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Document 52006PC0778

    Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui prodotti fitosanitari {SEC(2006) 1623} {SEC(2006) 1624}

    /* COM/2006/0778 def. - COD 2006/0258 */

    52006PC0778

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui prodotti fitosanitari {SEC(2006) 1623} {SEC(2006) 1624} /* COM/2006/0778 def. - COD 2006/0258 */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 11.12.2006

    COM(2006) 778 definitivo

    2006/0258 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativo alle statistiche sui prodotti fitosanitari

    (presentata dalla Commissione){SEC(2006) 1623}{SEC(2006) 1624}

    RELAZIONE

    1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

    1.1. Motivazione e obiettivi della proposta

    Per monitorare i rischi connessi all'impiego di pesticidi, in particolare i rischi per l'ambiente associati all'uso di prodotti fitosanitari, è necessario disporre di indicatori appropriati. Gli Stati membri, la Commissione europea e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) hanno pertanto condotto studi preliminari in vista della creazione di tali indicatori. Il calcolo di indicatori di rischio è possibile soltanto sulla base di dati appropriati, quali i dati sull'impiego di pesticidi, ma gli esperti hanno espresso timori in merito all'accessibilità, alla trasparenza, all'adeguatezza e all'attendibilità di tali dati.

    Con la decisione n. 1600/2002/CE che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente il Parlamento europeo e il Consiglio hanno riconosciuto la necessità di un'ulteriore riduzione dell'impatto dei pesticidi - in particolare dei prodotti fitosanitari utilizzati in agricoltura - sulla salute umana e sull'ambiente. Essi hanno messo in luce l'esigenza di pervenire ad un uso più sostenibile dei pesticidi e hanno sollecitato una significativa riduzione globale dei rischi e dell'impiego di pesticidi, coerentemente con la necessaria protezione dei raccolti.

    Nella sua comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo dal titolo “Verso una strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi”[1], la Commissione ha riconosciuto la necessità di disporre di statistiche dettagliate, armonizzate e aggiornate sulle vendite e sull'uso dei pesticidi a livello comunitario e ha proposto di fissare opportune prescrizioni obbligatorie entro due anni dall'adozione della strategia tematica, consolidando in tal modo gli attuali lavori sulla rilevazione di dati in merito all'uso di pesticidi.

    Il presente regolamento, che ha per oggetto una rilevazione dei dati obbligatoria, si propone quindi come principale obiettivo quello di garantire la rilevazione di dati comparabili in tutti gli Stati membri, permettendo così di calcolare indicatori di rischio armonizzati e di misurare i progressi compiuti in direzione di un uso più sostenibile dei prodotti fitosanitari in tutta la Comunità.

    1.2. Contesto generale

    Nel contesto del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, la strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi è intesa a ridurre l'impatto dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente e più in generale a pervenire a un uso più sostenibile degli stessi, parallelamente ad una significativa riduzione globale dei rischi, pur assicurando la necessaria protezione delle colture. Poiché l'attuale quadro legislativo è imperniato sullo stadio iniziale e finale del ciclo di vita dei pesticidi, ovvero l'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e il controllo dei loro residui negli alimenti e nei mangimi, la strategia tematica si propone di integrare il quadro legislativo esistente concentrandosi sulla fase specifica dell'uso dei prodotti fitosanitari.

    Un obiettivo chiaramente indicato nella strategia tematica è quello di mettere a punto un sistema trasparente di rilevazione e di monitoraggio dei progressi realizzati, compresa l'elaborazione di indicatori adeguati. A questo fine la Commissione ha proposto la fissazione di opportune prescrizioni obbligatorie entro due anni dall'adozione della strategia tematica, consolidando in tal modo i lavori in corso sulla rilevazione di dati riguardanti l'uso di pesticidi.

    Parallelamente la Commissione ha proceduto a una revisione della legislazione in vigore in merito all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e ai residui di pesticidi, ha esaminato e proposto una serie di misure a sostegno della strategia tematica e ha promosso un programma di ricerca per lo sviluppo di una serie armonizzata di indicatori sui rischi dei pesticidi per l'ambiente (HAIR). Poiché gli effetti della normativa relativamente recente sui biocidi[2] non saranno visibili se non ben oltre il 2006, quando sarà completata la prima valutazione dei principi attivi usati nei biocidi, né la Commissione né la maggior parte degli Stati membri dispongono attualmente di conoscenze o esperienza sufficienti a permettere di proporre ulteriori misure in merito ai biocidi. Il campo d'applicazione della strategia tematica e quello della presente proposta sono stati pertanto limitati ai prodotti fitosanitari. Entrambi i campi di applicazione potranno tuttavia essere estesi in futuro se prescrizioni simili dovessero essere considerate necessarie per i biocidi.

    1.3. Disposizioni vigenti nel settore della proposta

    Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio[3].

    Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari[4], in particolare l'allegato I, parte A, punto 9, che impone agli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali l'obbligo di tenere registrazioni riguardanti l'uso di qualsiasi prodotto fitosanitario e biocido.

    Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque[5].

    Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari[6] attualmente in corso di revisione[7].

    1.4. Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

    Nel contesto generale del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente il presente regolamento concernente le statistiche sui prodotti fitosanitari deve essere considerato come parte integrante dell'intera strategia tematica proposta dalla Commissione, la quale comprende misure di diverso tipo relative agli aspetti pratici dell'uso di pesticidi e una rilevazione più sistematica di dati sui pesticidi[8]. Alla base di tale strategia sta la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi[9]. Per completare il quadro legislativo la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di revisione della direttiva 91/414/CEE.

    2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

    2.1 Consultazione

    2.1.1. Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

    Le diverse misure proposte nella comunicazione “Verso una strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi” sono state oggetto di un'ampia consultazione pubblica, a iniziare dalla consultazione delle parti interessate tra il luglio e il dicembre del 2002. Il parere delle istituzioni europee è stato chiesto nell'aprile del 2003.

    Un'ampia consultazione via Internet è stata quindi organizzata fra il dicembre 2004 e il gennaio 2005 sulla relazione riguardante la valutazione dell'impatto delle diverse misure proposte.

    Infine, in seguito a una consultazione aperta condotta a mezzo Internet tra il 17 marzo 2005 e il 12 maggio 2005, alla Commissione sono pervenute 1 772 risposte. I risultati sono disponibili sul sito: http://ec.europa.eu/environment/ppps/home.htm.

    Le disposizioni specifiche in merito alle statistiche sui pesticidi sono state discusse con gli Stati membri in seno al comitato del programma statistico e al suo “gruppo di esperti delle statistiche sui pesticidi” tra il settembre 2004 e il maggio 2006.

    2.1.2. Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

    Nel corso della consultazione sulla strategia tematica il Parlamento europeo ha messo in luce la necessità di raccogliere dati in modo armonizzato e di mettere a disposizione del pubblico le informazioni su ogni principio attivo. Al fine di promuovere lo sviluppo di idonei indicatori tenendo conto dei rischi specifici dei prodotti fitosanitari e delle misure nazionali di contenimento dei rischi, il Consiglio ha incoraggiato la Commissione a sviluppare un sistema che porti alla compilazione di statistiche comparabili sui prodotti fitosanitari. A parere del Comitato economico e sociale europeo, le informazioni che gli utenti sono tenuti a fornire devono essere tali da far loro giudicare utile in termini di produzione la rilevazione di queste informazioni.

    Tra gli altri interessati, l'industria e gli agricoltori hanno espresso timori circa il fatto che l'onere e lo sforzo amministrativo richiesti dall'applicazione di un sistema di rilevazione dei dati obbligatorio molto più esteso potrebbero non essere giustificati dai vantaggi eventualmente ricavabili dalla raccolta dei dati. Le ONG ambientali hanno richiesto l'introduzione dell'obbligatorietà delle registrazioni da parte dei distributori e degli utilizzatori di pesticidi. Tutte le altre parti interessate si sono espresse a favore dello sviluppo di indicatori, giudicati uno strumento necessario per la misurazione dei progressi. Le proposte concernenti la rilevazione di dati sulle vendite e sull'uso di pesticidi sono state accolte con favore dall'opinione pubblica.

    Durante la fase di consultazione sul regolamento proposto, gli Stati membri hanno generalmente riconosciuto la necessità di statistiche più armonizzate sull'uso di pesticidi. Allo stesso tempo essi hanno messo in luce l'esigenza di concentrarsi sul conseguimento di risultati armonizzati e di beneficiare della massima flessibilità circa le modalità di rilevazione delle informazioni necessarie. Altre osservazioni hanno riguardato la necessità di ridurre al minimo eventuali nuovi oneri e di stabilire le priorità in funzione delle limitate risorse disponibili. Le nuove esigenze statistiche dovrebbero essere compensate, ove possibile, da riduzioni in altri settori. Sono state messe in discussione la pertinenza e l'utilità della trasmissione alla Commissione di dati nazionali sull'uso di pesticidi, in aggiunta alle relazioni sui piani d'azione nazionali contenenti valutazioni dei rischi sulla base di indicatori armonizzati. La partecipazione degli Stati membri in sede di applicazione del regolamento e di definizione dei criteri qualitativi in seno al comitato del programma statistico è stata giudicata favorevolmente.

