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Document 52006PC0265

    Proposta modificata di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote (versione codificata) (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

    /* COM/2006/0265 def. - COD 2003/0058 */

    52006PC0265

    Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote (versione codificata) (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2006/0265 def. - COD 2003/0058 */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 2.6.2006

    COM(2006) 265 definitivo

    2003/0058 (COD)

    Proposta modificata di

    DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote

    (Versione codificata)

    (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

    RELAZIONE

    1. Il 27 marzo 2003, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante codificazione della direttiva 93/32/CEE del 14 giugno 1993 del Consiglio relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote[1].

    Il gruppo consultivo dei servizi giuridici, previsto dall'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 sul metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi[2], ha ritenuto, con parere del 26 giugno 2003, che la suddetta proposta si limita effettivamente ad una mera codificazione, senza modificazioni sostanziali degli atti che ne sono oggetto.

    2. Tenuto conto dei risultati dei lavori che si sono svolti in sede di Consiglio sulla proposta di cui al punto 1, la Commissione, a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, ha deciso di presentare una proposta modificata di codificazione di detta direttiva.

    La presente proposta modificata tiene conto anche degli adattamenti meramente redazionali o formali suggeriti dal gruppo consultivo dei servizi giuridici e rivelatisi fondati[3]. La presente proposta modificata comprende inoltre le rettifiche alla direttiva 93/32/CEE[4].

    3. Le modifiche apportate alla presente proposta modificata, rispetto alla proposta iniziale, sono le seguenti:

    Il considerando 1 è sostituito dal testo seguente:

    “La direttiva 93/32/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote* stabilisce le prescrizioni tecniche relative al disegno e alla fabbricazione dei veicoli a motore a due ruote per quanto riguarda il dispositivo di ritenuta dei passaggeri. Tali prescrizioni tecniche riguardano il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri con lo scopo di garantire l’applicazione, per ciascun tipo dei suddetti veicoli, della procedura di omologazione CE, prevista dalla direttiva 2002/24/CE. La direttiva 93/32/CEE è stata modificata in modo sostanziale**. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.”

    I considerandi 2, 3 e 4 sono cancellati.

    Il considerando 5 è sostituito dal testo seguente:

    “La presente direttiva è una delle direttive particolari previste ai fini del sistema di omologazione CE istituito dalla direttiva 2002/24/CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 2002/24/CE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla presente direttiva.”

    Il considerando 6 è sostituito dal testo seguente:

    “Poiché lo scopo dell'intervento prospettato, vale a dire rilasciare l'omologazione CE ai dispositivi di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e risulterà dunque, per le dimensioni e gli effetti dell'intervento, realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare provvedimenti, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. ”

    All’articolo 6 viene aggiunto un secondo comma, redatto come segue:

    “Essa si applica dal […].”

    Allegato I, punto 1.2, quarto comma: la rettifica riguarda unicamente la versione finlandese.

    Allegato II, parte B: la rettifica riguarda unicamente le versioni inglese e svedese[5].

    4. Per facilitare la lettura e l'esame, si allega inoltre il testo completo della proposta di codificazione così modificata.

    ê 93/32/CEE

    2003/0058 (COD)

    Proposta modificata di

    DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

    vista la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio[6],

    vista la proposta della Commissione[7],

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[8],

    deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

    considerando quanto segue:

    ê

    1. La direttiva 93/32/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote[9] stabilisce le prescrizioni tecniche relative al disegno e alla fabbricazione dei veicoli a motore a due ruote per quanto riguarda il dispositivo di ritenuta dei passaggeri. Tali prescrizioni tecniche riguardano il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri con lo scopo di garantire l’applicazione, per ciascun tipo dei suddetti veicoli, della procedura di omologazione CE, prevista dalla direttiva 2002/24/CE per ciascun tipo di veicolo. La direttiva 93/32/CEE è stata modificata in modo sostanziale[10]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

