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Document 52006PC0650

    Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione del 10° Fondo europeo di sviluppo

    /* COM/2006/0650 def. */

    52006PC0650

    Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione del 10° Fondo europeo di sviluppo /* COM/2006/0650 def. */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 27.10.2006

    COM(2006) 650 definitivo

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    relativo all'applicazione del 10° Fondo europeo di sviluppo

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    Il Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 ha deciso che il Fondo intergovernativo europeo di sviluppo (FES) avrebbe continuato a finanziare la cooperazione geografica con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) nel periodo 2008-2013. I rappresentanti degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno confermato che l'importo di 22 682 milioni di euro stanziato a tal fine avrebbe finanziato anche la cooperazione con i paesi e territori d'oltremare (PTOM), a cui si applica la parte quarta del trattato CE, e le spese di sostegno direttamente legate all'esecuzione del FES.

    Il Consiglio dei ministri ACP-CE, riunitosi a Port Moresby il 2 giugno 2006, ha stabilito il quadro finanziario pluriennale 2008-2013 per la cooperazione nell'ambito dell'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005. Il Consiglio Affari generali e relazioni esterne del 17 luglio 2006 ha firmato un accordo interno sul finanziamento degli aiuti comunitari nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2008-2013 e sull'assegnazione dell'assistenza finanziaria ai PTOM. La Commissione sta preparando una proposta che modifica opportunamente la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea.

    L'accordo interno firmato il 17 luglio 2006 ha permesso di costituire il 10° FES, che copre la cooperazione geografica con gli ACP e i PTOM per il periodo 2008-2013. L'accordo interno stabilisce le varie dotazioni finanziarie del 10° Fondo europeo di sviluppo e il criterio di ripartizione dei contributi degli Stati membri, istituisce un comitato di rappresentanti degli Stati membri presso la Commissione (comitato FES) e un comitato analogo presso la Banca europea per gli investimenti (BEI) per la gestione del Fondo investimenti finanziato dal FES (comitato FI), determina la ponderazione per il voto e stabilisce la regola della maggioranza qualificata in tale sede.

    L'accordo interno prevede altresì che il Consiglio adotti all'unanimità un regolamento di applicazione e un regolamento finanziario per il 10° FES, deliberando rispettivamente all'unanimità e a maggioranza qualificata, sulla base di una proposta della Commissione e previo parere della BEI, nonché previo parere della Corte dei conti per quanto riguarda il regolamento finanziario.

    A norma dell'accordo interno, il regolamento di applicazione contiene adeguate modifiche e miglioramenti delle procedure decisionali e programmatiche, rispetto al 9° FES, e armonizza le procedure della Comunità e del FES quanto più possibile, anche riguardo agli aspetti del cofinanziamento. Stabilisce altresì particolari procedure di gestione per il Fondo per la pace in Africa.

    La Commissione sta preparando una proposta di regolamento finanziario per il 10° FES, che presenterà al Consiglio nei prossimi mesi. La presente proposta di regolamento di applicazione per il 10° FES comprende le procedure decisionali e programmatiche che nel quadro del 9° FES rientravano nell'accordo interno. Affrontando fin d'ora le questioni suddette mediante un regolamento separato che non richieda ratifica, si potrebbero evitare ulteriori ritardi nell'avvio del processo di ratifica dell'accordo interno, permettendo al tempo stesso alla Commissione di presentare una proposta relativa alle norme di attuazione più consona alle procedure proposte nell'ambito della cooperazione finanziata dal bilancio comunitario.

    La presente proposta rispecchia per quanto possibile la posizione comune del Consiglio relativa all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI), adottata il 23 ottobre 2006. Rispetto al 9° FES sono stati introdotti i seguenti cambiamenti e miglioramenti principali:

    - il comitato di gestione del FES dà maggiore spazio alle questioni strategiche e al monitoraggio. Principale cambiamento in tale contesto: al comitato del FES saranno sottoposti, per parere, i programmi d'azione annuali, anziché le singole proposte di finanziamento. I programmi d'azione preciseranno gli obiettivi perseguiti, i settori di intervento, i risultati previsti, le procedure di gestione e l'importo complessivo del finanziamento previsto, nonché una descrizione delle operazioni da finanziare, un’indicazione degli importi stanziati a fronte di ciascuna operazione e un calendario di attuazione orientativo. Ne risulterà una maggiore coerenza in sede di attuazione, con un'interazione costante tra il documento di strategia pluriennale di base e le strategie annuali che ne scaturiscono. L'impostazione più programmatica adottata per l'attuazione contribuirà inoltre ad agevolare e a snellire l'intero processo.

    - I documenti di strategia, gli stanziamenti per gli aiuti, i programmi indicativi e le relative modifiche derivanti da revisioni periodiche o ad hoc devono essere approvati dal comitato del FES, come tutte le misure speciali di importo superiore a 10 milioni di euro.

    - Al comitato del FES saranno comunicati, a scopo di informazione e di discussione, i criteri di assegnazione degli aiuti, le misure speciali di importo non superiore a 10 milioni di euro e le varie relazioni di controllo e valutazione. Le relazioni annuali e l'analisi dei risultati eseguita in base a una proposta che la Commissione presenterà nel 2010 saranno sottoposte al Consiglio. Le decisioni di svincolare, integralmente o parte, i fondi disimpegnati dopo il 31.12.2007 dai FES precedenti saranno adottate all'unanimità dal Consiglio, su queste basi.

    - La creazione di un quadro per i cofinanziamenti che sarà poi perfezionato nel regolamento finanziario.

    - Procedure speciali per la gestione del Fondo per la pace.

    - Maggiori possibilità di cooperazione regionale, compresa quella tra gli ACP e le regioni ultraperiferiche della Comunità, individuando le priorità comuni e le risorse specifiche e rafforzando il coordinamento in sede di selezione dei progetti di reciproco interesse, anche attraverso la mobilitazione di assistenza tecnica e i comitati di monitoraggio dei programmi composti dalle diverse parti interessate.

    - Una particolare attenzione al coordinamento con gli Stati membri, con gli altri donatori e con le altre parti interessate e ai principi di sussidiarietà e complementarità tra programmi tematici e cooperazione geografica, affinché il sostegno finanziato dal bilancio comunitario (paesi del protocollo "zucchero", programmi tematici, ecc.) sia integrato, all'occorrenza, nei documenti di strategia geografici.