    2.2. Ricorso al parere di esperti

    2.2.1. Settori scientifici/di competenza interessati

    La proposta della Commissione si fonda in larga misura sulle competenze del “gruppo di esperti delle statistiche sui pesticidi”, nonché sull'esperienza ottenuta tramite i 30 progetti pilota realizzati tra il 1999 e il 2004 nel quadro del piano d'azione tecnica per il miglioramento delle statistiche agricole (TAPAS) e i 10 progetti realizzati nel 2005 nei nuovi Stati membri e nei paesi candidati all'adesione con il sostegno del programma 2002 a favore di più beneficiari in materia di cooperazione statistica nell'ambito di PHARE.

    2.2.2. Metodologia applicata

    La definizione di norme comuni per la rilevazione di dati statistici si basa sulle linee guida per la rilevazione di statistiche sull'uso di pesticidi nel settore dell'agricoltura e dell'orticoltura redatte dal gruppo di esperti delle statistiche sui pesticidi, pubblicate dalla Commissione nel 2002 e successivamente rivedute sulla base dell'esperienza acquisita con i progetti pilota PHARE e TAPAS.

    2.2.3. Principali organizzazioni/esperti consultati

    Il gruppo di esperti delle statistiche sui pesticidi agisce su mandato del comitato del programma statistico ed è composto dai rappresentanti degli istituti nazionali di statistica degli Stati membri, dei ministeri dell'Agricoltura, dell'Ambiente o della Sanità, dei servizi fitosanitari o dei centri di ricerca nel settore fitosanitario.

    2.2.4. Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati

    La presente proposta è stata discussa in diverse occasioni con il gruppo di esperti delle statistiche sui pesticidi e integra la maggior parte delle raccomandazioni di tale gruppo, dirette in particolare a garantire che la rilevazione di dati armonizzati e comparabili comporti sufficiente flessibilità per gli Stati membri e assicuri che tali statistiche permetteranno il conseguimento degli obiettivi della strategia tematica.

    2.2.5. Livello di sicurezza scientifica

    L'elevato livello di sicurezza scientifica della presente proposta è garantito dalla partecipazione nel corso della sua elaborazione sia di esperti sui prodotti fitosanitari sia di statistici.

    2.2.6. Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti

    Tutti i documenti di riunione nonché le linee guida e i questionari armonizzati sono disponibili sul sito CIRCA ad accesso libero:http://forum.europa.eu.int/Public/irc/dsis/pip/library.

    2.3. Valutazione dell'impatto

    Le seguenti opzioni concernenti la rilevazione di dati sulle vendite e sull'uso di pesticidi sono state esaminate in sede di valutazione dell'impatto sulla strategia tematica, completata nel novembre 2004.

    Opzione 1: rilevazione di dati sull'uso di pesticidi, obbligatoria per l'industria e i distributori e volontaria per gli utilizzatori professionali.

    Opzione 2: rilevazione obbligatoria di dati sulle vendite e sull'uso di pesticidi e istituzione di un programma comunitario di controllo della conformità.

    Opzione 3: raccomandazione di rilevazione di dati sull'uso di pesticidi presso i distributori e gli utilizzatori.

    Opzione 4: nessuna azione.

    Dal confronto tra le diverse opzioni è emerso che l'impatto economico netto andrebbe da 0 milioni di euro all'anno, in caso di esclusione di ogni azione, a 0-7 milioni di euro l'anno qualora venisse scelta l'opzione 3, a 1-12 milioni di euro l'anno se fosse preferita l'opzione 1 e a 3-15 milioni di euro l'anno in caso di scelta dell'opzione 2. L'impatto sociale e la creazione di nuovi posti di lavoro sono risultati equivalenti tra le opzioni 1 e 2. La principale differenza osservata tra le opzioni 1 e 2 riguarda la qualità dei dati ottenuti. L'opzione 2 è quella che meglio si accorda con l'obiettivo della strategia tematica di istituire un sistema di raccolta e di trasmissione di informazioni al fine di valutare il livello di rischio connesso all'uso dei pesticidi. La rilevazione obbligatoria di dati sulle vendite e sull'uso di pesticidi con l'istituzione di un programma comunitario di controllo della conformità è stato alla fine raccomandato, giudicando che il conseguente impatto economico, stimato sulla base di studi di casi in alcuni Stati membri, risulterebbe moderato e che la rilevazione di dati attendibili e accurati sull'uso dei prodotti fitosanitari potrebbe essere condotta rapidamente e con un buon rapporto costi-benefici. L'impatto finanziario netto complessivo della rilevazione obbligatoria di dati con un elevato livello di accuratezza su scala comunitaria è stimato in 15 milioni di euro l'anno. L'onere più significativo di tale misura è destinato a gravare sulle amministrazioni pubbliche (9 milioni di euro l'anno di aggravio supplementare), mentre il costo aggiuntivo di rilevazione di dati più dettagliati sulle vendite per l'industria potrebbe raggiungere i 2 milioni di euro l'anno. L'impatto economico sugli utilizzatori (principalmente gli agricoltori) è stimato in 4 milioni di euro l'anno in quanto una rilevazione obbligatoria di dati sugli usi richiede un significativo contributo da parte loro.

    La Commissione ha condotto una valutazione dell'impatto iscritta nel programma di lavoro. La relazione è accessibile al sito: http://ec.europa.eu/environment/ppps/home.htm.

    3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    3.1. Sintesi delle misure proposte

    Al fine di istituire un sistema trasparente di rilevazione e monitoraggio dei progressi compiuti in direzione del conseguimento degli obiettivi della strategia, incluso lo sviluppo di idonei indicatori, è necessario migliorare e armonizzare l'attuale rilevazione di dati e i sistemi di trasmissione di informazioni esistenti, nonché fornire loro una base giuridica.

    Il regolamento proposto istituisce un quadro giuridico e stabilisce norme armonizzate in tema di rilevazione e diffusione di dati in merito all'immissione in commercio e all'uso dei prodotti fitosanitari. In particolare, per quanto riguarda gli Stati membri:

    - li impegna a rilevare regolarmente dati (annualmente, per quanto riguarda l'immissione in commercio; ogni cinque anni, per quanto riguarda l'uso);

    - specifica le modalità di rilevazione dei dati, ricorrendo a indagini rappresentative, a procedure di stima statistica sulla base di modelli o di valutazioni di esperti, imponendo ai distributori un obbligo di registrazione dei prodotti fitosanitari, imponendo un obbligo di comunicazione di informazioni agli utilizzatori professionali, attingendo a fonti amministrative o utilizzando una combinazione di tali strumenti;

    - precisa le modalità di trasmissione dei dati alla Commissione.

    Il regolamento attribuisce alla Commissione il compito di adeguare alcuni aspetti tecnici e di definire i criteri di valutazione della qualità e il formato di trasmissione dei dati.

    3.2. Base giuridica

    L'articolo 285 costituisce il fondamento giuridico delle statistiche comunitarie. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di codecisione, adotta misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività della Comunità. Tale articolo fissa le prescrizioni in merito all'elaborazione delle statistiche comunitarie e statuisce che questa deve presentare i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica.

    3.3. Principio di sussidiarietà

    L'obiettivo dell'azione proposta, segnatamente l'elaborazione di statistiche comunitarie sull'immissione in commercio e sull'uso dei prodotti fitosanitari, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri. Esso può essere conseguito meglio a livello dell'UE sulla base di un atto giuridico comunitario, perché soltanto la Commissione può assicurare la necessaria armonizzazione delle informazioni statistiche a livello comunitario, mentre la rilevazione dei dati e l'elaborazione di statistiche comparabili sui prodotti fitosanitari possono essere organizzate dagli Stati membri. La Comunità può pertanto adottare tali misure, conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato.

    3.4. Principio di proporzionalità

    La proposta ottempera al principio di proporzionalità per i motivi di seguito indicati.

    Conformemente al principio di proporzionalità il presente regolamento si limita al minimo indispensabile per il conseguimento dell'obiettivo fissato e non va al di là di quanto necessario a tale scopo.

    Si avrà un aumento dei costi, in particolare nella prima fase d'applicazione del regolamento e principalmente per quei paesi che non svolgono al momento indagini sui prodotti fitosanitari o che devono adeguare le proprie indagini per soddisfare le prescrizioni giuridiche.

    L'entità di tale impatto è stata tuttavia limitata attraverso un'attenta preparazione, tenendo presente il principio dell'efficienza rispetto ai costi e l'attuazione delle misure legislative; in particolare il presente regolamento offre agli Stati membri un grande margine di flessibilità per quanto riguarda la scelta degli strumenti (inclusi i dati amministrativi e le stime di esperti) e il calendario per la rilevazione dei dati. Questo offre agli Stati membri la possibilità di tener conto delle prescrizioni nazionali o di soddisfare specifici interessi nazionali.

    La valutazione dell'impatto della strategia tematica ha evidenziato che la rilevazione obbligatoria di dati con un elevato grado di precisione rappresenta la strada da seguire per conseguire ottimi risultati in termini di comparabilità dei dati e di sinergie (risparmi massimi sui costi), dato che lo stesso livello di dettaglio è applicato a tutti i livelli della rilevazione delle informazioni.

