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Document 52006PC0598
Proposal for a Council Regulation on the import of certain steel products originating in Ukraine
Proposta di regolamento del Consiglio sull’importazione di determinati prodotti di acciaio originari dell’Ucraina
Proposta di regolamento del Consiglio sull’importazione di determinati prodotti di acciaio originari dell’Ucraina
/* COM/2006/0598 def. - ACC 2006/0191 */
Proposta di regolamento del Consiglio sull’importazione di determinati prodotti di acciaio originari dell’Ucraina /* COM/2006/0598 def. - ACC 2006/0191 */
IT Bruxelles, 17.10.2006 COM(2006) 598 definitivo 2006/0191 (ACC) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO sull’importazione di determinati prodotti di acciaio originari dell’Ucraina (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Contesto della proposta | 110 | Motivazione e obiettivi della propostaA norma dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra la Comunità e l’Ucraina il commercio di determinati prodotti di acciaio è disciplinato da un accordo tra le parti. | 120 | Contesto generaleL’accordo attuale, che scadrà il 31 dicembre 2006, fissa limiti quantitativi per l’importazione nella Comunità di determinati prodotti di acciaio. L’articolo 5, paragrafo 4 dell’accordo prevede che ciascuna delle parti possa richiedere consultazioni quando le licenze emesse dalle autorità competenti ucraine abbiano raggiunto quota 90%. Le autorità ucraine hanno informato i servizi della Commissione che la suddetta soglia del 90% è stata raggiunta per le categorie di prodotti SA1, SA3 e SB1 e hanno chiesto di tenere consultazioni. In seguito a queste ultime, le due parti hanno deciso di elevare i limiti quantitativi di 30000, 20000 e 2000 tonnellate rispettivamente. Per rendere disponibili il prima possibile tali quantità aggiuntive, si propone di ottenere l’aumento mediante una misura autonoma anziché attraverso il più lungo percorso di una rinegoziazione dell’accordo. | 130 | Disposizioni vigenti nel settore della propostaDecisione 2005/638/CE del Consiglio che adotta l’accordo (GU L 232 dell’8.9.2005, pag. 42) e il suo regolamento attuativo del Consiglio (CE) n. 1440/2005 (GU L 232 dell’8.9.2005, pag. 1). | 141 | Coerenza con altre politiche e obiettivi dell’UnioneNon pertinente. | Consultazione delle parti interessate e valutazione d’impatto | | Consultazione delle parti interessate | 211 | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno rispostoRiunioni coi soggetti interessati. | 212 | Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazioneTutte le risposte sono state positive. | | Ricorso al parere di esperti | 229 | Non c’è stato bisogno di consultare esperti esterni. | 230 | Valutazione d’impattoNon pertinente. | Elementi giuridici della proposta | 305 | Sintesi delle misure proposteIl presente regolamento del Consiglio fissa limiti quantitativi validi dalla sua entrata in vigore fino al 31 dicembre 2006. | 310 | Base giuridicaArticolo 133 del trattato che istituisce la CE. | 329 | Principio di sussidiarietàLa proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. | | Principio di proporzionalitàLa proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni di seguito esposte. | 331 | Le importazioni di prodotti di acciaio contemplate dal presente regolamento del Consiglio sono soggette a un contingente e a un’autorizzazione d’importazione. Gli importatori dell’UE presentano le richieste di autorizzazione d’importazione alle autorità competenti degli Stati membri, che rilasciano l’autorizzazione dopo aver accertato la conformità della documentazione presentata dal richiedente e verificato elettronicamente la disponibilità dei quantitativi richiesti attraverso una banca dati centrale. Il meccanismo di attuazione è stato predisposto in modo da ridurre al minimo il numero delle parti coinvolte. Si tratta quindi di un sistema piuttosto snello, che richiede interventi a pochissimi livelli e non coinvolge i servizi della Commissione. | 332 | Da diversi anni sono stati siglati accordi internazionali con lo stesso obiettivo e le stesse norme operative. Il fatto che nessuna delle parti interessate abbia chiesto modifiche conferma che gli operatori e le amministrazioni nazionali considerano il sistema ragionevolmente snello. | | Scelta dello strumento | 341 | Strumento proposto: Regolamento del Consiglio. | 342 | Altri mezzi non sarebbero adeguati per la ragione seguente:Lo strumento proposto è il solo atto a fissare limiti quantitativi. | Incidenza