    - L'introduzione di un'impostazione programmata per i finanziamenti intra-ACP.

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

    relativo all'applicazione del 10° Fondo europeo di sviluppo

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (in appresso “Stati ACP”), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000[1] e riveduto dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005[2] (in appresso “accordo di partenariato ACP-CE”),

    visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (in appresso "accordo interno"), adottato dal Consiglio il 17 luglio 2006[3], in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione[4],

    visto il parere della Banca europea per gli investimenti[5],

    considerando quanto segue:

    (1) La decisione n. 1/2006 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 2 giugno 2006, precisa il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 e inserisce l'allegato I ter nell'accordo ACP-CE[6].

    (2) L'accordo interno stabilisce le varie dotazioni finanziarie del 10° Fondo europeo di sviluppo (in appresso "FES"), il criterio di ripartizione e i contributi al 10° FES, istituisce un comitato di rappresentanti degli Stati membri presso la Commissione (in appresso "comitato FES") e un comitato del Fondo investimenti presso la Banca europea per gli investimenti (in appresso "comitato FI"), determina la ponderazione per il voto e stabilisce la regola della maggioranza qualificata in tale sede.

    (3) L'accordo interno fissa l’importo complessivo degli aiuti comunitari a favore degli Stati ACP (esclusa la Repubblica sudafricana) e dei paesi e territori d’oltremare (in appresso "PTOM") per il periodo 2008-2013 a 22 682 milioni di EUR a valere sul 10° FES, che saranno versati dagli Stati membri. 21 966 milioni di euro di questo importo andranno agli Stati ACP, come specificato nel quadro finanziario pluriennale 2008-2013 di cui all'allegato I ter dell'accordo ACP-CE, 286 milioni di euro ai PTOM e 430 milioni di euro alla Commissione a copertura delle spese di sostegno derivanti dalla programmazione e dall'attuazione del FES.

    (4) Le misure contemplate dal regolamento (CE) n. 1257/96 del 20 giugno 1996 relativo all'aiuto umanitario[7], ammissibili al finanziamento in conformità del medesimo regolamento, possono essere finanziate dal 10° FES solo in casi eccezionali, quando tale assistenza sia necessaria per garantire la continuità della cooperazione tra situazioni di crisi e condizioni di stabilità per lo sviluppo, e non possa essere finanziata dal bilancio comunitario.

    (5) Le misure contemplate dal regolamento (CE) n. […] del Parlamento europeo e del Consiglio del […] che istituisce uno strumento per la stabilità, ammissibili al finanziamento in conformità del medesimo regolamento, possono essere finanziate dal FES solo quando ciò sia necessario per garantire la continuità della cooperazione tra situazioni di crisi e condizioni di stabilità per lo sviluppo. L'11 aprile 2006 il Consiglio ha approvato il principio di finanziare il Fondo per la pace in Africa attingendo al 10° FES per un importo massimo di 300 milioni di euro, che copre il periodo iniziale 2008-2010.

    (6) I paesi ACP del protocollo "zucchero" interessati dalla riforma del regime comunitario in questo settore usufruiranno di misure di accompagnamento finanziate a norma del regolamento (CE) n. […] del Parlamento europeo e del Consiglio del […] che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo[8]. Gli ACP beneficeranno inoltre dell'assistenza fornita dalla Comunità attraverso i programmi tematici contemplati dal DCI e dal regolamento (CE) n. […] del Parlamento europeo e del Consiglio del […] che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani[9]. I programmi tematici saranno coerenti e complementari con i programmi geografici finanziati dal FES, a cui conferiranno un valore aggiunto.

    (7) L'articolo 28 dell'accordo ACP-CE sottolinea l'importanza della cooperazione geografica fra gli ACP, i PTOM e le regioni ultraperiferiche della Comunità.

    (8) La decisione 2005/446/CE del 30 maggio 2005[10] fissa al 31 dicembre 2007 la data oltre la quale i fondi del 9° FES gestiti dalla Commissione, i contributi in conto interessi gestiti dalla Banca europea per gli investimenti (in appresso "BEI") e le entrate provenienti dagli interessi su tali stanziamenti non saranno più impegnati. Tale data potrebbe, se necessario, essere modificata.

    (9) Ai fini dell'esecuzione del FES, occorre determinare la procedura di programmazione, di esame e di approvazione degli aiuti e definire le modalità precise di controllo dell'impiego degli aiuti. Il 17 luglio 2006, i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato una decisione sull'applicazione provvisoria dell’accordo interno sul finanziamento degli aiuti comunitari nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2008-2013, in conformità dell'accordo ACP-CE, e sull'assegnazione dell'assistenza finanziaria ai PTOM cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE[11], ai fini dell'adozione del regolamento di applicazione, del regolamento finanziario e, fra l’altro, dell’istituzione del comitato FES e del comitato FI.

    (10) Il Consiglio del 24 novembre 2006 ha adottato conclusioni sull'efficacia dell'azione esterna dell'UE riguardanti, tra l'altro, il rafforzamento della complementarità e del coordinamento tra la cooperazione allo sviluppo della Comunità e degli Stati membri. Il 24 maggio 2005 il Consiglio si è impegnato per un'attuazione tempestiva e una verifica della dichiarazione di Parigi sull'efficacia dell'aiuto e degli impegni specifici dell'UE adottati al Forum di Parigi del 28 febbraio-2 marzo 2005. Il Consiglio dell'11 aprile 2006 ha adottato conclusioni riguardanti un quadro di programmazione comune per l'UE e gli altri donatori interessati.

    (11) Il 22 dicembre 2005, il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione hanno adottato una dichiarazione comune sulla politica di sviluppo dell'Unione europea[12],

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    TITOLO I

    PROGRAMMAZIONE

    Articolo 1

    Quadro di programmazione generale

    1. La cooperazione geografica con i paesi e le regioni ACP nell'ambito del 10° FES è programmata in base ai principi e ai valori contenuti nelle disposizioni generali dell'accordo ACP-CE nonché in base agli obiettivi di sviluppo e alle strategie di cooperazione di cui al titolo XX e all'articolo 178 del trattato, all'accordo ACP-CE e alla dichiarazione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea del 22 dicembre 2005.

