energia
/* COM/2007/0152 def. - COD 2004/0154 */
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune adottata dal Consiglio relativa all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee di trasporto e dell'energia /* COM/2007/0152 def. - COD 2004/0154 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 23.3.2007 COM(2007) 152 definitivo 2004/0154 (COD) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune adottata dal Consiglio relativa all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee di trasporto e dell'energia 2004/0154 (COD) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune adottata dal Consiglio relativa all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee di trasporto e dell'energia 1. ANTEFATTI Data di trasmissione della proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004) 475 –2004/0154(COD)) | 14.7.2004 | Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: | 10.3.2005 | Data del parere del Parlamento europeo, prima lettura: | 26.10.2005 | Data di trasmissione della proposta modificata della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006) 245 – 2004/0154 (COD)): | 24.5.2006 | Data di adozione della posizione comune: | 22.3.2007 | 2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE Il 14 luglio 2004 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee, destinata a sostituire il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio. L'obiettivo del regolamento è definire le condizioni, i mezzi e le procedure per la concessione di un contributo finanziario della Comunità a progetti di interesse comune nel settore delle reti transeuropee di trasporto e dell'energia a norma dell'articolo 155, paragrafo 1, del trattato. La proposta originaria della Commissione è stata modificata il 24 maggio 2006, soprattutto per tenere conto dell'accordo interistituzionale dell'aprile 2006 sul quadro finanziario della Comunità per il periodo 2007-2013. Le risorse di bilancio fissate dalla proposta iniziale della Commissione superano significativamente gli importi stabiliti nel quadro finanziario per il periodo 2007-2013 per le reti transeuropee (RTE) sia nel settore dei trasporti che in quello dell'energia. La revisione della proposta iniziale di "regolamento per le RTE" scaturisce pertanto dalla necessità di adattare il regolamento alle risorse finanziarie confermate nell'aprile 2006. Le risorse fissate nel quadro finanziario rappresentano appena il 40% dell'importo totale inizialmente proposto per il settore dei trasporti e il 45% di quello proposto per il settore dell'energia. Per questo motivo è necessario adattare anche le modalità di concessione dei contributi (in particolare, le modalità di selezione dei progetti e le aliquote di contributo). Inoltre, nella proposta modificata si è tenuto conto di una parte degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in prima lettura. Infine, alcuni punti della proposta sono stati riformulati. 3. COMMENTI SULLA POSIZIONE COMUNE Il Consiglio ha adottato la posizione comune a maggioranza qualificata il 22.3.2007. Il testo in questione non solo rappresenta la posizione del Consiglio ma rispecchia anche il compromesso raggiunto dalle tre istituzioni a seguito dei negoziati svoltisi da settembre a novembre 2006. Il presidente della commissione "Bilancio" del Parlamento europeo e il relatore responsabile di tale proposta hanno informato la presidenza del Consiglio per lettera che, se il testo di compromesso è adottato dal Consiglio così come è, raccomandano alla commissione "Bilancio" e alla plenaria di approvare la posizione comune senza emendamenti in seconda lettura al Parlamento. Le modifiche principali apportate dalla posizione comune alla proposta della Commissione sono elencate di seguito: - l'articolo 2, l'articolo 6 e l'allegato introducono due nuove forme di concessione di un contributo finanziario della Comunità per i progetti intrapresi in collaborazione fra il settore pubblico e quello privato nell'ambito dei trasporti. Sono stati elaborati in stretta collaborazione e con il supporto della Commissione e della BEI. - l'articolo 5, riguardante la selezione dei progetti, è stato modificato per rendere queste regole il più possibile coerenti con gli orientamenti esistenti in materia di trasporti ed energia, tenendo anche conto delle opinioni espresse dal Consiglio e dal Parlamento europeo. La Commissione può accettare i cambiamenti proposti. - l'articolo 6 è stato in larga misura mantenuto, ma le percentuali proposte per il contributo per i progetti prioritari riguardanti le vie navigabili interne e l'energia non sono state accettate. La Commissione esprime disappunto per il fatto che i tassi di finanziamento proposti non siano stati approvati integralmente ma accetta il compromesso. - l'articolo 7, paragrafo 1, riguardante la non cumulabilità dei contributi finanziari della Comunità, è stato soppresso. La Commissione, pur avendo preferito mantenere il paragrafo in questione, considera che il principio della non cumulabilità resta inalterato. La Commissione ha elaborato una dichiarazione in proposito che è stata allegata al verbale del Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni ed energia" di dicembre (cfr. dichiarazione allegata). - L'articolo 8 è stato leggermente modificato, per chiarire che i programmi di lavoro applicano soltanto i criteri fissati nelle decisioni riguardanti gli orientamenti e nel regolamento concernente le RTE e non aggiungono, modificano o riducono elementi non essenziali dell'atto di base. La Commissione approva queste modifiche. - L'articolo 9 è stato modificato per assicurare la consultazione del comitato di regolamentazione per la decisione della Commissione sull'importo degli aiuti finanziari da concedere ai progetti o alle parti di progetti selezionati. La Commissione può accettare la consultazione proposta. - L'articolo 15, riguardante il comitato che deve essere consultato per determinate decisioni della Commissione – per esempio, a proposito del programma di lavoro – è stato modificato per introdurre un comitato di regolamentazione invece di un comitato consultivo. La Commissione può accettare un comitato di regolamentazione, come nel caso del regolamento (CE) n. 2236/95. 4. CONCLUSIONE La Commissione ritiene che la posizione comune del Consiglio non alteri né l'obiettivo principale né lo spirito della proposta e quindi può accettarla. Accoglie con favore il fatto che la posizione comune rispecchi lo stato delle negoziazioni interistituzionali, preparando così la strada all'adozione della proposta in seconda lettura. Allegato: dichiarazione di non cumulabilità Dichiarazione di non cumulabilità della Commissione: "La questione della cumulabilità dei finanziamenti comunitari provenienti da varie fonti finanziarie a favore di uno stesso progetto è una preoccupazione costante per la Commissione. La Corte dei conti ha sottolineato la questione nelle relazioni sull'attuazione delle reti transeuropee da parte della Commissione. Nel contesto dei programmi operativi che beneficiano di contributi finanziari a titolo dei Fondi strutturali e/o del Fondo di coesione, gli strumenti finanziari della Comunità diversi dai fondi summenzionati non possono costituire un sostituto del cofinanziamento nazionale necessario. Le spese relative a un progetto incluso in un programma operativo che beneficia di un contributo finanziario a titolo dei Fondi strutturali e/o del Fondo di coesione non possono beneficiare di altri finanziamenti comunitari. Di conseguenza, quando la spesa, per esempio per l'attrezzatura ERTMS o l'elettrificazione di una linea ferroviaria, non beneficia di un contributo finanziario a titolo dei Fondi strutturali e/o del Fondo di coesione, può beneficiare di un finanziamento a titolo del bilancio delle RTE. La costruzione della linea ferroviaria potrebbe essere finanziata dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) o dal Fondo di coesione. I progetti possono anche essere suddivisi in sezioni geografiche, che potrebbero essere cofinanziate dal FESR/Fondo di coesione o dal bilancio RTE. Quando la Commissione concede finanziamenti RTE, controlla quindi se i progetti hanno ricevuto un finanziamento a titolo dei Fondi strutturali o del Fondo di coesione. Previa consultazione con la Corte dei conti, la Commissione trasmette inoltre orientamenti agli Stati membri su come combinare i vari strumenti di finanziamento".