sul bilancio | 409 | La proposta non comporta alcuna incidenza sul bilancio. | E-2130 | | 2006/0191 (ACC) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO sull’importazione di determinati prodotti di acciaio originari dell’Ucraina IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) Il 29 luglio 2005 la Comunità europea e il governo dell’Ucraina hanno concluso un accordo sul commercio di determinati prodotti di acciaio [1] (in appresso “l’accordo”). Le misure d’attuazione necessarie sono state adottate dal regolamento (CE) n. 1440/2005 del Consiglio, del 12 luglio 2005, relativo alla gestione di determinate restrizioni all’importazione di determinati prodotti di acciaio dall’Ucraina e che abroga il regolamento (CE) n. 2266/2004 [2]. (2) Il regolamento (CE) n. 1440/2005 fissa limiti quantitativi per le importazioni nella Comunità. (3) Le autorità ucraine hanno indicato che, a partire dal settembre 2006, le licenze d’esportazione emesse per i gruppi di prodotti SA1, SA3 e SB1 hanno superato il 90% dei quantitativi disponibili e hanno richiesto che fossero tenute consultazioni, come previsto dall’accordo. In seguito a tali consultazioni, le parti hanno deciso un aumento dei limiti quantitativi per questi gruppi di prodotti relativamente all’anno 2006. (4) È importante che le quantità aggiuntive siano disponibili il prima possibile. La rinegoziazione dell’accordo e la sua successiva attuazione nella versione modificata richiederebbero troppo tempo, e per questo è preferibile ricorrere a una misura autonoma. (5) È preferibile che i mezzi di amministrazione del regime all’interno della Comunità siano identici a quelli adottati per l’attuazione dell’accordo. (6) Occorre garantire il controllo dell’origine dei prodotti in questione e l’instaurazione di metodi appropriati di cooperazione amministrativa. (7) I prodotti introdotti in una zona franca o importati in regime di deposito doganale, d’importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione) non vanno imputati sui limiti fissati per i prodotti in questione. (8) L’effettiva attuazione del presente regolamento richiede l’introduzione di un obbligo di ottenere una licenza d’importazione della Comunità per l’immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti in questione. (9) Per evitare che si superino detti limiti quantitativi, occorre definire una procedura di gestione che vieti alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare licenze d’importazione prima di aver ottenuto dalla Commissione la conferma che sono ancora disponibili quantitativi adeguati nell’ambito del limite quantitativo in questione. (10) In ragione della durata limitata del presente regolamento, è opportuno che lo stesso entri in vigore nel più breve tempo possibile, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Fatto salvo il disposto del regolamento (CE) n. 1440/2005 del Consiglio, l’importazione nella Comunità delle quantità aggiuntive dei prodotti di acciaio di cui all’allegato I originari dell’Ucraina è autorizzata fino a 52 000 tonnellate, come stabilito dall’allegato V. 2. I prodotti di acciaio sono suddivisi in gruppi di prodotti come indicato all’allegato I. 3. La classificazione dei prodotti di cui all’allegato I si basa sulla nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio [3]. 4. L’origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 viene determinata conformemente alle norme vigenti nella Comunità. Articolo 2 1. L’importazione nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all’allegato I originari dell’Ucraina è soggetta ai limiti quantitativi indicati all’allegato V. L’immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all’allegato I originari dell’Ucraina è subordinata alla presentazione di un certificato di origine, che figura all’allegato II, e di una licenza d’importazione rilasciati dalle autorità degli Stati membri conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 4. 2. Al fine di garantire che i quantitativi per i quali vengono rilasciate licenze d’importazione non superino in nessun momento i limiti quantitativi complessivi per ciascun gruppo di prodotti, le autorità competenti di cui all’allegato IV rilasciano licenze d’importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantità disponibili entro i limiti quantitativi per i gruppi di prodotti di acciaio corrispondenti al paese fornitore, per i quali l’importatore o gli importatori hanno presentato domanda alle suddette autorità. 