    2. La programmazione dell'assistenza ai paesi e alle regioni ACP, gestita dalla Commissione a norma dell'accordo ACP-CE, è avviata in conformità degli articoli da 1 a 14 dell'accordo.

    3. Nella fattispecie, per programmazione si intendono:

    (a) la preparazione e l'elaborazione di strategie di sostegno nazionali e regionali basate sugli obiettivi e sulle strategie di sviluppo a medio termine del paese o della regione;

    (b) una chiara indicazione da parte della Comunità della dotazione finanziaria indicativa programmabile di cui i paesi e le regioni possono disporre nei sei anni del 10° FES;

    (c) la preparazione e l'adozione di un programma indicativo pluriennale per l'attuazione delle strategie di sostegno nazionali e regionali;

    (d) un processo di revisione che copra le strategie di sostegno nazionali e regionali, i programmi indicativi pluriennali e il volume delle risorse assegnate loro.

    4. In aggiunta alle strategie di sostegno nazionali e regionali, vengono elaborati e sviluppati una strategia di sostegno intra-ACP e il relativo programma indicativo pluriennale, basati sui criteri definiti per il quadro strategico intra-ACP, nel rispetto dei principi di complementarità, sussidiarietà e portata geografica insiti nell'allegato 12 dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE.

    5. Nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 4, paragrafo 5, dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE, quando i paesi non hanno accesso ai normali fondi programmabili e/o l'ordinatore nazionale si trova nell'impossibilità di svolgere le sue funzioni, la Comunità adotta le disposizioni specifiche di cui all'articolo 3, paragrafo 7, del presente regolamento.

    Articolo 2

    Assegnazione delle risorse

    1. All'inizio del processo di programmazione, la Commissione stabilisce, basandosi sulle esigenze e sui criteri di risultato di cui agli articoli 3, 9 e 12 dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE, lo stanziamento indicativo pluriennale per ogni paese/regione ACP e per la dotazione intra-ACP su cui si basa il processo stesso, entro i limiti fissati all'articolo 2 dell'accordo interno. Questi criteri devono essere standard, obiettivi e trasparenti.

    2. La dotazione nazionale indicativa deve comprendere un importo programmabile e un importo per coprire gli imprevisti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE.

    3. Il metodo usato per l'applicazione dei criteri generali di assegnazione delle risorse è discusso tra Stati membri e Commissione nel comitato di gestione del FES (in appresso "comitato FES") di cui all'articolo 10, paragrafo 1. Le assegnazioni consolidate per gli aiuti nazionali e regionali, che devono essere in linea con gli importi indicati all'articolo 2 dell'accordo interno, vengono integrate nelle strategie di sostegno nazionali e regionali e nei programmi indicativi pluriennali, e adottate dalla Commissione secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 4. Gli stanziamenti per i programmi d'azione speciali e il sostegno di cui all'articolo 3, paragrafo 7, sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 4.

    Articolo 3

    Documenti relativi alle strategie di sostegno e programmazione pluriennale

    1. I documenti relativi alle strategie di sostegno (in appresso "documenti di strategia") per i paesi e le regioni partner coprono un periodo massimo non superiore al periodo di validità del 10° FES e mirano a fornire un quadro coerente per la cooperazione tra la Comunità e il paese o la regione partner, in linea con le finalità globali, il campo d'applicazione, gli obiettivi e i principi dell'accordo ACP-CE. I documenti di strategia contemplano, oltre alla cooperazione allo sviluppo finanziata dal FES, tutti gli altri strumenti comunitari che hanno un impatto sul paese o sulla regione partner, tenendo conto degli obiettivi comunitari in materia di sviluppo e della necessaria coerenza con gli altri aspetti dell'azione esterna della Comunità.

    (a) Le strategie di sostegno vengono preparate e attuate in base ai principi dell'efficacia degli aiuti.

    (b) Fatte salve le circostanze di cui all'articolo 1, paragrafo 5, i documenti di strategia vengono elaborati attraverso un dialogo con il paese o la regione partner, in modo da garantire un suo sufficiente coinvolgimento nel processo e da promuovere la coerenza con e il sostegno delle strategie di sviluppo nazionali o regionali, segnatamente quelle volte a ridurre la povertà. Si pone l'accento sulla valutazione comune delle esigenze, sull'analisi dei risultati e dei settori e sulla definizione delle priorità.

    (c) Al momento opportuno, si associano al processo di programmazione altre parti interessate, tra cui i rappresentanti degli organismi locali non statali e, se del caso, le autorità locali.

    (d) La Commissione e gli Stati membri si consultano per eseguire un'analisi congiunta della situazione nazionale o regionale e per garantire la complementarità delle rispettive attività di cooperazione. Si cerca per quanto possibile di realizzare una programmazione congiunta. Il coordinamento può essere esteso ad altri donatori e coinvolge la BEI per le questioni connesse alla sua esperienza e alle sue operazioni, anche per quanto riguarda il Fondo investimenti.

    2. Fatte salve le circostanze di cui all'articolo 1, paragrafo 5, i programmi indicativi pluriennali vengono elaborati in base ai rispettivi documenti di strategia e sono oggetto di un accordo con il paese o la regione in questione. I programmi indicativi pluriennali comprendono:

    (a) i settori prioritari selezionati per il finanziamento comunitario, gli obiettivi globali, l'impatto previsto e gli impegni di politica generale;

    (b) la dotazione finanziaria indicativa, sia globale che per settore prioritario. La dotazione per settore prioritario può essere indicata, ove necessario, sotto forma di forchetta. Il sostegno comunitario è concentrato in un numero limitato di settori principali e assicura la complementarità con le operazioni finanziate dallo Stato ACP interessato, dagli Stati membri e da altri donatori;

    (c) per ogni settore prioritario, gli obiettivi specifici, gli impegni di politica settoriale, nonché le misure e le operazioni più opportune per conseguire tali traguardi. Il programma indicativo descrive inoltre l'impatto previsto, definisce i risultati e i relativi indicatori e stabilisce un calendario di attuazione comprendente l'impegno e l'erogazione delle risorse;

    (d) le risorse destinate a programmi e progetti che non rientrano nei settori prioritari nonché, possibilmente, un quadro generale di tali attività e l'indicazione delle risorse da destinare a ciascuna di esse. Possono rientrare in questo ambito le priorità e le risorse specifiche destinate ad intensificare la cooperazione con le regioni ultraperiferiche della Comunità, i PTOM o i paesi e le regioni partner limitrofi di cui all'articolo 9 del presente regolamento e le modalità definite per individuare i progetti di interesse comune e coordinarne la selezione;

    (e) il tipo di organismi non statali che può beneficiare di finanziamenti e, possibilmente, le risorse da stanziare e il tipo di attività da finanziare.

