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Document 52006PC0220
Proposal for a Council Decision on the signing of a Cooperation Agreement on a Civil Global Navigation Satellite System (GNSS) between the European Community and its Member States and the Kingdom of Morocco
Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma dell’Accordo di cooperazione relativo ad un Sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Regno del Marocco
Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma dell’Accordo di cooperazione relativo ad un Sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Regno del Marocco
/* COM/2006/0220 def. - ACC 2006/0074 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 19.5.2006 COM(2006) 220 definitivo 2006/0074 (ACC) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma dell’Accordo di cooperazione relativo ad un Sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Regno del Marocco (presentata dalla Commissione) A) RELAZIONE CONTESTO DELLA PROPOSTA | Motivazione e obiettivi della proposta Per il suo carattere internazionale, il programma GALILEO ha indotto diversi paesi a chiedere di stipulare un accordo di cooperazione con l’Unione europea. Il Marocco ha ufficialmente espresso il suo interesse nell’agosto 2004. La Commissione europea, sulla base di un mandato negoziale che le è stato conferito dal Consiglio nell’aprile 2005, ha siglato un accordo con le autorità marocchine l’8 novembre 2005. La Commissione europea propone al Consiglio di autorizzare la firma dell’accordo di cooperazione fra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Regno del Marocco. | Contesto generale Il Marocco dispone di un know-how nel settore della tecnologia e delle applicazioni spaziali attraverso diversi organismi. Esso desidera, da un lato, unificare le attività di questi vari organismi creando un gruppo di interesse comune e, dall’altro, sviluppare l’utilizzo della radionavigazione satellitare sul suo territorio e nella regione circostante (Mediterraneo e Africa occidentali) concentrandosi su delle applicazioni specifiche per questa zona. I contatti relativi ad una partecipazione del Marocco al programma GALILEO sono iniziati il 24 marzo 2004, durante un incontro fra il Ministro marocchino per gli impianti e i trasporti e il Direttore generale dell’energia e trasporti alla Commissione europea. Il 9 agosto 2004, il Ministro marocchino per gli impianti e i trasporti ha inviato al Direttore generale dell’energia e trasporti della Commissione europea una lettera nella quale esprimeva il desiderio del suo paese di partecipare a pieno a titolo al progetto GALILEO, aderendo all’impresa comune GALILEO. Il 6 ottobre 2004 si è svolta una riunione con una delegazione guidata dal Ministro marocchino per gli impianti e i trasporti e composta da rappresentanti dei ministeri marocchini interessati, finalizzata a precisare le modalità della cooperazione fra il Marocco e la Comunità europea nell’ambito di un accordo da concludere fra le due parti. Il 13 ottobre, il Ministro ha scritto una seconda lettera al Direttore generale per confermare la volontà del Marocco di concludere con la Comunità europea un accordo di cooperazione relativo al sistema di radionavigazione via satellite a uso civile. L’ipotesi di cooperazione con il Marocco sviluppata nel corso di colloqui preliminari includerebbe forme di cooperazione multilaterale, industriale e scientifica, in particolare nel settore delle applicazioni, più precisamente azioni di standardizzazione, il controllo dell’integrità regionale e investimenti finanziari in GALILEO. Le imprese marocchine e europee da diversi anni intrattengono rapporti di cooperazione industriale nel settore spaziale. Esiste quindi una solida base per allargare la cooperazione in questo settore di grande importanza per entrambe le parti. L’accordo dovrebbe essere utilizzato per tutelare e sostenere tale interesse e promuovere la cooperazione fra le imprese delle due parti. | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Il 18 febbraio 2004, la Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo “Progressi del programma di ricerca GALILEO all’inizio del 2004” il cui secondo capitolo, intitolato “L’aumento della cooperazione internazionale” fissa una strategia per lo sviluppo della dimensione internazionale di GALILEO. Nelle sue conclusioni adottate il 9 marzo 2004 sulla