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Document 52006PC0458
Proposal for a Council Decision establishing the European Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy and conferring advantages upon it
Proposta di decisione del Consiglio che istituisce l’Impresa Comune europea per ITER e lo Sviluppo dell’Energia da Fusione e le conferisce dei vantaggi
Proposta di decisione del Consiglio che istituisce l’Impresa Comune europea per ITER e lo Sviluppo dell’Energia da Fusione e le conferisce dei vantaggi
/* COM/2006/0458 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 14.8.2006 COM(2006) 458 definitivo Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che istituisce l’Impresa Comune europea per ITER e lo Sviluppo dell’Energia da Fusione e le conferisce dei vantaggi (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA 1.1. Motivazione e obiettivi della proposta L’obiettivo della presenta proposta è di costituire, con decisione del Consiglio a norma dell’articolo 49 del trattato Euratom, un’Impresa Comune mediante la quale Euratom fornirebbe il proprio contributo al proposto Progetto internazionale ITER di ricerca in materia di fusione e alle specifiche attività di ricerca che vi sono connesse. Con decisione del 16 novembre 2000, il Consiglio ha incaricato la Commissione di condurre in ambito internazionale i negoziati finalizzati alla preparazione congiunta della futura costituzione di dell’Entità Legale ITER per la costruzione e l’esercizio di ITER, qualora e quando verrà presa una decisione in tal senso. Al riguardo, il Consiglio ha adottato le sue conclusioni nel novembre 2003, nelle quali “ autorizza la Commissione a presentare la candidatura di Cadarache (Francia) quale sito europeo. Il Consiglio ha inoltre deciso all’unanimità che il soggetto giuridico europeo ITER abbia sede in Spagna… ”[1] Con decisione del Consiglio del 26 novembre 2004[2], che modifica le direttive di negoziato del 16 novembre 2000, la realizzazione del Progetto ITER in Europa nel quadro dell’ “Approccio Allargato” per l’energia da fusione è stata individuata come l’elemento principale delle attività di ricerca che saranno condotte nel settore della fusione nell’ambito dei Programmi Quadro di ricerca Euratom. Nel giugno 2005 i partner[3] nel negoziato hanno raggiunto un consenso sulla costruzione del Progetto ITER in Europa. L’accordo internazionale proposto per l’istituzione dell’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del Progetto ITER (in appresso “Accordo ITER” e “Organizzazione ITER”), è stato siglato il 24 maggio 2006[4] e sottoposto al Consiglio, per approvazione, a norma dell’articolo 101 del trattato Euratom. In base ai termini dell’Accordo ITER proposto, ad Euratom spetteranno, tra l’altro, i seguenti obblighi: - istituire una “Agenzia Interna” mediante la quale Euratom apporterà all’Organizzazione ITER contributi finanziari e in natura, comprese le risorse umane; - sostenere i preparativi per il sito destinato al Progetto ITER, come prevedono le particolari responsabilità spettanti ad Euratom in qualità di parte ospitante. Inoltre, Euratom apporterà contributi in natura e finanziari per le attività connesse all’ “Approccio Allargato” che saranno condotte in Giappone, inizialmente sulla base di un accordo bilaterale concluso a tal fine. Con decisione del 30 settembre 2002[5], il Consiglio ha adottato un programma specifico (Euratom) per il sesto Programma Quadro (2002-2006), nel quale si riconosce che “ Una volta presa la decisione di procedere con il progetto, occorreranno […] cambiamenti organizzativi, in particolare per gestire congiuntamente il contributo europeo a ITER .” In considerazione dell’estensione e della portata degli impegni che Euratom dovrà soddisfare, in particolare l’obbligo di fornire alla futura Organizzazione ITER componenti di alta tecnologia conformi alle specifiche e nei tempi previsti per il progetto e di condurre le corrispondenti attività di ricerca e sviluppo, occorre creare un’entità dotata di personalità giuridica in grado di lavorare in modo flessibile e di reagire rapidamente, alla stregua di una struttura imprenditoriale. Nella sua comunicazione del 28 febbraio 2003 al Consiglio[6] la Commissione ha riferito sullo stato dei negoziati ITER, inclusa la struttura prevista per la gestione del contributo europeo all’Organizzazione ITER. In esito a una consultazione con i partner, è stato ritenuto opportuno costituire un soggetto giuridico che rivesta la forma di un’Impresa Comune ai sensi degli articoli da 45 a 51, Capo 5 del Titolo II del trattato Euratom. Nelle sue proposte[7] di settimo Programma Quadro per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007 al 2011), e del corrispondente Programma Specifico[8] (in appresso “7PQ” e “7PS”), la Commissione ha proposto di costituire un’entità legale che rivesta la forma di un’Impresa Comune e ha previsto la dotazione finanziaria necessaria a tal fine. L’impresa comune proposta, denominata “Impresa Comune europea per ITER e lo Sviluppo dell’Energia da Fusione”, rappresenta lo strumento più efficace che permette ad Euratom di apportare il proprio contributo all’Organizzazione ITER, alle attività connesse all’Approccio Allargato e, a più lungo termine, per preparare la costruzione del reattore sperimentale di dimostrazione (DEMO) e i relativi impianti, incluso l’Impianto Internazionale di Irraggiamento dei Materiali per la Fusione (IFMIF). 1.2. Contesto generale A fronte della crescente domanda di energia a livello mondiale e dei rischi economici, politici e ambientali associati alla continua dipendenza dai combustibili fossili, l’energia da fusione può contribuire in modo significativo alla realizzazione di un sistema di approvvigionamento energetico differenziato, sostenibile e sicuro nell’arco di pochi decenni da ora. Intensi sforzi sono stati fatti nel tentativo di sfruttare il potenziale della fusione e considerevoli progressi sono stati registrati in questo senso. L’Europa ha conseguito una posizione all’avanguardia, soprattutto grazie all’integrazione dei programmi nazionali relativi alla fusione in un unico programma di ricerca coordinata a livello di Euratom, che ha portato in particolare alla costruzione e all’esercizio, tramite un’impresa comune istituita ai sensi del trattato Euratom, del Joint European Torus, o JET, il maggiore impianto mondiale per l’energia da fusione. L’obiettivo a lungo termine del programma europeo sulla fusione è la realizzazione congiunta di reattori di dimostrazione economicamente validi. Tale strategia comporta, quale priorità assoluta, la costruzione e l’esercizio di ITER (“ la via ”), un impianto sperimentale di grandi dimensioni inteso a dimostrare la fattibilità scientifica e tecnologica della fusione come fonte di energia su larga scala con caratteristiche favorevoli sotto il profilo della sicurezza e della protezione dell’ambiente. In considerazione della sua ampiezza e delle sfide scientifiche e tecniche che rappresenta, il Progetto ITER è stato condotto, nel corso degli ultimi diciassette anni, mediante una collaborazione internazionale. Al termine della fase di progettazione, dal 1992 al 2001 sono state condotte le Attività riguardanti il Progetto di Ingegneria di ITER (EDA) sulla base di un accordo intergovernativo, sotto l’egida dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica[9]. Al completamento delle attività EDA, e a seguito di approfondite valutazioni scientifiche, tecnologiche ed economiche realizzate a livello nazionale dalle Parti dell’accordo[10], il Consiglio di ITER ha concluso che gli obiettivi erano stati pienamente raggiunti e ha raccomandato alle Parti di adottare le misure necessarie per realizzare congiuntamente ITER come prossima fase dello sviluppo della fusione quale fonte di energia per fini pacifici[11]. Dal 2001 sono in corso negoziati finalizzati a un accordo internazionale sulla realizzazione congiunta del Progetto ITER. Ai quattro iniziali partecipanti alla collaborazione (Euratom, Giappone, Federazione russa e Stati Uniti) si sono aggiunte Cina, Corea e India, vale a dire oltre la metà della popolazione mondiale. In connessione con i negoziati relativi a ITER, le Parti hanno anche preso in esame le attività congiunte complementari di ricerca sulla fusione, nell’ambito di un “Approccio Allargato” volto alla realizzazione rapida dell’energia da fusione. I vantaggi di tale approccio sono stati menzionati nelle conclusioni del Consiglio del 24 settembre 2004[12] e, con decisione del Consiglio del 26 novembre 2004[13], la Commissione è stata autorizzata ad includere negli accordi relativi ai finanziamenti e alla condivisione dei costi per la costruzione di ITER la partecipazione europea alle attività internazionali di ricerca di collaborazione nell’ambito di un Approccio Allargato volto alla realizzazione dell’energia da fusione. In questo contesto, Euratom si è offerta di partecipare a molti progetti di ricerca di interesse reciproco in materia di fusione, nell’ambito del partenariato privilegiato che si sta instaurando con il Giappone, secondo un calendario compatibile con la fase di costruzione del Progetto ITER. A motivo del consenso raggiunto nel giugno 2005 tra le Parti sulla costruzione di ITER in Europa (Cadarache, Francia) e dell’imminente conclusione dell’Accordo ITER, tutte le parti future hanno l’obbligo di istituire “Agenzie Interne” mediante le quali trasmetteranno i contributi richiesti all’Organizzazione ITER. Al contempo, la Commissione ha portato a termine i negoziati su un accordo tra Giappone e Euratom volto ad istituire un quadro giuridico per le attività che rientrano nell’Approccio Allargato. Secondo i termini dell’accordo, l’Agenzia Interna Euratom per ITER dovrebbe adempiere agli impegni connessi con l’Approccio Allargato che incombono a Euratom. Per conseguire la massima sinergia, si ritiene opportuno che l’Agenzia Interna di Euratom per ITER sia anche incaricata delle attività propedeutiche alla costruzione di DEMO e degli impianti associati, in particolare l’IFMIF. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D’IMPATTO Ai sensi dell’articolo 46 del trattato Euratom, la Commissione ha condotto un’indagine approfondita con il coinvolgimento di tutte le parti interessate, compreso il CCE-FU[14] e le Associazioni[15]. Sulla base dell’esperienza acquisita nell’integrazione delle attività relative alla fusione in Europa, in particolare il JET, nel 2001 è stato avviato un ampio dibattito[16]. Il CCE-FU, in particolare, ha istituito gruppi ad hoc incaricati di esaminare la questione in modo approfondito e ha messo in luce la necessità di creare un nuovo soggetto giuridico il cui ambito di applicazione comprenda ITER, le attività che rientrano nell’Approccio Allargato e i preparativi per la costruzione di DEMO[17]. Ai fini delle proposte riguardanti il 7PQ, la Commissione ha effettuato un’analisi di impatto approfondita basata sui contributi delle parti interessate, valutazioni interne e esterne e altri studi, così come sui contributi di riconosciuti esperti europei in materia di valutazione e di analisi di impatto[18]. In questo contesto, è stata esaminata l’importanza delle ricerche sulla fusione e di ITER e si è sottolineato che l’attuazione di un programma di fusione europeo pienamente integrato costituisce un modello per lo Spazio europeo della ricerca (SER). Il programma europeo relativo alla fusione è fonte di circa 2000 pubblicazioni scientifiche all’anno, sostiene la formazione avanzata dei ricercatori nell’ambito di 4-5 università estive e seminari all’anno, genera innovazione, trasferimenti di tecnologie e spin-offs nonché lo sviluppo di tecnologie avanzate, grazie a molteplici contatti con le imprese[19]. Inoltre, l’avanguardia dell’UE in questo settore rafforza la competitività industriale nelle tecnologie associate (ad esempio, i magneti superconduttori). Secondo la valutazione d’impatto del 7PQ gli investimenti nella ricerca, compresa la fusione, a livello europeo creano una massa critica di risorse, permettono la condivisione di conoscenze e di impianti tra molti paesi, stimolano la diffusione dei risultati e costituiscono un meccanismo più efficiente per la ricerca. Il programma ha anche importanti ripercussioni, soprattutto a lungo termine, a motivo degli effetti moltiplicatori sull’economia. La costruzione e l’esercizio di ITER in Europa porteranno anche considerevoli benefici industriali e economici diretti che aumenteranno la competitività e rafforzeranno l’industria. A seguito dell’analisi di impatto la Commissione ha espresso parere favorevole sulla proposta riguardante la costituzione di un’Impresa Comune per l’adempimento degli obblighi incombenti a Euratom nei confronti dell’Organizzazione ITER e delle attività che rientrano nell’Approccio Allargato e dei preparativi per la costruzione dell’impianto DEMO, che si conforma all’obiettivo di lungo termine del programma europeo di ricerca nel settore della fusione e del rafforzamento della competitività industriale. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA - Sintesi dell’azione proposta L’Accordo ITER fa obbligo ad Euratom di istituire un’Agenzia Interna intesa ad apportare il suo contributo all’Organizzazione ITER. A parte la gestione diretta del contributo da parte della Commissione stessa, opzione che non sarebbe opportuna per un progetto di tale ampiezza e tale complessità tecnica, l’unico strumento giuridico previsto dal trattato Euratom è la costituzione di un’Impresa Comune sulla base degli articoli da 45 a 51, Capo 5, Titolo II, del trattato Euratom. L’Impresa Comune JET, costituita in applicazione delle stesse disposizioni del trattato, ha comprovato l’efficacia di questo strumento giuridico. Sulla base di tale esperienza, la Commissione ha pertanto proposto di istituire un’Impresa Comune che assumerà gli obblighi di Euratom nei confronti dell’Organizzazione ITER e delle attività che rientrano nell’Approccio Allargato e i preparativi per la costruzione dell’impianto DEMO. Inoltre, la Commissione propone di accordare all’Impresa Comune i vantaggi previsti dall’allegato III del trattato. - Base giuridica Il trattato Euratom dispone all’articolo 45 del Capo 5, Titolo II, che “ le imprese che rivestono fondamentale importanza per lo sviluppo dell’industria nucleare nella Comunità possono essere costituite in imprese comuni (...)”. Dato che l’Impresa Comune svolgerà un ruolo centrale nel mantenimento della posizione strategica dell’Europa nel settore della ricerca sulla fusione, sono evidenti le ragioni che giustificano il ricorso alle disposizioni di questo Capo. Con il progetto JET, la Comunità ha acquisito un’esperienza approfondita in materia di creazione, esercizio e scioglimento di un’Impresa Comune. La Commissione ha effettuato un sondaggio in proposito ed esprime parere favorevole su tale corso d’azione. 4. INCIDENZA DI BILANCIO La scheda finanziaria legislativa allegata alla presente decisione illustra le implicazioni relative al bilancio e alle risorse umane e amministrative, fornendo al contempo cifre indicative per il periodo 2007-2016 e oltre. I contributi dei membri sono definiti nell’articolo 12 dello Statuto e nel relativo Allegato II, il quale delinea un quadro generale che sarà precisato nei dettagli dal Regolamento finanziario dell’Impresa Comune. 5. MISURE PREPARATORIE Oltre all’articolo 51 del trattato Euratom, e prima dell’adozione dello Statuto da parte del Consiglio, la Commissione adotterà misure preparatorie per garantire che l’Impresa Comune possa avviare le sue attività in tempi brevi e tenere così fede agli impegni politici e giuridici che discendono dall’Accordo ITER. Dette misure comprendono in particolare le seguenti: - avviare le procedure di assunzione del personale, fatta salva la costituzione dell’organizzazione e la disponibilità di bilancio, affinché possa assumere le funzioni quanto prima dopo la formale costituzione dell’Impresa Comune; - prendere tutte le disposizioni necessarie per l’elaborazione dei progetti di documenti, in particolare il Regolamento finanziario, il regolamento interno, il piano del progetto, le norme relative alla proprietà intellettuale, ecc.; - prendere tutte le disposizioni necessarie perché l’Impresa Comune sia operativa fin dal primo giorno, in particolare la preparazione delle procedure relative agli appalti pubblici, l’attuazione dei sistemi logistici, ecc. 6. ESPOSIZIONE DETTAGLIATA DELLA PROPOSTA Conformemente alle conclusioni del Consiglio del novembre 2003 e alle successive decisioni delle autorità spagnole, l’articolo 1 dello Statuto definisce il nome dell’Impresa Comune e ne stabilisce la sede a Barcellona, Spagna. Oltre ad Euratom, i membri dell’Impresa Comune saranno gli Stati membri dell’Unione europea e i paesi terzi associati che hanno concluso un accordo di cooperazione con Euratom nel settore della fusione e hanno espresso il desiderio di diventare membri dell’Impresa Comune. Gli obiettivi e le attività dell’Impresa Comune sono fissati agli articoli 2 e 3, rispettivamente, dello Statuto e sono conformi all’analisi effettuata dalla Commissione. Assoluta priorità riveste il conseguimento degli obiettivi connessi al ruolo dell’Impresa Comune in qualità di Agenzia Interna di Euratom per ITER. Il programma delle attività preparatorie per DEMO dovrebbe essere sviluppato in modo graduale. Poco prima del completamento della fase di costruzione di ITER (8-10 anni) sarà effettuata una valutazione dei progressi dei lavori dell’Impresa Comune rispetto ai suoi obiettivi. In funzione del risultato della valutazione, potrà essere proposta una modifica degli obiettivi e delle attività, ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto dell’impresa. L’articolo 4 dello Statuto sancisce la personalità giuridica dell’Impresa Comune ai sensi dell’articolo 49 del trattato. Ciò è indispensabile affinché l’Impresa Comune abbia facoltà di stipulare contratti e eseguire i diversi compiti che le sono affidati in modo efficace, alla stregua di una struttura imprenditoriale. Gli organi dell’Impresa Comune sono definiti all’articolo 5 dello Statuto: il Consiglio di direzione e il Direttore, quest’ultimo assistito da un Comitato esecutivo. Ciascun membro è rappresentato in seno al Consiglio di direzione da due membri, per permettere la partecipazione di esperti scientifici e tecnici. Le attività del Consiglio vanno dalla nomina del Direttore all’approvazione dei programmi di lavoro e dei rispettivi bilanci. I diritti di voto dei membri del Consiglio di direzione sono ripartiti come definito nell’allegato I dello Statuto, sulla base del sistema utilizzato per EFDA[20]. I diritti di voto dei nuovi membri saranno decisi dal Consiglio di direzione, in considerazione degli accordi di cooperazione stipulati con Euratom. Non sarà pertanto necessario modificare lo Statuto a ogni nuova adesione, come avveniva nel caso dell’impianto JET. I membri del Comitato esecutivo sono designati collettivamente dal Consiglio di direzione fra personalità di indiscussa levatura (articolo 7). Il Comitato esecutivo dovrà riunirsi frequentemente e il suo compito principale sarà l’approvazione dei contratti. Affinché possa lavorare efficacemente, il Comitato esecutivo comprenderà 13 membri, di cui almeno la metà sarà sostituita ogni due anni, in considerazione della natura delicata dei compiti svolti. A motivo degli obblighi giuridici di Euratom che saranno adempiuti dall’Impresa Comune, nonché del volume e della proporzione del finanziamento comunitario, le decisioni prese a maggioranza dal Consiglio di direzione e dal Comitato esecutivo saranno valide soltanto se includono i voti di Euratom (articoli 6 e 7). Il Consiglio di direzione adotterà le misure appropriate e definirà le norme atte a garantire una congrua gestione dei potenziali conflitti di interesse. Queste misure saranno anche applicate dal Comitato esecutivo e dal Consiglio di programma scientifico. Il Direttore, il cui ruolo è descritto all’articolo 8 dello Statuto, è il massimo responsabile della gestione delle attività correnti nonché il rappresentante legale dell’Impresa Comune. Firma tutti i contratti a nome dell’Impresa Comune e stipula i contratti di lavoro con il personale. Il Direttore assume molteplici obblighi e responsabilità. Ai fini di consulenza sui programmi di lavoro descritti all’articolo 11 e per vigilare sulla complementarità scientifica e tecnica con le altre attività condotte nel programma Euratom sulla fusione (EDFA e le Associazioni, ad esempio), l’articolo 9 prevede la costituzione di uno o più Consigli di programma scientifico i cui membri sono designati dal Consiglio di direzione. Il personale sarà impiegato conformemente alle norme e ai regolamenti applicabili ai funzionari e altri agenti delle Comunità europee (articolo 10). In questo, il presente progetto si differenzia dalla situazione di JET, in cui l’esistenza di due categorie di personale ha dato origine a ricorsi contro la Commissione. Inoltre, tali condizioni di lavoro permetteranno all’Impresa Comune di attirare personale scientifico, tecnico e amministrativo del necessario elevato livello. I principi fondamentali applicabili alle risorse sono enunciati all’articolo 12 dello Statuto. Sono previsti contributi finanziari e in natura da parte dei membri alle risorse dell’Impresa Comune. Benché Euratom apporti la maggior parte dei contributi alle risorse, gli altri membri saranno tenuti a versare una modesta quota di associazione. La somma di questi contributi annuali non supererà il 10% dei costi amministrativi dell’Impresa Comune e sarà calcolata sulla base di una partecipazione proporzionale di ciascun membro al programma Euratom sulla fusione, come descritto nell’allegato II. A motivo del carattere specializzato delle sue attività, l’Impresa Comune deve disporre di un proprio Regolamento finanziario e di distinte modalità di applicazione, per poter operare alla stregua di una struttura imprenditoriale e, al contempo, adottare misure e salvaguardie per garantire una sana gestione finanziaria e proteggere gli interessi della Comunità. Disposizioni saranno adottate per permettere l’aggiudicazione degli appalti sulla base di gare di appalto e di contratti di condivisione dei costi. Il Regolamento finanziario sarà adottato dal Comitato esecutivo, in accordo con la Commissione, secondo i principi enunciati all’allegato III dello Statuto. I meccanismi di controllo e di sorveglianza descritti all’articolo 15 e all’allegato III comprendono in particolare: la costituzione di un’unità di audit interno che risponde al Direttore, il ruolo della Corte dei conti per l’esame dei conti, e le misure atte a facilitare le indagini interne condotte dall’OLAF. La possibilità, per nuovi membri, di aderire all’impresa, ai sensi dell’articolo 16 dello Statuto, discende dalla loro adesione ad Euratom o dalla loro qualità di paesi terzi associati che hanno concluso un accordo di cooperazione con l’Euratom nel settore della fusione nucleare controllata e hanno espresso il desiderio di diventare membri dell’Impresa Comune. L’articolo 17 fissa la durata dell’Impresa Comune a 35 anni, periodo che corrisponde alla durata prevista per la costruzione e l’esercizio di ITER così come per l’approccio “di corsia preferenziale” verso la fusione, che mira a raggiungere una produzione di elettricità su grande scala entro tempi ragionevoli. Questo periodo può essere prolungato in applicazione della procedura definita all’articolo 21 dello Statuto. La Spagna, come paese ospitante dell’Impresa Comune, fornirà sede e sostegno, oltre ai vantaggi enunciati nell’allegato III del trattato che saranno oggetto di un accordo distinto tra l’Impresa Comune e la Spagna (articolo 18). Gli altri articoli dello Statuto concernono lo scioglimento dell’Impresa Comune, la proprietà e il conferimento dei diritti, le modifiche dello Statuto e le modalità di composizione delle controversie. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che istituisce l’Impresa Comune europea per ITER e lo Sviluppo dell’Energia da Fusione e le conferisce dei vantaggi IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, Visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare gli articoli da 45 a 49, Vista la proposta della Commissione[21], considerando quanto segue: (1) Grazie ad un costante sostegno, forte e coordinato, dei programmi di ricerca e formazione della Comunità economica europea dell’energia atomica (“Euratom”) così come dello sviluppo delle conoscenze e del capitale umano nei laboratori nazionali che operano nel campo della fusione, la Comunità ha creato un programma unitario e pienamente integrato di ricerca nel settore della fusione che ha assunto un ruolo di preminenza internazionale nello sviluppo della fusione come fonte di energia potenzialmente illimitata, sicura, sostenibile, ecologicamente responsabile e economicamente valida. (2) L’avvio del progetto JET (Joint European Torus) di ricerca sulla fusione nel 1978[22], che ha conseguito o superato tutti i suoi obiettivi, dimostrando in particolare che enormi quantità di energia possono essere liberate dalla fusione in modo controllato, e che ha fatto registrare record mondiali in termini tanto di potenza che di energia generata dalla fusione, ha dato prova del valore aggiunto derivante dalla messa in comune di risorse e competenze a livello comunitario sotto forma di un’Impresa Comune. (3) La Comunità ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo di un progetto internazionale che rappresenta una nuova tappa nel settore della fusione: il Progetto ITER che è stato avviato nel 1988 mediante le attività di progettazione di massima[23], è continuato nel 1992 con le attività di progettazione ingegneristica[24], prolungate di tre anni nel 1998[25] e seguite nel 1994 da un secondo accordo[26] che nel 2001 ha prodotto un progetto dettagliato completo e pienamente integrato[27] per un impianto sperimentale inteso a dimostrare la fattibilità della fusione come fonte di energia da cui la Comunità potrebbe trarre importanti vantaggi, soprattutto nella prospettiva di assicurare la sicurezza e la diversità dei suoi approvvigionamenti energetici a lungo termine. (4) I sette partner dei negoziati relativi al Progetto ITER (Euratom, Repubblica popolare cinese, India, Giappone, Corea, Russia e Stati Uniti), che assieme rappresentano oltre la metà della popolazione mondiale, hanno concluso l’Accordo sull’istituzione dell’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del Progetto ITER[28] (in appresso “Accordo ITER”) che crea l’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER (in appresso “Organizzazione ITER”), la cui sede è a St-Paul-lez-Durance (Francia). (5) L’Accordo ITER fa obbligo a tutte le Parti di apportare contributi all’Organizzazione ITER per il tramite di idonei soggetti giuridici denominati “Agenzie Interne”. Affinché la costruzione di ITER possa cominciare senza ritardi, e dato che Euratom, in qualità di parte ospitante, avrà speciali responsabilità, ivi compresa la quota maggiore di contributi e la preparazione del sito, è necessario che l’Agenzia Interna di Euratom sia istituita quanto prima. (6) Euratom e Giappone hanno concluso un accordo bilaterale per l’attuazione congiunta delle attività che rientrano nell’Approccio Allargato[29] (in appresso “accordo con il Giappone sull’Approccio Allargato”) che prevede attività complementari di ricerca congiunta sulla fusione nell’ambito di un approccio più ampio (in appresso “Approccio Allargato”) volto alla realizzazione in tempi rapidi dell’energia da fusione, come deciso in occasione dei negoziati sull’Accordo ITER. L’accordo con il Giappone sull’Approccio Allargato prevede che le relative attività siano condotte da Euratom per il tramite della sua Agenzia Interna, in qualità di agenzia esecutiva. (7) Al fine di conseguire la massima sinergia e le maggiori economie di scala possibili, l’Agenzia Interna di Euratom, nel contesto di una “corsia preferenziale” verso la fusione esaminata da un gruppo di esperti indipendenti su richiesta dei Ministri della ricerca sotto presidenza belga[30], dovrebbe anche attuare un programma di attività a lungo termine volto a preparare la costruzione di reattori dimostrativi di fusione e degli impianti associati, per rafforzare la competitività europea a tale riguardo. (8) Nelle sue conclusioni del 26 e il 27 novembre 2003, il Consiglio, deliberando all’unanimità, ha autorizzato la Commissione a proporre la Francia, come Stato ospitante e località di Cadarache come sito di ITER, e ha deciso che l’Agenzia Interna di Euratom sarà ubicata in Spagna[31]. (9) L’importanza fondamentale del Progetto ITER e delle attività che rientrano nell’Approccio Allargato per lo sfruttamento della fusione come fonte di energia potenzialmente illimitata, sostenibile, responsabile nei confronti dell’ambiente ed economicamente competitiva, rende necessario che l’Agenzia Interna di Euratom assuma la forma di un’Impresa Comune, come previsto nel Capo 5 del trattato Euratom. (10) L’Impresa Comune, che sarebbe responsabile delle attività pubbliche di ricerca di interesse europeo e internazionale, nonché dell’adempimento degli obblighi discendenti dagli accordi internazionali, deve essere considerata un’organizzazione internazionale ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 10, secondo trattino, della Sesta direttiva del Consiglio, 77/388/CEE del 17 maggio 1977 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari[32], dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa[33] e all’articolo 22, della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali[34] e dell’articolo 15 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici di lavori, di forniture e di servizi[35]. (11) L’Impresa Comune dovrebbe disporre, previa concertazione con la Commissione, di un Regolamento finanziario distinto basato sui principi del Regolamento finanziario quadro[36] (in appresso “il Regolamento finanziario quadro”) che tenga conto delle sue specifiche necessità operative che discendono, in particolare, dai suoi obblighi internazionali. (12) Per rafforzare la cooperazione internazionale in materia di ricerca, l’Impresa Comune deve essere aperta alla partecipazione di paesi che hanno concluso accordi di cooperazione con Euratom nel settore della fusione nucleare in virtù dei quali i loro rispettivi programmi sono associati a quelli di Euratom. (13) La proposta di decisione del Consiglio concernente il settimo Programma Quadro della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011)[37], così come il Programma Specifico di attuazione del citato programma quadro[38] (in appresso “7PQ”) pone ITER al centro della strategia europea nel settore della fusione e disciplina le modalità del contributo di Euratom, tramite l’Impresa Comune, all’Organizzazione ITER, alle attività che rientrano nell’Approccio Allargato e ad altre attività nell’ambito della preparazione dei reattori di dimostrazione. (14) La necessità di garantire condizioni di lavoro stabili e parità di trattamento del personale, in considerazione dell’esperienza maturata con l’Impresa Comune JET, per attirare personale specializzato scientifico e tecnico del più alto livello, richiede che lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68[39] siano applicati a tutto il personale reclutato dall’Impresa Comune. (15) Atteso che l’Impresa Comune non è finalizzata al conseguimento di un obiettivo economico e che è responsabile della gestione della partecipazione di Euratom ad un progetto di ricerca internazionale di interesse pubblico, è necessario, ai fini dell’esecuzione delle sue mansioni, che il Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell’8 aprile 1965[40] sia applicato all’Impresa Comune, al suo Direttore e al suo personale. (16) Viste la natura particolare delle attività dell’Impresa Comune e la sua importanza per lo sviluppo della ricerca nel settore della fusione e per promuovere una gestione economica sana dei fondi pubblici che saranno erogati all’Impresa Comune, occorre che tutti i vantaggi previsti nell’allegato III del trattato siano accordati all’Impresa Comune. (17) In considerazione dei diritti e degli obblighi della Comunità enunciati al titolo II, Capo 2, del trattato Euratom relativo alla diffusione delle cognizioni, l’Impresa Comune deve prendere gli idonei accordi con la Commissione a tale riguardo. (18) Un Accordo di sede deve essere concluso tra l’Impresa Comune e la Spagna per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità e gli altri elementi che saranno forniti dalla Spagna all’Impresa Comune. (19) La presente decisione tiene conto del risultato dello studio effettuato dalla Commissione, in particolare del parere positivo sulle proposte emesso dal comitato consultivo per il programma specifico di ricerca e formazione di Euratom nel settore nucleare (fusione), HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Costituzione di un’Impresa Comune 1. È costituita l’Impresa Comune europea per il Progetto ITER e lo Sviluppo dell’Energia da Fusione ( Fusion for Energy ) (in appresso “l’Impresa Comune”) per un periodo di 35 anni. 2. L’Impresa Comune svolge i seguenti compiti: 1. apportare il contributo della Comunità europea dell’energia atomica (“Euratom”) all’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER; 2. apportare il contributo di Euratom alle attività che rientrano nell’Approccio Allargato con il Giappone per la realizzazione dell’energia da fusione in tempi rapidi; 3. attuare un programma di attività volte alla costruzione di un reattore sperimentale di dimostrazione e degli impianti associati, in particolare l’Impianto Internazionale di Irraggiamento dei Materiali per la Fusione. 3. L’Impresa Comune ha sede a Barcellona, Spagna. 4. L’Impresa Comune è considerata un’organizzazione internazionale ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 10, secondo trattino, della direttiva 77/388/CEE, dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 92/12/CEE, dell’articolo 22 della direttiva 2004/17/CE e dell’articolo 15 della direttiva 2004/18/CE. Articolo 2 Membri L’Impresa Comune comprende i seguenti membri: 4. Euratom; 5. gli Stati membri di Euratom; 6. i paesi terzi che hanno concluso con Euratom, nel settore della fusione nucleare controllata, un accordo di cooperazione che associa i loro rispettivi programmi di ricerca a quelli di Euratom, e che hanno espresso il desiderio di diventare membri dell’Impresa Comune. Articolo 3 Statuto È adottato lo Statuto dell’Impresa Comune, come riportato nell’allegato. Articolo 4 Finanziamento 1. Le risorse necessarie affinché l’Impresa Comune possa adempiere ai suoi compiti sono determinate come segue: 7. in applicazione dell’accordo sulla costituzione dell’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del Progetto ITER, per quanto riguarda i compiti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a); 8. in applicazione dell’accordo bilaterale per l’attuazione congiunta delle attività che rientrano nell’Approccio Allargato, per quanto riguarda i compiti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b); 9. in applicazione dei programmi di ricerca e formazione adottati a norma dell’articolo 7 del trattato, per quanto riguarda i compiti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c). 