3. Le importazioni autorizzate vengono imputate sui limiti quantitativi di cui all’allegato V. I prodotti si considerano spediti alla data in cui sono stati caricati, per l’esportazione, sul mezzo di trasporto. La spedizione deve avere luogo entro il 31 dicembre 2006. Articolo 3 1. I limiti quantitativi di cui all’allegato V non si applicano ai prodotti introdotti in una zona franca o in un deposito franco oppure importati in regime di deposito doganale, d’importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione). 2. Se i prodotti di cui al paragrafo 1 vengono successivamente immessi in libera pratica, tali e quali oppure previa lavorazione o trasformazione, si applica l’articolo 2, paragrafo 2 e i prodotti immessi in libera pratica vengono imputati sul limite quantitativo corrispondente fissato all’allegato V. Articolo 4 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, prima di rilasciare le licenze d’importazione le autorità competenti degli Stati membri di cui all’allegato IV notificano alla Commissione i quantitativi delle domande di licenze d’importazione, corredate dalle licenze d’esportazione originali, da esse ricevute. In risposta, la Commissione conferma se i quantitativi richiesti sono disponibili per l’importazione nell’ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri (secondo il criterio “chi arriva primo ha la precedenza”). 2. Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente in ogni caso il paese esportatore, il codice dei prodotti, i quantitativi da importare, il numero della licenza d’esportazione, l’anno contingentale e lo Stato membro in cui i prodotti sono destinati ad essere immessi in libera pratica. 3. Per quanto possibile, la Commissione conferma alle autorità l’intero quantitativo indicato nella richiesta notificata per ciascun gruppo di prodotti. 4. Le autorità competenti avvisano la Commissione subito dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità della licenza d’importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente trasferiti nei quantitativi restanti del limite quantitativo comunitario globale per ciascun gruppo di prodotti. 5. Le notifiche di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono comunicate per via elettronica nell’ambito della rete integrata appositamente creata, a meno che cause tecniche di forza maggiore non rendano necessario il ricorso momentaneo ad altri mezzi di comunicazione. 6. Le licenze d’importazione e i documenti equivalenti sono rilasciati conformemente agli articoli da 12 a 16. 7. Le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi annullamento di licenze d’importazione o di documenti equivalenti già rilasciati, nei casi in cui le corrispondenti licenze d’esportazione siano state revocate o annullate dalle autorità competenti ucraine. Tuttavia, se la Commissione o le autorità competenti di uno Stato membro sono state informate dalle autorità competenti ucraine della revoca o dell’annullamento di una licenza d’esportazione dopo che i relativi prodotti sono stati importati nella Comunità, i quantitativi in questione sono imputati sul limite quantitativo dell’anno durante il quale sono stati spediti i prodotti. Articolo 5 1. Quando la Commissione ha indicazioni del fatto che alcuni prodotti elencati all’allegato I originari dell’Ucraina sono stati trasbordati, deviati o importati in altro modo nella Comunità eludendo i limiti quantitativi di cui all’articolo 2 e che occorre procedere ai necessari adeguamenti, essa chiede l’avvio di consultazioni al fine di pervenire ad un accordo su un adeguamento equivalente dei limiti quantitativi corrispondenti. 2. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere all’Ucraina di prendere a titolo precauzionale le misure necessarie per garantire che gli adeguamenti dei limiti quantitativi concordati a seguito delle consultazioni possano essere operati. 3. Se la Comunità e l’Ucraina non trovano una soluzione soddisfacente e se la Commissione riscontra un’elusione debitamente comprovata, essa detrae dai limiti quantitativi un volume equivalente di prodotti originari dell’Ucraina. Articolo 6 1. Una licenza d’esportazione (emessa dalle autorità competenti ucraine) è necessaria per tutte le spedizioni di prodotti di acciaio soggetti ai limiti quantitativi di cui all’allegato V fino a concorrenza dei suddetti limiti. 2. L’originale della licenza d’esportazione deve essere presentato dall’importatore per il rilascio della licenza d’importazione di cui all’articolo 12. Articolo 7 1. La licenza d’esportazione per i limiti quantitativi è conforme al modello che figura all’allegato II e attesta, tra l’altro, che il quantitativo dei prodotti in questione è stato imputato sul limite quantitativo fissato per il gruppo di prodotti corrispondente. 