base della suddetta comunicazione, il Consiglio “incoraggia ulteriori sviluppi della cooperazione internazionale in questo settore”. Il 21 aprile 2005 il Consiglio ha adottato delle direttive di negoziato che autorizzano la Commissione ad avviare i negoziati diretti a concludere un accordo di cooperazione relativo ad un Sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) fra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Regno del Marocco. | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione La realizzazione di una rete di navigazione e di posizionamento in Europa costituisce un aspetto centrale della politica comunitaria il cui scopo è l’integrazione totale delle infrastrutture di trasporto terrestre, marittimo e aereo, al fine di garantire una navigazione sicura, senza interruzioni, economica e rispettosa dell’ambiente. I testi legislativi che riguardano lo sviluppo di questa rete sono: - il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio, del 21 maggio 2002, relativo alla costituzione dell’impresa comune Galileo; - il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio, del 12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite; - il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2432/2001 del 20 novembre 2001 e dal regolamento (CE) n. 880/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002; - l’Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra, entrato in vigore il 1º marzo 2000. Una particolare attenzione dovrà essere rivolta agli impegni assunti dal Marocco in materia di tutela della proprietà intellettuale e di partecipazione agli sforzi di non-proliferazione multilaterali. La cooperazione dovrà inoltre avvenire nel rispetto dei testi legislativi relativi al controllo delle esportazioni come il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, modificato dai regolamenti (CE) n. 2432/2001 e (CE) n. 880/2002. | CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO | Consultazione delle parti interessate | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto Il Comitato speciale “GALILEO” del Consiglio è stato consultato in ottemperanza alle direttive di negoziato. Anche il comitato per la sicurezza di GALILEO è stato sempre tenuto al corrente per tutta la durata del negoziato. Inoltre, a livello della Commissione, le varie DG interessate sono sempre state informate sui diversi sviluppi. | Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione Tutte le osservazioni degli Stati membri e dei servizi della Commissione sono state debitamente prese in considerazione. | Ricorso al parere di esperti | Settori scientifici/di competenza interessati Il settore di competenza specifico riguarda essenzialmente la navigazione via satellite e le sue applicazioni. | Metodologia applicata Si è proceduto alla regolare consultazione degli esperti i quali hanno partecipato ai negoziati al fine di assicurarsi delle effettive capacità e del reale interesse del paese ad una partecipazione al programma. | Principali organizzazioni/esperti consultati Sia l’impresa comune GALILEO, che gestisce l’insieme della fase di sviluppo del programma GALILEO, che l’Agenzia spaziale europea, incaricata della fase di convalida in orbita, sono state ampiamente coinvolte e hanno partecipato a tutte le fasi del negoziato. | Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati Non è stata evocata l’esistenza di potenziali gravi rischi dalle conseguenze irreversibili | Tutti hanno ribadito la necessità di una stretta cooperazione con il Regno del Marocco, paese faro del Mediterraneo. Anche il sistema EGNOS, in quanto precursore del sistema GALILEO nel programma EUROMED, deve essere ampliato nell’ambito della politica di vicinato. | Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti Le conclusioni degli esperti sono inserite nell’accordo. | Valutazione dell’impatto Essendo il Marocco un paese molto dinamico nel settore dello sviluppo delle applicazioni dei servizi di navigazione satellitare, l’introduzione di servizi GALILEO sul mercato marocchino e su quelli delle regioni del Mediterraneo e dell’Africa occidentali avrà un importante impatto economico. Si ritiene che i servizi di navigazione via satellite creeranno, da qui al 2020, un mercato mondiale di circa 300 mrd EUR, con almeno 3 miliardi di ricevitori in servizio. GALILEO sarà all’origine della creazione di 150 000 posti di lavoro altamente