    3.5. Scelta dello strumento

    Strumento proposto: regolamento.

    Altri strumenti non sarebbero appropriati per i motivi di seguito indicati.

    È generalmente riconosciuto che un regolamento del Parlamento europeo/Consiglio costituisce uno strumento appropriato per la maggior parte delle iniziative statistiche che richiedono un'applicazione dettagliata e uniforme in tutta la Comunità.

    Un regolamento è da preferire a una direttiva quale atto di base perché, al contrario di questa, introduce le stesse norme in tutta la Comunità, evitando il rischio che gli Stati membri possano applicarle in maniera incompleta o selettiva e non lasciando loro alcuna possibilità di scelta circa la forma e i metodi da utilizzare per il conseguimento degli obiettivi. Inoltre un regolamento è direttamente applicabile, il che significa che non deve essere attuato nell'ordinamento giuridico nazionale, evitando così i ritardi connessi al recepimento delle direttive e consentendo in tal modo una più rapida introduzione di una normativa migliore.

    La proposta figura nel programma legislativo e di lavoro della Commissione con il numero di riferimento 2006/ESTAT/006.

    4) INCIDENZA SUL BILANCIO

    Il finanziamento delle azioni a favore delle statistiche sui prodotti fitosanitari sarà a carico del programma statistico comunitario 2003–2007 (decisione n. 2367/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e del futuro programma statistico comunitario 2008-2012.

    5) SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

    L'atto proposto presenta pertinenza per il SEE e va pertanto esteso allo Spazio economico europeo.

    2006/0258 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativo alle statistiche sui prodotti fitosanitari

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione[10],

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[11],

    visto il parere del Comitato delle regioni[12],

    deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,

    considerando quanto segue:

    1. La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente[13] ha riconosciuto la necessità di un'ulteriore riduzione dell'impatto dei pesticidi - in particolare dei prodotti fitosanitari utilizzati in agricoltura - sulla salute umana e sull'ambiente. La decisione ha messo in luce l'esigenza di un uso più sostenibile dei pesticidi e ha sollecitato una significativa riduzione globale dei rischi e dell'impiego di pesticidi, coerentemente con la necessaria protezione dei raccolti.

    2. Nella sua comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo dal titolo “Verso una strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi”[14], la Commissione ha riconosciuto la necessità di disporre di statistiche dettagliate, armonizzate e aggiornate sulle vendite e sull'uso dei pesticidi a livello comunitario. Tali statistiche si rendono necessarie ai fini della valutazione delle politiche dell'Unione europea sullo sviluppo sostenibile e del calcolo di pertinenti indicatori sui rischi per la salute e l'ambiente correlati all'uso dei pesticidi.

    3. È indispensabile disporre di statistiche comunitarie comparabili e armonizzate sulle vendite e sull'uso dei pesticidi al fine di sviluppare e monitorare la legislazione e le politiche comunitarie nel contesto della strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi.

    4. Poiché gli effetti della relativamente recente direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi[15] non saranno visibili se non ben oltre il 2006, quando sarà completata la prima valutazione dei principi attivi usati nei biocidi, né la Commissione né la maggior parte degli Stati membri dispongono attualmente di conoscenze o esperienza sufficienti a permettere di proporre ulteriori misure in merito ai biocidi. Il campo d'applicazione del presente regolamento è pertanto limitato ai prodotti fitosanitari cui si riferisce la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari[16], con riguardo ai quali è già stata acquisita una vasta esperienza in merito alla rilevazione dei dati. Se necessario, in una fase successiva il campo di applicazione può essere esteso per includere i biocidi.

    5. Come dimostra l'esperienza maturata dalla Commissione nell'arco di molti anni nella rilevazione di dati sulle vendite e sull'uso dei prodotti fitosanitari è necessario disporre di una metodologia armonizzata per la rilevazione di dati statistici a livello comunitario sia presso i distributori sia presso gli utenti. Inoltre, considerato l'intento di calcolare accurati indicatori di rischio conformemente agli obiettivi della strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi, è necessario che le statistiche siano dettagliate fino al livello delle sostanze attive.

    6. Tra le diverse opzioni di rilevazione dei dati esaminate nella valutazione dell'impatto della strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi è stata giudicata migliore quella della raccolta obbligatoria di informazioni, in quanto consente lo sviluppo di dati accurati e attendibili sulla produzione, sulla distribuzione e sull'uso dei prodotti fitosanitari in maniera rapida e con un buon rapporto costi-benefici.

    7. I provvedimenti per l'elaborazione di statistiche contemplati nel presente regolamento sono necessari ai fini dell'esercizio delle attività della Comunità. Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, segnatamente l'istituzione di un quadro di riferimento per l'elaborazione di statistiche comunitarie sull'immissione in commercio e sull'uso dei prodotti fitosanitari, non può essere sufficientemente realizzato dai singoli Stati membri, è indispensabile che le misure necessarie, conformemente al principio di sussidiarietà, siano adottate a livello comunitario. Tali misure non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.

    8. Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie[17] costituisce il quadro di riferimento per le disposizioni del presente regolamento. In particolare esso richiede che le statistiche presentino i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica.

    9. La necessaria tutela della riservatezza dei dati di valore commerciale va assicurata tra l'altro da un'appropriata aggregazione in sede di pubblicazioni delle statistiche.

    10. Al fine di garantire risultati comparabili, le statistiche sui prodotti fitosanitari vanno prodotte secondo una disaggregazione stabilita, in una forma appropriata ed entro un determinato periodo di tempo a decorrere dalla fine di un anno di riferimento come definito negli allegati del presente regolamento.

    11. Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[18].

    12. In particolare alla Commissione devono essere attribuite competenze in materia di determinazione dei criteri di valutazione della qualità, di adozione di definizioni specifiche e di adeguamento degli allegati. Tali misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali o a integrare il presente regolamento con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio.

    13. Il comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio[19], è stato consultato,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto e campo di applicazione

    1. Il presente regolamento istituisce un quadro di riferimento per la produzione di statistiche comunitarie sull'immissione in commercio e sull'uso dei prodotti fitosanitari.

    2. Le statistiche si applicano:

    - ai quantitativi annuali dei prodotti fitosanitari immessi in commercio conformemente all'allegato I;

    - ai quantitativi annuali dei prodotti fitosanitari utilizzati in agricoltura conformemente all'allegato II.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a) “prodotti fitosanitari”: i prodotti fitosanitari quali sono definiti all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, come modificata;

    b) “sostanze”: le sostanze quali sono definite all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, come modificata, comprese le sostanze attive, i fitoprotettori e i sinergizzanti;

    c) “immissione in commercio”: l'immissione in commercio quale è definita all'articolo 2, paragrafo 10, della direttiva 91/414/CEE, come modificata;

    d) “fornitore”: la persona fisica o giuridica proprietaria di una “autorizzazione” all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari quale è definita all'articolo 2, paragrafo 11, della direttiva 91/414/CEE, come modificata;

    e) “uso agricolo”: l'applicazione, di qualsiasi tipo essa sia, di un prodotto fitosanitario in proprio o per conto terzi, direttamente o indirettamente associata alla produzione di prodotti vegetali nel contesto dell'attività economica dell'azienda agricola;

    f) “utilizzatore professionale”: la persona fisica o giuridica che utilizza i pesticidi nell'ambito della propria attività professionale, compresi gli operatori, i tecnici, gli imprenditori, i lavoratori autonomi del settore agricolo o non agricolo, secondo la definizione di cui all'articolo 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi[20];

    g) “azienda agricola”: l'azienda agricola come definita nel regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole[21].

    Articolo 3

    Rilevazione, trasmissione e trattamento dei dati

    1. Gli Stati membri raccolgono i dati necessari ai fini della specificazione delle caratteristiche elencate negli allegati I e II mediante:

    - indagini;

    - obblighi di trasmissione di dati a carico dei fornitori con riguardo ai prodotti fitosanitari immessi in commercio; possono essere utilizzate autorizzazioni distinte per gli usi professionali e non professionali;

    - obblighi di trasmissione di dati a carico degli utilizzatori professionali sulla base delle registrazioni effettuate in merito all'uso di prodotti fitosanitari;

    - fonti amministrative, oppure

    - una combinazione di tali strumenti, incluse le procedure di stima statistica sulla base di modelli o di stime di esperti.

    2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i risultati statistici, compresi i dati riservati, secondo il calendario e con la periodicità specificata negli allegati I e II. I dati sono presentati secondo la classificazione fornita nell'allegato III.

    3. Gli Stati membri trasmettono i dati in forma elettronica, conformemente a un appropriato formato tecnico che la Commissione adotterà nel rispetto della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

    4. Gli Stati membri redigono relazioni sulla qualità delle statistiche come specificato negli allegati I e II.

    5. La Commissione precisa i criteri di valutazione della qualità conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

    6. Ove necessario per motivi di riservatezza, la Commissione provvede, prima della loro pubblicazione, all'aggregazione dei dati secondo le categorie o le classi chimiche dei prodotti specificate nell'allegato III.

