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Document 52006PC0237
Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 1698/2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
/* COM/2006/0237 def. - CNS 2006/0082 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 24.5.2006 COM(2006) 237 definitivo 2006/0082 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. L'articolo 69, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005 stabilisce il massimale degli stanziamenti annui per le spese dei Fondi strutturali comunitari nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza (la cosiddetta "disposizione sui massimali") e l’articolo 70, paragrafi 3 e 4, del medesimo regolamento fissa i tassi di partecipazione del FEASR. 2. Nell’accordo raggiunto dal Consiglio europeo sulle prospettive finanziarie per il periodo 2007–2013 i massimali degli stanziamenti annui fissati per le spese dei Fondi strutturali comunitari nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza, applicabili a ciascuno Stato membro, sono diversi dal massimale fissato all’articolo 69, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005. 3. Inoltre, sempre in virtù di tale accordo è stato assegnato alla Repubblica portoghese un importo di 320 milioni € che non è soggetto all'obbligo di cofinanziamento nazionale previsto dall'articolo 70, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005. 4. È necessario quindi modificare il regolamento (CE) n. 1698/2005 per armonizzare la “disposizione sui massimali” con l'accordo del Consiglio europeo e con le pertinenti disposizioni della normativa comunitaria che disciplinano i Fondi strutturali e il Fondo di coesione per il periodo 2007–2013 e per esentare il Portogallo dall'applicazione dell'obbligo di cofinanziamento per un importo di 320 milioni di EUR. 2006/0082 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37 e l’articolo 299, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo[1], visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2], visto il parere del Comitato delle regioni[3], considerando quanto segue: 5. L’articolo 69, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), fissa il massimale degli stanziamenti annui per le spese dei Fondi strutturali comunitari nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza e l’articolo 70, paragrafi 3 e 4, del medesimo regolamento fissa i tassi di partecipazione del FEASR. 6. Nelle prospettive finanziarie adottate dal Consiglio europeo nel dicembre 2005 per il periodo 2007–2013 il livello dei massimali degli stanziamenti annui fissati per le spese dei Fondi strutturali comunitari nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza, applicabili a ciascuno Stato membro, sono diversi dal massimale fissato all’articolo 69, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005. 7. In conformità alle prospettive finanziarie 2007–2013 è stato assegnato al Portogallo uno stanziamento di 320 milioni EUR che non è soggetto all’obbligo di cofinanziamento nazionale previsto all’articolo 70, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005. 8. Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1698/2005, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1698/2005 è così modificato: 1) All'articolo 69, il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente: “6. La Commissione provvede affinché il totale degli stanziamenti annui del FEASR provenienti dalla sezione Orientamento del FEAOG, assegnati ad ogni Stato membro a norma del presente regolamento, e degli stanziamenti provenienti dal FESR, dal FSE e dal FC, conformemente alla normativa comunitaria che stabilisce le disposizioni generali che disciplinano tali fondi per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, compreso il contributo del FESR conformemente alla normativa comunitaria che disciplina lo strumento europeo di vicinato, provenienti dallo strumento di preadesione in base alla normativa comunitaria che disciplina tale strumento, nonché provenienti dalla parte dello Strumento finanziario di orientamento della pesca che contribuisce all'obiettivo di convergenza, non superi i limiti seguenti: - 3,7893 % del PIL per gli Stati membri aventi nel periodo 2001–2003 un RNL medio pro capite nel inferiore a 40 % della media dell’UE-25, - 3,7135% del PIL per gli Stati membri aventi nel periodo 2001–2003 un RNL medio pro capite pari o superiore a 40% e inferiore a 50% della media dell’UE-25, - 3,6188% del PIL