qualificati in Europa. L’autorità di vigilanza europea GNSS, istituita dal regolamento n. 1321/2004 del Consiglio, del luglio 2004, garantirà la certificazione appropriata dei sistemi e diverrà l’autorità responsabile per la concessione GALILEO. L’autorità assicurerà inoltre il monitoraggio delle attività disciplinate dal presente accordo. | ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA | Sintesi delle misure proposte La Commissione propone al Consiglio di autorizzare la firma dell’Accordo di cooperazione relativo ad un Sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Regno del Marocco. | Base giuridica Articoli 133 e 170, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del trattato che istituisce la Comunità europea. | Principio di sussidiarietà Si applica il principio di sussidiarietà in quanto la proposta non rientra tra le materie di competenza esclusiva della Comunità. | Gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati in maniera soddisfacente con la sola iniziativa degli Stati membri per i motivi di seguito esposti. | GALILEO, i cui costi sono stimati a più di 3 mrd EUR, è un’iniziativa europea che nessuno Stato è disposto a finanziare da solo. | Gli obiettivi della proposta potranno essere realizzati con maggiore efficacia a livello comunitario per i motivi di seguito esposti. | Il know-how industriale nel settore spaziale è ripartito in diversi paesi europei. | L’infrastruttura di navigazione via satellite copre tutto il territorio europeo. | Gli aspetti oggetto dal presente accordo riguardano questioni che, per loro natura, richiedono un’azione a livello comunitario, ad esempio la normalizzazione e la certificazione. | La proposta è quindi conforme al principio di sussidiarietà. | Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi di seguito esposti. | L’accordo è il più semplice possibile in quanto garantisce che paesi non europei sosterranno il programma in tutti gli aspetti essenziali (norme, certificazione, attribuzione di frequenze, ecc.). Esso consente inoltre di eseguire progetti di ricerca specifici comuni nel settore della navigazione via satellite. | L’accordo non prevede scambio di fondi. | Scelta degli strumenti | Strumento/i proposto/i: altri usi. | Altri strumenti non sarebbero idonei per i motivi di seguito esposti. Un accordo internazionale è il solo strumento che garantisce la cooperazione del Regno del Marocco nella promozione di GALILEO. Se non venisse concluso un accordo, tale paese baserebbe i suoi servizi di posizionamento e di navigazione su altri sistemi (principalmente il GPS), il che potrebbe compromettere il successo economico di GALILEO. | INCIDENZA SUL BILANCIO | La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio della Comunità. | INFORMAZIONI COMPLEMENTARI | Riesame/revisione/clausola di caducità | La proposta prevede una clausola di nullità automatica integrale o parziale dell’atto legislativo, qualora si realizzino le relative condizioni. | 1. B) Proposta Proposta di decisione La Commissione propone al Consiglio, a norma degli articoli 133 e 170, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del trattato che istituisce la Comunità europea, di autorizzare la firma dell’Accordo di cooperazione relativo ad un Sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri e il Regno del Marocco. 2006/0074 (ACC) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma dell’Accordo di cooperazione relativo ad un Sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Regno del Marocco IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133 e 170, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, considerando quanto segue: (1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un Accordo con il Regno del Marocco. (2) Con riserva di un’eventuale conclusione a una data successiva, l’Accordo siglato il 8 novembre 2005 deve essere firmato, DECIDE: Articolo unico Con riserva di una possibile conclusione a una data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, l’Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Regno del Marocco relativo ad un Sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS). Il testo dell’accordo è allegato alla presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO ACCORDO DI COOPERAZIONE CONCERNENTE UN SISTEMA GLOBALE DI NAVIGAZIONE SATELLITARE (GNSS ) PER SCOPI CIVILI FRA LA