2. Le risorse dell’Impresa Comune consistono in un contributo di Euratom, contributi dello Stato che ospita ITER, contributi annuali di associazione dei membri e contributi volontari dei membri dell’Impresa Comune diversi da Euratom, e da risorse supplementari. 3. Le risorse complessive indicative ritenute necessarie per l’Impresa Comune conformemente al paragrafo 1 ammontano a 9 653 milioni di euro[41]. Questa somma è ripartita come segue (in milioni di euro): 2007 - 2016 | 2017 - 2041 | 2007 - 2041 Totale | di cui (2007-2011) | Valori costanti | 4 127 | 1 717 | 5 526 | 3 544 | 9 653 | 4. Il contributo indicativo totale di Euratom alle risorse di cui al paragrafo 3 è di 7 649 milioni di euro, di cui un massimo del 15% per spese amministrative. Questa somma è ripartita come segue (in milioni di euro): 2007 - 2016 | 2017 - 2041 | 2007 - 2041 Totale | di cui (2007-2011) | Valori costanti | 3 147 | 1 290 | 4 502 | 2 887 | 7 649 | Articolo 5 Regolamento finanziario 1. L’Impresa Comune è dotata di un proprio Regolamento finanziario, basato sui principi del Regolamento finanziario quadro. Esso può discostarsi dal Regolamento finanziario quadro laddove ciò sia necessario per tener conto delle specifiche esigenze operative dell’Impresa Comune, previa concertazione con la Commissione. 2. L’Impresa Comune istituisce il proprio Servizio di audit interno. 3. Il via libera per l’attuazione del contributo comunitario ai bilanci dell’Impresa Comune è data dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, in applicazione di una procedura distinta dal discarico generale del bilancio. 4. La contabilità dell’Impresa Comune è consolidata con quella della Commissione. Articolo 6 Personale Al personale dell’Impresa Comune si applicano lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee per l’applicazione di detti Statuto e regime. Articolo 7 Privilegi e immunità Il Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee si applica all’Impresa Comune, al suo Direttore e al suo personale. Articolo 8 Vantaggi 1. Gli Stati membri accordano all’Impresa Comune tutti i vantaggi di cui all’allegato III del trattato nell’ambito delle attività ufficiali e durante l’intera esistenza dell’Impresa Comune. 2. Gli Stati membri concedono altresì all’Impresa Comune le esenzioni da qualsiasi imposizione fiscale indiretta alla quale possa essere assoggettata. Articolo 9 Responsabilità 1. La responsabilità contrattuale dell’Impresa Comune è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile allo specifico contratto. 2. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha competenza a conoscere a norma di qualsiasi clausola compromissoria contenuta in un contratto concluso dall’Impresa Comune. 3. In materia di responsabilità extracontrattuale l’Impresa Comune risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni. 4. La Corte di giustizia ha competenza a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei suddetti danni. 5. I pagamenti effettuati dall’Impresa Comune con riferimento alla responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2, compresi i costi e le spese sostenuti in detto contesto, sono considerati spese dell’Impresa Comune e coperti dalle risorse dell’Impresa Comune. Articolo 10 Diffusione delle cognizioni L’Impresa Comune concorda con la Commissione le adeguate disposizioni che consentano alla Comunità di esercitare i suoi diritti e adempire ai suoi obblighi a norma del titolo II, Capo 2, del trattato. Articolo 11 Accordo con lo Stato ospitante Un Accordo di sede è concluso tra l’Impresa Comune e la Spagna nei tre mesi successivi all’entrata in vigore della presente decisione. Articolo 12 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO STATUTO DELL’ IMPRESA COMUNE EUROPEA PER IL PROGETTO ITER E LO SVILUPPO DELL’ENERGIA DA FUSIONE ( FUSION FOR ENERGY ) Articolo 1 Nome, sede sociale, membri 1. Il nome dell’Impresa Comune è “Impresa Comune europea per ITER e lo Sviluppo dell’Energia da Fusione ( Fusion for Energy )” (in appresso “l’Impresa Comune”). 2. L’Impresa Comune ha sede a Barcellona, in Spagna. 3. L’Impresa Comune comprende i seguenti membri: 10. la Comunità europea dell’energia atomica (in appresso “Euratom”); 11. gli Stati membri di Euratom; 12. i paesi terzi che hanno concluso con Euratom, nel settore della fusione nucleare controllata, un accordo di cooperazione che associa i loro rispettivi programmi di ricerca a quelli di Euratom, e che hanno espresso il desiderio di diventare membri dell’Impresa Comune (in appresso “i paesi terzi associati”). Articolo 2 Obiettivi 1. L’Impresa Comune persegue i seguenti obiettivi: 13. apportare il contributo di Euratom all’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER (“Organizzazione ITER”), conformemente all’Accordo sull’istituzione dell’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER per la realizzazione del Progetto ITER del… (“l’Accordo ITER”); 14. apportare il contributo di Euratom alle attività che rientrano nell’Approccio Allargato con il Giappone per la realizzazione rapida dell’energia da fusione (“attività che rientrano nell’Approccio Allargato”), conformemente all’accordo bilaterale per l’attuazione congiunta delle attività che rientrano nell’Approccio Allargato (“l’accordo con il Giappone relativo all’Approccio Allargato”); 15. attuare un programma di attività volte alla costruzione di un reattore sperimentale di dimostrazione e degli impianti associati, in particolare l’Impianto Internazionale di Irraggiamento dei Materiali per la Fusione (IFMIF). Articolo 3 Attività 1. In qualità di Agenzia Interna di Euratom per il Progetto ITER, l’Impresa Comune adempie agli obblighi di Euratom nei confronti dell’Organizzazione ITER in conformità dell’Accordo ITER e per l’intera durata dello stesso. In particolare, l’Impresa Comune: 16. sovrintende alla preparazione del sito per il Progetto ITER; 17. fornisce all’Organizzazione ITER componenti, attrezzature, materiali e altre risorse; 18. gestisce le procedure di aggiudicazione degli appalti nei confronti dell’Organizzazione ITER, in particolare le procedure relative alla garanzia di qualità; 19. prepara e coordina la partecipazione di Euratom all’esercizio scientifico e tecnico del Progetto ITER; 20. garantisce l’attuazione delle attività di ricerca e sviluppo scientifico e tecnologico a sostegno del contributo di Euratom all’Organizzazione ITER; 21. apporta il contributo finanziario di Euratom all’Organizzazione ITER; 22. prende le disposizioni necessarie affinché le risorse umane possano essere messe a disposizione dell’Organizzazione ITER; 23. garantisce l’interfaccia con l’Organizzazione ITER e svolge ogni altra attività a sostegno dell’Accordo ITER. 2. In qualità di agenzia esecutiva nel contesto dell’accordo con il Giappone sull’Approccio Allargato, l’Impresa Comune adempie agli obblighi di Euratom per lo svolgimento delle attività che rientrano nell’Approccio Allargato. In particolare, l’Impresa Comune: 24. fornisce componenti, attrezzature, materiali e altre risorse per le attività che rientrano nell’Approccio Allargato; 25. prepara e coordina la partecipazione di Euratom allo svolgimento delle attività che rientrano nell’Approccio Allargato; 26. provvede allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo scientifico e tecnologico; 27. apporta il contributo finanziario di Euratom alle attività che rientrano nell’Approccio Allargato; 28. prende le disposizioni necessarie affinché le risorse umane possano essere messe a disposizione delle attività che rientrano nell’Approccio Allargato; 29. svolge qualsiasi altra attività necessaria al compimento degli obblighi di Euratom che discendono dall’accordo con il Giappone relativo all’Approccio Allargato. 3. In preparazione della costruzione di un reattore sperimentale di dimostrazione e degli impianti associati, in particolare l’Impianto Internazionale di Irraggiamento dei Materiali per la Fusione (IFMIF), l’Impresa Comune attua un programma di attività di ricerca, sviluppo e progettazione diverso dalle attività che rientrano nel Progetto ITER e nell’Approccio Allargato. 4. L’Impresa Comune svolge qualsiasi altra attività a sostegno degli obiettivi generali stabiliti all’articolo 2, in particolare le attività di sensibilizzazione del pubblico all’Impresa Comune e alla sua finalità istituzionale. Articolo 4 Personalità giuridica L’Impresa Comune ha personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri, l’impresa gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti. Può, in particolare, concludere contratti, ottenere licenze, acquistare o alienare beni mobili e immobili, contrarre prestiti e stare in giudizio. Articolo 5 Organi 1. Gli organi dell’Impresa Comune sono il Consiglio di direzione e il Direttore. 2. Il Consiglio di direzione è assistito dal Comitato esecutivo in conformità dell’articolo 7. 3. Il Consiglio di direzione e il Direttore consultano il consiglio o i consigli per il programma scientifico in applicazione dell’articolo 9. Articolo 6 Consiglio di direzione 1. Il Consiglio di direzione è responsabile della supervisione dell’Impresa Comune nel conseguimento dei suoi obiettivi stabiliti all’articolo 2 e assicura una stretta collaborazione tra l’Impresa Comune e i suoi membri nell’attuazione delle attività della stessa. 2. Ciascun membro dell’Impresa Comune è rappresentato in seno al Consiglio di direzione da due membri, uno dei quali possiede una competenza scientifica e/o tecnica nei settori connessi con le attività dell’Impresa Comune. 3. Il Consiglio di direzione formula raccomandazioni e prende decisioni su qualsiasi questione, affare o aspetto che rientra nel campo del presente Statuto e conformemente alle disposizioni contenutevi. In particolare, il Consiglio di direzione: 30. adotta le modifiche del sistema e dei diritti di voto, e stabilisce i diritti di voto dei nuovi membri, su proposta di Euratom; 31. approva le proposte di modifica del presente Statuto; 32. delibera in tutte le questioni deferitegli dal Comitato esecutivo; 33. nomina il presidente e i membri del Comitato esecutivo; 34. adotta il piano di progetto, i programmi di lavoro, il piano previsionale delle risorse e l’organigramma del personale nonché il piano per la politica del personale; 35. adotta il bilancio annuale e approva i conti annuali, in conformità del Regolamento finanziario; 36. esercita nei confronti del Direttore i poteri di cui all’articolo 10, paragrafo 3; 37. approva la struttura organizzativa fondamentale dell’Impresa Comune; 38. adotta il Regolamento finanziario dell’Impresa Comune e le sue modalità di esecuzione, in conformità dell’articolo 13, paragrafo 1; 39. adotta le modalità di esecuzione di cui all’articolo 10, paragrafi 2 e 4 riguardanti il personale; 40. adotta norme di applicazione riguardanti la messa a disposizione di risorse umane per l’Organizzazione ITER e le attività che rientrano nell’Approccio Allargato; 41. adotta e applica misure e orientamenti atti a combattere le frodi e le irregolarità, e a gestire i potenziali conflitti di interesse; 42. approva l’accordo di sede tra l’Impresa Comune e la Spagna (in appresso “lo Stato ospitante”); 43. decide gli acquisti, le vendite, l’accensione di ipoteche sui beni fondiari e altri diritti reali, così come la costituzione di garanzie, il rilevamento di quote di partecipazione in altre imprese o istituzioni e la concessione o la contrazione di prestiti; 44. approva la conclusione di accordi o convenzioni riguardanti la cooperazione con paesi terzi e altre istituzioni, imprese o persone di paesi terzi, o con organizzazioni internazionali; 45. approva le relazioni annuali di attività sui progressi dell’Impresa Comune con riferimento al suo programma di lavoro e le sue risorse; 46. adotta norme relative alla politica industriale, ai diritti di proprietà intellettuale e alla diffusione delle informazioni, di concerto con la Commissione europea (in appresso “la Commissione”); 47. istituisce il consiglio o i consigli per il programma scientifico e ne nomina i membri; 48. esercita tutti gli altri poteri e assume tutte le altre funzioni, compresa la costituzione di organi ausiliari, come necessario per l’esercizio delle sue funzioni in vista del conseguimento degli obiettivi. 