    ê 93/32/CEE considerando 4 (adattato)

    2. Ö La presente direttiva è una delle direttive particolari previste ai fini del sistema di omologazione CE istituito dalla direttiva 2002/24/CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 2002/24/CE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla presente direttiva. Õ

    ê 93/32/CEE considerando 5 (adattato)

    3. Ö Poiché lo scopo dell'intervento prospettato, vale a dire rilasciare l'omologazione CE ai dispositivi di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e risulterà dunque, per le dimensioni e gli effetti dell'intervento, realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare provvedimenti, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Õ

    ê

    4. La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati nell'allegato II, parte B,

    ê 93/32/CEE

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    ê 93/32/CEE (adattato)

    Articolo 1

    La presente direttiva riguarda il dispositivo di ritenuta per passeggeri di tutti i tipi di veicoli Ö a motore Õ a due ruote definiti all'articolo 1 della direttiva 2002/24/CE.

    ê 93/32/CEE

    Articolo 2

    La procedura per la concessione dell'omologazione CE relativamente al dispositivo di ritenuta per passeggeri per un tipo di veicolo a motore a due ruote nonché le condizioni per la libera circolazione di tali veicoli sono quelle stabilite nella direttiva 2002/24/CE, rispettivamente ai capi II e III.

    ê 93/32/CEE (adattato)

    Articolo 3

    Ö Le Õ modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni dell’allegato I Ö alla presente direttiva Õ sono adottate in base alla procedura Ö di cui Õ all'articolo [13 Ö , paragrafo 3 Õ della direttiva 70/156/CEE del Consiglio[11]].

    ê 93/32/CEE

    Articolo 4

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    ê

    Articolo 5

    La direttiva 93/32/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati all'allegato II, parte B.

    I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato III.

    Articolo 6

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

    Essa si applica dal […].

    ê 93/32/CEE Art. 5

    Articolo 7

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il […]

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il Presidente Il Presidente

    […] […]

    ê 93/32/CEE Allegato

    ALLEGATO I

    1. PRESCRIZIONI GENERALI

    Qualora sia previsto il trasporto di un passeggero, il veicolo deve essere munito di un sistema di ritenuta per passeggero. Questo sistema deve essere realizzato mediante una cinghia o una o più maniglie.

    ê 1999/24/CE Art. 1

    1.1. Cinghia

    La cinghia deve essere montata sulla sella o su altre parti unite al telaio in modo da poter essere facilmente utilizzata dal passeggero. La cinghia e il suo fissaggio devono essere studiati in modo da poter sopportare, senza rompersi, una forza di trazione verticale di 2 000 N, applicata in modo statico al centro della superficie della cinghia con una pressione massima di 2 Mpa.

    ê 93/31/CEE Allegato

    1.2. Maniglia

    Se si utilizza una maniglia, questa deve essere montata in prossimità della sella e in modo simmetrico rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo.

    La maniglia deve essere studiata in modo da poter sopportare, senza rompersi, una forza di trazione verticale di 2 000 N, applicata in modo statico al centro della superficie della maniglia con una pressione massima di 2 Mpa.

    Se si utilizzano due maniglie, esse devono essere montate una per lato e in modo simmetrico.

    Le maniglie devono essere studiate in modo da poter sopportare, senza rompersi, una forza di trazione verticale di 1 000 N, applicata in modo statico al centro della superficie della maniglia con una pressione massima di 1 Mpa.

    Appendice 1

    Scheda informativa concernente i dispositivi di ritenuta per passeggeri di un tipo di veicolo a motore a due ruote

    (da unire alla domanda di omologazione CE qualora sia presentata indipendentemente dalla domanda di omologazione CE del veicolo)

    Numero d’ordine (attribuito dal richiedente): ....................…………………

    La domanda di omologazione CE concernente i dispositivi di ritenuta per passeggeri di un tipo di veicolo a motore a due ruote deve essere accompagnata dalle informazioni di cui all’allegato II della direttiva 2002/24/CE,

    - sezione A, punti:

    - 0.1

    - 0.2

    - da 0.4 a 0.6

    ê 1999/24/CE Art. 1

    - sezione B, punti:

    - da 1.4 a 1.4.2 compreso.