    3. I documenti di strategia e i programmi indicativi pluriennali tengono conto delle misure e dei programmi ammissibili ad altri finanziamenti provenienti dal FES o dagli strumenti comunitari, evitando le duplicazioni. Si privilegiano in particolare l'interazione tra le strategie di sostegno nazionali, regionali e intra-ACP nonché la complementarità e la sussidiarietà con gli strumenti comunitari, segnatamente il regolamento (CE) n. […] [del Parlamento europeo e del Consiglio del […] che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo], il regolamento (CE) n. […] [del Parlamento europeo e del Consiglio del […] che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani], il regolamento (CE) n. […] [del Parlamento europeo e del Consiglio del […] che istituisce uno strumento per la stabilità] e il regolamento (CE) n. 1257/96. Vengono integrate nei documenti di strategia nazionali anche le strategie pluriennali di adeguamento per i paesi ACP del protocollo "zucchero" previste dallo strumento per la cooperazione allo sviluppo.

    4. Ciascun documento di strategia, comprensivo del relativo programma indicativo pluriennale, costituisce un documento unico basato su un quadro comune e sui principi della programmazione pluriennale congiunta adottati dal Consiglio l'11 aprile 2006.

    5. I documenti di strategia di cui al paragrafo 4, comprendenti i programmi indicativi pluriennali, sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 4.

    6. I documenti di strategia, comprendenti i programmi indicativi pluriennali, vengono successivamente adottati di concerto dalla Commissione e dallo Stato o dalla regione ACP interessato/a e, una volta adottati, sono vincolanti per la Comunità e per tale Stato o regione. I paesi con cui non è stato firmato un documento di strategia possono comunque beneficiare dei finanziamenti a titolo della dotazione per gli imprevisti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE.

    7. Le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 5, del presente regolamento possono consistere in programmi d'azione speciali, in sostituzione della strategia di sostegno, qualora il paese partner non abbia un governo che possa notificare l'importo della dotazione indicativa pluriennale o elaborare la strategia di sostegno, oppure in un sostegno speciale finanziato mediante la dotazione per gli imprevisti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE quando l'importo della dotazione indicativa pluriennale sia stato notificato, ma non sia stato firmato un documento di strategia, e/o l'ordinatore nazionale del paese partner si trovi nell'impossibilità di svolgere le sue funzioni. I programmi d'azione e le misure di sostegno speciali devono conformarsi ai paragrafi precedenti e tener conto delle considerazioni particolari di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), del presente regolamento. Vengono adottati dalla Commissione secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del presente regolamento.

    Articolo 4

    Revisioni

    1. I documenti di strategia e i programmi indicativi pluriennali, nonché i programmi d'azione e le misure di sostegno speciali di cui all'articolo 3, paragrafo 7, sono oggetto di revisioni operative annuali, di revisioni intermedie e finali nonché, all'occorrenza, di revisioni ad hoc.

    2. Le revisioni intermedie e finali sono parte integrante del processo di programmazione e valutano il documento di strategia, comprese le strategie pluriennali di adeguamento per i paesi del protocollo "zucchero" e tutti gli altri programmi finanziati dagli strumenti comunitari di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e il programma indicativo pluriennale in funzione delle esigenze e dei risultati. La revisione comprende, per quanto possibile, una valutazione dell'impatto della cooperazione comunitaria allo sviluppo in relazione agli obiettivi e agli indicatori specificati nella strategia di sostegno. Al termine della revisione intermedia o della revisione finale,

    (a) le strategie di sostegno e i programmi indicativi pluriennali possono essere adeguati qualora le revisioni mettano in luce problemi specifici e/o qualora la situazione sia mutata;

    (b) la dotazione indicativa pluriennale nazionale e regionale può essere aumentata o ridotta in funzione delle esigenze e dei risultati.

    3. Le revisioni operative annuali valutano unicamente il grado di attuazione dei programmi indicativi pluriennali. In caso di esigenze nuove o speciali, come quelle derivanti da una situazione postcrisi, o di risultati eccezionali, quando la dotazione indicativa pluriennale è integralmente impegnata e un finanziamento supplementare può essere assorbito grazie a politiche efficaci di riduzione della povertà e a una gestione finanziaria sana, la dotazione indicativa pluriennale può essere aumentata una volta terminata la revisione operativa annuale.

    4. Possono essere effettuate revisioni ad hoc, su richiesta dello Stato ACP o della Commissione, in caso di esigenze nuove o speciali o di risultati eccezionali ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo o nelle circostanze eccezionali di cui agli articoli 72 e 73 dell'accordo ACP-CE riguardanti l'aiuto umanitario e l'aiuto d'emergenza. L'improvviso verificarsi di imprevedibili difficoltà umanitarie, economiche e sociali gravi, di carattere eccezionale, risultanti da calamità naturali, crisi provocate dagli esseri umani, come le guerre e altri conflitti, situazioni postconflitto, minacce per la democrazia, lo stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali o da circostanze straordinarie aventi effetti comparabili in un paese o in una regione rientra fra i casi che giustificano una revisione ad hoc.

    (a) Al termine della revisione ad hoc possono essere proposte le misure speciali di cui all'articolo 7 del presente regolamento. La dotazione del programma indicativo pluriennale o del programma d'azione speciale può essere aumentata, all'occorrenza, compatibilmente con i fondi disponibili indicati all'articolo 2 dell'accordo interno. Qualora non sia stato firmato un documento di strategia, può essere finanziato un sostegno speciale attingendo alla dotazione per gli imprevisti di cui all'articolo 1, paragrafo 5, del presente regolamento.