2. Ciascuna licenza d’esportazione riguarda solo uno dei gruppi di prodotti elencati all’allegato I. Articolo 8 Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi fissati per l’anno in cui i prodotti oggetto della licenza d’esportazione sono stati spediti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3. Articolo 9 1. La licenza d’esportazione di cui all’articolo 6 può comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. La licenza d’esportazione e le relative copie e il certificato d’origine e le sue copie sono redatti in inglese. 2. Se i documenti di cui al paragrafo 1 sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi a inchiostro e in stampatello. 3. Le licenze d’esportazione o i documenti equivalenti devono misurare 210 x 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m². Ciascuna parte viene stampata su fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. 4. Le autorità competenti della Comunità accettano soltanto l’originale quale documento valido ai fini dell’importazione secondo le disposizioni del presente regolamento. 5. Ogni licenza d’esportazione o documento equivalente deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. 6. Detto numero di serie è composto dai seguenti elementi: - due lettere che identificano il paese esportatore: UA = Ucraina - due lettere che indicano lo Stato membro di destinazione: BE = Belgio CZ = Repubblica ceca DK = Danimarca DE = Germania EE = Estonia EL = Grecia ES = Spagna FR = Francia IE = Irlanda IT = Italia CY = Cipro LV = Lettonia LT = Lituania LU = Lussemburgo HU = Ungheria MT = Malta NL = Paesi Bassi AT = Austria PL = Polonia PT = Portogallo SI = Slovenia SK = Slovacchia FI = Finlandia SE = Svezia UK = Regno Unito - un numero di una cifra che indica l’anno contingentale, corrispondente all’ultima cifra dell’anno in questione, ad esempio ‘6’ per il 2006; - un numero di due cifre che indica l’ufficio di rilascio nel paese esportatore; - un numero di cinque cifre, da 00 001 a 99 999, assegnato allo Stato membro di destinazione. Articolo 10 La licenza d’esportazione può essere rilasciata dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferisce. In tal caso, essa dovrà recare la dicitura “issued retrospectively”. Articolo 11 In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza d’esportazione, l’esportatore può rivolgersi all’autorità competente che ha rilasciato il documento per ottenere un duplicato sulla base dei documenti d’esportazione in suo possesso. I duplicati delle licenze rilasciati in questo modo devono recare la dicitura “duplicate” e la data della licenza originale. Articolo 12 1. Nella misura in cui la Commissione ha confermato, a norma dell’articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo in questione, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano una licenza d’importazione entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui l’importatore ha presentato l’originale della licenza d’esportazione corrispondente. Ciò deve avvenire al più tardi il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza. Le licenze d’importazione vengono rilasciate dalle autorità competenti di uno Stato membro indipendentemente dallo Stato membro indicato sulla licenza d’esportazione a condizione che la Commissione abbia confermato, a norma dell’articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo corrispondente. 2. Le licenze d’importazione valgono per quattro mesi dalla data del rilascio. Su richiesta debitamente motivata dell’importatore, le autorità competenti di uno Stato membro possono prorogarne la validità di un ulteriore periodo non superiore a quattro mesi. 3. Le licenze d’importazione devono essere redatte utilizzando il modulo che figura all’allegato III e sono valide in tutto il territorio doganale della Comunità. 4. La dichiarazione dell’importatore o la sua richiesta di licenza d’importazione deve contenere: a) il nome e l’indirizzo completo dell’esportatore; b) il nome e l’indirizzo completo dell’importatore; c) la denominazione esatta delle merci e il o i codici TARIC; d) il paese di origine delle merci; e) il paese di provenienza; f) il gruppo di prodotti e il quantitativo dei prodotti in questione; g) il peso netto per ogni voce TARIC; h) il valore CIF dei prodotti alla frontiera comunitaria per ogni voce TARIC; i) se si tratta di prodotti di seconda scelta o declassati; j) se del caso, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d’acquisto; k) la data e il numero della licenza d’esportazione; l) qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi; m) la data e la firma dell’importatore. 