COMUNITA’ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI E IL REGNO DEL MAROCCO LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata la «Comunità», e IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L’IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D’AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, in appresso denominate “gli Stati membri”, da una parte, e IL REGNO DEL MAROCCO, in appresso denominato “il Marocco”, dall’altra parte, in appresso denominate “le Parti”, CONSIDERANDO gli interessi comuni allo sviluppo di un sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) per scopi civili, RICONOSCENDO l’importanza di GALILEO in quanto contributo all’infrastruttura di navigazione e informazione in Europa e nel Marocco, CONSIDERANDO il crescente sviluppo delle applicazioni GNSS nel Marocco, in Europa e in altre regioni del mondo, DESIDEROSE di rafforzare la cooperazione tra il Marocco e la Comunità e tenendo conto dell’Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra[1], entrato in vigore il 1° marzo 2000, (di seguito denominato “l’Accordo di associazione”), HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 Scopo dell’Accordo Il presente Accordo ha lo scopo di incoraggiare, facilitare e migliorare la cooperazione tra le parti nell’ambito del contributo dell’Europa e del Marocco ad un Sistema globale di navigazione satellitare per scopi civili (GNSS). ARTICOLO 2 Definizioni Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni: “ampliamento”: i meccanismi regionali o locali quali l’European Geostationary Navigation Overlay System (EGNOS) (sistema europeo di copertura geostazionaria per la navigazione). Tali sistemi forniscono agli utenti di segnali orari e di navigazione satellitari informazioni supplementari rispetto a quelle derivanti dalla costellazione principale o dalle costellazioni principali utilizzate, nonché dati aggiuntivi di distanza/pseudo-distanza o correzioni o miglioramenti di informazioni di pseudo-distanza esistenti. Questi meccanismi consentono agli utenti di ottenere migliori prestazioni, in particolare in termini di precisione, disponibilità, integrità e affidabilità; “GNSS”: sistema globale di navigazione satellitare, che fornisce segnali che permettono la navigazione e la sincronizzazione satellitari; “GALILEO”: un sistema civile e autonomo europeo di sincronizzazione e di navigazione satellitari, a copertura globale, progettato e sviluppato dalla Comunità e dai suoi Stati membri. Tale sistema è sotto controllo civile e destinato alla prestazione di servizi GNSS. L’esercizio di GALILEO può essere trasferito a privati. GALILEO prevede la prestazione di uno o più servizi per vari scopi: servizi ad accesso libero, servizi commerciali, servizi per la sicurezza della vita umana, servizi per operazioni di ricerca e salvataggio, oltre ad un servizio pubblico regolamentato, ad accesso ristretto, ideato per rispondere alle esigenze degli utenti autorizzati del settore pubblico. Tali servizi comprendono, in particolare: - il servizio ad accesso libero, per le applicazioni destinate al grande pubblico, - il servizio commerciale, per applicazioni destinate ad un mercato che richiede prestazioni superiori a quelle offerte dal servizio ad accesso libero, - il servizio per la sicurezza della vita umana, utilizzato per la maggior parte delle applicazioni di trasporto qualora prestazioni insufficienti di navigazione senza avvertimento in tempo reale possano mettere in pericolo vite umane, - il servizio per operazioni di ricerca e salvataggio, per la ricerca e il salvataggio di vite umane in casi di emergenza, - il servizio pubblico regolamentato, ad accesso sicuro per applicazioni governative; “elementi locali di GALILEO”: meccanismi locali che forniscono agli utenti di segnali orari e di navigazione satellitari GALILEO informazioni diverse da quelle derivanti dalla costellazione principale utilizzata. Per aumentare le prestazioni possono essere utilizzati elementi locali intorno agli aeroporti, ai porti marittimi e in altri ambienti urbani o di altra natura con caratteristiche geografiche sfavorevoli. GALILEO fornirà modelli generici per gli elementi locali; “apparecchiatura per il posizionamento, la navigazione e la sincronizzazione a copertura globale” : qualsiasi apparecchio utilizzato da un utente finale civile, progettato per trasmettere, ricevere o elaborare segnali orari o di navigazione