    (b) Le misure adottate devono essere coerenti e complementari con gli altri strumenti comunitari, in particolare lo strumento per la stabilità e lo strumento per l'aiuto umanitario di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

    (c) Qualora paesi partner o gruppi di paesi partner siano direttamente interessati o colpiti da crisi o da situazioni post-crisi, la programmazione pluriennale presta particolare attenzione ad un maggior coordinamento tra i soccorsi, il risanamento e lo sviluppo, al fine di garantire la transizione dall’emergenza alla fase di sviluppo; nei programmi riguardanti i paesi e le regioni esposti regolarmente al rischio di catastrofi naturali sono comprese anche le relative misure di preparazione e di prevenzione.

    5. In caso di nuove esigenze ai sensi della dichiarazione congiunta VI sull'articolo 12, paragrafo 2, dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE riguardante la cooperazione tra gli Stati ACP, la dotazione programmabile intra-ACP può essere aumentata attingendo alle riserve intra-ACP entro i limiti globali fissati all'articolo 2, lettera b), dell'accordo interno.

    6. Le revisioni annuali, intermedie e finali sono effettuate in stretto coordinamento con gli Stati membri rappresentati nel paese o nella regione ACP. Durante il processo, vengono consultati i rappresentanti degli organismi non statali nazionali o regionali. La BEI è consultata sulle questioni relative alle sue operazioni e a quelle del Fondo investimenti.

    7. Le eventuali modifiche della strategia di sostegno e/o dell'assegnazione delle risorse derivanti da una delle revisioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del presente regolamento. Le aggiunte ai documenti di strategia, compresi i programmi indicativi pluriennali, e ai programmi d'azione speciali vengono successivamente adottate di concerto dalla Commissione e dallo Stato o dalla regione ACP interessato/a e, una volta adottate, sono vincolanti per la Comunità e per tale Stato o regione.

    TITOLO II

    ATTUAZIONE

    Articolo 5

    Contesto generale di attuazione

    1. L'assistenza ai paesi e alle regioni ACP, gestita dalla Commissione nel quadro dell'accordo ACP-CE, viene fornita in conformità dell'allegato IV dell'accordo e del regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo interno.

    2. Fatti salvi gli articoli 11 ter, 96 e 97 dell'accordo ACP-CE, se un paese partner non rispetta gli elementi essenziali e fondamentali di cui all'articolo 9 dell'accordo, e se le consultazioni con il paese partner non permettono di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti, se le consultazioni vengono rifiutate, o nei casi particolarmente urgenti, il Consiglio, deliberando alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 8 dell'accordo interno in merito a una proposta della Commissione, può prendere opportune misure riguardo a qualsiasi assistenza fornita al paese partner nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2008-2013. Tra queste misure può rientrare la sospensione totale o parziale dell'assistenza.

    Articolo 6

    Adozione dei programmi d'azione annuali

    1. La Commissione adotta i programmi d'azione annuali in base ai documenti di strategia e ai programmi indicativi pluriennali di cui all'articolo 3.

    In casi eccezionali, ad esempio quando non è stato adottato un programma d'azione annuale, la Commissione può adottare, sulla base dei documenti di strategia e dei programmi indicativi pluriennali, misure non previste da un programma d’azione annuale secondo le stesse regole e procedure.

    2. I programmi d’azione annuali precisano gli obiettivi perseguiti, i settori di intervento, i risultati previsti, le procedure di gestione e l'importo complessivo del finanziamento previsto. Essi forniscono una descrizione delle operazioni da finanziare, un’indicazione degli importi stanziati a fronte di ciascuna operazione e un calendario di attuazione orientativo. Gli obiettivi devono essere misurabili e parametrati in base al tempo.

    3. I programmi d'azione annuali vengono adottati dalla Commissione secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 4. Le eventuali modifiche dei programmi d'azione annuali vengono adottate in conformità dell'articolo 7, paragrafo 4.

    4. La Commissione adotta programmi d'azione specifici secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 4 del presente regolamento per le spese di sostegno di cui all'articolo 6, paragrafo 2, dell'accordo interno non coperte dai programmi indicativi pluriennali. Le eventuali modifiche dei programmi d'azione per le spese di sostegno vengono adottate in conformità dell'articolo 7, paragrafo 4 del presente regolamento.

    Articolo 7

    Adozione di misure speciali

    1. Nei casi indicati all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento che non possono essere finanziati dallo strumento per la stabilità e dallo strumento per l'aiuto umanitario di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del presente regolamento, la Commissione può adottare misure speciali non contemplate dai documenti di strategia e dai programmi indicativi pluriennali.

    2. Le misure speciali definiscono gli obiettivi perseguiti, i settori di intervento, i risultati previsti, le procedure di gestione e l'importo complessivo del finanziamento. Esse forniscono una descrizione delle operazioni da finanziare, un’indicazione degli importi stanziati a fronte di ciascuna operazione e un calendario di attuazione orientativo. Viene inclusa anche una definizione degli indicatori di risultato da monitorare in sede di attuazione delle misure speciali.

    3. Le misure speciali per un importo superiore a 10 milioni di euro sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 10, paragrafo 4. La Commissione informa il comitato del FES delle misure speciali di importo inferiore a 10 milioni di euro entro un mese dall'adozione.

    4. La procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 4, non deve essere applicata per l'adozione delle modifiche delle misure speciali, quali gli adeguamenti tecnici, la proroga del periodo di attuazione, la riaggiudicazione degli stanziamenti all’interno del bilancio di previsione, l’aumento o la diminuzione del bilancio per un importo inferiore al 20% del bilancio iniziale, a condizione che dette modifiche non influiscano sugli obiettivi iniziali definiti dalla decisione della Commissione.

    Articolo 8

    Cofinanziamento e contributi supplementari degli Stati membri.

    1. Si è in presenza di un cofinanziamento quando un progetto o un programma riceve contributi da varie fonti.

    (a) Nel caso di un cofinanziamento parallelo, il progetto o il programma è suddiviso in diverse sottoparti chiaramente identificabili, ciascuna finanziata dai diversi partner cofinanziatori in modo tale che la destinazione finale del finanziamento risulti sempre identificata.

    (b) Nel caso di un cofinanziamento congiunto, il costo totale del progetto o del programma è ripartito tra i partner cofinanziatori e le risorse sono messe in comune, in modo tale che non sia possibile identificare la provenienza del finanziamento di una specifica attività intrapresa nell’ambito del progetto o del programma.