5. Gli importatori non sono obbligati a importare in un’unica spedizione il quantitativo totale coperto da una licenza. Articolo 13 La validità delle licenze d’importazione rilasciate dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità delle licenze d’esportazione e ai quantitativi indicati nelle licenze d’esportazione rilasciate dalle autorità competenti ucraine in base alle quali sono state rilasciate le licenze d’importazione. Articolo 14 Le licenze d’importazione o i documenti equivalenti vengono rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, e senza discriminazioni, a qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, fatta salva l’osservanza delle altre condizioni imposte dalle norme vigenti. Articolo 15 1. Se la Commissione constata che i quantitativi totali oggetto delle licenze d’esportazione rilasciate dall’Ucraina per un determinato gruppo di prodotti superano il limite quantitativo fissato per detto gruppo di prodotti, alle autorità competenti degli Stati membri viene comunicato senza indugio di sospendere il rilascio delle licenze d’importazione. In tal caso, si avviano immediatamente consultazioni con la Commissione. 2. Le autorità competenti di uno Stato membro rifiutano di rilasciare licenze d’importazione per i prodotti originari dell’Ucraina non coperti da licenze d’esportazione rilasciate conformemente alle disposizioni degli articoli da 6 a 11. Articolo 16 1. I moduli utilizzati dalle autorità competenti degli Stati membri per il rilascio delle licenze d’importazione di cui all’articolo 12 devono essere conformi al modello di licenza d’importazione che figura all’allegato III. 2. I moduli delle licenze d’importazione e i loro estratti sono compilati in duplice copia; la prima, denominata “esemplare per il destinatario” e recante il n. 1, è rilasciata al richiedente; la seconda, denominata “esemplare per l’autorità competente” e recante il n. 2, viene conservata dall’autorità che ha rilasciato la licenza. Le autorità competenti possono aggiungere copie supplementari all’esemplare n. 2 per scopi amministrativi. 3. I moduli sono stampati su carta bianca non contenente pasta meccanica, per scrittura, di peso compreso tra 55 e 65 g/m². Il loro formato è di 210 × 297 mm; l’interlinea dattilografica è di 4,24 mm (un sesto di pollice); la disposizione dei moduli deve essere rigorosamente rispettata. Le due facce dell’esemplare n. 1, che costituisce la licenza propriamente detta, recano inoltre stampato un fondo arabescato che ne rivela qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. 4. Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli. Questi possono essere stampati anche da tipografie autorizzate dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare il riferimento a detto riconoscimento dello Stato membro. Su ogni modulo figurano il nome e l’indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l’identificazione. 5. Al momento del rilascio, le licenze d’importazione e i loro estratti recano un numero assegnato dalle autorità competenti dello Stato membro. Il numero della licenza d’importazione viene comunicato per via elettronica alla Commissione attraverso la rete integrata di cui all’articolo 4. 6. Le licenze e gli estratti sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale sono stati rilasciati. 7. Nella casella 10, le autorità competenti indicano il gruppo di prodotti di acciaio corrispondente. 8. Le sigle degli organismi di rilascio e delle autorità che procedono all’imputazione vengono applicate mediante timbro. Tuttavia, il timbro degli organismi emittenti può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute mediante perforazione o impronta sulla licenza. I quantitativi assegnati sono indicati dall’organismo di rilascio mediante un qualsiasi mezzo non falsificabile, in modo da rendere impossibile l’aggiunta di cifre o indicazioni. 9. Sul retro degli esemplari n. 1 e 2 figura un riquadro dove i quantitativi possono essere indicati dalle autorità doganali, una volta espletate le formalità d’importazione, o dalle autorità amministrative competenti all’atto del rilascio degli estratti. Se lo spazio riservato alle imputazioni sulle licenze o sui loro estratti risulta insufficiente, le autorità competenti possono allegare una o più pagine aggiuntive recanti le caselle previste sul retro degli esemplari n. 1 e 2 delle licenze o degli estratti. Le autorità che procedono all’imputazione devono apporre il timbro in modo che si trovi per metà sulla licenza o sull’estratto e per metà sulla pagina aggiuntiva. Se vi è più di una pagina aggiuntiva, deve essere apposto in modo analogo un altro timbro su ciascuna pagina e su quella precedente. 