satellitari allo scopo di fornire un servizio o per operare con un ampliamento a livello regionale; “misura di regolamentazione”: qualsiasi legge, regolamento, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo, o simili, di una delle parti; “interoperabilità”: a livello di utente, una situazione nella quale un ricevitore a doppio sistema può utilizzare segnali provenienti insieme da due sistemi per ottenere pari prestazioni o prestazioni superiori a quelle ottenibili utilizzando un solo sistema; “proprietà intellettuale”: ha il significato di cui all’articolo 2 della convenzione che istituisce l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (Stoccolma, 14 luglio 1967); “responsabilità”: l’obbligo giuridico che incombe a una persona fisica o giuridica di risarcire i danni subiti da un’altra persona fisica o giuridica in conformità di specifiche norme e principi. Tale obbligo può essere prescritto da un accordo (“responsabilità contrattuale”) o essere dettato da una norma giuridica (“responsabilità non contrattuale”); “recupero dei costi”: meccanismi per il recupero delle spese di investimento e funzionamento del sistema; “informazione classificata”: l’informazione, in qualsiasi forma, che deve essere protetta nei confronti della divulgazione non autorizzata che potrebbe nuocere in diversa misura ad interessi fondamentali, come la sicurezza nazionale, delle parti o di un singolo Stato membro. Il livello di classificazione è identificato da un’indicazione specifica. Una informazione di questo tipo è classificata dalle parti a norma delle rispettive leggi e regolamenti vigenti; essa deve essere protetta contro ogni perdita di riservatezza, integrità e disponibilità. ARTICOLO 3 Principi della cooperazione Le Parti convengono di applicare i principi di seguito specificati alle attività di cooperazione contemplate dal presente accordo: 1. il reciproco vantaggio basato su un equilibrio generale dei diritti e degli obblighi, ivi compresi i contributi e le retribuzioni, 2. la partnership nel programma GALILEO, nell’osservanza delle procedure e delle norme che disciplinano la gestione di GALILEO. 3. l’offerta reciproca di opportunità di avviare attività di cooperazione nell’ambito di progetti GNSS europei e marocchini per scopi civili, 4. lo scambio tempestivo di informazioni suscettibili di influire sulle attività di cooperazione, 5. l’adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale secondo le disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 2, del presente Accordo, 6. il libero accesso ai servizi di navigazione satellitare nei territori delle Parti, 7. il libero scambio di attrezzature GNSS nei territori delle Parti. ARTICOLO 4 Ambito delle attività di cooperazione 1. Le attività di cooperazione nel settore della navigazione e della sincronizzazione satellitari sono le seguenti: ricerca scientifica, produzione industriale, formazione, applicazione, sviluppo dei servizi e del mercato, commercio, aspetti legati allo spettro radio, aspetti relativi all’integrità del sistema, normalizzazione e certificazione, protezione del sistema. Le Parti possono modificare il presente elenco con decisione adottata in base al meccanismo istituito a norma dell’articolo 14. 2. Il presente accordo non riguarda la cooperazione fra le parti nei settori di cui ai commi 2.1-2.6 infra. Se le parti convengono che potranno derivare vantaggi reciproci dall’ampliamento della cooperazione a uno dei seguenti settori, dovranno negoziare e concludere fra di loro degli accordi appropriati in materia di: 2.1. tecnologie e materie sensibili di GALILEO sottoposte alle misure normative di controllo di esportazione e di non proliferazione applicabili all’interno della Comunità europea e dei suoi Stati membri, 2.2. crittografia e principali tecnologie e mezzi necessari per garantire la sicurezza dell’informazione (INFOSEC), 2.3. architettura per la sicurezza del sistema GALILEO (segmenti spaziale, terrestre e utente), 2.4. caratteristiche dei controlli di sicurezza dei segmenti globali di GALILEO, 2.5. servizi pubblici regolamentati nelle loro fasi di definizione, sviluppo, implementazione, collaudo, valutazione e nella fase di esercizio (gestione e utilizzo), nonché 2.6. scambio di informazioni classificate concernenti la navigazione satellitare e GALILEO. 