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Document 52007PC0111

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Azerbaijan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

/* COM/2007/0111 def. */

52007PC0111

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Azerbaijan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea /* COM/2007/0111 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 16.3.2007

COM(2007) 111 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Azerbaijan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'accordo di partenariato e di cooperazione (APC) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Azerbaijan, dall'altra, è un accordo misto entrato in vigore il 1° luglio 1999, cioè prima dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea. Occorre quindi elaborare un protocollo all'APC per consentire ai nuovi Stati membri di sottoscrivere l'accordo in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione accluso al trattato di adesione del 25 aprile 2005.

Il 23 ottobre 2006, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, con la Repubblica dell'Azerbaijan al fine di concludere un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione.

I negoziati con la Repubblica dell'Azerbaijan sono successivamente stati portati a termine. Il testo del protocollo oggetto del negoziato è allegato al presente documento.

Al presente documento sono allegate: (1) una decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo e (2) una decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo.

La Commissione propone pertanto al Consiglio di:

- prendere una decisione in merito alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri;

- concludere il protocollo a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri e dare il proprio consenso affinché la Comunità europea dell'energia atomica faccia altrettanto.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Azerbaijan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 2, ultima frase, l'articolo 55, l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 71, l'articolo 80, paragrafo 2, e gli articoli 93, 94, 133 e 181 A, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

visto il trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione[1],

considerando quanto segue:

(1) Il 23 ottobre 2006, il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, a negoziare con la Repubblica dell'Azerbaijan un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

(2) Occorre firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo siglato il *[ data ]*, fatta salva l'eventuale conclusione del medesimo in data successiva.

(3) È opportuno applicare il protocollo a titolo provvisorio a decorrere dal 1° gennaio 2007, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la conclusione formale del medesimo,

DECIDE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Azerbaijan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

In attesa della sua entrata in vigore, il protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

PROTOCOLLO

ALL'ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE (APC) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Azerbaijan, dall'altra, relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'APC

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

in appresso denominati "gli Stati membri", rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea, e

LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso denominate "le Comunità", rappresentate dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione europea,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DELL’AZERBAIJAN,

dall'altra,

in appresso denominate “le parti”, ai fini del presente protocollo,

VISTE le disposizioni del trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Bulgaria e la Romania relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, che è stato firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2007,

CONSIDERATO che l'adesione dei due nuovi Stati membri all'UE ha modificato le relazioni tra la Repubblica dell'Azerbaijan e l'Unione europea introducendo nuove opportunità e ponendo nuove sfide per la cooperazione tra le parti,

TENUTO CONTO della volontà delle parti di garantire il conseguimento e l'attuazione degli obiettivi e dei principi dell'APC,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica di Bulgaria e la Romania sono parti dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 22 aprile 1996 ed entrato in vigore il 1° luglio 1999 (in appresso “l'accordo”), e di conseguenza adottano e prendono atto, allo stesso modo degli altri Stati membri, dei testi dell'accordo e delle dichiarazioni comuni, degli scambi di lettere e della dichiarazione della Georgia allegati all'atto finale firmato lo stesso giorno, nonché del protocollo all'accordo del 18 maggio 2004.

Articolo 2

Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo.

Articolo 3

1. Il presente protocollo è approvato dalle Comunità, dal Consiglio dell'Unione europea, a nome degli Stati membri, e dalla Repubblica dell'Azerbaijan, conformemente alle rispettive procedure.

2. Le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al precedente paragrafo. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 4

1. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.

2. In attesa della sua entrata in vigore, il presente protocollo si applica a titolo provvisorio con effetto dal 1° gennaio 2007.

Articolo 5

1. Il testo dell'accordo, l'atto finale, tutti i documenti allegati e il protocollo all'accordo del 18 maggio 2004 sono redatti nelle lingue bulgara e rumena.

2. I testi summenzionati sono allegati al presente protocollo e fanno ugualmente fede rispetto ai testi nelle altre lingue in cui sono redatti l'accordo, l'atto finale e i documenti ad esso allegati, nonché il protocollo all'accordo del 18 maggio 2004.

Articolo 6

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e azera, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a … il … 2007

PER GLI STATI MEMBRI

PER LE COMUNITÀ EUROPEE

PER LA REPUBBLICA DELL’AZERBAIJAN

[1] GU C […] del […], pag. […].

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