10. Le licenze d’importazione e gli estratti rilasciati, nonché le indicazioni e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro, hanno, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati, nonché delle indicazioni e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri. 11. In caso di assoluta necessità, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono richiedere la traduzione del contenuto delle licenze o degli estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali. Articolo 17 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica fino al 31 dicembre 2006. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO I SA Prodotti laminati piatti | | | | | | | | | | | | | SA1. (Arrotolati) | | SA3. (Altri prodotti laminati piatti) | | | | SB Prodotti lunghi | | | | | | | SB1. (Barre) | 7208 10 00 00 | | 7208 40 00 90 | | 7211 23 30 10 | | | 7208 25 00 00 | | 7208 53 90 00 | | 7211 23 30 91 | | 7207 19 80 10 | 7208 26 00 00 | | 7208 54 00 00 | | 7211 23 80 10 | | 7207 20 80 10 | 7208 27 00 00 | | 7208 90 00 10 | | 7211 23 80 91 | | | 7208 36 00 00 | | 7209 15 00 00 | | 7211 29 00 10 | | 7216 31 10 10 | 7208 37 00 10 | | 7209 16 10 00 | | 7211 90 00 11 | | 7216 31 10 90 | 7208 37 00 90 | | 7209 16 90 00 | | 7212 10 10 00 | | 7216 31 90 00 | 7208 38 00 10 | | 7209 17 10 00 | | 7212 10 90 11 | | 7216 32 11 00 | 7208 38 00 90 | | 7209 17 90 00 | | 7212 20 00 11 | | 7216 32 19 00 | 7208 39 00 10 | | 7209 18 10 00 | | 7212 30 00 11 | | 7216 32 91 00 | 7208 39 00 90 | | 7209 18 91 00 | | 7212 40 20 10 | | 7216 32 99 00 | | | 7209 18 99 00 | | 7212 40 20 91 | | 7216 33 10 00 | 7211 14 00 10 | | 7209 25 00 00 | | 7212 40 80 11 | | 7216 33 90 00 | 7211 19 00 10 | | 7209 26 10 00 | | 7212 50 20 11 | | | | | 7209 26 90 00 | | 7212 50 30 11 | | | 7219 11 00 00 | | 7209 27 10 00 | | 7212 50 40 11 | | | 7219 12 10 00 | | 7209 27 90 00 | | 7212 50 61 11 | | | 7219 12 90 00 | | 7209 28 10 00 | | 7212 50 69 11 | | | 7219 13 10 00 | | 7209 28 90 00 | | 7212 50 90 13 | | | 7219 13 90 00 | | 7209 90 00 10 | | 7212 60 00 11 | | | 7219 14 10 00 | | 7210 11 00 10 | | 7212 60 00 91 | | | 7219 14 90 00 | | 7210 12 20 10 | | 7219 21 10 00 | | | | | 7210 12 80 10 | | 7219 21 90 00 | | | 7225 20 00 10 | | 7210 20 00 10 | | 7219 22 10 00 | | | 7225 30 10 00 | | 7210 30 00 10 | | 7219 22 90 00 | | | 7225 30 90 00 | | 7210 41 00 10 | | 7219 23 00 00 | | | | | 7210 49 00 10 | | 7219 24 00 00 | | | | | 7210 50 00 10 | | 7219 31 00 00 | | | | | 7210 61 00 10 | | 7219 32 10 00 | | | | | 7210 69 00 10 | | 7219 32 90 00 | | | | | 7210 70 10 10 | | 7219 33 10 00 | | | | | 7210 70 80 10 | | 7219 33 90 00 | | | | | 7210 90 30 10 | | 7219 34 10 00 | | | | | 7210 90 40 10 | | 7219 34 90 00 | | | | | 7210 90 80 91 | | 7219 35 10 00 | | | | | 7211 14 00 90 | | 7219 35 90 00 | | | | | 7211 19 00 90 | | 7225 40 12 90 | | | | | 7211 23 20 10 | | 7225 40 90 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ALLEGATO II EXPORT LICENCE (1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (2) In the currency of the sale contract. | 1 Exporter (name, full address, country) | ORIGINAL | 2 No | | | 3 Year | 4 Product group | | | EXPORT LICENCE | | 5 Consignee (name, full address, country) | | | | | | | 6 Country of origin | 7 Country of destination | | 8 Place and date of shipment – means of transport | 9 Supplementary details | | 10 Description of goods – manufacturer | 11 TARIC code | 12 Quantity(1) | 13 Fob value(2) | | 14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the Product group shown in box No 4 by the provisions regulating trade in certain steel products with the European Community. | | 15 Competent authority (name, full address, country) | At …………………………………. on ……………………………………… (Signature) (Stamp) | EXPORT LICENCE (1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (2) In the currency of the sale contract. | 1 Exporter (name, full address, country) | COPY | 2 No | | | 3 Year | 4 Product group | | | EXPORT LICENCE | | 5 Consignee (name, full address, country) | | | | | | | 6 Country of origin | 7 Country of destination | | 8 Place and date of shipment – means of transport | 