    2. Quando la Commissione partecipa a un cofinanziamento congiunto, le disposizioni di attuazione che disciplinano tali fondi, ivi compresa la copertura dei costi amministrativi sostenuti dall'organismo incaricato di gestire i fondi messi in comune, vengono stabilite nell'accordo di finanziamento secondo norme e procedure specificate nel regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo interno.

    (a) Se la Commissione riceve e gestisce fondi per conto

    (i) degli Stati membri e dei relativi enti regionali o locali, più specificatamente gli enti pubblici e parapubblici;

    (ii) di altri paesi donatori, più specificatamente i relativi enti pubblici e parapubblici;

    (iii) di organizzazioni internazionali, comprese quelle regionali, in particolare le istituzioni finanziarie internazionali e regionali,

    per l'attuazione delle misure congiunte, detti fondi vengono considerati entrate con destinazione specifica ai sensi del regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo interno e integrati come tali nei programmi d'azione annuali.

    (b) Ogniqualvolta la Commissione affida fondi agli organismi di cui al paragrafo 2, lettera a), per finanziare l'assolvimento di funzioni implicanti l’esercizio di potestà pubbliche, in particolare quelle connesse all'esecuzione del FES, il cofinanziamento deve risultare, ed essere debitamente giustificato, nei programmi d'azione annuali; deve inoltre essere garantita la piena visibilità del contributo del FES.

    3. Quando la gestione di un cofinanziamento congiunto è affidata alla BEI, le disposizioni di attuazione che disciplinano tali fondi, ivi compresa la copertura dei costi amministrativi sostenuti dalla BEI, vengono elaborate in conformità dello statuto e del regolamento interno della BEI.

    4. Gli Stati membri possono inoltre fornire, di propria iniziativa, alla Commissione o alla BEI contributi volontari superiori a quelli indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo interno per agevolare il conseguimento degli obiettivi dell'accordo ACP-CE al di fuori del cofinanziamento congiunto. Le disposizioni di attuazione che disciplinano tali fondi, compreso il quadro d'intervento cui sono destinati i contributi volontari, gli obiettivi specifici, i risultati previsti, gli indicatori di risultato e la copertura dei costi amministrativi sostenuti dalla Commissione o dalla BEI per la gestione dei contributi vengono stabilite in accordi di contributo bilaterali. I contributi volontari affidati alla Commissione vengono considerati entrate con destinazione specifica ai sensi del regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo interno e integrati come tali nei programmi d'azione annuali e nel processo di revisione.

    5. Gli Stati membri informano preventivamente il Consiglio dei contributi volontari supplementari affidati alla Commissione o alla BEI per contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'accordo ACP-CE. Le eventuali modifiche dei programmi d'azione annuali o delle strategie di sostegno derivanti dai contributi volontari, per esempio a seguito del varo di una nuova iniziativa in risposta alle esigenze nuove o speciali di cui all'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 4.

    Articolo 9

    Partecipazione di un paese o di una regione terzi

    Per garantire coerenza ed efficacia all'assistenza comunitaria, la Commissione può decidere che i paesi in via di sviluppo non ACP e gli organismi di integrazione regionale a cui partecipano Stati ACP che promuovono la cooperazione e l'integrazione regionale e possono beneficiare dell'assistenza comunitaria a norma del regolamento (CE) n. […] [del Parlamento europeo e del Consiglio del […] che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo], del regolamento (CE) n. […] [del Parlamento europeo e del Consiglio][13] [del […] che istituisce uno strumento europeo di vicinato e partenariato], i PTOM ammissibili all'assistenza comunitaria a norma della decisione 2001/822/CE del Consiglio[14] relativa all'associazione dei PTOM alla Comunità europea e le regioni ultraperiferiche della Comunità possono usufruire dei fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto i) dell'accordo interno per i progetti o programmi di natura regionale o transfrontaliera. I finanziamenti corrispondenti possono essere previsti nei documenti di strategia, nei programmi indicativi pluriennali e nelle misure speciali di cui all'articolo 7 del presente regolamento. Queste disposizioni saranno inserite nei programmi d'azione annuali.

    TITOLO III

    PROCEDURE DECISIONALI

    Articolo 10

    Competenze del comitato del FES

    1. È stato istituito presso la Commissione un comitato del FES per gestire le risorse del 10° FES da essa amministrate. Il comitato del FES delibera secondo le regole di voto adottate all'articolo 8 dell'accordo interno.

    2. Il comitato del FES si pronuncia sulle questioni di fondo della cooperazione allo sviluppo a livello nazionale, regionale e intra-ACP finanziata dal 10° FES e dalle altre risorse comunitarie di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

    3. I compiti del comitato del FES si situano a due livelli:

    (a) programmazione degli aiuti comunitari a titolo del 10° FES e revisioni della programmazione, con particolare riguardo alle strategie nazionali, regionali e intra-ACP,

    (b) controllo dell'attuazione dell'aiuto comunitario, compresi i programmi d'azione annuali, gli aspetti settoriali, le questioni trasversali e il funzionamento del coordinamento sul campo.

    4. Quando il comitato del FES è chiamato a esprimere un parere, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato del FES esprime il suo parere entro un termine, non superiore a 30 giorni, che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. La BEI partecipa allo scambio d'opinioni. Il parere viene espresso alla maggioranza qualificata indicata all'articolo 8, paragrafo 3, dell'accordo interno in base ai voti degli Stati membri, a cui viene attribuita la ponderazione specificata all'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo interno.

    Dopo che il comitato del FES ha espresso il suo parere, la Commissione adotta misure che vengono applicate senza indugio. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato del FES, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso, la Commissione può differire di 30 giorni al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise. Il Consiglio può adottare una decisione diversa entro il periodo suddetto, deliberando alla stessa maggioranza qualificata del comitato del FES.

    5. Il comitato esamina altresì la coerenza e la complementarità dell'aiuto comunitario con quello degli Stati membri. Per garantire la trasparenza e la coerenza tra le azioni di cooperazione e migliorare la complementarità fra interventi comunitari e aiuto bilaterale, la Commissione associa per quanto possibile gli Stati membri rappresentati nei paesi e nelle regioni partner alla preparazione dei programmi d'azione annuali. A turno, gli Stati membri informano sistematicamente la Commissione circa le attività di cooperazione che stanno conducendo o intendono condurre in ciascun paese.