3. Il presente accordo lascia impregiudicata l’applicazione della legislazione della Comunità europea relativa all’istituzione dell’Autorità di vigilanza europea GNSS e alla sua struttura istituzionale. Il presente accordo lascia altresì impregiudicati le leggi, i regolamenti e le politiche applicabili che danno attuazione ad impegni di non proliferazione, al controllo delle esportazioni di beni a duplice uso e alle misure nazionali sulla protezione e sui controlli dei trasferimenti immateriali di tecnologia. ARTICOLO 5 Tipologia delle attività di cooperazione 1. Ferme restando le loro rispettive misure di regolamentazione, le Parti promuovono, nella massima misura possibile, le attività di cooperazione di cui al presente accordo, allo scopo di offrire opportunità simili di partecipazione a tali attività nei settori elencati all’articolo 4. 2. Le Parti convengono di svolgere attività di cooperazione nei modi indicati negli articoli da 6 a 13. ARTICOLO 6 Spettro radio 1. Sulla base dei successi conseguiti fino ad oggi nell’ambito dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, le Parti convengono di continuare la cooperazione e il sostegno reciproco nelle questioni attinenti lo spettro radio. 2. In tale contesto le Parti favoriscono assegnazioni di frequenze adeguate per GALILEO allo scopo di assicurare l’accessibilità ai servizi di GALILEO agli utenti di tutto il mondo, ed in particolare in Marocco e nella Comunità. 3. Inoltre, le Parti riconoscono che è importante proteggere le frequenze della radionavigazione da interruzioni e interferenze. A tal fine, identificano le fonti di interferenza e cercano soluzioni reciprocamente accettabili per combattere tali interferenze. 4. Nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata in deroga alle disposizioni applicabili dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT), in particolare il regolamento sulle radiocomunicazioni dell’UIT. ARTICOLO 7 Ricerca scientifica Le Parti promuovono le attività comuni di ricerca nel campo del GNSS tramite programmi europei e marocchini di ricerca, come il Programma quadro della Comunità europea per la ricerca e lo sviluppo, i programmi di ricerca dell’Agenzia spaziale europea e i programmi sviluppati da organismi del Marocco. Le attività comuni di ricerca devono contribuire a programmare i futuri sviluppi di un GNSS per usi civili. Le Parti convengono di definire un meccanismo adeguato ad assicurare contatti fruttuosi e una partecipazione efficace ai programmi di ricerca. ARTICOLO 8 Cooperazione industriale 1. Le Parti incoraggiano e sostengono la cooperazione tra le loro rispettive industrie, anche attraverso la costituzione di joint ventures e la partecipazione del Marocco alle pertinenti associazioni industriali europee, nonché attraverso la partecipazione europea alle pertinenti associazioni industriali marocchine, al fine di costruire il sistema GALILEO e promuovere l’utilizzo e lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi basati su tale sistema. 2. Per facilitare la cooperazione industriale le Parti concedono ed assicurano una protezione effettiva ed adeguata ai diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale negli ambiti e nei settori che assumono rilievo nello sviluppo e nel funzionamento di Galileo/EGNOS, nell’osservanza dei più elevati standard internazionali, ivi compresi mezzi efficaci per garantirne l’osservanza. 3. Le esportazioni di prodotti e tecnologie sensibili specificamente sviluppati e finanziati dal programma GALILEO, effettuate dal Marocco a destinazione di paesi terzi, sono soggette all’autorizzazione preventiva dell’autorità di sicurezza competente per GALILEO, se questa autorità ha raccomandato di assoggettare tali prodotti ad un’autorizzazione di esportazione secondo le misure di regolamentazione applicabili. Ciascuno degli accordi distinti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, instaura anche un meccanismo appropriato che consenta di raccomandare che l’esportazione di determinati prodotti dal Marocco sia soggetta ad autorizzazione. 4. Per contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente Accordo, le Parti promuovono il rafforzamento dei legami fra gli organismi competenti del Marocco e l’Agenzia spaziale europea. ARTICOLO 9 Sviluppo del commercio e dei mercati 1. Le Parti incoraggiano il commercio e gli investimenti nelle infrastrutture di navigazione satellitare europee e marocchine, nelle relative attrezzature, negli elementi locali di GALILEO e nelle loro applicazioni. 