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Document 52006XC0531(01)

    Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di transpallet manuali e loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese

    GU C 127 del 31.5.2006, p. 2–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    31.5.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 127/2


    Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di transpallet manuali e loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese

    (2006/C 127/02)

    La Commissione ha deciso, di propria iniziativa, di avviare un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il «regolamento di base») (1). L'ambito del riesame è limitato agli aspetti di dumping concernenti un unico produttore esportatore, la Giant China Co. Ltd. (l'«impresa»).

    1.   Prodotto

    Il prodotto in esame è costituito da transpallet manuali e relativi componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, originari della Repubblica popolare cinese (in appresso: «il prodotto in esame»), attualmente classificati ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00. Detti codici NC vengono forniti a titolo puramente indicativo.

    2.   Misure in vigore

    Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005 del Consiglio (2).

    3.   Motivazione del riesame

    La Commissione dispone di elementi di prova sufficienti a farle ritenere che le circostanze che hanno determinato l'istituzione delle misure siano mutate e che tale evoluzione abbia carattere permanente.

    Secondo le informazioni a disposizione della Commissione prevalgono per l'impresa condizioni di economia di mercato, come dimostra il fatto che essa soddisfa i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base. Inoltre, il confronto tra il valore normale determinato in base ai costi dell'impresa/prezzi sul mercato interno e i suoi prezzi all'esportazione determinerebbe una riduzione del dumping a livelli notevolmente inferiori a quelli della misura in vigore. Pertanto, per controbilanciare il dumping, non è più necessario mantenere misure al livello attuale, fissato in funzione del livello di dumping precedentemente calcolato.

    4.   Procedimento per la determinazione del dumping

    Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per avviare un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base, al fine di stabilire se l'impresa opera in condizioni di economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base, e, in tal caso, determinare il margine individuale di dumping calcolato sui costi/prezzi interni dell'impresa nonché, qualora venissero accertate pratiche di dumping, il livello del dazio da applicare alle importazioni del prodotto in esame effettuate dall'impresa nella Comunità.

    L'inchiesta deve valutare la necessità di mantenere, abrogare o modificare le misure esistenti limitatamente a quanto concerne la summenzionata impresa.

    a)   Questionari

    Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà un questionario all'impresa e alle autorità del paese esportatore interessato. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 5, lettera a), punto i) del presente avviso.

    b)   Raccolta delle informazioni e audizioni

    Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova a sostegno di tali osservazioni e informazioni. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 5, lettera a), punto i) del presente avviso.

    Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine di cui al paragrafo 5, lettera a), punto ii) del presente avviso.

    c)   Status di impresa operante in un'economia di mercato

    Qualora l'impresa fornisca prove sufficienti a dimostrare che essa opera in condizioni di economia di mercato, nel rispetto quindi dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base, il valore normale sarà determinato conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del medesimo regolamento. A tale scopo, deve essere presentata, entro il termine specifico di cui al paragrafo 5, lettera b) del presente avviso, una richiesta debitamente motivata. La Commissione invierà all'impresa e alle autorità della Repubblica popolare cinese un modulo per la richiesta.

    5.   Termini

    a)   Termini generali

    i)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione

    Salvo altrimenti disposto, l'inchiesta terrà conto unicamente delle osservazioni delle parti interessate che hanno preso contatto con la Commissione, hanno presentato i loro pareri, le loro risposte al questionario e ogni altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È importante sottolineare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

    ii)   Audizioni

    Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

    b)   Termine specifico per la presentazione delle domande di riconoscimento dello status di impresa operante in un'economia di mercato

    La domanda, debitamente motivata, volta ad ottenere lo status di impresa operante in un'economia di mercato (di cui al paragrafo 4, lettera c) del presente avviso), deve pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    6.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

    Tutte le comunicazioni e richieste delle parti interessate vanno formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo di posta elettronica e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (3) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

    Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

    Commissione europea

    Direzione generale Commercio

    Direzione B

    Ufficio: J-79 5/16

    B-1049 Bruxelles

    Fax (32-2) 295 65 05

    7.   Omessa collaborazione

    Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

    Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni dell'inchiesta vengono basate sui dati disponibili, per la parte in questione l'esito dell'inchiesta potrebbe risultare meno favorevole che nel caso in cui avesse offerto la sua piena collaborazione.

    8.   Calendario dell'inchiesta

    A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


    (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

    (2)  GU L 189 del 21.7.2005, pag. 1.

    (3)  Ciò significa che il documento è destinato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).


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