    6. In seguito all'adozione, da parte del Consiglio, del principio consistente nel finanziare il Fondo per la pace in Africa attingendo al 10° FES come strumento complementare ai fondi stanziati nel bilancio comunitario, onde consentire all'Unione africana di assumere la guida e la responsabilità dell'agenda africana per la pace e la sicurezza e aiutare le organizzazioni africane (Unione africana e organizzazioni subregionali che operano in base a un suo mandato) a preparare, programmare e realizzare operazioni efficaci a sostegno della pace, il programma indicativo intra-ACP assegna determinate risorse a favore del Fondo per la pace in Africa. Si applicano procedure di gestione specifiche:

    (a) su richiesta dell'Unione africana, appoggiata dal comitato degli ambasciatori ACP, viene preparato un programma d'azione per il periodo iniziale 2008-2010. Nel 2010 si procede a una valutazione riguardante le procedure del Fondo per la pace in Africa e le possibili fonti di finanziamento alternative, comprese le risorse della politica estera e di sicurezza comune. Il programma d'azione precisa gli obiettivi perseguiti, la portata e la natura dei possibili interventi e le modalità di attuazione, tra cui il formato concordato per i documenti di base, le richieste e le relazioni.

    (b) Il programma d'azione viene discusso dai competenti gruppi di lavoro preparatori del Consiglio e approvato dal comitato politico e di sicurezza del Consiglio prima di essere adottato dalla Commissione secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 4.

    (c) La Commissione e l'Unione africana concludono successivamente un accordo di finanziamento che, una volta adottato, è vincolante per entrambe.

    (d) Ciascuno degli interventi da attuare nell'ambito dell'accordo di finanziamento è soggetto all'approvazione preliminare del comitato politico e di sicurezza del Consiglio.

    (e) La Commissione elabora una relazione di attività sull'uso dei fondi destinata, per informazione, al comitato del FES, su base annuale e su richiesta del comitato del FES.

    Articolo 11

    Comitato del Fondo investimenti

    1. È istituito, sotto l'egida della BEI, un comitato (in appresso "comitato FI"), composto da rappresentanti dei governi degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione.

    (a) Ciascun governo designa un rappresentante e un supplente. La Commissione procede allo stesso modo per il proprio rappresentante. Per assicurare la continuità, il presidente del comitato FI è eletto dai membri e nell'ambito del comitato stesso per un mandato della durata di due anni. La BEI provvede al segretariato e ai servizi di sostegno. Solo i membri del comitato FI designati dagli Stati membri o i rispettivi supplenti hanno diritto di voto.

    (b) Il Consiglio, deliberando all'unanimità, adotta il regolamento interno del comitato FI sulla base di una proposta formulata dalla BEI previa consultazione della Commissione.

    (c) Il comitato FI delibera a maggioranza qualificata. Ai voti è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 8 dell'accordo interno.

    (d) Il comitato FI si riunisce almeno quattro volte all'anno. Possono essere indette riunioni supplementari su richiesta della BEI o dei membri del comitato ai sensi del regolamento interno.

    2. Il comitato FI approva:

    (a) orientamenti per l'attuazione del Fondo investimenti, un quadro per la valutazione del suo impatto sullo sviluppo e le relative proposte di revisione;

    (b) le strategie di investimento e i programmi di attività del Fondo, compresi gli indicatori di risultato, sulla base degli obiettivi dell'accordo ACP-CE e dei principi generali della politica della Comunità in materia di sviluppo;

    (c) le relazioni annuali del Fondo;

    (d) qualsiasi documento di politica generale, comprese le relazioni valutative, riguardante il Fondo.

    3. Inoltre, il comitato FI esprime un parere in merito alle:

    (a) proposte relative alla concessione di abbuoni di interessi di cui all'articolo 2, paragrafo 7, e all'articolo 4, paragrafo 2, dell'allegato II dell'accordo ACP-CE. In tal caso, il comitato esprime anche un parere sull'uso di tali abbuoni di interessi;

    (b) proposte intese a un intervento del Fondo investimenti per un progetto sul quale la Commissione abbia espresso parere negativo;

    (c) altre proposte relative al Fondo investimenti sulla base dei principi generali enunciati negli orientamenti operativi.

    Gli organi direttivi della BEI possono inoltre chiedere, di tanto in tanto, al comitato FI di pronunciarsi su tutte le proposte di finanziamento o su alcune categorie di proposte di finanziamento.

    4. Spetta alla BEI sottoporre in tempo utile al comitato FI le questioni che richiedono l'approvazione o il parere del comitato stesso, come previsto ai paragrafi 1 e 2. Le proposte presentate per parere al comitato sono formulate conformemente ai pertinenti criteri e principi enunciati negli orientamenti operativi.

    5. La BEI e la Commissione cooperano strettamente e, se del caso, coordinano le rispettive operazioni. In particolare:

    (i) La BEI prepara o rivede insieme alla Commissione gli orientamenti per l'attuazione del Fondo investimenti di cui al paragrafo 2, lettera a);

    (ii) La BEI chiede il parere preliminare della Commissione sulle strategie d'investimento, sui programmi di attività e sui documenti di politica generale;

    (iii) nella fase di valutazione di un progetto, la BEI chiede il parere della Commissione sulla conformità dei progetti del settore pubblico o del settore finanziario rispetto alle strategie di cooperazione nazionali o regionali pertinenti o, se del caso, agli obiettivi generali del Fondo investimenti;

    (iv) nella fase di valutazione di un progetto, la BEI chiede inoltre l'accordo della Commissione su qualsiasi proposta di abbuono di interessi sottoposta al comitato FI, per quanto riguarda la conformità all'articolo 2, paragrafo 7, e all'articolo 4, paragrafo 2, dell'allegato II dell'accordo ACP-CE e ai criteri definiti negli orientamenti operativi del Fondo investimenti.

    Si considera che la Commissione abbia espresso parere favorevole o abbia approvato una proposta se non ha notificato un parere negativo al riguardo entro due settimane a decorrere dalla presentazione della proposta stessa. Per quanto riguarda i pareri sui progetti dei settori finanziario o pubblico e l'accordo sugli abbuoni di interessi, la Commissione può chiedere che la proposta finale di progetto le sia presentata, per parere o approvazione, due settimane prima di essere inviata al comitato FI.