    ê 93/32/CEE

    Appendice 2

    [pic]

    é

    ALLEGATO II

    Parte A

    Direttiva abrogata e sua modificazione successiva(di cui all'articolo 5)

    Direttiva 93/32/CEE del Consiglio | (GU L 188 del 29.7.1993, pag. 28) |

    Direttiva 1999/24/CE della Commissione | (GU L 104 del 21.4.1999, pag. 16) |

    Parte B

    Elenco dei termini di attuazione nel diritto nazionale e termini di applicazione (di cui all’articolo 5)

    Direttiva | Termini di attuazione nel diritto nazionale | Termini di applicazione |

    93/32/CEE | 14 dicembre 1993 | 14 giugno 1995(*) |

    1999/24/CE | 31 dicembre 1999 | 1° gennaio 2000(**) |

    __________

    (*) Secondo l’articolo 4, paragrafo 1, terzo comma della direttiva 93/32/CEE:

    “A decorrere dalla data di cui al primo comma, gli Stati membri non possono vietare, per quanto riguarda i dispositivi di ritenuta per passeggeri, la prima messa in circolazione dei veicoli conformi alla presente direttiva.”

    (**) Secondo l’articolo 2 della direttiva 1999/24/CE:

    “1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli Stati membri non possono:

    - rifiutare l’omologazione CE di un tipo di veicolo a motore a due ruote o di un tipo di dispositivo di ritenuta per passeggeri,

    - rifiutare l’immatricolazione e vietare la vendita o l’immissione in circolazione dei veicoli a motore a due ruote, come pure la vendita o la messa in servizio dei dispositivi di ritenuta per passeggeri,

    per motivi concernenti i dispositivi di ritenuta per passeggeri, se detti dispositivi di ritenuta sono conformi alle prescrizioni della direttiva 93/32/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

    2. A decorrere dal 1° luglio 2000, gli Stati membri rifiutano l’omologazione CE di qualsiasi tipo di veicolo a motore a due ruote, per motivi riguardanti il dispositivo di ritenuta per passeggeri e di qualsiasi tipo di dispositivo di ritenuta per passeggeri, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 93/32/CEE, come modificata dalla presente direttiva.”

    ALLEGATO III

    TABELLA DI CONCORDANZA

    Direttiva 93/32/CEE | Presente direttiva |

    Articoli 1, 2 e 3 | Articoli 1, 2 e 3 |

    Articolo 4 , paragrafo 1 | – |

    Articolo 4, paragrafo 2 | Articolo 4 |

    – | Articolo 5 |

    – | Articolo 6 |

    Articolo 5 | Articolo 7 |

    Allegato | Allegato I |

    Appendice 1 | Appendice 1 |

    Appendice 2 | Appendice 2 |

    – | Allegato II |

    – | Allegato III |

    ____________

    [1] COM(2003) 145 definitivo del 27 marzo 2003.

    [2] GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.

    [3] Parere trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione ed al Comitato economico e sociale europeo il 30 giugno 2003.

    [4] Le rettifiche si applicano unicamente alla versione inglese, finlandese e svedese.

    [5] GU L 239 del 9.7.2004, pag. 36

    [6] GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva della Commissione 2005/30/CE (GU L 106 del 27.4.2005, pag. 17)

    [7] GU C […] del […], pag. […].

    [8] GU C […] del […], pag. […].

    [9] GU L 188 del 29.7.1993, pag. 28. Direttiva modificata dalla direttiva 1999/24/CE della Commissione (GU L 104 del 21.4.1999, pag. 16).

    [10] V. allegato II, parte A.

    [11] GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

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