per gli Stati membri aventi nel periodo 2001–2003 un RNL medio pro capite pari o superiore a 50% e inferiore a 55% della media dell’UE-25, - 3,5240% del PIL per gli Stati membri aventi nel periodo 2001–2003 un RNL medio pro capite pari o superiore a 55% e inferiore a 60% della media dell’UE-25, - 3,4293% del PIL per gli Stati membri aventi nel periodo 2001–2003 un RNL medio pro capite pari o superiore a 60% e inferiore a 65% della media dell’UE-25, - 3,3346% del PIL per gli Stati membri aventi nel periodo 2001–2003 un RNL medio pro capite pari o superiore a 65% e inferiore a 70% della media dell’UE-25, - 3,2398% del PIL per gli Stati membri aventi nel periodo 2001–2003 un RNL medio pro capite pari o superiore a 70% e inferiore a 75% della media dell’UE-25, - oltre, il livello massimo dei trasferimenti è ridotto di 0,09 punti percentuali del PIL ogni incremento di 5 punti percentuali di RNL medio pro capite nel periodo 2001–2003 raffrontato alla media dell’UE-25. La Commissione calcola il PIL in base alle statistiche pubblicate nell’aprile 2005. I tassi di crescita dei PIL nazionali per il periodo 2007–2013, stimati dalla Commissione nell'aprile 2005, si applicano individualmente a ciascuno Stato membro. Qualora nel 2010 si stabilisca che il PIL totale del periodo 2007–2009 per uno Stato membro si è discostato di oltre il ± 5% dal PIL totale stimato a norma del paragrafo 3, anche a causa delle variazioni dei tassi di cambio, si procede all’aggiustamento degli importi assegnati al medesimo Stato membro per tale periodo a norma del paragrafo 1. L’incidenza totale netta di tale aggiustamento, positiva o negativa che sia, non può superare i 3 miliardi di EUR. In ogni caso, se l’incidenza netta è positiva, le risorse supplementari totali si limitano al livello della sottoutilizzazione rispetto ai massimali delle risorse disponibili per gli impegni dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione per il periodo 2007–2010. Gli aggiustamenti definitivi sono scaglionati in parti uguali nel periodo 2011–2013. Per rispecchiare il valore dello zloty polacco nel corso del periodo di riferimento, il risultato ottenuto con l’applicazione della percentuale di cui al primo comma alla Polonia è moltiplicato per il coefficiente 1,04 per il periodo fino alla revisione di cui al terzo comma.” 2) All'articolo 70 è inserito il paragrafo seguente: “4 bis I paragrafi 3 e 4 non si applicano al Portogallo limitatamente a un importo di 320 milioni di EUR.” Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il ... Per il Consiglio Il Presidente SCHEDA FINANZIARIA | 1. | LINEA DI BILANCIO: 05 04 05 01 | STANZIAMENTI (PPB 2007): EUR 12 343 028 111 | 2. | TITOLO DEL PROVVEDIMENTO: Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) | 3. | BASE GIURIDICA: Articolo 37 e articolo 299, paragrafo 2 del trattato | 4. | OBIETTIVI DEL PROVVEDIMENTO: È necessario modificare il regolamento (CE) n. 1698/2005: 1) per armonizzare le disposizioni sui massimali con l'accordo raggiunto dal Consiglio europeo e con le pertinenti disposizioni della normativa comunitaria che disciplina i Fondi strutturali e il Fondo di coesione per il periodo 2007–2013, 2) per esentare il Portogallo dall'applicazione del requisito sul cofinanziamento per un importo di 320 milioni EUR. | 5. | INCIDENZE FINANZIARIE | PERIODO DI 12 MESI (Mio EUR) | ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO 2006 (Mio EUR) | ESERCIZIO FIN. SUCCESSIVO 2007 (Mio EUR) | 5.0 | SPESE – A CARICO DEL BILANCIO CE (RESTITUZIONI / INTERVENTI) – DEI BILANCI NAZIONALI – DI ALTRI | – | – | – | 5.1 | ENTRATE – RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI / DAZI DOGANALI) – NAZIONALI | – | – | – | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 5.0.1 | PREVISIONI DI SPESA | – | – | – | (1) | (1) | (1) | 5.1.1 | PREVISIONI DI ENTRATA | – | – | – | – | – | – | 5.2 | METODO DI CALCOLO: – | 6.0 | FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CORRISPONDENTE CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SÌ/NO | 6.1 | FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SÌ/NO | 6.2 | NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE | SÌ/NO | 6.3 | STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI | SÌ/NO | OSSERVAZIONI: (1) Le modifiche proposte non comportano spese supplementari rispetto alla dotazione totale assegnata ai Fondi strutturali. | [1] GU C … del …., pag. …. [2] GU C … del …., pag. …. [3] GU C … del …., pag. ….