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Document 52006PC0911
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/71/EC relating to the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading, as regards the implementing powers conferred on the Commission
Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione
Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione
/* COM/2006/0911 def. - COD 2006/0306 */
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione /* COM/2006/0911 def. - COD 2006/0306 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 22.12.2006 COM(2006) 911 definitivo 2006/0306 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (presentata dalla Commissione) 2006/0306 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare in particolare gli articoli 44 e 95, vista la proposta della Commissione[1], visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2], visto il parere della Banca centrale europea, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, considerando quanto segue: (1) La direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE[3], prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[4]. (2) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l'adozione di misure di esecuzione di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali. (3) Secondo la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa alla decisione 2006/512/CE[5], gli atti già in vigore devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili. Tale dichiarazione indica un elenco di atti che devono essere adeguati urgentemente, ivi compresa la direttiva 2003/71/CE. (4) Occorre, in particolare, conferire alla Commissione la facoltà di adottare le misure necessarie all'esecuzione della direttiva 2003/71/CE, per tenere conto degli sviluppi tecnici sui mercati finanziari e per garantire un'applicazione uniforme di tale direttiva. Dato che tali misure hanno portata generale e sono intese ad adeguare le definizioni, ad approfondire o completare le disposizioni della direttiva 2003/71/CE specificando dettagliatamente forma e contenuti di un prospetto, o indicando i mezzi per consentire l'accesso alle informazioni, è opportuno che siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. (5) La direttiva 2003/71/CE prevede un limite di durata per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Nella dichiarazione congiunta relativa alla decisione 2006/512/CE, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione affermano che tale decisione fornisce una soluzione orizzontale che soddisfa le richieste del Parlamento europeo di controllare l'esecuzione degli atti adottati in codecisione e che occorre, di conseguenza, conferire competenze di esecuzione alla Commissione senza limiti di durata. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno inoltre dichiarato che si sarebbero adoperati affinché fossero adottate quanto prima le proposte miranti ad abrogare le disposizioni degli atti che prevedono un limite di durata per la delega delle competenze di esecuzione alla Commissione. In seguito all'adozione della procedura di regolamentazione con controllo, le disposizioni che prevedono tale limite di durata nella direttiva 2003/71/CE devono essere soppresse. (6) Occorre pertanto modificare opportunamente la direttiva 2003/71/CE. (7) Dato che le modifiche da apportare alla direttiva 2003/71/CE sono adeguamenti di natura tecnica che riguardano soltanto le procedure di comitato, non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 2003/71/CE è modificata come segue: 1. l'articolo 2, paragrafo 4, l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 5, paragrafo 5, l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 8, paragrafo 4, l'articolo 10, paragrafo 4, l'articolo 11, paragrafo 3, l'articolo 13, paragrafo 7, l'articolo 14, paragrafo 8, e l'articolo 15, paragrafo 7, sono modificati come segue: a) le parole "secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2" sono soppresse; b) è aggiunta la frase seguente: "Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 2 bis."; 2. l'articolo 24 è modificato come segue: a) è inserito il seguente paragrafo 2 bis: “2 bis. "Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa."; b) i paragrafi 3 e 4 sono soppressi. Articolo 2 La presente direttiva entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, […] Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente [1] GU C […] del […], pag. […]. [2] GU C […] del […], pag. […]. [3] GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64. [4] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11). [5] GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.