    Articolo 4

    Misure di esecuzione

    14. Le seguenti misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento, comprese le disposizioni per tener conto dei progressi economici e tecnici, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2:

    a) adozione dell'appropriato formato tecnico per la trasmissione dei dati (articolo 3, paragrafo 3);

    b) definizione del formato e del contenuto delle relazioni sulla qualità che devono essere trasmesse dagli Stati membri (sezione 6 degli allegati I e II).

    15. Le seguenti misure sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5, paragrafo 3:

    a) determinazione dei criteri di valutazione della qualità (articolo 3, paragrafo 5);

    b) definizione di “superficie coltivata trattata” e di “campagna agricola” di cui rispettivamente alle sezioni 2 e 4 dell'allegato II;

    c) adeguamento delle precisazioni fornite nella sezione 3 degli allegati I e II, concernenti le unità di misura;

    d) adeguamento dell'elenco delle sostanze da considerare e della loro classificazione in categorie di prodotti e classi chimiche come specificato nell'allegato III.

    Articolo 5

    Procedura di comitato

    1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico.

    2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui agli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

    3. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, salvo il disposto dell'articolo 8 della stessa.

    Articolo 6

    Relazione

    Ogni cinque anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. In tale relazione si procede a una valutazione in particolare della qualità dei dati trasmessi, dell'onere gravante sulle imprese e dell'utilità di tali statistiche nel contesto della strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi.

    La prima relazione è trasmessa entro la fine del settimo anno civile successivo all'anno di entrata in vigore del presente regolamento.

    Articolo 7

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il […]

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il Presidente Il Presidente

    […] […]

    ALLEGATO I Statistiche sull'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

    SEZIONE 1

    Copertura

    Le statistiche riguardano tutte le sostanze elencate nell'allegato III costituite da sostanze attive, fitoprotettori o sinergizzanti contenuti nei prodotti fitosanitari immessi in commercio in ciascuno Stato membro. Si richiede di prestare particolare attenzione onde evitare eventuali doppi conteggi nel caso di nuovi condizionamenti del prodotto o di trasferimento di autorizzazioni tra i fornitori.

    SEZIONE 2

    Variabili

    È rilevata la quantità di ciascuna sostanza elencata nell'allegato III contenuta nei prodotti fitosanitari immessi in commercio.

    SEZIONE 3

    Unità di misura

    I dati sono espressi in chilogrammi di sostanza.

    SEZIONE 4

    Periodo di riferimento

    Il periodo di riferimento è l'anno civile.

    SEZIONE 5

    Primo periodo di riferimento, periodicità e trasmissione dei risultati

    1. Il primo periodo di riferimento è il secondo anno civile successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

    2. Gli Stati membri trasmettono dati per ciascun anno civile successivo al primo periodo di riferimento.

    3. I dati sono trasmessi alla Commissione entro 12 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

    SEZIONE 6

    Relazione sulla qualità

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulla qualità specificante:

    - la metodologia utilizzata per la rilevazione dei dati;

    - gli aspetti pertinenti alla qualità secondo la metodologia utilizzata per la rilevazione dei dati;

    - una descrizione delle stime, delle aggregazioni e dei metodi di esclusione utilizzati.

    La relazione è trasmessa alla Commissione entro 15 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

    La relazione riguardante il secondo anno di riferimento contiene una stima grezza delle percentuali delle quantità totali di sostanze in ciascun grande gruppo elencato nell'allegato III, contenute nei prodotti fitosanitari immessi in commercio per gli usi sia agricoli sia non agricoli. Tali stime sono rinnovate ogni cinque anni.

    ALLEGATO II Statistiche sugli usi agricoli dei prodotti fitosanitari

    SEZIONE 1

    Copertura

    1. Le statistiche riguardano l'uso agricolo dei prodotti fitosanitari in ciascuno Stato membro.

    2. Ciascuno Stato membro seleziona una serie delle coltivazioni elencate nelle categorie D, F, G e I delle caratteristiche definite nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio e compila statistiche per tali coltivazioni. Tali statistiche coprono come minimo il 75% dei quantitativi totali di sostanze immesse in commercio annualmente per uso agricolo, come stimato nella relazione sulla qualità sul secondo anno di riferimento di cui alla sezione 6 dell'allegato I.

    3. Le statistiche riguardano tutte le sostanze elencate nell'allegato III costituite da sostanze attive, fitoprotettori o sinergizzanti contenuti nei prodotti fitosanitari utilizzati per le coltivazioni selezionate durante il periodo di riferimento.

    SEZIONE 2

    Variabili

    1. È rilevata la quantità di ciascuna sostanza elencata nell'allegato III contenuta nei prodotti fitosanitari utilizzati per una specifica coltivazione selezionata, con la superficie coltivata totale e la “superficie coltivata trattata” con ciascuna sostanza.

    2. La definizione di “superficie coltivata trattata” è determinata conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

    SEZIONE 3

    Unità di misura

    1. Le quantità di sostanze utilizzate sono espresse in chilogrammi.

    2. Le superfici coltivate e le superfici trattate sono espresse in ettari.

    SEZIONE 4

    Periodo di riferimento

    1. Il periodo di riferimento è la “campagna agricola” comprendente le pratiche colturali connesse alla coltivazione in questione e comprensiva di tutti i trattamenti fitosanitari direttamente o indirettamente associati a tale coltivazione.

    2. Per “campagna agricola” si intende l'anno in cui si procede alla raccolta.

    3. La definizione di “campagna agricola” è determinata conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

    SEZIONE 5

    Primo periodo di riferimento, periodicità e trasmissione dei risultati

    1. Per ciascun periodo quinquennale gli Stati membri elaborano statistiche sull'uso dei prodotti fitosanitari per ciascuna coltivazione selezionata entro un periodo di riferimento come definito nella sezione 4.

    2. Gli Stati membri possono scegliere il periodo di riferimento in un qualsiasi momento del periodo quinquennale. La scelta può essere effettuata indipendentemente per ciascuna coltivazione selezionata.

    3. Il primo periodo quinquennale ha inizio dal primo anno civile successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

    4. Gli Stati membri trasmettono dati per ciascun periodo quinquennale.

    5. I dati sono trasmessi alla Commissione entro 12 mesi dalla fine di ciascun periodo quinquennale.

    SEZIONE 6

    Relazione sulla qualità

    Contemporaneamente alla trasmissione dei risultati gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulla qualità in cui sono precisati:

    - il piano della metodologia di campionamento;

    - la metodologia utilizzata per rilevare i dati;

    - una stima dell'importanza relativa delle coltivazioni considerate con riferimento ai quantitativi complessivi di prodotti fitosanitari utilizzati;

    - gli aspetti pertinenti alla qualità secondo la metodologia utilizzata per la rilevazione dei dati;

    - un confronto tra i dati sui prodotti fitosanitari utilizzati durante il periodo quinquennale e sui prodotti fitosanitari immessi in commercio nel corrispondente quinquennio.

    ALLEGATO III Classificazione armonizzata delle sostanze

    In sede di trasmissione dei dati sui prodotti fitosanitari gli Stati membri fanno riferimento all'elenco di sostanze (costituite da sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti) di seguito fornito e utilizzano la seguente classificazione chimica all'interno delle diverse categorie di prodotti. Quando manchi una traduzione ufficiale, la denominazione delle sostanze è quella pubblicata dal British Crop Production Council (BCPC)[22]. In sede di pubblicazione dei dati la Commissione fa uso della stessa classificazione. Quando la protezione dei dati riservati lo renda necessario vengono pubblicati esclusivamente dati aggregati per classi chimiche o per categorie di prodotti.

    La Commissione rivede l'elenco delle sostanze e la classificazione in classi chimiche e categorie di prodotti conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3, tenendo conto dell'evoluzione della direttiva 91/414/CEE come modificata.

    GRUPPI PRINCIPALI | Codice | Classe chimica | Denominazione comune delle sostanze | CASRN[23] | CIPAC[24] |