2. A tal fine le Parti promuovono la sensibilizzazione del pubblico alle attività di navigazione satellitare GALILEO, individuano gli ostacoli che potenzialmente si frappongono all’espansione delle applicazioni GNSS e adottano i provvedimenti adeguati per agevolare tale espansione. 3. Per individuare e rispondere efficacemente alle esigenze degli utilizzatori, la Comunità e il Marocco studiano la possibilità di istituire un forum comune degli utenti GNSS. 4. Il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi conferiti alle Parti dall’Organizzazione mondiale del commercio. ARTICOLO 10 Norme, certificazioni e misure di regolamentazione 1. In relazione ai servizi globali di navigazione satellitare le Parti riconoscono il valore di un approccio coordinato all’interno degli organismi internazionali di normalizzazione e certificazione. In particolare, le Parti danno congiuntamente il loro appoggio allo sviluppo di norme GALILEO e promuovono la loro applicazione su scala mondiale privilegiando l’interoperabilità con altri sistemi GNSS. Uno degli obbiettivi del coordinamento consiste nel promuovere un uso ampio ed innovativo dei servizi GALILEO incoraggiando l’adozione di norme mondiali di navigazione e sincronizzazione per diverse finalità: servizi ad accesso libero, servizi commerciali, servizi vitali. Le Parti convengono di creare condizioni favorevoli per lo sviluppo delle applicazioni GALILEO. 2. Di conseguenza, per promuovere e realizzare gli obbiettivi del presente Accordo, le Parti cooperano nella misura opportuna in tutte le questioni attinenti al GNSS che possano presentarsi in particolare nell’ambito dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile, dell’Organizzazione marittima internazionale e dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni. 3. A livello bilaterale, le Parti provvedono affinché le misure relative alle norme tecniche, ai requisiti e alle procedure per la certificazione e la concessione di licenze in materia di GNSS non costituiscano ostacoli inutili per il commercio. Tali prescrizioni sono basate su criteri obiettivi, non discriminatori e prestabiliti. 4. Le Parti adottano le misure regolamentari che permettono la totale utilizzazione di Galileo, in particolare dei ricevitori e degli elementi terrestri e spaziali, nei territori appartenenti alla loro giurisdizione. ARTICOLO 11 Sviluppo di sistemi terrestri di ampliamento GNSS di portata mondiale e regionale 1. Le Parti collaborano per definire e realizzare architetture di sistemi terrestri che offrano garanzie ottimali di integrità e continuità del sistema GALILEO e dei suoi servizi. 2. A tal fine, a livello regionale, le Parti cooperano alla realizzazione e alla costruzione in Marocco di un sistema di ampliamento regionale terrestre basato sul sistema EGNOS. Tale sistema regionale è destinato a fornire servizi che garantiscano l’integrità del segnale a livello regionale in aggiunta a quelli forniti su scala mondiale dal sistema GALILEO. 3. A livello locale, le Parti facilitano lo sviluppo degli elementi locali GALILEO. ARTICOLO 12 Sicurezza 1. Le Parti sottolineano la necessità di proteggere i sistemi globali di navigazione satellitari contro ogni abuso, interferenza, interruzione ed atto ostile. 2. Le Parti riconoscono che la cooperazione diretta a garantire la sicurezza del sistema GALILEO e dei servizi che questo offre è un importante obbiettivo comune. Pertanto, le Parti instaurano un adeguato dispositivo di consultazione attraverso il quale affrontare le questioni connesse alla protezione del sistema GNSS. Tale dispositivo è utilizzato per garantire la continuità dei servizi GNSS. 3. Le Parti prendono tutte le iniziative praticabili per garantire la continuità e la sicurezza dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul loro territorio. In un primo tempo le parti non sovrapporranno i segnali GALILEO senza il preventivo accordo reciproco. 4. Lo scambio di informazioni classificate di cui all’articolo 4, comma 2.6, formerà oggetto di un accordo in materia di sicurezza concluso dalle Parti. I principi, le procedure e la portata di applicazione saranno definiti dalle autorità di sicurezza competenti delle Parti. ARTICOLO 13 Responsabilità e recupero dei costi Le Parti cooperano, ove opportuno, per definire ed applicare un regime di responsabilità e disposizioni in materia di recupero dei costi allo scopo di facilitare la prestazione di servizi GNSS per usi civili. ARTICOLO 14 Meccanismo di cooperazione 1. Il coordinamento e l’agevolazione delle attività di cooperazione previste dal presente Accordo sono realizzati, a nome del Marocco, dal governo marocchino e, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, dalla Commissione europea. 