4. I voti attribuiti ai membri dell’Impresa Comune sono riportati nell’allegato I. I voti dei singoli membri sono indivisibili. 5. Le decisioni del Consiglio di direzione nell’esercizio delle funzioni descritte ai paragrafi 3, lettere a) e b) sono prese all’unanimità. Le decisioni del Consiglio di direzione nell’esercizio delle funzioni descritte al paragrafo 3, lettere da c) a n) sono prese a maggioranza dei due terzi del totale dei voti. Salvo indicazione contraria, tutte le decisioni del Consiglio di direzione sono prese a maggioranza semplice del totale dei voti. Per essere valide, le decisioni prese a maggioranza devono includere i voti di Euratom. 6. Il Consiglio di direzione elegge il presidente tra i suoi membri, su proposta di Euratom. Il mandato del presidente è di due anni, rinnovabile una volta. 7. Il Consiglio di direzione si riunisce su convocazione del presidente, almeno due volte all’anno. Il Consiglio di direzione può anche essere convocato su richiesta della maggioranza semplice dei suoi membri, o su richiesta del Direttore o di Euratom. Le riunioni si svolgono generalmente nella sede dell’Impresa Comune. 8. Salvo decisione contraria in casi particolari, il Direttore dell’Impresa Comune e il presidente del Comitato esecutivo partecipano alle riunioni del Consiglio di direzione. 9. Il Consiglio di direzione adotta il regolamento interno e approva il regolamento interno del Comitato esecutivo a maggioranza dei due terzi del totale dei voti. Articolo 7 Comitato esecutivo 1. Il Comitato esecutivo assiste il Consiglio di direzione nella preparazione delle sue decisioni e svolge qualsiasi altro compito delegatogli dal Consiglio di direzione. 2. Il Comitato esecutivo si compone di tredici membri nominati dal Consiglio di direzione fra professionisti di riconosciuta levatura e provata esperienza nei settori scientifici, tecnici e finanziari pertinenti alle funzioni di cui al presente articolo. Uno dei membri del Comitato esecutivo rappresenta Euratom. 3. In particolare, il Comitato esecutivo: 49. approva l’attribuzione dei contratti conformemente al Regolamento finanziario; 50. formula osservazioni e rivolge raccomandazioni al Consiglio di direzione sulle proposte riguardanti il piano di progetto, i programmi di lavoro, il piano previsionale delle risorse, il bilancio e i conti annuali redatti dal Direttore; 51. sottopone al Consiglio di direzione, in casi debitamente giustificati, le decisioni di attribuzione di contratti o qualsiasi altra decisione di cui è incaricato. 4. Ciascun membro del Comitato esecutivo dispone di un voto. 5. Salvo indicazione contraria, le decisioni del Comitato esecutivo richiedono la maggioranza di nove voti favorevoli, compreso il voto di Euratom. 6. Il mandato dei membri del Comitato esecutivo è di due anni, rinnovabile una volta. Ogni due anni, almeno la metà dei membri è rinnovata. 7. Alla scadenza del loro mandato, i membri rimangono in funzione fino al rinnovo del loro mandato o la loro sostituzione. In caso di dimissioni di un membro, l’interessato rimane in funzione fino alla sua sostituzione. 8. Il presidente del Comitato esecutivo è nominato dal Consiglio di direzione per un periodo di due anni, rinnovabile una volta. 9. Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del presidente, almeno sei volte all’anno. Il Comitato esecutivo può anche essere convocato su richiesta di almeno tre membri, o su richiesta del Direttore o di Euratom. Le riunioni si svolgono generalmente nella sede dell’Impresa Comune. 10. Il presidente del Comitato esecutivo partecipa alle riunioni del Consiglio di direzione, salvo decisione contraria del Consiglio di direzione. 11. Il Comitato esecutivo adotta il proprio regolamento interno, previa approvazione da parte del Consiglio di direzione. Articolo 8 Il Direttore 1. Il Direttore è il massimo responsabile della gestione delle attività correnti dell’Impresa Comune, nonché suo rappresentante legale. 2. Il Direttore è nominato dal Consiglio di direzione su proposta di Euratom per un periodo di cinque anni. Previa valutazione del Direttore da parte di Euratom, e su proposta di Euratom, il Consiglio di direzione può rinnovare il mandato per un ulteriore periodo di cinque anni al massimo. 3. Il Direttore è soggetto alle norme e ai regolamenti applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee, salvo ove disposto diversamente dal presente Statuto. 4. Il Direttore attua i programmi di lavoro e dirige l’esecuzione delle attività di cui all’articolo 3. Comunica al Consiglio di direzione, al Comitato esecutivo, ai consigli di programma scientifico e a ciascun organo ausiliario tutte le informazioni necessarie per l’esercizio delle loro funzioni. In particolare, il Direttore: 52. organizza, dirige e sorveglia il personale e esercita nei confronti del personale i poteri di cui all’articolo 10, paragrafo 3; 53. definisce la struttura organizzativa di base dell’Impresa Comune e la sottopone al Consiglio di direzione, per approvazione; 54. elabora e mantiene regolarmente aggiornati il piano del progetto, i programmi di lavoro dell’Impresa Comune così come il piano per la politica del personale; 55. elabora, conformemente all’Accordo ITER e all’accordo con il Giappone sull’Approccio Allargato, le norme di applicazione riguardanti la messa a disposizione di risorse umane per l’Organizzazione ITER e le attività che rientrano nell’Approccio Allargato; 56. elabora, in conformità del Regolamento finanziario dell’Impresa Comune, il piano previsionale delle risorse e i progetti di bilancio annuale, compresa la tabella dell’organico dell’Impresa Comune; 57. dà esecuzione al bilancio, tiene i registri di inventario e redige i conti annuali, in conformità del Regolamento finanziario dell’Impresa Comune; 58. assicura l’applicazione di una sana gestione finanziaria e controlli interni; 59. stabilisce le norme relative ai diritti di proprietà intellettuale, alla politica industriale e alla diffusione di cognizioni; 60. elabora la relazione di attività annuale sui progressi delle attività dell’Impresa Comune iscritte nei programmi di lavoro e il piano previsionale delle risorse; 61. elabora ogni altra relazione richiesta dal Consiglio di direzione o dal Comitato esecutivo; 62. assiste il Consiglio di direzione, il Comitato esecutivo e ciascun organo ausiliario assumendone la segreteria; 63. partecipa alle riunioni del Consiglio di direzione, salvo decisione contraria di quest’ultimo, e partecipa alle riunioni del Comitato esecutivo; 64. provvede a che l’Impresa Comune disponga delle competenze scientifiche e tecniche necessarie allo sviluppo delle sue attività; 65. conduce altre attività e, se necessario, formula altre proposte al Consiglio di direzione volte al conseguimento degli obiettivi dell’Impresa Comune. Articolo 9 Consiglio di programma scientifico 1. Il Consiglio di direzione nomina i membri del o dei consigli di programma scientifico. Il presidente del o dei consigli di programma scientifico è eletto fra i suoi membri. 2. I consigli di programma scientifico trasmettono al Consiglio di direzione e al Direttore, se necessario, il loro parere sull’adozione e l’attuazione del piano di progetto e dei programmi di lavoro. Articolo 10 Personale 1. Il personale dell’Impresa Comune assiste il Direttore nell’esercizio delle sue funzioni ed è in linea di massima composto da cittadini dei membri dell’Impresa Comune. 2. Al personale dell’Impresa Comune si applicano lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68[42] del Consiglio (in appresso “lo Statuto”) e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell’applicazione di detto Statuto. Il Consiglio di direzione, di concerto con la Commissione, adotta le disposizioni di applicazione necessarie, conformemente agli accordi di cui all’articolo 110 dello Statuto. 3. L’Impresa Comune esercita nei confronti del suo personale i poteri che sono attribuiti all’autorità investita del potere di nomina. 4. Il Consiglio di direzione può adottare disposizioni che permettono di distaccare presso l’Impresa Comune esperti nazionali dei suoi membri. Articolo 11 Programmi di lavoro e piano previsionale delle risorse Il Direttore prepara ogni anno, per sottoporli al Consiglio di direzione, il piano di progetto, il piano previsionale delle risorse e i programmi di lavoro e i bilanci annuali dettagliati. Un programma di lavoro è elaborato per ciascuno dei tre gruppi di attività dell’Impresa Comune, come indicato all’articolo 3. Articolo 12 Risorse 1. Le risorse dell’Impresa Comune consistono in un contributo di Euratom, contributi annuali di associazione e contributi volontari di altri membri, contributi dello Stato che ospita ITER, e da risorse supplementari. 66. il contributo di Euratom è reso disponibile tramite i programmi di ricerca e formazione adottati a norma dell’articolo 7 del trattato; 67. i contributi annuali dei membri assumono la forma di contributi finanziari e sono messi a disposizione conformemente all’allegato II; 68. i contributi volontari possono essere effettuati in denaro o in natura e non sono considerati ai fini dei contributi annuali; 69. contributi dello Stato che ospita ITER; 70. risorse addizionali possono essere ricevute alle condizioni approvate dal Consiglio di direzione. 2. Le risorse dell’Impresa Comune sono destinate unicamente al conseguimento dei suoi obiettivi come definiti all’articolo 2. Il valore dei contributi in natura sarà determinato dall’Impresa Comune. Fatto salvo l’articolo 19, nessun pagamento è effettuato a favore dei membri dell’Impresa Comune come ripartizione di un’eventuale eccedenza delle risorse rispetto alle spese dell’Impresa Comune. Articolo 13 Regolamento finanziario 1. Il Consiglio di direzione adotta il Regolamento finanziario e le relative norme di applicazione. 2. Il Regolamento finanziario dispone le norme per la redazione e l’attuazione del bilancio dell’Impresa Comune. 3. Il Regolamento finanziario è conforme ai principi generali enunciati nell’allegato III. Articolo 14 Relazione annuale di attività La relazione annuale di attività descrive l’attuazione dei programmi di lavoro da parte dell’Impresa Comune. Indica le attività condotte dall’Impresa Comune e ne valuta i risultati rispetto agli obiettivi e al calendario stabiliti, i rischi associati alle operazioni effettuate e l’utilizzazione delle risorse e il funzionamento generale dell’Impresa Comune. La relazione annuale di attività è elaborata dal Direttore, approvata dal Consiglio di direzione e inviata ai membri, alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea (in appresso “il Consiglio”). Articolo 15 Conti annuali e vigilanza 1. Nei due mesi che seguono la fine di ogni esercizio finanziario, i conti provvisori sono trasmessi alla Commissione e alla Corte dei conti delle Comunità europee (in appresso “la Corte dei conti”). Nei sei mesi che seguono la fine di ciascun esercizio finanziario, il Direttore trasmette i conti definitivi alla Commissione, al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Corte dei conti. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà atto al Direttore, entro il 30 aprile dell'anno n + 2, dell'esecuzione del contributo comunitario al bilancio dell’Impresa Comune per l'esercizio n . 2. L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), istituito con decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom[43] della Commissione gode nei confronti dell’Impresa Comune e dell’insieme del suo personale degli stessi poteri che può esercitare sui servizi della Commissione. Non appena costituita, l’Impresa Comune aderirà all’Accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento Europeo, il Consiglio dell’Unione Europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall’OLAF[44]. Il Consiglio di direzione approva l’adesione e adotta le misure necessarie per agevolare l’espletamento di indagini interne da parte dell’OLAF. 3. Tutte le decisioni adottate e i contratti stipulati dall’Impresa Comune prevedono esplicitamente che l’OLAF e la Corte dei conti possano effettuare ispezioni in loco dei documenti di tutti i contraenti e subappaltatori che hanno ricevuto fondi comunitari, anche nei locali dei beneficiari finali. Articolo 16 Adesione 1. All’atto dell’adesione ad Euratom, ogni nuovo Stato membro dell’Unione europea diventa membro dell’Impresa Comune. 2. Qualsiasi paese terzo che concluda, nel settore della fusione nucleare controllata, un accordo di cooperazione con Euratom che associa i suoi rispettivi programmi di ricerca e i programmi di Euratom, e esprime il desiderio partecipare all’Impresa Comune, ne diventa membro. Articolo 17 Durata L’Impresa Comune è costituita per un periodo di 35 anni. Articolo 18 Sostegno dello Stato ospitante Lo Stato ospitante e l’Impresa Comune concludono un Accordo di sede avente per oggetto, in particolare, il sito e il sostegno da fornire. Articolo 19 Scioglimento dell’Impresa Comune 1. Al termine del periodo di cui all’articolo 17, o a seguito di una decisione del Consiglio, l’Impresa Comune è sciolta. 2. Ai fini della procedura di scioglimento dell’Impresa Comune, il Consiglio di direzione nomina uno o più liquidatori che si attengono alle istruzioni impartite dal Consiglio di direzione. 3. Nel corso della liquidazione l’Impresa Comune restituisce allo Stato ospitante qualsiasi elemento di sostegno fisico che quest’ultimo ha messo a sua disposizione, conformemente all’Accordo di sede di cui all’articolo 18. 4. Una volta restituiti conformemente al paragrafo 3 tutti gli articoli che hanno fornito sostegno fisico all’Impresa Comune, gli altri attivi sono utilizzati per coprire il passivo dell’Impresa Comune e i costi associati alla sua liquidazione. Qualsiasi eccedenza o deficit saranno distribuiti fra i membri esistenti al momento della liquidazione, proporzionalmente ai loro contributi totali effettivi all’Impresa Comune. Articolo 20 Proprietà e cessione di diritti 1. L’Impresa Comune è proprietaria di tutte le risorse materiali, immateriali e finanziarie create o acquisite da essa, salvo accordo contrario tra la Commissione e l’Impresa Comune. 2. I membri offrono gratuitamente all’Impresa Comune i titoli, diritti e obblighi che derivano da contratti stipulati e da ordinazioni fatte in relazione con le attività dell’Impresa Comune prima della sua costituzione. 3. L’Impresa Comune può subentrare in ogni contratto o ordinazione di cui al paragrafo 2. Articolo 21 Modifiche 1. Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), qualsiasi membro dell’Impresa Comune può presentare al Consiglio di direzione una proposta di modifica del presente Statuto. 2. La proposta è presentata alla Commissione, previa approvazione del Consiglio di direzione. 3. La Commissione può presentare al Consiglio una proposta di approvazione di dette modifiche, ai sensi dell’articolo 50 del trattato Euratom. Articolo 22 Composizione delle controversie 1. Fatto salvo l’articolo 154 del trattato, qualsiasi controversia tra membri dell’Impresa Comune o tra uno o più membri dell’Impresa Comune e l’Impresa Comune, che verta sull’interpretazione o sull’applicazione del presente Statuto, e che non è risolta con la mediazione del Consiglio di direzione può, su richiesta di qualsiasi parte nella controversia, essere sottoposta ad un tribunale arbitrale. 2. Il tribunale arbitrale è costituito in ciascun caso particolare. È composto da tre membri designati congiuntamente dalle controparti nella controversia. I membri del tribunale arbitrale eleggono il loro presidente tra i membri stessi. 3. Se le controparti in una controversia non designano i membri del tribunale arbitrale nei due mesi successivi alla richiesta di deferimento della controversia al tribunale arbitrale, o se, nel mese successivo la designazione dei membri, questi non eleggono il presidente, i membri in causa o il presidente sono designati dal presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee su richiesta di una delle parti nella controversia. 4. Il tribunale arbitrale delibera a maggioranza dei voti. Le sue decisioni sono vincolanti e definitive. ALLEGATO I DELLO STATUTO DELL’IMPRESA COMUNE: I DIRITTI DI VOTO DEL CONSIGLIO DI DIREZIONE I diritti di voto dei membri del Consiglio di direzione sono ripartiti come segue: Euratom | 5 | Austria | 2 | Belgio | 2 | Bulgaria | 1 | Cipro | 1 | Danimarca | 2 | Estonia | 1 | Finlandia | 2 | Francia | 5 | Grecia | 2 | Germania | 5 | Irlanda | 2 | Italia | 5 | Lettonia | 2 | Lituania | 1 | Lussemburgo | 1 | Malta | 1 | Paesi Bassi | 2 | Polonia | 3 | Portogallo | 2 | Regno Unito | 5 | Repubblica ceca | 2 | Romania | 2 | Slovacchia | 2 | Slovenia | 2 | Spagna | 3 | Svezia | 2 | Svizzera | 2 | Ungheria | 2 | ALLEGATO II DELLO STATUTO DELL’IMPRESA COMUNE: CONTRIBUTI ANNUALI DEI MEMBRI 1. I membri diversi da Euratom versano un contributo annuale all’Impresa Comune. 2. La somma totale dei contributi annuali per l’anno N è calcolata sulla base del fabbisogno annuale di risorse per l’amministrazione dell’Impresa Comune previsto per detto anno, approvato dal Consiglio di direzione. 3. La somma totale dei contributi annuali non supera il 10% delle risorse annue necessarie per l’amministrazione dell’Impresa Comune, come indicato al punto 2. 4. Il contributo annuale di ciascuno membro, salvo decisione contraria del Consiglio di direzione all’unanimità, è composto dalle seguenti voci: 71. un contributo minimo dello 0,1% della somma totale dei contributi annuali fissata al punto 2; 72. un contributo supplementare calcolato in proporzione alla partecipazione finanziaria di Euratom (espressa in euro) alle spese dei membri nell’ambito del programma comunitario di ricerca nel settore della fusione, per l’anno N-2. ALLEGATO III DELLO STATUTO DELL’IMPRESA COMUNE: PRINCIPI GENERALI DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO 1. Il Regolamento finanziario è conforme ai principi di bilancio seguenti: 73. l’unità e la verità del bilancio; 74. l’annualità; 75. l’equilibrio; 76. l’unità di conto; 77. l’universalità; 78. la specializzazione; 79. la sana gestione finanziaria; 80. la trasparenza. 2. L’Impresa Comune attua norme e meccanismi di controllo interno, comprese le norme per i circuiti finanziari e le procedure applicabili alle operazioni finanziarie. 3. L’Impresa Comune istituisce un’unità di audit interno. 4. In deroga al principio di equilibrio di cui al punto 1, lettera c), l’Impresa Comune ha la possibilità di contrarre prestiti ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto, previa approvazione del Consiglio di direzione e alle condizioni enunciate nel Regolamento finanziario. 5. Il Regolamento finanziario stabilisce in particolare: 81. l’esercizio finanziario, che comincia il primo giorno di gennaio e si conclude l’ultimo giorno di dicembre; 82. le norme e procedure per il piano di progetto pluriennale e il piano relativo alle stime delle risorse, la loro presentazione e la loro struttura, comprese le disposizioni e stime di bilancio per un periodo di cinque anni; 83. le norme e procedure per i programmi di lavoro annuali e il piano relativo alle stime delle risorse, la loro presentazione e la loro struttura, comprese le disposizioni e stime di bilancio per un periodo di due anni; 84. le norme e procedure applicabili alla preparazione e all’adozione dei bilanci annuali, così come alla loro attuazione, comprese le procedure per gli impegni e i pagamenti; 85. i principi applicabili al recupero e agli interessi prodotti dai fondi apportati dai membri; 86. le norme e procedure applicabili al controllo finanziario interno, compresi i poteri delegati, con particolare riferimento ai massimali sulla base dei quali il Direttore può attribuire contratti con o senza l’approvazione del Comitato esecutivo; 87. le norme e le procedure applicabili al metodo di calcolo e di trasferimenti dei pagamenti che corrispondono ai contributi dei membri all’Impresa Comune; 88. le norme e le procedure applicabili alla gestione delle risorse, comprese le procedure di acquisto, di vendita e di fissazione del valore delle attività materiali e immateriali; 89. norme e procedure applicabili alla tenuta e alla presentazione dei conti e degli inventari, nonché all’elaborazione e presentazione del bilancio consuntivo annuale; 90. le norme e procedure applicabili alla gestione dei conflitti di interesse e alla notifica dei sospetti di irregolarità e di frodi. 6. L’Impresa Comune tiene la contabilità di esercizio nel rispetto delle norme contabili internazionali e delle norme internazionali di informazione finanziaria. Le entrate e le uscite sono gestite e contabilizzate separatamente nei conti annuali, che includono l’esecuzione degli impegni e dei pagamenti di bilancio e delle spese amministrative. L’Impresa Comune non tiene alcuna contabilità separata in funzione dell’origine dei membri, ma contabilizza i contributi annuali ricevuti e le attività intraprese. 7. Il piano di costituzione dell’Impresa Comune è stabilito di concerto con la Commissione e ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 3, lettera d) del Regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. 8. La stima delle entrate e delle spese, assieme ai bilanci operativi, e il bilancio consuntivo dell’Impresa Comune per ciascun esercizio finanziario sono sottoposti alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo. 9. L’Impresa Comune adotta disposizioni e norme che formano un sistema di appalti pubblici integrato e compatibile con quello dell’Organizzazione ITER, che tenga altresì conto delle specifiche esigenze operative dell’Impresa Comune che derivano, tra l’altro, da impegni internazionali; detto sistema permette in tal modo all’Impresa Comune di espletare efficacemente e tempestivamente le programmate attività di aggiudicazione degli appalti pubblici. SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA: Decisione del Consiglio che istituisce l’Impresa Comune europea per ITER e lo Sviluppo dell’Energia da Fusione e le conferisce dei vantaggi. 2. QUADRO ABM/ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ) RICERCA – Ricerca sull’energia da fusione 3. BASE GIURIDICA Articoli 45-51 del trattato Euratom 4. LINEE DI BILANCIO 4.