    Categorie di prodotti | Nomenclatura comune |

    Fungicidi e battericidi | F0 |

    Fungicidi inorganici | F1 |

    F1.1 | COMPOSTI DI RAME | TUTTI I COMPOSTI DI RAME | 44 |

    F1.1 | IDROSSIDO DI RAME | 20427-59-2 | 44 |

    F1.1 | OSSICLORURO DI RAME | 1332-40-7 | 44 |

    F1.1 | SOLFATO DI RAME | 7758-98-7 | 44 |

    F1.1 | ALTRI SALI DI RAME | 44 |

    F1.2 | ZOLFO INORGANICO | ZOLFO | 7704-34-9 | 18 |

    F1.3 | ALTRI FUNGICIDI INORGANICI | ALTRI FUNGICIDI INORGANICI |

    Fungicidi a base di carbammati e ditiocarbammati | F2 |

    F2.1 | FUNGICIDI CARBANILATI | DIETHOFENCARB | 87130-20-9 | 513 |

    F2.2 | FUNGICIDI CARBAMMATI | PROPAMOCARB | 24579-73-5 | 399 |

    F2.2 | IPROVALICARB | 140923-17-7 | 620 |

    F2.3 | FUNGICIDI DITIOCARBAMMATI | MANCOZEB | 8018-01-7 | 34 |

    F2.3 | MANEB | 12427-38-2 | 61 |

    F2.3 | METIRAM | 9006-42-2 | 478 |

    F2.3 | PROPINEB | 12071-83-9 | 177 |

    F2.3 | THIRAM | 137-26-8 | 24 |

    F2.3 | ZIRAM | 137-30-4 | 31 |

    Fungicidi a base di benzimidazoli | F3 |

    F3.1 | FUNGICIDI BENZIMIDAZOLICI | CARBENDAZIM | 10605-21-7 | 263 |

    F3.1 | FUBERIDAZOLE | 3878-19-1 | 525 |

    F3.1 | THIABENDAZOLE | 148-79-8 | 323 |

    F3.1 | THIOPHANATE-METHYL | 23564-05-8 | 262 |

    Fungicidi a base di imidazoli e triazoli | F4 |

    F4.1 | FUNGICIDI CONAZOLICI | BITERTANOL | 55179-31-2 | 386 |

    F4.1 | BROMUCONAZOLE | 116255-48-2 | 680 |

    F4.1 | CYPROCONAZOLE | 94361-06-5 | 600 |

    F4.1 | DIFENOCONAZOLE | 119446-68-3 | 687 |

    F4.1 | DINICONAZOLE | 83657-24-3 | 690 |

    F4.1 | EPOXICONAZOLE | 106325-08-0 | 609 |

    F4.1 | ETRIDIAZOLE | 2593-15-9 | 518 |

    F4.1 | FENBUCONAZOLE | 114369-43-6 | 694 |

    F4.1 | FLUQUINCONAZOLE | 136426-54-5 | 474 |

    F4.1 | FLUSILAZOLE | 85509-19-9 | 435 |

    F4.1 | FLUTRIAFOL | 76674-21-0 | 436 |

    F4.1 | HEXACONAZOLE | 79983-71-4 | 465 |

    F4.1 | IMAZALIL (ENILCONAZOLE) | 58594-72-2 | 335 |

    F4.1 | METCONAZOLE | 125116-23-6 | 706 |

    F4.1 | MYCLOBUTANIL | 88671-89-0 | 442 |

    F4.1 | PENCONAZOLE | 66246-88-6 | 446 |

    F4.1 | PROPICONAZOLE | 60207-90-1 | 408 |

    F4.1 | TEBUCONAZOLE | 107534-96-3 | 494 |

    F4.1 | TETRACONAZOLE | 112281-77-3 | 726 |

    F4.1 | TRIADIMENOL | 55219-65-3 | 398 |

    F4.1 | TRICYCLAZOLE | 41814-78-2 | 547 |

    F4.1 | TRIFLUMIZOLE | 99387-89-0 | 730 |

    F4.1 | TRITICONAZOLE | 131983-72-7 | 652 |

    F4.2 | FUNGICIDI IMIDAZOLICI | CYAZOFAMIDE | 120116-88-3 | 653 |

    F4.2 | FENAMIDONE | 161326-34-7 | 650 |

    F4.2 | TRIAZOXIDE | 72459-58-6 | 729 |

    Fungicidi a base di morfoline | F5 |

    F5.1 | FUNGICIDI MORFOLINICI | DIMETHOMORPH | 110488-70-5 | 483 |

    F5.1 | DODEMORPH | 1593-77-7 | 300 |

    F5.1 | FENPROPIMORPH | 67564-91-4 | 427 |

    Altri fungicidi | F6 |

    F6.1 | FUNGICIDI AZOTO ALIFATICI | CYMOXANIL | 57966-95-7 | 419 |

    F6.1 | DODINE | 2439-10-3 | 101 |

    F6.1 | GUAZATINE | 108173-90-6 | 361 |

    F6.2 | FUNGICIDI AMMIDICI | BENALAXYL | 71626-11-4 | 416 |

    F6.2 | BOSCALID | 188425-85-6 | 673 |

    F6.2 | FLUTOLANIL | 66332-96-5 | 524 |

    F6.2 | MEPRONIL | 55814-41-0 | 533 |

    F6.2 | METALAXYL | 57837-19-1 | 365 |

    F6.2 | METALAXYL-M | 70630-17-0 | 580 |

    F6.2 | PROCHLORAZ | 67747-09-5 | 407 |

    F6.2 | SILTHIOFAM | 175217-20-6 | 635 |

    F6.2 | TOLYLFLUANID | 731-27-1 | 275 |

    F6.2 | ZOXAMIDE | 156052-68-5 | 640 |

    F6.3 | FUNGICIDI ANILIDICI | CARBOXIN | 5234-68-4 | 273 |

    F6.3 | FENHEXAMID | 126833-17-8 | 603 |

    F6.4 | FUNGICIDI-BATTERICIDI ANTIBIOTICI | KASUGAMYCIN | 6980-18-3 | 703 |

    F6.4 | POLYOXINS | 11113-80-7 | 710 |

    F6.4 | STREPTOMYCIN | 57-92-1 | 312 |

    F6.5 | FUNGICIDI AROMATICI | CHLOROTHALONIL | 1897-45-6 | 288 |

    F6.5 | DICLORAN | 99-30-9 | 150 |

    F6.6 | FUNGICIDI DICARBOSSIMIDICI | IPRODIONE | 36734-19-7 | 278 |

    F6.6 | PROCYMIDONE | 32809-16-8 | 383 |

    F6.7 | FUNGICIDI DINITROANILINICI | FLUAZINAM | 79622-59-6 | 521 |

    F6.8 | FUNGICIDI DINITROFENOLICI | DINOCAP | 39300-45-3 | 98 |

    F6.9 | FUNGICIDI FOSFORGANICI | FOSETYL | 15845-66-6 | 384 |

    F6.9 | TOLCLOFOS-METHYL | 57018-04-9 | 479 |

    F6.10 | FUNGICIDI OSSAZOLICI | HYMEXAZOL | 10004-44-1 | 528 |

    F6.10 | FAMOXADONE | 131807-57-3 | 594 |

    F6.10 | VINCLOZOLIN | 50471-44-8 | 280 |

    F6.11 | FUNGICIDI FENILPIRROLICI | FLUDIOXONIL | 131341-86-1 | 522 |

    F6.12 | FUNGICIDI FTALIMMIDICI | CAPTAN | 133-06-2 | 40 |

    F6.12 | FOLPET | 133-07-3 | 75 |

    F6.13 | FUNGICIDI PIRIMIDINICI | BUPIRIMATE | 41483-43-6 | 261 |

    F6.13 | CYPRODINIL | 121552-61-2 | 511 |

    F6.13 | FENARIMOL | 60168-88-9 | 380 |

    F6.13 | MEPANIPYRIM | 110235-47-7 | 611 |

    F6.13 | PYRIMETHANIL | 53112-28-0 | 714 |

    F6.14 | FUNGICIDI CHINOLINICI | QUINOXYFEN | 124495-18-7 | 566 |

    F6.14 | 8-HYDROXYQUINOLINE SULFATE | 134-31-6 | 677 |

    F6.15 | FUNGICIDI CHINONICI | DITHIANON | 3347-22-6 | 153 |

    F6.16 | FUNGICIDI STROBILURINICI | AZOXYSTROBIN | 131860-33-8 | 571 |

    F6.16 | DIMOXYSTROBIN | 149961-52-4 | 739 |

    F6.16 | KRESOXIM-METHYL | 143390-89-0 | 568 |

    F6.16 | PICOXYSTROBINE | 117428-22-5 | 628 |

    F6.16 | PYRACLOSTROBINE | 175013-18-0 | 657 |

    F6.16 | TRIFLOXYSTROBINE | 141517-21-7 | 617 |

    F6.17 | FUNGICIDI UREICI | PENCYCURON | 66063-05-6 | 402 |

    F6.18 | FUNGICIDI NON CLASSIFICATI | ACIBENZOLAR | 126448-41-7 | 597 |

    F6.18 | BENZOIC ACID | 65-85-0 | 622 |

    F6.18 | DICHLOROPHEN | 97-23-4 | 325 |

    F6.18 | FENPROPIDIN | 67306-00-7 | 520 |

    F6.18 | 2-PHENYPHENOL | 90-43-7 | 246 |

    F6.18 | SPIROXAMINE | 118134-30-8 | 572 |

    F6.18 | ALTRI FUNGICIDI |

    Erbicidi, essiccanti e antimuschio | H0 |

    Erbicidi a base di fenossifitoormoni | H1 |

    H1.1 | ERBICIDI FENOSSICI | 2,4-D | 94-75-7 | 1 |

    H1.1 | 2,4-DB | 94-82-6 | 83 |

    H1.1 | DICHLORPROP-P | 15165-67-0 | 476 |

    H1.1 | MCPA | 94-74-6 | 2 |