9 Supplementary details | | 10 Description of goods – manufacturer | 11 TARIC code | 12 Quantity(1) | 13 Fob value(2) | | 14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the Product group shown in box No 4 by the provisions regulating trade in certain steel products with the European Community. | | 15 Competent authority (name, full address, country) | At …………………………………. on ……………………………………… (Signature) (Stamp) | CERTIFICATE OF ORIGIN (1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (2) In the currency of the sale contract. | 1 Exporter (name, full address, country) | ORIGINAL | 2 No | | | 3 Year | 4 Product group | | | CERTIFICATE OF ORIGIN (for certain steel products) | | 5 Consignee (name, full address, country) | | | | | | | 6 Country of origin | 7 Country of destination | | 8 Place and date of shipment – means of transport | 9 Supplementary details | | 10 Description of goods – manufacturer | 11 CN code | 12 Quantity(1) | 13 Fob value(2) | | 14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community. | | 15 Competent authority (name, full address, country) | At …………………………………. on ……………………………………… (Signature) (Stamp) | CERTIFICATE OF ORIGIN (1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. (2) In the currency of the sale contract. | 1 Exporter (name, full address, country) | COPY | 2 No | | | 3 Year | 4 Product group | | | CERTIFICATE OF ORIGIN (for certain steel products) | | 5 Consignee (name, full address, country) | | | | | | | 6 Country of origin | 7 Country of destination | | 8 Place and date of shipment – means of transport | 9 Supplementary details | | 10 Description of goods – manufacturer | 11 CN code | 12 Quantity(1) | 13 Fob value(2) | | 14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community. | | 15 Competent authority (name, full address, country) | At …………………………………. on ……………………………………… (Signature) (Stamp) | ALLEGATO III Licenza d’importazione della Comunità europea 1 | 1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA) | 2. Numero di rilascio | Esemplare per il destinatario | | 3. Anno | | | 4. Autorità competente per il rilascio (denominazione, indirizzo e numero di telefono) | | 5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome e indirizzo completo) | 6. Paese di origine (e codice di geonomenclatura) | | | 7. Paese di provenienza (e codice di geonomenclatura) | 1 | | 8. Ultimo giorno di validità | | 9. Designazione delle merci | 10. Codice TARIC | | | 11. Quantità espressa in unità di misura del contingente | | | 12. Cauzione/garanzia (se del caso) | | 13. Indicazioni supplementari | | 14. Visto dell’autorità competente Data: …………………………………. (Firma) (timbro) | 15. IMPUTAZIONI Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata | 16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell’unità) | 19. Documento doganale (modello e numero) o numero d’estratto e data d’imputazione | 20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell’autorità d’imputazione | 17. In cifre | 18. In lettere per il quantitativo imputato | | | 1. | | | | 2. | | | | 1. | | | | 2. | | | | 1. | | | | 2. | | | | 1. | | | | 2. | | | | 1. | | | | 2. | | | | 1. | | | | 2. | | | | 1. | | | | 2. | | | | Indicare qui l’eventuale aggiunta. | Licenza d’importazione della Comunità europea 2 | 1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA) | 2. Numero di rilascio | Esemplare per l’autorità competente | | 3. Anno | | | 4. Autorità competente per il rilascio (denominazione, indirizzo e numero di telefono) | | 5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome e indirizzo completo) | 6. Paese di origine (e codice di geonomenclatura) | | | 7. Paese di provenienza (e codice di geonomenclatura) | 2 | | 8. Ultimo giorno di validità | | 9. Designazione delle merci | 10. Codice TARIC | | | 11. Quantità espressa in unità di misura del contingente | | | 12. Cauzione/garanzia (se del caso) | | 13. Indicazioni supplementari | | 14. Visto dell’autorità competente Data: …………………………………. (Firma) (timbro) | 15. IMPUTAZIONI Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata | 16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell’unità) | 19. Documento doganale (modello e numero) o numero d’estratto e data d’imputazione | 20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell’autorità d’imputazione | 17. In cifre | 18. In lettere per il quantitativo imputato | | | 1. | | | | 2. | | | | 1. | | | | 2. | | | | 1. | | | | 2. | | | | 1. | | | | 2. | | | | 1. | | | | 2. | | | | 1. | | | | 2. | | | | 1. | | | | 