    6. La BEI non procede a nessuna azione di cui al paragrafo 2 senza un parere favorevole del comitato FI.

    Se il comitato FI esprime un parere favorevole, la BEI decide in merito alla proposta secondo le proprie procedure. In particolare, la BEI può decidere di non dar seguito alla proposta in caso di mutate circostanze. La BEI informa periodicamente il comitato FI e la Commissione dei casi in cui decide di non dar seguito.

    Per i prestiti sulle risorse proprie e per gli investimenti del FI per i quali non è richiesto il parere del comitato FI, la BEI decide secondo le proprie procedure e, nel caso del Fondo, conformemente agli orientamenti e alle strategie di investimento approvati dal comitato FI.

    Se il comitato FI esprime un parere negativo su una proposta di concessione di un abbuono di interessi, la BEI può accordare il prestito in questione senza l'abbuono di interessi. La BEI informa periodicamente il comitato FI e la Commissione di tutti i casi in cui decide di procedere in tal modo.

    Alle condizioni stabilite negli orientamenti operativi e purché l'obiettivo essenziale del prestito o dell'investimento a titolo del Fondo investimenti rimanga immutato, la BEI può decidere di modificare i termini di un prestito o di un investimento a titolo del Fondo investimenti su cui il comitato FI abbia dato parere favorevole ai sensi del paragrafo 2 o di un prestito con abbuono di interessi su cui il suddetto comitato abbia dato parere favorevole. In particolare, la BEI può decidere di aumentare l'importo del prestito o dell'investimento a titolo del Fondo investimenti di un massimo del 20%.

    Un tale aumento può, per i progetti con abbuoni d'interessi di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) dell'allegato II dell'accordo ACP-CE, portare a un aumento proporzionale del valore dell'abbuono di interessi. La BEI informa periodicamente il comitato FI e la Commissione di tutti i casi in cui decide di procedere in tal modo. Per i progetti di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) dell'allegato II dell'accordo ACP-CE, ove sia richiesto un aumento del valore dell'abbuono il comitato FI deve esprimere un parere prima che la BEI possa concederlo.

    7. La BEI gestisce gli investimenti a titolo del Fondo investimenti e tutti i fondi detenuti in tale ambito conformemente agli obiettivi dell'accordo. In particolare, può far parte degli organi di gestione e di controllo delle persone giuridiche in cui il Fondo investe, e può impegnare e modificare i diritti detenuti a titolo del Fondo investimenti nonché dare il relativo scarico.

    TITOLO IV

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 12

    Obblighi relativi al controllo e alle relazioni riguardanti i progressi

    registrati nell'attuazione dell'assistenza del FES

    1. La Commissione e la BEI assicurano uno stretto coordinamento e una stretta collaborazione per la fornitura di assistenza comunitaria agli Stati ACP. La Commissione e la BEI controllano, ciascuna nell'ambito delle sue competenze, l'uso dell'assistenza del FES da parte dei beneficiari.

    2. La BEI informa periodicamente la Commissione sull'attuazione dei progetti finanziati con le risorse del 10° FES da essa amministrate, secondo le modalità esposte negli orientamenti per il funzionamento del Fondo investimenti.

    3. La Commissione esamina i progressi compiuti nell'attuazione del 10° FES e presenta al Consiglio una relazione annuale sull’attuazione e sui risultati nonché, ove possibile, sulle principali realizzazioni e sull'impatto dell’assistenza. La relazione viene trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. La relazione fornisce, per l’esercizio precedente, informazioni circa le misure finanziate, l’esito delle attività di monitoraggio e di valutazione, il coinvolgimento dei partner e l’esecuzione di impegni e pagamenti per paese, regione e settore di cooperazione. Valuta i risultati dell'assistenza utilizzando, per quanto possibile, indicatori specifici e misurabili del suo contributo al conseguimento degli obiettivi dell'accordo ACP-CE. Viene rivolta particolare attenzione ai settori sociali e ai progressi registrati verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio. Analogamente, la BEI fornisce al comitato FI informazioni sui progressi registrati verso il conseguimento degli obiettivi del Fondo investimenti. A norma dell'articolo 6 ter dell'allegato II dell'accordo ACP-CE, a metà e al termine del periodo di applicazione del 10° FES si procede a una valutazione congiunta dell’efficienza globale del Fondo investimenti.

    4. Nel 2010, la Commissione presenterà al Consiglio una proposta sulla valutazione dell'efficienza globale. Si valuteranno i risultati finanziari, segnatamente il grado di esecuzione degli impegni e dei pagamenti, e i risultati qualitativi, in particolare le realizzazioni e l'impatto, misurati in termini di progressi verso il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio.

    Articolo 13

    Valutazione

    1. La Commissione e la BEI valutano periodicamente, ciascuna nell'ambito delle sue competenze e collaborando, se del caso, con esperti degli Stati membri, l'esito dell'attuazione delle politiche e dei programmi geografici e tematici, i risultati delle politiche settoriali e l'efficacia della programmazione, all'occorrenza mediante valutazioni esterne, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi e di poter formulare raccomandazioni miranti al miglioramento degli interventi futuri. Si presta particolare attenzione alla coerenza della politica comunitaria di sviluppo, ai settori sociali e ai progressi registrati verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio.

    2. La Commissione invia per informazione le sue relazioni di valutazione nazionali e regionali al Parlamento europeo e al comitato del FES. Gli Stati membri possono richiedere che specifiche valutazioni vengano discusse nell’ambito del comitato del FES. Si tiene conto dei risultati della discussione in sede di concezione dei programmi e di assegnazione delle risorse.

    3. La Commissione coinvolge tutte le parti interessate, compresi gli organismi non pubblici, nella valutazione dell’assistenza comunitaria erogata.

    Articolo 14

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    Esso si applica durante lo stesso periodo dell'accordo interno.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    [1] GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

    [2] GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27.

    [3] GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

    [4] [...]

    [5] [...]

    [6] GU L 247 del 9.9.2006, pag. 22.

    [7] GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

    [8] GU L [...] del [...], pag. [...].

    [9] GU L [...] del [...], pag. [...].

    [10] GU L 156 del 18.6.2005, pag. 19.

    [11] GU L 247 del 9.9.2006, pag. 30.

    [12] GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

    [13] GU L [...] del [...], pag. [...].

    [14] GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

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