2. Nell’osservanza degli obbiettivi di cui all’articolo 1, le Parti definiscono i meccanismi di cooperazione previsti dall’Accordo di associazione del marzo 2000 per la gestione del presente accordo. 3. Le Parti convengono che il Marocco può partecipare all’Autorità di vigilanza europea GNSS in conformità dei diritti e delle procedure pertinenti. ARTICOLO 15 Finanziamento 1. L’ammontare e le modalità del contributo del Marocco al programma GALILEO attraverso l’Autorità di vigilanza europea GNSS formano oggetto di un accordo distinto nell’osservanza delle regole e procedure istituzionali previste dalla pertinente normativa della Comunità europea. 2. I principi della libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali si applicano ai programmi specifici di cooperazione conclusi dalle Parti in virtù del presente accordo, nell’osservanza dell’Accordo di associazione del marzo 2000. 3. Fermo il disposto del paragrafo 2, qualora programmi di cooperazione specifici di una Parte prevedano l’erogazione ai partecipanti dell’altra Parte di un sostegno finanziario destinato all’acquisto di attrezzature, le Parti assicurano che il trasferimento di tali attrezzature di una Parte ai partecipanti dell’altra Parte sia esentato dalla riscossione di dazi doganali in applicazione delle leggi e dei regolamenti vigenti nel territorio di ciascuna delle Parti. ARTICOLO 16 Scambio di informazioni 1. Le Parti prendono disposizioni amministrative e designano i punti di contatto necessari per procedere alle consultazioni intese a garantire l’effettiva attuazione delle disposizioni del presente accordo. 2. Le Parti incoraggiano ulteriori scambi di informazioni sul tema della navigazione satellitare tra gli istituti e le imprese delle due Parti. ARTICOLO 17 Consultazione e risoluzione delle controversie 1. Le Parti si consultano prontamente, a richiesta di una di esse, su qualsiasi questione che possa scaturire dall’interpretazione o dall’applicazione del presente Accordo. Eventuali controversie inerenti l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo sono composte in via amichevole dalle Parti. 2. Qualora non si trovi una soluzione, le Parti fanno ricorso al meccanismo di composizione delle controversie previsto dall’articolo 86 dell’Accordo di associazione del marzo 2000. 3. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che le Parti possano ricorrere ai meccanismi di risoluzione delle controversie previsti dall’accordo dell’Organizzazione mondiale del commercio. ARTICOLO 18 Entrata in vigore e cessazione 1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo al mese in cui le Parti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all’uopo necessarie. Le notifiche sono da trasmettere al Consiglio dell’Unione europea, depositario dell’accordo. 2. Salvo diversa disposizione, la cessazione del presente accordo non incide sulla validità né sulla durata di eventuali accordi conclusi sulla sua base, né di specifici diritti ed obblighi che da esso traggano fondamento. 3. Il presente Accordo può essere modificato dalle Parti di comune accordo, espresso per iscritto. Gli eventuali emendamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo al mese in cui le Parti si sono scambiate le note diplomatiche con le quali si informano reciprocamente dell’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all’uopo necessarie. 4. Il presente accordo resta in vigore per un periodo di cinque anni decorrente dalla data della sua entrata in vigore. Successivamente esso è prorogato automaticamente per successivi periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non comunichi all’altra, con preavviso scritto notificato almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio, la sua intenzione di non prorogare l’accordo. 5. Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento con preavviso scritto di un anno. Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, ciascun testo facente ugualmente fede. [1] GU L 70 del 18.3.2000, pag. 3