2. | | | | Indicare qui l’eventuale aggiunta. | ALLEGATO IV LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES LISTE DES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI VALSTU KOMPETENTO IESTAŽU SARAKSTS ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES LISTA WLAŒCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER BELGIQUE/BELGIËService public Fédéral Economie, P.M.E., ClassesMoyennes & EnergieAdministration du potentiel économiqueService LicencesRue de Louvain 44B-1000 BruxellesFax: +32-2-5486570 | EESTI Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Harju 11 EE-15072 Tallinn Fax: + 372-6313 660 | Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O.,Middenstand & EnergieBestuur Economisch PotentieelDienst VergunningenLeuvenseweg 44B-1000 BrusselFax: +32-2-5486570 | ΕΛΛΑΣΥπουργείο Οικονομίας & ΟικονομικώνΔιεύθυνση Διεθνών Οικονομικών ΡοώνΚορνάρου 1GR-105 63 ΑθήναFax : + 301-328 60 94 | ČESKÁ REPUBLIKAMinisterstvo průmyslu a obchoduLicenční správaNa Františku 32CZ-110 15 Praha 1Fax: + 420-22421 21 33 | ESPAÑAMinisterio de Industria, Turismo y ComercioSecretaría General de Comercio ExteriorSubdirección General de Comercio Exterior de Productos IndustrialesPaseo de la Castellana 162E- 28046 MadridFax: + 34-91-349 38 31 | DANMARKErhvervs- og BoligstyrelsenØkonomi- og ErhvervsministerietVejlsøvej 29DK-8600 SilkeborgFax: + 45-35-46 64 01 | FRANCEMinistère de l'Economie des Finances et de l'IndustrieDirection Générale des EntreprisesSous-direction des Biens de ConsommationBureau Textile-ImportationsLe Bervil, 12 rue VilliotF-75572 Paris Cedex 12Fax: + 33-1- 53 44 91 81 | DEUTSCHLANDBundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, (BAFA)- Referat 421Frankfurter Strasse 29-35D-65760 EschbornFax: + 49-6196 90 88 00 | IRELANDDepartment of Enterprise, Trade and EmploymentImport/ Export Licensing, Block CEarlsfort CentreHatch StreetIE-Dublin 2Fax: + 353-1-631 25 62 | ITALIAMinistero delle Attivita ProduttiveDirezione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambiViale America 341I-00144 RomaFax: +39-6-59 93 22 35 / 59 93 26 36 | ÖSTERREICHBundesministerium für Wirtschaft und ArbeitAussenwirtschaftsadministrationAbteilung C2/2Stubenring 1A-1011 WienFax: + 43-1-7 11 00/ 83 86 | KYPROSΥπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Υπηρεσία Εμπορίου Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ.6 CY-1421 Λευκωσία Φαξ: + 357-22-37 51 20 | POLSKA Ministerstwo Gospodarki, Pracy i PolitykiSpołecznej Plac Trzech Krzyży 3/5 PL- 00-507 Warszawa Fax: + 48-22-693 40 21 / 693 40 22 | LATVIJA Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija Brīvības iela 55 LV – 1519 Rīga Fax: + 371-728 08 82 | PORTUGALMinistério das FinançasDirecção Geral das Alfândegas e dos ImpostosEspeciais sobre o ConsumoRua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega deLisboaPT- 1140-060 Lisboa Fax: + 351-218 814 261 | LIETUVALietuvos Respublikos ūkio ministerijaPrekybos departamentasGedimino pr. 38/2LT- 01104 VilniusFax: + 370-5-26 23 974 | SLOVENIJAMinistrstvo za gospodarstvoDirektorat za ekonomsk odnose s tujinoKotnikova 5SI-1000 LjubljanaFax: + 386-1-400 36 11 | LUXEMBOURGMinistère de l’Economie et du Commerce extérieurOffice des licencesBP 113L-2011 LuxembourgFax: + 352-46 61 38 | SLOVENSKÁ REPUBLIKAMinisterstvo hospodárstva SROdbor licenciíMierová 19SK-827 15 Bratislava 212Fax: + 421-2-43 42 39 19 | MAGYARORSZÁG Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Margit krt. 85. HU-1024 BudapestFax: + 36-1-336 73 02 | SUOMI/FINLANDTullihallitusPL 512FI-00101 HelsinkiTelekopio: + 358-20-492 28 52 | MALTAServizzi ta' KummerċDiviżjoni għall -KummerċLascarisMT-Valletta CMR02Fax: + 356-21-23 19 19 | SVERIGEKommerskollegiumBox 6803S-11386 StockholmFax: + 46-8-30 67 59 | NEDERLANDBelastingdienst/Douane centrale dienst voor in- enuitvoerPostbus 30003, Engelse Kamp 2NL-9700 RD GroningenFax : + 31-50-52 32 210 | UNITED KINGDOMDepartment of Trade and IndustryImport Licensing BranchQueensway House - West PrecinctBillinghamUK-TS23 2NFFax: + 44-1642-36 42 69 | ALLEGATO V LIMITI QUANTITATIVI (in tonnellate) Prodotti | Anno 2006 | | | SA. Prodotti laminati piatti | | SA1. Arrotolati | 30 000 | SA3. Altri prodotti laminati piatti | 20 000 | SB. Prodotti lunghi | | SB1. Barre | 2 000 | CALENDARIO Il regolamento del Consiglio dev’essere pubblicato il prima possibile. [1] GU L 232 dell’8.9.2005, pag. 43. [2] GU L 232 dell’8.9.2005, pag. 1. [3] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. --------------------------------------------------