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione: 08.1902 (spese operative ) e 08.010440 (spese amministrative) 4.2. Durata dell’azione e dell’incidenza finanziaria: 35 anni dall’entrata in vigore della decisione del Consiglio (2007 – 2041) 4.3. Caratteristiche di bilancio (aggiungere le righe necessarie): Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie | 08.19.02 | Spese non obblig. | SD[45] | Sì* | No | No | n. [1a] | 08.01.04.40 | Spese non obblig. | SND[46]. | Sì* | No | No | n. [1a] | * Bilancio per le attività di ricerca di Euratom L’Impresa Comune gestisce i propri stanziamenti amministrativi conformemente al proprio Regolamento finanziario. Un accordo tra la Commissione e l’Impresa Comune stabilirà la procedura concernente la partecipazione comunitaria: - il bilancio indicativo annuale è definito su proposta dell’Impresa Comune trasmessa alla Commissione nel corso della procedura APB (N-1); - dopo l’adozione del bilancio annuale, l’Impresa Comune presenta alla Commissione una richiesta ufficiale per gli stanziamenti necessari per l’anno N (spese operative e amministrative); - dopo l’approvazione della richiesta, la Commissione impegna tutti gli stanziamenti della linea di bilancio e versa all’Impresa Comune le somme richieste per le spese operative e amministrative, sulla base di domande debitamente giustificate. 5. SINTESI DELLE RISORSE 5.1. Risorse finanziarie Tutte le cifre riportate nella presente scheda sono indicative e subordinate all’approvazione delle prospettive finanziarie, dei Programmi Quadro di ricerca e dei corrispondenti Programmi Specifici. Salvo indicazione contraria, le cifre sono espresse in valori correnti [47]. I previsti contributi degli altri membri dell’Impresa Comune sono indicati nelle seguenti tabelle a fini d’informazione. 5.1.1. ITER Il totale delle risorse finanziarie stimate per la costruzione, l’esercizio e il decommissioning di ITER figura nella tabella 1[48]. La stima del contributo comunitario da finanziare nell’ambito del settimo Programma Quadro Euratom[49] (7PQ) e del programma specifico 2007–2011[50] (7PS) ammonta a 986 milioni di euro a fronte di un finanziamento comunitario totale stimato a 4 926 milioni di euro. Per la fase di costruzione di ITER, il contributo comunitario ammonterà al 36,4% e quello della parte ospitante al 9,1% del costo totale. Per le fasi di esercizio e di decommissioning di ITER, i contributi della Comunità e della parte ospitante ammonteranno, rispettivamente, al 27% e 7% del costo totale. L’Impresa Comune gestirà il contributo comunitario e quella della parte ospitante. Giova osservare che la parte principale del contributo Euratom a ITER e alla tecnologia (IFMIF, Approccio Allargato) consiste nell’acquisto e nella fornitura di componenti. Le cifre indicate in questa scheda corrispondono ai costi stimati di questi componenti, ma il costo di acquisto effettivo potrebbe essere diverso a motivo della loro natura altamente specializzata. Tabella 1: ITER COSTI TOTALI | Mio EUR | % contri-buto comuni-tario* | paese ospitante ITER | Contri-buto comuni-tario* | 7PQ/7PS ‘07–’11 | I | COSTRUZIONE DI ITER (10 ANNI) 2007 - 2016[51] | a | 5.550 | Totale in valori costanti 2005 | 36,4% | 9,1% | 2.018 | b | 6.322 | Totale in valori correnti | 36,4% | 9,1% | 2.299 | 986 | II | ESERCIZIO DI ITER (20 ANNI) 2017-2036 | a | 266 | Per anno in valori 2005 | 27% | 7% | 106 | b | 5.314 | Totale in valori costanti 2005 | 27% | 7% | 1.445 | c | 8.187 | Totale in valori correnti | 27% | 7% | 2.227 | 0 | III | DECOMMISSIONING DI ITER | 2017 - 2036 | a | 574 | Totale in valori costanti 2005 | 27% | 7% | 156 | b | 884 | Totale in valori correnti | 27% | 7% | 240 | 0 | IV | COSTI DI DECONTAMINAZIONE DI ITER | 2037 - 2041 | a | 304 | Totale in valori costanti 2005 | 27% | 7% | 83 | b | 585 | Totale in valori correnti | 27% | 7% | 159 | 0 | V = (I+II+III+IV) | COSTI TOTALI ITER 2007-2041 | a | 11.741 | Totale in valori costanti 2005 | 31,5% | 3.702 | b | 15.987 | Totale in valori correnti | 30,8% | 4.926 | 986 | * Contributo comunitario dal bilancio per le attività di ricerca di Euratom. Le cifre sono indicative e soggette all’approvazione dei bilanci del 7PQ e del 7PS Euratom, nonché dei successivi bilanci dei programmi quadro e programmi specifici. 5.1.2. Tecnologia (IFMIF, Approccio Allargato e altro) Le risorse stimate per gli aspetti tecnologici sono riportate nella tabella 2. La stima del contributo comunitario totale per tutte le attività dell’aspetto “tecnologia” ammonta a 524 milioni di euro per il periodo di dieci anni, di cui 169 milioni di euro per il periodo 2007 – 2011. Il contributo Euratom stimato per le attività dell’Approccio Allargato ammonta a 382 milioni di euro per il periodo di 10 anni. Per questa attività, si prevede che i membri dell’Impresa Comune apportino “contributi volontari in natura”. Di conseguenza, la ripartizione del bilancio globale è soltanto indicativa in questa fase e dipenderà dall’importo reale dei contributi volontari. La stima del contributo comunitario per i costi di costruzione dell’IFMIF – che dovrebbe ammontare a 1.022 milioni di euro – è di 408 milioni di euro. Il costo totale stimato della gestione e del decommissioning dell’IFMIF è di 1 433 milioni di euro in valore 2005. Nelle more della conclusione dei negoziati, si può stimare che la Comunità coprirà il 40% dei costi[52]. Tabella 2: Tecnologia (IFMIF, Approccio Allargato e altro) COSTI TOTALI | Mio EUR | % contri-buto comuni-tario* | Contribu-to paese ospitante/membro | Contri-buto comuni-tario* | 7PQ/7PS ‘07–’11 | IX = (VI+VII+VIII) | TECNOLOGIA 2007 - 2016 | a | 979 | In valore costante 2005 | 451 | b | 1137 | In valore corrente su 10 anni | 524 | 169 | VI | DI CUI PER LA REALIZZAZIONE DI ITER (2007-2016) | a | 265 | In valore costante 2005 | 100% | 265 | b | 300 | In valore corrente su 10 anni | 100% | 300 | 142 | VII | DI CUI APPROCCIO ALLARGATO (AA) E ALTRA TECNOLOGIA | 2007 - 2016 | a | 97 | IFMIF EVEDA (2007 - 2012) | PM | PM | PM | b | 161 | NCT (JT-60 Tokamak) | PM | PM | PM | c | 81 | IFERC Centro di fusione Rokkasho | PM | PM | PM | d | 339 | Totale AA in valore costante 2005 | PM | PM | PM | e | 382 | Totale AA in valore corrente su 10 anni | PM | PM | PM | f | 60 | Altra tecnologia in valore costante | 100% | 60 | g | 70 | Altra tecnologia in valore corrente | 100% | 70 | 27 | VIII | DI CUI PER LA COSTRUZIONE DI IFMIF | 2014 - 2016 (tre anni) | a | 316 | In valore costante 2005 | 40% | 10% | 126 | b | 386 | In valore corrente | 40% | 10% | 154 | 0 | TECNOLOGIA 2017 - 2041 | X | COSTRUZIONE IFMIF | 2017 - 2019 (tre anni) | a | 492 | In valore costante 2005 | 40% | 10% | 197 | b | 636 | In valore corrente | 40% | 10% | 254 | 0 | XI | ESERCIZIO E DECOMMISSIONING DI IFMIF | 2019 - 2041 | a | 1433 | In valore costante 2005 | 40% | 10% | 573 | b | 2346 | In valore corrente | 40% | 10% | 945 | 0 | * Contributo comunitario dal bilancio per le attività di ricerca di Euratom. Le cifre sono indicative e soggette all’approvazione dei bilanci del 7PQ e del 7PS Euratom, nonché dei successivi bilanci dei programmi quadro e programmi specifici. 5.1.3. Costi amministrativi dell’Impresa Comune Le spese amministrative dell’ Impresa Comune sono stimate a 324 milioni di euro per il periodo 2007 – 2016. Si propone di finanziare un importo di 135 milioni di euro nell’ambito del 7PQ e del 7PS Euratom. Queste risorse saranno utilizzate e gestite esclusivamente dall’Impresa Comune. Tabella 3: spese amministrative 2007 – 2016 per gli aspetti ITER e tecnologia XII | AMMINISTRAZIONE (Mio EUR) | 7PQ/7PS ‘07–’11 | A | VALORE CORRENTE SU 10 ANNI | 324 | 135 | XII/XIII | in % del contributo comunitario | 10,3% | 10,5% | Le cifre sono indicative e soggette all’approvazione dei bilanci del 7PQ e del 7PS Euratom, nonché dei successivi bilanci dei Programmi Quadro e Programmi Specifici. 5.2. Sintesi delle risorse necessarie Tabella 4: Sintesi delle risorse necessarie XIII | CONTRIBUTI COMUNITARI TOTALI PER 10 ANNI (2007 – 2016) (VALORE CORRENTE, Mio EUR) | 3.147 | di cui | Ib | ITER | 2.299 | Amministrazione | 81% | 264 | IXb | TECNOLOGIA | 524 | Amministrazione | 19% | 60 | Totale Amministrazione | 10,3% | 324 | CONTRIBUTI COMUNITARI PER GLI ANNI 11-35 (2017 – 2041), in Mio EUR | Valore costante 2005 | Valore corrente | XIV | TOTALE | 2.887 | 4.502 | Vb – Ib | ITER | 1.684 | 2.626 | Amministrazione | 81% | 353 | 550 | Xb + XIb | TECNOLOGIA | 770 | 1.200 | Amministrazione | 19% | 80 | 125 | Totale Amministrazione | 15% | 433 | 675 | Le cifre sono indicative e soggette all’approvazione dei bilanci del 7PQ e del 7PS Euratom, nonché dei successivi bilanci dei Programmi Quadro e Programmi Specifici. Tabella 5: proposte per il 7PQ/PS e l’ 8PQ/PS Euratom (2007 – 2011 e 2012 – 2016) e saldi restanti per il periodo 2017 – 2041 Tutte le cifre sono espresse in valore corrente (mio EUR) e comprendono il previsto fabbisogno amministrativo | Bilanci indicativi necessari nell’ambito del 7PQ e del 7PS Euratom (2007 – 2011) | ITER | ANNO 1-5 | (2007 – 2011) | 1.096 | Tecnologia | 194 | XV | Totale | 1.290 | Importi supplementari da chiedere per il periodo 2012 – 2016 | ANNO 6-5 | (2012 – 2016) | ITER | 1.467 | Tecnologia | 390 | XVI | Totale | 1.857 | Importi supplementari da chiedere per il periodo 2017 – 2041 | ANNI 11-37 | (2016 – 2041) | ITER | 3.176 | Tecnologia | 1.325 | XVII | Totale | 4.502 | Le cifre sono indicative e soggette all’approvazione dei bilanci del 7PQ e del 7PS Euratom, nonché dei successivi bilanci dei Programmi Quadro e Programmi Specifici. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP) Sezione n. | MEUR | 2012 - 2016 | Tipo di spesa | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Totale 2007-2016 | Spese operative[53] | Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1 | a | 92,8 | 164,8 | 279,1 | 297,7 | 320,6 | 1.668,2 | 2.823,2 | Stanziamenti di pagamento (SP) | b | 46,4 | 64,4 | 134,2 | 185,4 | 265,6 | 1.392,1 | 2.088,0 | Spese amministrative incluse nell’importo di riferimento[54] | Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND) | 8.2.4 | c | 15,3 | 27,5 | 28,9 | 30,9 | 32,6 | 188,8 | 324,0 | IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO | Stanziamenti di impegno | a+c | 108,1 | 192,3 | 308,0 | 328,6 | 353,2 | 1.857,1 | 3.147,3 | Stanziamenti di pagamento | b+c | 61,7 | 91,9 | 163,1 | 216,3 | 298,1 | 1.580,9 | 2.412,1 | Spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento[55] Non applicabile / solo RISORSE PER LA RICERCA EURATOM | Costo totale indicativo dell’intervento | Stanziamenti di impegno | 108,1 | 192,3 | 308,0 | 328,6 | 353,2 | 1.857,1 | 3.147,3 | Stanziamenti di pagamento | 61,7 | 91,9 | 163,1 | 216,3 | 298,1 | 1.580,9 | 2.412,1 | Le cifre sono indicative e soggette all’approvazione dei bilanci del 7PQ e del 7PS Euratom, nonché dei successivi bilanci dei programmi quadro e programmi specifici. 5.2.1. Compatibilità con la programmazione finanziaria ( La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore Con riserva di approvazione finale dei bilanci del 7PQ e del 7PS Euratom ( La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie ( La proposta può comportare l’applicazione delle disposizioni dell’Accordo interistituzionale[56] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie) La programmazione finanziaria proposta sarà finanziata nell’ambito dei Programmi Quadro di ricerca, le cui proposte appaiono nelle prospettive finanziarie della Commissione per il 2007 – 2013[57]. A causa della durata dell’azione proposta, saranno necessarie risorse finanziarie nell’ambito dei successivi Programmi Quadro. 5.2.2. Incidenza finanziaria sulle entrate ( Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate ( La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate: 5.3. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1. Fabbisogno annuale | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 - 2016 | Totale risorse umane | 175 | 205 | 216 | 228 | 238 | 238* | * Media annuale 6. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI 6.1. Necessità dell’azione a breve e lungo termine Nella sua decisione del 29 ottobre 2002, il Consiglio ha riconosciuto che “ Una volta presa la decisione di procedere con il progetto, occorreranno […] cambiamenti organizzativi, in particolare per gestire congiuntamente il contributo europeo a ITER .[58]” Affinché l’Euratom possa adempiere efficacemente ai suoi obblighi internazionali riguardo all’Organizzazione ITER, è costituita un’Impresa Comune per una durata di 35 anni. 6.2. Valore aggiunto dell’intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari Data l’ampiezza e la diversità degli impegni che devono essere adempiuti da Euratom, in particolare l’obbligo di fornire componenti di alta tecnologia e sostenere direttamente i lavori di ricerca e sviluppo corrispondenti, occorre creare un’entità dotata di personalità giuridica, che possa operare in modo flessibile e reagire rapidamente alla stregua di una struttura imprenditoriale. 6.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori Ricerca sull’energia da fusione: stabilire la base di conoscenze per il Progetto ITER, e costruire ITER come tappa fondamentale verso la creazione di reattori prototipo per centrali elettriche sicure, sostenibile, rispettose dell’ambiente e economicamente valide. Indicatori quantitativi e qualitativi saranno elaborati per mettere in evidenza l’evoluzione degli acquisti europei di componenti per la costruzione di ITER e le fasi seguenti. 6.4. Modalità di attuazione (dati indicativi) Indicare di seguito la scelta[59] delle modalità di attuazione: ( Gestione centralizzata ( diretta da parte della Commissione: ( indiretta, con delega a: ( agenzie esecutive ( organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico ( Gestione concorrente o decentrata ( con Stati membri ( con paesi terzi ( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare) Nelle sue proposte per il 7PQ e il 7PS Euratom, la Commissione ha proposto di creare un soggetto giuridico sotto forma di Impresa Comune ai sensi degli articoli 45 a 51 del trattato Euratom. Gli Stati membri saranno membri dell’Impresa Comune, saranno rappresentati in seno al Consiglio di direzione e forniranno risorse per le sue attività. L’Impresa Comune, di cui Euratom è membro rappresentato dalla Commissione in seno al Consiglio di direzione con un diritto di veto, gestirà l’esecuzione del suo piano di lavoro. 7. CONTROLLO E VALUTAZIONE 7.1. Sistema di controllo L’Impresa Comune stabilirà norme per l’audit interno conformemente ai principi applicati dalla Commissione europea. Un’unità di audit interno sarà incaricata di presentare relazioni al Direttore. La presenza di Euratom con un diritto di veto in seno al Consiglio di direzione dell’Impresa Comune garantirà che principi di controllo adeguati possano essere e siano applicati, e che all’occorrenza possano essere prese idonee misure. La verifica della gestione sarà garantita dalli dirigenti superiori della Commissione su base permanente, con punti di controllo annuali e secondo comuni indicatori di prestazione. Risorse adeguate saranno destinate a questo esercizio, i cui risultati annuali saranno utilizzati per informare i dirigenti superiori e contribuire all’esercizio di valutazione pluriennale. 7.2. Valutazione 7.2.1. Valutazione ex-ante Conformemente alle esigenze della Commissione, una valutazione ex-ante è stata effettuata per le proposte legislative riguardanti il 7PQ, nell’ambito del quale l’Impresa Comune sarà istituita[60]. Inoltre, la Commissione ha proceduto ad un’ampia consultazione di tutte le parti interessate, in particolare il CCE-FU[61]. 7.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell’esperienza acquisita in precedenti casi analoghi) Nel preparare le proposte attuali, la Commissione ha tenuto conto dell’esperienza acquisita in occasione della creazione e dello scioglimento dell’Impresa Comune Joint European Torus (JET), che era stata avviata nell’ambito del trattato Euratom e rappresenta certamente l’esperimento di fusione più riuscito al mondo. 7.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive La relazione di attività annuale descrive l’attuazione dei programmi di lavoro da parte dell’Impresa Comune e ne valuta i risultati rispetto agli obiettivi e al calendario stabiliti, i rischi associati alle operazioni effettuate e l’utilizzazione delle risorse e il funzionamento generale dell’Impresa Comune. Verso la fine della fase di costruzione di ITER (8-10 anni), sarà effettuata una valutazione dei progressi dei lavori dell’Impresa Comune in vista del conseguimento dei suoi obiettivi. I metodi di valutazione possono includere: gruppi di esperti; analisi a campione; studi di casi e indagini; studi longitudinali; analisi costi-benefici o analisi di impatto macroeconomico. 8. MISURE ANTIFRODE Misure idonee saranno adottate per prevenire le irregolarità e la frode, e saranno prese le idonee misure per recuperare i fondi perduti, pagati erroneamente o utilizzati impropriamente, a norma dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 e 2185/96 e del regolamento (CE) n. 1073/1999. 9. DETTAGLI SULLE RISORSE 9.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) (Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-2016 | TOTALE 2007-2016 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 – 2016* | Personale finanziato con l’art. XX 01 05 Agenti contrattuali | 30 | 60 | 70 | 75 | 85 | 85 | Altro personale[62] finanziato con l’art. XX 01 04/05 | AD di cui posti tempora-nei | 105 54 | 105 54 | 106 56 | 113 62 | 113 62 | 113 62 | AST di cui posti tempora-nei | 40 31 | 40 31 | 40 31 | 40 31 | 40 31 | 40 31 | TOTALE | 175 | 205 | 216 | 228 | 238 | 238 | * Forze di lavoro annuali medie per il periodo di cinque anni. 9.2.2. Origine delle risorse umane (statutaria) Il piano di costituzione dell’Impresa Comune è stabilito di concerto con la Commissione e ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 3, lettera b) del Regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. ( Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare: ( Posti pre-assegnati nell’ambito dell’esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l’anno 2007: 85 nuovi posti sono stati chiesti per il 7PQ . ( Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB. ( Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna) 60 posti permanenti da riassegnare. ( Posti necessari per l’anno n ma non previsti nell’esercizio SPA/PPB dell’anno considerato. Calcolo Sulla base di 114.000 euro per dipendente (funzionari/agenti temporanei; proposte 7PQ in valore 2007), da aumentare del 5% annuo per tenere conto dell’inflazione e delle promozioni. Gli agenti contrattuali sono assunti a 74.000 euro (proposte 7PQ in valore 2007) e alle stesse condizioni di cui sopra. Il personale previsto in Giappone nell’ambito dell’ Approccio Allargato è assunto a 212 000 euro per dipendente [1] Conclusioni della 2547a sessione del Consiglio “Competitività” del 26 e 27 novembre 2003; doc. n. 15397/03. [2] Conclusioni della 2624a sessione del Consiglio “Competitività” del 25 e 26 novembre 2004; doc. 14687/04. [3] Euratom, Repubblica popolare cinese, Giappone, India, Federazione russa, Corea del Sud e Stati Uniti. [4] COM(2006) 240. [5] GU L 294 del 29.10.2002, pag. 74 [6] COM(2003) 215 [7] COM(2006) 364 [8] COM(2005) 445 [9] Technical Basis for the ITER-FEAT Outline Design 2001, ITER EDA Documentation Series No 19 (Vienna: IAEA) [10] EU Domestic Assessment of the ITER-FEAT Final Design Report, May 2001 . [11] Final Report of the ITER EDA, ITER EDA Documentation Series No. 21, IAEA, Vienna, 2001 [12] Conclusioni della 2605a sessione del Consiglio “Competitività” del 24 novembre 2004; doc. n. 12487/04 [13] Conclusioni della 2624a sessione del Consiglio “Competitività” del 25 e 26 novembre 2004; doc. 14687/04. [14] Consultative Committee for the Euratom Specific Research and Training Programme in the Field of Nuclear Energy (Fusion) (CCE-FU) [15] Con il termine “Associazioni” si fa riferimento agli accordi giuridici (contratti di associazione) tra l’Euratom e i laboratori degli Stati membri o degli Stati associati per l’esecuzione di parte del programma di fusione. [16] COM(2003) 215 [17] Relazione al CCE-FU del Gruppo di lavoro Ad-hoc ELE/EFEDO EUR (05) CCE-FU 30/3.1 [18] SEC(2005) 430 e anche http://www.cordis.lu/fp7/debate.htm [19] EUR 20229, “Fusion energy – Moving forward”, 2003 [20] E uropean F usion D evelopment A greement (Contratto ERB-5035-CT-99-0001, modificato da ultimo da FU36-CT-2004-00123) [21] GU C, ,del, , pag. [22] GU L 151 del 7.6.1978, pag. 10 [23] GU L 102 del 24.4.1988, pag. 31 [24] GU L 244 del 26.8.1992 [25] GU L 335 del 19.12.1998, pag. 62 [26] GU L 114 del 5.5.1994, pag. 25 [27] Technical Basis for the ITER-FEAT Outline Design 2001, ITER EDA Documentation Series No 19 (Vienna: IAEA) [28] GU C, ,del, , pag. [29] GU C, ,del, , pag. [30] Conclusioni della riunione degli esperti sulla Fusion Fast Track, del 27 novembre 2001 [31] Conclusioni della 2547a sessione del Consiglio “Competitività” del 26 e 27 novembre 2003; doc. n. 15397/03. [32] GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/115/Ce (GU L 15 del 17.1.2002, pag. 24). [33] GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/47/Ce (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 73). [34] GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1 [35] GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114 [36] GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72 [37] COM(2006) 364 [38] COM(2005) 445 [39] GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 (GU L 124 del 27.4.2004) [40] GU L 152 del 13.7.1967, pag. 13, come modificato dal trattato di Amsterdam e dal trattato di Nizza. [41] Tutte le cifre sono espresse in valore corrente, salvo menzione contraria, e subordinate all’adozione dei corrispondenti bilanci per i programmi comunitari di ricerca e formazione a norma dell'articolo 7 del trattato. [42] GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1, come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del 22 marzo 2004 (GU L 124 del 27.4.2004) e come modificato dalla rettifica (GU L 51 del 24.2.2005, pag. 28) [43] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1 [44] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15 [45] Stanziamenti dissociati (SD) [46] Stanziamenti non dissociati (SND) [47] Cumulate al 2% annuo. [48] Come descritto nella relazione finale di progettazione ITER (ITER / EDA Documentation Series Number 24, IAEA, Vienna 2002) – Capitolo 7), COM(2003) 215 def. , SEC(2002) 276 del 7 marzo 2002 e versione aggiornata a seguito dei negoziati. [49] COM(2006) 364 [50] COM(2005) 445 [51] Compreso accantonamento di bilancio per la ripartizione dei costi tra le Parti come stabilito nell’intesa comune “Ripartizione dei costi per tutte le fasi del progetto ITER”. [52] Le stime di costo della costruzione di IFMIF e EVEDA sono state redatte nel dicembre 2003 dal gruppo internazionale IFMIF (25 dicembre 2003). [53] Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato. [54] Spesa che rientra nell'articolo xx 01 04 del Titolo xx. [55] Spesa che rientra nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05. [56] Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale. [57] COM(2004) 101 [58] GU L 294 del 29.10.2002, pag. 74 [59] Se sono indicate più modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni” della presente sezione. [60] SEC(2005) 430 [61] Consultative Committee for the Euratom Specific Research and Training Programme in the Field of Nuclear Energy (Fusion) (CCE-FU) [62] Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.