    H1.1 | MCPB | 94-81-5 | 50 |

    H1.1 | MECOPROP | 7085-19-0 | 51 |

    H1.1 | MECOPROP-P | 16484-77-8 | 475 |

    Erbicidi a base di triazine e di triazinoni | H2 |

    H2.1 | ERBICIDI METILTIOTRIAZINICI | METHOPROTRYNE | 841-06-5 | 94 |

    H2.2 | ERBICIDI TRIAZINICI | SIMETRYN | 1014-70-6 | 179 |

    H2.2 | TERBUTHYLAZINE | 5915-41-3 | 234 |

    H2.3 | ERBICIDI TRIAZINONICI | METAMITRON | 41394-05-2 | 381 |

    H2.3 | METRIBUZIN | 21087-64-9 | 283 |

    Erbicidi a base di ammidi e di anilidi | H3 |

    H3.1 | ERBICIDI AMMIDICI | DIMETHENAMID | 87674-68-8 | 638 |

    H3.1 | FLUPOXAM | 119126-15-7 | 8158 |

    H3.1 | ISOXABEN | 82558-50-7 | 701 |

    H3.1 | NAPROPAMIDE | 15299-99-7 | 271 |

    H3.1 | PROPYZAMIDE | 23950-58-5 | 315 |

    H3.2 | ERBICIDI ANILIDICI | DIFLUFENICAN | 83164-33-4 | 462 |

    H3.2 | FLORASULAM | 145701-23-1 | 616 |

    H3.2 | FLUFENACET | 142459-58-3 | 588 |

    H3.2 | METOSULAM | 139528-85-1 | 707 |

    H3.2 | METAZACHLOR | 67129-08-2 | 411 |

    H3.2 | PROPANIL | 709-98-8 | 205 |

    H3.3 | ERBICIDI CLOROACETANILIDICI | ACETOCHLOR | 34256-82-1 | 496 |

    H3.3 | ALACHLOR | 15972-60-8 | 204 |

    H3.3 | DIMETHACHLOR | 50563-36-5 | 688 |

    H3.3 | PRETILACHLOR | 51218-49-6 | 711 |

    H3.3 | PROPACHLOR | 1918-16-7 | 176 |

    Erbicidi a base di carbammati di biscarbammati | H4 |

    H4.1 | ERBICIDI BISCARBAMMATI | CHLORPROPHAM | 101-21-3 | 43 |

    H4.1 | DESMEDIPHAM | 13684-56-5 | 477 |

    H4.1 | PHENMEDIPHAM | 13684-63-4 | 77 |

    H4.2 | ERBICIDI CARBAMMATI | ASULAM | 3337-71-1 | 240 |

    H4.2 | CARBETAMIDE | 16118-49-3 | 95 |

    Erbicidi a base di derivati di dinitroaniline | H5 |

    H5.1 | ERBICIDI DINITROANILINICI | BENFLURALIN | 1861-40-1 | 285 |

    H5.1 | BUTRALIN | 33629-47-9 | 504 |

    H5.1 | ETHALFLURALIN | 55283-68-6 | 516 |

    H5.1 | ORYZALIN | 19044-88-3 | 537 |

    H5.1 | PENDIMETHALIN | 40487-42-1 | 357 |

    H5.1 | TRIFLURALIN | 2582-09-8 | 183 |

    Erbicidi a base di derivati di urea, di uracili o di sulfonilurea | H6 |

    H6.1 | ERBICIDI SULFONILUREICI | AMIDOSULFURON | 120923-37-7 | 515 |

    H6.1 | AZIMSULFURON | 120162-55-2 | 584 |

    H6.1 | BENSULFURON | 99283-01-9 | 502 |

    H6.1 | CHLORSULFURON | 64902-72-3 | 391 |

    H6.1 | CINOSULFURON | 94593-91-6 | 507 |

    H6.1 | ETHOXYSULFURON | 126801-58-9 | 591 |

    H6.1 | FLAZASULFURON | 104040-78-0 | 595 |

    H6.1 | FLUPYRSULFURON | 150315-10-9 | 577 |

    H6.1 | FORAMSULFURON | 173159-57-4 | 659 |

    H6.1 | IMAZOSULFURON | 122548-33-8 | 590 |

    H6.1 | IODOSULFURON | 185119-76-0 | 634 |

    H6.1 | MESOSULFURON | 400852-66-6 | 663 |

    H6.1 | METSULFURON | 74223-64-6 | 441 |

    H6.1 | NICOSULFURON | 111991-09-4 | 709 |

    H6.1 | OXASULFURON | 144651-06-9 | 626 |

    H6.1 | PRIMISULFURON | 113036-87-6 | 712 |

    H6.1 | PROSULFURON | 94125-34-5 | 579 |

    H6.1 | RIMSULFURON | 122931-48-0 | 716 |

    H6.1 | SULFOSULFURON | 141776-32-1 | 601 |

    H6.1 | THIFENSULFURON | 79277-67-1 | 452 |

    H6.1 | TRIASULFURON | 82097-50-5 | 480 |

    H6.1 | TRIBENURON | 106040-48-6 | 546 |

    H6.1 | TRIFLUSULFURON | 135990-29-3 | 731 |

    H6.1 | TRITOSULFURON | 142469-14-5 | 735 |

    H6.2 | ERBICIDI URACILICI | LENACIL | 2164-08-1 | 163 |

    H6.3 | ERBICIDI UREICI | CHLORTOLURON | 15545-48-9 | 217 |

    H6.3 | DIURON | 330-54-1 | 100 |

    H6.3 | FLUOMETURON | 2164-17-2 | 159 |

    H6.3 | ISOPROTURON | 34123-59-6 | 336 |

    H6.3 | LINURON | 330-55-2 | 76 |

    H6.3 | METHABENZTHIAZURON | 18691-97-9 | 201 |

    H6.3 | METOBROMURON | 3060-89-7 | 168 |

    H6.3 | METOXURON | 19937-59-8 | 219 |

    Altri erbicidi | H7 |

    H7.1 | ERBICIDI ARILOSSIFENOSSI-PROPIONATI | CLODINAFOP | 114420-56-3 | 683 |

    H7.1 | CYHALOFOP | 122008-85-9 | 596 |

    H7.1 | DICLOFOP | 40843-25-2 | 358 |

    H7.1 | FENOXAPROP-P | 113158-40-0 | 484 |

    H7.1 | FLUAZIFOP-P-BUTYL | 79241-46-6 | 395 |

    H7.1 | HALOXYFOP | 69806-34-4 | 438 |

    H7.1 | HALOXYFOP-R | 72619-32-0 | 526 |

    H7.1 | PROPAQUIZAFOP | 111479-05-1 | 713 |

    H7.1 | QUIZALOFOP | 76578-12-6 | 429 |

    H7.1 | QUIZALOFOP-P | 94051-08-8 | 641 |

    H7.2 | ERBICIDI BENZOFURANICI | ETHOFUMESATE | 26225-79-6 | 233 |

    H7.3 | ERBICIDI DERIVATI DALL'ACIDO BENZOICO | CHLORTHAL | 2136-79-0 | 328 |

    H7.3 | DICAMBA | 1918-00-9 | 85 |

    H7.4 | ERBICIDI BIPIRIDILICI | DIQUAT | 85-00-7 | 55 |

    H7.4 | PARAQUAT | 4685-14-7 | 56 |

    H7.5 | ERBICIDI DELLA FAMIGLIA DEI CICLOESANDIONI | CLETHODIM | 99129-21-2 | 508 |

    H7.5 | CYCLOXYDIM | 101205-02-1 | 510 |

    H7.5 | TEPRALOXYDIM | 149979-41-9 | 608 |

    H7.5 | TRALKOXYDIM | 87820-88-0 | 544 |

    H7.6 | ERBICIDI DIAZINICI | PYRIDATE | 55512-33-9 | 447 |

    H7.7 | ERBICIDI DICARBOSSIMIDICI | CINIDON-ETHYL | 142891-20-1 | 598 |

    H7.7 | FLUMIOXAZIN | 103361-09-7 | 578 |

    H7.8 | ERBICIDI DERIVATI DALL'ETERE DI DIFENILE | ACLONIFEN | 74070-46-5 | 498 |

    H7.8 | BIFENOX | 42576-02-3 | 413 |

    H7.8 | NITROFEN | 1836-75-5 | 170 |

    H7.8 | OXYFLUORFEN | 42874-03-3 | 538 |

    H7.9 | ERBICIDI IMIDAZOLINONICI | IMAZAMETHABENZ | 100728-84-5 | 529 |

    H7.9 | IMAZAMOX | 114311-32-9 | 619 |

    H7.9 | IMAZETHAPYR | 81335-77-5 | 700 |

    H7.10 | ERBICIDI INORGANICI | AMMONIUM SULFAMATE | 7773-06-0 | 679 |

    H7.10 | CHLORATES | 7775-09-9 | 7 |

    H7.11 | ERBICIDI ISOSSAZOLICI | ISOXAFLUTOLE | 141112-29-0 | 575 |

    H7.12 | ERBICIDI MORFATTINICI | FLURENOL | 467-69-6 | 304 |

    H7.13 | ERBICIDI NITRILICI | BROMOXYNIL | 1689-84-5 | 87 |

    H7.13 | DICHLOBENIL | 1194-65-6 | 73 |

    H7.13 | IOXYNIL | 1689-83-4 | 86 |

    H7.14 | ERBICIDI FOSFORGANICI | GLUFOSINATE | 51276-47-2 | 437 |

    H7.14 | GLYPHOSATE | 1071-83-6 | 284 |

    H7.15 | ERBICIDI FENILPIRAZOLICI | PYRAFLUFEN | 129630-19-9 | 605 |

    H7.16 | ERBICIDI PIRIDAZINONICI | CHLORIDAZON | 1698-60-8 | 111 |

    H7.16 | FLURTAMONE | 96525-23-4 | 569 |

    H7.17 | ERBICIDI PIRIDIN-CARBOSSAMMIDI | PICOLINAFEN | 137641-05-5 | 639 |

    H7.18 | ERBICIDI DERIVATI DALL'ACIDO PIRIDINCARBOSSILICO | CLOPYRALID | 1702-17-6 | 455 |

    H7.18 | PICLORAM | 1918-02-1 | 174 |

    H7.19 | ERBICIDI DERIVATI DALL'ACIDO PIRIDILOSSIACETICO | FLUROXYPYR | 69377-81-7 | 431 |

    H7.19 | TRICLOPYR | 55335-06-3 | 376 |

    H7.20 | ERBICIDI CHINOLINICI | QUINCLORAC | 84087-01-4 | 493 |

    H7.20 | QUINMERAC | 90717-03-6 | 563 |

    H7.21 | ERBICIDI TIADIAZINICI | BENTAZONE | 25057-89-0 | 366 |

    H7.22 | ERBICIDI TIOCARBAMMATI | EPTC | 759-94-4 | 155 |

    H7.22 | MOLINATE | 2212-67-1 | 235 |

    H7.22 | PROSULFOCARB | 52888-80-9 | 539 |

    H7.22 | THIOBENCARB | 28249-77-6 | 388 |

    H7.22 | TRI-ALLATE | 2303-17-5 | 97 |

    H7.23 | ERBICIDI TRIAZOLICI | AMITROL | 61-82-5 | 90 |

    H7.24 | ERBICIDI TRIAZOLINONICI | CARFENTRAZONE | 128639-02-1 | 587 |

    H7.25 | ERBICIDI TRIAZOLONICI | PROPOXYCARBAZONE | 145026-81-9 | 655 |

    H7.26 | ERBICIDI TRICHETONICI | MESOTRIONE | 104206-82-8 | 625 |

    H7.26 | SULCOTRIONE | 99105-77-8 | 723 |

    H7.27 | ERBICIDI NON CLASSIFICATI | CLOMAZONE | 81777-89-1 | 509 |

    H7.27 | FLUROCHLORIDONE | 61213-25-0 | 430 |

    H7.27 | QUINOCLAMINE | 2797-51-5 | 648 |

    H7.27 | METHAZOLE | 20354-26-1 | 369 |

    H7.27 | OXADIARGYL | 39807-15-3 | 604 |

    H7.27 | OXADIAZON | 19666-30-9 | 213 |

    H7.27 | ALTRI ERBICIDI, ESSICCANTI E ANTIMUSCHIO |

    Insetticidi e acaricidi | I0 |

    Insetticidi a base di piretroidi | I1 |

    I1.1 | INSETTICIDI PIRETROIDI | ACRINATHRIN | 101007-06-1 | 678 |

    I1.1 | ALPHA-CYPERMETHRIN | 67375-30-8 | 454 |

    I1.1 | BETA-CYFLUTHRIN | 68359-37-5 | 482 |

    I1.1 | BETA-CYPERMETHRIN | 65731-84-2 | 632 |

    I1.1 | BIFENTHRIN | 82657-04-3 | 415 |

    I1.1 | CYFLUTHRIN | 68359-37-5 | 385 |

    I1.1 | CYPERMETHRIN | 52315-07-8 | 332 |

    I1.1 | DELTAMETHRIN | 52918-63-5 | 333 |

    I1.1 | ESFENVALERATE | 66230-04-4 | 481 |

    I1.1 | ETOFENPROX | 80844-07-1 | 471 |

    I1.1 | GAMMA-CYHALOTHRIN | 76703-62-3 | 768 |

    I1.1 | LAMBDA-CYHALOTHRIN | 91465-08-6 | 463 |

    I1.1 | TAU-FLUVALINATE | 102851-06-9 | 432 |

    I1.1 | TEFLUTHRIN | 79538-32-2 | 451 |

    I1.1 | ZETA-CYPERMETHRIN | 52315-07-8 | 733 |

    Insetticidi a base di idrocarburi clorati | I2 |

    I2.1 | INSETTICIDI ORGANOCLORURATI | DICOFOL | 115-32-2 | 123 |

    I2.1 | TETRASUL | 2227-13-6 | 114 |

    Insetticidi a base di carbammati e di ossima-carbammati | I3 |

    I3.1 | INSETTICIDI OSSIMA-CARBAMMATI | METHOMYL | 16752-77-5 | 264 |

    I3.1 | OXAMYL | 23135-22-0 | 342 |

    I3.2 | INSETTICIDI CARBAMMATI | BENFURACARB | 82560-54-1 | 501 |

    I3.2 | CARBARYL | 63-25-2 | 26 |

    I3.2 | CARBOFURAN | 1563-66-2 | 276 |

    I3.2 | CARBOSULFAN | 55285-14-8 | 417 |

    I3.2 | FENOXYCARB | 79127-80-3 | 425 |

    I3.2 | FORMETANATE | 22259-30-9 | 697 |

    I3.2 | METHIOCARB | 2032-65-7 | 165 |

    I3.2 | PIRIMICARB | 23103-98-2 | 231 |

    Insetticidi a base di organofosfati | I4 |

    I4.1 | INSETTICIDI FOSFORGANICI | AZINPHOS-METHYL | 86-50-0 | 37 |

    I4.1 | CADUSAFOS | 95465-99-9 | 682 |

    I4.1 | CHLORPYRIFOS | 2921-88-2 | 221 |

    I4.1 | CHLORPYRIFOS-METHYL | 5589-13-0 | 486 |

    I4.1 | COUMAPHOS | 56-72-4 | 121 |

    I4.1 | DIAZINON | 333-41-5 | 15 |

    I4.1 | DICHLORVOS | 62-73-7 | 11 |

    I4.1 | DIMETHOATE | 60-51-5 | 59 |

    I4.1 | ETHOPROPHOS | 13194-48-4 | 218 |

    I4.1 | FENAMIPHOS | 22224-92-6 | 692 |

    I4.1 | FENITROTHION | 122-14-5 | 35 |

    I4.1 | FOSTHIAZATE | 98886-44-3 | 585 |

    I4.1 | ISOFENPHOS | 25311-71-1 | 412 |

    I4.1 | MALATHION | 121-75-5 | 12 |

    I4.1 | METHAMIDOPHOS | 10265-92-6 | 355 |

    I4.1 | NALED | 300-76-5 | 195 |

    I4.1 | OXYDEMETON-METHYL | 301-12-2 | 171 |

    I4.1 | PHOSALONE | 2310-17-0 | 109 |

    I4.1 | PHOSMET | 732-11-6 | 318 |

    I4.1 | PHOXIM | 14816-18-3 | 364 |

    I4.1 | PIRIMIPHOS-METHYL | 29232-93-7 | 239 |

    I4.1 | TRICHLORFON | 52-68-6 | 68 |

    Insetticidi a base di prodotti biologici e botanici | I5 |

    I5.1 | INSETTICIDI BIOLOGICI | AZADIRACHTIN | 11141-17-6 | 627 |

    I5.1 | NICOTINE | 54-11-5 | 8 |

    I5.1 | PYRETHRINS | 8003-34-7 | 32 |

    I5.1 | ROTENONE | 83-79-4 | 671 |

    Altri insetticidi | I6 |

    I6.1 | INSETTICIDI ANTIBIOTICI | ABAMECTIN | 71751-41-2 | 495 |

    I6.1 | MILBEMECTIN | 51596-10-2 51596-11-3 | 660 |

    I6.1 | SPINOSAD | 168316-95-8 | 636 |

    I6.3 | INSETTICIDI BENZOILUREICI | DIFLUBENZURON | 35367-38-5 | 339 |

    I6.3 | FLUFENOXURON | 101463-69-8 | 470 |

    I6.3 | HEXAFLUMURON | 86479-06-3 | 698 |

    I6.3 | LUFENURON | 103055-07-8 | 704 |

    I6.3 | NOVALURON | 116714-46-6 | 672 |

    I6.3 | TEFLUBENZURON | 83121-18-0 | 450 |

    I6.3 | TRIFLUMURON | 64628-44-0 | 548 |

    I6.4 | INSETTICIDI CARBAZATI | BIFENAZATE | 149877-41-8 | 736 |

    I6.5 | INSETTICIDI DIACILIDRAZINICI | METHOXYFENOZIDE | 161050-58-4 | 656 |

    I6.5 | TEBUFENOZIDE | 112410-23-8 | 724 |

    I6.6 | REGOLATORI DELLA CRESCITA DEGLI INSETTI | BUPROFEZIN | 69327-76-0 | 681 |

    I6.6 | CYROMAZINE | 66215-27-8 | 420 |

    I6.6 | HEXYTHIAZOX | 78587-05-0 | 439 |

    I6.7 | FEROMONI DI INSETTI | (E,Z)-9-DODECENYL ACETATE | 35148-19-7 | 422 |

    I6.8 | INSETTICIDI A BASE DI NITROGUANIDINE | CLOTHIANIDIN | 210880-92-5 | 738 |

    I6.8 | THIAMETHOXAM | 153719-23-4 | 637 |

    I6.9 | INSETTICIDI STANNORGANICI | AZOCYCLOTIN | 41083-11-8 | 404 |

    I6.9 | CYHEXATIN | 13121-70-5 | 289 |

    I6.9 | FENBUTATIN OXIDE | 13356-08-6 | 359 |

    I6.10 | INSETTICIDI DELLA FAMIGLIA DELLE OSSADIAZINE | INDOXACARB | 173584-44-6 | 612 |

    I6.11 | INSETTICIDI DELLA FAMIGLIA DEI DIFENILETERI | PYRIPROXYFEN | 95737-68-1 | 715 |

    I6.12 | INSETTICIDI (FENIL-)PIRAZOLICI | FENPYROXIMATE | 134098-61-6 | 695 |

    I6.12 | FIPRONIL | 120068-37-3 | 581 |

    I6.12 | TEBUFENPYRAD | 119168-77-3 | 725 |

    I6.13 | INSETTICIDI DELLA FAMIGLIA DELLE PIRIDINE | PYMETROZINE | 123312-89-0 | 593 |

    I6.14 | INSETTICIDI DELLA FAMIGLIA DELLE PIRIDILMETILAMMINE | ACETAMIPRID | 135410-20-7 | 649 |

    I6.14 | IMIDACLOPRID | 138261-41-3 | 582 |

    I6.14 | THIACLOPRID | 111988-49-9 | 631 |

    I6.15 | INSETTICIDI A BASE DI ESTERE DI SOLFITO | PROPARGITE | 2312-35-8 | 216 |

    I6.16 | INSETTICIDI TETRAZINICI | CLOFENTEZINE | 74115-24-5 | 418 |

    I6.17 | INSETTICIDI A BASE DI ACIDO TETRONICO | SPIRODICLOFEN | 148477-71-8 | 737 |

    I6.18 | INSETTICIDI (CARBAMOIL-) TRIAZOLICI | TRIAZAMATE | 112143-82-5 | 728 |

    I6.19 | INSETTICIDI UREICI | DIAFENTHIURON | 80060-09-9 | 8097 |

    I6.20 | INSETTICIDI NON CLASSIFICATI | ETOXAZOLE | 153233-91-1 | 623 |

    I6.20 | FENAZAQUIN | 120928-09-8 | 693 |

    I6.20 | PYRIDABEN | 96489-71-3 | 583 |

    I6.20 | ALTRI INSETTICIDI -ACARICIDI |

    Molluschicidi, totale: | M0 |

    Molluschicidi | M1 |

    M1.1 | MOLLUSCHICIDI CARBAMMATI | THIODICARB | 59669-26-0 | 543 |

    M1.2 | ALTRI MOLLUSCHICIDI | FERRIC PHOSPHATE | 10045-86-0 | 629 |

    M1.2 | METALDEHYDE | 108-62-3 | 62 |

    M1.2 | ALTRI MOLLUSCHICIDI |

    Regolatori della crescita delle piante, totale: | PGR0 |

    Regolatori fisiologici della crescita delle piante | PGR1 |

    PGR1.1 | REGOLATORI FISIOLOGICI DELLA CRESCITA DELLE PIANTE | CHLORMEQUAT | 999-81-5 | 143 |

    PGR1.1 | CYCLANILIDE | 113136-77-9 | 586 |

    PGR1.1 | DAMINOZIDE | 1596-84-5 | 330 |

    PGR1.1 | DIMETHIPIN | 55290-64-7 | 689 |

    PGR1.1 | DIPHENYLAMINE | 122-39-4 | 460 |

    PGR1.1 | ETHEPHON | 16672-87-0 | 373 |

    PGR1.1 | ETHOXYQUIN | 91-53-2 | 517 |

    PGR1.1 | FLORCHLORFENURON | 68157-60-8 | 633 |

    PGR1.1 | FLURPRIMIDOL | 56425-91-3 | 696 |

    PGR1.1 | IMAZAQUIN | 81335-37-7 | 699 |

    PGR1.1 | MALEIC HYDRAZIDE | 51542-52-0 | 310 |

    PGR1.1 | MEPIQUAT | 24307-26-4 | 440 |

    PGR1.1 | 1-METHYLCYCLOPROPENE | 3100-04-7 | 767 |

    PGR1.1 | PACLOBUTRAZOL | 76738-62-0 | 445 |

    PGR1.1 | PROHEXADIONE-CALCIUM | 127277-53-6 | 567 |

    PGR1.1 | SODIUM 5-NITROGUAIACOLATE | 67233-85-6 | 718 |

    PGR1.1 | SODIUM O-NITROPHENOLATE | 824-39-5 | 720 |

    PGR1.1 | TRINEXAPAC-ETHYL | 95266-40-3 | 8349 |

    Inibitori di germinazione | PGR2 |

    PGR2.2 | INIBITORI DI GERMINAZIONE | CARVONE | 99-49-0 | 602 |

    PGR2.2 | CHLORPROPHAM | 101-21-3 | 43 |

    Altri regolatori della crescita delle piante | PGR3 |

    PGR3.1 | ALTRI REGOLATORI DELLA CRESCITA DELLE PIANTE | ALTRI REGOLATORI DELLA CRESCITA DELLE PIANTE |

    Altri prodotti fitosanitari, totale: | ZR0 |

    Oli minerali | ZR1 |

    ZR1.1 | OLI MINERALI | OLI DI PETROLIO | 64742-55-8 | 29 |

    Oli vegetali | ZR2 |

    ZR2.1 | OLI VEGETALI | OLI DI CATRAME | 30 |

    Sterilizzanti del terreno (incl. nematicidi) | ZR3 |

    ZR3.1 | BROMURO DI METILE | BROMURO DI METILE | 74-83-9 | 128 |

    ZR3.2 | ALTRI STERILIZZANTI DEL TERRENO | CHLOROPICRIN | 76-06-2 | 298 |

    ZR3.2 | DAZOMET | 533-74-4 | 146 |

    ZR3.2 | 1,3-DICHLOROPROPENE | 542-75-6 | 675 |

    ZR3.2 | METAM-SODIUM | 137-42-8 | 20 |

    ZR3.2 | ALTRI STERILIZZANTI DEL TERRENO |

    Rodenticidi | ZR4 |

    ZR4.1 | RODENTICIDI | BRODIFACOUM | 56073-10-0 | 370 |

    ZR4.1 | BROMADIOLONE | 28772-56-7 | 371 |

    ZR4.1 | CHLORALOSE | 15879-93-3 | 249 |

    ZR4.1 | CHLOROPHACINONE | 3691-35-8 | 208 |

    ZR4.1 | COUMATETRALYL | 5836-29-3 | 189 |

    ZR4.1 | DIFENACOUM | 56073-07-5 | 514 |

    ZR4.1 | DIFETHIALONE | 104653-34-1 | 549 |

    ZR4.1 | FLOCOUMAFEN | 90035-08-8 | 453 |

    ZR4.1 | WARFARIN | 81-81-2 | 70 |

    ZR4.1 | ALTRI RODENTICIDI |

    Tutti gli altri prodotti fitosanitari | ZR5 |

    ZR5.1 | DISINFETTANTI | ALTRI DISINFETTANTI |

    ZR5.2 | ALTRI PRODOTTI FITOSANITARI | ALTRI PRODOTTI FITOSANITARI |

    [1] COM (2002) 349 def.

    [2] Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

    [3] GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

    [4] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

    [5] GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

    [6] GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/45/CE della Commissione (GU L 130 del 18.5.2006, pag. 27).

    [7] COM(2006) 388 def.

    [8] COM(2006) 372 def.

    [9] COM(2006) 373 def.

    [10] GU C […] del […], pag. […].

    [11] GU C […] del […], pag. […].

    [12] GU C […] del […], pag. […].

    [13] GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

    [14] COM(2002) 349 def.

    [15] GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva come modificata da ultimo dalla direttiva 2006/50/CE della Commissione (GU L 142 del 30.5.2006, pag. 6).

    [16] GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva come modificata da ultimo dalla direttiva 2006/45/CE della Commissione (GU L 130 del 18.5.2006, pag. 27).

    [17] GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 3.10.2003, pag. 1).

    [18] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione come modificata da ultimo dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2004, pag. 1).

    [19] GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

    [20] COM (2006) 373 def.

    [21] GU L 56 del 2.3.1988, pag. 1. Regolamento come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 143/2002 della Commissione (GU L 24 del 26.1.2002, pag. 16).

    [22] Il British Crop Production Council (BCPC) pubblica regolarmente una raccolta mondiale dei pesticidi, The Pesticide Manual , contenente le denominazioni comuni della maggior parte dei pesticidi chimici. Tali denominazioni sono approvate formalmente o in via provvisoria dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO).

    [23] Chemical Abstracts Service Registry Numbers (numeri del Chemical Abstracts Service (CAS)).

    [24] Collaborative International Pesticides Analytical Council.

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